CassazionedecretoSezione 1Decisione del 15 giugno 2026
Cassazione n. 19805/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
in persona del legalerappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocatoGiuseppe Pinelli-ricorrente-controrappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] contro[OSCURATO:PERSONA] in persona del legale rappresentante protempore-intimato-avverso il decreto del Tribunale di Monza nel Rg n.7869/2024 depositato il15/04/2025Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art.380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbiachiesto la decisione del ricorso;Numero registro generale 9942/2025Numero sezionale 363/2026Numero di raccolta generale 19805/2026Data pubblicazione 15/06/2026Letta la rinuncia al ricorso del ricorrente in data 15/5/26, con successiva‘adesione’ del controricorrente;Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma,c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi adichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod.proc. civ., senza disporre positivamente sulle spese, stante il tenore dellamenzionata adesione alla rinuncia e l’andamento del procedimento. P.Q.MDichiara estinto il giudizio di Cassazione.Così deciso in Roma, il 04/06/2026Massimo Ferro