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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 12094/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/01/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo udito il difensore [OSCURATO:PERSONA] Con la sentenza impugnata la Corte d'Appello di Palermo ha confermato la pronunzia di primo grado di condanna alla pena di giustizia nei confronti dell'imputata [OSCURATO:PERSONA],in qualità di titolare dell'omonima ditta individuale per il delitto di bancarotta fraudolenta per distrazione di un autocarro.

Epoca del fallimento : Febbraio 2016.

Ha presentato ricorso l'imputata tramite difensore fiduciario articolando tre motivi.

1. Col primo ha lamentato violazione di legge in relazione agli art 16/1 nr 2 L e 220 LF e vizi motivazionali per la mancanza dell'elemento oggettivo del delitto, individuato dalla difesa nella notifica della sentenza dichiarativa di fallimento; per tale omissione i Giudici del merito avevano correttamente assolto l'imputata dal delitto di cui al capo a).Per altro verso non sussisterebbe la distrazione del veicolo, poiché la ricorrente avrebbe appreso solo nel corso del giudizio che il curatore non aveva reperito il furgone ed aveva dato indicazioni sul sito ove si trovava, conseguendone l'effettivo rintraccio del bene. 2.Tramite il secondo motivo si sviluppano analoghe doglianze per aver ritenuto la Corte territoriale la sussistenza di un danno risarcibile in assenza di una prova certa, disattendendo erroneamente l'analogo motivo di appello; si censura la motivazione, altresì, per l'assenza di valutazione circa l'offensività della condotta tenuta dalla ricorrente. 3.Nel terzo motivo si rappresenta la errata applicazione di legge e l'illogicità di motivazione per la mancata revoca o riduzione delle pene accessorie fallimentari, oggetto di motivo di appello erroneamente respinto.

Con requisitoria scritta a norma dell'art. 83, comma 12-ter, decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, con la legge 24 aprile 2020, n. 27, il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione ha concluso per il rigetto; il difensore delle parte civile costituita ha depositato memoria conclusiva. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è fondato sul terzo motivo per l'errata applicazione delle pene accessorie fallimentari e per questa ragione la sentenza deve essere annullata con rinvio per nuovo esame sul punto mentre nel resto è inammissibile.

1. Il primo motivo del ricorso è inammissibile poiché, con proposizione completamente estranea al sistema ed alla giurisprudenza di questa Corte, ritiene che la conoscenza da parte dell'imprenditore della dichiarazione di fallimento costituisca requisito necessario all'integrazione della fattispecie di bancarotta distrattiva, richiamando erroneamente la norma di cui all'art 16/1 nr 3 LF, contestata al capo a) dell'imputazione, reato dal quale la ricorrente è stata correttamente assolta, per la mancata comunicazione della sentenza dichiarativa di fallimento, che presuppone l'avvenuta rituale comunicazione al fallito, costituendo il presupposto del reato di cui all'art. 220 legge fall., con l'esclusione di ogni equipollente. (Sez. 5 , Sentenza n. 46796 del 14/10/2021 Ud. (dep. 22/12/2021 ) Rv. 282382 .1.1.

E' chiaro anche alla difesa - come emerge dalla lettura dell'atto di ricorso - che l'addebito attualmente oggetto di giudizio è quello di bancarotta distrattiva del bene aziendale, individuato nell'autocarro di cui in imputazione, rispetto alla quale la sentenza dichiarativa di fallimento costituisce - come affermato ormai costantemente da questa Corte regolatrice - una condizione obbiettiva di punibilità - tanto che la condotta dell'agente che sottragga beni dell'impresa in seguito fallita è definita nel linguaggio tecnico bancarotta fraudolenta prefallimentare.

Così ex multis : (Sez. 5, Sentenza n. 13910 del 08/02/2017 Ud. (dep. 22/03/2017 ) Rv. 269388, secondo la quale la dichiarazione di fallimento, ponendosi come evento estraneo all'offesa tipica e alla sfera di volizione dell'agente, costituisce una condizione obiettiva dì punibilità, che circoscrive l'area di illiceità penale alle sole ipotesi nelle quali, alle condotte del debitore, dì per sè offensive degli interessi dei creditori, segua la dichiarazione di fallimento. 1.2.D'altra parte dalla semplice lettura dell'ad 220 L.F intitolato - per quanto qui di rilievo - altre inosservanze del fallito si ricava che le condotte ivi descritte, tra cui quella di inosservanza degli obblighi imposti dall'art 16 nr 3, ora evocata dalla difesa, sono sanzionate fuori dai casi preveduti all'ad 216 LF . 2.Anche il secondo motivo è inammissibile, poiché erroneamente la difesa ritiene che il delitto di bancarotta fraudolenta sia un reato di danno e/o che il danno rientri tra gli elementi costitutivi del reato, lamentando la mancata dimostrazione del verificarsi di un danno reale e concreto per la massa fallimentare.

In proposito secondo l'orientamento consolidato espresso da questa Corte regolatrice il reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale prefallimentare è un reato di pericolo che deve avere caratteristiche dì concretezza ma non è mai ritenuto reato dì danno; sì è, infatti, puntualizzato che l'atto dì depauperamento, incidendo negativamente sulla consistenza del patrimonio sociale, deve essere idoneo a creare un pericolo per il soddisfacimento delle ragioni creditorie, che deve permanere fino al tempo che precede l'apertura della procedura fallimentare.

Sez. 5, Sentenza n. 50081 del 14/09/2017 Ud. (dep. 02/11/2017) Rv. 271437.

In senso conforme:Sez. 5, Sentenza n. 17819 del 24/03/2017 Ud. (dep. 07/04/2017 ) Rv. 269562.

La Corte palermitana ha fatto buon governo dei suindicati principi in quanto il pregiudizio per le ragioni creditorie è stato correttamente individuato nella mancata tempestiva apprensione al fallimento del veicolo rimasto nella disponibilità della fallita, da cui è derivato il consistente deprezzamento del suo valore per il trascorrere del tempo.

3. Il terzo motivo di ricorso è, invece, fondato, avendo lamentato la ricorrente l'errata applicazione delle pene accessorie fallimentari, che sono state confermate nella misura fissa di dieci anni stabilita dal Tribunale, con sentenza emessa, invero, prima della pronunzia della Corte Costle 222/2018, come effetto automatico della condanna.

Per completezza va osservato che la difesa nel motivo di appello aveva sollevato anche la questione della durata delle pene accessorie fallimentari, oltre che quella della revoca, formulando la doglianza nel senso di una riduzione della loro durata.

La Corte di appello si è limitata ad escludere correttamente la possibilità di revocare le pene accessorie, in quanto previste dalla legge ma non si è pronunziata sulla richiesta di riduzione della durata, stabilite in primo grado dal Tribunale in dieci anni, come automatica conseguenza della condanna, né ha rilevato di ufficio la loro illegalità.

In proposito il massimo consesso di questa Corte ha sancito il principio per cui la durata delle pene accessorie per le quali la legge stabilisce, in misura non fissa, un limite di durata minimo ed uno massimo, ovvero uno soltanto di essi, deve essere determinata in concreto dal giudice in base ai criteri di cui all'art. 133 cod. pen. e non rapportata, invece, alla durata della pena principale inflitta ex art. 37 cod. pen.

In un caso - sovrapponibile al presente - nel quale è stata annullata con rinvio la sentenza che aveva irrogato agli imputati le pene accessorie conseguenti al reato di bancarotta fraudolenta per il periodo fisso di dieci anni). (Sez.

U - , Sentenza n. 28910 del 28/02/2019 Ud. (dep. 03/07/2019) Rv. 276286. [OSCURATO:PERSONA] del rinvio provvederà, quindi, alla rideterminazione delle pene accessorie fallimentari definendone la durata alla luce dei criteri ex art 133 cp.

Ai sensi dell'art. 624 cod. proc. pen.,dall'annullamento con rinvio circoscritto a tale punto della decisione, deriva l'autorità di cosa giudicata in tutti i restanti punti della sentenza privi di connessione con quello annullato e, quindi, nella specie, per l'accertamento della responsabilità dell'imputato e per la quantificazione delle pene principali. da ultimo, osservato che la parte civile curatela del fallimento non ha diritto alla refusíone delle spese, poiché non ne ha chiesto la liquidazione e non ha presentato nota spese; si deve, inoltre, constatare che il contenuto della memoria depositata non apporta alcun contributo apprezzabile, a tutela dei propri interessi di natura civile risarcitoria, alla decisione né a contrastare le tesi difensive. (Sez. 4 , Sentenza n. 36535 del 15/09/2021 Ud. (dep. 08/10/2021 ) Rv. 281923.

Alla luce delle considerazioni e dei principi che precedono la sentenza impugnata deve essere annullata con rinvio ad altra Sezione della Corte d'Appello di Palermo per nuovo esame quanto alle pene accessorie ex art 216LF ultimo comma, esame che sarà condotto ai sensi dell'art 133 cp.

Il ricorso nel resto deve essere dichiarato inammissibile.

PQM Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla determinazione della durata delle pene accessorie fallimentari e rinvia per nuovo esame sul punto ad altra sezione della Corte di Appello di Palermo.

Dichiara inammissibile il ricorso nel resto.

Deciso il 15.12.2022 Il consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA].

Eduard

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/01/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo udito il difensore [OSCURATO:PERSONA] Con la sentenza impugnata la Corte d'Appello di Palermo ha confermato la pronunzia di primo grado di condanna alla pena di giustizia nei confronti dell'imputata [OSCURATO:PERSONA],in qualità di titolare dell'omonima ditta individuale per il delitto di bancarotta fraudolenta per distrazione di un autocarro. Epoca del fallimento : Febbraio 2016. Ha presentato ricorso l'imputata tramite difensore fiduciario articolando tre motivi. 1. Col primo ha lamentato violazione di legge in relazione agli art 16/1 nr 2 L e 220 LF e vizi motivazionali per la mancanza dell'elemento oggettivo del delitto, individuato dalla difesa nella notifica della sentenza dichiarativa di fallimento; per tale omissione i Giudici del merito avevano correttamente assolto l'imputata dal delitto di cui al capo a).Per altro verso non sussisterebbe la distrazione del veicolo, poiché la ricorrente avrebbe appreso solo nel corso del giudizio che il curatore non aveva reperito il furgone ed aveva dato indicazioni sul sito ove si trovava, conseguendone l'effettivo rintraccio del bene. 2.Tramite il secondo motivo si sviluppano analoghe doglianze per aver ritenuto la Corte territoriale la sussistenza di un danno risarcibile in assenza di una prova certa, disattendendo erroneamente l'analogo motivo di appello; si censura la motivazione, altresì, per l'assenza di valutazione circa l'offensività della condotta tenuta dalla ricorrente. 3.Nel terzo motivo si rappresenta la errata applicazione di legge e l'illogicità di motivazione per la mancata revoca o riduzione delle pene accessorie fallimentari, oggetto di motivo di appello erroneamente respinto. Con requisitoria scritta a norma dell'art. 83, comma 12-ter, decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, con la legge 24 aprile 2020, n. 27, il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione ha concluso per il rigetto; il difensore delle parte civile costituita ha depositato memoria conclusiva. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è fondato sul terzo motivo per l'errata applicazione delle pene accessorie fallimentari e per questa ragione la sentenza deve essere annullata con rinvio per nuovo esame sul punto mentre nel resto è inammissibile. 1. Il primo motivo del ricorso è inammissibile poiché, con proposizione completamente estranea al sistema ed alla giurisprudenza di questa Corte, ritiene che la conoscenza da parte dell'imprenditore della dichiarazione di fallimento costituisca requisito necessario all'integrazione della fattispecie di bancarotta distrattiva, richiamando erroneamente la norma di cui all'art 16/1 nr 3 LF, contestata al capo a) dell'imputazione, reato dal quale la ricorrente è stata correttamente assolta, per la mancata comunicazione della sentenza dichiarativa di fallimento, che presuppone l'avvenuta rituale comunicazione al fallito, costituendo il presupposto del reato di cui all'art. 220 legge fall., con l'esclusione di ogni equipollente. (Sez. 5 , Sentenza n. 46796 del 14/10/2021 Ud. (dep. 22/12/2021 ) Rv. 282382 .1.1. E' chiaro anche alla difesa - come emerge dalla lettura dell'atto di ricorso - che l'addebito attualmente oggetto di giudizio è quello di bancarotta distrattiva del bene aziendale, individuato nell'autocarro di cui in imputazione, rispetto alla quale la sentenza dichiarativa di fallimento costituisce - come affermato ormai costantemente da questa Corte regolatrice - una condizione obbiettiva di punibilità - tanto che la condotta dell'agente che sottragga beni dell'impresa in seguito fallita è definita nel linguaggio tecnico bancarotta fraudolenta prefallimentare. Così ex multis : (Sez. 5, Sentenza n. 13910 del 08/02/2017 Ud. (dep. 22/03/2017 ) Rv. 269388, secondo la quale la dichiarazione di fallimento, ponendosi come evento estraneo all'offesa tipica e alla sfera di volizione dell'agente, costituisce una condizione obiettiva dì punibilità, che circoscrive l'area di illiceità penale alle sole ipotesi nelle quali, alle condotte del debitore, dì per sè offensive degli interessi dei creditori, segua la dichiarazione di fallimento. 1.2.D'altra parte dalla semplice lettura dell'ad 220 L.F intitolato - per quanto qui di rilievo - altre inosservanze del fallito si ricava che le condotte ivi descritte, tra cui quella di inosservanza degli obblighi imposti dall'art 16 nr 3, ora evocata dalla difesa, sono sanzionate fuori dai casi preveduti all'ad 216 LF . 2.Anche il secondo motivo è inammissibile, poiché erroneamente la difesa ritiene che il delitto di bancarotta fraudolenta sia un reato di danno e/o che il danno rientri tra gli elementi costitutivi del reato, lamentando la mancata dimostrazione del verificarsi di un danno reale e concreto per la massa fallimentare. In proposito secondo l'orientamento consolidato espresso da questa Corte regolatrice il reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale prefallimentare è un reato di pericolo che deve avere caratteristiche dì concretezza ma non è mai ritenuto reato dì danno; sì è, infatti, puntualizzato che l'atto dì depauperamento, incidendo negativamente sulla consistenza del patrimonio sociale, deve essere idoneo a creare un pericolo per il soddisfacimento delle ragioni creditorie, che deve permanere fino al tempo che precede l'apertura della procedura fallimentare. Sez. 5, Sentenza n. 50081 del 14/09/2017 Ud. (dep. 02/11/2017) Rv. 271437. In senso conforme:Sez. 5, Sentenza n. 17819 del 24/03/2017 Ud. (dep. 07/04/2017 ) Rv. 269562. La Corte palermitana ha fatto buon governo dei suindicati principi in quanto il pregiudizio per le ragioni creditorie è stato correttamente individuato nella mancata tempestiva apprensione al fallimento del veicolo rimasto nella disponibilità della fallita, da cui è derivato il consistente deprezzamento del suo valore per il trascorrere del tempo. 3. Il terzo motivo di ricorso è, invece, fondato, avendo lamentato la ricorrente l'errata applicazione delle pene accessorie fallimentari, che sono state confermate nella misura fissa di dieci anni stabilita dal Tribunale, con sentenza emessa, invero, prima della pronunzia della Corte Costle 222/2018, come effetto automatico della condanna. Per completezza va osservato che la difesa nel motivo di appello aveva sollevato anche la questione della durata delle pene accessorie fallimentari, oltre che quella della revoca, formulando la doglianza nel senso di una riduzione della loro durata. La Corte di appello si è limitata ad escludere correttamente la possibilità di revocare le pene accessorie, in quanto previste dalla legge ma non si è pronunziata sulla richiesta di riduzione della durata, stabilite in primo grado dal Tribunale in dieci anni, come automatica conseguenza della condanna, né ha rilevato di ufficio la loro illegalità. In proposito il massimo consesso di questa Corte ha sancito il principio per cui la durata delle pene accessorie per le quali la legge stabilisce, in misura non fissa, un limite di durata minimo ed uno massimo, ovvero uno soltanto di essi, deve essere determinata in concreto dal giudice in base ai criteri di cui all'art. 133 cod. pen. e non rapportata, invece, alla durata della pena principale inflitta ex art. 37 cod. pen. In un caso - sovrapponibile al presente - nel quale è stata annullata con rinvio la sentenza che aveva irrogato agli imputati le pene accessorie conseguenti al reato di bancarotta fraudolenta per il periodo fisso di dieci anni). (Sez. U - , Sentenza n. 28910 del 28/02/2019 Ud. (dep. 03/07/2019) Rv. 276286. [OSCURATO:PERSONA] del rinvio provvederà, quindi, alla rideterminazione delle pene accessorie fallimentari definendone la durata alla luce dei criteri ex art 133 cp. Ai sensi dell'art. 624 cod. proc. pen.,dall'annullamento con rinvio circoscritto a tale punto della decisione, deriva l'autorità di cosa giudicata in tutti i restanti punti della sentenza privi di connessione con quello annullato e, quindi, nella specie, per l'accertamento della responsabilità dell'imputato e per la quantificazione delle pene principali. da ultimo, osservato che la parte civile curatela del fallimento non ha diritto alla refusíone delle spese, poiché non ne ha chiesto la liquidazione e non ha presentato nota spese; si deve, inoltre, constatare che il contenuto della memoria depositata non apporta alcun contributo apprezzabile, a tutela dei propri interessi di natura civile risarcitoria, alla decisione né a contrastare le tesi difensive. (Sez. 4 , Sentenza n. 36535 del 15/09/2021 Ud. (dep. 08/10/2021 ) Rv. 281923. Alla luce delle considerazioni e dei principi che precedono la sentenza impugnata deve essere annullata con rinvio ad altra Sezione della Corte d'Appello di Palermo per nuovo esame quanto alle pene accessorie ex art 216LF ultimo comma, esame che sarà condotto ai sensi dell'art 133 cp. Il ricorso nel resto deve essere dichiarato inammissibile. PQM Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla determinazione della durata delle pene accessorie fallimentari e rinvia per nuovo esame sul punto ad altra sezione della Corte di Appello di Palermo. Dichiara inammissibile il ricorso nel resto. Deciso il 15.12.2022 Il consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]. Eduard
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