CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 13 ottobre 1976
Cassazione n. 42553/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 13/10/1976 avverso l'ordinanza del 21/09/2021 del TRIB. SORVEGLIANZA di PALERMOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; *lette le conclusioni del PG, il quale ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del 21 settembre 2021 il Tribunale di sorveglianza di Palermo ha, tra l'altro, rigettato l'istanza di affidamento in prova al servizio sociale presentata, nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], in relazione all'espiazione della pena detentiva di tre anni e sei mesi di reclusione, irrogatagli per avere illecitamente detenuto, nel settembre 2020, un ingente quantitativo di sostanza stupefacente del tipo hashish. 2. [OSCURATO:PERSONA] propone, con il ministero dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo, con il quale lamenta violazione di legge e vizio di motivazione per avere il Tribunale di sorveglianza rigettato l'istanza di ammissione alla misura alternativa sul fallace presupposto che egli sia gravato, oltre che dalla condanna in esecuzione e da altro precedente, per un furto commesso nel 2002, da una ulteriore pendenza e trascurato, al contempo, i positivi risultati dell'indagine socio-ambientale, dalla quale emerge che egli ha ammesso l'addebito e serbato, in costanza di detenzione, carceraria e domiciliare, un comportamento assolutamente corretto. 3. Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, •ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è, nel complesso, infondato e, pertanto, passibile di rigetto. 2. L'affidamento in prova al servizio sociale, disciplinato 'dall'art. 47 legge 26 luglio 1975, n. 354, è una misura alternativa alla detenzione carceraria che attua la finalità costituzionale rieducativa della pena e che può essere adottata, entro la generale cornice di ammissibilità prevista dalla legge, allorché, sulla base dell'osservazione della personalità del condannato condotta in istituto, o del comportamento da lui serbato in libertà, si ritenga che essa, anche attraverso l'adozione di opportune prescrizioni, possa contribuire alla risocializzazione prevenendo il pericolo di ricaduta nel reato. Il giudizio in merito alla ammissione all'affidamento si fonda, dunque, sull'osservazione dell'evoluzione della personalità registratasi successivamente al fatto-reato, nella prospettiva di un ottimale reinserimento sociale: è infatti consolidato, presso la giurisprudenza di legittimità, l'indirizzo ermeneutico secondo cui «In tema di affidamento in prova al servizio sociale, ai fini del giudizio prognostico in ordine al buon esito della prova, il giudice, pur non potendo prescindere dalla natura e gravità dei reati commessi, dai precedenti penali e dai procedimenti penali eventualmente pendenti, deve valutare anche la condotta successivamente serbata dal condannato» (Sez. 1, n. 44992 del 17/09/2018, S., Rv. 273985), in tal senso deponendo il tenore letterale dell'art. 47, commi 2 e 3, legge 26 luglio 1975, n. 354, nella parte in cui condiziona l'affidamento al convincimento che esso, anche attraverso le prescrizioni impartite al condannato, contribuisca alla sua rieducazione ed assicuri la prevenzione del pericolo che egli commetta altri reati. Il processo di emenda deve essere significativamente avviato, ancorché non sia richiesto il già conseguito ravvedimento, che caratterizza il diverso istituto della liberazione condizionale, previsto dal codice penale (Sez. 1, n. 43687 del 07/10/2010, Loggia, Rv. 248984; Sez. 1, n. 26754 del 29/05/2009, Betti, Rv. 244654; Sez. 1, n. 3868 del 26/06/1995, Anastasio, Rv. 202413). Rientra nella discrezionalità del giudice di merito l'apprezzamento in ordine all'idoneità o meno, ai fini della risocializzazione e della prevenzione della recidiva, delle misure alternative — alla cui base vi è la comune necessità di una prognosi positiva, seppur differenziata nei termini suindicati, frutto di un unitario accertamento (Sez. 1, n. 16442 del 10/02/2010, Pennacchio, Rv. 247235) — e l'eventuale scelta di quella ritenuta maggiormente congrua nel caso concreto. Le relative valutazioni non sono censurabili in sede di legittimità, se sorrette da motivazione adeguata e rispondente a canoni logici (Sez. 1, n. 652 del 10/02/1992, Caroso, Rv. 189375), basata su esaustiva, ancorché se del caso sintetica, ricognizione degli incidenti elementi di giudizio. 3. Scrutinata alla luce di tali principi, l'ordinanza impugnata supera senz'altro il vaglio di legittimità. Il Tribunale di sorveglianza, invero, ha ritenuto l'insussistenza delle condizioni per l'ammissione di [OSCURATO:PERSONA] all'affidamento in prova al servizio sociale in ragione, innanzitutto, della gravità del reato accertato, in sé sintomatico di pericolosità sociale e del collegamento del suo autore con più vasti ambienti criminali, nonché dell'assenza, nella relazione di sintesi, di sufficienti informazioni in ordine 'all'intervenuta, genuina presa di coscienza del disvalore dei fatto da lui posti in essere, peraltro in epoca relativamente recente, imprescindibile presupposto per la predisposizione di un più strutturato progetto rieducativo e risocializzante, da svolgersi in ambiente esterno. Ha, in altri termini, ravvisato la necessità che l'affidamento in prova venga disposto solo una volta che siano maturate, nel condannato, la piena consapevolezza di quanto accaduto e la volontà di invertire la tendenza e riallinearsi a valori sociali condivisi, obiettivo che, ha osservato, può essere più facilmente conseguito grazie alla previa sperimentazione dei permessi premio. Ora, il ricorso, incentrato sull'erroneo riferimento, nella motivazione dell'ordinanza impugnata, ad una ulteriore pendenza — presumibilmente frutto della trasposizione di argomento afferente ad altro soggetto, peraltro nominativamente indicato — attiene ad un tema evocato dal Tribunale di sorveglianza incidentalmente e ad abundantiam e, tuttavia, non si confronta con le argomentazioni sopra richiamate che, da sole (ed a prescindere, quindi, dalla fallace menzione a procedimento che, in realtà, non risulta promosso a suo carico), sorreggono il provvedimento impugnato, escludendo in radice che esso abbia fatto non corretta applicazione della normativa di settore ovvero sia connotato da motivazione manifestamente illogica o contraddittoria. Né, va per completezza aggiunto, la legittimità del provvedimento impugnato può essere revocata in dubbio in considerazione del buon comportamento tenuto in costanza di restrizione dal condannato il quale, ha debitamente spiegato il Tribunale di sorveglianza, non ha ancora dato prova dell'avvio di un processo di emenda che, tenuto conto anche della gravità e del tempo del commesso reato, consenta di formulare una positiva prognosi sull'esito dell'ampia misura alternativa richiesta. 4. Dal rigetto del ricorso discende la condanna di [OSCURATO:PERSONA] al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616, comma 1, primo periodo, cod. proc. pen.. P.Q.M. Rigetta il ricorso e conda