CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 9 febbraio 2026
Cassazione n. 27933/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
unale di sorveglianza di Veneziaudita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], che hachiesto la declaratoria d'inammissibilità del ricorso;[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Il Tribunale di sorveglianza di Venezia ha rigettato l'opposizione proposta,ai sensi degli artt. 678, comma 1-bis e 667, comma 4, cod. proc. pen., daAlexandru Grigoriev avverso il provvedimento con cui, in data 25 giugno 2024, ilGiudice specializzato aveva dichiarato parzialmente non estinta (e ritenutavalidamente espiata fino al 1° febbraio 2023) la pena detentiva di cui alprovvedimento di esecuzione di pene concorrenti della Procura della Repubblicapresso il Tribunale di Bolzano in data 25 marzo 2022, per esito negativodell'affidamento in prova.Lo stesso Giudice dell’opposizione ha, poi, dichiarato inammissibile l’istanza,formulata in via subordinata nell’interesse del condannato, di detenzionedomiciliare, «attesa l’opportunità che essa venga presentata a seguito diemissione di nuovo titolo esecutivo da parte della competente Procura».2. Avverso detta ordinanza propone ricorso per cassazione l'interessato, amezzo del difensore di fiducia, e deduce un unico, articolato motivo con il qualedenuncia la violazione dell’art. 47-ter l. 26 luglio 1975 n. 354 (Ord. pen.) inpunto di mancata valutazione nel merito dei presupposti per la detenzionedomiciliare.Il Tribunale avrebbe omesso di pronunciarsi in ordine alla richiesta –formulata in via subordinata in occasione dell’opposizione al provvedimento diparziale dichiarazione di non estinzione della pena – di sostituzione della misuradell'affidamento in prova con la detenzione domiciliare.Lamenta la violazione di legge per non avere il Tribunale, in applicazioneanalogica della disciplina prevista dall'art. 51-ter Ord. pen. per l'affine istitutodella revoca a seguito di revoca delle misure alternative in corso di esecuzione,valutato la domanda di detenzione domiciliare verificando se, in luogo della penacarceraria, il condannato potesse usufruire di tale diversa e più grave misuraalternativa, nel caso concreto ritenuta più adeguata alle esigenze dirisocializzazione.3. [OSCURATO:PERSONA] generale, [OSCURATO:PERSONA], intervenuto conrequisitoria scritta depositata in data 9 febbraio 2026, ha chiesto la declaratoriad'inammissibilità del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è fondato, per le ragioni che s’indicano di seguito.2. [OSCURATO:PERSONA] intende dare continuità al principio espresso in sede dilegittimità secondo cui «Nel caso di revoca dell'affidamento in prova, il tribunaledi sorveglianza che dichiari la non estinzione della pena per esito negativo delperiodo di prova è tenuto a valutare la richiesta, avanzata dal condannato nelcorso del procedimento, di applicazione di diversa misura alternativa in relazionealla pena detentiva da eseguire» (Sez. 1 n. 36401 del 15/07/2022, Pangaro, Rv.283671 – 01; vedi anche Sez. 1, n. 39275 del 26/09/2024, Liotino, n.m., inmotivazione).Sez. 1 Pangaro, citata, ha chiarito che certamente la sospensione cautelativadella misura alternativa in corso di esecuzione previsto dall'art. 51-ter Ord. pen.e la revoca dell'affidamento in prova prevista dall'art. 47, comma 11, Ord. pen.,da una parte, e la declaratoria di esito negativo della prova e revoca retroattivadella misura disposte nel giudizio di cui all'art. 47, comma 12. Ord. pen.,dall'altra, non sono istituti sovrapponibili.Nel primo caso il Tribunale di sorveglianza è chiamato a valutare lasussistenza di comportamenti dell'affidato al fine di verificare se la misura incorso di esecuzione, applicata rebus sic stantibus, mantenga ancora la suaidoneità a conseguire il recupero sociale e sia ancora adeguata a fronteggiare ilpericolo di recidivanza. Il legislatore, al fine evidente di favorire il rapidoadattamento del beneficio concesso alle mutate condizioni, ha attribuito algiudice procedente un ampio potere discrezionale di scelta, consentendogli diadottare provvedimenti che statuiscano non solo la prosecuzione o la revocadella misura ma anche la sua sostituzione con altre, più restrittive. In sede digiudizio sull'esito del periodo di prova, non viene in considerazione l'esigenza diapplicare nell'attualità all'affidato una misura più adeguata alle mutatecondizioni; il giudice procedente deve, infatti, valutare l'intero arco disvolgimento della misura, ormai conclusa, al fine di decidere se vi sia stata, daparte del condannato, una mera formale adesione alle regole di buona condotta,ovvero se sia avvenuto il suo effettivo recupero sociale e, in caso di valutazionenegativa, determinare il quantum di pena - eventualmente anche in misuracorrispondente a quella originariamente inflitta - che lo stesso deve ancoraespiare.Per tale via, nell ’arresto citato è esclusa la prospettabil ità di«un’interpretazione analogica o estensiva dell'art. 51-ter Ord. che permetta dipotere di sostituire la pena detentiva ancora da espiare con altra misuraalternativa». E, tuttavia, – si è precisato – ciò «non significa che il tribunale disorveglianza, una volta dichiarata la non estinzione della pena per esito negativodell'affidamento in prova, non abbia il potere-dovere di prendere in esamel'istanza di misura alternativa avanzata dal condannato nel corso delprocedimento in relazione alla pena detentiva che, a seguito della revocadell'affidamento con efficacia retroattiva, dovrà scontare, e ove ricorrano ipresupposti, di accoglierla».Tanto si è condivisibilmente affermato per ragioni sistematiche e dispeditezza processuale che militano per tale soluzione che ha, peraltro, ilvantaggio di evitare l'ingresso in istituto del condannato in presenza di condizioniab origine legittimanti la concessione della misura alternativa. E' pacifico che,una volta iniziata l'esecuzione della pena detentiva disposta ex art. 47, comma12, Ord. pen., il condannato abbia il diritto di avanzare domanda di applicazionedi misura alternativa, evidentemente diversa dall'affidamento in prova di cui èstato dichiarato il fallimento, e che il Tribunale di sorveglianza, ove ricorrono lecondizioni, possa concederla: nei suoi confronti deve essere eseguita una penadetentiva, che non può essere sospesa dal pubblico ministero ai sensi dell'art.656, comma 7, cod. proc. pen.; non è previsto un divieto di applicazione dimisure alternative, circoscritto dall'art. 58-quater Ord. pen. alla sola ipotesi direvoca dell'affidamento in prova ai sensi dell'art. 47, comma 11, Ord. pen.Con particolare riferimento alla detenzione domiciliare, pertanto, la domandaalla sua concessione, avanzata nel giudizio sull'esito della prova finisce percostituire un'anticipazione di quella che il condannato può comunque avanzare, adistanza anche molto ravvicinata, a mente dell'art. 47 -ter, comma 1 -quaterOrd. pen. «dopo che ha avuto inizio l'esecuzione della pena» allo stesso organogiurisdizionale che, per di più, per formulare il necessario giudizio prognostico,dovrà prendere necessariamente in considerazione la medesima base fattualeposta a fondamento della decisione sull'esito della prova.3. Sulla scorta di tali condivisi principi, appare evidente che il Tribunale, nelcaso in esame, avrebbe dovuto esaminare nel merito la domanda di detenzionedomiciliare, erroneamente dichiarata inammissibile.4. Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere accolto,sicché l'ordinanza impugnata deve essere annullata, con rinvio, per nuovogiudizio, al Tribunale di sorveglianza di Venezia. P.Q.MAnnulla l'ordinanza impugnata relativamente alla detenzione domiciliare conrinvio per nuovo giudizio sul punto al Tribunale di sorveglianza di Venezia.Così è deciso, 10/04/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteEVA [OSCURATO:PERSONA]