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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 16 aprile 2026

Cassazione n. 15537/2026

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[OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA];- ricorrenti -contro2026 I.N.P.S. – [OSCURATO:PERSONA], in1912 persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentatoe difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], CARLA D’ALOISIO;- controricorrente –avverso la sentenza n. 864/2023 della CORTE D’APPELLO diCATANIA, depositata il 27/07/2023 R.G.N. 652/2020;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del16/04/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].Numero sezionale 1912/20261.

Il Tribunale di Catania ha respinto l’opposizione propNousmtearo ddi ara ccolta generale 15537/2026Salvatore e [OSCURATO:PERSONA] – titolari di azienda agricola chDeat a pubblicazione 21/05/2026aveva beneficiato della riduzione contributiva prevista dall’art.11, comma 28, della l. n. 537 del 1993, per aver sottoscritto ic.d.

“contratti di riallineamento” previsti dal contratto di lavoroprovinciale di Ragusa, applicando ai propri dipendenti laretribuzione prevista dal citato contratto – avverso l’avviso diaddebito con cui era stato chiesto il pagamento della somma di109.890,71 euro a titolo di contributi dovuti all’Inps sulla scortadi un verbale ispettivo emesso dallo stesso Istituto, mediante ilquale gli ispettori avevano accertato che l’azienda agricolaaveva applicato il contratto provinciale di Ragusa anziché quelloeffettivamente applicabile di Catania, determinando così lacontribuzione evasa.Il Tribunale ha valorizzato le dichiarazioni acquisite in sede diispezione e ha ritenuto che il contratto provinciale applicabilefosse quello della provincia in cui l’azienda aveva la sedeoperativa, ossia Catania.

Ha osservato, inoltre, che i contrattiterritoriali del luogo di svolgimento dell’attività dell’azienda siapplicano non solo ai lavoratori che espletano la loro attivitàall’interno delle varie province, ma anche a coloro che sispostano da una provincia ad un’altra (“lavoratori migranti”).2.

Con la sentenza impugnata la Corte d’appello di Catania harespinto il gravame proposto da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] corretta l’applicazione del contratto provinciale dellavoro di Catania.

Quanto alla determinazione delle sommedovute, ha rilevato che, in base a quanto accertato dagliispettori, gli operai erano stati denunziati come operai“qualificati super” e remunerati con paghe inferiori a quellepreviste dal contratto provinciale di Catania.- 2 -Numero registro generale 2742/20243.

Avverso detta pronuncia Salvatore e Giovanni OcchiutoN umero sezionale 1912/2026Numero di raccolta generale 15537/2026hanno proposto ricorso per cassazione, affidato a quattrDoat a pubblicazione 21/05/2026motivi.

L’Inps ha resistito mediante controricorso.

Partericorrente ha depositato memoria illustrativa.4.

All’esito della camera di consiglio del 16 aprile 2026, ilCollegio si è riservato di depositare ordinanza entro il terminedi sessanta giorni ai sensi dell’art. 380bis.1, secondo comma,c.p.c.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Con il primo motivo è denunciato, ai sensi ai sensi dell’art.360, primo comma, n. 5), c.p.c., l’omesso esame di fatti decisiviper il giudizio oggetto di discussione tra le parti, per avere laCorte d’appello di Catania basato la propria decisioneesclusivamente sul verbale ispettivo dell’Inps.I ricorrenti deducono che, al fine di verificare se nel caso dispecie trova applicazione il contratto provinciale di lavoro operaiagricoli e florovivaisti di Ragusa oppure quello di Catania, gliispettori dell’Inps avrebbero dovuto ricostruire tutta l’attivitàsvolta dalla loro azienda agricola, ma ciò non era stato fatto,nonostante già con il ricorso amministrativo fossero statievidenziati tutti gli elementi dai quali si evinceva lo svolgimentodell’attività agricola dell’azienda nella provincia di Ragusa.2.

Il motivo è inammissibile.2.1.

La Corte territoriale ha ritenuto corretta l’applicazione delcontratto provinciale di lavoro di Catania facendo leva sulledichiarazioni rese in sede ispettiva dal titolare dell’azienda,riscontrate da una serie di elementi desunti dal verbale redattodagli ispettori dell’Inps, quali: a) il fatto che l’azienda svolgeval’attività in terreni di proprietà siti in C.da Giurfo, in LicodiaEubea (CT) per la coltivazione dei quali i titolari si avvalgono didipendenti assunti alla bisogna; b) il fatto che il dichiarante e il- 3 -Numero registro generale 2742/2024fratello Giovanni erano iscritti come coltivatori nell’albo delleN umero sezionale 1912/2026Numero di raccolta generale 15537/2026imprese agricole di Catania; c) il fatto che, pur avendo l’aziendDaat a pubblicazione 21/05/2026fissato la sede legale in [OSCURATO:PERSONA], la sede operativa,nella quale si svolgeva effettivamente l’attività agricola, era inLicodia Eubea, ove vi erano i terreni presso cui prestavanoInoltre, la Corte ha reputato irrilevante il fatto che l’aziendaaveva condotto in locazione un terreno in [OSCURATO:PERSONA],non essendo state allegate le modalità con cui si svolgeval’attività (tipologia di coltivazioni, strumenti ed attrezzi,braccianti agricoli impiegati), né risultando dagli atti elementitali da far ritenere che detta attività fosse prevalente rispetto aquella esercitata sui terreni rientranti nella provincia di Catania.2.2.

Con il motivo in esame i ricorrenti lamentano lasuperficialità e la parzialità dell’accertamento condotto dagliispettori dell’Inps, nonché l’omessa valutazione, da parte dellaCorte d’appello, di una serie di circostanze (come la collocazionedella sede legale dell’azienda e l’ubicazione dei terreni sui qualiè svolta in prevalenza l’attività: v. pag. 10 del ricorso) a loroavviso idonee a dimostrare che il contratto di lavoro daapplicare, nella specie, è quello della provincia di Ragusa e nongià quello della provincia di Catania.2.3.

La censura in esame nella sostanza si traduce, quindi, nellaprospettazione di una ricostruzione della vicenda fattualediversa da quella contenuta nella sentenza impugnata e sirisolve, perciò, in una inammissibile richiesta di riesame delmerito della controversia, non consentita in sede di legittimità.Ed infatti, il ricorrente per cassazione non può rimettere indiscussione, contrapponendone uno difforme, l’apprezzamentoin fatto dei giudici del merito, tratto dall’analisi degli elementi divalutazione disponibili ed in sé coerente, atteso che- 4 -l’apprezzamento dei fatti e delle prove è sottratto al sindaNcumaetroo r egistro generale 2742/2024Numero sezionale 1912/2026di legittimità, in quanto, nell’ambito di quest’ultimo, Nunmoerno di èra ccolta generale 15537/2026conferito il potere di riesaminare e valutare il merito della causaDa,t a pubblicazione 21/05/2026ma solo quello di controllare, sotto il profilo logico formale edella correttezza giuridica, l’esame e la valutazione del giudicedi merito, a cui resta riservato di individuare le fonti del proprioconvincimento e, all’uopo, di valutare le prove, controllarneidonee a dimostrare i fatti in discussione (v.

Cass. n. 32505 del2023).

In altri termini, è inammissibile il motivo diimpugnazione – come quello in esame – con cui la partericorrente sostenga un’alternativa ricostruzione della vicendafattuale, pur ove risultino allegati al ricorso gli atti processualisui quali fonda la propria diversa interpretazione, essendoprecluso nel giudizio di legittimità un vaglio che riporti a unnuovo apprezzamento del complesso istruttorio nel suo insieme(v.

Cass. n. 10927 del 2024).3.

Con il secondo mezzo si lamenta, ai sensi dell’art. 360, primocomma, n. 4), c.p.c., l’omessa pronuncia sul motivo di ricorsorelativo alla dedotta ultrapetizione della sentenza gravata, peravere la Corte d’appello mancato di pronunciarsi sul motivo digravame a mezzo del quale si censurava la sentenza di primogrado laddove, facendo riferimento ai lavoratori “migranti”,aveva ritenuto legittimo l’avviso di addebito sulla scorta di unpresupposto mai prospettato dall’Inps.4.

Il motivo è inammissibile perché non risulta puntualmenteevidenziato il carattere decisivo dell’omissione nella quale èincorsa la sentenza impugnata.

Ed infatti, in temadi ricorso per cassazione, per integrare il vizio di omessapronuncia è necessaria l’illustrazione del carattere decisivo dellaprospettata violazione, dimostrando che la minuspetizione ha- 5 -riguardato una questione astrattamente rilevante, posto Ncumheero, r egistro generale 2742/2024Numero sezionale 1912/2026altrimenti, si dovrebbe cassare inutilmente la decisione gNurmaevroa dti ara ccolta generale 15537/2026(v.

Cass. n. 10290 del 2025 e Cass. n. 16102 del 2016).

Data pubblicazione 21/05/2026Nella specie, tale illustrazione manca, sicché la doglianza, neitermini in cui è formulata, si palesa inammissibile.5.

Tramite il terzo motivo si denuncia, ai sensi dell’art. 360,primo comma, n. 4), c.p.c., la nullità della sentenza e delprocedimento, in relazione all’art. 132, secondo comma, n. 4)c.p.c., per avere la Corte d’appello motivato solo in apparenzain ordine al motivo di gravame con il quale era stato contestatoil quantum della pretesa contributiva.Parte ricorrente rileva che dai fogli paga del 2008, consegnati aiverbalizzanti, tutti gli operai dell’azienda risultavano inquadraticome “operaio comune”.

In maniera arbitraria, quindi, l’Inps liaveva considerati come “operai qualificati super” erideterminato gli importi, senza compiere alcun accertamento inordine all’effettivo inquadramento di ciascun lavoratore.6.

Il motivo è inammissibile perché, al contrario di quantosostenuto dai ricorrenti, la motivazione posta a base delladecisione della Corte d’appello di Catania non è meramenteassertiva.6.1.

Il vizio di motivazione previsto dall’art. 132, secondocomma, n. 4), c.p.c. e dall’art. 111 Cost. sussiste quando lapronuncia riveli una obiettiva carenza nella indicazione delcriterio logico che ha condotto il giudice alla formazione delproprio convincimento, come accade quando non vi sia alcunaesplicitazione sul quadro probatorio, né alcuna disamina logico-giuridica che lasci trasparire il percorso argomentativo seguito(v.

Cass. n. 3819 del 2020).6.2.

Nella specie, la Corte d’appello ha rilevato che, stando aquanto accertato dagli ispettori, gli operai erano stati denunziati- 6 -Numero registro generale 2742/2024come operai qualificati super e remunerati con paghe inferiori aN umero sezionale 1912/2026Numero di raccolta generale 15537/2026quelle previste dal contratto provinciale di Catania, rimarcandDoat a pubblicazione 21/05/2026che gli odierni ricorrenti si erano limitati a lamentare che leretribuzioni riportate nel verbale non corrispondevano a quellerelative all’operaio comune di 3° livello.Dalla lettura della sentenza impugnata, quindi, è perfettamenteintellegibile il percorso argomentativo adottato dalla Corteterritoriale e che ha condotto al rigetto del motivo di gravameconcernente la quantificazione della pretesa contributiva.Partendo dal presupposto che gli ispettori avevano appurato chegli operai erano stati denunziati come “operai qualificati super”,difatti, la Corte ha disatteso la doglianza basata sull’assuntosecondo cui, invece, essi erano inquadrati in un livello diverso.Di conseguenza, va certamente escluso che la motivazione dellasentenza impugnata non consenta il controllo circa l’esattezza ela logicità del ragionamento decisorio, così da non attingere lasoglia del “minimo costituzionale” imposto dall’art. 111, sestocomma, Cost.7.

Con il quarto e ultimo motivo di ricorso è denunciata, ai sensidell’art. 360, primo comma, n. 5), c.p.c., la violazione dell’art.112 c.p.c., per avere la Corte d’appello omesso di pronunciarsisul motivo di ricorso relativo all’illegittima applicazione dellesanzioni.I ricorrenti si dolgono del fatto che né il Tribunale né la Corted’appello hanno esaminato il motivo di ricorso – e poi di appello– con il quale erano state contestate le sanzioni operatadall’Inps evidenziando che: a) non era stato loro assegnato iltermine per la regolarizzazione previsto dall’art. 7, comma 3,del d.m. 24 ottobre 2007; b) la sanzione amministrativa èapplicabile solo quando vi sia prova della responsabilità per laviolazione.- 7 -8.

Il motivo è fondato.

Numero registro generale 2742/2024Numero sezionale 1912/20268.1.

Innanzitutto, è necessario precisare che, sebbenNeu mneroe dlli ara ccolta generale 15537/2026rubrica del motivo si faccia riferimento al vizio di cui all’art. 360Da,t a pubblicazione 21/05/2026primo comma, n. 5), c.p.c., nella sostanza la censura attieneall’omessa pronuncia su di un motivo di ricorso e di gravame,come reso palese dal riferimento alla violazione dell’art. 112c.p.c. e dal tenore complessivo della doglianza.Occorre ricordare, al riguardo, che l’erronea intitolazione delmotivo di ricorso per cassazione non osta alla riqualificazionedella sua sussunzione in altre fattispecie di cui all’art. 360, primocomma, c.p.c., né determina l’inammissibilità del ricorso, se –come accaduto nella specie – dall’articolazione del motivo siachiaramente individuabile il tipo di vizio denunciato (cfr. Cass.n. 25557 del 2017 e Cass. n. 759 del 2025).Di conseguenza, in relazione al motivo in esame non èpredicabile alcuna inammissibilità per la ricorrenza, nella specie,di un’ipotesi di c.d.

“doppia conforme”.8.2.

In secondo luogo, deve rilevarsi che effettivamente nellasentenza impugnata, in cui pure si dà atto della proposizione delmotivo di appello concernente le sanzioni (v. il punto 6 dellamotivazione), non si rinviene alcun passaggio diretto ascrutinare tale censura.

In ossequio al principio diautosufficienza, peraltro, nel ricorso risulta trascritto ilcontenuto della censura formulata nell’atto di appello e inrelazione alla quale la Corte di merito ha mancato dipronunciarsi (v. pagg. 18 e 19).8.3.

Pertanto, deve ritenersi che la pronuncia impugnata siaincorsa nell’omissione denunciata tramite il quarto motivo,giacché non è stato adottato alcun provvedimento, anchesolo implicito, di accoglimento o di rigetto, ma comunqueindispensabile per la soluzione del caso concreto.- 8 -Numero registro generale 2742/20249.

Alla luce delle esposte considerazioni, dunque, dev’essereN umero sezionale 1912/2026Numero di raccolta generale 15537/2026accolto il quarto motivo di ricorso, mentre gli altri tre vannDoat a pubblicazione 21/05/2026dichiarati inammissibili.La sentenza impugnata va cassata limitatamente al motivoaccolto, con rinvio alla Corte d’appello di Catania, in diversacomposizione, che procederà ad un nuovo esame dellacontroversia applicando i principi di diritto prima indicati.

Qualegiudice del rinvio, alla Corte d’appello è devoluto il compito diregolare le spese del giudizio di legittimità.

P.Q.MLa Corte accoglie il quarto motivo di ricorso; dichiarainammissibili gli altri motivi; cassa la sentenza impugnata inrelazione al motivo accolto e rinvia, per un nuovo esame, allaCorte d’appello di Catania, in diversa composizione, cuidemanda di provvedere anche in ordine alle spese del giudiziodi legittimità.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 16 aprile 2026La Presidente- 9 -

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA];- ricorrenti -contro2026 I.N.P.S. – [OSCURATO:PERSONA], in1912 persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentatoe difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], CARLA D’ALOISIO;- controricorrente –avverso la sentenza n. 864/2023 della CORTE D’APPELLO diCATANIA, depositata il 27/07/2023 R.G.N. 652/2020;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del16/04/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].Numero sezionale 1912/20261. Il Tribunale di Catania ha respinto l’opposizione propNousmtearo ddi ara ccolta generale 15537/2026Salvatore e [OSCURATO:PERSONA] – titolari di azienda agricola chDeat a pubblicazione 21/05/2026aveva beneficiato della riduzione contributiva prevista dall’art.11, comma 28, della l. n. 537 del 1993, per aver sottoscritto ic.d. “contratti di riallineamento” previsti dal contratto di lavoroprovinciale di Ragusa, applicando ai propri dipendenti laretribuzione prevista dal citato contratto – avverso l’avviso diaddebito con cui era stato chiesto il pagamento della somma di109.890,71 euro a titolo di contributi dovuti all’Inps sulla scortadi un verbale ispettivo emesso dallo stesso Istituto, mediante ilquale gli ispettori avevano accertato che l’azienda agricolaaveva applicato il contratto provinciale di Ragusa anziché quelloeffettivamente applicabile di Catania, determinando così lacontribuzione evasa.Il Tribunale ha valorizzato le dichiarazioni acquisite in sede diispezione e ha ritenuto che il contratto provinciale applicabilefosse quello della provincia in cui l’azienda aveva la sedeoperativa, ossia Catania. Ha osservato, inoltre, che i contrattiterritoriali del luogo di svolgimento dell’attività dell’azienda siapplicano non solo ai lavoratori che espletano la loro attivitàall’interno delle varie province, ma anche a coloro che sispostano da una provincia ad un’altra (“lavoratori migranti”).2. Con la sentenza impugnata la Corte d’appello di Catania harespinto il gravame proposto da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] corretta l’applicazione del contratto provinciale dellavoro di Catania. Quanto alla determinazione delle sommedovute, ha rilevato che, in base a quanto accertato dagliispettori, gli operai erano stati denunziati come operai“qualificati super” e remunerati con paghe inferiori a quellepreviste dal contratto provinciale di Catania.- 2 -Numero registro generale 2742/20243. Avverso detta pronuncia Salvatore e Giovanni OcchiutoN umero sezionale 1912/2026Numero di raccolta generale 15537/2026hanno proposto ricorso per cassazione, affidato a quattrDoat a pubblicazione 21/05/2026motivi. L’Inps ha resistito mediante controricorso. Partericorrente ha depositato memoria illustrativa.4. All’esito della camera di consiglio del 16 aprile 2026, ilCollegio si è riservato di depositare ordinanza entro il terminedi sessanta giorni ai sensi dell’art. 380bis.1, secondo comma,c.p.c.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo è denunciato, ai sensi ai sensi dell’art.360, primo comma, n. 5), c.p.c., l’omesso esame di fatti decisiviper il giudizio oggetto di discussione tra le parti, per avere laCorte d’appello di Catania basato la propria decisioneesclusivamente sul verbale ispettivo dell’Inps.I ricorrenti deducono che, al fine di verificare se nel caso dispecie trova applicazione il contratto provinciale di lavoro operaiagricoli e florovivaisti di Ragusa oppure quello di Catania, gliispettori dell’Inps avrebbero dovuto ricostruire tutta l’attivitàsvolta dalla loro azienda agricola, ma ciò non era stato fatto,nonostante già con il ricorso amministrativo fossero statievidenziati tutti gli elementi dai quali si evinceva lo svolgimentodell’attività agricola dell’azienda nella provincia di Ragusa.2. Il motivo è inammissibile.2.1. La Corte territoriale ha ritenuto corretta l’applicazione delcontratto provinciale di lavoro di Catania facendo leva sulledichiarazioni rese in sede ispettiva dal titolare dell’azienda,riscontrate da una serie di elementi desunti dal verbale redattodagli ispettori dell’Inps, quali: a) il fatto che l’azienda svolgeval’attività in terreni di proprietà siti in C.da Giurfo, in LicodiaEubea (CT) per la coltivazione dei quali i titolari si avvalgono didipendenti assunti alla bisogna; b) il fatto che il dichiarante e il- 3 -Numero registro generale 2742/2024fratello Giovanni erano iscritti come coltivatori nell’albo delleN umero sezionale 1912/2026Numero di raccolta generale 15537/2026imprese agricole di Catania; c) il fatto che, pur avendo l’aziendDaat a pubblicazione 21/05/2026fissato la sede legale in [OSCURATO:PERSONA], la sede operativa,nella quale si svolgeva effettivamente l’attività agricola, era inLicodia Eubea, ove vi erano i terreni presso cui prestavanoInoltre, la Corte ha reputato irrilevante il fatto che l’aziendaaveva condotto in locazione un terreno in [OSCURATO:PERSONA],non essendo state allegate le modalità con cui si svolgeval’attività (tipologia di coltivazioni, strumenti ed attrezzi,braccianti agricoli impiegati), né risultando dagli atti elementitali da far ritenere che detta attività fosse prevalente rispetto aquella esercitata sui terreni rientranti nella provincia di Catania.2.2. Con il motivo in esame i ricorrenti lamentano lasuperficialità e la parzialità dell’accertamento condotto dagliispettori dell’Inps, nonché l’omessa valutazione, da parte dellaCorte d’appello, di una serie di circostanze (come la collocazionedella sede legale dell’azienda e l’ubicazione dei terreni sui qualiè svolta in prevalenza l’attività: v. pag. 10 del ricorso) a loroavviso idonee a dimostrare che il contratto di lavoro daapplicare, nella specie, è quello della provincia di Ragusa e nongià quello della provincia di Catania.2.3. La censura in esame nella sostanza si traduce, quindi, nellaprospettazione di una ricostruzione della vicenda fattualediversa da quella contenuta nella sentenza impugnata e sirisolve, perciò, in una inammissibile richiesta di riesame delmerito della controversia, non consentita in sede di legittimità.Ed infatti, il ricorrente per cassazione non può rimettere indiscussione, contrapponendone uno difforme, l’apprezzamentoin fatto dei giudici del merito, tratto dall’analisi degli elementi divalutazione disponibili ed in sé coerente, atteso che- 4 -l’apprezzamento dei fatti e delle prove è sottratto al sindaNcumaetroo r egistro generale 2742/2024Numero sezionale 1912/2026di legittimità, in quanto, nell’ambito di quest’ultimo, Nunmoerno di èra ccolta generale 15537/2026conferito il potere di riesaminare e valutare il merito della causaDa,t a pubblicazione 21/05/2026ma solo quello di controllare, sotto il profilo logico formale edella correttezza giuridica, l’esame e la valutazione del giudicedi merito, a cui resta riservato di individuare le fonti del proprioconvincimento e, all’uopo, di valutare le prove, controllarneidonee a dimostrare i fatti in discussione (v. Cass. n. 32505 del2023). In altri termini, è inammissibile il motivo diimpugnazione – come quello in esame – con cui la partericorrente sostenga un’alternativa ricostruzione della vicendafattuale, pur ove risultino allegati al ricorso gli atti processualisui quali fonda la propria diversa interpretazione, essendoprecluso nel giudizio di legittimità un vaglio che riporti a unnuovo apprezzamento del complesso istruttorio nel suo insieme(v. Cass. n. 10927 del 2024).3. Con il secondo mezzo si lamenta, ai sensi dell’art. 360, primocomma, n. 4), c.p.c., l’omessa pronuncia sul motivo di ricorsorelativo alla dedotta ultrapetizione della sentenza gravata, peravere la Corte d’appello mancato di pronunciarsi sul motivo digravame a mezzo del quale si censurava la sentenza di primogrado laddove, facendo riferimento ai lavoratori “migranti”,aveva ritenuto legittimo l’avviso di addebito sulla scorta di unpresupposto mai prospettato dall’Inps.4. Il motivo è inammissibile perché non risulta puntualmenteevidenziato il carattere decisivo dell’omissione nella quale èincorsa la sentenza impugnata. Ed infatti, in temadi ricorso per cassazione, per integrare il vizio di omessapronuncia è necessaria l’illustrazione del carattere decisivo dellaprospettata violazione, dimostrando che la minuspetizione ha- 5 -riguardato una questione astrattamente rilevante, posto Ncumheero, r egistro generale 2742/2024Numero sezionale 1912/2026altrimenti, si dovrebbe cassare inutilmente la decisione gNurmaevroa dti ara ccolta generale 15537/2026(v. Cass. n. 10290 del 2025 e Cass. n. 16102 del 2016). Data pubblicazione 21/05/2026Nella specie, tale illustrazione manca, sicché la doglianza, neitermini in cui è formulata, si palesa inammissibile.5. Tramite il terzo motivo si denuncia, ai sensi dell’art. 360,primo comma, n. 4), c.p.c., la nullità della sentenza e delprocedimento, in relazione all’art. 132, secondo comma, n. 4)c.p.c., per avere la Corte d’appello motivato solo in apparenzain ordine al motivo di gravame con il quale era stato contestatoil quantum della pretesa contributiva.Parte ricorrente rileva che dai fogli paga del 2008, consegnati aiverbalizzanti, tutti gli operai dell’azienda risultavano inquadraticome “operaio comune”. In maniera arbitraria, quindi, l’Inps liaveva considerati come “operai qualificati super” erideterminato gli importi, senza compiere alcun accertamento inordine all’effettivo inquadramento di ciascun lavoratore.6. Il motivo è inammissibile perché, al contrario di quantosostenuto dai ricorrenti, la motivazione posta a base delladecisione della Corte d’appello di Catania non è meramenteassertiva.6.1. Il vizio di motivazione previsto dall’art. 132, secondocomma, n. 4), c.p.c. e dall’art. 111 Cost. sussiste quando lapronuncia riveli una obiettiva carenza nella indicazione delcriterio logico che ha condotto il giudice alla formazione delproprio convincimento, come accade quando non vi sia alcunaesplicitazione sul quadro probatorio, né alcuna disamina logico-giuridica che lasci trasparire il percorso argomentativo seguito(v. Cass. n. 3819 del 2020).6.2. Nella specie, la Corte d’appello ha rilevato che, stando aquanto accertato dagli ispettori, gli operai erano stati denunziati- 6 -Numero registro generale 2742/2024come operai qualificati super e remunerati con paghe inferiori aN umero sezionale 1912/2026Numero di raccolta generale 15537/2026quelle previste dal contratto provinciale di Catania, rimarcandDoat a pubblicazione 21/05/2026che gli odierni ricorrenti si erano limitati a lamentare che leretribuzioni riportate nel verbale non corrispondevano a quellerelative all’operaio comune di 3° livello.Dalla lettura della sentenza impugnata, quindi, è perfettamenteintellegibile il percorso argomentativo adottato dalla Corteterritoriale e che ha condotto al rigetto del motivo di gravameconcernente la quantificazione della pretesa contributiva.Partendo dal presupposto che gli ispettori avevano appurato chegli operai erano stati denunziati come “operai qualificati super”,difatti, la Corte ha disatteso la doglianza basata sull’assuntosecondo cui, invece, essi erano inquadrati in un livello diverso.Di conseguenza, va certamente escluso che la motivazione dellasentenza impugnata non consenta il controllo circa l’esattezza ela logicità del ragionamento decisorio, così da non attingere lasoglia del “minimo costituzionale” imposto dall’art. 111, sestocomma, Cost.7. Con il quarto e ultimo motivo di ricorso è denunciata, ai sensidell’art. 360, primo comma, n. 5), c.p.c., la violazione dell’art.112 c.p.c., per avere la Corte d’appello omesso di pronunciarsisul motivo di ricorso relativo all’illegittima applicazione dellesanzioni.I ricorrenti si dolgono del fatto che né il Tribunale né la Corted’appello hanno esaminato il motivo di ricorso – e poi di appello– con il quale erano state contestate le sanzioni operatadall’Inps evidenziando che: a) non era stato loro assegnato iltermine per la regolarizzazione previsto dall’art. 7, comma 3,del d.m. 24 ottobre 2007; b) la sanzione amministrativa èapplicabile solo quando vi sia prova della responsabilità per laviolazione.- 7 -8. Il motivo è fondato. Numero registro generale 2742/2024Numero sezionale 1912/20268.1. Innanzitutto, è necessario precisare che, sebbenNeu mneroe dlli ara ccolta generale 15537/2026rubrica del motivo si faccia riferimento al vizio di cui all’art. 360Da,t a pubblicazione 21/05/2026primo comma, n. 5), c.p.c., nella sostanza la censura attieneall’omessa pronuncia su di un motivo di ricorso e di gravame,come reso palese dal riferimento alla violazione dell’art. 112c.p.c. e dal tenore complessivo della doglianza.Occorre ricordare, al riguardo, che l’erronea intitolazione delmotivo di ricorso per cassazione non osta alla riqualificazionedella sua sussunzione in altre fattispecie di cui all’art. 360, primocomma, c.p.c., né determina l’inammissibilità del ricorso, se –come accaduto nella specie – dall’articolazione del motivo siachiaramente individuabile il tipo di vizio denunciato (cfr. Cass.n. 25557 del 2017 e Cass. n. 759 del 2025).Di conseguenza, in relazione al motivo in esame non èpredicabile alcuna inammissibilità per la ricorrenza, nella specie,di un’ipotesi di c.d. “doppia conforme”.8.2. In secondo luogo, deve rilevarsi che effettivamente nellasentenza impugnata, in cui pure si dà atto della proposizione delmotivo di appello concernente le sanzioni (v. il punto 6 dellamotivazione), non si rinviene alcun passaggio diretto ascrutinare tale censura. In ossequio al principio diautosufficienza, peraltro, nel ricorso risulta trascritto ilcontenuto della censura formulata nell’atto di appello e inrelazione alla quale la Corte di merito ha mancato dipronunciarsi (v. pagg. 18 e 19).8.3. Pertanto, deve ritenersi che la pronuncia impugnata siaincorsa nell’omissione denunciata tramite il quarto motivo,giacché non è stato adottato alcun provvedimento, anchesolo implicito, di accoglimento o di rigetto, ma comunqueindispensabile per la soluzione del caso concreto.- 8 -Numero registro generale 2742/20249. Alla luce delle esposte considerazioni, dunque, dev’essereN umero sezionale 1912/2026Numero di raccolta generale 15537/2026accolto il quarto motivo di ricorso, mentre gli altri tre vannDoat a pubblicazione 21/05/2026dichiarati inammissibili.La sentenza impugnata va cassata limitatamente al motivoaccolto, con rinvio alla Corte d’appello di Catania, in diversacomposizione, che procederà ad un nuovo esame dellacontroversia applicando i principi di diritto prima indicati. Qualegiudice del rinvio, alla Corte d’appello è devoluto il compito diregolare le spese del giudizio di legittimità. P.Q.MLa Corte accoglie il quarto motivo di ricorso; dichiarainammissibili gli altri motivi; cassa la sentenza impugnata inrelazione al motivo accolto e rinvia, per un nuovo esame, allaCorte d’appello di Catania, in diversa composizione, cuidemanda di provvedere anche in ordine alle spese del giudiziodi legittimità.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 16 aprile 2026La Presidente- 9 -
Sentenza Cassazione n. 15537/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris