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Corte di giustizia UEsentenza

Corte di giustizia UE/2026

ECLI:EU:C:2026:744
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

Edizione provvisoria

CONCLUSIONI DELL’[OSCURATO:PERSONA]

presentate il 10 settembre 2026 ( 1 ) Causa C ‑ 475/25 Finanzamt für Großbetriebe Altre parti nel procedimento:

P [OSCURATO:PERSONA]

[domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Verwaltungsgerichtshof (Corte amministrativa, Austria)] « Rinvio pregiudiziale – Libera circolazione dei capitali – Imposte – Imposta sulle società – Fondazione privata di diritto austriaco – Deducibilità dall’imposta sulle società di donazioni a beneficiari a loro volta assoggettati ad imposta sui redditi da capitale nel territorio nazionale – Non deducibilità dall’imposta sulle società di donazioni a beneficiari non soggetti ad imposta sui redditi da capitale nel territorio nazionale – Convenzione contro la doppia imposizione tra Austria e Svizzera »

I. Introduzione

1. Nella presente causa viene nuovamente sottoposto a esame il trattamento fiscale delle fondazioni private in Austria.

Già una volta, circa 11 anni fa, la Corte si era occupata dell’allora vigente normativa del Körperschaftsteuergesetz (legge relativa all’imposta sulle società) austriaco nella sentenza F. E. [OSCURATO:PERSONA] ( 2 ) e aveva constatato una violazione della libera circolazione dei capitali (articolo 63, paragrafo 1, TFUE, già articolo 56, paragrafo 1, CE).

Il legislatore austriaco ha reagito a detta sentenza nel 2015, ma neppure la nuova normativa sembra aver placato gli animi.

Al contrario, si discute ora se tale nuova disciplina sia, a sua volta, compatibile con la libera circolazione dei capitali.

2. In sostanza, la Corte è chiamata a giudicare se l’Austria possa applicare una normativa ai sensi della quale una fondazione privata può dedurre dalla base imponibile dell’ imposta sulle società le sue donazioni a favore di beneficiari nazionali assoggettati all’imposta sui redditi da capitale in Austria, ma non le sue donazioni a favore di beneficiari residenti all’estero (nel caso di specie: in Svizzera) e quindi non soggetti all’imposta sui redditi da capitale in Austria.

Dalla normativa in parola consegue che la fondazione privata in quanto tale deve di norma sopportare, per quanto riguarda la propria imposta sulle società, un onere fiscale più gravoso nel caso di donazioni erogate a soggetti non residenti rispetto al caso di donazioni erogate a soggetti residenti.

Nell’ambito delle riflessioni su tale questione, occorrerà altresì tener conto di una convenzione contro la doppia imposizione conclusa tra l’Austria e la Svizzera, in forza della quale la riscossione dell’ imposta sul reddito su siffatte donazioni a beneficiari stabiliti in Svizzera rientra esclusivamente nella competenza della Svizzera.

3. A prima vista, il regime fiscale relativo a donazioni di fondazioni private ai loro beneficiari sembra costituire un problema di nicchia riservato ad appassionati di materie specialistiche.

Tuttavia, a un esame più attento, la problematica presenta uno stretto collegamento con la tassazione dei dividendi.

Pertanto, la presente causa riveste, ben al di là del caso specifico, un’importanza generale per la libera circolazione dei capitali nel mercato interno europeo e per il diritto tributario europeo nel suo complesso.

Il caso di specie è interessante anche perché considera la problematica dal punto di vista della fondazione in quanto entità che distribuisce gli utili e non, come spesso avviene, dal punto di vista dei beneficiari di donazioni o dividendi.

II. Contesto normativo Diritto dell’Unione

4. Il contesto normativo dell’Unione della presente causa è definito dalle disposizioni del [OSCURATO:PERSONA] FUE relative alla libera circolazione dei capitali, in particolare dall’articolo 63, paragrafo 1, e dall’articolo 65 TFUE.

Diritto internazionale

5. Ai sensi dell’articolo 21 della convenzione del 30 gennaio 1974 tra la Repubblica d’Austria e la Confederazione elvetica, volta ad evitare la doppia imposizione in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio ( 3 ) (convenzione contro la doppia imposizione; in prosieguo: il «DBA»), i redditi di una persona [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] e non espressamente menzionati in altre disposizioni di tale convenzione possono essere tassati solo in detto Stato, vale a dire nello Stato di residenza della persona.

Diritto nazionale

6. L’istituto giuridico della fondazione privata è stato creato in Austria dal Privatstiftungsgesetz (legge sulle fondazioni private) del 1993 ( 4 ).

Ai fini della tassazione delle donazioni effettuate dalle fondazioni private a favore dei loro beneficiari sono rilevanti, da un lato, l’imposta sulle società a cui tali fondazioni sono esse stesse soggette e, dall’altro, l’imposta sui redditi da capitale, in quanto forma che assume l’imposta sul reddito, a cui sono di norma assoggettati i beneficiari nazionali di siffatte fondazioni in qualità di beneficiari delle donazioni di queste ultime.

Imposta sulle società

7. L’Abgabenänderungsgesetz 2015 ( 5 ) (legge finanziaria correttiva del 2015; in prosieguo: l’«AbgÄG 2015») ha introdotto in Austria, per il periodo a decorrere dal 1º gennaio 2016, nuove disposizioni sulla tassazione delle fondazioni private nel Körperschaftsteuergesetz 1988 (legge relativa all’imposta sulle società del 1988; in prosieguo: il «KStG 1988»).

La nuova normativa in parola si applica anche ai procedimenti ancora pendenti che riguardino periodi d’imposta precedenti ( 6 ).

8. L’articolo 13, paragrafo 3, del KStG 1988, come modificato dall’AbgÄG 2015, prevede quanto segue: «Nel caso delle fondazioni private (…) non si devono considerare né come redditi né come introiti, bensì si devono tassare separatamente secondo le indicazioni dell’articolo 22, paragrafo 3:

1. i redditi da capitale ai sensi dell’articolo 27 dell’Einkommensteuergesetzes 1988 [legge relativa all’imposta sul reddito del 1988; in prosieguo l’«EStG»] (…) (…)

2. i redditi da cessioni private di beni immobili ai sensi dell’articolo 30 dell’[EStG 1988].

Dalla somma dei redditi di cui ai punti 1 e 2 deve essere detratta la somma delle liberalità effettuate nel periodo di imposta ai sensi dell’articolo 27, paragrafo 5, punto 7, dell’[EStG 1988], previa ritenuta alla fonte e contestuale versamento dell’imposta sui redditi da capitale.

Qualora le liberalità godano di un’esenzione dall’imposta sui redditi da capitale in forza di una convenzione volta a prevenire la doppia imposizione, la somma delle liberalità deve essere ridotta nella misura in cui essa non è gravata definitivamente dall’imposta sui redditi da capitale.

Ciò vale anche qualora l’esenzione abbia luogo dopo il versamento dell’imposta sui redditi da capitale; l’esenzione a posteriori costituisce un evento retroattivo ai sensi dell’articolo 295a del Bundesabgabenordnung [(codice federale delle imposte)]. (…)».

9. Ai sensi dell’articolo 22, paragrafo 2, del KStG 1988, come modificato dall’AbgÄG 2015, l’imposta sulle società per i redditi di capitale e gli altri proventi di una fondazione privata soggetti a tassazione ai sensi dell’articolo 13, paragrafo 3, del KStG 1988 ammonta al 25%.

10. L’articolo 24, paragrafo 5, del KStG 1988, come modificato dall’AbgÄG 2015, è così formulato: «L’imposta sulle società, gravante sui redditi ai sensi dell’articolo 13, paragraf[o] 3 (…), deve essere recuperata in sede di determinazione delle imposte secondo le indicazioni delle disposizioni seguenti:

1. L’imposta sulle società deve essere calcolata e liquidata al momento della presentazione della dichiarazione fiscale sulla base del sistema di determinazione delle imposte.

2. La fondazione privata eroga liberalità ai sensi dell’articolo 27, paragrafo 5, punto 7, dell’[EStG 1988], in relazione alle quali è stata versata l’imposta sui redditi da capitale.

3. a) La base imponibile per il credito d’imposta è pari alla differenza tra – la somma dei redditi che devono essere tassati separatamente ai sensi dell’articolo 13, paragrafo 3, e – la somma delle liberalità ai sensi dell’articolo 27, paragrafo 5, punto 7, dell’[EStG 1988], laddove essa sia superiore alla somma dei redditi ai sensi del primo trattino.

b) Qualora le liberalità beneficino di un’esenzione dall’imposta sui redditi da capitale in forza di una convenzione volta a prevenire la doppia imposizione, la somma delle liberalità deve essere ridotta in sede di accertamento della base imponibile ai sensi della lettera a) nella misura in cui non sia assoggettata definitivamente all’imposta sui redditi da capitale.

Ciò vale anche laddove l’esenzione abbia luogo successivamente al versamento dell’imposta sui redditi da capitale; l’esenzione a posteriori è considerata un evento retroattivo ai sensi dell’articolo 295a del Bundesabgabenordnung [(codice federale delle imposte)].

4. Qualora venga riaccreditata l’imposta sulle società per gli anni antecedenti al 2011, il credito d’imposta è pari al 12,5% della base imponibile ai sensi del punto

3. Qualora venga riaccreditata l’imposta sulle società per gli anni a decorrere dal 2011, il credito d’imposta è pari al 25% della base imponibile ai sensi del punto

3. Deve essere accreditata in via prioritaria l’imposta sulle società per gli anni antecedenti al 2011.

5. La fondazione tiene un conto di evidenza, in cui registra e aggiorna l’imposta sulle società versata annualmente, gli importi riaccreditati e l’eventuale saldo di cui tener conto per ciascun credito d’imposta.

6. In caso di scioglimento della fondazione privata, l’importo del credito d’imposta deve essere determinato ai sensi dei punti 3 e

4. Al riguardo, in sede di calcolo del credito d’imposta ai sensi del punto 3, anche il saldo ai sensi del punto 5 deve essere trattato come una liberalità ai sensi dell’articolo 27, paragrafo 5, punto 7, dell’[EStG 1988].

In deroga al punto 3, lettera b), nonostante il versamento dell’imposta sui redditi da capitale, in caso di un’eventuale esenzione a posteriori, l’importo della liberalità deve essere corrispondentemente ridotto.

L’erogazione del credito d’imposta ha luogo con l’ultima determinazione delle imposte. (…)».

Imposta sul reddito, imposta sui redditi da capitale

11. Ai sensi dell’articolo 27, paragrafo 5, punto 7, in combinato disposto con l’articolo 27, paragrafo 2, dell’EStG 1988, nella versione applicabile al caso di specie, sono considerati redditi provenienti dalla messa a disposizione di capitali, e quindi redditi da capitale, in particolare le «liberalità di qualsiasi tipo di fondazioni private (…)».

12. L’articolo 27a, paragrafo 1, dell’EstG 1988, nella stessa versione, così dispone: «I redditi da capitale sono assoggettati ad una speciale aliquota d’imposta del 25% e non si devono considerare né come reddito totale né come introiti in sede di calcolo dell’imposta sul reddito (…), sempreché non debba essere applicata l’aliquota ordinaria (…)».

13. Dal combinato disposto dell’articolo 93, paragrafo 2, punto 1, e dell’articolo 97, paragrafo 1, dell’EStG 1988 risulta che una fondazione privata trattiene, come ritenuta alla fonte, l’imposta sul reddito sulle donazioni da essa effettuate sotto forma di imposta sui redditi da capitale e che l’obbligo fiscale dei beneficiari delle stesse è così definitivamente assolto quando essi sono persone fisiche (ritenuta a titolo d’imposta con effetto liberatorio).

Ai sensi dell’articolo 98, paragrafo 1, punto 5, lettera a), dell’EStG 1988, lo stesso vale in caso di assoggettamento parziale all’imposta.

III. Fatti e procedimento principale

14. La fondazione privata P (in prosieguo anche denominata semplicemente: «P») è una fondazione privata di diritto austriaco con beneficiari [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 2014 essa ha realizzato redditi da capitale – in particolare redditi da interessi e redditi provenienti dalle cessioni di partecipazioni e dalle cessioni di immobili – ed ha effettuato atti di liberalità a favore dei propri beneficiari in Svizzera.

Nell’ambito dell’accertamento della sua imposta sulle società, P ha dedotto tali donazioni dalla base imponibile, cosicché i suoi redditi da capitale imponibili risultavano proporzionalmente inferiori.

Tuttavia, ciò non è stato riconosciuto nell’avviso di accertamento emesso dal Finanzamt für Großbetriebe (Ufficio delle imposte per le grandi imprese, Austria; in prosieguo: l’«Ufficio delle imposte»), giacché le donazioni in parola erano state versate a beneficiari che in Austria non sono soggetti all’imposta sul reddito e dunque neanche all’imposta sui redditi da capitale.

15. A seguito del ricorso presentato da P, il Bundesfinanzgericht (Tribunale federale delle finanze, Austria) ha annullato, in primo grado, l’avviso di accertamento.

L’articolo 13, paragrafo 3, penultima frase, del KStG 1988, anche nella versione modificata dall’AbgÄG 2015, sarebbe contrario al diritto dell’Unione, giacché violerebbe la libera circolazione dei capitali come interpretata dalla Corte nella sentenza F. E. [OSCURATO:PERSONA] ( 7 ).

16. La controversia è attualmente pendente, in secondo grado, dinanzi al Verwaltungsgerichtshof (Corte amministrativa, Austria).

L’Ufficio delle imposte afferma, in sostanza, che non sussisterebbe alcuna contrarietà al diritto dell’Unione, in quanto la nuova normativa legislativa adottata in Austria nel 2015 non darebbe ora luogo a un trattamento meno favorevole delle fondazioni private che effettuano liberalità a favore di beneficiari stranieri rispetto alle fondazioni private che effettuano liberalità a favore di beneficiari nazionali.

Inoltre, si modificherebbe il regime impositivo al fine di garantire in maniera coerente e indipendente dalla residenza dei destinatari delle fondazioni l’imposizione unica dei redditi delle fondazioni private in Austria contemplati all’articolo 13, paragrafo 3, del KStG 1988.

IV. Domanda di pronuncia pregiudiziale e procedimento dinanzi alla Corte

17. Con ordinanza del 24 giugno 2025, pervenuta in cancelleria il 17 luglio 2025, il Verwaltungsgerichtshof (Corte amministrativa) ha sospeso il procedimento pendente dinanzi ad esso e ha sottoposto alla Corte la seguente questione pregiudiziale: Se l’articolo 63 TFUE osti ad una normativa tributaria di uno Stato membro come quella che deve essere applicata nel procedimento principale, ai sensi della quale una fondazione privata stabilita nel territorio nazionale deve versare l’imposta sulle società su determinati redditi (in particolare redditi da interessi, redditi provenienti dalle cessioni di partecipazioni e dalle cessioni di immobili), ma tale imposta sulle società le viene rimborsata nella misura in cui essa effettui atti di liberalità (donazioni) a favore di beneficiari e tali atti siano assoggettati all’imposta nazionale sui redditi da capitale, cosicché il rimborso di tale imposta sulle società non ha luogo laddove i beneficiari non siano tenuti a pagare l’imposta sui redditi da capitale sulle liberalità ricevute (in forza di una disposizione di esenzione nazionale o di una convenzione volta a prevenire la doppia imposizione).

18. Nel corso del procedimento pregiudiziale dinanzi alla Corte hanno presentato osservazioni scritte la fondazione privata, il governo austriaco e la Commissione europea.

V. [OSCURATO:PERSONA] preliminari

19. Con la questione sollevata, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 63 TFUE osti a una normativa tributaria di uno Stato membro in forza della quale una fondazione privata può, nell’ambito della determinazione dell’imposta sulle società da essa dovuta, dedurre dalla base imponibile le donazioni che essa ha effettuato a favore di beneficiari assoggettati all’imposta nazionale sui redditi da capitale, mentre una siffatta deducibilità non sussiste qualora la fondazione abbia effettuato donazioni a favore di beneficiari che non sono a loro volta assoggettati all’imposta sui redditi da capitale nel territorio nazionale ( 8 ).

20. A tale riguardo, nonostante l’impiego dei termini «rimborsata» e «rimborso» nella questione pregiudiziale, non si tratta, a quanto risulta, di un vero e proprio rimborso o credito d’imposta relativo all’imposta sulle società già versata nel corso di un periodo d’imposta precedente .

Infatti, secondo il giudice del rinvio, le donazioni di cui trattasi nel procedimento principale a favore dei beneficiari della fondazione privata sono state effettuate nel corso dello stesso anno (2014) da cui provenivano anche i redditi da capitale della fondazione ( 9 ).

21. Occorre altresì sottolineare che il presente procedimento – come già la causa F. E. [OSCURATO:PERSONA] – non ha ad oggetto il trattamento fiscale dei beneficiari di donazioni della fondazione privata (per quanto riguarda l’imposta sui redditi da capitale, che ammontava al 25% nel periodo controverso), bensì il trattamento fiscale della stessa fondazione privata (per quanto riguarda l’imposta sulle società che essa deve versare, a cui si applica parimenti un’aliquota del 25% nel periodo controverso) ( 10 ).

Tuttavia, come sarà dimostrato in prosieguo, la situazione dei beneficiari delle donazioni può essere indirettamente rilevante, e ciò nell’ambito di un’analisi globale di tutte le circostanze rilevanti ai fini della valutazione sotto il profilo del diritto dell’Unione.

22. La questione pregiudiziale deve essere valutata alla luce di una situazione giuridica nazionale nettamente modificata rispetto a quella della precedente causa F. E. [OSCURATO:PERSONA] ( 11 ) sulla base di una modifica legislativa del 2015.

Secondo le indicazioni del giudice del rinvio, essa trova applicazione anche nel caso di specie, benché abbia ancora ad oggetto redditi e donazioni risalenti al 2014.

In particolare, a partire dalla nuova versione dell’articolo 13, paragrafo 3, del KStG 1988 introdotta dall’AbgÄG 2015, l’imposta sulle società di cui trattasi nel procedimento principale, alla quale sono soggette le fondazioni private, non costituisce più una semplice «imposta intermedia»; ciò è dimostrato, in particolare, dal fatto che l’imposta sulle società, una volta versata, non viene più automaticamente rimborsata con lo scioglimento della fondazione privata, come risulta ora dall’articolo 24, paragrafo 5, punto 6, del KStG 1988 nella versione dell’AbgÄG 2015.

Applicazione della libera circolazione dei capitali

23. Secondo una giurisprudenza costante, sebbene la fiscalità diretta rientri nella competenza degli [OSCURATO:PERSONA] membri, questi ultimi devono tuttavia esercitare tale competenza nel rispetto del diritto dell’Unione e, in particolare, delle libertà fondamentali garantite dal [OSCURATO:PERSONA] FUE ( 12 ).

Tra dette libertà fondamentali figura, ai sensi dell’articolo 63, paragrafo 1, TFUE, la libera circolazione dei capitali.

24. [OSCURATO:PERSONA] FUE non definisce la nozione di movimenti di capitali.

In generale, essa comprende qualsiasi trasferimento di denaro o di capitale reale che non costituisca la controprestazione di una vendita di beni o di una prestazione di servizi, e non rientrerebbe, quindi, nell’ambito della libera circolazione dei pagamenti ( 13 ).

Peraltro, la «nomenclatura dei movimenti di capitali» di cui all’allegato I della direttiva 88/361/CEE ( 14 ), pur non presentando un elenco esaustivo delle possibili transazioni, possiede un indubbio valore indicativo al fine di definire la nozione di movimenti di capitali ( 15 ).

Le donazioni e le dotazioni figurano nella sezione XI, intitolata «Movimenti di capitali a carattere personale», di detta nomenclatura ( 16 ).

25. A partire dalla sentenza F. E. [OSCURATO:PERSONA] si riconosce che le donazioni indicate nella nomenclatura dei movimenti di capitali devono essere assimilate alle donazioni effettuate dalle fondazioni private ai loro beneficiari stranieri, cosicché tali donazioni rientrano nell’ambito di applicazione della libera circolazione dei capitali ( 17 ).

Esistenza di una restrizione alla libera circolazione dei capitali

26. Secondo una giurisprudenza costante della Corte, l’articolo 63, paragrafo 1, TFUE vieta in generale le restrizioni ai movimenti di capitali tra [OSCURATO:PERSONA] membri e tra gli [OSCURATO:PERSONA] membri e i paesi terzi ( 18 ).

27. Nella causa F. E. [OSCURATO:PERSONA] ( 19 ), che ha preceduto la presente causa, la Corte ha esaminato e riconosciuto l’esistenza di una restrizione alla libera circolazione dei capitali unicamente dal punto di vista dei soggetti passivi dell’imposta sulle società, vale a dire della fondazione privata interessata.

Tale approccio può rivelarsi utile anche nel caso di specie: infatti, il procedimento principale verte, a sua volta, unicamente sulla determinazione dell’imposta sulle società dovuta da una fondazione privata e non sulla tassazione dei redditi da capitale dei beneficiari di tale fondazione nell’ambito della loro imposta sul reddito personale o dell’imposta sui redditi da capitale quale forma di riscossione dell’imposta sul reddito.

28. Di conseguenza, se si adotta la prospettiva della fondazione privata in questione, che è il soggetto passivo nel procedimento principale, una normativa come l’articolo 13, paragrafo 3, del KStG 1988, anche nella nuova versione dell’AbgÄG 2015, continua a comportare una disparità di trattamento tra, da un lato, le donazioni effettuate da tale fondazione a favore di beneficiari soggetti all’imposta sui redditi da capitale in Austria e, dall’altro, le donazioni effettuate da detta fondazione a favore di beneficiari non soggetti all’imposta sui redditi da capitale in Austria, come i beneficiari [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] nel procedimento principale.

Infatti, la fondazione può dedurre le sue donazioni a favore dei primi dalla base imponibile della sua imposta sulle società, mentre le sue donazioni a favore dei secondi non possono essere dedotte ( 20 ).

29. Secondo la sentenza F. E. [OSCURATO:PERSONA], tale regime di deducibilità delle donazioni dalla base imponibile dell’imposta sulle società comporterebbe che una fondazione privata con beneficiari residenti sul territorio nazionale disponga di mezzi finanziari più ingenti di quelli di cui dispone una fondazione privata, per il resto comparabile, con beneficiari residenti all’estero, il che conferirebbe alla fondazione privata con beneficiari residenti sul territorio nazionale un vantaggio finanziario rispetto alla fondazione privata con beneficiari residenti all’estero; viceversa, la fondazione privata con beneficiari residenti all’estero subirebbe uno svantaggio finanziario rispetto alla fondazione privata con beneficiari residenti sul territorio nazionale ( 21 ).

30. Inoltre, secondo la logica della sentenza F. E. [OSCURATO:PERSONA], detto regime di deducibilità nel caso di una fondazione privata avente una cerchia «mista» di beneficiari, alcuni dei quali stabiliti sul territorio nazionale e altri all’estero, potrebbe incentivare – nei limiti in cui l’oggetto della fondazione lo consente – a erogare donazioni a favore dei suoi beneficiari nazionali piuttosto che a favore dei suoi beneficiari stranieri.

Ciò sarebbe dovuto al fatto che le donazioni puramente nazionali producono effetti fiscali più favorevoli per la fondazione interessata rispetto alle donazioni di natura transfrontaliera, giacché solo le donazioni nazionali riducono la base imponibile ai fini dell’imposta sulle società e, di conseguenza, l’onere fiscale della fondazione a titolo di imposta sulle società ( 22 ).

31. In definitiva, secondo la logica della sentenza F. E. [OSCURATO:PERSONA], una normativa come l’articolo 13, paragrafo 3, del KStG 1988, anche nella nuova versione dell’AbgÄG 2015, rende già di primo acchito meno interessante la costituzione di una fondazione privata con beneficiari residenti (anche) all’estero rispetto alla costituzione di una fondazione dello stesso tipo che abbia solo beneficiari soggetti all’imposta sui redditi da capitale nel territorio nazionale ( 23 ).

32. Come già nella causa F. E. [OSCURATO:PERSONA] ( 24 ), tutto ciò può ulteriormente deporre a favore dell’ipotesi di una restrizione alla libera circolazione dei capitali.

In modo del tutto analogo, la Corte constata che sussiste una limitazione alla libera circolazione dei capitali, per quanto riguarda la tassazione dei dividendi, quando i dividendi versati a soggetti non residenti sono oggetto di un trattamento sfavorevole rispetto ai dividendi versati a soggetti residenti ( 25 ), così come quando misure nazionali sono idonee a dissuadere soggetti non residenti dall’effettuare investimenti in uno Stato membro o, viceversa, a dissuadere i soggetti [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] investimenti in altri [OSCURATO:PERSONA] ( 26 ).

33. Non conduce a una diversa valutazione la circostanza, sottolineata dal giudice del rinvio e dal governo austriaco, che, a partire dalla nuova normativa introdotta dall’AbgÄG 2015, l’imposta sulle società dovuta dalla fondazione privata non è più una semplice «imposta intermedia» di natura provvisoria, bensì un’imposta definitiva che, anche in caso di scioglimento della fondazione privata, non viene automaticamente rimborsata.

Infatti, la sentenza F. E. [OSCURATO:PERSONA] ( 27 ) si basava essenzialmente sul fatto che in particolare per una fondazione privata la deducibilità dalla base imponibile dell’imposta sulle società nel caso delle sue donazioni a favore di beneficiari nazionali in linea di principio soggetti all’imposta austriaca sui redditi da capitale è disciplinata in modo diverso rispetto caso delle donazioni a favore di beneficiari non soggetti all’imposta austriaca sui redditi da capitale, come avviene per i beneficiari di cui trattasi nel procedimento principale, che risiedono in Svizzera.

La nuova normativa introdotta dall’AbgÄG 2015 non ha modificato sostanzialmente tale situazione.

34. Inoltre, una diversa conclusione non può essere desunta dal fatto che l’articolo 13 del KStG 1988, nella versione dell’AbgÄG 2015, non si riferisce alla residenza nazionale o estera del beneficiario della donazione di una fondazione privata, bensì alla circostanza che il beneficiario sia o meno soggetto all’imposta sui redditi da capitale in Austria.

Infatti, è pacifico che i residenti sono generalmente soggetti all’imposta austriaca sui redditi da capitale, mentre i non residenti non sono di regola soggetti ad essa ( 28 ).

35. Il governo austriaco sottolinea ancora che la deducibilità dalla base imponibile dell’imposta sulle società può essere esclusa anche nell’ipotesi di donazioni erogate da una fondazione privata a beneficiari nazionali, e precisamente quando tali beneficiari nazionali non sono a loro volta assoggettati all’imposta austriaca sui redditi da capitale, il che può verificarsi, ad esempio, nel caso delle organizzazioni senza scopo di lucro.

Verrebbe quindi applicata sempre la stessa logica: non vi è deducibilità dalla base imponibile dell’imposta sulle società in caso di donazioni a favore di beneficiari che non sono soggetti all’imposta sui redditi da capitale nel territorio nazionale.

36. Tuttavia, la Corte aveva già dovuto affrontare anche detta obiezione nella causa F. E. [OSCURATO:PERSONA] e non ha ritenuto che essa costituisse un argomento valido in grado di deporre contro l’ipotesi di una restrizione alla libera circolazione dei capitali.

All’epoca, essa aveva motivato la sua decisione dichiarando che la non deducibilità dalla base imponibile dell’imposta sulle società riguarda soprattutto le donazioni a beneficiari non residenti nel territorio nazionale ( 29 ), vale a dire, in altri termini, che la normativa controversa in materia di imposta sulle società ha effetti negativi prevalentemente su situazioni transfrontaliere.

Neppure la nuova normativa di cui all’articolo 13, paragrafo 3, del KStG nella versione dell’AbgÄG 2015 ha modificato sostanzialmente tale situazione, a quanto risulta dagli atti di causa.

37. In definitiva, l’esistenza di una restrizione alla libera circolazione dei capitali potrebbe essere negata solo qualora si prescindesse dalla semplice analisi della situazione della fondazione privata sotto il profilo della sua imposta sulle società e si procedesse a una valutazione economica globale nell’ambito della quale occorrerebbe prendere in considerazione la situazione fiscale delle donazioni effettuate dalla fondazione privata a favore dei suoi beneficiari ed esaminare se le donazioni a beneficiari nazionali siano, in ogni caso, comparabili alle donazioni a beneficiari esteri e se, in definitiva, esse siano oggetto del medesimo trattamento.

Tanto il governo austriaco quanto la Commissione hanno seguito tale approccio nella presente causa e sono giunti alla conclusione che in forza della nuova normativa introdotta dall’AbgÄG 2015 non vi sarebbe più alcuna restrizione alla libera circolazione dei capitali, dato che ora una donazione di una fondazione privata è sempre tassata una volta in Austria, indipendentemente dal fatto che il beneficiario di tale donazione sia a sua volta soggetto ad imposta sul reddito o sui redditi da capitale sul territorio nazionale o all’estero.

38. Non nascondo che nutro una certa propensione verso quest’ultima posizione.

Tuttavia, mi sembra più conforme all’approccio classico della Corte – nella sentenza F. E. [OSCURATO:PERSONA] ( 30 ), nonché in numerose altre sentenze recenti in materia di libera circolazione dei capitali ( 31 ) – procedere a una siffatta valutazione globale solo nella fase successiva, vale a dire nell’ambito dell’esame della giustificazione della constatata restrizione alla libera circolazione dei capitali (o, secondo i termini di alcune recenti sentenze della Corte: nell’ambito dell’esame dell’«ammissibilità» o dell’«autorizzazione» di una siffatta limitazione) ( 32 ).

39. A titolo di conclusione intermedia si deve quindi constatare che una normativa come l’articolo 13, paragrafo 3, del KStG 1988, nella versione dell’AbgÄG 2015, trattando in modo diverso, sotto il profilo dell’imposta sulle società, le donazioni effettuate da una fondazione privata ai suoi beneficiari a seconda che tali beneficiari siano o meno a loro volta soggetti all’imposta nazionale sui redditi da capitale, può essere considerata una restrizione alla libera circolazione dei capitali, vietata dall’articolo 63, paragrafo 1, TFUE, qualora essa non sia giustificata («ammissibile») in via eccezionale.

Giustificazione («ammissibilità», «autorizzazione») della restrizione alla libera circolazione dei capitali

40. Resta da esaminare se la restrizione alla libera circolazione dei capitali sopra constatata possa essere giustificata, vale a dire se essa sia «ammissibile» (ovvero «autorizzata») ai sensi della recente giurisprudenza della Corte ( 33 ).

In questa parte, come già accennato, occorrerà ora procedere a una valutazione economica globale di tutte le circostanze rilevanti del trattamento fiscale delle donazioni che le fondazioni private austriache versano ai loro beneficiari sul territorio nazionale o all’estero.

41. In forza dell’articolo 65, paragrafo 1, lettera a), TFUE, l’articolo 63 TFUE non pregiudica il diritto degli [OSCURATO:PERSONA] membri di applicare le pertinenti disposizioni della loro legislazione tributaria in cui si opera una distinzione tra i contribuenti che non si trovano nella medesima situazione, per quanto riguarda il loro luogo di residenza o il luogo di collocamento del loro capitale.

Inoltre, come la Corte ha già più volte riconosciuto, spetta a ciascuno Stato membro organizzare, nel rispetto del diritto dell’Unione, il proprio sistema di tassazione degli utili distribuiti ( 34 ).

42. In linea di principio, uno Stato membro può dunque applicare una normativa come l’articolo 13, paragrafo 3, del KStG 1988, nella versione dell’AbgÄG 2015, che consente alle fondazioni private di dedurre dalla base imponibile dell’imposta sulle società le donazioni da esse effettuate solo se i beneficiari di tali donazioni sono soggetti all’imposta sui redditi da capitale nel territorio nazionale e, pertanto, esclude di norma dalla deducibilità le donazioni effettuate a beneficiari stabiliti all’estero.

Infatti, una siffatta normativa introduce proprio ciò che l’articolo 65, paragrafo 1, lettera a), TFUE ammette, in linea di principio: una disciplina relativa all’imposta sulle società che varia a seconda della destinazione delle donazioni erogate dalla fondazione privata e del luogo di residenza dei suoi beneficiari.

43. Tuttavia, da una giurisprudenza costante risulta che l’articolo 65, paragrafo 1, lettera a), TFUE, costituendo una deroga al principio fondamentale della libera circolazione dei capitali, deve essere oggetto d’interpretazione restrittiva.

Pertanto, tale disposizione non può essere interpretata nel senso che qualsiasi legislazione tributaria che operi una distinzione tra i contribuenti in base al luogo in cui essi risiedono o allo Stato in cui investono i loro capitali sia automaticamente compatibile con il [OSCURATO:PERSONA] FUE ( 35 ).

44. Infatti, le disparità di trattamento autorizzate dall’articolo 65, paragrafo 1, lettera a), TFUE non devono costituire, ai sensi del paragrafo 3 del medesimo articolo, né un mezzo di discriminazione arbitraria né una restrizione dissimulata.

La Corte ha giudicato, pertanto, che tali disparità di trattamento possono essere «autorizzate» (o «ammesse») soltanto se riguardanti situazioni non oggettivamente comparabili o, in caso contrario, se sono giustificate da un motivo imperativo di interesse generale ( 36 ).

45. La comparabilità di una situazione transfrontaliera con una situazione interna dello Stato membro deve essere esaminata tenendo conto dell’obiettivo perseguito dalle disposizioni nazionali in questione, nonché dell’oggetto e del contenuto di queste ultime ( 37 ).

Inoltre, solo i criteri distintivi pertinenti fissati dalla normativa di cui trattasi devono essere presi in considerazione al fine di valutare se la differenza di trattamento risultante da siffatta normativa rispecchi una differenza di situazioni oggettiva ( 38 ).

Obiettivo dell’imposizione unica quale legittimo criterio di distinzione

46. Come rilevato dal giudice del rinvio e, in particolare, dal governo austriaco, l’articolo 13, paragrafo 3, del KStG 1988, nella sua nuova versione risultante dall’AbgÄG 2015, mira a garantire che tutti i redditi da capitale realizzati nel territorio nazionale siano tassati «in modo coerente» una sola volta e definitivamente nel territorio nazionale.

Ciò viene sinteticamente definito come obiettivo dell’«imposizione unica».

In combinazione con le disposizioni dell’EStG 1988 (articoli 27 e 27a dell’EStG 1988), una normativa come l’articolo 13, paragrafo 3, del KStG 1988 nella versione dell’AbgÄG 2015 contribuisce inoltre a evitare, in Austria, la doppia imposizione economica degli utili realizzati e distribuiti da fondazioni private.

Non dovrebbe quindi verificarsi né una situazione in cui i redditi da capitale realizzati dalle fondazioni private non siano affatto tassati in Austria («nessuna imposizione»), né una situazione in cui tali redditi siano economicamente tassati due volte in Austria.

47. Ritengo che detto obiettivo dell’imposizione unica costituisca una finalità legittima.

Esso mi sembra perfettamente in linea con la giurisprudenza della Corte in materia di tassazione dei dividendi – avviata dalla Grande Sezione – secondo cui nessuno Stato membro deve rinunciare al suo diritto di assoggettare ad imposta un reddito generato da un’attività economica esercitata sul suo territorio ( 39 ).

Inoltre, l’obiettivo dell’imposizione unica riflette le discussioni e gli sforzi sempre più intensi a livello nazionale, europeo e internazionale per realizzare una tassazione equa di tutti i redditi e contrastare l’erosione della base imponibile.

Del resto, anche nella causa pregiudiziale F Corporation ( 40 ), attualmente pendente, detto obiettivo dell’imposizione unica svolge un ruolo importante.

48. È vero che, nella sentenza F. E. [OSCURATO:PERSONA] ( 41 ), la Corte ha rilevato che lo scopo dell’imposizione unica non sarebbe ancora riconosciuto nel diritto dell’Unione come motivo di autonoma giustificazione delle restrizioni alla libera circolazione dei capitali.

Mi sembra, tuttavia, che ciò non costituisca tanto un rifiuto categorico del principio dell’imposizione unica, quanto piuttosto una conferma della costante giurisprudenza secondo cui la mera preoccupazione di una riduzione delle entrate tributarie non giustifica, di per sé, una restrizione delle libertà fondamentali del mercato interno ( 42 ).

Orbene, ciò non avviene nella presente causa.

La controversia di cui trattasi non verte affatto su una restrizione alla libera circolazione dei capitali volta esclusivamente a evitare una riduzione delle entrate tributarie.

Piuttosto, nel caso di specie, con lo scopo dell’imposizione unica si persegue una finalità ben più ampia e legittima di equità fiscale, ossia quella di evitare che taluni redditi realizzati sul territorio nazionale possano sfuggire a qualsiasi tassazione Non comparabilità delle situazioni nazionali e internazionali

49. Dal punto di vista del summenzionato scopo dell’imposizione unica, unito a quello di evitare la doppia imposizione economica, una fondazione privata austriaca, quando eroga donazioni a beneficiari nazionali soggetti all’imposta austriaca sui redditi da capitale, non si trova infatti nella stessa situazione di una fondazione privata austriaca le cui donazioni sono destinate a beneficiari residenti all’estero ( 43 ).

La tecnica di imposizione è fondamentalmente diversa.

Infatti, nel primo caso, la fondazione privata trattiene alla fonte e versa l’imposta austriaca sui redditi da capitale pari al 25%, mentre nel secondo caso ciò di norma non avviene.

A fronte dell’imposta sui redditi da capitale trattenuta e versata, nel primo caso la fondazione privata non è tenuta a pagare un’imposta sulle società pari al 25% sul controvalore delle donazioni effettuate, mentre nel secondo caso, in cui non ha trattenuto né versato l’imposta sui redditi da capitale, è tenuta a farlo, poiché solo così è possibile realizzare in Austria l’imposizione unica a cui mirava il legislatore nazionale ed evitare al contempo anche una doppia imposizione economica in Austria.

50. In definitiva, tale situazione non si presenta in maniera sostanzialmente diversa da quella della distribuzione di dividendi, per la quale la Corte ha già riconosciuto che i beneficiari di dividendi non residenti non si trovano fondamentalmente, per quanto riguarda le misure adottate da uno Stato membro per la prevenzione o l’attenuazione dell’imposizione a catena o della doppia imposizione economica degli utili distribuiti da una società [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] a quella dei beneficiari di dividendi residenti ( 44 ).

La Corte ha già formulato considerazioni analoghe anche in altri contesti rilevanti sotto il profilo del diritto tributario ( 45 ).

51. Poiché una fondazione privata austriaca, alla luce dell’obiettivo della imposizione unica, non si trova nella stessa situazione a seconda che eroghi donazioni a beneficiari nazionali soggetti all’imposta austriaca sui redditi da capitale oppure a beneficiari residenti all’estero che non sono a loro volta soggetti a tale imposta, il combinato disposto dell’articolo 65, paragrafo 1, lettera a), e dell’articolo 65, paragrafo 3, TFUE consente di trattare le due situazioni in parola in modo diverso ai fini dell’imposta sulle società.

Convenzione contro la doppia imposizione stipulata da Austria e Svizzera

52. Infine, resta da esaminare in che modo la convenzione contro la doppia imposizione conclusa tra l’Austria e la Svizzera incida sulla valutazione del caso di specie sotto il profilo del diritto dell’Unione.

53. Infatti, se, come nella presente causa, una convenzione volta ad evitare la doppia imposizione è stata presentata dal giudice del rinvio come parte del contesto normativo applicabile al procedimento principale, la Corte deve tenerne conto, anche se essa non rientra, in quanto tale, nel diritto dell’Unione, per fornire al giudice del rinvio un’interpretazione del diritto dell’Unione che gli sia utile ( 46 ).

54. Dall’articolo 21 di detta convenzione contro la doppia imposizione risulta che i redditi di una persona [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] di una fondazione privata austriaca sono imponibili soltanto in Svizzera.

Nella sentenza F. E. [OSCURATO:PERSONA], la Corte ha ritenuto che una normativa simile contenuta in analoghe convenzioni contro la doppia imposizione concluse dall’Austria con altri [OSCURATO:PERSONA] costituisse una rinuncia dell’Austria ad esercitare il proprio potere impositivo sulle donazioni di fondazioni private a beneficiari residenti all’estero ( 47 ).

55. Tuttavia, potrebbe essere utile, a mio avviso, chiarire tale conclusione e precisarne le sfumature.

Fatto salvo un esame più approfondito da parte del giudice del rinvio, mi sembra infatti che in siffatte convenzioni volte a evitare le doppie imposizioni – e in particolare nella sua convenzione con la Svizzera applicabile nel caso di specie – l’Austria si sia limitata a rinunciare a tassare i beneficiari delle donazioni di fondazioni private nell’ambito della loro imposta sul reddito personale, ma non anche a tassare la stessa fondazione privata , in quanto ente distributore, nell’ambito della sua imposta sulle società.

56. È certamente vero che l’Austria crea il rischio di una doppia imposizione economica tassando, nell’ambito dell’imposta sulle società, le donazioni effettuate dalle fondazioni private a beneficiari [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] fondazione in questione, pur sapendo che la convenzione pertinente contro la doppia imposizione attribuisce alla Svizzera il diritto di tassare le medesime donazioni nell’ambito dell’imposta sul reddito al livello dei beneficiari.

57. A ciò si applica la giurisprudenza relativa alla tassazione dei dividendi, secondo cui lo Stato membro di residenza di una società distributrice di dividendi deve provvedere affinché i beneficiari non residenti di siffatti dividendi siano assoggettati a un trattamento fiscale equivalente a quello di cui beneficiano i beneficiari residenti ( 48 ).

Se si applica tale approccio alla fattispecie delle donazioni effettuate dalle fondazioni private ai loro beneficiari, occorre garantire anche in detta ipotesi che i beneficiari residenti e quelli non residenti siano soggetti a un trattamento fiscale equivalente (ma non necessariamente allo stesso trattamento fiscale).

58. Secondo le spiegazioni fornite sia dal giudice del rinvio sia dal governo austriaco, l’Austria ha adempiuto proprio a tale obbligo derivante dal diritto dell’Unione valutando, nell’accertamento dell’imposta sui redditi da capitale di una fondazione privata, se, e in quale misura, una donazione effettuata dalla fondazione in parola a favore di un beneficiario residente all’estero fosse o meno esente dall’imposta sui redditi da capitale in forza di convenzioni contro la doppia imposizione applicabili (articolo 13, paragrafo 3, secondo comma, del KStG 1988 nella versione dell’AbgÄG 2015) ( 49 ).

59. Nella misura in cui il beneficiario non residente della donazione di una fondazione privata risulti assoggettato all’imposta sui redditi da capitale in Austria, la fondazione può dunque dedurre anche una siffatta donazione dalla base imponibile della sua imposta sulle società allo stesso modo delle donazioni a beneficiari [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]: indipendentemente dal luogo in cui il beneficiario di una donazione della fondazione privata è stabilito (nel territorio nazionale o all’estero), la fondazione privata può sempre dedurre dalla base imponibile della sua imposta sulle società la donazione erogata a detto beneficiario se e nella misura in cui il beneficiario sia assoggettato – eventualmente in forza di una convenzione contro la doppia imposizione – all’imposta nazionale sui redditi da capitale.

In tal modo, per le donazioni di una fondazione privata a beneficiari non residenti, per quanto riguarda il loro eventuale assoggettamento all’imposta austriaca sui redditi da capitale, viene garantita una soluzione equivalente a quella prevista per i casi puramente nazionali.

60. Occorre riconoscere che la normativa austriaca non si spinge fino al punto di escludere qualsiasi doppia imposizione o doppio onere di natura economica sulle donazioni di una fondazione privata nelle situazioni transfrontaliere.

In particolare, una doppia imposizione economica rimane possibile cosicché una donazione è tassata sia in Austria – nell’ambito dell’accertamento dell’imposta sulle società per la fondazione privata distributrice – sia all’estero, nell’ambito dell’accertamento dell’imposta sul reddito in tale Stato membro per il beneficiario non residente ( 50 ).

61. Tuttavia, allo stato attuale del diritto dell’Unione, tali doppie imposizioni o oneri di natura economica non sono generalmente vietati nell’ambito di applicazione delle libertà fondamentali del mercato interno europeo ( 51 ). [OSCURATO:PERSONA] membri non sono, per il momento, obbligati ad adattare il proprio sistema fiscale ai vari sistemi di tassazione degli altri [OSCURATO:PERSONA] membri al fine, in particolare, di eliminare la doppia imposizione derivante dall’esercizio parallelo della loro competenza fiscale ( 52 ).

A fortiori , la constatazione in parola deve valere nei rapporti con paesi terzi come la Svizzera.

Sintesi

62. In definitiva, una normativa tributaria come l’articolo 13, paragrafo 3, del KStG 1988, come modificato dall’AbgÄG 2015, pur comportando una restrizione alla libera circolazione dei capitali ai sensi dell’articolo 63, paragrafo 1, TFUE, è giustificata dal combinato disposto dell’articolo 65, paragrafo 1, lettera a), e dell’articolo 3, TFUE, poiché le fondazioni private cui si applica tale normativa tributaria si trovano in situazioni diverse a seconda che effettuino donazioni a beneficiari nazionali soggetti all’imposta sui redditi da capitale o a beneficiari stabiliti all’estero.

Su tale conclusione non incide neppure la convenzione contro la doppia imposizione stipulata tra Austria e Svizzera, fatta salva un’analisi più approfondita da parte del giudice del rinvio.

VI. Conclusione

63. Alla luce delle considerazioni sopra esposte, suggerisco alla Corte di rispondere alla questione pregiudiziale sollevata dal Verwaltungsgerichtshof (Corte amministrativa, Austria) come segue: L’articolo 63 TFUE non osta a una normativa tributaria di uno Stato membro in forza della quale una fondazione privata può, nell’ambito della determinazione dell’imposta sulle società da essa dovuta, dedurre dalla base imponibile le donazioni che essa ha effettuato a beneficiari soggetti all’imposta nazionale sui redditi da capitale, mentre una siffatta deducibilità non sussiste qualora la fondazione abbia effettuato donazioni a favore di beneficiari che non sono a loro volta assoggettati all’imposta sui redditi da capitale nel territorio nazionale. 1 Lingua originale: il tedesco. 2 Sentenza del 17 settembre 2015, F. E. [OSCURATO:PERSONA] (C‑589/13, EU:C:2015:612). 3 BGBl. n. 64/1975. 4 BGBl. n. 1993/694. 5 BGBl.

I n. 163/2015. 6 Sull’applicabilità ratione temporis delle modifiche legislative, v., nel dettaglio, articolo 26c, punto 58, del KStG 1988, nella versione dell’AbgÄG 2015. 7 Sentenza del 17 settembre 2015, F. E. [OSCURATO:PERSONA] (C‑589/13, EU:C:2015:612). 8 V., nello stesso senso, già la precisazione contenuta nella sentenza del 17 settembre 2015, F. E. [OSCURATO:PERSONA] (C‑589/13, EU:C:2015:612, punto 33). 9 Secondo le spiegazioni del giudice del rinvio, qualora una donazione della fondazione privata ai suoi beneficiari abbia luogo in un anno successivo a quello in cui la fondazione ha, a sua volta, realizzato i redditi da capitale sottostanti ed è stata assoggettata all’imposta sulle società in relazione ad essi, la fondazione beneficia di un credito d’imposta corrispondente in relazione all’imposta sulle società (articolo 24, paragrafo 5, del KStG 1988, nella versione dell’AbgÄG 2015).

Tuttavia, ciò non si verifica affatto nel caso di specie, come risulta dai fatti esposti dallo stesso Verwaltungsgerichtshof (Corte amministrativa) (v., al riguardo, punto 1 dell’ordinanza di rinvio). 10 V., a tale proposito, già sentenza del 17 settembre 2015, F. E. [OSCURATO:PERSONA] (C‑589/13, EU:C:2015:612, punto 38), sulla precedente situazione giuridica austriaca. 11 Sentenza del 17 settembre 2015, F. E. [OSCURATO:PERSONA] (C‑589/13, EU:C:2015:612). 12 Sentenze dell’11 agosto 1995, Wielockx (C‑80/94, EU:C:1995:271, punto 16); del 10 maggio 2012, [OSCURATO:PERSONA] SGIIC e a. (da C‑338/11 a C‑347/11, EU:C:2012:286, punto 11); del 30 ottobre 2025, Attal et Associés (C‑321/24, EU:C:2025:836, punto 27), e del 12 marzo 2026, Chefquet (C‑119/24, EU:C:2026:189, punto 29). 13

V. già le mie conclusioni del 14 luglio 2005 nella causa Bouanich (C‑265/04, EU:C:2005:479, paragrafo 26). 14 Direttiva 88/361/CEE del Consiglio del 24 giugno 1988 per l’attuazione dell’articolo 67 del [OSCURATO:PERSONA] (articolo abrogato dal [OSCURATO:PERSONA] di Amsterdam) (GU 1988, L 178, pag. 5). 15 Sentenza del 16 marzo 1999, Trummer e Mayer (C‑222/97, EU:C:1999:143, punto 21); del 17 settembre 2015, F. E. [OSCURATO:PERSONA] (C‑589/13, EU:C:2015:612, punto 36), e del 13 novembre 2025, Familienstiftung (C‑142/24, EU:C:2025:873, punto 38). 16 Sentenze del 27 gennaio 2009, Persche (C‑318/07, EU:C:2009:33, punto 24); del 17 settembre 2015, F. E. [OSCURATO:PERSONA] (C‑589/13, EU:C:2015:612, punto 36), e del 13 novembre 2025, Familienstiftung (C‑142/24, EU:C:2025:873, punto 38). 17 Sentenza del 17 settembre 2015, F. E. [OSCURATO:PERSONA] (C‑589/13, EU:C:2015:612, punti da 36 a 40). 18 Sentenze del 30 settembre 2017, [OSCURATO:PERSONA] of the BT [OSCURATO:PERSONA] (C‑628/15, EU:C:2017:687, punto 32); del 30 aprile 2025, Finanzamt für Großbetriebe (C‑602/23, EU:C:2025:290, punto 44), e del 13 novembre 2025, Familienstiftung (C‑142/24, EU:C:2025:873, punto 52). 19 Sentenza del 17 settembre 2015, F. E. [OSCURATO:PERSONA] (C‑589/13, EU:C:2015:612, punti da 41 a 53). 20 Sentenza del 17 settembre 2015, F. E. [OSCURATO:PERSONA] (C‑589/13, EU:C:2015:612, punto 42). 21 Sentenza del 17 settembre 2015, F. E. [OSCURATO:PERSONA] (C‑589/13, EU:C:2015:612, punti 45, 51 e 52); nello stesso senso, sentenza del 13 novembre 2025, Familienstiftung (C‑142/24, EU:C:2025:873, punto 49). 22 Sentenza del 17 settembre 2015, F. E. [OSCURATO:PERSONA] (C‑589/13, EU:C:2015:612, punto 47). 23 Sentenza del 17 settembre 2015, F. E. [OSCURATO:PERSONA] (C‑589/13, EU:C:2015:612, punto 48). 24 Sentenza del 17 settembre 2015, F. E. [OSCURATO:PERSONA] (C‑589/13, EU:C:2015:612, punto 53). 25 Sentenza dell’8 novembre 2007, Amurta (C‑379/05, EU:C:2007:655, punto 76, in collegamento con il punto 28); fondamentale a tale riguardo, già in precedenza, per quanto riguarda la libertà di stabilimento, sentenza del 28 giugno 1986, Commissione/Francia (270/83, EU:C:1986:37, in particolare punti 27 e 28, anche nota come sentenza relativa al «credito fiscale» o « avoir fiscal »). 26 Sentenze del 10 maggio 2012, [OSCURATO:PERSONA] SGIIC e a. (da C‑338/11 a C‑347/11, EU:C:2012:286, punto 15); del 26 febbraio 2019, X (Società intermedie con sede in paesi terzi) (C‑135/17, EU:C:2019:136, punto 55); del 7 aprile 2022, Veronsaajien oikeudenvalvontayksikkö (Esenzione dei fondi d’investimento contrattuali) (C‑342/20, EU:C:2022:276, punto 45); del 27 febbraio 2025, [OSCURATO:PERSONA] (Modalità di gestione di un OIC) (C‑18/23, EU:C:2025:119, punto 57), e del 27 novembre 2025, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] de [OSCURATO:PERSONA] (C‑525/24, EU:C:2025:922, punto 36); analogamente, sentenza del 30 aprile 2025, Finanzamt für Großbetriebe (C‑602/23, EU:C:2025:290, punto 45). 27 Sentenza del 17 settembre 2015, F. E. [OSCURATO:PERSONA] (C‑589/13, EU:C:2015:612, punto 53). 28 V., in tal senso, sentenza del 17 settembre 2015, F. E. [OSCURATO:PERSONA] (C‑589/13, EU:C:2015:612, punto 43). 29 Sentenza del 17 settembre 2015, F. E. [OSCURATO:PERSONA] (C‑589/13, EU:C:2015:612, punto 43). 30 Sentenza del 17 settembre 2015, F. E. [OSCURATO:PERSONA] (C‑589/13, EU:C:2015:612, punto 43). 31 Sentenze del 26 febbraio 2019, X (Società intermedie con sede in paesi terzi) (C‑135/17, EU:C:2019:136); del 7 aprile 2022, Veronsaajien oikeudenvalvontayksikkö (Esenzione dei fondi d’investimento contrattuali) (C‑342/20, EU:C:2022:27); del 27 febbraio 2025, [OSCURATO:PERSONA] (Modalità di gestione di un OIC) (C‑18/23, EU:C:2025:119); del 13 novembre 2025, Familienstiftung (C‑142/24, EU:C:2025:873), e del 27 novembre 2025, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] de [OSCURATO:PERSONA] (C‑525/24, EU:C:2025:922). 32 V., a tale riguardo, anche per quanto riguarda la terminologia, paragrafi 40 e segg. delle presenti conclusioni. 33 Sentenze del 26 febbraio 2019, X (Società intermedie con sede in paesi terzi) (C‑135/17, EU:C:2019:136, punto 61); del 7 aprile 2022, Veronsaajien oikeudenvalvontayksikkö (Esenzione dei fondi d’investimento contrattuali) (C‑342/20, EU:C:2022:276, punto 68); del 27 febbraio 2025, [OSCURATO:PERSONA] (Modalità di gestione di un OIC) (C‑18/23, EU:C:2025:119, punto 77); del 13 novembre 2025, Familienstiftung (C‑142/24, EU:C:2025:873, punto 54); del 27 novembre 2025, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] de [OSCURATO:PERSONA] (C‑525/24, EU:C:2025:922, punto 43), e del 12 marzo 2026, Chefquet (C‑119/24, EU:C:2026:189, punto 48). 34 Sentenze del 12 dicembre 2006, [OSCURATO:PERSONA] in Class IV of the ACT [OSCURATO:PERSONA] (C‑374/04, EU:C:2006:773, punto 50); del 10 maggio 2012, [OSCURATO:PERSONA] SGIIC e a. (da C‑338/11 a C‑347/11, EU:C:2012:286, punto 27), e del 9 settembre 2021, [OSCURATO:PERSONA] (C‑449/20, EU:C:2021:721, punto 38). 35 Sentenze del 26 febbraio 2019, X (Società intermedie con sede in paesi terzi) (C‑135/17, EU:C:2019:136, punto 60); del 7 aprile 2022, Veronsaajien oikeudenvalvontayksikkö (Esenzione dei fondi d’investimento contrattuali) (C‑342/20, EU:C:2022:276, punto 67); del 27 febbraio 2025, [OSCURATO:PERSONA] (Modalità di gestione di un OIC) (C‑18/23, EU:C:2025:119, punto 76); del 13 novembre 2025, Familienstiftung (C‑142/24, EU:C:2025:873, punto 53), e del 27 novembre 2025, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] de [OSCURATO:PERSONA] (C‑525/24, EU:C:2025:922, punto 42). 36 Sentenze del 26 febbraio 2019, X (Società intermedie con sede in paesi terzi) (C‑135/17, EU:C:2019:136, punto 61); del 7 aprile 2022, Veronsaajien oikeudenvalvontayksikkö (Esenzione dei fondi d’investimento contrattuali) (C‑342/20, EU:C:2022:276, punto 68); del 27 febbraio 2025, [OSCURATO:PERSONA] (Modalità di gestione di un OIC) (C‑18/23, EU:C:2025:119, punto 77); del 13 novembre 2025, Familienstiftung (C‑142/24, EU:C:2025:873, punto 54), e del 27 novembre 2025, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] de [OSCURATO:PERSONA] (C‑525/24, EU:C:2025:922, punto 43). 37 Sentenze del 7 aprile 2022, Veronsaajien oikeudenvalvontayksikkö (Esenzione dei fondi d’investimento contrattuali) (C‑342/20, EU:C:2022:276, punto 69); del 27 febbraio 2025, [OSCURATO:PERSONA] (Modalità di gestione di un OIC) (C‑18/23, EU:C:2025:119, punto 78); del 13 novembre 2025, Familienstiftung (C‑142/24, EU:C:2025:873, punto 56), e del 27 novembre 2025, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] de [OSCURATO:PERSONA] (C‑525/24, EU:C:2025:922, punto 44); nello stesso senso, già sentenza del 16 dicembre 2008, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e a. (C‑127/07, EU:C:2008:728, punti 25 e 26). 38 Sentenze del 10 maggio 2012, [OSCURATO:PERSONA] SGIIC e a. (da C‑338/11 a C‑347/11, EU:C:2012:286, punto 28); del 7 aprile 2022, Veronsaajien oikeudenvalvontayksikkö (Esenzione dei fondi d’investimento contrattuali) (C‑342/20, EU:C:2022:276, punto 70); del 27 febbraio 2025, [OSCURATO:PERSONA] (Modalità di gestione di un OIC) (C‑18/23, EU:C:2025:119, punto 79); del 13 novembre 2025, Familienstiftung (C‑142/24, EU:C:2025:873, punto 56), e del 27 novembre 2025, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] de [OSCURATO:PERSONA] (C‑525/24, EU:C:2025:922, punto 44). 39 Sentenza del 12 dicembre 2006, [OSCURATO:PERSONA] in Class IV of the ACT [OSCURATO:PERSONA] (C‑374/04, EU:C:2006:773, dal punto 59 alla fine); nello stesso senso, sentenze del 17 settembre 2009, [OSCURATO:PERSONA] (C-182/08, EU:C:2009:559, punto 83), e del 25 ottobre 2012, Commissione/Belgio (C‑387/11, EU:C:2012:670, punto 78). 40 Causa C‑533/25. 41 Sentenza del 17 settembre 2015 (C‑589/13, EU:C:2015:612, punto 73). 42 Sentenze del 7 settembre 2004, Manninen (C‑319/02, EU:C:2004:484, punto 49); del 12 dicembre 2002, Lankhorst-Hohorst (C‑324/00, EU:C:2002:749, punto 36), e del 17 settembre 2009, [OSCURATO:PERSONA] (C‑182/08, EU:C:2009:559, punto 82). 43 In ogni caso, donazioni a beneficiari residenti all’estero ai quali si applica una delle classiche convenzioni contro la doppia imposizione, ispirandosi al modello di convenzione dell’Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE). 44 In tal senso, sentenze del 12 dicembre 2006, [OSCURATO:PERSONA] in Class IV of the ACT [OSCURATO:PERSONA] (C‑374/04, EU:C:2006:773, punto 58); dell’8 novembre 2007, Amurta (C‑379/05, EU:C:2007:655, punto 37), e del 17 settembre 2009, [OSCURATO:PERSONA] (C‑182/08, EU:C:2009:559, punti 69 e 70); analogamente, sentenza del 17 dicembre 2015, [OSCURATO:PERSONA] (C‑388/14, EU:C:2015:829, punto 27). 45

V. fondamentale sentenza del 14 febbraio 1995, Schumacker (C‑279/93, EU:C:1995:31, punto 31), sulla libera circolazione dei lavoratori in relazione alla tassazione della retribuzione dei lavoratori transfrontalieri; v., inoltre, sentenza del 12 luglio 2005, Schempp (C‑403/03, EU:C:2005:446, punto 35), sulla libera circolazione dei cittadini dell’Unione in relazione alla tassazione degli assegni alimentari in un contesto transfrontaliero. 46 Fondamentale, a tale riguardo, sentenza del 19 gennaio 2006, Bouanich (C‑265/04, EU:C:2006:51, punto 51), nonché le mie conclusioni nella medesima causa (EU:C:2025:479, paragrafi da 44 a 51), inoltre sentenze dell’8 novembre 2007, Amurta (C‑379/05, EU:C:2007:655, punto 80), e del 24 ottobre 2018, Sauvage e Lejeune (C‑602/17, EU:C:2018:856, punto 18).

Anche nella causa precedente alla presente, la Corte ha ritenuto rilevanti le convenzioni volte ad evitare le doppie imposizioni ivi applicabili: v. sentenza del 17 settembre 2015, F. E. [OSCURATO:PERSONA] (C‑589/13, EU:C:2015:612, in particolare punto 64). 47 Sentenza del 17 settembre 2015, F. E. [OSCURATO:PERSONA] (C‑589/13, EU:C:2015:612, punto 64). 48 Sentenze del 12 dicembre 2006, [OSCURATO:PERSONA] in Class IV of the ACT [OSCURATO:PERSONA] (C‑374/04, EU:C:2006:773, punto 70); dell’8 novembre 2007, Amurta (C‑379/05, EU:C:2007:655, punto 39), e del 7 novembre 2024, XX (Contratti detti unit-linked) (C‑782/22, EU:C:2024:932, punto 62). 49 Sotto tale profilo, la presente causa si distingue sostanzialmente dalla causa [OSCURATO:PERSONA] SGIIC, in cui veniva sottoposta ad esame una normativa nazionale che non teneva conto della situazione fiscale dei beneficiari di dividendi [v. sentenza del 10 maggio 2012, [OSCURATO:PERSONA] SGIIC e a. (da C‑338/11 a C‑347/11, EU:C:2012:286, in particolare punto 30, seconda frase, punto 32 e punti da 37 a 40). 50 Talvolta possono persino verificarsi casi in cui uno stesso residente – dunque assoggettato all’imposta sui redditi da capitale in Austria – beneficiario di una donazione da parte di una fondazione privata si veda sottoposto a una doppia imposizione, cioè quando lo stesso è a sua volta non solo al potere impositivo austriaco, ma anche, con il proprio reddito realizzato a livello globale, al potere impositivo di uno Stato terzo, come può avvenire, ad esempio, nel caso dei cittadini degli [OSCURATO:PERSONA] d’America indipendentemente dal loro luogo di residenza, naturalmente fatte salve eventuali convenzioni contro le doppie imposizioni applicabili. 51 Sentenze del 14 novembre 2006, Kerckhaert e Morres (C‑513/04, EU:C:2006:713, punto 22); del 12 febbraio 2009, Block (C‑67/08, EU:C:2009:92, punto 30), e del 15 aprile 2010, CIBA (C‑96/08, EU:C:2010:185, punto 27). 52 Sentenze del 12 febbraio 2009, Block (C‑67/08, EU:C:2009:92, punto 31); del 15 aprile 2010, CIBA (C‑96/08, EU:C:2010:185, punto 28), e del 26 febbraio 2020, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (C‑788/18, EU:C:2020:110, punto 23); nello stesso senso, già sentenza del 6 dicembre 2007, [OSCURATO:PERSONA] (C‑298/05, EU:C:2007:754, punto 51).

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Edizione provvisoria CONCLUSIONI DELL’[OSCURATO:PERSONA] presentate il 10 settembre 2026 ( 1 ) Causa C ‑ 475/25 Finanzamt für Großbetriebe Altre parti nel procedimento: P [OSCURATO:PERSONA] [domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Verwaltungsgerichtshof (Corte amministrativa, Austria)] « Rinvio pregiudiziale – Libera circolazione dei capitali – Imposte – Imposta sulle società – Fondazione privata di diritto austriaco – Deducibilità dall’imposta sulle società di donazioni a beneficiari a loro volta assoggettati ad imposta sui redditi da capitale nel territorio nazionale – Non deducibilità dall’imposta sulle società di donazioni a beneficiari non soggetti ad imposta sui redditi da capitale nel territorio nazionale – Convenzione contro la doppia imposizione tra Austria e Svizzera » I. Introduzione 1. Nella presente causa viene nuovamente sottoposto a esame il trattamento fiscale delle fondazioni private in Austria. Già una volta, circa 11 anni fa, la Corte si era occupata dell’allora vigente normativa del Körperschaftsteuergesetz (legge relativa all’imposta sulle società) austriaco nella sentenza F. E. [OSCURATO:PERSONA] ( 2 ) e aveva constatato una violazione della libera circolazione dei capitali (articolo 63, paragrafo 1, TFUE, già articolo 56, paragrafo 1, CE). Il legislatore austriaco ha reagito a detta sentenza nel 2015, ma neppure la nuova normativa sembra aver placato gli animi. Al contrario, si discute ora se tale nuova disciplina sia, a sua volta, compatibile con la libera circolazione dei capitali. 2. In sostanza, la Corte è chiamata a giudicare se l’Austria possa applicare una normativa ai sensi della quale una fondazione privata può dedurre dalla base imponibile dell’ imposta sulle società le sue donazioni a favore di beneficiari nazionali assoggettati all’imposta sui redditi da capitale in Austria, ma non le sue donazioni a favore di beneficiari residenti all’estero (nel caso di specie: in Svizzera) e quindi non soggetti all’imposta sui redditi da capitale in Austria. Dalla normativa in parola consegue che la fondazione privata in quanto tale deve di norma sopportare, per quanto riguarda la propria imposta sulle società, un onere fiscale più gravoso nel caso di donazioni erogate a soggetti non residenti rispetto al caso di donazioni erogate a soggetti residenti. Nell’ambito delle riflessioni su tale questione, occorrerà altresì tener conto di una convenzione contro la doppia imposizione conclusa tra l’Austria e la Svizzera, in forza della quale la riscossione dell’ imposta sul reddito su siffatte donazioni a beneficiari stabiliti in Svizzera rientra esclusivamente nella competenza della Svizzera. 3. A prima vista, il regime fiscale relativo a donazioni di fondazioni private ai loro beneficiari sembra costituire un problema di nicchia riservato ad appassionati di materie specialistiche. Tuttavia, a un esame più attento, la problematica presenta uno stretto collegamento con la tassazione dei dividendi. Pertanto, la presente causa riveste, ben al di là del caso specifico, un’importanza generale per la libera circolazione dei capitali nel mercato interno europeo e per il diritto tributario europeo nel suo complesso. Il caso di specie è interessante anche perché considera la problematica dal punto di vista della fondazione in quanto entità che distribuisce gli utili e non, come spesso avviene, dal punto di vista dei beneficiari di donazioni o dividendi. II. Contesto normativo Diritto dell’Unione 4. Il contesto normativo dell’Unione della presente causa è definito dalle disposizioni del [OSCURATO:PERSONA] FUE relative alla libera circolazione dei capitali, in particolare dall’articolo 63, paragrafo 1, e dall’articolo 65 TFUE. Diritto internazionale 5. Ai sensi dell’articolo 21 della convenzione del 30 gennaio 1974 tra la Repubblica d’Austria e la Confederazione elvetica, volta ad evitare la doppia imposizione in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio ( 3 ) (convenzione contro la doppia imposizione; in prosieguo: il «DBA»), i redditi di una persona [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] e non espressamente menzionati in altre disposizioni di tale convenzione possono essere tassati solo in detto Stato, vale a dire nello Stato di residenza della persona. Diritto nazionale 6. L’istituto giuridico della fondazione privata è stato creato in Austria dal Privatstiftungsgesetz (legge sulle fondazioni private) del 1993 ( 4 ). Ai fini della tassazione delle donazioni effettuate dalle fondazioni private a favore dei loro beneficiari sono rilevanti, da un lato, l’imposta sulle società a cui tali fondazioni sono esse stesse soggette e, dall’altro, l’imposta sui redditi da capitale, in quanto forma che assume l’imposta sul reddito, a cui sono di norma assoggettati i beneficiari nazionali di siffatte fondazioni in qualità di beneficiari delle donazioni di queste ultime. Imposta sulle società 7. L’Abgabenänderungsgesetz 2015 ( 5 ) (legge finanziaria correttiva del 2015; in prosieguo: l’«AbgÄG 2015») ha introdotto in Austria, per il periodo a decorrere dal 1º gennaio 2016, nuove disposizioni sulla tassazione delle fondazioni private nel Körperschaftsteuergesetz 1988 (legge relativa all’imposta sulle società del 1988; in prosieguo: il «KStG 1988»). La nuova normativa in parola si applica anche ai procedimenti ancora pendenti che riguardino periodi d’imposta precedenti ( 6 ). 8. L’articolo 13, paragrafo 3, del KStG 1988, come modificato dall’AbgÄG 2015, prevede quanto segue: «Nel caso delle fondazioni private (…) non si devono considerare né come redditi né come introiti, bensì si devono tassare separatamente secondo le indicazioni dell’articolo 22, paragrafo 3: 1.      i redditi da capitale ai sensi dell’articolo 27 dell’Einkommensteuergesetzes 1988 [legge relativa all’imposta sul reddito del 1988; in prosieguo l’«EStG»] (…) (…) 2.      i redditi da cessioni private di beni immobili ai sensi dell’articolo 30 dell’[EStG 1988]. Dalla somma dei redditi di cui ai punti 1 e 2 deve essere detratta la somma delle liberalità effettuate nel periodo di imposta ai sensi dell’articolo 27, paragrafo 5, punto 7, dell’[EStG 1988], previa ritenuta alla fonte e contestuale versamento dell’imposta sui redditi da capitale. Qualora le liberalità godano di un’esenzione dall’imposta sui redditi da capitale in forza di una convenzione volta a prevenire la doppia imposizione, la somma delle liberalità deve essere ridotta nella misura in cui essa non è gravata definitivamente dall’imposta sui redditi da capitale. Ciò vale anche qualora l’esenzione abbia luogo dopo il versamento dell’imposta sui redditi da capitale; l’esenzione a posteriori costituisce un evento retroattivo ai sensi dell’articolo 295a del Bundesabgabenordnung [(codice federale delle imposte)]. (…)». 9. Ai sensi dell’articolo 22, paragrafo 2, del KStG 1988, come modificato dall’AbgÄG 2015, l’imposta sulle società per i redditi di capitale e gli altri proventi di una fondazione privata soggetti a tassazione ai sensi dell’articolo 13, paragrafo 3, del KStG 1988 ammonta al 25%. 10. L’articolo 24, paragrafo 5, del KStG 1988, come modificato dall’AbgÄG 2015, è così formulato: «L’imposta sulle società, gravante sui redditi ai sensi dell’articolo 13, paragraf[o] 3 (…), deve essere recuperata in sede di determinazione delle imposte secondo le indicazioni delle disposizioni seguenti: 1.      L’imposta sulle società deve essere calcolata e liquidata al momento della presentazione della dichiarazione fiscale sulla base del sistema di determinazione delle imposte. 2.      La fondazione privata eroga liberalità ai sensi dell’articolo 27, paragrafo 5, punto 7, dell’[EStG 1988], in relazione alle quali è stata versata l’imposta sui redditi da capitale. 3.      a)      La base imponibile per il credito d’imposta è pari alla differenza tra –        la somma dei redditi che devono essere tassati separatamente ai sensi dell’articolo 13, paragrafo 3, e –        la somma delle liberalità ai sensi dell’articolo 27, paragrafo 5, punto 7, dell’[EStG 1988], laddove essa sia superiore alla somma dei redditi ai sensi del primo trattino. b)      Qualora le liberalità beneficino di un’esenzione dall’imposta sui redditi da capitale in forza di una convenzione volta a prevenire la doppia imposizione, la somma delle liberalità deve essere ridotta in sede di accertamento della base imponibile ai sensi della lettera a) nella misura in cui non sia assoggettata definitivamente all’imposta sui redditi da capitale. Ciò vale anche laddove l’esenzione abbia luogo successivamente al versamento dell’imposta sui redditi da capitale; l’esenzione a posteriori è considerata un evento retroattivo ai sensi dell’articolo 295a del Bundesabgabenordnung [(codice federale delle imposte)]. 4.      Qualora venga riaccreditata l’imposta sulle società per gli anni antecedenti al 2011, il credito d’imposta è pari al 12,5% della base imponibile ai sensi del punto 3. Qualora venga riaccreditata l’imposta sulle società per gli anni a decorrere dal 2011, il credito d’imposta è pari al 25% della base imponibile ai sensi del punto 3. Deve essere accreditata in via prioritaria l’imposta sulle società per gli anni antecedenti al 2011. 5.      La fondazione tiene un conto di evidenza, in cui registra e aggiorna l’imposta sulle società versata annualmente, gli importi riaccreditati e l’eventuale saldo di cui tener conto per ciascun credito d’imposta. 6.      In caso di scioglimento della fondazione privata, l’importo del credito d’imposta deve essere determinato ai sensi dei punti 3 e 4. Al riguardo, in sede di calcolo del credito d’imposta ai sensi del punto 3, anche il saldo ai sensi del punto 5 deve essere trattato come una liberalità ai sensi dell’articolo 27, paragrafo 5, punto 7, dell’[EStG 1988]. In deroga al punto 3, lettera b), nonostante il versamento dell’imposta sui redditi da capitale, in caso di un’eventuale esenzione a posteriori, l’importo della liberalità deve essere corrispondentemente ridotto. L’erogazione del credito d’imposta ha luogo con l’ultima determinazione delle imposte. (…)». Imposta sul reddito, imposta sui redditi da capitale 11. Ai sensi dell’articolo 27, paragrafo 5, punto 7, in combinato disposto con l’articolo 27, paragrafo 2, dell’EStG 1988, nella versione applicabile al caso di specie, sono considerati redditi provenienti dalla messa a disposizione di capitali, e quindi redditi da capitale, in particolare le «liberalità di qualsiasi tipo di fondazioni private (…)». 12. L’articolo 27a, paragrafo 1, dell’EstG 1988, nella stessa versione, così dispone: «I redditi da capitale sono assoggettati ad una speciale aliquota d’imposta del 25% e non si devono considerare né come reddito totale né come introiti in sede di calcolo dell’imposta sul reddito (…), sempreché non debba essere applicata l’aliquota ordinaria (…)». 13. Dal combinato disposto dell’articolo 93, paragrafo 2, punto 1, e dell’articolo 97, paragrafo 1, dell’EStG 1988 risulta che una fondazione privata trattiene, come ritenuta alla fonte, l’imposta sul reddito sulle donazioni da essa effettuate sotto forma di imposta sui redditi da capitale e che l’obbligo fiscale dei beneficiari delle stesse è così definitivamente assolto quando essi sono persone fisiche (ritenuta a titolo d’imposta con effetto liberatorio). Ai sensi dell’articolo 98, paragrafo 1, punto 5, lettera a), dell’EStG 1988, lo stesso vale in caso di assoggettamento parziale all’imposta. III. Fatti e procedimento principale 14. La fondazione privata P (in prosieguo anche denominata semplicemente: «P») è una fondazione privata di diritto austriaco con beneficiari [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 2014 essa ha realizzato redditi da capitale – in particolare redditi da interessi e redditi provenienti dalle cessioni di partecipazioni e dalle cessioni di immobili – ed ha effettuato atti di liberalità a favore dei propri beneficiari in Svizzera. Nell’ambito dell’accertamento della sua imposta sulle società, P ha dedotto tali donazioni dalla base imponibile, cosicché i suoi redditi da capitale imponibili risultavano proporzionalmente inferiori. Tuttavia, ciò non è stato riconosciuto nell’avviso di accertamento emesso dal Finanzamt für Großbetriebe (Ufficio delle imposte per le grandi imprese, Austria; in prosieguo: l’«Ufficio delle imposte»), giacché le donazioni in parola erano state versate a beneficiari che in Austria non sono soggetti all’imposta sul reddito e dunque neanche all’imposta sui redditi da capitale. 15. A seguito del ricorso presentato da P, il Bundesfinanzgericht (Tribunale federale delle finanze, Austria) ha annullato, in primo grado, l’avviso di accertamento. L’articolo 13, paragrafo 3, penultima frase, del KStG 1988, anche nella versione modificata dall’AbgÄG 2015, sarebbe contrario al diritto dell’Unione, giacché violerebbe la libera circolazione dei capitali come interpretata dalla Corte nella sentenza F. E. [OSCURATO:PERSONA] ( 7 ). 16. La controversia è attualmente pendente, in secondo grado, dinanzi al Verwaltungsgerichtshof (Corte amministrativa, Austria). L’Ufficio delle imposte afferma, in sostanza, che non sussisterebbe alcuna contrarietà al diritto dell’Unione, in quanto la nuova normativa legislativa adottata in Austria nel 2015 non darebbe ora luogo a un trattamento meno favorevole delle fondazioni private che effettuano liberalità a favore di beneficiari stranieri rispetto alle fondazioni private che effettuano liberalità a favore di beneficiari nazionali. Inoltre, si modificherebbe il regime impositivo al fine di garantire in maniera coerente e indipendente dalla residenza dei destinatari delle fondazioni l’imposizione unica dei redditi delle fondazioni private in Austria contemplati all’articolo 13, paragrafo 3, del KStG 1988. IV. Domanda di pronuncia pregiudiziale e procedimento dinanzi alla Corte 17. Con ordinanza del 24 giugno 2025, pervenuta in cancelleria il 17 luglio 2025, il Verwaltungsgerichtshof (Corte amministrativa) ha sospeso il procedimento pendente dinanzi ad esso e ha sottoposto alla Corte la seguente questione pregiudiziale: Se l’articolo 63 TFUE osti ad una normativa tributaria di uno Stato membro come quella che deve essere applicata nel procedimento principale, ai sensi della quale una fondazione privata stabilita nel territorio nazionale deve versare l’imposta sulle società su determinati redditi (in particolare redditi da interessi, redditi provenienti dalle cessioni di partecipazioni e dalle cessioni di immobili), ma tale imposta sulle società le viene rimborsata nella misura in cui essa effettui atti di liberalità (donazioni) a favore di beneficiari e tali atti siano assoggettati all’imposta nazionale sui redditi da capitale, cosicché il rimborso di tale imposta sulle società non ha luogo laddove i beneficiari non siano tenuti a pagare l’imposta sui redditi da capitale sulle liberalità ricevute (in forza di una disposizione di esenzione nazionale o di una convenzione volta a prevenire la doppia imposizione). 18. Nel corso del procedimento pregiudiziale dinanzi alla Corte hanno presentato osservazioni scritte la fondazione privata, il governo austriaco e la Commissione europea. V. [OSCURATO:PERSONA] preliminari 19. Con la questione sollevata, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 63 TFUE osti a una normativa tributaria di uno Stato membro in forza della quale una fondazione privata può, nell’ambito della determinazione dell’imposta sulle società da essa dovuta, dedurre dalla base imponibile le donazioni che essa ha effettuato a favore di beneficiari assoggettati all’imposta nazionale sui redditi da capitale, mentre una siffatta deducibilità non sussiste qualora la fondazione abbia effettuato donazioni a favore di beneficiari che non sono a loro volta assoggettati all’imposta sui redditi da capitale nel territorio nazionale ( 8 ). 20. A tale riguardo, nonostante l’impiego dei termini «rimborsata» e «rimborso» nella questione pregiudiziale, non si tratta, a quanto risulta, di un vero e proprio rimborso o credito d’imposta relativo all’imposta sulle società già versata nel corso di un periodo d’imposta precedente . Infatti, secondo il giudice del rinvio, le donazioni di cui trattasi nel procedimento principale a favore dei beneficiari della fondazione privata sono state effettuate nel corso dello stesso anno (2014) da cui provenivano anche i redditi da capitale della fondazione ( 9 ). 21. Occorre altresì sottolineare che il presente procedimento – come già la causa F. E. [OSCURATO:PERSONA] – non ha ad oggetto il trattamento fiscale dei beneficiari di donazioni della fondazione privata (per quanto riguarda l’imposta sui redditi da capitale, che ammontava al 25% nel periodo controverso), bensì il trattamento fiscale della stessa fondazione privata (per quanto riguarda l’imposta sulle società che essa deve versare, a cui si applica parimenti un’aliquota del 25% nel periodo controverso) ( 10 ). Tuttavia, come sarà dimostrato in prosieguo, la situazione dei beneficiari delle donazioni può essere indirettamente rilevante, e ciò nell’ambito di un’analisi globale di tutte le circostanze rilevanti ai fini della valutazione sotto il profilo del diritto dell’Unione. 22. La questione pregiudiziale deve essere valutata alla luce di una situazione giuridica nazionale nettamente modificata rispetto a quella della precedente causa F. E. [OSCURATO:PERSONA] ( 11 ) sulla base di una modifica legislativa del 2015. Secondo le indicazioni del giudice del rinvio, essa trova applicazione anche nel caso di specie, benché abbia ancora ad oggetto redditi e donazioni risalenti al 2014. In particolare, a partire dalla nuova versione dell’articolo 13, paragrafo 3, del KStG 1988 introdotta dall’AbgÄG 2015, l’imposta sulle società di cui trattasi nel procedimento principale, alla quale sono soggette le fondazioni private, non costituisce più una semplice «imposta intermedia»; ciò è dimostrato, in particolare, dal fatto che l’imposta sulle società, una volta versata, non viene più automaticamente rimborsata con lo scioglimento della fondazione privata, come risulta ora dall’articolo 24, paragrafo 5, punto 6, del KStG 1988 nella versione dell’AbgÄG 2015. Applicazione della libera circolazione dei capitali 23. Secondo una giurisprudenza costante, sebbene la fiscalità diretta rientri nella competenza degli [OSCURATO:PERSONA] membri, questi ultimi devono tuttavia esercitare tale competenza nel rispetto del diritto dell’Unione e, in particolare, delle libertà fondamentali garantite dal [OSCURATO:PERSONA] FUE ( 12 ). Tra dette libertà fondamentali figura, ai sensi dell’articolo 63, paragrafo 1, TFUE, la libera circolazione dei capitali. 24. [OSCURATO:PERSONA] FUE non definisce la nozione di movimenti di capitali. In generale, essa comprende qualsiasi trasferimento di denaro o di capitale reale che non costituisca la controprestazione di una vendita di beni o di una prestazione di servizi, e non rientrerebbe, quindi, nell’ambito della libera circolazione dei pagamenti ( 13 ). Peraltro, la «nomenclatura dei movimenti di capitali» di cui all’allegato I della direttiva 88/361/CEE ( 14 ), pur non presentando un elenco esaustivo delle possibili transazioni, possiede un indubbio valore indicativo al fine di definire la nozione di movimenti di capitali ( 15 ). Le donazioni e le dotazioni figurano nella sezione XI, intitolata «Movimenti di capitali a carattere personale», di detta nomenclatura ( 16 ). 25. A partire dalla sentenza F. E. [OSCURATO:PERSONA] si riconosce che le donazioni indicate nella nomenclatura dei movimenti di capitali devono essere assimilate alle donazioni effettuate dalle fondazioni private ai loro beneficiari stranieri, cosicché tali donazioni rientrano nell’ambito di applicazione della libera circolazione dei capitali ( 17 ). Esistenza di una restrizione alla libera circolazione dei capitali 26. Secondo una giurisprudenza costante della Corte, l’articolo 63, paragrafo 1, TFUE vieta in generale le restrizioni ai movimenti di capitali tra [OSCURATO:PERSONA] membri e tra gli [OSCURATO:PERSONA] membri e i paesi terzi ( 18 ). 27. Nella causa F. E. [OSCURATO:PERSONA] ( 19 ), che ha preceduto la presente causa, la Corte ha esaminato e riconosciuto l’esistenza di una restrizione alla libera circolazione dei capitali unicamente dal punto di vista dei soggetti passivi dell’imposta sulle società, vale a dire della fondazione privata interessata. Tale approccio può rivelarsi utile anche nel caso di specie: infatti, il procedimento principale verte, a sua volta, unicamente sulla determinazione dell’imposta sulle società dovuta da una fondazione privata e non sulla tassazione dei redditi da capitale dei beneficiari di tale fondazione nell’ambito della loro imposta sul reddito personale o dell’imposta sui redditi da capitale quale forma di riscossione dell’imposta sul reddito. 28. Di conseguenza, se si adotta la prospettiva della fondazione privata in questione, che è il soggetto passivo nel procedimento principale, una normativa come l’articolo 13, paragrafo 3, del KStG 1988, anche nella nuova versione dell’AbgÄG 2015, continua a comportare una disparità di trattamento tra, da un lato, le donazioni effettuate da tale fondazione a favore di beneficiari soggetti all’imposta sui redditi da capitale in Austria e, dall’altro, le donazioni effettuate da detta fondazione a favore di beneficiari non soggetti all’imposta sui redditi da capitale in Austria, come i beneficiari [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] nel procedimento principale. Infatti, la fondazione può dedurre le sue donazioni a favore dei primi dalla base imponibile della sua imposta sulle società, mentre le sue donazioni a favore dei secondi non possono essere dedotte ( 20 ). 29. Secondo la sentenza F. E. [OSCURATO:PERSONA], tale regime di deducibilità delle donazioni dalla base imponibile dell’imposta sulle società comporterebbe che una fondazione privata con beneficiari residenti sul territorio nazionale disponga di mezzi finanziari più ingenti di quelli di cui dispone una fondazione privata, per il resto comparabile, con beneficiari residenti all’estero, il che conferirebbe alla fondazione privata con beneficiari residenti sul territorio nazionale un vantaggio finanziario rispetto alla fondazione privata con beneficiari residenti all’estero; viceversa, la fondazione privata con beneficiari residenti all’estero subirebbe uno svantaggio finanziario rispetto alla fondazione privata con beneficiari residenti sul territorio nazionale ( 21 ). 30. Inoltre, secondo la logica della sentenza F. E. [OSCURATO:PERSONA], detto regime di deducibilità nel caso di una fondazione privata avente una cerchia «mista» di beneficiari, alcuni dei quali stabiliti sul territorio nazionale e altri all’estero, potrebbe incentivare – nei limiti in cui l’oggetto della fondazione lo consente – a erogare donazioni a favore dei suoi beneficiari nazionali piuttosto che a favore dei suoi beneficiari stranieri. Ciò sarebbe dovuto al fatto che le donazioni puramente nazionali producono effetti fiscali più favorevoli per la fondazione interessata rispetto alle donazioni di natura transfrontaliera, giacché solo le donazioni nazionali riducono la base imponibile ai fini dell’imposta sulle società e, di conseguenza, l’onere fiscale della fondazione a titolo di imposta sulle società ( 22 ). 31. In definitiva, secondo la logica della sentenza F. E. [OSCURATO:PERSONA], una normativa come l’articolo 13, paragrafo 3, del KStG 1988, anche nella nuova versione dell’AbgÄG 2015, rende già di primo acchito meno interessante la costituzione di una fondazione privata con beneficiari residenti (anche) all’estero rispetto alla costituzione di una fondazione dello stesso tipo che abbia solo beneficiari soggetti all’imposta sui redditi da capitale nel territorio nazionale ( 23 ). 32. Come già nella causa F. E. [OSCURATO:PERSONA] ( 24 ), tutto ciò può ulteriormente deporre a favore dell’ipotesi di una restrizione alla libera circolazione dei capitali. In modo del tutto analogo, la Corte constata che sussiste una limitazione alla libera circolazione dei capitali, per quanto riguarda la tassazione dei dividendi, quando i dividendi versati a soggetti non residenti sono oggetto di un trattamento sfavorevole rispetto ai dividendi versati a soggetti residenti ( 25 ), così come quando misure nazionali sono idonee a dissuadere soggetti non residenti dall’effettuare investimenti in uno Stato membro o, viceversa, a dissuadere i soggetti [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] investimenti in altri [OSCURATO:PERSONA] ( 26 ). 33. Non conduce a una diversa valutazione la circostanza, sottolineata dal giudice del rinvio e dal governo austriaco, che, a partire dalla nuova normativa introdotta dall’AbgÄG 2015, l’imposta sulle società dovuta dalla fondazione privata non è più una semplice «imposta intermedia» di natura provvisoria, bensì un’imposta definitiva che, anche in caso di scioglimento della fondazione privata, non viene automaticamente rimborsata. Infatti, la sentenza F. E. [OSCURATO:PERSONA] ( 27 ) si basava essenzialmente sul fatto che in particolare per una fondazione privata la deducibilità dalla base imponibile dell’imposta sulle società nel caso delle sue donazioni a favore di beneficiari nazionali in linea di principio soggetti all’imposta austriaca sui redditi da capitale è disciplinata in modo diverso rispetto caso delle donazioni a favore di beneficiari non soggetti all’imposta austriaca sui redditi da capitale, come avviene per i beneficiari di cui trattasi nel procedimento principale, che risiedono in Svizzera. La nuova normativa introdotta dall’AbgÄG 2015 non ha modificato sostanzialmente tale situazione. 34. Inoltre, una diversa conclusione non può essere desunta dal fatto che l’articolo 13 del KStG 1988, nella versione dell’AbgÄG 2015, non si riferisce alla residenza nazionale o estera del beneficiario della donazione di una fondazione privata, bensì alla circostanza che il beneficiario sia o meno soggetto all’imposta sui redditi da capitale in Austria. Infatti, è pacifico che i residenti sono generalmente soggetti all’imposta austriaca sui redditi da capitale, mentre i non residenti non sono di regola soggetti ad essa ( 28 ). 35. Il governo austriaco sottolinea ancora che la deducibilità dalla base imponibile dell’imposta sulle società può essere esclusa anche nell’ipotesi di donazioni erogate da una fondazione privata a beneficiari nazionali, e precisamente quando tali beneficiari nazionali non sono a loro volta assoggettati all’imposta austriaca sui redditi da capitale, il che può verificarsi, ad esempio, nel caso delle organizzazioni senza scopo di lucro. Verrebbe quindi applicata sempre la stessa logica: non vi è deducibilità dalla base imponibile dell’imposta sulle società in caso di donazioni a favore di beneficiari che non sono soggetti all’imposta sui redditi da capitale nel territorio nazionale. 36. Tuttavia, la Corte aveva già dovuto affrontare anche detta obiezione nella causa F. E. [OSCURATO:PERSONA] e non ha ritenuto che essa costituisse un argomento valido in grado di deporre contro l’ipotesi di una restrizione alla libera circolazione dei capitali. All’epoca, essa aveva motivato la sua decisione dichiarando che la non deducibilità dalla base imponibile dell’imposta sulle società riguarda soprattutto le donazioni a beneficiari non residenti nel territorio nazionale ( 29 ), vale a dire, in altri termini, che la normativa controversa in materia di imposta sulle società ha effetti negativi prevalentemente su situazioni transfrontaliere. Neppure la nuova normativa di cui all’articolo 13, paragrafo 3, del KStG nella versione dell’AbgÄG 2015 ha modificato sostanzialmente tale situazione, a quanto risulta dagli atti di causa. 37. In definitiva, l’esistenza di una restrizione alla libera circolazione dei capitali potrebbe essere negata solo qualora si prescindesse dalla semplice analisi della situazione della fondazione privata sotto il profilo della sua imposta sulle società e si procedesse a una valutazione economica globale nell’ambito della quale occorrerebbe prendere in considerazione la situazione fiscale delle donazioni effettuate dalla fondazione privata a favore dei suoi beneficiari ed esaminare se le donazioni a beneficiari nazionali siano, in ogni caso, comparabili alle donazioni a beneficiari esteri e se, in definitiva, esse siano oggetto del medesimo trattamento. Tanto il governo austriaco quanto la Commissione hanno seguito tale approccio nella presente causa e sono giunti alla conclusione che in forza della nuova normativa introdotta dall’AbgÄG 2015 non vi sarebbe più alcuna restrizione alla libera circolazione dei capitali, dato che ora una donazione di una fondazione privata è sempre tassata una volta in Austria, indipendentemente dal fatto che il beneficiario di tale donazione sia a sua volta soggetto ad imposta sul reddito o sui redditi da capitale sul territorio nazionale o all’estero. 38. Non nascondo che nutro una certa propensione verso quest’ultima posizione. Tuttavia, mi sembra più conforme all’approccio classico della Corte – nella sentenza F. E. [OSCURATO:PERSONA] ( 30 ), nonché in numerose altre sentenze recenti in materia di libera circolazione dei capitali ( 31 ) – procedere a una siffatta valutazione globale solo nella fase successiva, vale a dire nell’ambito dell’esame della giustificazione della constatata restrizione alla libera circolazione dei capitali (o, secondo i termini di alcune recenti sentenze della Corte: nell’ambito dell’esame dell’«ammissibilità» o dell’«autorizzazione» di una siffatta limitazione) ( 32 ). 39. A titolo di conclusione intermedia si deve quindi constatare che una normativa come l’articolo 13, paragrafo 3, del KStG 1988, nella versione dell’AbgÄG 2015, trattando in modo diverso, sotto il profilo dell’imposta sulle società, le donazioni effettuate da una fondazione privata ai suoi beneficiari a seconda che tali beneficiari siano o meno a loro volta soggetti all’imposta nazionale sui redditi da capitale, può essere considerata una restrizione alla libera circolazione dei capitali, vietata dall’articolo 63, paragrafo 1, TFUE, qualora essa non sia giustificata («ammissibile») in via eccezionale. Giustificazione («ammissibilità», «autorizzazione») della restrizione alla libera circolazione dei capitali 40. Resta da esaminare se la restrizione alla libera circolazione dei capitali sopra constatata possa essere giustificata, vale a dire se essa sia «ammissibile» (ovvero «autorizzata») ai sensi della recente giurisprudenza della Corte ( 33 ). In questa parte, come già accennato, occorrerà ora procedere a una valutazione economica globale di tutte le circostanze rilevanti del trattamento fiscale delle donazioni che le fondazioni private austriache versano ai loro beneficiari sul territorio nazionale o all’estero. 41. In forza dell’articolo 65, paragrafo 1, lettera a), TFUE, l’articolo 63 TFUE non pregiudica il diritto degli [OSCURATO:PERSONA] membri di applicare le pertinenti disposizioni della loro legislazione tributaria in cui si opera una distinzione tra i contribuenti che non si trovano nella medesima situazione, per quanto riguarda il loro luogo di residenza o il luogo di collocamento del loro capitale. Inoltre, come la Corte ha già più volte riconosciuto, spetta a ciascuno Stato membro organizzare, nel rispetto del diritto dell’Unione, il proprio sistema di tassazione degli utili distribuiti ( 34 ). 42. In linea di principio, uno Stato membro può dunque applicare una normativa come l’articolo 13, paragrafo 3, del KStG 1988, nella versione dell’AbgÄG 2015, che consente alle fondazioni private di dedurre dalla base imponibile dell’imposta sulle società le donazioni da esse effettuate solo se i beneficiari di tali donazioni sono soggetti all’imposta sui redditi da capitale nel territorio nazionale e, pertanto, esclude di norma dalla deducibilità le donazioni effettuate a beneficiari stabiliti all’estero. Infatti, una siffatta normativa introduce proprio ciò che l’articolo 65, paragrafo 1, lettera a), TFUE ammette, in linea di principio: una disciplina relativa all’imposta sulle società che varia a seconda della destinazione delle donazioni erogate dalla fondazione privata e del luogo di residenza dei suoi beneficiari. 43. Tuttavia, da una giurisprudenza costante risulta che l’articolo 65, paragrafo 1, lettera a), TFUE, costituendo una deroga al principio fondamentale della libera circolazione dei capitali, deve essere oggetto d’interpretazione restrittiva. Pertanto, tale disposizione non può essere interpretata nel senso che qualsiasi legislazione tributaria che operi una distinzione tra i contribuenti in base al luogo in cui essi risiedono o allo Stato in cui investono i loro capitali sia automaticamente compatibile con il [OSCURATO:PERSONA] FUE ( 35 ). 44. Infatti, le disparità di trattamento autorizzate dall’articolo 65, paragrafo 1, lettera a), TFUE non devono costituire, ai sensi del paragrafo 3 del medesimo articolo, né un mezzo di discriminazione arbitraria né una restrizione dissimulata. La Corte ha giudicato, pertanto, che tali disparità di trattamento possono essere «autorizzate» (o «ammesse») soltanto se riguardanti situazioni non oggettivamente comparabili o, in caso contrario, se sono giustificate da un motivo imperativo di interesse generale ( 36 ). 45. La comparabilità di una situazione transfrontaliera con una situazione interna dello Stato membro deve essere esaminata tenendo conto dell’obiettivo perseguito dalle disposizioni nazionali in questione, nonché dell’oggetto e del contenuto di queste ultime ( 37 ). Inoltre, solo i criteri distintivi pertinenti fissati dalla normativa di cui trattasi devono essere presi in considerazione al fine di valutare se la differenza di trattamento risultante da siffatta normativa rispecchi una differenza di situazioni oggettiva ( 38 ). Obiettivo dell’imposizione unica quale legittimo criterio di distinzione 46. Come rilevato dal giudice del rinvio e, in particolare, dal governo austriaco, l’articolo 13, paragrafo 3, del KStG 1988, nella sua nuova versione risultante dall’AbgÄG 2015, mira a garantire che tutti i redditi da capitale realizzati nel territorio nazionale siano tassati «in modo coerente» una sola volta e definitivamente nel territorio nazionale. Ciò viene sinteticamente definito come obiettivo dell’«imposizione unica». In combinazione con le disposizioni dell’EStG 1988 (articoli 27 e 27a dell’EStG 1988), una normativa come l’articolo 13, paragrafo 3, del KStG 1988 nella versione dell’AbgÄG 2015 contribuisce inoltre a evitare, in Austria, la doppia imposizione economica degli utili realizzati e distribuiti da fondazioni private. Non dovrebbe quindi verificarsi né una situazione in cui i redditi da capitale realizzati dalle fondazioni private non siano affatto tassati in Austria («nessuna imposizione»), né una situazione in cui tali redditi siano economicamente tassati due volte in Austria. 47. Ritengo che detto obiettivo dell’imposizione unica costituisca una finalità legittima. Esso mi sembra perfettamente in linea con la giurisprudenza della Corte in materia di tassazione dei dividendi – avviata dalla Grande Sezione – secondo cui nessuno Stato membro deve rinunciare al suo diritto di assoggettare ad imposta un reddito generato da un’attività economica esercitata sul suo territorio ( 39 ). Inoltre, l’obiettivo dell’imposizione unica riflette le discussioni e gli sforzi sempre più intensi a livello nazionale, europeo e internazionale per realizzare una tassazione equa di tutti i redditi e contrastare l’erosione della base imponibile. Del resto, anche nella causa pregiudiziale F Corporation ( 40 ), attualmente pendente, detto obiettivo dell’imposizione unica svolge un ruolo importante. 48. È vero che, nella sentenza F. E. [OSCURATO:PERSONA] ( 41 ), la Corte ha rilevato che lo scopo dell’imposizione unica non sarebbe ancora riconosciuto nel diritto dell’Unione come motivo di autonoma giustificazione delle restrizioni alla libera circolazione dei capitali. Mi sembra, tuttavia, che ciò non costituisca tanto un rifiuto categorico del principio dell’imposizione unica, quanto piuttosto una conferma della costante giurisprudenza secondo cui la mera preoccupazione di una riduzione delle entrate tributarie non giustifica, di per sé, una restrizione delle libertà fondamentali del mercato interno ( 42 ). Orbene, ciò non avviene nella presente causa. La controversia di cui trattasi non verte affatto su una restrizione alla libera circolazione dei capitali volta esclusivamente a evitare una riduzione delle entrate tributarie. Piuttosto, nel caso di specie, con lo scopo dell’imposizione unica si persegue una finalità ben più ampia e legittima di equità fiscale, ossia quella di evitare che taluni redditi realizzati sul territorio nazionale possano sfuggire a qualsiasi tassazione Non comparabilità delle situazioni nazionali e internazionali 49. Dal punto di vista del summenzionato scopo dell’imposizione unica, unito a quello di evitare la doppia imposizione economica, una fondazione privata austriaca, quando eroga donazioni a beneficiari nazionali soggetti all’imposta austriaca sui redditi da capitale, non si trova infatti nella stessa situazione di una fondazione privata austriaca le cui donazioni sono destinate a beneficiari residenti all’estero ( 43 ). La tecnica di imposizione è fondamentalmente diversa. Infatti, nel primo caso, la fondazione privata trattiene alla fonte e versa l’imposta austriaca sui redditi da capitale pari al 25%, mentre nel secondo caso ciò di norma non avviene. A fronte dell’imposta sui redditi da capitale trattenuta e versata, nel primo caso la fondazione privata non è tenuta a pagare un’imposta sulle società pari al 25% sul controvalore delle donazioni effettuate, mentre nel secondo caso, in cui non ha trattenuto né versato l’imposta sui redditi da capitale, è tenuta a farlo, poiché solo così è possibile realizzare in Austria l’imposizione unica a cui mirava il legislatore nazionale ed evitare al contempo anche una doppia imposizione economica in Austria. 50. In definitiva, tale situazione non si presenta in maniera sostanzialmente diversa da quella della distribuzione di dividendi, per la quale la Corte ha già riconosciuto che i beneficiari di dividendi non residenti non si trovano fondamentalmente, per quanto riguarda le misure adottate da uno Stato membro per la prevenzione o l’attenuazione dell’imposizione a catena o della doppia imposizione economica degli utili distribuiti da una società [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] a quella dei beneficiari di dividendi residenti ( 44 ). La Corte ha già formulato considerazioni analoghe anche in altri contesti rilevanti sotto il profilo del diritto tributario ( 45 ). 51. Poiché una fondazione privata austriaca, alla luce dell’obiettivo della imposizione unica, non si trova nella stessa situazione a seconda che eroghi donazioni a beneficiari nazionali soggetti all’imposta austriaca sui redditi da capitale oppure a beneficiari residenti all’estero che non sono a loro volta soggetti a tale imposta, il combinato disposto dell’articolo 65, paragrafo 1, lettera a), e dell’articolo 65, paragrafo 3, TFUE consente di trattare le due situazioni in parola in modo diverso ai fini dell’imposta sulle società. Convenzione contro la doppia imposizione stipulata da Austria e Svizzera 52. Infine, resta da esaminare in che modo la convenzione contro la doppia imposizione conclusa tra l’Austria e la Svizzera incida sulla valutazione del caso di specie sotto il profilo del diritto dell’Unione. 53. Infatti, se, come nella presente causa, una convenzione volta ad evitare la doppia imposizione è stata presentata dal giudice del rinvio come parte del contesto normativo applicabile al procedimento principale, la Corte deve tenerne conto, anche se essa non rientra, in quanto tale, nel diritto dell’Unione, per fornire al giudice del rinvio un’interpretazione del diritto dell’Unione che gli sia utile ( 46 ). 54. Dall’articolo 21 di detta convenzione contro la doppia imposizione risulta che i redditi di una persona [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] di una fondazione privata austriaca sono imponibili soltanto in Svizzera. Nella sentenza F. E. [OSCURATO:PERSONA], la Corte ha ritenuto che una normativa simile contenuta in analoghe convenzioni contro la doppia imposizione concluse dall’Austria con altri [OSCURATO:PERSONA] costituisse una rinuncia dell’Austria ad esercitare il proprio potere impositivo sulle donazioni di fondazioni private a beneficiari residenti all’estero ( 47 ). 55. Tuttavia, potrebbe essere utile, a mio avviso, chiarire tale conclusione e precisarne le sfumature. Fatto salvo un esame più approfondito da parte del giudice del rinvio, mi sembra infatti che in siffatte convenzioni volte a evitare le doppie imposizioni – e in particolare nella sua convenzione con la Svizzera applicabile nel caso di specie – l’Austria si sia limitata a rinunciare a tassare i beneficiari delle donazioni di fondazioni private nell’ambito della loro imposta sul reddito personale, ma non anche a tassare la stessa fondazione privata , in quanto ente distributore, nell’ambito della sua imposta sulle società. 56. È certamente vero che l’Austria crea il rischio di una doppia imposizione economica tassando, nell’ambito dell’imposta sulle società, le donazioni effettuate dalle fondazioni private a beneficiari [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] fondazione in questione, pur sapendo che la convenzione pertinente contro la doppia imposizione attribuisce alla Svizzera il diritto di tassare le medesime donazioni nell’ambito dell’imposta sul reddito al livello dei beneficiari. 57. A ciò si applica la giurisprudenza relativa alla tassazione dei dividendi, secondo cui lo Stato membro di residenza di una società distributrice di dividendi deve provvedere affinché i beneficiari non residenti di siffatti dividendi siano assoggettati a un trattamento fiscale equivalente a quello di cui beneficiano i beneficiari residenti ( 48 ). Se si applica tale approccio alla fattispecie delle donazioni effettuate dalle fondazioni private ai loro beneficiari, occorre garantire anche in detta ipotesi che i beneficiari residenti e quelli non residenti siano soggetti a un trattamento fiscale equivalente (ma non necessariamente allo stesso trattamento fiscale). 58. Secondo le spiegazioni fornite sia dal giudice del rinvio sia dal governo austriaco, l’Austria ha adempiuto proprio a tale obbligo derivante dal diritto dell’Unione valutando, nell’accertamento dell’imposta sui redditi da capitale di una fondazione privata, se, e in quale misura, una donazione effettuata dalla fondazione in parola a favore di un beneficiario residente all’estero fosse o meno esente dall’imposta sui redditi da capitale in forza di convenzioni contro la doppia imposizione applicabili (articolo 13, paragrafo 3, secondo comma, del KStG 1988 nella versione dell’AbgÄG 2015) ( 49 ). 59. Nella misura in cui il beneficiario non residente della donazione di una fondazione privata risulti assoggettato all’imposta sui redditi da capitale in Austria, la fondazione può dunque dedurre anche una siffatta donazione dalla base imponibile della sua imposta sulle società allo stesso modo delle donazioni a beneficiari [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]: indipendentemente dal luogo in cui il beneficiario di una donazione della fondazione privata è stabilito (nel territorio nazionale o all’estero), la fondazione privata può sempre dedurre dalla base imponibile della sua imposta sulle società la donazione erogata a detto beneficiario se e nella misura in cui il beneficiario sia assoggettato – eventualmente in forza di una convenzione contro la doppia imposizione – all’imposta nazionale sui redditi da capitale. In tal modo, per le donazioni di una fondazione privata a beneficiari non residenti, per quanto riguarda il loro eventuale assoggettamento all’imposta austriaca sui redditi da capitale, viene garantita una soluzione equivalente a quella prevista per i casi puramente nazionali. 60. Occorre riconoscere che la normativa austriaca non si spinge fino al punto di escludere qualsiasi doppia imposizione o doppio onere di natura economica sulle donazioni di una fondazione privata nelle situazioni transfrontaliere. In particolare, una doppia imposizione economica rimane possibile cosicché una donazione è tassata sia in Austria – nell’ambito dell’accertamento dell’imposta sulle società per la fondazione privata distributrice – sia all’estero, nell’ambito dell’accertamento dell’imposta sul reddito in tale Stato membro per il beneficiario non residente ( 50 ). 61. Tuttavia, allo stato attuale del diritto dell’Unione, tali doppie imposizioni o oneri di natura economica non sono generalmente vietati nell’ambito di applicazione delle libertà fondamentali del mercato interno europeo ( 51 ). [OSCURATO:PERSONA] membri non sono, per il momento, obbligati ad adattare il proprio sistema fiscale ai vari sistemi di tassazione degli altri [OSCURATO:PERSONA] membri al fine, in particolare, di eliminare la doppia imposizione derivante dall’esercizio parallelo della loro competenza fiscale ( 52 ). A fortiori , la constatazione in parola deve valere nei rapporti con paesi terzi come la Svizzera. Sintesi 62. In definitiva, una normativa tributaria come l’articolo 13, paragrafo 3, del KStG 1988, come modificato dall’AbgÄG 2015, pur comportando una restrizione alla libera circolazione dei capitali ai sensi dell’articolo 63, paragrafo 1, TFUE, è giustificata dal combinato disposto dell’articolo 65, paragrafo 1, lettera a), e dell’articolo 3, TFUE, poiché le fondazioni private cui si applica tale normativa tributaria si trovano in situazioni diverse a seconda che effettuino donazioni a beneficiari nazionali soggetti all’imposta sui redditi da capitale o a beneficiari stabiliti all’estero. Su tale conclusione non incide neppure la convenzione contro la doppia imposizione stipulata tra Austria e Svizzera, fatta salva un’analisi più approfondita da parte del giudice del rinvio. VI. Conclusione 63. Alla luce delle considerazioni sopra esposte, suggerisco alla Corte di rispondere alla questione pregiudiziale sollevata dal Verwaltungsgerichtshof (Corte amministrativa, Austria) come segue: L’articolo 63 TFUE non osta a una normativa tributaria di uno Stato membro in forza della quale una fondazione privata può, nell’ambito della determinazione dell’imposta sulle società da essa dovuta, dedurre dalla base imponibile le donazioni che essa ha effettuato a beneficiari soggetti all’imposta nazionale sui redditi da capitale, mentre una siffatta deducibilità non sussiste qualora la fondazione abbia effettuato donazioni a favore di beneficiari che non sono a loro volta assoggettati all’imposta sui redditi da capitale nel territorio nazionale. 1 Lingua originale: il tedesco. 2 Sentenza del 17 settembre 2015, F. E. [OSCURATO:PERSONA] (C‑589/13, EU:C:2015:612). 3 BGBl. n. 64/1975. 4 BGBl. n. 1993/694. 5 BGBl. I n. 163/2015. 6 Sull’applicabilità ratione temporis delle modifiche legislative, v., nel dettaglio, articolo 26c, punto 58, del KStG 1988, nella versione dell’AbgÄG 2015. 7 Sentenza del 17 settembre 2015, F. E. [OSCURATO:PERSONA] (C‑589/13, EU:C:2015:612). 8 V., nello stesso senso, già la precisazione contenuta nella sentenza del 17 settembre 2015, F. E. [OSCURATO:PERSONA] (C‑589/13, EU:C:2015:612, punto 33). 9 Secondo le spiegazioni del giudice del rinvio, qualora una donazione della fondazione privata ai suoi beneficiari abbia luogo in un anno successivo a quello in cui la fondazione ha, a sua volta, realizzato i redditi da capitale sottostanti ed è stata assoggettata all’imposta sulle società in relazione ad essi, la fondazione beneficia di un credito d’imposta corrispondente in relazione all’imposta sulle società (articolo 24, paragrafo 5, del KStG 1988, nella versione dell’AbgÄG 2015). Tuttavia, ciò non si verifica affatto nel caso di specie, come risulta dai fatti esposti dallo stesso Verwaltungsgerichtshof (Corte amministrativa) (v., al riguardo, punto 1 dell’ordinanza di rinvio). 10 V., a tale proposito, già sentenza del 17 settembre 2015, F. E. [OSCURATO:PERSONA] (C‑589/13, EU:C:2015:612, punto 38), sulla precedente situazione giuridica austriaca. 11 Sentenza del 17 settembre 2015, F. E. [OSCURATO:PERSONA] (C‑589/13, EU:C:2015:612). 12 Sentenze dell’11 agosto 1995, Wielockx (C‑80/94, EU:C:1995:271, punto 16); del 10 maggio 2012, [OSCURATO:PERSONA] SGIIC e a. (da C‑338/11 a C‑347/11, EU:C:2012:286, punto 11); del 30 ottobre 2025, Attal et Associés (C‑321/24, EU:C:2025:836, punto 27), e del 12 marzo 2026, Chefquet (C‑119/24, EU:C:2026:189, punto 29). 13 V. già le mie conclusioni del 14 luglio 2005 nella causa Bouanich (C‑265/04, EU:C:2005:479, paragrafo 26). 14 Direttiva 88/361/CEE del Consiglio del 24 giugno 1988 per l’attuazione dell’articolo 67 del [OSCURATO:PERSONA] (articolo abrogato dal [OSCURATO:PERSONA] di Amsterdam) (GU 1988, L 178, pag. 5). 15 Sentenza del 16 marzo 1999, Trummer e Mayer (C‑222/97, EU:C:1999:143, punto 21); del 17 settembre 2015, F. E. [OSCURATO:PERSONA] (C‑589/13, EU:C:2015:612, punto 36), e del 13 novembre 2025, Familienstiftung (C‑142/24, EU:C:2025:873, punto 38). 16 Sentenze del 27 gennaio 2009, Persche (C‑318/07, EU:C:2009:33, punto 24); del 17 settembre 2015, F. E. [OSCURATO:PERSONA] (C‑589/13, EU:C:2015:612, punto 36), e del 13 novembre 2025, Familienstiftung (C‑142/24, EU:C:2025:873, punto 38). 17 Sentenza del 17 settembre 2015, F. E. [OSCURATO:PERSONA] (C‑589/13, EU:C:2015:612, punti da 36 a 40). 18 Sentenze del 30 settembre 2017, [OSCURATO:PERSONA] of the BT [OSCURATO:PERSONA] (C‑628/15, EU:C:2017:687, punto 32); del 30 aprile 2025, Finanzamt für Großbetriebe (C‑602/23, EU:C:2025:290, punto 44), e del 13 novembre 2025, Familienstiftung (C‑142/24, EU:C:2025:873, punto 52). 19 Sentenza del 17 settembre 2015, F. E. [OSCURATO:PERSONA] (C‑589/13, EU:C:2015:612, punti da 41 a 53). 20 Sentenza del 17 settembre 2015, F. E. [OSCURATO:PERSONA] (C‑589/13, EU:C:2015:612, punto 42). 21 Sentenza del 17 settembre 2015, F. E. [OSCURATO:PERSONA] (C‑589/13, EU:C:2015:612, punti 45, 51 e 52); nello stesso senso, sentenza del 13 novembre 2025, Familienstiftung (C‑142/24, EU:C:2025:873, punto 49). 22 Sentenza del 17 settembre 2015, F. E. [OSCURATO:PERSONA] (C‑589/13, EU:C:2015:612, punto 47). 23 Sentenza del 17 settembre 2015, F. E. [OSCURATO:PERSONA] (C‑589/13, EU:C:2015:612, punto 48). 24 Sentenza del 17 settembre 2015, F. E. [OSCURATO:PERSONA] (C‑589/13, EU:C:2015:612, punto 53). 25 Sentenza dell’8 novembre 2007, Amurta (C‑379/05, EU:C:2007:655, punto 76, in collegamento con il punto 28); fondamentale a tale riguardo, già in precedenza, per quanto riguarda la libertà di stabilimento, sentenza del 28 giugno 1986, Commissione/Francia (270/83, EU:C:1986:37, in particolare punti 27 e 28, anche nota come sentenza relativa al «credito fiscale» o « avoir fiscal »). 26 Sentenze del 10 maggio 2012, [OSCURATO:PERSONA] SGIIC e a. (da C‑338/11 a C‑347/11, EU:C:2012:286, punto 15); del 26 febbraio 2019, X (Società intermedie con sede in paesi terzi) (C‑135/17, EU:C:2019:136, punto 55); del 7 aprile 2022, Veronsaajien oikeudenvalvontayksikkö (Esenzione dei fondi d’investimento contrattuali) (C‑342/20, EU:C:2022:276, punto 45); del 27 febbraio 2025, [OSCURATO:PERSONA] (Modalità di gestione di un OIC) (C‑18/23, EU:C:2025:119, punto 57), e del 27 novembre 2025, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] de [OSCURATO:PERSONA] (C‑525/24, EU:C:2025:922, punto 36); analogamente, sentenza del 30 aprile 2025, Finanzamt für Großbetriebe (C‑602/23, EU:C:2025:290, punto 45). 27 Sentenza del 17 settembre 2015, F. E. [OSCURATO:PERSONA] (C‑589/13, EU:C:2015:612, punto 53). 28 V., in tal senso, sentenza del 17 settembre 2015, F. E. [OSCURATO:PERSONA] (C‑589/13, EU:C:2015:612, punto 43). 29 Sentenza del 17 settembre 2015, F. E. [OSCURATO:PERSONA] (C‑589/13, EU:C:2015:612, punto 43). 30 Sentenza del 17 settembre 2015, F. E. [OSCURATO:PERSONA] (C‑589/13, EU:C:2015:612, punto 43). 31 Sentenze del 26 febbraio 2019, X (Società intermedie con sede in paesi terzi) (C‑135/17, EU:C:2019:136); del 7 aprile 2022, Veronsaajien oikeudenvalvontayksikkö (Esenzione dei fondi d’investimento contrattuali) (C‑342/20, EU:C:2022:27); del 27 febbraio 2025, [OSCURATO:PERSONA] (Modalità di gestione di un OIC) (C‑18/23, EU:C:2025:119); del 13 novembre 2025, Familienstiftung (C‑142/24, EU:C:2025:873), e del 27 novembre 2025, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] de [OSCURATO:PERSONA] (C‑525/24, EU:C:2025:922). 32 V., a tale riguardo, anche per quanto riguarda la terminologia, paragrafi 40 e segg. delle presenti conclusioni. 33 Sentenze del 26 febbraio 2019, X (Società intermedie con sede in paesi terzi) (C‑135/17, EU:C:2019:136, punto 61); del 7 aprile 2022, Veronsaajien oikeudenvalvontayksikkö (Esenzione dei fondi d’investimento contrattuali) (C‑342/20, EU:C:2022:276, punto 68); del 27 febbraio 2025, [OSCURATO:PERSONA] (Modalità di gestione di un OIC) (C‑18/23, EU:C:2025:119, punto 77); del 13 novembre 2025, Familienstiftung (C‑142/24, EU:C:2025:873, punto 54); del 27 novembre 2025, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] de [OSCURATO:PERSONA] (C‑525/24, EU:C:2025:922, punto 43), e del 12 marzo 2026, Chefquet (C‑119/24, EU:C:2026:189, punto 48). 34 Sentenze del 12 dicembre 2006, [OSCURATO:PERSONA] in Class IV of the ACT [OSCURATO:PERSONA] (C‑374/04, EU:C:2006:773, punto 50); del 10 maggio 2012, [OSCURATO:PERSONA] SGIIC e a. (da C‑338/11 a C‑347/11, EU:C:2012:286, punto 27), e del 9 settembre 2021, [OSCURATO:PERSONA] (C‑449/20, EU:C:2021:721, punto 38). 35 Sentenze del 26 febbraio 2019, X (Società intermedie con sede in paesi terzi) (C‑135/17, EU:C:2019:136, punto 60); del 7 aprile 2022, Veronsaajien oikeudenvalvontayksikkö (Esenzione dei fondi d’investimento contrattuali) (C‑342/20, EU:C:2022:276, punto 67); del 27 febbraio 2025, [OSCURATO:PERSONA] (Modalità di gestione di un OIC) (C‑18/23, EU:C:2025:119, punto 76); del 13 novembre 2025, Familienstiftung (C‑142/24, EU:C:2025:873, punto 53), e del 27 novembre 2025, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] de [OSCURATO:PERSONA] (C‑525/24, EU:C:2025:922, punto 42). 36 Sentenze del 26 febbraio 2019, X (Società intermedie con sede in paesi terzi) (C‑135/17, EU:C:2019:136, punto 61); del 7 aprile 2022, Veronsaajien oikeudenvalvontayksikkö (Esenzione dei fondi d’investimento contrattuali) (C‑342/20, EU:C:2022:276, punto 68); del 27 febbraio 2025, [OSCURATO:PERSONA] (Modalità di gestione di un OIC) (C‑18/23, EU:C:2025:119, punto 77); del 13 novembre 2025, Familienstiftung (C‑142/24, EU:C:2025:873, punto 54), e del 27 novembre 2025, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] de [OSCURATO:PERSONA] (C‑525/24, EU:C:2025:922, punto 43). 37 Sentenze del 7 aprile 2022, Veronsaajien oikeudenvalvontayksikkö (Esenzione dei fondi d’investimento contrattuali) (C‑342/20, EU:C:2022:276, punto 69); del 27 febbraio 2025, [OSCURATO:PERSONA] (Modalità di gestione di un OIC) (C‑18/23, EU:C:2025:119, punto 78); del 13 novembre 2025, Familienstiftung (C‑142/24, EU:C:2025:873, punto 56), e del 27 novembre 2025, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] de [OSCURATO:PERSONA] (C‑525/24, EU:C:2025:922, punto 44); nello stesso senso, già sentenza del 16 dicembre 2008, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e a. (C‑127/07, EU:C:2008:728, punti 25 e 26). 38 Sentenze del 10 maggio 2012, [OSCURATO:PERSONA] SGIIC e a. (da C‑338/11 a C‑347/11, EU:C:2012:286, punto 28); del 7 aprile 2022, Veronsaajien oikeudenvalvontayksikkö (Esenzione dei fondi d’investimento contrattuali) (C‑342/20, EU:C:2022:276, punto 70); del 27 febbraio 2025, [OSCURATO:PERSONA] (Modalità di gestione di un OIC) (C‑18/23, EU:C:2025:119, punto 79); del 13 novembre 2025, Familienstiftung (C‑142/24, EU:C:2025:873, punto 56), e del 27 novembre 2025, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] de [OSCURATO:PERSONA] (C‑525/24, EU:C:2025:922, punto 44). 39 Sentenza del 12 dicembre 2006, [OSCURATO:PERSONA] in Class IV of the ACT [OSCURATO:PERSONA] (C‑374/04, EU:C:2006:773, dal punto 59 alla fine); nello stesso senso, sentenze del 17 settembre 2009, [OSCURATO:PERSONA] (C-182/08, EU:C:2009:559, punto 83), e del 25 ottobre 2012, Commissione/Belgio (C‑387/11, EU:C:2012:670, punto 78). 40 Causa C‑533/25. 41 Sentenza del 17 settembre 2015 (C‑589/13, EU:C:2015:612, punto 73). 42 Sentenze del 7 settembre 2004, Manninen (C‑319/02, EU:C:2004:484, punto 49); del 12 dicembre 2002, Lankhorst-Hohorst (C‑324/00, EU:C:2002:749, punto 36), e del 17 settembre 2009, [OSCURATO:PERSONA] (C‑182/08, EU:C:2009:559, punto 82). 43 In ogni caso, donazioni a beneficiari residenti all’estero ai quali si applica una delle classiche convenzioni contro la doppia imposizione, ispirandosi al modello di convenzione dell’Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE). 44 In tal senso, sentenze del 12 dicembre 2006, [OSCURATO:PERSONA] in Class IV of the ACT [OSCURATO:PERSONA] (C‑374/04, EU:C:2006:773, punto 58); dell’8 novembre 2007, Amurta (C‑379/05, EU:C:2007:655, punto 37), e del 17 settembre 2009, [OSCURATO:PERSONA] (C‑182/08, EU:C:2009:559, punti 69 e 70); analogamente, sentenza del 17 dicembre 2015, [OSCURATO:PERSONA] (C‑388/14, EU:C:2015:829, punto 27). 45 V. fondamentale sentenza del 14 febbraio 1995, Schumacker (C‑279/93, EU:C:1995:31, punto 31), sulla libera circolazione dei lavoratori in relazione alla tassazione della retribuzione dei lavoratori transfrontalieri; v., inoltre, sentenza del 12 luglio 2005, Schempp (C‑403/03, EU:C:2005:446, punto 35), sulla libera circolazione dei cittadini dell’Unione in relazione alla tassazione degli assegni alimentari in un contesto transfrontaliero. 46 Fondamentale, a tale riguardo, sentenza del 19 gennaio 2006, Bouanich (C‑265/04, EU:C:2006:51, punto 51), nonché le mie conclusioni nella medesima causa (EU:C:2025:479, paragrafi da 44 a 51), inoltre sentenze dell’8 novembre 2007, Amurta (C‑379/05, EU:C:2007:655, punto 80), e del 24 ottobre 2018, Sauvage e Lejeune (C‑602/17, EU:C:2018:856, punto 18). Anche nella causa precedente alla presente, la Corte ha ritenuto rilevanti le convenzioni volte ad evitare le doppie imposizioni ivi applicabili: v. sentenza del 17 settembre 2015, F. E. [OSCURATO:PERSONA] (C‑589/13, EU:C:2015:612, in particolare punto 64). 47 Sentenza del 17 settembre 2015, F. E. [OSCURATO:PERSONA] (C‑589/13, EU:C:2015:612, punto 64). 48 Sentenze del 12 dicembre 2006, [OSCURATO:PERSONA] in Class IV of the ACT [OSCURATO:PERSONA] (C‑374/04, EU:C:2006:773, punto 70); dell’8 novembre 2007, Amurta (C‑379/05, EU:C:2007:655, punto 39), e del 7 novembre 2024, XX (Contratti detti unit-linked) (C‑782/22, EU:C:2024:932, punto 62). 49 Sotto tale profilo, la presente causa si distingue sostanzialmente dalla causa [OSCURATO:PERSONA] SGIIC, in cui veniva sottoposta ad esame una normativa nazionale che non teneva conto della situazione fiscale dei beneficiari di dividendi [v. sentenza del 10 maggio 2012, [OSCURATO:PERSONA] SGIIC e a. (da C‑338/11 a C‑347/11, EU:C:2012:286, in particolare punto 30, seconda frase, punto 32 e punti da 37 a 40). 50 Talvolta possono persino verificarsi casi in cui uno stesso residente – dunque assoggettato all’imposta sui redditi da capitale in Austria – beneficiario di una donazione da parte di una fondazione privata si veda sottoposto a una doppia imposizione, cioè quando lo stesso è a sua volta non solo al potere impositivo austriaco, ma anche, con il proprio reddito realizzato a livello globale, al potere impositivo di uno Stato terzo, come può avvenire, ad esempio, nel caso dei cittadini degli [OSCURATO:PERSONA] d’America indipendentemente dal loro luogo di residenza, naturalmente fatte salve eventuali convenzioni contro le doppie imposizioni applicabili. 51 Sentenze del 14 novembre 2006, Kerckhaert e Morres (C‑513/04, EU:C:2006:713, punto 22); del 12 febbraio 2009, Block (C‑67/08, EU:C:2009:92, punto 30), e del 15 aprile 2010, CIBA (C‑96/08, EU:C:2010:185, punto 27). 52 Sentenze del 12 febbraio 2009, Block (C‑67/08, EU:C:2009:92, punto 31); del 15 aprile 2010, CIBA (C‑96/08, EU:C:2010:185, punto 28), e del 26 febbraio 2020, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (C‑788/18, EU:C:2020:110, punto 23); nello stesso senso, già sentenza del 6 dicembre 2007, [OSCURATO:PERSONA] (C‑298/05, EU:C:2007:754, punto 51).