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Corte di giustizia UEsentenza

Corte di giustizia UE/2009

ECLI:EU:C:2009:109
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

62008CC0003

CONCLUSIONI DELL’AVVOCATO GENERALE

M. [OSCURATO:PERSONA]

presentate il 19 febbraio 2009 ( 1 )

[OSCURATO:PERSONA]3/08

[OSCURATO:PERSONA]

contro [OSCURATO:PERSONA] national d’assurance maladie-invalidité (INAMI) «Domanda di pronuncia pregiudiziale — Regimi di previdenza sociale — Prestazioni di invalidità — Regolamento (CEE) n. 1408/71 — Art. 40, n. 3 — Regimi di indennità distinti a seconda degli [OSCURATO:PERSONA] membri — Svantaggi per i lavoratori migranti — Contributi a fondo perduto»

1. Considerato che il Trattato CE si limita a prevedere un coordinamento delle legislazioni previdenziali nazionali e non una completa armonizzazione, è possibile che fra queste ultime persistano delle differenze.

Di conseguenza, l’esercizio da parte del lavoratore del proprio diritto alla libera circolazione può talvolta risolversi in uno svantaggio senza, tuttavia, che ciò configuri una violazione del Trattato.

D’altro canto, le finalità del Trattato non sarebbero raggiunte se l’esercizio del diritto alla libera circolazione comportasse la perdita dei vantaggi previdenziali garantiti ai lavoratori dalla legislazione di uno Stato membro.

La presente causa rappresenta un buon esempio di tale tensione.

I — Contesto di fatto della causa principale

2. La domanda di pronuncia pregiudiziale è stata trasmessa alla Corte nell’ambito della controversia fra la sig.ra [OSCURATO:PERSONA] e l’ente previdenziale belga, noto come «[OSCURATO:PERSONA] national d’assurance-maladie» (in prosieguo: l’«INAMI»).

La sig.ra [OSCURATO:PERSONA], cittadina belga, ha esercitato un’attività di lavoro subordinato in Belgio dal 1971 al 2003.

Nell’agosto 2003 si è trasferita in Lussemburgo e, da allora, è iscritta al sistema previdenziale lussemburghese.

L’8 luglio 2005 le competenti autorità lussemburghesi la riconoscevano inabile al lavoro per il periodo compreso fra l’ e il , data in cui dovrebbe essere collocata a riposo.

Pertanto, le autorità lussemburghesi le concedevano con effetto immediato una pensione di invalidità il cui importo veniva calcolato in funzione della durata dell’affiliazione al regime previdenziale da esse gestito.

L’importo mensile della pensione ammonta ad EUR 322,83.

3. A norma del regolamento (CEE) del Consiglio n. 1408/71 ( 2 ), la sig.ra [OSCURATO:PERSONA] presentava all’INAMI una richiesta di indennità di invalidità relativa al periodo di affiliazione al regime previdenziale maturato in Belgio.

In data 23 luglio 2006, l’INAMI le concedeva tale indennità di invalidità per un importo di EUR 737,10 mensili.

Tuttavia, detta pensione sarebbe stata erogata solo a partire dall’, in conformità dell’art. 93 della legge belga relativa all’assicurazione medico-sanitaria obbligatoria e alle relative indennità, ai sensi del quale il diritto alle prestazioni di invalidità sorge solo dopo un periodo di un anno di inabilità al lavoro, durante il quale il beneficiario gode del diritto a un’indennità detta «indemnité d’incapacité primaire» (indennità di inabilità primaria).

4. Ne consegue che, per il primo anno di inabilità, la richiedente riceveva dal Granducato di Lussemburgo una pensione di invalidità calcolata in funzione della durata dei periodi di assicurazione maturati nel suo territorio, ma non riceveva alcun pagamento da parte dell’ente previdenziale belga.

5. Contro la decisione dell’INAMI la sig.ra [OSCURATO:PERSONA] proponeva ricorso dinanzi al Tribunal du travail de Nivelles (Tribunale del lavoro), sostenendo che il fatto di fissare all’8 luglio 2006 la prima erogazione della pensione di invalidità era incompatibile con la libertà di circolazione e chiedendo contestualmente che l’erogazione avvenisse a partire dall’.

Poiché tale controversia sollevava molteplici questioni di diritto comunitario, il giudice nazionale ha deciso di sospendere il giudizio e di proporre un rinvio pregiudiziale.

II — Ambito normativo e questioni pregiudiziali sottoposte alla Corte

6. Al fine di comprendere pienamente il ragionamento sotteso al presente rinvio pregiudiziale e i punti su cui vertono le questioni proposte, occorre richiamare le seguenti disposizioni.

7. L’allegato IV al regolamento n. 1408/71 suddivide gli [OSCURATO:PERSONA] membri in due categorie, a seconda del tipo di legislazione previdenziale che essi applicano.

Nel cosiddetto regime di tipo A, l’importo della prestazione è erogato in modo forfettario, indipendentemente dalla durata del periodo di affiliazione al regime assicurativo; nel cosiddetto regime di tipo B, l’importo della pensione dipende dal numero di periodi assicurativi maturati sotto quella legislazione.

8. Qualora, come nel caso di specie, un lavoratore sia stato assoggettato in un primo tempo a una legislazione di tipo A, come quella belga, e successivamente ad una di tipo B, come quella lussemburghese, a norma dell’art. 40, n. 1, del regolamento n. 1408/71 la situazione è disciplinata dalle norme contenute al capitolo 3 dello stesso regolamento, ovvero dagli artt. 44-51a.

Ne consegue che, come previsto all’art. 44, n. 2, un lavoratore può avere diritto ad una pensione di invalidità in diversi [OSCURATO:PERSONA] membri, in quanto tale diritto si acquisisce in conformità delle condizioni poste da ciascuna legislazione nazionale.

9. Tuttavia, l’art. 45, n. 1, specifica che, ai fini dell’acquisizione del diritto a prestazioni, occorre tenere conto, se necessario, di tutti i periodi assicurativi maturati in altri [OSCURATO:PERSONA] membri.

Tale principio della totalizzazione dei periodi di assicurazione trova riscontro anche nell’art. 40, n. 3, relativamente al tipo di situazione che emerge nella causa in oggetto: «a) Per determinare il diritto a prestazioni in forza della legislazione di uno Stato membro, di cui all’allegato IV, parte A, la quale subordina la concessione delle prestazioni di invalidità alla condizione che, per un periodo determinato, l’interessato abbia beneficiato di prestazioni di malatti[a] in denaro o sia inabile al lavoro, quando un lavoratore subordinato o autonomo, già soggetto a detta legislazione è colpito da inabilità al lavoro seguita da invalidità mentre è soggetto alla legislazione di un altro Stato membro, si tiene conto, fatto salvo l’articolo 37, paragrafo 1: i) di tutti i periodi durante cui, in virtù della legislazione del secondo Stato membro, egli ha fruito, per tale inabilità al lavoro, di prestazioni di malattia in denaro o, in sostituzione delle medesime, ha continuato a percepire senza interruzione la sua retribuzione; ii) di tutti i periodi durante cui egli ha fruito, in virtù della legislazione del secondo Stato membro, per l’invalidità conseguente a tale inabilità al lavoro, di prestazioni ai sensi del presente capitolo 2 e del capitolo 3 che segue, come se si trattasse di un periodo durante cui egli ha beneficiato di prestazioni di malattia in denaro ai sensi della legislazione del primo Stato membro o è stato inabile al lavoro ai sensi della medesima».

10. Per quanto riguarda la data in cui sorge il diritto alla pensione di invalidità nelle particolari circostanze di cui all’art. 40, n. 3, lett. a), l’art. 40, n. 3, lett. b), così dispone: «b) Il diritto alle prestazioni di invalidità nei confronti della legislazione del primo Stato membro sorge alla scadenza del periodo preliminare di indennità di malattia o del periodo preliminare di inabilità al lavoro richiesti da tale legislazione e, al più presto: i) alla data in cui sorge il diritto alle prestazioni di cui alla lettera a), punto ii), in virtù della legislazione del secondo Stato membro o, ii) il giorno successivo all’ultimo giorno in cui l’interessato ha diritto alle prestazioni di malattia in denaro in virtù della legislazione del secondo Stato membro».

11. Infine, ai sensi dell’art. 46 del regolamento n. 1408/71, l’importo della pensione di invalidità deve essere calcolato in funzione della durata dei periodi di assicurazione o di residenza maturati sotto la legislazione dello Stato membro che si applica alla durata totale dei periodi di assicurazione o di residenza maturati sotto la legislazione di tutti gli [OSCURATO:PERSONA] membri in causa.

12. Nella presente fattispecie la difficoltà è dovuta alla diversità esistente fra la legislazione belga e quella lussemburghese rispetto alla data a decorrere dalla quale la pensione di invalidità deve essere erogata.

Mentre secondo la legge lussemburghese il diritto sorge fin dal primo giorno di inabilità al lavoro, ossia, ai fini della presente causa, l’8 luglio 2005, secondo la legge belga tale diritto è concesso dopo un anno dalla data in cui ha avuto inizio l’inabilità al lavoro, ovvero, ai fini della presente causa, l’.

13. Ne consegue che, per il primo anno di inabilità, la richiedente ha percepito unicamente la pensione di invalidità lussemburghese calcolata solo in funzione della durata dei soli periodi assicurativi maturati in Lussemburgo, ossia un importo inferiore rispetto a quello dell’«indemnité d’incapacité primaire» che avrebbe ricevuto se fosse rimasta in Belgio.

Allo stesso tempo, l’INAMI, per il primo anno di inabilità non le ha concesso nemmeno la pensione di invalidità determinata in funzione della durata dei periodi assicurativi da lei maturati in Belgio, in ragione del fatto che, in virtù del diritto belga, l’invalidità è preceduta da un periodo preliminare di inabilità al lavoro, chiamato periodo di «incapacité primaire», e che, in tal caso, l’art. 40, n. 3, lett. b), prevede che il diritto alle prestazioni di invalidità sorge, nei confronti della legislazione del primo Stato membro, «alla scadenza (…) del periodo preliminare di inabilità al lavoro».

14. La sig.ra [OSCURATO:PERSONA] ravvisa nella normativa suesposta una violazione del principio comunitario della libera circolazione.

Pertanto, il giudice del rinvio, con le due questioni sollevate, interroga in sostanza la Corte circa la compatibilità dell’art. 40, n. 3, lett. b), del regolamento n. 1408/71 e dell’art. 93 della Legge belga 14 luglio 1994 con il diritto di circolare e di soggiornare liberamente riconosciuto dall’art. 18 CE ai cittadini dell’Unione, laddove le dette disposizioni possono comportare una discriminazione a danno dei cittadini che hanno esercitato il loro diritto alla libera circolazione.

III — Valutazione giuridica

15. Va anzitutto rilevato che, nonostante le questioni poste richiamino l’art. 18 CE, il caso di cui trattasi ricade nell’ambito di applicazione dell’art. 39 CE, in quanto la richiedente ha stabilito la propria residenza in Lussemburgo al fine di esercitarvi un’attività di lavoro subordinato.

Pertanto, nella misura in cui il diritto per ogni cittadino dell’Unione di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli [OSCURATO:PERSONA] membri trova specifica riconferma, con riferimento alla libera circolazione dei lavoratori, nell’art. 39 CE, non si rende necessario pronunciarsi sull’interpretazione dell’art. 18 CE ( 3 ).

16. I dubbi sollevati dal giudice del rinvio circa la legittimità dell’art. 40, n. 3, lett. b), del regolamento n. 1408/71 e dell’art. 93 della legge belga 14 luglio 1994 devono quindi essere valutati alla luce dell’art. 39 CE.

Secondo il giudice nazionale, nel prescrivere un periodo di attesa di un anno perché il diritto alla pensione di invalidità diventi effettivo, la disposizione controversa impedisce alla sig.ra [OSCURATO:PERSONA] di beneficiare, per il primo anno di inabilità, dei diritti acquisiti nel corso della propria carriera in Belgio.

Di conseguenza, la richiedente viene a trovarsi in una posizione di svantaggio per il solo fatto di aver esercitato il suo diritto alla libera circolazione.

17. Prima facie, il Trattato non vieta le diversità consentite dal diritto comunitario e poste in essere dalle legislazioni belga e lussemburghese relativamente alla data in cui ha inizio l’erogazione della pensione di invalidità.

Infatti, il Trattato non ha previsto l’armonizzazione delle legislazioni previdenziali degli [OSCURATO:PERSONA] membri, ma solo, in forza dell’art. 42 CE (ex art. 51 del Trattato CE), il loro coordinamento.

Di conseguenza, esso non pregiudica la competenza degli [OSCURATO:PERSONA] membri ad organizzare i loro sistemi previdenziali ( 4 ).

In particolare, spetta alla normativa di ciascuno Stato membro stabilire i requisiti per la concessione delle prestazioni di previdenza ( 5 ).

Conseguenza del fatto che tale competenza resta in capo agli [OSCURATO:PERSONA] membri è la possibile sopravvivenza di diversità fra i regimi di previdenza sociale nazionali nelle procedure applicabili e nei diritti dei lavoratori ivi occupati ( 6 ).

18. [OSCURATO:PERSONA] membri hanno, di fatto, scelto soluzioni diverse in materia di prestazioni di malattia e di invalidità.

Il legislatore comunitario ne ha preso atto e, con il regolamento n. 1408/71, fondato sull’art. 42 CE, si è limitato a prevedere un sistema di coordinamento che disciplina, fra l’altro, la determinazione della o delle normative applicabili ai lavoratori subordinati e autonomi che esercitano, in circostanze diverse, il loro diritto alla libera circolazione ( 7 ).

In tal modo il legislatore comunitario non può definire il contenuto delle normative nazionali di previdenza sociale, la cui conformità al Trattato deve essere garantita dalle autorità nazionali ( 8 ), sotto il controllo del giudice comunitario.

19. Pertanto, l’art. 40 del regolamento n. 1408/71 prevede un meccanismo di coordinamento delle normative nazionali nell’ipotesi che un lavoratore lasci uno Stato membro dotato di una legislazione di tipo A per trasferirsi in un altro Stato membro che applica una legislazione di tipo B. In tal caso, come ho già osservato, ciascuno Stato membro in cui il soggetto assicurato ha lavorato dovrebbe erogare un’indennità di invalidità in funzione del periodo maturato nel proprio territorio, nei limiti in cui il lavoratore soddisfi le condizioni poste dalla legislazione nazionale nel territorio pertinente.

Al riguardo, l’art. 40, n. 3, lett. b) del regolamento riconosce espressamente che taluni [OSCURATO:PERSONA] membri con legislazione di tipo A prevedono che il diritto a una pensione di invalidità sorga solo allo scadere di un periodo preliminare di malattia o di inabilità al lavoro.

20. Sembra quindi dubbio che la ricorrente abbia il diritto di percepire una pensione di invalidità in Belgio a partire dal primo giorno di inabilità al lavoro.

Ciò imporrebbe l’immediata erogazione di una prestazione che, nel diritto belga, è concessa solo dopo un periodo di attesa di un anno e comporterebbe un’armonizzazione obbligatoria, laddove il diritto comunitario pone in essere un mero coordinamento delle legislazioni nazionali.

21. Al quesito se tale condizione per la concessione dell’indennità, imposta dalla legge previdenziale belga e autorizzata dall’art. 40, n. 3, lett. b), del regolamento n. 1408/71, violi di per sé l’art. 39 CE, ritengo si debba rispondere negativamente.

Tale condizione non costituisce né una discriminazione fra lavoratori sulla base della nazionalità né una discriminazione a danno dei lavoratori che esercitano il loro diritto alla libera circolazione.

Essa si applica anche ai lavoratori che hanno trascorso l’intera loro carriera in Belgio e il possibile impatto negativo sui lavoratori che hanno esercitato il diritto alla libera circolazione è una semplice conseguenza delle scelte legislative divergenti in materia di requisiti per il riconoscimento della pensione di invalidità operate dal Belgio e dal Lussemburgo.

22. Allo stesso tempo, occorre riconoscere che la legislazione belga porrebbe i lavoratori che hanno esercitato il loro diritto alla libera circolazione in una situazione di svantaggio rispetto a quelli che sono rimasti nel territorio belga, ove ai primi non sia consentito richiedere un’«indemnité d’incapacité primaire».

Pertanto, rimane aperta la questione se la richiedente non potesse fare richiesta, sulla base del diritto comunitario, dell’«indemnité d’incapacité primaire» prevista dal diritto belga.

Naturalmente, dall’ordinanza di rinvio risulta che, formalmente, la sig.ra [OSCURATO:PERSONA] si limita a richiedere la pensione di invalidità fin dal primo giorno di inabilità al lavoro.

Nondimeno, le questioni proposte si riferiscono più in generale alla compatibilità con il diritto comunitario del diniego di pagamento, per il primo anno di inabilità al lavoro, di un’indennità, di qualunque tipo, che tenga conto di tutti i periodi di assicurazione maturati in Belgio.

23. La questione nella fattispecie non si riferisce al fatto che, quale conseguenza del trasferimento della sua attività professionale in Lussemburgo, la sig.ra [OSCURATO:PERSONA] percepisce dalle autorità lussemburghesi una pensione di invalidità stabilita in funzione del breve periodo assicurativo da lei maturato nel territorio del Granducato e il cui importo è inferiore a quello dell’«indemnité d’incapacité primaire» che, se fosse rimasta in Belgio, le sarebbe stata erogata per il primo anno di inabilità al lavoro.

Come ho già sottolineato, il legislatore comunitario non ha armonizzato l’importo delle prestazioni sociali.

«Pertanto, il Trattato non garantisce ad un lavoratore, che estenda le sue attività lavorative a più di uno Stato membro o che le trasferisca in un altro Stato membro, un regime previdenziale neutrale.

Tenuto conto delle differenze tra le legislazioni previdenziali degli [OSCURATO:PERSONA] membri, una simile estensione o un simile trasferimento possono, secondo i casi, essere più o meno favorevoli o sfavorevoli per i lavoratori sul piano della previdenza sociale» ( 9 ).

Ne risulta che, in linea di principio, un eventuale svantaggio conseguente all’estensione delle attività del lavoratore o al loro trasferimento in un altro o in più [OSCURATO:PERSONA] membri e al suo assoggettamento ad un nuovo regime previdenziale, rispetto alla situazione di un lavoratore che eserciti l’insieme delle sue attività in uno stesso Stato membro, non è contrario alle disposizioni relative alla libera circolazione dei lavoratori ( 10 ).

24. Si rende tuttavia necessario fare una distinzione fra i possibili svantaggi derivanti dall’essere assoggettati alla legislazione di [OSCURATO:PERSONA] membri diversi e il trattamento svantaggioso dei lavoratori transfrontalieri posto in essere dalla legislazione di un singolo Stato membro.

La questione riguarda dunque, più precisamente, la compatibilità con il diritto comunitario dell’impossibilità per un lavoratore belga che, essendosi trasferito nel Granducato di Lussemburgo per svolgervi la propria attività, diventi inabile al lavoro, di percepire, per il primo anno di inabilità, qualunque indennità che tenga conto dei contributi versati in precedenza all’INAMI, laddove, se fosse rimasto in Belgio, avrebbe avuto diritto a ricevere un’«indemnité d’incapacité primaire» fin dal primo giorno di inabilità al lavoro.

25. [OSCURATO:PERSONA] sostiene che, al fine di risolvere la questione sottoposta, la disposizione rilevante non è tanto l’art. 40, n. 3, lett. b), del regolamento n. 1408/71, che tratta solo del riconoscimento dell’indennità di invalidità, quanto piuttosto l’art. 40, n. 3, lett. a) di detto regolamento.

Naturalmente, stando al suo tenore letterale, anche quest’ultimo si riferisce solo alle prestazioni di invalidità e si limita a porre in capo a [OSCURATO:PERSONA] membri che, come il Belgio, subordinano la concessione di tali prestazioni allo scadere di un periodo preliminare di inabilità al lavoro, l’obbligo di tenere conto, al fine di verificare il soddisfacimento della detta condizione, di ogni periodo durante il quale il lavoratore, in virtù della legislazione del secondo Stato membro, abbia percepito prestazioni di malattia o di invalidità dovute ad inabilità al lavoro ( 11 ).

26. Occorre comunque ricordare che, al fine di assicurare l’effettività della libertà di circolazione dei lavoratori, l’art. 42 prevede un sistema che consenta di assicurare ai lavoratori migranti il «cumulo, per il sorgere e la conservazione del diritto alle prestazioni e per il calcolo dell’ammontare dell’indennità, di tutti i periodi presi in considerazione dalle legislazioni dei vari paesi».

Inoltre, secondo una consolidata giurisprudenza, tutte le disposizioni del regolamento n. 1408/71 debbono essere interpretate alla luce dell’obiettivo dell’art. 42 CE, che è quello di contribuire, in particolare attraverso il cumulo dei periodi di assicurazione, di residenza o di occupazione, all’instaurazione della libera circolazione dei lavoratori ( 12 ).

Laddove non è stato possibile raggiungere tale obiettivo, la Corte non ha esitato a dichiarare invalida una disposizione del regolamento n. 1408/71 che escludeva la possibilità di tenere conto dei periodi durante i quali, ai fini della proroga del periodo di riferimento sulla base della legislazione di uno Stato membro, venivano erogate prestazioni previdenziali sulla base della legislazione di un altro Stato membro ( 13 ).

Se è vero che il Trattato consente che permangano differenze tra i regimi previdenziali degli [OSCURATO:PERSONA] membri e, di conseguenza, disparità nei diritti delle persone che vi lavorano, il suo scopo non sarebbe raggiunto se, a seguito dell’esercizio del diritto alla libera circolazione, i lavoratori dovessero vedersi privati dei vantaggi previdenziali garantiti loro dalle leggi di uno Stato membro.

Una tale conseguenza potrebbe dissuadere il lavoratore comunitario dall’esercitare il diritto alla libera circolazione e costituirebbe pertanto un ostacolo a tale libertà ( 14 ).

Pertanto, tale obiettivo implica che i lavoratori migranti non devono né perdere diritti a prestazioni di previdenza sociale né subire una riduzione del loro importo per il fatto di aver esercitato il diritto alla libera circolazione che è loro riconosciuto dal Trattato ( 15 ) e che la regola del cumulo dei periodi di assicurazione, di residenza o di occupazione mira a garantire che l’esercizio del diritto alla libera circolazione conferito dal Trattato non abbia l’effetto di privare un lavoratore dei vantaggi previdenziali ai quali egli avrebbe potuto avere diritto se avesse compiuto la sua carriera in un unico Stato membro ( 16 ).

27. Nel caso di specie, se la sig.ra [OSCURATO:PERSONA] avesse continuato a lavorare e a maturare tutti i periodi assicurativi in Belgio o se fosse divenuta invalida o inabile al lavoro in tale Stato, eventualmente anche dopo aver lavorato in un altro Stato membro, avrebbe avuto diritto ad un’«indemnité d’incapacité primaire» per il periodo compreso fra l’8 luglio 2005 e il .

28. Alla luce dell’art. 42 CE, l’art. 40, n. 3, lett. a), del regolamento n. 1408/71 deve quindi essere interpretato nel senso che impone ad uno Stato membro, il Belgio nella fattispecie, non solo di tenere conto, ai fini dell’erogazione di un’indennità di invalidità, di ogni periodo in cui il soggetto interessato abbia percepito prestazioni di invalidità ai sensi della legislazione lussemburghese, ma anche, ai fini dell’erogazione e del calcolo dell’«indemnité d’incapacité primaire», di tutti i periodi di assicurazione maturati sotto la legislazione lussemburghese, come se si trattasse di periodi maturati sotto la propria legislazione.

29. Di conseguenza, le autorità belghe devono leggere ed applicare l’art. 93 della legge 14 luglio 1994 alla luce di tale interpretazione dell’art. 40, n. 3, lett. a), del regolamento n. 1408/71.

Come la Corte ha costantemente ribadito, nell’esercizio del potere di organizzare il proprio regime previdenziale, gli [OSCURATO:PERSONA] membri devono rispettare il diritto comunitario e, in particolare, le disposizioni del Trattato CE sulla libera circolazione dei lavoratori ( 17 ).

Il potere degli [OSCURATO:PERSONA] membri non è dunque illimitato.

Essi sono tenuti segnatamente a rispettare lo spirito e i principi del regolamento n. 1408/71, compreso quello che assicura che un lavoratore non sia penalizzato per aver esercitato il suo diritto alla libera circolazione, e a far sì che il sistema così elaborato non privi quest’ultimo di tutela sociale ( 18 ).

Inoltre, laddove, in linea di principio, un eventuale svantaggio conseguente all’estensione delle attività del lavoratore o al loro trasferimento in un altro o in più altri [OSCURATO:PERSONA] membri e al suo assoggettamento ad un nuovo regime previdenziale, rispetto alla situazione del lavoratore che eserciti l’insieme delle sue attività in uno stesso Stato membro, non è contrario alle disposizioni degli art. 39 CE e 43 CE, la detta legislazione non deve comunque risolversi nel fatto puro e semplice di versare contributi previdenziali a fondo perduto. ( 19 ) Come ho già rilevato, se alla sig.ra [OSCURATO:PERSONA] non dovesse essere erogata alcuna indennità da parte dell’ente previdenziale belga per il primo anno di inabilità, i suoi contributi previdenziali sarebbero stati versati in Belgio a fondo perduto.

IV — Conclusioni

30. Alla luce di quanto sopra esposto, sono del parere che le questioni sottoposte alla Corte dal Tribunal du travail de Nivelles dovrebbero essere risolte come segue: L’art. 40, n. 3, lett. a), del regolamento (CEE) del Consiglio 14 giugno 1971, n. 1408, relativo all’applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all’interno della Comunità, deve essere inteso nel senso che impone a uno Stato membro dotato di legislazione di tipo A, il quale subordini la concessione delle prestazioni di invalidità alla condizione che l’interessato sia stato inabile al lavoro per un periodo determinato, nel caso in cui un lavoratore subordinato, già soggetto a detta legislazione, sia colpito da inabilità al lavoro seguita da invalidità mentre è soggetto alla legislazione di un altro Stato membro, di tener conto - nel determinare il diritto all’erogazione e ai fini del calcolo dell’importo di qualsiasi indennità prevista dalla sua legislazione da versare alla persona inabile nel periodo di cui è causa - di tutti i periodi maturati in base alla legislazione del secondo Stato membro. ( 1 ) Lingua originale: l’inglese. ( 2 ) Regolamento 14 giugno 1971, n. 1408, relativo all’applicazione dei regime di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all’interno della Comunità (versione consolidata — GU 1997, L 28, pag. 1 ). ( 3 ) V., a tal fine, sentenze 26 novembre 2002, causa C-100/01, [OSCURATO:PERSONA] (Racc. pag.

I-10981, punto 26); , causa C-392/05, Alevizos (Racc. pag.

I-3505, punto 66) , nonché , causa C-287/05, Hendrix (Racc. pag.

I-6909, punto 61) . ( 4 ) Sentenze 9 marzo 2006, causa C-493/04, Piatkowski (Racc. pag.

I-2369, punto 32) ; , causa C-385/99, Müller-Fauré e van Riet (Racc. pag.

I-4509, punto 100) , nonché , causa C-103/06, Derouin (Racc. pag.

I-1853, punto 23) . ( 5 ) Sentenze 30 gennaio 1997, cause riunite C-4/95 e C-5/95, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (Racc. pag.

I-511 , punto 36); , causa C-120/95, Decker (Racc. pag.

I-1831, punto 22) ; Müller-Fauré e van Riet, citata alla nota precedente, punto 100, nonché , causa C-507/06, Klöppel (Racc. pag.

I-943) , punto

16. ( 6 ) Sentenze 15 gennaio 1986, causa 41/84, Pinna (Racc. pag. 1, punto 20) ; , causa 141/88, Jordan (Racc. pag. 2387, punto 13) , nonché , cause riunite C-393/99 e C-394/99, Hervein e a. (Racc. pag.

I-2829 , punto 50). ( 7 ) Sentenza Hervein e a., cit. alla nota 6, punto 52, nonché sentenza Derouin, cit. alla nota 4, punto

20. ( 8 ) Sentenza Hervein e a., cit. alla nota 6, punto

53. ( 9 ) Sentenza Hervein e a., cit. alla nota 6, punto 51, nonché sentenza Piatkowski, cit. alla nota 4, punto

34. ( 10 ) Ibidem. ( 11 ) Esempi di applicazione di questa disposizione si trovano alle sentenze 9 novembre 1977, causa 41/77, Warry (Racc. pag. 2085) , e , causa 150/82, Coppola (Racc. pag. 43) ; soluzioni disciplinate d’ora innanzi dall’art. 40, n. 3, lett. a), del regolamento n. 1408/71. ( 12 ) V., in tal senso, sentenze 17 dicembre 1998, causa C-244/97, Lustig (Racc. pag.

I-8701, punto 30) ; , causa C-406/93, Reichling (Racc. pag.

I-4061, punto 21) ; , causa C-481/93, Moscato (Racc. pag.

I-3525, punto 27) , nonché , causa C-482/93, Klaus (Racc. pag.

I-3551, punto 21) . ( 13 )

V. sentenza 18 aprile 2002, causa C-290/00, Duchon (Racc. pag.

I-3567) .

Per un’analisi, v.

P. Mavridis, La sécurité sociale à l’épreuve de l’intégration européenne , Bruylant, 2003, pag. 657-659. ( 14 )

V. sentenze 5 ottobre 1994, causa C-165/91, van Munster (Racc. pag.

I-4661, punto 27) ; , causa C-349/87, Paraschi (Racc. pag.

I-4501, punto 22) ; , causa C-12/93, Drake (Racc. pag.

I-4337, punto 22) , nonché , causa C-228/07, Petersen (Racc. pag.

I-6989, punto 43) . ( 15 ) Sentenza Lustig, cit. alla nota 12, punto 31, nonché sentenza Reichling, cit. alla nota 12, punto

24. ( 16 ) Sentenza Lustig, cit. alla nota 12, punto 31, nonché sentenza Moscato, cit. alla nota 12, punto

28. ( 17 ) Sentenze 26 gennaio 1999, causa C-18/95, Terhoeve (Racc. pag.

I-345, punto 34) ; Decker, cit. alla nota 5, punto 23; Piatkowski, cit. alla nota 4, punto 33; , causa C-227/03, van Pommeren-Bourgondiën (Racc. pag.

I-6101, punto 39) ; Derouin, cit. alla nota 4, punto 25; Klöppel, cit. alla nota 5, punto 16, nonché Petersen, cit. alla nota 14, punto

42. ( 18 ) Sentenza Derouin, cit. alla nota 4, punto

25. ( 19 ) Sentenza Hervein e a., cit. alla nota 6, punto 51, nonché sentenza Piatkowski, cit. alla nota 4, punto 34.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62008CC0003 CONCLUSIONI DELL’AVVOCATO GENERALE M. [OSCURATO:PERSONA] presentate il 19 febbraio 2009 ( 1 ) [OSCURATO:PERSONA]3/08 [OSCURATO:PERSONA] contro [OSCURATO:PERSONA] national d’assurance maladie-invalidité (INAMI) «Domanda di pronuncia pregiudiziale — Regimi di previdenza sociale — Prestazioni di invalidità — Regolamento (CEE) n. 1408/71 — Art. 40, n. 3 — Regimi di indennità distinti a seconda degli [OSCURATO:PERSONA] membri — Svantaggi per i lavoratori migranti — Contributi a fondo perduto» 1. Considerato che il Trattato CE si limita a prevedere un coordinamento delle legislazioni previdenziali nazionali e non una completa armonizzazione, è possibile che fra queste ultime persistano delle differenze. Di conseguenza, l’esercizio da parte del lavoratore del proprio diritto alla libera circolazione può talvolta risolversi in uno svantaggio senza, tuttavia, che ciò configuri una violazione del Trattato. D’altro canto, le finalità del Trattato non sarebbero raggiunte se l’esercizio del diritto alla libera circolazione comportasse la perdita dei vantaggi previdenziali garantiti ai lavoratori dalla legislazione di uno Stato membro. La presente causa rappresenta un buon esempio di tale tensione. I — Contesto di fatto della causa principale 2. La domanda di pronuncia pregiudiziale è stata trasmessa alla Corte nell’ambito della controversia fra la sig.ra [OSCURATO:PERSONA] e l’ente previdenziale belga, noto come «[OSCURATO:PERSONA] national d’assurance-maladie» (in prosieguo: l’«INAMI»). La sig.ra [OSCURATO:PERSONA], cittadina belga, ha esercitato un’attività di lavoro subordinato in Belgio dal 1971 al 2003. Nell’agosto 2003 si è trasferita in Lussemburgo e, da allora, è iscritta al sistema previdenziale lussemburghese. L’8 luglio 2005 le competenti autorità lussemburghesi la riconoscevano inabile al lavoro per il periodo compreso fra l’ e il , data in cui dovrebbe essere collocata a riposo. Pertanto, le autorità lussemburghesi le concedevano con effetto immediato una pensione di invalidità il cui importo veniva calcolato in funzione della durata dell’affiliazione al regime previdenziale da esse gestito. L’importo mensile della pensione ammonta ad EUR 322,83. 3. A norma del regolamento (CEE) del Consiglio n. 1408/71 ( 2 ), la sig.ra [OSCURATO:PERSONA] presentava all’INAMI una richiesta di indennità di invalidità relativa al periodo di affiliazione al regime previdenziale maturato in Belgio. In data 23 luglio 2006, l’INAMI le concedeva tale indennità di invalidità per un importo di EUR 737,10 mensili. Tuttavia, detta pensione sarebbe stata erogata solo a partire dall’, in conformità dell’art. 93 della legge belga relativa all’assicurazione medico-sanitaria obbligatoria e alle relative indennità, ai sensi del quale il diritto alle prestazioni di invalidità sorge solo dopo un periodo di un anno di inabilità al lavoro, durante il quale il beneficiario gode del diritto a un’indennità detta «indemnité d’incapacité primaire» (indennità di inabilità primaria). 4. Ne consegue che, per il primo anno di inabilità, la richiedente riceveva dal Granducato di Lussemburgo una pensione di invalidità calcolata in funzione della durata dei periodi di assicurazione maturati nel suo territorio, ma non riceveva alcun pagamento da parte dell’ente previdenziale belga. 5. Contro la decisione dell’INAMI la sig.ra [OSCURATO:PERSONA] proponeva ricorso dinanzi al Tribunal du travail de Nivelles (Tribunale del lavoro), sostenendo che il fatto di fissare all’8 luglio 2006 la prima erogazione della pensione di invalidità era incompatibile con la libertà di circolazione e chiedendo contestualmente che l’erogazione avvenisse a partire dall’. Poiché tale controversia sollevava molteplici questioni di diritto comunitario, il giudice nazionale ha deciso di sospendere il giudizio e di proporre un rinvio pregiudiziale. II — Ambito normativo e questioni pregiudiziali sottoposte alla Corte 6. Al fine di comprendere pienamente il ragionamento sotteso al presente rinvio pregiudiziale e i punti su cui vertono le questioni proposte, occorre richiamare le seguenti disposizioni. 7. L’allegato IV al regolamento n. 1408/71 suddivide gli [OSCURATO:PERSONA] membri in due categorie, a seconda del tipo di legislazione previdenziale che essi applicano. Nel cosiddetto regime di tipo A, l’importo della prestazione è erogato in modo forfettario, indipendentemente dalla durata del periodo di affiliazione al regime assicurativo; nel cosiddetto regime di tipo B, l’importo della pensione dipende dal numero di periodi assicurativi maturati sotto quella legislazione. 8. Qualora, come nel caso di specie, un lavoratore sia stato assoggettato in un primo tempo a una legislazione di tipo A, come quella belga, e successivamente ad una di tipo B, come quella lussemburghese, a norma dell’art. 40, n. 1, del regolamento n. 1408/71 la situazione è disciplinata dalle norme contenute al capitolo 3 dello stesso regolamento, ovvero dagli artt. 44-51a. Ne consegue che, come previsto all’art. 44, n. 2, un lavoratore può avere diritto ad una pensione di invalidità in diversi [OSCURATO:PERSONA] membri, in quanto tale diritto si acquisisce in conformità delle condizioni poste da ciascuna legislazione nazionale. 9. Tuttavia, l’art. 45, n. 1, specifica che, ai fini dell’acquisizione del diritto a prestazioni, occorre tenere conto, se necessario, di tutti i periodi assicurativi maturati in altri [OSCURATO:PERSONA] membri. Tale principio della totalizzazione dei periodi di assicurazione trova riscontro anche nell’art. 40, n. 3, relativamente al tipo di situazione che emerge nella causa in oggetto: «a) Per determinare il diritto a prestazioni in forza della legislazione di uno Stato membro, di cui all’allegato IV, parte A, la quale subordina la concessione delle prestazioni di invalidità alla condizione che, per un periodo determinato, l’interessato abbia beneficiato di prestazioni di malatti[a] in denaro o sia inabile al lavoro, quando un lavoratore subordinato o autonomo, già soggetto a detta legislazione è colpito da inabilità al lavoro seguita da invalidità mentre è soggetto alla legislazione di un altro Stato membro, si tiene conto, fatto salvo l’articolo 37, paragrafo 1: i) di tutti i periodi durante cui, in virtù della legislazione del secondo Stato membro, egli ha fruito, per tale inabilità al lavoro, di prestazioni di malattia in denaro o, in sostituzione delle medesime, ha continuato a percepire senza interruzione la sua retribuzione; ii) di tutti i periodi durante cui egli ha fruito, in virtù della legislazione del secondo Stato membro, per l’invalidità conseguente a tale inabilità al lavoro, di prestazioni ai sensi del presente capitolo 2 e del capitolo 3 che segue, come se si trattasse di un periodo durante cui egli ha beneficiato di prestazioni di malattia in denaro ai sensi della legislazione del primo Stato membro o è stato inabile al lavoro ai sensi della medesima». 10. Per quanto riguarda la data in cui sorge il diritto alla pensione di invalidità nelle particolari circostanze di cui all’art. 40, n. 3, lett. a), l’art. 40, n. 3, lett. b), così dispone: «b) Il diritto alle prestazioni di invalidità nei confronti della legislazione del primo Stato membro sorge alla scadenza del periodo preliminare di indennità di malattia o del periodo preliminare di inabilità al lavoro richiesti da tale legislazione e, al più presto: i) alla data in cui sorge il diritto alle prestazioni di cui alla lettera a), punto ii), in virtù della legislazione del secondo Stato membro o, ii) il giorno successivo all’ultimo giorno in cui l’interessato ha diritto alle prestazioni di malattia in denaro in virtù della legislazione del secondo Stato membro». 11. Infine, ai sensi dell’art. 46 del regolamento n. 1408/71, l’importo della pensione di invalidità deve essere calcolato in funzione della durata dei periodi di assicurazione o di residenza maturati sotto la legislazione dello Stato membro che si applica alla durata totale dei periodi di assicurazione o di residenza maturati sotto la legislazione di tutti gli [OSCURATO:PERSONA] membri in causa. 12. Nella presente fattispecie la difficoltà è dovuta alla diversità esistente fra la legislazione belga e quella lussemburghese rispetto alla data a decorrere dalla quale la pensione di invalidità deve essere erogata. Mentre secondo la legge lussemburghese il diritto sorge fin dal primo giorno di inabilità al lavoro, ossia, ai fini della presente causa, l’8 luglio 2005, secondo la legge belga tale diritto è concesso dopo un anno dalla data in cui ha avuto inizio l’inabilità al lavoro, ovvero, ai fini della presente causa, l’. 13. Ne consegue che, per il primo anno di inabilità, la richiedente ha percepito unicamente la pensione di invalidità lussemburghese calcolata solo in funzione della durata dei soli periodi assicurativi maturati in Lussemburgo, ossia un importo inferiore rispetto a quello dell’«indemnité d’incapacité primaire» che avrebbe ricevuto se fosse rimasta in Belgio. Allo stesso tempo, l’INAMI, per il primo anno di inabilità non le ha concesso nemmeno la pensione di invalidità determinata in funzione della durata dei periodi assicurativi da lei maturati in Belgio, in ragione del fatto che, in virtù del diritto belga, l’invalidità è preceduta da un periodo preliminare di inabilità al lavoro, chiamato periodo di «incapacité primaire», e che, in tal caso, l’art. 40, n. 3, lett. b), prevede che il diritto alle prestazioni di invalidità sorge, nei confronti della legislazione del primo Stato membro, «alla scadenza (…) del periodo preliminare di inabilità al lavoro». 14. La sig.ra [OSCURATO:PERSONA] ravvisa nella normativa suesposta una violazione del principio comunitario della libera circolazione. Pertanto, il giudice del rinvio, con le due questioni sollevate, interroga in sostanza la Corte circa la compatibilità dell’art. 40, n. 3, lett. b), del regolamento n. 1408/71 e dell’art. 93 della Legge belga 14 luglio 1994 con il diritto di circolare e di soggiornare liberamente riconosciuto dall’art. 18 CE ai cittadini dell’Unione, laddove le dette disposizioni possono comportare una discriminazione a danno dei cittadini che hanno esercitato il loro diritto alla libera circolazione. III — Valutazione giuridica 15. Va anzitutto rilevato che, nonostante le questioni poste richiamino l’art. 18 CE, il caso di cui trattasi ricade nell’ambito di applicazione dell’art. 39 CE, in quanto la richiedente ha stabilito la propria residenza in Lussemburgo al fine di esercitarvi un’attività di lavoro subordinato. Pertanto, nella misura in cui il diritto per ogni cittadino dell’Unione di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli [OSCURATO:PERSONA] membri trova specifica riconferma, con riferimento alla libera circolazione dei lavoratori, nell’art. 39 CE, non si rende necessario pronunciarsi sull’interpretazione dell’art. 18 CE ( 3 ). 16. I dubbi sollevati dal giudice del rinvio circa la legittimità dell’art. 40, n. 3, lett. b), del regolamento n. 1408/71 e dell’art. 93 della legge belga 14 luglio 1994 devono quindi essere valutati alla luce dell’art. 39 CE. Secondo il giudice nazionale, nel prescrivere un periodo di attesa di un anno perché il diritto alla pensione di invalidità diventi effettivo, la disposizione controversa impedisce alla sig.ra [OSCURATO:PERSONA] di beneficiare, per il primo anno di inabilità, dei diritti acquisiti nel corso della propria carriera in Belgio. Di conseguenza, la richiedente viene a trovarsi in una posizione di svantaggio per il solo fatto di aver esercitato il suo diritto alla libera circolazione. 17. Prima facie, il Trattato non vieta le diversità consentite dal diritto comunitario e poste in essere dalle legislazioni belga e lussemburghese relativamente alla data in cui ha inizio l’erogazione della pensione di invalidità. Infatti, il Trattato non ha previsto l’armonizzazione delle legislazioni previdenziali degli [OSCURATO:PERSONA] membri, ma solo, in forza dell’art. 42 CE (ex art. 51 del Trattato CE), il loro coordinamento. Di conseguenza, esso non pregiudica la competenza degli [OSCURATO:PERSONA] membri ad organizzare i loro sistemi previdenziali ( 4 ). In particolare, spetta alla normativa di ciascuno Stato membro stabilire i requisiti per la concessione delle prestazioni di previdenza ( 5 ). Conseguenza del fatto che tale competenza resta in capo agli [OSCURATO:PERSONA] membri è la possibile sopravvivenza di diversità fra i regimi di previdenza sociale nazionali nelle procedure applicabili e nei diritti dei lavoratori ivi occupati ( 6 ). 18. [OSCURATO:PERSONA] membri hanno, di fatto, scelto soluzioni diverse in materia di prestazioni di malattia e di invalidità. Il legislatore comunitario ne ha preso atto e, con il regolamento n. 1408/71, fondato sull’art. 42 CE, si è limitato a prevedere un sistema di coordinamento che disciplina, fra l’altro, la determinazione della o delle normative applicabili ai lavoratori subordinati e autonomi che esercitano, in circostanze diverse, il loro diritto alla libera circolazione ( 7 ). In tal modo il legislatore comunitario non può definire il contenuto delle normative nazionali di previdenza sociale, la cui conformità al Trattato deve essere garantita dalle autorità nazionali ( 8 ), sotto il controllo del giudice comunitario. 19. Pertanto, l’art. 40 del regolamento n. 1408/71 prevede un meccanismo di coordinamento delle normative nazionali nell’ipotesi che un lavoratore lasci uno Stato membro dotato di una legislazione di tipo A per trasferirsi in un altro Stato membro che applica una legislazione di tipo B. In tal caso, come ho già osservato, ciascuno Stato membro in cui il soggetto assicurato ha lavorato dovrebbe erogare un’indennità di invalidità in funzione del periodo maturato nel proprio territorio, nei limiti in cui il lavoratore soddisfi le condizioni poste dalla legislazione nazionale nel territorio pertinente. Al riguardo, l’art. 40, n. 3, lett. b) del regolamento riconosce espressamente che taluni [OSCURATO:PERSONA] membri con legislazione di tipo A prevedono che il diritto a una pensione di invalidità sorga solo allo scadere di un periodo preliminare di malattia o di inabilità al lavoro. 20. Sembra quindi dubbio che la ricorrente abbia il diritto di percepire una pensione di invalidità in Belgio a partire dal primo giorno di inabilità al lavoro. Ciò imporrebbe l’immediata erogazione di una prestazione che, nel diritto belga, è concessa solo dopo un periodo di attesa di un anno e comporterebbe un’armonizzazione obbligatoria, laddove il diritto comunitario pone in essere un mero coordinamento delle legislazioni nazionali. 21. Al quesito se tale condizione per la concessione dell’indennità, imposta dalla legge previdenziale belga e autorizzata dall’art. 40, n. 3, lett. b), del regolamento n. 1408/71, violi di per sé l’art. 39 CE, ritengo si debba rispondere negativamente. Tale condizione non costituisce né una discriminazione fra lavoratori sulla base della nazionalità né una discriminazione a danno dei lavoratori che esercitano il loro diritto alla libera circolazione. Essa si applica anche ai lavoratori che hanno trascorso l’intera loro carriera in Belgio e il possibile impatto negativo sui lavoratori che hanno esercitato il diritto alla libera circolazione è una semplice conseguenza delle scelte legislative divergenti in materia di requisiti per il riconoscimento della pensione di invalidità operate dal Belgio e dal Lussemburgo. 22. Allo stesso tempo, occorre riconoscere che la legislazione belga porrebbe i lavoratori che hanno esercitato il loro diritto alla libera circolazione in una situazione di svantaggio rispetto a quelli che sono rimasti nel territorio belga, ove ai primi non sia consentito richiedere un’«indemnité d’incapacité primaire». Pertanto, rimane aperta la questione se la richiedente non potesse fare richiesta, sulla base del diritto comunitario, dell’«indemnité d’incapacité primaire» prevista dal diritto belga. Naturalmente, dall’ordinanza di rinvio risulta che, formalmente, la sig.ra [OSCURATO:PERSONA] si limita a richiedere la pensione di invalidità fin dal primo giorno di inabilità al lavoro. Nondimeno, le questioni proposte si riferiscono più in generale alla compatibilità con il diritto comunitario del diniego di pagamento, per il primo anno di inabilità al lavoro, di un’indennità, di qualunque tipo, che tenga conto di tutti i periodi di assicurazione maturati in Belgio. 23. La questione nella fattispecie non si riferisce al fatto che, quale conseguenza del trasferimento della sua attività professionale in Lussemburgo, la sig.ra [OSCURATO:PERSONA] percepisce dalle autorità lussemburghesi una pensione di invalidità stabilita in funzione del breve periodo assicurativo da lei maturato nel territorio del Granducato e il cui importo è inferiore a quello dell’«indemnité d’incapacité primaire» che, se fosse rimasta in Belgio, le sarebbe stata erogata per il primo anno di inabilità al lavoro. Come ho già sottolineato, il legislatore comunitario non ha armonizzato l’importo delle prestazioni sociali. «Pertanto, il Trattato non garantisce ad un lavoratore, che estenda le sue attività lavorative a più di uno Stato membro o che le trasferisca in un altro Stato membro, un regime previdenziale neutrale. Tenuto conto delle differenze tra le legislazioni previdenziali degli [OSCURATO:PERSONA] membri, una simile estensione o un simile trasferimento possono, secondo i casi, essere più o meno favorevoli o sfavorevoli per i lavoratori sul piano della previdenza sociale» ( 9 ). Ne risulta che, in linea di principio, un eventuale svantaggio conseguente all’estensione delle attività del lavoratore o al loro trasferimento in un altro o in più [OSCURATO:PERSONA] membri e al suo assoggettamento ad un nuovo regime previdenziale, rispetto alla situazione di un lavoratore che eserciti l’insieme delle sue attività in uno stesso Stato membro, non è contrario alle disposizioni relative alla libera circolazione dei lavoratori ( 10 ). 24. Si rende tuttavia necessario fare una distinzione fra i possibili svantaggi derivanti dall’essere assoggettati alla legislazione di [OSCURATO:PERSONA] membri diversi e il trattamento svantaggioso dei lavoratori transfrontalieri posto in essere dalla legislazione di un singolo Stato membro. La questione riguarda dunque, più precisamente, la compatibilità con il diritto comunitario dell’impossibilità per un lavoratore belga che, essendosi trasferito nel Granducato di Lussemburgo per svolgervi la propria attività, diventi inabile al lavoro, di percepire, per il primo anno di inabilità, qualunque indennità che tenga conto dei contributi versati in precedenza all’INAMI, laddove, se fosse rimasto in Belgio, avrebbe avuto diritto a ricevere un’«indemnité d’incapacité primaire» fin dal primo giorno di inabilità al lavoro. 25. [OSCURATO:PERSONA] sostiene che, al fine di risolvere la questione sottoposta, la disposizione rilevante non è tanto l’art. 40, n. 3, lett. b), del regolamento n. 1408/71, che tratta solo del riconoscimento dell’indennità di invalidità, quanto piuttosto l’art. 40, n. 3, lett. a) di detto regolamento. Naturalmente, stando al suo tenore letterale, anche quest’ultimo si riferisce solo alle prestazioni di invalidità e si limita a porre in capo a [OSCURATO:PERSONA] membri che, come il Belgio, subordinano la concessione di tali prestazioni allo scadere di un periodo preliminare di inabilità al lavoro, l’obbligo di tenere conto, al fine di verificare il soddisfacimento della detta condizione, di ogni periodo durante il quale il lavoratore, in virtù della legislazione del secondo Stato membro, abbia percepito prestazioni di malattia o di invalidità dovute ad inabilità al lavoro ( 11 ). 26. Occorre comunque ricordare che, al fine di assicurare l’effettività della libertà di circolazione dei lavoratori, l’art. 42 prevede un sistema che consenta di assicurare ai lavoratori migranti il «cumulo, per il sorgere e la conservazione del diritto alle prestazioni e per il calcolo dell’ammontare dell’indennità, di tutti i periodi presi in considerazione dalle legislazioni dei vari paesi». Inoltre, secondo una consolidata giurisprudenza, tutte le disposizioni del regolamento n. 1408/71 debbono essere interpretate alla luce dell’obiettivo dell’art. 42 CE, che è quello di contribuire, in particolare attraverso il cumulo dei periodi di assicurazione, di residenza o di occupazione, all’instaurazione della libera circolazione dei lavoratori ( 12 ). Laddove non è stato possibile raggiungere tale obiettivo, la Corte non ha esitato a dichiarare invalida una disposizione del regolamento n. 1408/71 che escludeva la possibilità di tenere conto dei periodi durante i quali, ai fini della proroga del periodo di riferimento sulla base della legislazione di uno Stato membro, venivano erogate prestazioni previdenziali sulla base della legislazione di un altro Stato membro ( 13 ). Se è vero che il Trattato consente che permangano differenze tra i regimi previdenziali degli [OSCURATO:PERSONA] membri e, di conseguenza, disparità nei diritti delle persone che vi lavorano, il suo scopo non sarebbe raggiunto se, a seguito dell’esercizio del diritto alla libera circolazione, i lavoratori dovessero vedersi privati dei vantaggi previdenziali garantiti loro dalle leggi di uno Stato membro. Una tale conseguenza potrebbe dissuadere il lavoratore comunitario dall’esercitare il diritto alla libera circolazione e costituirebbe pertanto un ostacolo a tale libertà ( 14 ). Pertanto, tale obiettivo implica che i lavoratori migranti non devono né perdere diritti a prestazioni di previdenza sociale né subire una riduzione del loro importo per il fatto di aver esercitato il diritto alla libera circolazione che è loro riconosciuto dal Trattato ( 15 ) e che la regola del cumulo dei periodi di assicurazione, di residenza o di occupazione mira a garantire che l’esercizio del diritto alla libera circolazione conferito dal Trattato non abbia l’effetto di privare un lavoratore dei vantaggi previdenziali ai quali egli avrebbe potuto avere diritto se avesse compiuto la sua carriera in un unico Stato membro ( 16 ). 27. Nel caso di specie, se la sig.ra [OSCURATO:PERSONA] avesse continuato a lavorare e a maturare tutti i periodi assicurativi in Belgio o se fosse divenuta invalida o inabile al lavoro in tale Stato, eventualmente anche dopo aver lavorato in un altro Stato membro, avrebbe avuto diritto ad un’«indemnité d’incapacité primaire» per il periodo compreso fra l’8 luglio 2005 e il . 28. Alla luce dell’art. 42 CE, l’art. 40, n. 3, lett. a), del regolamento n. 1408/71 deve quindi essere interpretato nel senso che impone ad uno Stato membro, il Belgio nella fattispecie, non solo di tenere conto, ai fini dell’erogazione di un’indennità di invalidità, di ogni periodo in cui il soggetto interessato abbia percepito prestazioni di invalidità ai sensi della legislazione lussemburghese, ma anche, ai fini dell’erogazione e del calcolo dell’«indemnité d’incapacité primaire», di tutti i periodi di assicurazione maturati sotto la legislazione lussemburghese, come se si trattasse di periodi maturati sotto la propria legislazione. 29. Di conseguenza, le autorità belghe devono leggere ed applicare l’art. 93 della legge 14 luglio 1994 alla luce di tale interpretazione dell’art. 40, n. 3, lett. a), del regolamento n. 1408/71. Come la Corte ha costantemente ribadito, nell’esercizio del potere di organizzare il proprio regime previdenziale, gli [OSCURATO:PERSONA] membri devono rispettare il diritto comunitario e, in particolare, le disposizioni del Trattato CE sulla libera circolazione dei lavoratori ( 17 ). Il potere degli [OSCURATO:PERSONA] membri non è dunque illimitato. Essi sono tenuti segnatamente a rispettare lo spirito e i principi del regolamento n. 1408/71, compreso quello che assicura che un lavoratore non sia penalizzato per aver esercitato il suo diritto alla libera circolazione, e a far sì che il sistema così elaborato non privi quest’ultimo di tutela sociale ( 18 ). Inoltre, laddove, in linea di principio, un eventuale svantaggio conseguente all’estensione delle attività del lavoratore o al loro trasferimento in un altro o in più altri [OSCURATO:PERSONA] membri e al suo assoggettamento ad un nuovo regime previdenziale, rispetto alla situazione del lavoratore che eserciti l’insieme delle sue attività in uno stesso Stato membro, non è contrario alle disposizioni degli art. 39 CE e 43 CE, la detta legislazione non deve comunque risolversi nel fatto puro e semplice di versare contributi previdenziali a fondo perduto. ( 19 ) Come ho già rilevato, se alla sig.ra [OSCURATO:PERSONA] non dovesse essere erogata alcuna indennità da parte dell’ente previdenziale belga per il primo anno di inabilità, i suoi contributi previdenziali sarebbero stati versati in Belgio a fondo perduto. IV — Conclusioni 30. Alla luce di quanto sopra esposto, sono del parere che le questioni sottoposte alla Corte dal Tribunal du travail de Nivelles dovrebbero essere risolte come segue: L’art. 40, n. 3, lett. a), del regolamento (CEE) del Consiglio 14 giugno 1971, n. 1408, relativo all’applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all’interno della Comunità, deve essere inteso nel senso che impone a uno Stato membro dotato di legislazione di tipo A, il quale subordini la concessione delle prestazioni di invalidità alla condizione che l’interessato sia stato inabile al lavoro per un periodo determinato, nel caso in cui un lavoratore subordinato, già soggetto a detta legislazione, sia colpito da inabilità al lavoro seguita da invalidità mentre è soggetto alla legislazione di un altro Stato membro, di tener conto - nel determinare il diritto all’erogazione e ai fini del calcolo dell’importo di qualsiasi indennità prevista dalla sua legislazione da versare alla persona inabile nel periodo di cui è causa - di tutti i periodi maturati in base alla legislazione del secondo Stato membro. ( 1 ) Lingua originale: l’inglese. ( 2 ) Regolamento 14 giugno 1971, n. 1408, relativo all’applicazione dei regime di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all’interno della Comunità (versione consolidata — GU 1997, L 28, pag. 1 ). ( 3 ) V., a tal fine, sentenze 26 novembre 2002, causa C-100/01, [OSCURATO:PERSONA] (Racc. pag. I-10981, punto 26); , causa C-392/05, Alevizos (Racc. pag. I-3505, punto 66) , nonché , causa C-287/05, Hendrix (Racc. pag. I-6909, punto 61) . ( 4 ) Sentenze 9 marzo 2006, causa C-493/04, Piatkowski (Racc. pag. I-2369, punto 32) ; , causa C-385/99, Müller-Fauré e van Riet (Racc. pag. I-4509, punto 100) , nonché , causa C-103/06, Derouin (Racc. pag. I-1853, punto 23) . ( 5 ) Sentenze 30 gennaio 1997, cause riunite C-4/95 e C-5/95, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (Racc. pag. I-511 , punto 36); , causa C-120/95, Decker (Racc. pag. I-1831, punto 22) ; Müller-Fauré e van Riet, citata alla nota precedente, punto 100, nonché , causa C-507/06, Klöppel (Racc. pag. I-943) , punto 16. ( 6 ) Sentenze 15 gennaio 1986, causa 41/84, Pinna (Racc. pag. 1, punto 20) ; , causa 141/88, Jordan (Racc. pag. 2387, punto 13) , nonché , cause riunite C-393/99 e C-394/99, Hervein e a. (Racc. pag. I-2829 , punto 50). ( 7 ) Sentenza Hervein e a., cit. alla nota 6, punto 52, nonché sentenza Derouin, cit. alla nota 4, punto 20. ( 8 ) Sentenza Hervein e a., cit. alla nota 6, punto 53. ( 9 ) Sentenza Hervein e a., cit. alla nota 6, punto 51, nonché sentenza Piatkowski, cit. alla nota 4, punto 34. ( 10 ) Ibidem. ( 11 ) Esempi di applicazione di questa disposizione si trovano alle sentenze 9 novembre 1977, causa 41/77, Warry (Racc. pag. 2085) , e , causa 150/82, Coppola (Racc. pag. 43) ; soluzioni disciplinate d’ora innanzi dall’art. 40, n. 3, lett. a), del regolamento n. 1408/71. ( 12 ) V., in tal senso, sentenze 17 dicembre 1998, causa C-244/97, Lustig (Racc. pag. I-8701, punto 30) ; , causa C-406/93, Reichling (Racc. pag. I-4061, punto 21) ; , causa C-481/93, Moscato (Racc. pag. I-3525, punto 27) , nonché , causa C-482/93, Klaus (Racc. pag. I-3551, punto 21) . ( 13 ) V. sentenza 18 aprile 2002, causa C-290/00, Duchon (Racc. pag. I-3567) . Per un’analisi, v. P. Mavridis, La sécurité sociale à l’épreuve de l’intégration européenne , Bruylant, 2003, pag. 657-659. ( 14 ) V. sentenze 5 ottobre 1994, causa C-165/91, van Munster (Racc. pag. I-4661, punto 27) ; , causa C-349/87, Paraschi (Racc. pag. I-4501, punto 22) ; , causa C-12/93, Drake (Racc. pag. I-4337, punto 22) , nonché , causa C-228/07, Petersen (Racc. pag. I-6989, punto 43) . ( 15 ) Sentenza Lustig, cit. alla nota 12, punto 31, nonché sentenza Reichling, cit. alla nota 12, punto 24. ( 16 ) Sentenza Lustig, cit. alla nota 12, punto 31, nonché sentenza Moscato, cit. alla nota 12, punto 28. ( 17 ) Sentenze 26 gennaio 1999, causa C-18/95, Terhoeve (Racc. pag. I-345, punto 34) ; Decker, cit. alla nota 5, punto 23; Piatkowski, cit. alla nota 4, punto 33; , causa C-227/03, van Pommeren-Bourgondiën (Racc. pag. I-6101, punto 39) ; Derouin, cit. alla nota 4, punto 25; Klöppel, cit. alla nota 5, punto 16, nonché Petersen, cit. alla nota 14, punto 42. ( 18 ) Sentenza Derouin, cit. alla nota 4, punto 25. ( 19 ) Sentenza Hervein e a., cit. alla nota 6, punto 51, nonché sentenza Piatkowski, cit. alla nota 4, punto 34.
Sentenza Corte di giustizia UE/2009 — Fons Iuris — Fons Iuris