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CassazionedecretoSezione 3

Cassazione n. 22062/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

RTA' di CosenzaUdita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] cheha chiesto il rigetto del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Con l’impugnata ordinanza, il Tribunale del riesame di Cosenza harigettato l’istanza di riesame proposta da [OSCURATO:PERSONA], avverso il decreto disequestro preventivo, ai sensi dell’art. 321 comma 1 cod.proc.pen., di unastruttura balneare sita in Acquappesa, in relazione ad indagini per i reati di cuiall'art. 44 lett. c) del d.P.R. n. 380 del 2001, art. 95 d.P.R. n. 380 del 2001, art.181 comma 1 del d.lvo n. 42 del 2004, art. 1161 cod. nav. e 633 cod.pen. inordine ai quali riteneva sussistenti il fumus commissi delicti e il periculum in mora.2.

Avverso il provvedimento ha proposto ricorso per cassazione il difensoredell’indagato e ne ha chiesto l’annullamento per i seguenti motivi- Violazione di cui all’art. 606 comma 1, lett. b) ed e) cod.proc.pen. inrelazione agli artt. 47 cod. nav., 9 comma 5 ter e art. 20 L.R [OSCURATO:PERSONA] n. 17/2005e difetto di motivazione.Secondo il ricorrente l'ordinanza impugnata presenterebbe unamotivazione lacunosa che non consente di comprendere l'iter logico seguito daltribunale e, dunque, una motivazione apparente.

Il Tribunale si sarebbe limitatoad affermare genericamente la manifesta illegittimità deli titoli autorizzativi senzaconfrontarsi con le articolate argomentazioni difensive che dimostravano laconformità della concessione al [OSCURATO:PERSONA] di spiaggia, l'esistenza di un iteramministrativo complesso che aveva ingenerato legittimo affidamentodell'indagato, l'acquisizione dei pareri necessari in sede di conferenza di servizi ela continuità amministrativa coi precedenti titoli autorizzativi.

Il Tribunale avrebbecompletamente ribaltato, con apodittica motivazione, il principio consolidatosecondo cui, in presenza, come nel caso di specie, di un titolo abilitativonormalmente valido ed efficace il giudice possa disapplicare ove solo accerti inmodo puntuale la radicale contrarietà alla disciplina normativa di settore.

In taleambito il Tribunale avrebbe valutato acriticamente i presupposti fattuali edavrebbe reso una motivazione apparente ed erronea nella misura da risultareinesistente travisando altresì il dato normativo nella parte in cui il Tribunaleavrebbe ritenuto violato l'art. 20 lettera B con riferimento all'articolo 9 comma 5ter della Legge [OSCURATO:PERSONA] n. 17 del 2005.- Violazione di cui all’art. 606 comma 1, lett. b) ed e) cod.proc.pen. peromessa autonoma valutazione deli elementi forniti dalla difesa.

Il Tribunale sisarebbe limitato a considerazioni generiche senza valutare autonomamente lacopiosa documentazione prodotta attestante la legittimità dell'iter amministrativole fotografie che dimostravano l'avvenuta rimozione delle opere contestate, larelazione tecnica che chiariva la conformità delle opere al progetto, ladocumentazione relativa al pagamento dei canoni concessori.- Violazione di cui all’art. 606 comma 1, lett. b) ed e) cod.proc.pen. inrelazione al periculum in mora.

Le opere contestate sarebbero in corso diadeguamento col permesso di costruire valido fino a maggio 2026, non sussistendoperaltro alcun pericolo di aggravamento delle conseguenze del reato anche sullascorta dell'intervenuto mutamento dello stato dei luoghi oggi conforme al progettoapprovato.3.

Il Procuratore generale ha depositato requisitoria scritta con cui hachiesto il rigetto del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO4.

Va premesso che il ricorso per cassazione avverso le ordinanze emessein sede di appello contro i provvedimenti di sequestro preventivo è proponibile -ai sensi del combinato disposto degli artt. 322 bis e 325 cod.proc.pen. - solo perviolazione di legge, e che costituisce di “violazione di legge”, legittimante il ricorsoper cassazione a norma dell'art. 325, comma primo, cod. proc. pen. sia l'omissioneassoluta di motivazione sia la motivazione meramente apparente (Sez. 3, n. 28241del 18/02/2015, P.M. in proc.

Baronio e altro, Rv. 264011; Sez 1, n. 6821 del31/01/2012 Chiesi, Rv. 252430; Sez.

U, n. 5876 del 28/01/2004, P.C.

Ferazzi inproc.

Bevilacqua, Rv. 226710) ovvero i vizi della motivazione così radicali darendere l'apparato argomentativo a sostegno del provvedimento del tuttomancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza,come tale apparente e, pertanto, inidoneo a rendere comprensibile l'itinerariologico seguito dal giudice (Sez. 6, n. 6589 del 10/01/2013, Gabriele, Rv. 254893;Sez. 5, n. 43068 del 13/10/2009, Bosi, Rv. 245093).

Non può, invece, esserededotta l'illogicità̀ manifesta della motivazione, la contraddittorietà, che possonodenunciarsi nel giudizio di legittimità̀ soltanto tramite lo specifico ed autonomomotivo di cui alla lett. e) dell'art. 606, cod.proc.pen. (v., per tutte: Sez.

U, n. 5876del 28/01/2004, P.C.

Ferazzi in proc.

Bevilacqua, Rv. 226710; Sez.

U, n. 25080del 28/05/2003, Pellegrino S., Rv. 224611).

Dunque, al di fuori, della motivazioneapparente, non è consentito a questa Corte alcun sindacato sulla motivazione e vaesclusa la deducibilità della violazione dell’art. 606 comma 1 lett. e) cod.proc.pen.pure enunciata nei motivi di ricorso.5.

Ciò premesso, l’ordinanza impugnata non è priva dei requisiti minimi dicoerenza, completezza e ragionevolezza, essendo, al contrario, sorretta da unamotivazione, anche logica e corretta in diritto, che non appare carente.L’ordinanza impugnata ha rilevato che a seguito di indagini compiute dalCompartimento della [OSCURATO:PERSONA] e accertamenti tecnici, era stato accertatoche la struttura ricettiva, gestita dall'indagato sulla scorta di concessionedemaniale marittima di efficacia stagionale, poi estesa all'intero anno solare,aveva una estensione maggiore di quella concessa, con occupazione di circa 1800m² a fronte di una concessione demaniale limitata a soli 510 m².

Sull’area, inoltre,insistevano molteplici vincoli di interesse pubblico: fascia di rispetto ferroviario,vincolo ex art. 8 d.lgs n. 141 del 2024, vincolo paesaggistico ambientale, vincolodi erosione costiera.

In particolare, era stata accertata la violazione della fascia dirispetto del rilevato vincolo ferroviario e l'unica autorizzazione aveva ad oggettosolamente un'area di 510 m².

La concessione demaniale era stata rilasciata inpresenza di circostanze che costituivano causa di decadenza ex art. 20 comma 2lett. b) della L.R. [OSCURATO:PERSONA] n. 17 del 2005.

Infine, era stata accertata larealizzazione di volumetrie non previste, gittata in cemento e diversa allocazionedelle scale rispetto al Pdc rilasciato.

Da cui la sussistenza del fumus commissidelicti.6.

Contrariamente all’assunto difensivo, il Tribunale del riesame di Cosenzaha sviluppato un adeguato apparato argomentativo, evidenziando i plurimielementi che hanno indotto a ritenere presente il fumus dei reati contestati.Ha risposto alle istanze difensive specificando che l’area è caratterizzata damolteplici vincoli di interesse pubblico; che risultava non rispettato il vincoloferroviario, che la concessione demaniale era stata rilasciata in presenza dicondizioni che imponevano la dichiarazione di decadenza, con conseguenteillegittimità dei permessi a costruire, evidenziando peraltro anche l’esecuzione diopere non previste né autorizzate.Il Tribunale ha ricostruito l’excursus della concessione demaniale,specificando che la stessa per anni è stata di tipo stagionale, poi divenuta annualenel 2023, con la concessione n. 1/23 sulla scorta della quale è stato rilasciatoanche il permesso a costruire n. 363/23; ha chiarito quali erano le difformitàaccertate e le conseguenti illegittimità dei titoli di cui l’indagato è in possesso.7.

La motivazione resa è non solo presente, ma anche congrua e correttain diritto non essendo configurabile la violazione di legge denunciata.Secondo l’art. 47 del Codice della Navigazione, l'amministrazione puòdichiarare la decadenza del concessionario:a) per mancata esecuzione delle opere prescritte nell'atto di concessione, o permancato inizio della gestione, nei termini assegnati;b) per non uso continuato durante il periodo fissato a questo effetto nell'atto diconcessione, o per cattivo uso;c) per mutamento sostanziale non autorizzato dello scopo per il quale è stata fattala concessione;d) per omesso pagamento del canone per il numero di rate fissato a questo effettodall'atto di concessione;e) per abusiva sostituzione di altri nel godimento della concessione;f) per inadempienza degli obblighi derivanti dalla concessione, o imposti da normedi leggi o di regolamenti.8.

Nel caso in esame, viene in rilievo la disciplina della L.R. [OSCURATO:PERSONA] n. 17del 2005.In particolare. ai sensi poi dell’art. 20 comma 2 della Legge RegioneCalabria n. 17 del 21 dicembre 2005, il Comune dichiara la decadenza delConcessionario, oltre che per inosservanza delle condizioni indicate alle lettere “a”,“b” e “c” del comma 1 del precedente articolo 18 (ovvero per inosservanza deitermini entro i quali devono essere eseguite le opere previste in progetto o deveessere iniziata la gestione; per inosservanza dell'obbligo dell'uso continuato delledi mutare le attività poste a base della concessione), anche nei seguenti casi:a) per omesso pagamento del canone di cui all'articolo 18 comma 2, determinatoai sensi del precedente articolo 19;b) per inadempienza di obblighi derivanti dalla concessione o imposti da norme dilegge o di regolamenti;c) per inottemperanza alle prescrizioni di cui all'articolo 15;d) per abusiva sostituzione di altri nel godimento della concessione.9. [OSCURATO:PERSONA] - L.R. 21 dicembre 2005, n. 17 recante“Norme per l'esercizio della delega di funzioni amministrative sulle aree deldemanio marittimo”, disciplina, per sua espressa previsione all’art. 1, l'eserciziodelle funzioni amministrative in materia di demanio marittimo destinato a finituristico-ricreativi delegate alla Regione ai sensi del D.P.R. n. 616/1977, nonchédi quelle conferite ai sensi del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 esuccessive modifiche ed integrazioni e, all’art. 4, delinea le competenze deiComuni, delegate dalla Regione, e in particolare le funzioni per l'attivitàamministrativa inerenti:a) il rilascio ed il rinnovo, la revoca e la decadenza delle concessioni demanialimarittime;b) la vigilanza sull'uso delle aree concesse rispetto alle finalità turistico-ricreative.A seguito del nuovo quadro normativo di cui alla legge 8 luglio 2003 n. 172,come anche chiarito dalla sentenza della Corte costituzionale n. 377 del 2007, ilComune è oggi titolare delle funzioni amministrative sul demanio marittimo,incluso quello portuale, che il Codice della navigazione affidava alle Capitanerie diPorto e che consentono all'ente locale l'amministrazione diretta dei beni demanialimarittimi, sicchè in capo a questo spetta l’esercizio di tutte le funzioniamministrative in tema, tra cui rientra, per quanto qui rileva, la disciplina delladecadenza dalla concessione.In tale quadro la Regione [OSCURATO:PERSONA], con la legge n. 17 del 2005, ha adottatouna legge che, nel disciplinare le competenze conferite ai propri Comuni costieriper l'esercizio di tutte le funzioni amministrative relative al demanio marittimo,intendendosi per beni demaniali quelli elencati nell'art. 822 del cod. civ. e 28 delcodice della navigazione e cioè il lido del mare, la spiaggia, i porti, le rade, lelagune, le foci dei fiumi che sboccano in mare, i bacini di acqua salsa e salmastrache almeno durante una parte dell'anno comunicano liberamente col mare, i canaliutilizzabili ad uso pubblico marittimo, ha previsto una disciplina, all’art. 20, delladecadenza più stringente rispetto a quella prevista dal codice della navigazione exart. 47, prevedendo l’obbligatorietà della decadenza in presenza delle condizioniivi previste, sicchè al verificarsi di tali condizioni, radicando la competenza inquesta materia in capo ai Comuni, funzionale ad adeguare l’azione amministrativaalle diverse esigenze nella gestione di siffatti beni, anche tenuto conto dellespecifiche e differenziate esigenze della collettività, spetta al Comune l’adozionein via vincolata e obbligatoria dei provvedimenti tra cui, sempre con riguardo alcaso in esame, la decadenza dalla concessione.10.

Con riguardo al caso concreto, l’ordinanza impugnata ha rilevato, qualecausa di dichiarazione di decadenza la lett. b) dell’art. 20 della L.R. [OSCURATO:PERSONA] attesoil mancato pagamento degli indennizzi di occupazione abusiva per i periodi dioccupazione pregressa, nonché per le diverse dimensioni dell'occupazione e ilmancato rilascio del parere dell'autorità regionale preposta.

Anche sotto questoprofilo l’ordinanza impugnata è corretta.Non viene in rilievo il mancato pagamento dei canoni, bensì la maggioreoccupazione dello spazio demaniale ai sensi della lett. b) per inadempienza diobblighi derivanti dalla concessione o imposti da norme di legge o di regolamenti.In presenza di una situazione che integra una causa di decadenza dallaconcessione demaniale diviene irrilevante la correttezza dell’iter amministrativo ela dedotta conformità delle opere al progetto, essendo venuti meno i presuppostigiuridici della concessione demaniale.11.

Il secondo motivo di ricorso risulta infondato, nessuna omessavalutazione della documentazione appare prospettabile tenuto conto dellaesaustiva motivazione, né viene in rilievo la questione dei poteri e dei limiti didisapplicazione del provvedimento amministrativo del giudice penale, e ciò inquanto il giudice penale accerta gli elementi della fattispecie e cioè la realizzazionedi opere di trasformazione del territorio in violazione del parametro di legalitàurbanistica ed edilizia, costituito dalle prescrizioni della concessione edilizia,richiamata dalla norma penale ad integrazione descrittiva della fattispecie penale,nonché dalle prescrizioni degli strumenti urbanistici e dei regolamenti edilizi, ed -in quanto applicabili - da quelle della stessa legge (S.U. n. 11635 del 21/12/1993,P.M. in proc.

Borgia, Rv 195359), senza che ciò comporti la disapplicazionedell’atto amministrativo.12.

Anche il periculum in mora è stato oggetto di valutazione e dimotivazione che non può definirsi apparente, là dove il Tribunale ha rilevato chenon risulta di immediata percezione la presentazione di un progetto per ricondurrele opere sul piano della legittimità, censura ora nuovamente riproposta, e che datele dimensioni e la finalità turistico ricettiva, permaneva l’aggravio del caricourbanistico.13.

Si impone il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente alpagamento delle spese processuali.

P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.Così è deciso, 17/04/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteEMANUELA [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
RTA' di CosenzaUdita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] cheha chiesto il rigetto del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con l’impugnata ordinanza, il Tribunale del riesame di Cosenza harigettato l’istanza di riesame proposta da [OSCURATO:PERSONA], avverso il decreto disequestro preventivo, ai sensi dell’art. 321 comma 1 cod.proc.pen., di unastruttura balneare sita in Acquappesa, in relazione ad indagini per i reati di cuiall'art. 44 lett. c) del d.P.R. n. 380 del 2001, art. 95 d.P.R. n. 380 del 2001, art.181 comma 1 del d.lvo n. 42 del 2004, art. 1161 cod. nav. e 633 cod.pen. inordine ai quali riteneva sussistenti il fumus commissi delicti e il periculum in mora.2. Avverso il provvedimento ha proposto ricorso per cassazione il difensoredell’indagato e ne ha chiesto l’annullamento per i seguenti motivi- Violazione di cui all’art. 606 comma 1, lett. b) ed e) cod.proc.pen. inrelazione agli artt. 47 cod. nav., 9 comma 5 ter e art. 20 L.R [OSCURATO:PERSONA] n. 17/2005e difetto di motivazione.Secondo il ricorrente l'ordinanza impugnata presenterebbe unamotivazione lacunosa che non consente di comprendere l'iter logico seguito daltribunale e, dunque, una motivazione apparente. Il Tribunale si sarebbe limitatoad affermare genericamente la manifesta illegittimità deli titoli autorizzativi senzaconfrontarsi con le articolate argomentazioni difensive che dimostravano laconformità della concessione al [OSCURATO:PERSONA] di spiaggia, l'esistenza di un iteramministrativo complesso che aveva ingenerato legittimo affidamentodell'indagato, l'acquisizione dei pareri necessari in sede di conferenza di servizi ela continuità amministrativa coi precedenti titoli autorizzativi. Il Tribunale avrebbecompletamente ribaltato, con apodittica motivazione, il principio consolidatosecondo cui, in presenza, come nel caso di specie, di un titolo abilitativonormalmente valido ed efficace il giudice possa disapplicare ove solo accerti inmodo puntuale la radicale contrarietà alla disciplina normativa di settore. In taleambito il Tribunale avrebbe valutato acriticamente i presupposti fattuali edavrebbe reso una motivazione apparente ed erronea nella misura da risultareinesistente travisando altresì il dato normativo nella parte in cui il Tribunaleavrebbe ritenuto violato l'art. 20 lettera B con riferimento all'articolo 9 comma 5ter della Legge [OSCURATO:PERSONA] n. 17 del 2005.- Violazione di cui all’art. 606 comma 1, lett. b) ed e) cod.proc.pen. peromessa autonoma valutazione deli elementi forniti dalla difesa. Il Tribunale sisarebbe limitato a considerazioni generiche senza valutare autonomamente lacopiosa documentazione prodotta attestante la legittimità dell'iter amministrativole fotografie che dimostravano l'avvenuta rimozione delle opere contestate, larelazione tecnica che chiariva la conformità delle opere al progetto, ladocumentazione relativa al pagamento dei canoni concessori.- Violazione di cui all’art. 606 comma 1, lett. b) ed e) cod.proc.pen. inrelazione al periculum in mora. Le opere contestate sarebbero in corso diadeguamento col permesso di costruire valido fino a maggio 2026, non sussistendoperaltro alcun pericolo di aggravamento delle conseguenze del reato anche sullascorta dell'intervenuto mutamento dello stato dei luoghi oggi conforme al progettoapprovato.3. Il Procuratore generale ha depositato requisitoria scritta con cui hachiesto il rigetto del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO4. Va premesso che il ricorso per cassazione avverso le ordinanze emessein sede di appello contro i provvedimenti di sequestro preventivo è proponibile -ai sensi del combinato disposto degli artt. 322 bis e 325 cod.proc.pen. - solo perviolazione di legge, e che costituisce di “violazione di legge”, legittimante il ricorsoper cassazione a norma dell'art. 325, comma primo, cod. proc. pen. sia l'omissioneassoluta di motivazione sia la motivazione meramente apparente (Sez. 3, n. 28241del 18/02/2015, P.M. in proc. Baronio e altro, Rv. 264011; Sez 1, n. 6821 del31/01/2012 Chiesi, Rv. 252430; Sez. U, n. 5876 del 28/01/2004, P.C. Ferazzi inproc. Bevilacqua, Rv. 226710) ovvero i vizi della motivazione così radicali darendere l'apparato argomentativo a sostegno del provvedimento del tuttomancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza,come tale apparente e, pertanto, inidoneo a rendere comprensibile l'itinerariologico seguito dal giudice (Sez. 6, n. 6589 del 10/01/2013, Gabriele, Rv. 254893;Sez. 5, n. 43068 del 13/10/2009, Bosi, Rv. 245093). Non può, invece, esserededotta l'illogicità̀ manifesta della motivazione, la contraddittorietà, che possonodenunciarsi nel giudizio di legittimità̀ soltanto tramite lo specifico ed autonomomotivo di cui alla lett. e) dell'art. 606, cod.proc.pen. (v., per tutte: Sez. U, n. 5876del 28/01/2004, P.C. Ferazzi in proc. Bevilacqua, Rv. 226710; Sez. U, n. 25080del 28/05/2003, Pellegrino S., Rv. 224611). Dunque, al di fuori, della motivazioneapparente, non è consentito a questa Corte alcun sindacato sulla motivazione e vaesclusa la deducibilità della violazione dell’art. 606 comma 1 lett. e) cod.proc.pen.pure enunciata nei motivi di ricorso.5. Ciò premesso, l’ordinanza impugnata non è priva dei requisiti minimi dicoerenza, completezza e ragionevolezza, essendo, al contrario, sorretta da unamotivazione, anche logica e corretta in diritto, che non appare carente.L’ordinanza impugnata ha rilevato che a seguito di indagini compiute dalCompartimento della [OSCURATO:PERSONA] e accertamenti tecnici, era stato accertatoche la struttura ricettiva, gestita dall'indagato sulla scorta di concessionedemaniale marittima di efficacia stagionale, poi estesa all'intero anno solare,aveva una estensione maggiore di quella concessa, con occupazione di circa 1800m² a fronte di una concessione demaniale limitata a soli 510 m². Sull’area, inoltre,insistevano molteplici vincoli di interesse pubblico: fascia di rispetto ferroviario,vincolo ex art. 8 d.lgs n. 141 del 2024, vincolo paesaggistico ambientale, vincolodi erosione costiera. In particolare, era stata accertata la violazione della fascia dirispetto del rilevato vincolo ferroviario e l'unica autorizzazione aveva ad oggettosolamente un'area di 510 m². La concessione demaniale era stata rilasciata inpresenza di circostanze che costituivano causa di decadenza ex art. 20 comma 2lett. b) della L.R. [OSCURATO:PERSONA] n. 17 del 2005. Infine, era stata accertata larealizzazione di volumetrie non previste, gittata in cemento e diversa allocazionedelle scale rispetto al Pdc rilasciato. Da cui la sussistenza del fumus commissidelicti.6. Contrariamente all’assunto difensivo, il Tribunale del riesame di Cosenzaha sviluppato un adeguato apparato argomentativo, evidenziando i plurimielementi che hanno indotto a ritenere presente il fumus dei reati contestati.Ha risposto alle istanze difensive specificando che l’area è caratterizzata damolteplici vincoli di interesse pubblico; che risultava non rispettato il vincoloferroviario, che la concessione demaniale era stata rilasciata in presenza dicondizioni che imponevano la dichiarazione di decadenza, con conseguenteillegittimità dei permessi a costruire, evidenziando peraltro anche l’esecuzione diopere non previste né autorizzate.Il Tribunale ha ricostruito l’excursus della concessione demaniale,specificando che la stessa per anni è stata di tipo stagionale, poi divenuta annualenel 2023, con la concessione n. 1/23 sulla scorta della quale è stato rilasciatoanche il permesso a costruire n. 363/23; ha chiarito quali erano le difformitàaccertate e le conseguenti illegittimità dei titoli di cui l’indagato è in possesso.7. La motivazione resa è non solo presente, ma anche congrua e correttain diritto non essendo configurabile la violazione di legge denunciata.Secondo l’art. 47 del Codice della Navigazione, l'amministrazione puòdichiarare la decadenza del concessionario:a) per mancata esecuzione delle opere prescritte nell'atto di concessione, o permancato inizio della gestione, nei termini assegnati;b) per non uso continuato durante il periodo fissato a questo effetto nell'atto diconcessione, o per cattivo uso;c) per mutamento sostanziale non autorizzato dello scopo per il quale è stata fattala concessione;d) per omesso pagamento del canone per il numero di rate fissato a questo effettodall'atto di concessione;e) per abusiva sostituzione di altri nel godimento della concessione;f) per inadempienza degli obblighi derivanti dalla concessione, o imposti da normedi leggi o di regolamenti.8. Nel caso in esame, viene in rilievo la disciplina della L.R. [OSCURATO:PERSONA] n. 17del 2005.In particolare. ai sensi poi dell’art. 20 comma 2 della Legge RegioneCalabria n. 17 del 21 dicembre 2005, il Comune dichiara la decadenza delConcessionario, oltre che per inosservanza delle condizioni indicate alle lettere “a”,“b” e “c” del comma 1 del precedente articolo 18 (ovvero per inosservanza deitermini entro i quali devono essere eseguite le opere previste in progetto o deveessere iniziata la gestione; per inosservanza dell'obbligo dell'uso continuato delledi mutare le attività poste a base della concessione), anche nei seguenti casi:a) per omesso pagamento del canone di cui all'articolo 18 comma 2, determinatoai sensi del precedente articolo 19;b) per inadempienza di obblighi derivanti dalla concessione o imposti da norme dilegge o di regolamenti;c) per inottemperanza alle prescrizioni di cui all'articolo 15;d) per abusiva sostituzione di altri nel godimento della concessione.9. [OSCURATO:PERSONA] - L.R. 21 dicembre 2005, n. 17 recante“Norme per l'esercizio della delega di funzioni amministrative sulle aree deldemanio marittimo”, disciplina, per sua espressa previsione all’art. 1, l'eserciziodelle funzioni amministrative in materia di demanio marittimo destinato a finituristico-ricreativi delegate alla Regione ai sensi del D.P.R. n. 616/1977, nonchédi quelle conferite ai sensi del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 esuccessive modifiche ed integrazioni e, all’art. 4, delinea le competenze deiComuni, delegate dalla Regione, e in particolare le funzioni per l'attivitàamministrativa inerenti:a) il rilascio ed il rinnovo, la revoca e la decadenza delle concessioni demanialimarittime;b) la vigilanza sull'uso delle aree concesse rispetto alle finalità turistico-ricreative.A seguito del nuovo quadro normativo di cui alla legge 8 luglio 2003 n. 172,come anche chiarito dalla sentenza della Corte costituzionale n. 377 del 2007, ilComune è oggi titolare delle funzioni amministrative sul demanio marittimo,incluso quello portuale, che il Codice della navigazione affidava alle Capitanerie diPorto e che consentono all'ente locale l'amministrazione diretta dei beni demanialimarittimi, sicchè in capo a questo spetta l’esercizio di tutte le funzioniamministrative in tema, tra cui rientra, per quanto qui rileva, la disciplina delladecadenza dalla concessione.In tale quadro la Regione [OSCURATO:PERSONA], con la legge n. 17 del 2005, ha adottatouna legge che, nel disciplinare le competenze conferite ai propri Comuni costieriper l'esercizio di tutte le funzioni amministrative relative al demanio marittimo,intendendosi per beni demaniali quelli elencati nell'art. 822 del cod. civ. e 28 delcodice della navigazione e cioè il lido del mare, la spiaggia, i porti, le rade, lelagune, le foci dei fiumi che sboccano in mare, i bacini di acqua salsa e salmastrache almeno durante una parte dell'anno comunicano liberamente col mare, i canaliutilizzabili ad uso pubblico marittimo, ha previsto una disciplina, all’art. 20, delladecadenza più stringente rispetto a quella prevista dal codice della navigazione exart. 47, prevedendo l’obbligatorietà della decadenza in presenza delle condizioniivi previste, sicchè al verificarsi di tali condizioni, radicando la competenza inquesta materia in capo ai Comuni, funzionale ad adeguare l’azione amministrativaalle diverse esigenze nella gestione di siffatti beni, anche tenuto conto dellespecifiche e differenziate esigenze della collettività, spetta al Comune l’adozionein via vincolata e obbligatoria dei provvedimenti tra cui, sempre con riguardo alcaso in esame, la decadenza dalla concessione.10. Con riguardo al caso concreto, l’ordinanza impugnata ha rilevato, qualecausa di dichiarazione di decadenza la lett. b) dell’art. 20 della L.R. [OSCURATO:PERSONA] attesoil mancato pagamento degli indennizzi di occupazione abusiva per i periodi dioccupazione pregressa, nonché per le diverse dimensioni dell'occupazione e ilmancato rilascio del parere dell'autorità regionale preposta. Anche sotto questoprofilo l’ordinanza impugnata è corretta.Non viene in rilievo il mancato pagamento dei canoni, bensì la maggioreoccupazione dello spazio demaniale ai sensi della lett. b) per inadempienza diobblighi derivanti dalla concessione o imposti da norme di legge o di regolamenti.In presenza di una situazione che integra una causa di decadenza dallaconcessione demaniale diviene irrilevante la correttezza dell’iter amministrativo ela dedotta conformità delle opere al progetto, essendo venuti meno i presuppostigiuridici della concessione demaniale.11. Il secondo motivo di ricorso risulta infondato, nessuna omessavalutazione della documentazione appare prospettabile tenuto conto dellaesaustiva motivazione, né viene in rilievo la questione dei poteri e dei limiti didisapplicazione del provvedimento amministrativo del giudice penale, e ciò inquanto il giudice penale accerta gli elementi della fattispecie e cioè la realizzazionedi opere di trasformazione del territorio in violazione del parametro di legalitàurbanistica ed edilizia, costituito dalle prescrizioni della concessione edilizia,richiamata dalla norma penale ad integrazione descrittiva della fattispecie penale,nonché dalle prescrizioni degli strumenti urbanistici e dei regolamenti edilizi, ed -in quanto applicabili - da quelle della stessa legge (S.U. n. 11635 del 21/12/1993,P.M. in proc. Borgia, Rv 195359), senza che ciò comporti la disapplicazionedell’atto amministrativo.12. Anche il periculum in mora è stato oggetto di valutazione e dimotivazione che non può definirsi apparente, là dove il Tribunale ha rilevato chenon risulta di immediata percezione la presentazione di un progetto per ricondurrele opere sul piano della legittimità, censura ora nuovamente riproposta, e che datele dimensioni e la finalità turistico ricettiva, permaneva l’aggravio del caricourbanistico.13. Si impone il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente alpagamento delle spese processuali. P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.Così è deciso, 17/04/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteEMANUELA [OSCURATO:PERSONA]
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