Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 27 gennaio 2021

Cassazione n. 17613/2022

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 7610/2021 r.g. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso, giusta procura speciale apposta in calce al ricorso, dall’[OSCURATO:PERSONA], presso il cui studio elettivamente domicilia in Artena (RM), alla via G. Marconi n. 2. - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del Prefetto pro tempore; [OSCURATO:PERSONA], in persona del Questore pro tempore. - intimate - avverso l’ordinanza del [OSCURATO:PERSONA] depositata in data 27/01/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del giorno 24/05/2022 dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA];F i r m a t o D a : D ' A N D R E A D A N I E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

P .

A .

N G C A 3 S e r i a l # : 5 5 b 1 f 0 4 e 4 6 c e e 5 1 c c 4 6 3 2 3 5 1 1 3 8 6 e 4 f a - F i r m a t o D a : D E C H I A R A C A R L O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

P .

A .

N G C A 3 S e r i a l # : 5 d 6 4 9 1 e 7 f e 8 7 2 8 d 6 1 a a 3 f f 2 7 6 7 4 2 9 4 c 4 Numero registro generale 7610/2021 Numero sezionale 2122/2022 Numero di raccolta generale 17613/2022 Data pubblicazione 31/05/2022 lette le conclusioni scritte del P.M., in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso o, in subordine, disporsene la rinotifica ex art. 291 cod. proc. civ.. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con provvedimento dell’8/27 gennaio 2021, il Giudice di pace di Roma rigettò il ricorso proposto dal cittadino albanese [OSCURATO:PERSONA] avverso il decreto di espulsione dal territorio nazionale emesso, nei suoi confronti, dal Prefetto di quella stessa città il 7 luglio 2020 e notificatogli in pari data.

Ritenne, in particolare, indimostrata la dedotta convivenza effettiva dell’opponente con i familiari da lui indicati.

2. Avverso tale provvedimento il Metlli ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi, illustrati anche da memoria ex art. 380- bis.1 cod. proc. civ..

Il menzionato Prefetto ed il Questore di Roma non hanno svolto difese in questa sede. [OSCURATO:PERSONA]

1. I formulati motivi denunciano, rispettivamente: I) «Violazione e falsa applicazione dell’art. 13, comma 2-bis, del d.lgs. n. 286/98», per avere il Giudice di pace ritenuta indimostrata la dedotta convivenza effettiva dell’opponente con i familiari da lui indicati; II) «Omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti», lamentandosi la mancata ammissione della prova testimoniale volta a dimostrare la suddetta convivenza effettiva.

2. Tali doglianze, scrutinabili congiuntamente perché connesse, si rivelano inammissibili.

2.1. Invero, il Giudice di Pace capitolino ha dato atto che il Metlli, in Italia dal 1996, era stato «fermato e controllato a più riprese e trovato in molte e diverse zone d’Italia.

Tale circostanza denota un’elevata mobilità del ricorrente, che mal si coniuga con la dichiarazione di esistenza di un rapporto familiare stabile».

Lo stesso, inoltre, ha rimarcato che, «come ammesso dallo stesso ricorrente in sede di intervista, questi, uscito dal territorio nazionale in data incerta, vi è rientrato, attraverso la frontiera di F i r m a t o D a : D ' A N D R E A D A N I E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

P .

A .

N G C A 3 S e r i a l # : 5 5 b 1 f 0 4 e 4 6 c e e 5 1 c c 4 6 3 2 3 5 1 1 3 8 6 e 4 f a - F i r m a t o D a : D E C H I A R A C A R L O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

P .

A .

N G C A 3 S e r i a l # : 5 d 6 4 9 1 e 7 f e 8 7 2 8 d 6 1 a a 3 f f 2 7 6 7 4 2 9 4 c 4 Numero registro generale 7610/2021 Numero sezionale 2122/2022 Numero di raccolta generale 17613/2022 Brindisi, in data 25.8.2019.

Dette circostanze (in particolare l’ultima, riferita Data pubblicazione 31/05/2022 dallo stesso ricorrente […]) denotano e comprovano che lo stesso non ha una relazione familiare stabile e, dunque, non è ravvisabile, nella fattispecie, quella certezza di rapporti giuridici che la normativa invocata [art. 13, comma 2-bis, del d.lgs. n. 286 del 1998.

Ndr] tutela.

Gli stessi motivi valgono anche con riferimento alla figlia, ormai sedicenne, del ricorrente… La facilità di spostarsi del ricorrente, non solo sul [OSCURATO:PERSONA], ma anche all’estero, denota che lo stesso non era e non è presente, né affettivamente, né economicamente, nella vita della figlia che, come risulta dagli stessi documenti versati in atti dallo stesso Metlli, ha, come unico punto di riferimento la madre…».

2.2. Questa Corte, poi, ancora recentemente (cfr., pure nelle rispettive motivazioni, Cass. n. 5490 del 2022; Cass. n. 3246 del 2022; Cass. n. 596 del 2022; Cass. n. 40495 del 2021; Cass. n. 28462 del 2021; Cass. n. 25343 del 2021; Cass. n. 4226 del 2021; Cass. n. 395 del 2021; Cass. n. 27909 del 2020; Cass. n. 4343 del 2020; Cass. n. 27686 del 2018), ha chiarito che: a) il vizio di cui all'art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ. può rivestire la forma della violazione di legge (intesa come errata negazione o affermazione dell'esistenza o inesistenza di una norma, ovvero attribuzione alla stessa di un significato inappropriato) e della falsa applicazione di norme di diritto, intesa come sussunzione della fattispecie concreta in una disposizione non pertinente (perché, ove propriamente individuata ed interpretata, riferita ad altro) ovvero deduzione da una norma di conseguenze giuridiche che, in relazione alla fattispecie concreta, contraddicono la sua (pur corretta) interpretazione (cfr. Cass. n. 8782 del 2005); b) non integra invece violazione, né falsa applicazione di norme di diritto, la denuncia di una erronea ricognizione della fattispecie concreta in funzione delle risultanze di causa, poiché essa si colloca al di fuori dell'ambito interpretative ed applicativo della norma di legge; c) il discrimine tra violazione di legge in senso proprio (per erronea ricognizione dell'astratta fattispecie normativa) ed erronea applicazione della legge (in ragione della carente o contraddittoria ricostruzione della fattispecie F i r m a t o D a : D ' A N D R E A D A N I E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

P .

A .

N G C A 3 S e r i a l # : 5 5 b 1 f 0 4 e 4 6 c e e 5 1 c c 4 6 3 2 3 5 1 1 3 8 6 e 4 f a - F i r m a t o D a : D E C H I A R A C A R L O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

P .

A .

N G C A 3 S e r i a l # : 5 d 6 4 9 1 e 7 f e 8 7 2 8 d 6 1 a a 3 f f 2 7 6 7 4 2 9 4 c 4 Numero registro generale 7610/2021 Numero sezionale 2122/2022 Numero di raccolta generale 17613/2022 concreta) è segnato dal fatto che solo quest'ultima censura, diversamente Data pubblicazione 31/05/2022 dalla prima, è mediata dalla contestata valutazione delle risultanze di causa (cfr. Cass., Sez.

U., n. 10313 del 2006; Cass. n. 195 del 2016; Cass. n. 26110 del 2015; Cass. n. 8315 del 2013; Cass. n. 16698 del 2010; Cass. n. 7394 del 2010); d) le doglianze attinenti non già all'erronea ricognizione della fattispecie astratta recata dalle norme di legge, bensì all'erronea ricognizione della fattispecie concreta alla luce delle risultanze di causa, ineriscono tipicamente alla valutazione del giudice di merito (cfr. Cass. n. 13238 del 2017; Cass. n. 26110 del 2015).

2.2.1. Fermo quanto precede, la denuncia di violazione di legge di cui al primo motivo è inammissibile giacché non verte sul significato e sulla portata applicativa dell’art. 13, comma 2-bis, del T.U.I.., bensì sulla ricognizione della fattispecie concreta operata dal giudice a quo (cfr. Cass.n. 195 del 2016; Cass. 30 dicembre 2015, n. 26110 del 2015; Cass. n. 8315 del 2013; Cass. n. 16698 del 2010; Cass. n. 7394 del 2010; Cass., SU, n. 10313 del 2006).

2.2.2. In altri termini, il ricorrente oblitera completamente che il vizio della sentenza previsto dall'art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ. deve essere dedotto, a pena di inammissibilità del motivo giusta la disposizione dell'art. 366, n. 4, cod. proc. civ., non solo con la indicazione delle norme assuntivamente violate, ma anche, e soprattutto, mediante specifiche argomentazioni intelligibili ed esaurienti intese a motivatamente dimostrare in qual modo determinate affermazioni in diritto contenute nella sentenza gravata debbano ritenersi in contrasto con le indicate norme regolatrici della fattispecie o con l'interpretazione delle stesse fornita dalla giurisprudenza di legittimità, diversamente impedendosi alla Corte regolatrice di adempiere al suo istituzionale compito di verificare il fondamento della lamentata violazione (cfr., tra le più recenti, anche nelle rispettive motivazioni, Cass.n. 6866 del 2022; Cass. n. 59 del 2022; Cass. n. 16700 del 2020.

Si veda pure Cass., SU, n. 23745 del 2020, a tenore della quale, «in tema di ricorso per cassazione, l'onere di specificità dei motivi, sancito dall'art. 366, comma 1, n. 4), c.p.c., impone al ricorrente che denunci il vizio di cui all'art. 360, F i r m a t o D a : D ' A N D R E A D A N I E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

P .

A .

N G C A 3 S e r i a l # : 5 5 b 1 f 0 4 e 4 6 c e e 5 1 c c 4 6 3 2 3 5 1 1 3 8 6 e 4 f a - F i r m a t o D a : D E C H I A R A C A R L O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

P .

A .

N G C A 3 S e r i a l # : 5 d 6 4 9 1 e 7 f e 8 7 2 8 d 6 1 a a 3 f f 2 7 6 7 4 2 9 4 c 4 Numero registro generale 7610/2021 Numero sezionale 2122/2022 Numero di raccolta generale 17613/2022 comma 1, n. 3), c.p.c., pena d'inammissibilità della censura, di indicare le Data pubblicazione 31/05/2022 norme di legge di cu intende lamentare la violazione, di esaminarne il contenuto precettivo e d raffrontarlo con le affermazioni in diritto contenute nella sentenza impugnata, che è tenuto espressamente a richiamare, al fine di dimostrar che queste ultime contrastano col precetto normativo, non potendosi demandare alla Corte il compito di individuare - con una ricerca esplorativa ufficiosa, che trascende le sue funzioni - la norma violata o i punti della sentenza che si pongono in contrasto con essa»).

2.2.3. Entrambe le formulate censure, invece, mirano ad ottenere una rivisitazione dell’accertamento, chiaramente di carattere fattuale, in ordine alla ritenuta insussistenza della dedotta convivenza effettiva dell’odierno ricorrente con i familiari da lui indicati, dimenticando, però, da un lato, che la denuncia di violazione di legge ex art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., formalmente proposta con la prima di esse, non può essere mediate dalla riconsiderazione delle risultanze istruttorie, non potendosi surrettiziamente trasformare il giudizio di legittimità in un nuovo, non consentito, ulteriore grado di merito, nel quale ridiscutere gli esiti istruttori espressi nella decisione impugnata, non condivisi e, per ciò solo, censurati al fine di ottenerne la sostituzione con altri più consoni alle proprie aspettative (cfr. Cass., SU, n. 34476 del 2019; Cass. n. 21381 del 2006, nonché le più recenti Cass. n. 8758 del 2017; Cass. n. 32026 del 2021; Cass. n. 40495 del 2021; Cass. n. 1822 del 2022; Cass. n. 2195 del 2022); dall’altro che l'art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ. (invocato dal Metlli con la generica doglianza di cui al secondo motivo), nel testo novellato dal d.l. n. 83 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 134 del 2012, qui applicabile ratione temporis, riguarda un vizio specifico denunciabile per cassazione relativo all'omesso esame di un fatto controverso e decisivo per il giudizio, da intendersi riferito ad un preciso accadimento o una precisa circostanza in senso storico-naturalistico, come tale non ricomprendente questioni o argomentazioni (cfr., anche nelle rispettive motivazioni, Cass. n. 2195 del 2022; Cass. n. 595 del 2022; Cass.n. 395 del 2021; Cass., SU, n. 16303 del 2018; Cass. n. 14802 del 2017;F i r m a t o D a : D ' A N D R E A D A N I E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

P .

A .

N G C A 3 S e r i a l # : 5 5 b 1 f 0 4 e 4 6 c e e 5 1 c c 4 6 3 2 3 5 1 1 3 8 6 e 4 f a - F i r m a t o D a : D E C H I A R A C A R L O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

P .

A .

N G C A 3 S e r i a l # : 5 d 6 4 9 1 e 7 f e 8 7 2 8 d 6 1 a a 3 f f 2 7 6 7 4 2 9 4 c 4 Numero registro generale 7610/2021 Numero sezionale 2122/2022 Numero di raccolta generale 17613/2022 Cass. n. 21152 del 2015), sicché sono inammissibili le censure che, come Data pubblicazione 31/05/2022 nella specie, irritualmente, estendano il paradigma normativo a quest'ultimo profilo (cfr., ex aliis, anche nelle rispettive motivazioni, Cass. n. 2195 del 2022; Cass. n. 595 del 2022; Cass. n. 4477 del 2021; Cass. n. 395 del 2021, Cass. n. 22397 del 2019; Cass. n. 26305 del 2018; Cass. n. 14802 del 2017).

Resta solo da aggiungere, infine, che non costituiscono, “fatti”, il cui omesso esame possa cagionare il vizio ex art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ., gli elementi istruttori in quanto tali, quando il fatto storico da essi rappresentato sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorché questi non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie astrattamente rilevanti (cfr. Cass., SU, n. 8053 del 2014).

3. In definitiva, quindi, il ricorso del Metlli va dichiarato inammissibile, senza necessità di pronuncia in ordine alle spese di questo giudizio di legittimità, essendo il Prefetto ed il Questore di Roma rimasti solo intimati.

3.1. Trattandosi di procedimento esente da ogni tassa o imposta (cfr. art. 18, comma 8, del d.lgs. n. 150 del 2011, che ha sostituito l’art. 13-bis del d.lgs. n. 286 del 1998), non è dovuto il raddoppio del contributo unificato. [OSCURATO:PERSONA] La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Prima sezione civile della Corte Suprema di cassazione, il 24 maggio 2022. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] F i r m a t o D a : D ' A N D R E A D A N I E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

P .

A .

N G C A 3 S e r i a l # : 5 5 b 1 f 0 4 e 4 6 c e e 5 1 c c 4 6 3 2 3 5 1 1 3 8 6 e 4 f a - F i r

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 7610/2021 r.g. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso, giusta procura speciale apposta in calce al ricorso, dall’[OSCURATO:PERSONA], presso il cui studio elettivamente domicilia in Artena (RM), alla via G. Marconi n. 2. - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del Prefetto pro tempore; [OSCURATO:PERSONA], in persona del Questore pro tempore. - intimate - avverso l’ordinanza del [OSCURATO:PERSONA] depositata in data 27/01/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del giorno 24/05/2022 dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA];F i r m a t o D a : D ' A N D R E A D A N I E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 5 b 1 f 0 4 e 4 6 c e e 5 1 c c 4 6 3 2 3 5 1 1 3 8 6 e 4 f a - F i r m a t o D a : D E C H I A R A C A R L O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 d 6 4 9 1 e 7 f e 8 7 2 8 d 6 1 a a 3 f f 2 7 6 7 4 2 9 4 c 4 Numero registro generale 7610/2021 Numero sezionale 2122/2022 Numero di raccolta generale 17613/2022 Data pubblicazione 31/05/2022 lette le conclusioni scritte del P.M., in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso o, in subordine, disporsene la rinotifica ex art. 291 cod. proc. civ.. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con provvedimento dell’8/27 gennaio 2021, il Giudice di pace di Roma rigettò il ricorso proposto dal cittadino albanese [OSCURATO:PERSONA] avverso il decreto di espulsione dal territorio nazionale emesso, nei suoi confronti, dal Prefetto di quella stessa città il 7 luglio 2020 e notificatogli in pari data. Ritenne, in particolare, indimostrata la dedotta convivenza effettiva dell’opponente con i familiari da lui indicati. 2. Avverso tale provvedimento il Metlli ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi, illustrati anche da memoria ex art. 380- bis.1 cod. proc. civ.. Il menzionato Prefetto ed il Questore di Roma non hanno svolto difese in questa sede. [OSCURATO:PERSONA] 1. I formulati motivi denunciano, rispettivamente: I) «Violazione e falsa applicazione dell’art. 13, comma 2-bis, del d.lgs. n. 286/98», per avere il Giudice di pace ritenuta indimostrata la dedotta convivenza effettiva dell’opponente con i familiari da lui indicati; II) «Omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti», lamentandosi la mancata ammissione della prova testimoniale volta a dimostrare la suddetta convivenza effettiva. 2. Tali doglianze, scrutinabili congiuntamente perché connesse, si rivelano inammissibili. 2.1. Invero, il Giudice di Pace capitolino ha dato atto che il Metlli, in Italia dal 1996, era stato «fermato e controllato a più riprese e trovato in molte e diverse zone d’Italia. Tale circostanza denota un’elevata mobilità del ricorrente, che mal si coniuga con la dichiarazione di esistenza di un rapporto familiare stabile». Lo stesso, inoltre, ha rimarcato che, «come ammesso dallo stesso ricorrente in sede di intervista, questi, uscito dal territorio nazionale in data incerta, vi è rientrato, attraverso la frontiera di F i r m a t o D a : D ' A N D R E A D A N I E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 5 b 1 f 0 4 e 4 6 c e e 5 1 c c 4 6 3 2 3 5 1 1 3 8 6 e 4 f a - F i r m a t o D a : D E C H I A R A C A R L O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 d 6 4 9 1 e 7 f e 8 7 2 8 d 6 1 a a 3 f f 2 7 6 7 4 2 9 4 c 4 Numero registro generale 7610/2021 Numero sezionale 2122/2022 Numero di raccolta generale 17613/2022 Brindisi, in data 25.8.2019. Dette circostanze (in particolare l’ultima, riferita Data pubblicazione 31/05/2022 dallo stesso ricorrente […]) denotano e comprovano che lo stesso non ha una relazione familiare stabile e, dunque, non è ravvisabile, nella fattispecie, quella certezza di rapporti giuridici che la normativa invocata [art. 13, comma 2-bis, del d.lgs. n. 286 del 1998. Ndr] tutela. Gli stessi motivi valgono anche con riferimento alla figlia, ormai sedicenne, del ricorrente… La facilità di spostarsi del ricorrente, non solo sul [OSCURATO:PERSONA], ma anche all’estero, denota che lo stesso non era e non è presente, né affettivamente, né economicamente, nella vita della figlia che, come risulta dagli stessi documenti versati in atti dallo stesso Metlli, ha, come unico punto di riferimento la madre…». 2.2. Questa Corte, poi, ancora recentemente (cfr., pure nelle rispettive motivazioni, Cass. n. 5490 del 2022; Cass. n. 3246 del 2022; Cass. n. 596 del 2022; Cass. n. 40495 del 2021; Cass. n. 28462 del 2021; Cass. n. 25343 del 2021; Cass. n. 4226 del 2021; Cass. n. 395 del 2021; Cass. n. 27909 del 2020; Cass. n. 4343 del 2020; Cass. n. 27686 del 2018), ha chiarito che: a) il vizio di cui all'art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ. può rivestire la forma della violazione di legge (intesa come errata negazione o affermazione dell'esistenza o inesistenza di una norma, ovvero attribuzione alla stessa di un significato inappropriato) e della falsa applicazione di norme di diritto, intesa come sussunzione della fattispecie concreta in una disposizione non pertinente (perché, ove propriamente individuata ed interpretata, riferita ad altro) ovvero deduzione da una norma di conseguenze giuridiche che, in relazione alla fattispecie concreta, contraddicono la sua (pur corretta) interpretazione (cfr. Cass. n. 8782 del 2005); b) non integra invece violazione, né falsa applicazione di norme di diritto, la denuncia di una erronea ricognizione della fattispecie concreta in funzione delle risultanze di causa, poiché essa si colloca al di fuori dell'ambito interpretative ed applicativo della norma di legge; c) il discrimine tra violazione di legge in senso proprio (per erronea ricognizione dell'astratta fattispecie normativa) ed erronea applicazione della legge (in ragione della carente o contraddittoria ricostruzione della fattispecie F i r m a t o D a : D ' A N D R E A D A N I E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 5 b 1 f 0 4 e 4 6 c e e 5 1 c c 4 6 3 2 3 5 1 1 3 8 6 e 4 f a - F i r m a t o D a : D E C H I A R A C A R L O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 d 6 4 9 1 e 7 f e 8 7 2 8 d 6 1 a a 3 f f 2 7 6 7 4 2 9 4 c 4 Numero registro generale 7610/2021 Numero sezionale 2122/2022 Numero di raccolta generale 17613/2022 concreta) è segnato dal fatto che solo quest'ultima censura, diversamente Data pubblicazione 31/05/2022 dalla prima, è mediata dalla contestata valutazione delle risultanze di causa (cfr. Cass., Sez. U., n. 10313 del 2006; Cass. n. 195 del 2016; Cass. n. 26110 del 2015; Cass. n. 8315 del 2013; Cass. n. 16698 del 2010; Cass. n. 7394 del 2010); d) le doglianze attinenti non già all'erronea ricognizione della fattispecie astratta recata dalle norme di legge, bensì all'erronea ricognizione della fattispecie concreta alla luce delle risultanze di causa, ineriscono tipicamente alla valutazione del giudice di merito (cfr. Cass. n. 13238 del 2017; Cass. n. 26110 del 2015). 2.2.1. Fermo quanto precede, la denuncia di violazione di legge di cui al primo motivo è inammissibile giacché non verte sul significato e sulla portata applicativa dell’art. 13, comma 2-bis, del T.U.I.., bensì sulla ricognizione della fattispecie concreta operata dal giudice a quo (cfr. Cass.n. 195 del 2016; Cass. 30 dicembre 2015, n. 26110 del 2015; Cass. n. 8315 del 2013; Cass. n. 16698 del 2010; Cass. n. 7394 del 2010; Cass., SU, n. 10313 del 2006). 2.2.2. In altri termini, il ricorrente oblitera completamente che il vizio della sentenza previsto dall'art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ. deve essere dedotto, a pena di inammissibilità del motivo giusta la disposizione dell'art. 366, n. 4, cod. proc. civ., non solo con la indicazione delle norme assuntivamente violate, ma anche, e soprattutto, mediante specifiche argomentazioni intelligibili ed esaurienti intese a motivatamente dimostrare in qual modo determinate affermazioni in diritto contenute nella sentenza gravata debbano ritenersi in contrasto con le indicate norme regolatrici della fattispecie o con l'interpretazione delle stesse fornita dalla giurisprudenza di legittimità, diversamente impedendosi alla Corte regolatrice di adempiere al suo istituzionale compito di verificare il fondamento della lamentata violazione (cfr., tra le più recenti, anche nelle rispettive motivazioni, Cass.n. 6866 del 2022; Cass. n. 59 del 2022; Cass. n. 16700 del 2020. Si veda pure Cass., SU, n. 23745 del 2020, a tenore della quale, «in tema di ricorso per cassazione, l'onere di specificità dei motivi, sancito dall'art. 366, comma 1, n. 4), c.p.c., impone al ricorrente che denunci il vizio di cui all'art. 360, F i r m a t o D a : D ' A N D R E A D A N I E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 5 b 1 f 0 4 e 4 6 c e e 5 1 c c 4 6 3 2 3 5 1 1 3 8 6 e 4 f a - F i r m a t o D a : D E C H I A R A C A R L O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 d 6 4 9 1 e 7 f e 8 7 2 8 d 6 1 a a 3 f f 2 7 6 7 4 2 9 4 c 4 Numero registro generale 7610/2021 Numero sezionale 2122/2022 Numero di raccolta generale 17613/2022 comma 1, n. 3), c.p.c., pena d'inammissibilità della censura, di indicare le Data pubblicazione 31/05/2022 norme di legge di cu intende lamentare la violazione, di esaminarne il contenuto precettivo e d raffrontarlo con le affermazioni in diritto contenute nella sentenza impugnata, che è tenuto espressamente a richiamare, al fine di dimostrar che queste ultime contrastano col precetto normativo, non potendosi demandare alla Corte il compito di individuare - con una ricerca esplorativa ufficiosa, che trascende le sue funzioni - la norma violata o i punti della sentenza che si pongono in contrasto con essa»). 2.2.3. Entrambe le formulate censure, invece, mirano ad ottenere una rivisitazione dell’accertamento, chiaramente di carattere fattuale, in ordine alla ritenuta insussistenza della dedotta convivenza effettiva dell’odierno ricorrente con i familiari da lui indicati, dimenticando, però, da un lato, che la denuncia di violazione di legge ex art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., formalmente proposta con la prima di esse, non può essere mediate dalla riconsiderazione delle risultanze istruttorie, non potendosi surrettiziamente trasformare il giudizio di legittimità in un nuovo, non consentito, ulteriore grado di merito, nel quale ridiscutere gli esiti istruttori espressi nella decisione impugnata, non condivisi e, per ciò solo, censurati al fine di ottenerne la sostituzione con altri più consoni alle proprie aspettative (cfr. Cass., SU, n. 34476 del 2019; Cass. n. 21381 del 2006, nonché le più recenti Cass. n. 8758 del 2017; Cass. n. 32026 del 2021; Cass. n. 40495 del 2021; Cass. n. 1822 del 2022; Cass. n. 2195 del 2022); dall’altro che l'art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ. (invocato dal Metlli con la generica doglianza di cui al secondo motivo), nel testo novellato dal d.l. n. 83 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 134 del 2012, qui applicabile ratione temporis, riguarda un vizio specifico denunciabile per cassazione relativo all'omesso esame di un fatto controverso e decisivo per il giudizio, da intendersi riferito ad un preciso accadimento o una precisa circostanza in senso storico-naturalistico, come tale non ricomprendente questioni o argomentazioni (cfr., anche nelle rispettive motivazioni, Cass. n. 2195 del 2022; Cass. n. 595 del 2022; Cass.n. 395 del 2021; Cass., SU, n. 16303 del 2018; Cass. n. 14802 del 2017;F i r m a t o D a : D ' A N D R E A D A N I E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 5 b 1 f 0 4 e 4 6 c e e 5 1 c c 4 6 3 2 3 5 1 1 3 8 6 e 4 f a - F i r m a t o D a : D E C H I A R A C A R L O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 d 6 4 9 1 e 7 f e 8 7 2 8 d 6 1 a a 3 f f 2 7 6 7 4 2 9 4 c 4 Numero registro generale 7610/2021 Numero sezionale 2122/2022 Numero di raccolta generale 17613/2022 Cass. n. 21152 del 2015), sicché sono inammissibili le censure che, come Data pubblicazione 31/05/2022 nella specie, irritualmente, estendano il paradigma normativo a quest'ultimo profilo (cfr., ex aliis, anche nelle rispettive motivazioni, Cass. n. 2195 del 2022; Cass. n. 595 del 2022; Cass. n. 4477 del 2021; Cass. n. 395 del 2021, Cass. n. 22397 del 2019; Cass. n. 26305 del 2018; Cass. n. 14802 del 2017). Resta solo da aggiungere, infine, che non costituiscono, “fatti”, il cui omesso esame possa cagionare il vizio ex art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ., gli elementi istruttori in quanto tali, quando il fatto storico da essi rappresentato sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorché questi non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie astrattamente rilevanti (cfr. Cass., SU, n. 8053 del 2014). 3. In definitiva, quindi, il ricorso del Metlli va dichiarato inammissibile, senza necessità di pronuncia in ordine alle spese di questo giudizio di legittimità, essendo il Prefetto ed il Questore di Roma rimasti solo intimati. 3.1. Trattandosi di procedimento esente da ogni tassa o imposta (cfr. art. 18, comma 8, del d.lgs. n. 150 del 2011, che ha sostituito l’art. 13-bis del d.lgs. n. 286 del 1998), non è dovuto il raddoppio del contributo unificato. [OSCURATO:PERSONA] La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Prima sezione civile della Corte Suprema di cassazione, il 24 maggio 2022. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] F i r m a t o D a : D ' A N D R E A D A N I E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 5 b 1 f 0 4 e 4 6 c e e 5 1 c c 4 6 3 2 3 5 1 1 3 8 6 e 4 f a - F i r
Sentenza Cassazione n. 17613/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris