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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 27 luglio 1983

Cassazione n. 23773/2022

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 27/07/1983 avverso la sentenza del 17/11/2021 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] - che la Corte di appello di Brescia, con la sentenza indicata in epigrafe, ha confermato la decisione di primo grado, ritenendo [OSCURATO:PERSONA] responsabile del reato di furto aggravato; - che avverso tale decisione, l'imputato, per il tramite del suo difensore, ricorre per cassazione articolando due motivi di censura; - che il primo motivo di ricorso, che contesta la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, è manifestamente infondato perché, secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza, nel motivare il diniego del beneficio richiesto, è sufficiente un congruo riferimento, da parte del giudice di merito, agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti, come avvenuto nella specie (si veda, in particolare, pag. 3 della sentenza impugnata); - che il secondo motivo di ricorso, afferente all'asserita erronea applicazione dell'art. 99 cod. pen. e al correlato vizio motivazionale, è ugualmente infondato, in quanto la corte d'appello ha evidenziato i motivi (logici e coerenti con i dati probatori) posti a sostegno della decisione assunta (cfr. pag. 3 della sentenza impugnata); - che tutti i motivi, comunque, sono privi di specificità estrinseca perché meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito; - che il ricorso, quindi, deve essere dichiarato inammissibile e la ricorrente deve essere condannata al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara il ricorso inammissibile e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 7 giugno 2022 Il on gli [OSCURATO:PERSONA] hel ste339,riL,3,01„._ D EP -5 A tN 2

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 27/07/1983 avverso la sentenza del 17/11/2021 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] - che la Corte di appello di Brescia, con la sentenza indicata in epigrafe, ha confermato la decisione di primo grado, ritenendo [OSCURATO:PERSONA] responsabile del reato di furto aggravato; - che avverso tale decisione, l'imputato, per il tramite del suo difensore, ricorre per cassazione articolando due motivi di censura; - che il primo motivo di ricorso, che contesta la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, è manifestamente infondato perché, secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza, nel motivare il diniego del beneficio richiesto, è sufficiente un congruo riferimento, da parte del giudice di merito, agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti, come avvenuto nella specie (si veda, in particolare, pag. 3 della sentenza impugnata); - che il secondo motivo di ricorso, afferente all'asserita erronea applicazione dell'art. 99 cod. pen. e al correlato vizio motivazionale, è ugualmente infondato, in quanto la corte d'appello ha evidenziato i motivi (logici e coerenti con i dati probatori) posti a sostegno della decisione assunta (cfr. pag. 3 della sentenza impugnata); - che tutti i motivi, comunque, sono privi di specificità estrinseca perché meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito; - che il ricorso, quindi, deve essere dichiarato inammissibile e la ricorrente deve essere condannata al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara il ricorso inammissibile e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 7 giugno 2022 Il on gli [OSCURATO:PERSONA] hel ste339,riL,3,01„._ D EP -5 A tN 2
Sentenza Cassazione n. 23773/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris