CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 21946/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/02/2021 della CORTE APPELLO di ROMAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo dichiararsi inammissibile il ricorso uditi i difensori avv.to [OSCURATO:PERSONA] per le parti civili che ha chiesto la conferma della sentenza e conclude come da comparsa e nota spese; avv.to [OSCURATO:PERSONA] per l'imputato che si riporta ai motivi e chiede l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.1 Con sentenza del 23 febbraio 2021, la Corte di appello di Roma - in parziale riforma della sentenza resa dal tribunale di Roma in data 6 febbraio 2020 - confermava la condanna nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per i reati p. e p. dagli artt. 110 e 628, commi 1 e 3, cod.pen., quanto al capo 1) dell'imputazione e dagli artt. 61 n. 2, 81 comma 1 e 368 cod.pen. quanto al capo 4). 1.2 Avverso detta sentenza, proponeva ricorso per cassazione il difensore dell'imputato, Avv.to [OSCURATO:PERSONA], deducendo, con distinti motivi:• nullità della sentenza ex art. 606, comma 1, lettera c) cod.proc.pen., in relazione agli artt. 178, comma 1, lett. c) cod.proc.pen., 23 bis L. 176/200 per nullità dell'ordinanza di rigetto della richiesta della trattazione orale e conseguente violazione delle norme relative all'intervento, all'assistenza e alla rappresentanza dell'imputato all'udienza dibattimentale svoltasi con trattazione scritta ex art. 23 bis L. 176/2020; sul punto, lamentava la mancata celebrazione del processo in forma orale per intempestività della richiesta effettuata dal nuovo difensore (investito solo pochissimi giorni prima della scadenza, a causa di intervenuto decesso del difensore precedente). • erronea applicazione di legge con riferimento al delitto di calunnia di cui al capo 4) e difetto di motivazione ex art. 606, comma 1, lett. b) ed e) cod.proc.pen., in relazione agli artt. 43 e 368 cod.pen. e 546, comma 1, lett. e), 598 e 605 cod.proc.pen. Al proposito deduceva che la Corte di appello aveva errato nel ritenere sussistente il delitto di calunnia, confermando il giudizio del Tribunale di Roma sull'indipendenza logica tra i reati di rapina e di calunnia. Sussumeva, inoltre, il vizio motivazionale della sentenza d'appello, nella parte in cui aveva fondato la colpevolezza del MARCELLI sulla base delle dichiarazioni divergenti fornite dalla pp.00. all'atto dell'individuazione del riconoscimento fotografico. • erronea applicazione della legge penale con riferimento alla mancata esclusione dell'aggravante di cui all'art. 61 n. 2 c.p. di cui al capo 4 dell'imputazione ed omessa motivazione sul punto ex art. 606, comma 1, lett. b) ed e) cod. proc. pen., in relazione agli artt. 61 n. 2 c.p., 546, comma 1, lett. e) e agli artt. 598 e 605 cod. proc. pen. In merito, argomentava l'erronea applicazione dell'aggravante di cui all'art. 61 n. 2 cod.pen. e l'omessa motivazione relativa all'incidenza dell'aggravante de qua sul trattamento sanzionatorio; aumento che avrebbe dovuto escludersi quantomeno per i casi collegati alle rapine per cui vi era stata assoluzione. [OSCURATO:PERSONA] 2.1 I motivi sono infondati ed il ricorso, pertanto, deve essere respinto. Quanto al primo motivo, la Corte di appello non ha integrato alcuna violazione nel celebrare il processo in forma cartolare, posto che, la richiesta di trattazione orale è stata avanzata dal difensore oltre il termine perentorio previsto dall'art. 23, comma 4, D.L. n. 149/2020; sicché, stante la perentorietà del termine e la pacifica intempestività della richiesta presentata dal legale, alcun rilievo possono avere i motivi che hanno comportato tale tardività (quali la nomina di plurimi difensori, intervenuto decesso del difensore di fiducia, investimento recente del nuovo difensore etc.). 2.2 Né migliore sorte può concedersi al secondo motivo di ricorso, atteso che i giudici di merito hanno correttamente ritenuto indipendenti i reati contestati nel capo di imputazione. Ciò poiché, il delitto di calunnia contestato al MARCELLI consta della denuncia dello stesso - pur nella consapevolezza della loro innocenza - ai danni di ben sei pp.00. (TANZINI, RAUCO, PONTRELLI, CIOFANI, ANNUNZIATA e SPIGONI).Come noto, nel caso di falsa incolpazione di più persone con unica denunzia, vengono a concretarsi tanti delitti per quante sono le persone incolpate, unificati dal vincolo della continuazione. Difatti, scopo della norma di cui all'art. 368 cod. pen. è quello di evitare che l'amministrazione della giustizia sia tratta in inganno o fuorviata e che siano messi in pericolo l'onore e la libertà personale di un innocente e, quindi, anche se l'azione delittuosa è unica e contestuale, lo stesso bene giuridico tutelato viene più volte leso per quante sono le persone nei cui confronti l'azione era diretta. Né valga a sostenersi, come si è tentato di sostenere, che il reato di calunnia non possa configurarsi, potendo le asserzioni del MARCELLI essere ricomprese nell'alveo della sua linea difensiva. Invero, secondo il costante insegnamento di questa Corte, (Sez. 6^, n. 1333 del 16/01/1998, Rv. 210648; Sez. 2^, n. 2740 del 14/10/2009, Rv. 246042), in tema di rapporto tra diritto di difesa e accuse calunniose - nel corso del procedimento instaurato a suo carico - l'imputato può negare (anche mentendo) la verità delle dichiarazioni a lui sfavorevoli ed in tal caso l'accusa di calunnia, implicita in tale condotta, integra un'ipotesi di legittimo esercizio del diritto di difesa e si sottrae, perciò, alla sfera di punibilità in applicazione della causa di giustificazione prevista dall'art. 51 cod.pen.. Tuttavia, se l'imputato - travalicando il rigoroso rapporto funzionale tra tale sua condotta e la confutazione dell'imputazione - non si limiti a ribadire l'insussistenza delle accuse a suo carico, ma assuma ulteriori iniziative dirette a coinvolgere l'accusatore (di cui pure si conosce l'innocenza nella incolpazione specifica), sicché da ciò derivi la possibilità dell'inizio di un'indagine penale da parte dell'autorità, si è al di fuori del mero esercizio del diritto di difesa e si realizzano, a carico dell'agente, tutti gli elementi costitutivi del delitto di calunnia. Ne discende che integra il delitto di calunnia, senza che possa invocarsi la scriminante dell'esercizio del diritto di difesa, l'imputato che, negata la sussistenza del fatto addebitatogli, accusi terzi di fatti criminosi, in modo da determinare la possibilità che inizi nei loro confronti un procedimento penale (Sez. 2^, n. 28620 del 01/07/2009, Rv. 244730). Su tale tema si è anche sostenuto che in tema di rapporto tra diritto di difesa e accuse calunniose, l'imputato, nel corso del procedimento instaurato a suo carico, può negare, anche mentendo, la verità delle dichiarazioni a lui sfavorevoli, ma commette il reato di calunnia quando non si limita a ribadire la insussistenza delle accuse a lui addebitate, ma assume ulteriori iniziative dirette a coinvolgere l'accusatore - di cui pure conosce l'innocenza - nella incolpazione specifica, circostanziata e determinata di un fatto concreto (Sez. 2, n. 14761 del 19/12/2017, Rv. 272755 — 01). Orbene, nel caso in esame, l'imputato non si è limitato a contestare la veridicità delle individuazioni fotografiche sotto il profilo di un eventuale errore di riconoscimento, ovvero di una discrasia tra le dichiarazioni delle pp.00. all'atto del predetto riconoscimento o ancora di una cattiva qualità fotografica; per contro, egli si è spinto nel prospettare l'assoluta falsità delle dichiarazioni rese al preciso fine di accusarlo dei reati di rapina (a suo dire, mai commessi).Inoltre, in più parti della sua denuncia per calunnia nei confronti delle persone offese, ha rimarcato l'assoluta mala fede delle pp.00. che lo avevano integralmente riconosciuto: ciò equivale, per converso, a palesare una loro dolosa preordinazione nell'identificarlo quale autore delle rapine nella consapevolezza della sua (supposta) innocenza a fronte di un atto, quello del riconoscimento che le persone offese ed i testimoni erano stati chiamati ad effettuare su iniziativa della polizia giudiziaria. Così che se è incontrovertibile la sua responsabilità penale in ordine alla rapina di cui al capo di imputazione n. 1 [grazie ai riconoscimenti fotografici in atti, alle ricognizioni personali espletate e alle conclusioni formulate della perizia antropomorfica e dalla [OSCURATO:PERSONA], nonché dal falso alibi fornito dall'imputato sulla supposta settimana lavorativa in Svizzera (smentita dalla rogatoria internazionale chiesta dal PM)] e, quindi, l'integrazione del delitto di calunnia nei riguardi delle pp.00. in relazione alla contestata rapina, del pari inconfutabile è che il delitto di calunnia sussista anche con riferimento a quelle per cui il MARCELLI è andato assolto poiché con la denuncia non si è limitato a contestare quei riconoscimenti ma ha accusato le persone offese di averlo falsamente accusato di gravi fatti delittuosi. Di talché, nessun rilievo può avere in questa sede la circostanza per cui il MARCELLI è andato assolto per i capi di rapina di cui ai nn. 2 e 3 posto che l'assoluzione è stata assunta con la formula dubitativa, la denuncia era stata fondata sulla presenza del Marcelli all'estero che risultava poi falsa e che, come già anticipato, alcun reato potevano avere commesso quei soggetti che avevano partecipato ad una ricognizione su iniziativa di polizia; pertanto, non hanno errato i giudici di merito nel riconoscere rilievo al reato di calunnia, a prescindere dalla sussistenza del reato di rapina: ciò poiché il MARCELLI non ha avuto alcuna remora nell'incolpare ben sei persone di fatti costituenti reato (nella precipua consapevolezza della loro innocenza), creando un fuorviamento dell'amministrazione della giustizia e la lesione dell'onore delle pp.00. (a carico delle quali si avviava un procedimento penale). 2.3 Anche l'ultimo motivo non merita rilievo atteso che la circostanza aggravante del nesso teleologico ex art. 61 n. 2 cod. pen. è configurabile ex se, indipendentemente dalla unicità o pluralità delle condotte criminose, o dalla contestualità di queste ultime, essendo sufficiente che la volontà del soggetto agente sia diretta alla commissione del reato-fine e che, a tale scopo, egli si sia servito del reato-mezzo, derivando maggiore gravità e allarme sociale dalla finalizzazione del primo reato alla perpetrazione di un ulteriore e nuovo reato (Sez. 5, n. 35104 del 22/06/2013, Rv. 257125 - 01). E nel caso in esame la consumazione della calunnia era evidentemente funzionale ad impedire di essere ritenuto responsabile del più grave fatto di rapina. In conclusione, l'impugnazione deve ritenersi infondata; alla relativa declaratoria consegue, per il disposto dell'art. 616 cod.proc.pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché alla rifusione delle spese sostenute nel grado dalle parti civili [OSCURATO:PERSONA]Assiprofar nella persona del Presid. e rapp. legale [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] che liquida in euro 4563,00 oltre accessori di legg