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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 29 ottobre 2021

Cassazione n. 44076/2021

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/02/2021 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]

1. La Corte di appello di Roma, con sentenza del 10 febbraio 2021, confermava la pronuncia di condanna nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per i reati di rapina aggravata e resistenza. 1.1 Avverso la sentenza ricorre per cassazione il difensore dell'imputato, lamentando che gli unici elementi probatori a carico di [OSCURATO:PERSONA] erano rappresentati dall'individuazione fotografica operata dalla persona offesa e da quanto dalla stessa narrato; anche per quanto riguardava il reato di resistenza, il difensore osserva che nessuna violenza era stata posta in essere nei confronti degli agenti, se non un mero tentativo di divincolarsi dettato da una comprensibile agitazione. 1.2 II difensore eccepisce inoltre che la pena comminata era eccessiva ed era stata determinata con criteri non comprensibili. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile. 1.1 Relativamente alla eccezione del primo motivo di ricorso, si deve ribadire che in questa sede non è consentito dedurre il travisamento del fatto, essendo precluso al giudice di legittimità di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi di merito, ma solo il travisamento della prova, ove il giudice di merito abbia fondato il proprio convincimento su una prova che non esiste o su un risultato di prova incontestabilmente diverso da quello reale, considerato che, in tal caso, non si tratta di reinterpretare gli elementi di prova valutati dal giudice di merito ai fini della decisione, ma di verificare se detti elementi sussistano.

Nel caso di specie è stato invece dedotto il travisamento di un fatto, trattandosi di censure che riguardano non tanto un oggetto definito e non opinabile, ma le dichiarazioni della persona offesa e il riconoscimento fotografico effettuato dalla stessa, con conseguente inammissibilità del motivo di ricorso. 1.2 Quanto alla dosimetria della pena, è principio costantemente affermato a questa Corte quello secondo il quale nel caso in cui venga irrogata una pena prossima al minimo edittale (come nel caso in esame, in cui la pena base corrisponde al minimo edittale per il reto di rapina), l'obbligo di motivazione del giudice si attenua, talchè è sufficiente il richiamo al criterio di adeguatezza della pena, nel quale sono impliciti gli elementi di cui all'art. 133 cod. pen..(vedi sez. 2, sentenza n. 28852 del 08/05/2013 Taurasi e altro, Rv.256464; Sez. 2, sentenza n. 36104 del 27/04/2017, Mastro e altro, Rv.271243);2.

Il ricorso deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile; ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento, nonché - ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di C 3.000,00 così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 29/10/2021 Il consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] ojlessini D'Agostini O, //--,------ t,- • J.9^\\(‘ ,kra \-`".

DEP

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/02/2021 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello di Roma, con sentenza del 10 febbraio 2021, confermava la pronuncia di condanna nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per i reati di rapina aggravata e resistenza. 1.1 Avverso la sentenza ricorre per cassazione il difensore dell'imputato, lamentando che gli unici elementi probatori a carico di [OSCURATO:PERSONA] erano rappresentati dall'individuazione fotografica operata dalla persona offesa e da quanto dalla stessa narrato; anche per quanto riguardava il reato di resistenza, il difensore osserva che nessuna violenza era stata posta in essere nei confronti degli agenti, se non un mero tentativo di divincolarsi dettato da una comprensibile agitazione. 1.2 II difensore eccepisce inoltre che la pena comminata era eccessiva ed era stata determinata con criteri non comprensibili. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. 1.1 Relativamente alla eccezione del primo motivo di ricorso, si deve ribadire che in questa sede non è consentito dedurre il travisamento del fatto, essendo precluso al giudice di legittimità di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi di merito, ma solo il travisamento della prova, ove il giudice di merito abbia fondato il proprio convincimento su una prova che non esiste o su un risultato di prova incontestabilmente diverso da quello reale, considerato che, in tal caso, non si tratta di reinterpretare gli elementi di prova valutati dal giudice di merito ai fini della decisione, ma di verificare se detti elementi sussistano. Nel caso di specie è stato invece dedotto il travisamento di un fatto, trattandosi di censure che riguardano non tanto un oggetto definito e non opinabile, ma le dichiarazioni della persona offesa e il riconoscimento fotografico effettuato dalla stessa, con conseguente inammissibilità del motivo di ricorso. 1.2 Quanto alla dosimetria della pena, è principio costantemente affermato a questa Corte quello secondo il quale nel caso in cui venga irrogata una pena prossima al minimo edittale (come nel caso in esame, in cui la pena base corrisponde al minimo edittale per il reto di rapina), l'obbligo di motivazione del giudice si attenua, talchè è sufficiente il richiamo al criterio di adeguatezza della pena, nel quale sono impliciti gli elementi di cui all'art. 133 cod. pen..(vedi sez. 2, sentenza n. 28852 del 08/05/2013 Taurasi e altro, Rv.256464; Sez. 2, sentenza n. 36104 del 27/04/2017, Mastro e altro, Rv.271243);2. Il ricorso deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile; ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento, nonché - ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di C 3.000,00 così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 29/10/2021 Il consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] ojlessini D'Agostini O, //--,------ t,- • J.9^\\(‘ ,kra \-`". DEP
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