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CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 5 novembre 1981

Cassazione n. 08875/2025

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il 05/11/1981 avverso l'ordinanza del 23/09/2024 della CORTE APPELLO di FIRENZEudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la memoria depositata dal Procuratore Generale che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Letta la memoria depositata dall'Avvocatura di Stato, per il Ministero dell'Economia e Finanze, che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso o, in subordine il rigetto. [OSCURATO:PERSONA]

1. La Corte di appello di Firenze, con l'ordinanza indicata in epigrafe, ha respinto l'istanza 4, di riparazione per l'ingiusta detenzione subita da [OSCURATO:PERSONA], sottoposto agli arresti domiciliari dal 16 agosto 2019 al 12 gennaio 2021, in esecuzione dell'ordinanza emessa dal GIP del Tribunale di Pistoia; e poi assolto dallo stesso Tribunale con sentenza del 14 marzo 2023, divenuta irrevocabile il 28 luglio 2023.

Il giudice della riparazione ha ritenuto che l'ordinanza cautelare fosse ben strutturata quanto alla sussistenza del grave quadro indiziario a carico dello Stanikic, osservando che la chiara e dettagliata chiamata in correità dello Scoban sul ruolo concorsuale dello Stanikic nel furto del 23 novembre, corroborata da più di un riscontro, non era stata valutata adeguatamente dal Tribunale di Pistoia.

In tal senso, avrebbero dovuto essere lette le dichiarazioni del Bugheanu, che aveva parlato di un quarto uomo rumeno, recatosi a casa sua la notte del furto insieme allo Scoban e all'altro complice, prima di commettere il delitto; tale dichiarazione risulterebbe suffragata dall'oggettivo rinvenimento a casa del Bugheanu, all'interno di un comodino della stanza da letto, dei documenti di identità dello Stanikic, costituiti dal passaporto, dalle carte d'identità in cirillico, dalla carta d'identità italiana)oltre alla tessera sanitaria.

Appariva probabile che lo Stanikic avesse lasciato i suoi documenti a casa del Bugheanu per evitare di essere identificato con le esatte generalità, in caso di controllo dílle forze dell'ordine, avendo già dato in passato false generalità in occasione di reati contro il patrimonio, per i quali era stato segnalato con vari alias.

La giustificazione fornita sul punto dallo Stanikic, in sede di interrogatorio dinanzi al ‘ip, appariva inverosimile, avendo dichiarato che la sera del 23 novembre 2018 si era recato a casa dello Scoban, amico di vecchia data, col quale era poi riuscito; successivamente, era stato colto da una crisi epilettica, per cui non sapeva dire come aveva fatto rientro a Firenze, non sapendo spiegare perché i suoi documenti si trovassero a casa del Bugheanu

2. [OSCURATO:PERSONA], mediante il proprio difensore di fiducia, propone ricorso per cassazione, per il seguente motivo. 2.1 Il ricorrente censura la decisione impugnata per violazione di legge e per vizio di motivazione, osservando che l'ordinanza ha ripercorso il processo di merito, per concludere che il Tribunale di Pistoikaveva mal valutato la chiamata in correità dello Scoban.

La sentenza di assoluzione aveva dichiarato che non vi erano riscontri validi, non essendo tale il rinvenimento dei documenti del prevenuto nell'abitazione del Bugheanu, e, pertanto, la questione non era la valutabilità della chiamata in correità, ma l'assenza di riscontri validi alla stessa.

In sostanza, prosegue il ricorrente, seguendo il ragionamento del giudice della riparazione ) ~ che ha accordato prevalenza all'ordinanza applicativa della custodia cautelare rispetto alla sentenza dibattimentale, sarebbe impossibile per qualunque soggetto ottenere la riparazione.

3. Il Procuratore Generale ha depositato memoria scritta e ha chiesto il rigetto del ricorso.

4. L'Avvocatura di Stato, per il Ministero dell'economia e delle finanze, ha depositato memoria con cui ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità dell'istanza o, in subordine, il rigetto, con ogni conseguenziale statuizione sulle spese. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è fondato . 1.1 Va premesso che l'operazione logica propria del giudice del processo penale, volta all'accertamento della sussistenza di un reato e della sua commissione da parte dell'imputato, deve essere distinta da quella propria del giudice della riparazione il quale, pur dovendo operare, eventualmente, sullo stesso materiale, deve seguire un "iter" logico-motivazionale del tutto autonomo, perché è suo ,compito stabilire non se determinate condotte costituiscano o meno ..,f/ reato, ma se queste si 2àú' . poste come fattore condizionante (anche nel concorso dell'altrui errore) alla produzione dell'evento "detenzione"; ed in relazione a tale aspetto della decisione egli ha piena ed ampia libertà di valutare il materiale acquisito nel processo, non già per rivalutarlo, bensì al fine di controllare la ricorrenza o meno delle condizioni dell'azione (di natura civilistica), sia in senso positivo che negativo, compresa l'eventuale sussistenza di una causa di esclusione del diritto alla riparazione (in tal senso, espressamente, Sez.

U, n. 43 del 13/12/1995 - dep. 09/02/1996, Sarnataro ed altri, Rv. 203638; più di recente, tra le molte, Sez. 4, n. 3359 del 22/09/2016 - dep. 23/01/2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 268952).

Inoltre, va ben tenuto presente che il giudice della riparazione non può ignorare quanto accertato nel giudizio sull'imputazione e può affermare e negare solo quanto è stato affermato e negato in questo; mentre un più ampio spazio di manovra gli è riconosciuto in relazione a quelle circostanze che non sono state escluse dal primo giudice, pur se non positivamente affermate (g Sez. 4, n. 4372 del 21/10/2014 - dep. 29/01/2015, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 263197).

La prima implicazione di tali principi è che il giudice della riparazione deve confrontarsi con la sentenza assolutoria per individuare quali comportamenti l'istante abbia effettivamente tenuto, perché accertati con tale decisione; mentre deve confrontarsi con l'ordinanza cautelare per cogliere la rilevanza sinergica di quel comportamento.

Non è pertanto consentita una "rivisitazione" critica rispetto alla lettura operata in sede di cognizione, senza dare conto di cosa sia residuato della ricostruzione fattuale alla luce dell'assoluzione pronunciata.

Nel caso di specie, la motivazione fornita dal giudice della riparazione fa leva sulla differente valutazione della chiamata in correità da parte dello Scoban: nell'ordinanza è affermato che la chiara e dettagliata chiamata in correità dello Scoban sul ruolo concorsuale dello Stanikic nel furto del 23 novembre, corroborata da più di un riscontro, non era stata valutata adeguatamente dal Tribunale di Pistoia.

L'argomentazione richiamata si pone in contrasto con il protocollo che lo stesso giudice deve seguire allorquando verifichi l'esistenza di una condotta dell'istante idonea ad atteggiarsi come comportamento ostativo all'insorgenza del diritto azionato.

Infatti, attraverso un effettivo raffronto tra il provvedimento cautelare e l'esito processuale di merito è possibile ricavare elementi di valutazione che, utilizzati nella prima fase, siano rimasti confermati, almeno nella loro storicità, nella seconda, salva restando la diversità dei fini dei rispettivi scrutini.

L'autonomia dei due giudizi, infatti, va intesa nel senso che essi hanno un diverso oggetto, senza che ciò implichi che il giudice della riparazione possa operare, in chiave di critico dissenso rispetto al sindacato del giudice di merito, una rivisitazione della valenza dimostrativa degli elementi probatori in ordine a un determinato fatto storico, la cui ricostruzione resta quella operata dai giudici della cognizione.

L'ordinanza deve essere pertanto annullata con rinvio, affinchè la Corte distrettuale motivi sull'istanza in prospettiva diversa.

Dovrà verificare se, sulla base di elementi non esclusi dal giudizio assolutorio, la condotta del soggetto sottoposto a misura cautelare sia stata il presupposto che abbia colposamente ingenerato, ancorché in presenza di errore dell'autorità procedente, la falsa apparenza della sua configurabilità come illecito penale.

A tal fine, possono essere considerate condotte, dolose o gravemente colpose, tanto extraprocedimentali quanto tenute nel corso del procedimento, comprese le dichiarazioni dallo stesso richiedente rese (con particolare riferimento alla possibile rilevanza delle dichiarazioni rese dall'indagato/imputato si vedano, ex plurimis, Sez.

U, n. 51779 del 28/11/2013, Nicosia, Rv. 257606 - 01, nonché, in fattispecie successive alla modifica dell'art. 314, comma 1, cod. pen., Sez. 4, n. 30056 del 30/06/2022, in motivazione, e Sez. 4, n. 3755 del 20/01/2022, Pacifico, Rv. 282581).

Allo stesso modo, tra le condotte di cui innanzi si annoverano anche le «frequentazioni ambigue» con soggetti gravati da specifici precedenti penali o coinvolti in traffici illeciti, necessitando sempre un'adeguata motivazione della loro oggettiva idoneità a essere interpretate come indizi di complicità, in rapporto al tipo e alla qualità dei collegamenti con tali persone, così da essere poste quanto meno in una relazione di concausalità con il provvedimento restrittivo adottato (Sez. 4, n. 20963 del 14/03/2023, Tare, cit., in motivazione; Sez. 4, n. 21308 del 26/04/2022, Fascia, cit., in motivazione; Sez. 3, n. 39199 del 01/07/2014, Pistorio, Rv. 260397 - 01; si vedano altresì, ex plurímis, circa la possibile rilevanza delle «frequentazioni ambigue» con soggetti condannati nel medesimo procedimento, Sez. 4, n. 53361 del 21/11/2018, Puro, Rv. 274498 - 01, nonché in merito alle frequentazioni con condannati in diverso procedimento, Sez. 4, n. 850 del 20/09/2021, dep. 2022, Denaro, Rv. 282565 - 01, oltre che Sez. 4, n. 29550, 05/06/2019, Morabito, Rv. 277475 - 01, per la quale rilevano le dette frequentazioni con soggetti condannati nello stesso procedimento anche nel caso in cui intervengano con persone legate da rapporto di parentela, purché siano accompagnate dalla consapevolezza che trattasi di soggetti coinvolti in traffici illeciti e non siano assolutamente necessitate).

2. Consegue, di necessità, l'annullamento dell'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio, alla Corte di appello di Firenze, che provvederà anche alla regolamentazione delle spese tra le parti quanto al giudizio di legittimità.

P.Q.M.

Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia, per nuovo giudizio, alla Corte di appello di Firenze cui demanda altresì la regolamentazione delle spese tra le parti relativamente al presente giudizi

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il 05/11/1981 avverso l'ordinanza del 23/09/2024 della CORTE APPELLO di FIRENZEudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la memoria depositata dal Procuratore Generale che ha concluso per il rigetto del ricorso. Letta la memoria depositata dall'Avvocatura di Stato, per il Ministero dell'Economia e Finanze, che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso o, in subordine il rigetto. [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello di Firenze, con l'ordinanza indicata in epigrafe, ha respinto l'istanza 4, di riparazione per l'ingiusta detenzione subita da [OSCURATO:PERSONA], sottoposto agli arresti domiciliari dal 16 agosto 2019 al 12 gennaio 2021, in esecuzione dell'ordinanza emessa dal GIP del Tribunale di Pistoia; e poi assolto dallo stesso Tribunale con sentenza del 14 marzo 2023, divenuta irrevocabile il 28 luglio 2023. Il giudice della riparazione ha ritenuto che l'ordinanza cautelare fosse ben strutturata quanto alla sussistenza del grave quadro indiziario a carico dello Stanikic, osservando che la chiara e dettagliata chiamata in correità dello Scoban sul ruolo concorsuale dello Stanikic nel furto del 23 novembre, corroborata da più di un riscontro, non era stata valutata adeguatamente dal Tribunale di Pistoia. In tal senso, avrebbero dovuto essere lette le dichiarazioni del Bugheanu, che aveva parlato di un quarto uomo rumeno, recatosi a casa sua la notte del furto insieme allo Scoban e all'altro complice, prima di commettere il delitto; tale dichiarazione risulterebbe suffragata dall'oggettivo rinvenimento a casa del Bugheanu, all'interno di un comodino della stanza da letto, dei documenti di identità dello Stanikic, costituiti dal passaporto, dalle carte d'identità in cirillico, dalla carta d'identità italiana)oltre alla tessera sanitaria. Appariva probabile che lo Stanikic avesse lasciato i suoi documenti a casa del Bugheanu per evitare di essere identificato con le esatte generalità, in caso di controllo dílle forze dell'ordine, avendo già dato in passato false generalità in occasione di reati contro il patrimonio, per i quali era stato segnalato con vari alias. La giustificazione fornita sul punto dallo Stanikic, in sede di interrogatorio dinanzi al ‘ip, appariva inverosimile, avendo dichiarato che la sera del 23 novembre 2018 si era recato a casa dello Scoban, amico di vecchia data, col quale era poi riuscito; successivamente, era stato colto da una crisi epilettica, per cui non sapeva dire come aveva fatto rientro a Firenze, non sapendo spiegare perché i suoi documenti si trovassero a casa del Bugheanu 2. [OSCURATO:PERSONA], mediante il proprio difensore di fiducia, propone ricorso per cassazione, per il seguente motivo. 2.1 Il ricorrente censura la decisione impugnata per violazione di legge e per vizio di motivazione, osservando che l'ordinanza ha ripercorso il processo di merito, per concludere che il Tribunale di Pistoikaveva mal valutato la chiamata in correità dello Scoban. La sentenza di assoluzione aveva dichiarato che non vi erano riscontri validi, non essendo tale il rinvenimento dei documenti del prevenuto nell'abitazione del Bugheanu, e, pertanto, la questione non era la valutabilità della chiamata in correità, ma l'assenza di riscontri validi alla stessa. In sostanza, prosegue il ricorrente, seguendo il ragionamento del giudice della riparazione ) ~ che ha accordato prevalenza all'ordinanza applicativa della custodia cautelare rispetto alla sentenza dibattimentale, sarebbe impossibile per qualunque soggetto ottenere la riparazione. 3. Il Procuratore Generale ha depositato memoria scritta e ha chiesto il rigetto del ricorso. 4. L'Avvocatura di Stato, per il Ministero dell'economia e delle finanze, ha depositato memoria con cui ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità dell'istanza o, in subordine, il rigetto, con ogni conseguenziale statuizione sulle spese. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è fondato . 1.1 Va premesso che l'operazione logica propria del giudice del processo penale, volta all'accertamento della sussistenza di un reato e della sua commissione da parte dell'imputato, deve essere distinta da quella propria del giudice della riparazione il quale, pur dovendo operare, eventualmente, sullo stesso materiale, deve seguire un "iter" logico-motivazionale del tutto autonomo, perché è suo ,compito stabilire non se determinate condotte costituiscano o meno ..,f/ reato, ma se queste si 2àú' . poste come fattore condizionante (anche nel concorso dell'altrui errore) alla produzione dell'evento "detenzione"; ed in relazione a tale aspetto della decisione egli ha piena ed ampia libertà di valutare il materiale acquisito nel processo, non già per rivalutarlo, bensì al fine di controllare la ricorrenza o meno delle condizioni dell'azione (di natura civilistica), sia in senso positivo che negativo, compresa l'eventuale sussistenza di una causa di esclusione del diritto alla riparazione (in tal senso, espressamente, Sez. U, n. 43 del 13/12/1995 - dep. 09/02/1996, Sarnataro ed altri, Rv. 203638; più di recente, tra le molte, Sez. 4, n. 3359 del 22/09/2016 - dep. 23/01/2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 268952). Inoltre, va ben tenuto presente che il giudice della riparazione non può ignorare quanto accertato nel giudizio sull'imputazione e può affermare e negare solo quanto è stato affermato e negato in questo; mentre un più ampio spazio di manovra gli è riconosciuto in relazione a quelle circostanze che non sono state escluse dal primo giudice, pur se non positivamente affermate (g Sez. 4, n. 4372 del 21/10/2014 - dep. 29/01/2015, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 263197). La prima implicazione di tali principi è che il giudice della riparazione deve confrontarsi con la sentenza assolutoria per individuare quali comportamenti l'istante abbia effettivamente tenuto, perché accertati con tale decisione; mentre deve confrontarsi con l'ordinanza cautelare per cogliere la rilevanza sinergica di quel comportamento. Non è pertanto consentita una "rivisitazione" critica rispetto alla lettura operata in sede di cognizione, senza dare conto di cosa sia residuato della ricostruzione fattuale alla luce dell'assoluzione pronunciata. Nel caso di specie, la motivazione fornita dal giudice della riparazione fa leva sulla differente valutazione della chiamata in correità da parte dello Scoban: nell'ordinanza è affermato che la chiara e dettagliata chiamata in correità dello Scoban sul ruolo concorsuale dello Stanikic nel furto del 23 novembre, corroborata da più di un riscontro, non era stata valutata adeguatamente dal Tribunale di Pistoia. L'argomentazione richiamata si pone in contrasto con il protocollo che lo stesso giudice deve seguire allorquando verifichi l'esistenza di una condotta dell'istante idonea ad atteggiarsi come comportamento ostativo all'insorgenza del diritto azionato. Infatti, attraverso un effettivo raffronto tra il provvedimento cautelare e l'esito processuale di merito è possibile ricavare elementi di valutazione che, utilizzati nella prima fase, siano rimasti confermati, almeno nella loro storicità, nella seconda, salva restando la diversità dei fini dei rispettivi scrutini. L'autonomia dei due giudizi, infatti, va intesa nel senso che essi hanno un diverso oggetto, senza che ciò implichi che il giudice della riparazione possa operare, in chiave di critico dissenso rispetto al sindacato del giudice di merito, una rivisitazione della valenza dimostrativa degli elementi probatori in ordine a un determinato fatto storico, la cui ricostruzione resta quella operata dai giudici della cognizione. L'ordinanza deve essere pertanto annullata con rinvio, affinchè la Corte distrettuale motivi sull'istanza in prospettiva diversa. Dovrà verificare se, sulla base di elementi non esclusi dal giudizio assolutorio, la condotta del soggetto sottoposto a misura cautelare sia stata il presupposto che abbia colposamente ingenerato, ancorché in presenza di errore dell'autorità procedente, la falsa apparenza della sua configurabilità come illecito penale. A tal fine, possono essere considerate condotte, dolose o gravemente colpose, tanto extraprocedimentali quanto tenute nel corso del procedimento, comprese le dichiarazioni dallo stesso richiedente rese (con particolare riferimento alla possibile rilevanza delle dichiarazioni rese dall'indagato/imputato si vedano, ex plurimis, Sez. U, n. 51779 del 28/11/2013, Nicosia, Rv. 257606 - 01, nonché, in fattispecie successive alla modifica dell'art. 314, comma 1, cod. pen., Sez. 4, n. 30056 del 30/06/2022, in motivazione, e Sez. 4, n. 3755 del 20/01/2022, Pacifico, Rv. 282581). Allo stesso modo, tra le condotte di cui innanzi si annoverano anche le «frequentazioni ambigue» con soggetti gravati da specifici precedenti penali o coinvolti in traffici illeciti, necessitando sempre un'adeguata motivazione della loro oggettiva idoneità a essere interpretate come indizi di complicità, in rapporto al tipo e alla qualità dei collegamenti con tali persone, così da essere poste quanto meno in una relazione di concausalità con il provvedimento restrittivo adottato (Sez. 4, n. 20963 del 14/03/2023, Tare, cit., in motivazione; Sez. 4, n. 21308 del 26/04/2022, Fascia, cit., in motivazione; Sez. 3, n. 39199 del 01/07/2014, Pistorio, Rv. 260397 - 01; si vedano altresì, ex plurímis, circa la possibile rilevanza delle «frequentazioni ambigue» con soggetti condannati nel medesimo procedimento, Sez. 4, n. 53361 del 21/11/2018, Puro, Rv. 274498 - 01, nonché in merito alle frequentazioni con condannati in diverso procedimento, Sez. 4, n. 850 del 20/09/2021, dep. 2022, Denaro, Rv. 282565 - 01, oltre che Sez. 4, n. 29550, 05/06/2019, Morabito, Rv. 277475 - 01, per la quale rilevano le dette frequentazioni con soggetti condannati nello stesso procedimento anche nel caso in cui intervengano con persone legate da rapporto di parentela, purché siano accompagnate dalla consapevolezza che trattasi di soggetti coinvolti in traffici illeciti e non siano assolutamente necessitate). 2. Consegue, di necessità, l'annullamento dell'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio, alla Corte di appello di Firenze, che provvederà anche alla regolamentazione delle spese tra le parti quanto al giudizio di legittimità. P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia, per nuovo giudizio, alla Corte di appello di Firenze cui demanda altresì la regolamentazione delle spese tra le parti relativamente al presente giudizi
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