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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 22 gennaio 2026

Cassazione n. 33326/2026

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la Repubblica presso il Tribunale di Catanzaro; avverso la ordinanza del Tribunale di Catanzaro del 22/01/2026; nell'ambito del procedimento relativo a: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]/11/1987; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udita la requisitoria del Pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per la inammissibilità del ricorso; udito l'avv. [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto dichiararsi inammissibile l'impugnazione; udito l'avv. [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso per la inammissibilità della impugnazione.[OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza n.1183/25 del 22 gennaio 2025 il Tribunale di Catanzaro - decidendo sull'appello presentato, ai sensi dell'art. 310 cod. proc. pen., dal Procuratore della Repubblica in sede avverso la ordinanza in data 16 settembre 2025, con la quale il Giudice per le indagini preliminari aveva applicato (in relazione ai capi 1, 28 e 29 della imputazione provvisoria) a [OSCURATO:PERSONA] la misura cautelare degli arresti domiciliari - dichiarava inammissibile, per cessazione della materia del contendere il gravame in relazione ai capi 1 e 29 e lo rigettava rispetto al capo n. 28.

1.1. In particolare, il Tribunale del riesame osservava che l'ordinanza genetica, nelle more, era stata riformata con ordinanza emessa dal medesimo Tribunale in data 7 ottobre 2025 che l'aveva annullata per assenza di gravità indiziaria con riferimento ai capi nn. 1 e 29, di talché l'appello andava dichiarato inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse atteso che la richiesta della Pubblica accusa doveva intendersi ormai superata dal citato annullamento in relazione ai due capi sopra indicati.

1.2. Quanto, invece, al capo n. 28 (relativo al delitto di ricettazione di una autovettura) il Tribunale riteneva infondato l'appello (con il quale era stato richiesto il riconoscimento della sussistenza dell'aggravante ex art. 416-bis.1 cod. pen. nei confronti dell'indagato), non emergendo dagli atti che [OSCURATO:PERSONA] avesse contezza che l'attività illecita da lui posta in essere servisse ad agevolare il clan Scornaienchi.

2. Avverso detta ordinanza il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Catanzaro, [OSCURATO:PERSONA], ha proposto ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo, di seguito riprodotto nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen., insistendo per il suo annullamento.

Il ricorrente lamenta, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., la violazione dell'art. 416-bis cod. pen. ed il vizio di motivazione per avere negato la sussistenza, nel caso di specie, di un'associazione di stampo mafioso nonostante il clan Scornaienchi rivestisse tutte le tipiche caratteristiche di una associazione di tal fatta.

23. [OSCURATO:PERSONA] generale [OSCURATO:PERSONA] ha depositato memoria con la quale ha chiesto dichiararsi la inammissibilità della impugnazione.

4. Infine, alla udienza ex art. 127 cod. proc. pen., le parti presenti hanno concluso nei termini sopra riportati. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per difetto di specificità.

2. Invero, il ricorrente omette totalmente di dedurre alcunché rispetto alla posizione di [OSCURATO:PERSONA] e non si confronta, in alcun modo, con il ragionamento logico e giuridico svolto dal Tribunale del riesame per dichiarare in parte inammissibile ed in parte infondato l'appello proposto ai sensi dell'art. 310 del codice di rito da parte della Pubblica accusa.

2.1. Come noto, infatti, vi deve essere correlazione tra le ragioni della decisione e quelle poste a fondamento del ricorso di talché è inammissibile, per difetto di specificità, il ricorso per cassazione fondato su motivi che non affrontano la ratio posta fondamento della decisione impugnata.

2.2. Orbene, nel caso di specie, il ricorso è tutto incentrato sulla sussistenza di gravi indizi a conferma della natura di associazione di stampo mafioso del clan Scornaienchi, senza però indicare alcuna ragione per la quale il Tribunale di Catanzaro ha errato nell'escludere l'aggravante di cui all'art. 416-bis.1 cod. pen. nei confronti dell'indagato in ordine alla ricettazione sub 28) della rubrica provvisoria, per la quale egli si trova agli arresti domiciliari.

Detti rilievi, pertanto, risultano inconferenti rispetto alle ragioni indicate nell'ordinanza impugnata e, in particolare, alla assenza di elementi dai quali desumere che [OSCURATO:PERSONA] avesse la consapevolezza di agevolare il sopra indicato sodalizio criminale.

2.3. A quanto sopra deve aggiungersi che lo stesso ricorrente, pur avendo indicato nella parte iniziale del proprio ricorso di volere impugnare anche l'ordinanza n.1183/25 del Tribunale di Catanzaro, nelle conclusioni non ha riportato detta ordinanza come una di quelle per le quali ha chiesto a questa Corte l'annullamento.

3. Alla declaratoria di inammissibilità della impugnazione non segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di alcuna somma 3in favore della Cassa delle ammende trattandosi di parte pubblica (Sez.

U, n. 3775 del 21/12/2017, Rv. 271650).

P.Q.M

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la Repubblica presso il Tribunale di Catanzaro; avverso la ordinanza del Tribunale di Catanzaro del 22/01/2026; nell'ambito del procedimento relativo a: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]/11/1987; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udita la requisitoria del Pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per la inammissibilità del ricorso; udito l'avv. [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto dichiararsi inammissibile l'impugnazione; udito l'avv. [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso per la inammissibilità della impugnazione.[OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza n.1183/25 del 22 gennaio 2025 il Tribunale di Catanzaro - decidendo sull'appello presentato, ai sensi dell'art. 310 cod. proc. pen., dal Procuratore della Repubblica in sede avverso la ordinanza in data 16 settembre 2025, con la quale il Giudice per le indagini preliminari aveva applicato (in relazione ai capi 1, 28 e 29 della imputazione provvisoria) a [OSCURATO:PERSONA] la misura cautelare degli arresti domiciliari - dichiarava inammissibile, per cessazione della materia del contendere il gravame in relazione ai capi 1 e 29 e lo rigettava rispetto al capo n. 28. 1.1. In particolare, il Tribunale del riesame osservava che l'ordinanza genetica, nelle more, era stata riformata con ordinanza emessa dal medesimo Tribunale in data 7 ottobre 2025 che l'aveva annullata per assenza di gravità indiziaria con riferimento ai capi nn. 1 e 29, di talché l'appello andava dichiarato inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse atteso che la richiesta della Pubblica accusa doveva intendersi ormai superata dal citato annullamento in relazione ai due capi sopra indicati. 1.2. Quanto, invece, al capo n. 28 (relativo al delitto di ricettazione di una autovettura) il Tribunale riteneva infondato l'appello (con il quale era stato richiesto il riconoscimento della sussistenza dell'aggravante ex art. 416-bis.1 cod. pen. nei confronti dell'indagato), non emergendo dagli atti che [OSCURATO:PERSONA] avesse contezza che l'attività illecita da lui posta in essere servisse ad agevolare il clan Scornaienchi. 2. Avverso detta ordinanza il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Catanzaro, [OSCURATO:PERSONA], ha proposto ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo, di seguito riprodotto nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen., insistendo per il suo annullamento. Il ricorrente lamenta, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., la violazione dell'art. 416-bis cod. pen. ed il vizio di motivazione per avere negato la sussistenza, nel caso di specie, di un'associazione di stampo mafioso nonostante il clan Scornaienchi rivestisse tutte le tipiche caratteristiche di una associazione di tal fatta. 23. [OSCURATO:PERSONA] generale [OSCURATO:PERSONA] ha depositato memoria con la quale ha chiesto dichiararsi la inammissibilità della impugnazione. 4. Infine, alla udienza ex art. 127 cod. proc. pen., le parti presenti hanno concluso nei termini sopra riportati. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per difetto di specificità. 2. Invero, il ricorrente omette totalmente di dedurre alcunché rispetto alla posizione di [OSCURATO:PERSONA] e non si confronta, in alcun modo, con il ragionamento logico e giuridico svolto dal Tribunale del riesame per dichiarare in parte inammissibile ed in parte infondato l'appello proposto ai sensi dell'art. 310 del codice di rito da parte della Pubblica accusa. 2.1. Come noto, infatti, vi deve essere correlazione tra le ragioni della decisione e quelle poste a fondamento del ricorso di talché è inammissibile, per difetto di specificità, il ricorso per cassazione fondato su motivi che non affrontano la ratio posta fondamento della decisione impugnata. 2.2. Orbene, nel caso di specie, il ricorso è tutto incentrato sulla sussistenza di gravi indizi a conferma della natura di associazione di stampo mafioso del clan Scornaienchi, senza però indicare alcuna ragione per la quale il Tribunale di Catanzaro ha errato nell'escludere l'aggravante di cui all'art. 416-bis.1 cod. pen. nei confronti dell'indagato in ordine alla ricettazione sub 28) della rubrica provvisoria, per la quale egli si trova agli arresti domiciliari. Detti rilievi, pertanto, risultano inconferenti rispetto alle ragioni indicate nell'ordinanza impugnata e, in particolare, alla assenza di elementi dai quali desumere che [OSCURATO:PERSONA] avesse la consapevolezza di agevolare il sopra indicato sodalizio criminale. 2.3. A quanto sopra deve aggiungersi che lo stesso ricorrente, pur avendo indicato nella parte iniziale del proprio ricorso di volere impugnare anche l'ordinanza n.1183/25 del Tribunale di Catanzaro, nelle conclusioni non ha riportato detta ordinanza come una di quelle per le quali ha chiesto a questa Corte l'annullamento. 3. Alla declaratoria di inammissibilità della impugnazione non segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di alcuna somma 3in favore della Cassa delle ammende trattandosi di parte pubblica (Sez. U, n. 3775 del 21/12/2017, Rv. 271650). P.Q.M
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