CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 5 settembre 2023
Cassazione n. 25855/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
azione. Error in procedendo, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 4) cod. proc. civ.; omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 5) cod. proc. civ. La ricorrente censura la pronuncia impugnata nella parte in cui asserisce che la causa principale del danno lamentato sarebbe da ascriversi alla profondità di semina di 6/7 cm come «confessato nell'atto di citazione del giudizio di primo grado». Invero, a detta della ricorrente, escluso che possa attribuirsi valore confessorio agli atti processuali, risulta, invece, dagli atti di causa che la semina sia avvenuta in profondità di 5 cm, come del resto consigliato dalla «ricetta» fornita dal consulente della società convenuta [OSCURATO:SOCIETA]., alla quale l’odierna ricorrente si sarebbe scrupolosamente attenuta. 2. Con il secondo motivo si deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 1228 e 1490-1497 cod. civ., 2967 cod. civ., 115 e 116 cod. proc. civ., in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3) cod. proc. civ. La ricorrente censura l'errore di valutazione in cui sarebbe incorsa la Corte territoriale nell'escludere l'esistenza di vizi del prodotto Stomp 330E, o Ric. 2018 n. 35981 sez. S2 - ud. 05-07-2023 -4- F i r m a t o D a : D I V I R G I L I O R O S A M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : b d 0 6 8 2 3 c d 3 7 5 8 6 b a 3 5 9 6 e e e 7 9 d f f 7 3 0 - F i r m a t o D a : T A L A R I C O P A O L O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 3 b 8 7 6 0 9 d 6 a 1 a 7 5 d c 8 b 5 8 7 5 0 a 1 1 b b 7 f a Numero registro generale 35981/2018 Numero sezionale 2553/2023 Numero di raccolta generale 25855/2023 Data pubblicazione 05/09/2023 della sua non conformità alla legislazione all'epoca vigente. Appare, infatti, di tutta evidenza che oggetto dell'indagine non è il solo Stomp 330E (prodotto dalla [OSCURATO:SOCIETA].), ma anche e soprattutto la miscela di Stomp 330E unita al [OSCURATO:PERSONA], secondo ricetta prescritta e venduta tramite il consulente di [OSCURATO:SOCIETA]. Tale circostanza - pacifica ed acquisita - comporta che l’odierna controricorrente avrebbe così garantito, tramite fatto del proprio collaboratore ex art. 1228 cod. civ., l'efficacia e la sicurezza di detta miscela. Infine, la doglianza testé formulata non può essere dichiarata inammissibile dal giudice d’appello in quanto già dichiarata dal Tribunale come ipotesi di mutatio libelli, poiché il giudice di prime cure, in realtà, si era comunque pronunciato sul merito della domanda, seppure rigettandola. 2.1. I primi due motivi possono essere esaminati congiuntamente, in quanto entrambi censurano la sentenza sotto il profilo dell’erronea valutazione della responsabilità della società venditrice, e sono fondati per quanto di ragione. 2.2. In disparte l’inammissibilità delle doglianze riferite al n. 5) dell’art. 360, comma 1, cod. proc. civ., peraltro reiterate nei motivi nn. 3 e 4: l’ipotesi di «doppia conforme», prevista dall’art. 348-ter, comma 5, cod. proc. civ. è, infatti, applicabile (ai sensi dell’art. 54, comma 2, del d.l. n. 83 del 2012, conv., con modif., dalla L. n. 134 del 2012) ai giudizi d’appello introdotti con ricorso depositato o con citazione di cui sia stata richiesta la notificazione dal giorno 11 settembre 2012, e quindi applicabile anche al giudizio in esame, risalendo la notifica dell’atto di appello al [OSCURATO:DATA_NASCITA]; né del resto le ricorrenti, al fine di evitare l’inammissibilità del motivo di cui all’art. 360, n. 5), cod. proc. civ., hanno indicato le eventuali ragioni di fatto poste a base, rispettivamente, della decisione di primo grado e della sentenza di rigetto dell’appello, dimostrando che esse sono tra loro diverse (ex Ric. 2018 n. 35981 sez. S2 - ud. 05-07-2023 -5- F i r m a t o D a : D I V I R G I L I O R O S A M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : b d 0 6 8 2 3 c d 3 7 5 8 6 b a 3 5 9 6 e e e 7 9 d f f 7 3 0 - F i r m a t o D a : T A L A R I C O P A O L O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 3 b 8 7 6 0 9 d 6 a 1 a 7 5 d c 8 b 5 8 7 5 0 a 1 1 b b 7 f a Numero registro generale 35981/2018 Numero sezionale 2553/2023 Numero di raccolta generale 25855/2023 Data pubblicazione 05/09/2023 plurimis: Cass., Sez. 3, 14.07.2022, n. 22244; Cass., Sez. L, 20.07.2022, n. 22782; Cass., Sez. 6-2, 15.03.2022, n. 8320; Cass., Sez. L, 06.08.2019, n. 20994). 2.3. In disparte anche l’inammissibilità dell’insistente censura – nel secondo motivo di impugnazione - riguardante l’inidoneità della miscela [OSCURATO:PERSONA] - Stomp 330E. Si tratta, innanzitutto, di questione nuova: l’allora appellante aveva accennato alla vendita di un prodotto di invenzione di [OSCURATO:SOCIETA]., derivante dalla miscela di due diserbanti (così nell’atto di appello, p. 45), senza però farne specifico motivo di doglianza in appello. In secondo luogo, si tratta di questione che attiene al merito, poiché sollecita una diversa lettura e valutazione delle risultanze istruttorie (v. ricorso, pp. 22-23, primo capoverso), inammissibile in questa sede (ex plurimis: Cass. sez. 2, n. 19717/2022; Cass. Sez. 2, n. 21127 dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA]). 2.4. Merita, invece, di essere accolto il motivo con cui si assume ricorrere una motivazione apparente, per asserita insanabile contraddittorietà: si è in presenza di una ricostruzione dei fatti storici che ammettono una critica motivazionale anche nei termini di cui all’art. 132 n. 4) cod. proc. civ. (Cass. Sez. L, Sentenza n. 1307 del 2022, ma già S.U. n. 22232/2016). Con riferimento alla questione già sollevata dall’[OSCURATO:PERSONA] in primo grado, riguardante l’errata informazione relativa all’intervallo di semina trasmessa dal consulente della società venditrice, la Corte territoriale rende una motivazione contraddittoria laddove – avvalendosi delle risultanze della C.T.U. - dapprima rinviene la causa del danno subíto dall’appellante nell’erronea modalità di semina (v. sentenza impugnata, p. 7, 1° capoverso, lett. b); di poi, conclude che l’utilizzo del prodotto è irrilevante nella causazione del danno (v. sentenza impugnata, p. 7, 1° capoverso, lett. e). Contraddizione reiterata laddove la stessa Corte – Ric. 2018 n. 35981 sez. S2 - ud. 05-07-2023 -6- F i r m a t o D a : D I V I R G I L I O R O S A M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : b d 0 6 8 2 3 c d 3 7 5 8 6 b a 3 5 9 6 e e e 7 9 d f f 7 3 0 - F i r m a t o D a : T A L A R I C O P A O L O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 3 b 8 7 6 0 9 d 6 a 1 a 7 5 d c 8 b 5 8 7 5 0 a 1 1 b b 7 f a Numero registro generale 35981/2018 Numero sezionale 2553/2023 Numero di raccolta generale 25855/2023 Data pubblicazione 05/09/2023 pur citando testualmente le conclusioni della C.T.U., a giudizio della quale «la profondità di semina di 6/7 centimetri sicuramente eccessiva come del resto era troppo elevata, e causa di mancata emergenze, quella di 5/6 cm evidenziata in ricetta …» (v. sentenza impugnata, p. 8, 4° capoverso) - afferma immediatamente dopo che «della asserita consulenza …. in tema di profondità della semina non si riscontrano prove in atti» (v. sentenza impugnata, p. 9, 3° capoverso). Emerge, invece, dagli atti del giudizio di merito - cui la Corte accede direttamente in ragione della natura processuale del vizio dedotto, posto che il motivo è stato formulato in modo specifico, tramite il richiamo degli atti processuali rilevanti, e con la chiara denuncia del vizio processuale che inficia la sentenza (ex plurimis: Cass. n. 36728/2022; Cass. n. 6014/2018; n. 12664/2012) - l’acquisizione in giudizio della suddetta «ricetta», nella quale è chiaramente prescritta, tra le condizioni d’uso della miscela, la semina a «maggiore profondità (5-6 cm)». 2.5. La questione dell’errata informazione trasmessa all’acquirente del diserbante, del resto, era stata introdotta con l’atto di citazione e aveva costituito oggetto di pronuncia del giudice di prime cure (che l’aveva rigettata); era stata, poi, riproposta nel primo motivo di appello: tanto basta ad escludere – contrariamente a quanto asserito dalla Corte territoriale (v. sentenza impugnata, p. 8, ultimo capoverso) – la mutatio libelli e la non contestazione e, di conseguenza, l’inammissibilità del motivo di appello. 2.6. In definitiva, in accoglimento dei motivi di impugnazione, il Collegio censura la sentenza della Corte d’Appello di Bologna laddove ignora la rilevanza dell’informazione errata riguardante l’intervallo di semina trasmessa all’acquirente del prodotto di cui si discute al Ric. 2018 n. 35981 sez. S2 - ud. 05-07-2023 -7- F i r m a t o D a : D I V I R G I L I O R O S A M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : b d 0 6 8 2 3 c d 3 7 5 8 6 b a 3 5 9 6 e e e 7 9 d f f 7 3 0 - F i r m a t o D a : T A L A R I C O P A O L O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 3 b 8 7 6 0 9 d 6 a 1 a 7 5 d c 8 b 5 8 7 5 0 a 1 1 b b 7 f a Numero registro generale 35981/2018 Numero sezionale 2553/2023 Numero di raccolta generale 25855/2023 Data pubblicazione 05/09/2023 momento della consegna, pur avendo riscontrato che la causa del danno sia dovuta all’erronea profondità di semina. 3. Con il terzo motivo si deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 5 e 8 D.P.R. N. 224/1988, 4 d.lgs. n. 194/1995, 1 D.M. 20.06.2003, 115 e 116 cod. proc. civ., in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3) cod. proc. civ. Nullità della sentenza per illegittimo esercizio della discrezionalità nella valutazione delle prove e violazione dell'obbligo di motivazione. Error in procedendo in relazione all'art. 360, comma 1, n. 4) cod. proc. civ.; omesso esame di fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 5) cod. proc. civ. Nella prospettazione della ricorrente, ferma restando la responsabilità extracontrattuale anche della [OSCURATO:SOCIETA]. (azienda produttrice dello Stomp 330E) contenente il principio attivo Pendimentalin ritenuto all'origine dei contestati effetti fitotossici, non è emerso che il prodotto offra tutte le sicurezze richiamate dell'articolo 5 del D.P.R. n. 224/1988 come erroneamente asserito dalla Corte territoriale. Né ha pregio l'argomento utilizzato dalla Corte secondo cui se non fosse stato ritenuto sicuro, non sarebbe stata autorizzata l'immissione in commercio da parte del Ministero della Salute del prodotto contenente il principio attivo Pendimentalin: intanto, infatti, detta autorizzazione riguarda esclusivamente la disciplina amministrativistica, e non esclude di per sé la responsabilità civilistica in ordine alla corretta distribuzione e all'utilizzo in sicurezza del prodotto; in ogni caso, dalla ricostruzione normativa risulta che lo Stomp 330E doveva ritenersi ancora sub iudice, in particolare per l'uso sulla cipolla: tant'è che, attualmente, esso compare nell'elenco ufficiale dei prodotti fitosanitari la cui autorizzazione è stata revocata. 3.1. Il motivo è infondato. La responsabilità del produttore nella normativa speciale di fonte comunitaria, anche nella versione vigente Ric. 2018 n. 35981 sez. S2 - ud. 05-07-2023 -8- F i r m a t o D a : D I V I R G I L I O R O S A M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : b d 0 6 8 2 3 c d 3 7 5 8 6 b a 3 5 9 6 e e e 7 9 d f f 7 3 0 - F i r m a t o D a : T A L A R I C O P A O L O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 3 b 8 7 6 0 9 d 6 a 1 a 7 5 d c 8 b 5 8 7 5 0 a 1 1 b b 7 f a Numero registro generale 35981/2018 Numero sezionale 2553/2023 Numero di raccolta generale 25855/2023 Data pubblicazione 05/09/2023 all’epoca dei fatti di causa (D.P.R. 24 maggio 1988, n. 224, oggi confluito negli artt. 114 ss. d.lgs. 6 settembre 2005, n. 206, codice del consumo), benché applicabile anche al consumatore «esperto» e «professionale», riferendosi la tutela accordata all'«utilizzatore» occasionale in senso lato (Cass. Sez. 3, n. 13458/2013), non può trovare applicazione al caso di specie. Si tratta, in primo luogo, di una normativa destinata alla persona fisica, come è reso evidente dall'identificazione del danno risarcibile in quello «cagionato dalla morte o da lesioni personali», nonché dalla limitazione dei danni materiali risarcibili: art. 11, comma 1, lett. a), comma 2, D.P.R. n. 224 del 1988, oggi confluito nell’art. 123, comma 1, lett a), e comma 2, codice del consumo; in secondo luogo, essa è riferita a danni cagionati solo a cose destinate ad uso privato (art. 11, comma 1, lett b) D.P.R. n. 224/1988, oggi trasfuso nell’art. 123, comma 1, lett. b) codice del consumo). Condizioni entrambe non sussistenti nella fattispecie in esame, posto che ad aver subito un danno è l’[OSCURATO:PERSONA], ente con soggettività autonoma, e le cose danneggiate (cipolle) non sono destinate ad uso privato, bensì alla commercializzazione. Né ha pregio quanto argomentato dalla ricorrente in ordine alla ricostruzione normativa riguardante il componente Stomp 330E, poiché cela nuovamente una questione di merito relativa alla pericolosità del prodotto, già ampiamente vagliata dalla C.T.U. e dai giudici del merito, la cui riproposizione è inammissibile in sede di legittimità. 4. Con il quarto motivo si deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 3 d.lgs. n. 172/2004, 4 e 16 d.lgs. n. 194/1995, 1 e 2 DM 20.06.2003, 1175, 1375 cod. civ., 115 e 116 cod. proc. civ., in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3) cod. proc. civ. Omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti, in Ric. 2018 n. 35981 sez. S2 - ud. 05-07-2023 -9- F i r m a t o D a : D I V I R G I L I O R O S A M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : b d 0 6 8 2 3 c d 3 7 5 8 6 b a 3 5 9 6 e e e 7 9 d f f 7 3 0 - F i r m a t o D a : T A L A R I C O P A O L O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 3 b 8 7 6 0 9 d 6 a 1 a 7 5 d c 8 b 5 8 7 5 0 a 1 1 b b 7 f a Numero registro generale 35981/2018 Numero sezionale 2553/2023 Numero di raccolta generale 25855/2023 Data pubblicazione 05/09/2023 relazione all'art. 360, comma 1, n. 5) cod. proc. civ. La ricorrente lamenta l’omessa motivazione della Corte territoriale in punto di corretto utilizzo del prodotto: infatti, dopo aver concluso che il grave danno subíto dalle piantagioni di cipolla deve ascriversi in via principale all'eccessiva profondità della semina ha, poi, dedotto che era onere dell'agricoltore agire secondo i buoni canoni della semina e, quindi, procedere a seminare alla profondità idonea alla germogliazione delle piante. Tale argomentazione comporta che la sicurezza di un prodotto sarebbe determinata dalle corrette modalità del suo utilizzo rimesse unicamente al rispetto, da parte dell'agricoltore, dei buoni canoni di semina, a prescindere da specifiche indicazioni contenute nell'etichetta. Ciò in violazione di quanto prescritto dalla direttiva 2001/95/CE relativa alla sicurezza generale dei prodotti, la quale impone l'immissione sul mercato di prodotti sicuri e il contestuale obbligo del produttore di fornire al consumatore tutte le informazioni utili alla violazione e alla prevenzione dei rischi derivanti dall'uso normale o ragionevolmente prevedibile del prodotto. Tanto sarebbe dovuto bastare, invece, a riconoscere la concorrente responsabilità del produttore ([OSCURATO:SOCIETA].) e del venditore ([OSCURATO:SOCIETA].). In altri termini, la ricorrente lamenta che il dato sull'esatto intervallo da rispettare nella semina di cipolla con la miscela fornita dalla vendita non è mai pervenuto alle ricorrenti; la corretta ricetta della semina - compresa tra un intervallo minimo di 3 cm un massimo di 3,3 cm evidenziata dal CTU - non era contenuta nella ricetta distribuita da [OSCURATO:SOCIETA]., alla quale la ricorrente si era scrupolosamente attenuta. 4.1. Il motivo è fondato, per quanto di ragione. 4.2. Occorre innanzitutto premettere che non trova applicazione al caso di specie neanche la normativa sulla sicurezza generale dei prodotti: il d.lgs. 21 maggio 2004, n. 172 (attuativo della direttiva Ric. 2018 n. 35981 sez. S2 - ud. 05-07-2023 -10- F i r m a t o D a : D I V I R G I L I O R O S A M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : b d 0 6 8 2 3 c d 3 7 5 8 6 b a 3 5 9 6 e e e 7 9 d f f 7 3 0 - F i r m a t o D a : T A L A R I C O P A O L O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 3 b 8 7 6 0 9 d 6 a 1 a 7 5 d c 8 b 5 8 7 5 0 a 1 1 b b 7 f a Numero registro generale 35981/2018 Numero sezionale 2553/2023 Numero di raccolta generale 25855/2023 Data pubblicazione 05/09/2023 2001/95/CE, relativa alla disciplina generale sulla sicurezza dei prodotti, ora riprodotta negli artt. 102 ss. del codice del consumo) all’art. 1, comma 2, precisa che: «Le disposizioni del presente decreto legislativo si applicano a tutti i prodotti definiti dall'articolo 2, lettera a)». L’art. 2, comma 1, lett. a) (oggi confluito nell’art. 3, comma 1, lett. e) codice del consumo), cui la disposizione precedente fa riferimento, definisce «prodotto» quello destinato al consumatore o suscettibile di essere utilizzato dal consumatore, anche se non a lui destinato. Nel caso di specie, il prodotto destinato al consumatore, ossia le cipolle, in quanto beni di natura alimentare restano espressamente esclusi dalla normativa in esame, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1, comma 6, d.lgs. n. 172 del 2004 (oggi confluito nell’art. 102, comma 6, codice del consumo). Se ne deduce l’inapplicabilità al diserbante fitosanitario in questione, destinato ad uso professionale in funzione della produzione di beni alimentari per il mercato dei consumatori, anche della normativa di sicurezza generale dettata dalla dir. 2001/95/CEE. 4.3. Nel sistema multilivello voluto dal legislatore comunitario in materia di sicurezza dei prodotti ([OSCURATO:PERSONA]), l’art. 1, comma 2, secondo inciso, nonché il comma 3 d.lgs. n. 172 del 2004 (ora confluiti nell’art. 102, comma 2, secondo inciso; comma 3, codice del consumo) rimanda la disciplina della materia in esame (produzione e commercializzazione di prodotti fitosanitari) alla normativa di settore (o «verticale»): nel caso che ci occupa, essa è rappresentata dal d.lgs. 17 marzo 1995, n. 194 (attuativo della direttiva 91/414/CEE in materia di immissione in commercio di prodotti fitosanitari) vigente ratione temporis. Detta disciplina è essenzialmente votata alla regolamentazione dell’etichettatura e dell’imballaggio; più precisamente, l’art. 16, lett. f) rinvia alle «indicazioni prescritte dal Ric. 2018 n. 35981 sez. S2 - ud. 05-07-2023 -11- F i r m a t o D a : D I V I R G I L I O R O S A M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : b d 0 6 8 2 3 c d 3 7 5 8 6 b a 3 5 9 6 e e e 7 9 d f f 7 3 0 - F i r m a t o D a : T A L A R I C O P A O L O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 3 b 8 7 6 0 9 d 6 a 1 a 7 5 d c 8 b 5 8 7 5 0 a 1 1 b b 7 f a Numero registro generale 35981/2018 Numero sezionale 2553/2023 Numero di raccolta generale 25855/2023 Data pubblicazione 05/09/2023 decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 223, ed in particolare quelle di cui all'articolo 5, comma 1, lettere h), i), l) e m)», all’epoca dei fatti già abrogato e sostituito d.lgs. 14 marzo 2003, n. 65, il quale non ne ha modificato i contenuti nella sostanza. 4.4. La Corte d’Appello ha rimesso alla diligenza professionale degli acquirenti la valutazione delle modalità di semina più idonee, alla quale rinvia espressamente il comma 5, art. 3. Del d.lgs. n. 194 del 1995: «I prodotti fitosanitari autorizzati devono essere utilizzati tenendo conto dei principi delle buone pratiche agricole e, se possibile, dei principi della lotta integrata». [OSCURATO:PERSONA] non condivide le conclusioni cui è pervenuta la Corte territoriale. Come argomentato supra, punto 2.4., nel caso che ci occupa nella «ricetta» trasmessa alla consegna del prodotto risulta esservi una precisa indicazione di utilizzo formulata dal rivenditore: pur in assenza di specifici obblighi informativi imposti dalla normativa speciale sopra richiamata, [OSCURATO:SOCIETA]. – per il tramite di un suo collaboratore, terzo ausiliario della debitrice/venditrice, che perciò risponde verso il creditore-destinatario delle informazioni errate (arg. da Cass. Sez. 2, Sentenza n. 782 del 16.01.2020 - Rv. 656835-01). – informava l’acquirente sulle condizioni di semina (5 cm di profondità). L’informazione ivi contenuta si inserisce nelle istruzioni già fornite dal produttore e riversate nell’etichetta del prodotto, ove si indicava solo la profondità minima (3 cm) rinviando, ai fini della selettività verso le colture specifiche, alle suggerite modalità di semina. In tale contesto, le istruzioni fornite dalla venditrice tramite il consulente perito chimico rientrano nel contenuto dell’obbligazione: non solo consegnare un prodotto fitosanitario, ma anche il prodotto corredato dalle necessarie e corrette informazioni, affinché esso sia utilizzabile dall’acquirente in Ric. 2018 n. 35981 sez. S2 - ud. 05-07-2023 -12- F i r m a t o D a : D I V I R G I L I O R O S A M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : b d 0 6 8 2 3 c d 3 7 5 8 6 b a 3 5 9 6 e e e 7 9 d f f 7 3 0 - F i r m a t o D a : T A L A R I C O P A O L O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 3 b 8 7 6 0 9 d 6 a 1 a 7 5 d c 8 b 5 8 7 5 0 a 1 1 b b 7 f a Numero registro generale 35981/2018 Numero sezionale 2553/2023 Numero di raccolta generale 25855/2023 Data pubblicazione 05/09/2023 modo tale da esplicare al meglio e in maniera consona la sua attività diserbante. 4.5. La questione della responsabilità del venditore per inadempimento contrattuale va riportata alle norme generali preposte nel sistema giuridico italiano, ossia gli artt. 1218 e 1176, comma 2, cod. civ., e si risolve attribuendo un contenuto complesso alle nozioni di prestazione e di risultato atteso dal creditore, conferendo centralità al dovere di diligenza imposto al debitore ex art. 1176, comma 2, cod. civ., soprattutto ove prenda le forme della perizia (Cass. Sez. 3, n. 589 del 22.01.1999, punto 7.1.; Cass. Sez U., 28 luglio 2005, n. 15781, punto 8.1.; Cass., 31/5/2006, n. 12995; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 16254 del 25/09/2012 - Rv. 623700-01). Al dovere di adempimento corrisponde un dovere di diligenza, che a sua volta implica la determinazione del contenuto dell’obbligo: esso è dovere di adempimento e misura della colpa, fino ad assurgere a criterio di applicazione generale, anche in fase di attuazione del rapporto obbligatorio, restituendo, altresì, particolare importanza al regolamento negoziale e alla sua interpretazione secondo il criterio della buona fede oggettiva ex artt. 1175 e 1366 cod. civ. Criterio, quest’ultimo, imposto ad entrambe le parti del rapporto obbligatorio, che riesce a dare senso all’obbligo determinandolo in tutti i suoi aspetti, ai fini della ricostruzione del contenuto assunto dal debitore e, quindi, dell’ampiezza della prestazione cui questi è tenuto per soddisfare l’interesse preteso dal creditore. Obblighi, dunque, che non sono solo quelli direttamente collegati all’esecuzione della prestazione (nel caso di specie, consegna di un prodotto specializzato munito di adeguata etichetta), ma anche riferiti alle finalità cui tende l’assunzione dell’obbligo (concimazione di cipolle), ampliandolo fino ad includere comportamenti non previsti in origine ma integrativi dell’obbligazione Ric. 2018 n. 35981 sez. S2 - ud. 05-07-2023 -13- F i r m a t o D a : D I V I R G I L I O R O S A M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : b d 0 6 8 2 3 c d 3 7 5 8 6 b a 3 5 9 6 e e e 7 9 d f f 7 3 0 - F i r m a t o D a : T A L A R I C O P A O L O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 3 b 8 7 6 0 9 d 6 a 1 a 7 5 d c 8 b 5 8 7 5 0 a 1 1 b b 7 f a Numero registro generale 35981/2018 Numero sezionale 2553/2023 Numero di raccolta generale 25855/2023 Data pubblicazione 05/09/2023 principale in sede di attuazione del rapporto, quali – appunto - gli obblighi di informare ed istruire adeguatamente, ai fini della soddisfazione integrale dell’interesse del creditore. 4.6. In sintesi, la responsabilità della venditrice deve ravvisarsi ove abbia mantenuto un comportamento in violazione della diligenza professionale qualificata dalla specifica attività esercitata (commercio di prodotti chimici e fitosanitari) e dalle relative modalità di esecuzione, cui è tenuto ex art. 1176, comma 2, cod. civ., dovendo aversi riguardo alla peculiare specializzazione e alla necessità di adeguare la condotta alla natura e al livello di pericolosità della prestazione (Cass. Sez. 3, n. 16254 del 2012 cit., conf. da Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 8496 del 06.05.2020 - Rv. 657807-01). Nel caso che ci occupa, il bene mobile oggetto di vendita è un prodotto specializzato, che – seppure destinato ad un utilizzo da parte di agricoltori professionali – implica conoscenze tecniche anche riguardanti il suo utilizzo che necessitano di adeguato e corretto corredo informativo. La ricostruzione del contenuto obbligatorio alla luce dei criteri della diligenza qualificata e della buona fede è operazione interpretativa che spetta al giudice di merito effettuare caso per caso, tenendo conto della tipologia del rapporto, della natura, dell’oggetto e delle modalità di esecuzione della prestazione oggetto dell’obbligazione, a valle di una corretta distribuzione dei carichi di prova (Cass. Sez. U, 30.10.2001, n. 13533). 5. In definitiva, in accoglimento dei primi due motivi e del quarto mezzo di impugnazione, il Collegio accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla medesima Corte d’Appello di Bologna in diversa composizione, affinché accerti le rispettive responsabilità di [OSCURATO:SOCIETA]. e di [OSCURATO:SOCIETA]., in applicazione dei richiamati principi in materia di adempimento contrattuale. Ric. 2018 n. 35981 sez. S2 - ud. 05-07-2023 -14- F i r m a t o D a : D I V I R G I L I O R O S A M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : b d 0 6 8 2 3 c d 3 7 5 8 6 b a 3 5 9 6 e e e 7 9 d f f 7 3 0 - F i r m a t o D a : T A L A R I C O P A O L O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 3 b 8 7 6 0 9 d 6 a 1 a 7 5 d c 8 b 5 8 7 5 0 a 1