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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 16085/2024

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unciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 24400/2017R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto in Roma, Corso d’Italia n. 102, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che lo rappresenta e difende; –ricorrente – contro Agenzia delle Entrate; –intimata – per la revocazione della ordinanzan. 17320/17 , depositata il 13 luglio 2017, della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE; udita la relazione della causa svolta, nella camera di consiglio del 29 aprile 2024,dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA] .

IVA Riscossione Ricorso per revocazione Rilevato che:

1. – con un solo motivo rescindente, illustrato con memoria, [OSCURATO:PERSONA] ricorre per la revocazione dell’ordinanzan. 17320/17, depositata il 13 luglio 2017, con la quale la Corte ha accolto il ricorso proposto dall’Agenzia delle Entrate, ed ha cassato, con rinvio, la sentenza n. 182/37/11,depositata il 14 luglio 2011, della Commissione tributaria regionale delLazio che, a sua volta, aveva disatteso l’appello proposto dalla stessa Agenziae, così, confermato la decisione di prime cure recante annullamento di una cartella di pagamento emessa in sede di controllo formale (d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 36- bis) della dichiarazione presentata dal contribuente per il periodo di imposta 2001; 1.1 -a fondamento del motivo di ricorso per revocazione, assume il ricorrente che il decisum della Corte – quanto alla rilevata tempestività del ricorso per cassazione -poggia su di un errore di fatto revocatorio avente ad oggetto la datazione (al 15 ottobre 2012) della consegna dell’atto per la sua spedizione a mezzo del servizio postale quando ex actis (dunque secondo lo stesso tenore della relata di notifica) detta consegna risultava avvenuta il 29 ottobre 2012, con ciò oltre il termine lungo (annuale)per l’impugnazione della sentenza del giudice di appello;

2. –l’Agenzia delle Entrate è rimasta intimata.

Considerato che:

1. - l’impugnata sentenza, nel ripercorrere il contenuto dell’eccezione di inammissibilità del ricorso per cassazione, ha pronunciato nei seguenti termini: -«In controricorso, il Bisaccia eccepisce la tardività del ricorso per cassazione, che sarebbe stato notificato solo in data 29 ottobre 2012, quindi oltre la scadenza del 14 ottobre 2012.-L'eccezione di tardività è infondata: attesa la scissione soggettiva del momento perfezionativo della notifica, questa si intende perfezionata per il notificante già nel momento in cui egli affida l'atto all'ufficiale (Cass. 6 febbraio 2007, n. 2565, Rv. 595853; Cass. 13 gennaio 2010, n. 359, Rv. 611318); nella specie, l'affidamento è avvenuto il 15 ottobre 2012 (come da relata),ultimo giorno utile (il 14 ottobre 2012 cadeva di domenica).»;

2. –tanto premesso, il ricorso per revocazione è inammissibile; 2.1 - la Corte ha ripetutamente rilevato che , ai fini della revocazione delle sentenze (anche) della Corte di cassazione, è necessario che il fatto oggetto della supposizione di esistenza o inesistenza non abbia costituito un punto controverso sul quale la sentenza ebbe a pronunciarsi, così che non è configurabile errore revocatorio qualora l’asserita erronea percezione degli atti di causa abbia formato oggetto di discussione e della consequenziale pronuncia a seguito dell’apprezzamento delle risultanze processuali compiuto dal giudice (Cass., 4 aprile 2019, n. 9527; Cass., 15 dicembre 2011, n. 27094); -come di recente rimarcato dalle stesse Sezioni Unite della Corte, difatti, «Il fatto supposto esistente o inesistente non deve aver costituito un punto controverso sul quale il revocando provvedimento si è pronunciato.

È quindi esclusa la rilevanza dell'errore, che per ciò stesso cessa di essere un errore revocatorio ed assume i caratteri dell'errore di giudizio, quando sul fatto il giudice si sia pronunciato, giacché l'errore percettivo è intrinsecamente incompatibile con il giudizio … se c'è controversia c'è giudizio, e se c'è giudizio non c'è errore percettivo», atteso che lafalsa supposizione (di cui all’art. 395, n. 4, cod. proc. civ.) «non è frutto di una scelta deliberata, ragionata, è una falsa rappresentazione della realtà da ascrivere ad un abbaglio dei sensi, a disattenzione, distrazione, in buona sostanza ad una svista» così che l’errore revocatorio «non è quello concernente l'informazione probatoria ritraibile per via logica dal dato probatorio acquisito al giudizio … il carattere controverso del fatto “ sul quale la sentenza ebbe a pronunciare" attiene non ai fatti da provare cui si riferisce l'articolo 2697 c.c., ma al fatto probatorio rilevante per i fini del giudizio: la svista del giudice cade sulla c.d. percezione semplice o percezione oggettuale, documento, foto, dichiarazione, indizio, e così via.» (così Cass. Sez.

U., 5 marzo 2024, n. 5792); 2.2 –per di più, va rilevato, l’esame del fascicolo di ufficio relativo al giudizio definito con l’impugnata ordinanza dà (pianamente) conto di una (prima) consegna dell’atto, per la sua spedizione postale, (esattamente) alla data del 15 ottobre 2012; consegna, questa, cui ha fatto seguito –alla data del 29 ottobre 2012 (in termini, dunque, con la trascrizione della relata operata in ricorso per revocazione) – una seconda consegna per la spedizione; - parte ricorrente – che alcunché deduce in punto di perfezionamento degli atti di notifica né in ordine alle ragioni della ripresa del procedimento notificatorio – tiene (così) in non cale il principio di diritto posto dalla Corte ed alla cui stregua, in caso di notifica di atti processuali non andata a buon fine per ragioni non imputabili al notificante, questi, appreso dell'esito negativo, per conservare gli effetti collegati alla richiesta originaria deve riattivare il processo notificatorio con immediatezza e svolgere con tempestività gli atti necessari al suo completamento, ossia senza superare il limite di tempo pari alla metà dei termini indicati dall'art. 325 c.p.c., salvo circostanze eccezionali di cui sia data prova rigorosa(v.

Cass. Sez.

U., 15 luglio 2016, n. 14594 cui adde, ex plurimis, Cass., 21 agosto 2020, n. 17577; Cass., 25 gennaio 2019, n. 2195; Cass., 9 agosto 2018, n. 20700; Cass., 11 maggio 2018, n. 11485; Cass., 31 luglio 2017, n. 19059);3. - le spese del giudizio di legittimità non vanno regolate tra le parti, in difetto di attività difensiva dell’Agenzia delle Entrate, mentre nei confronti di parte ricorrente sussistonoi presupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il proposto ricorso, se dovuto (d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, c. 1-quater).

P.Q.M. [OSCURATO:PERSONA] inammissibile il ricorso; ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17, l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il proposto ricorso per revocazione, a norma del comma

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
unciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 24400/2017R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto in Roma, Corso d’Italia n. 102, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che lo rappresenta e difende; –ricorrente – contro Agenzia delle Entrate; –intimata – per la revocazione della ordinanzan. 17320/17 , depositata il 13 luglio 2017, della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE; udita la relazione della causa svolta, nella camera di consiglio del 29 aprile 2024,dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA] . IVA Riscossione Ricorso per revocazione Rilevato che: 1. – con un solo motivo rescindente, illustrato con memoria, [OSCURATO:PERSONA] ricorre per la revocazione dell’ordinanzan. 17320/17, depositata il 13 luglio 2017, con la quale la Corte ha accolto il ricorso proposto dall’Agenzia delle Entrate, ed ha cassato, con rinvio, la sentenza n. 182/37/11,depositata il 14 luglio 2011, della Commissione tributaria regionale delLazio che, a sua volta, aveva disatteso l’appello proposto dalla stessa Agenziae, così, confermato la decisione di prime cure recante annullamento di una cartella di pagamento emessa in sede di controllo formale (d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 36- bis) della dichiarazione presentata dal contribuente per il periodo di imposta 2001; 1.1 -a fondamento del motivo di ricorso per revocazione, assume il ricorrente che il decisum della Corte – quanto alla rilevata tempestività del ricorso per cassazione -poggia su di un errore di fatto revocatorio avente ad oggetto la datazione (al 15 ottobre 2012) della consegna dell’atto per la sua spedizione a mezzo del servizio postale quando ex actis (dunque secondo lo stesso tenore della relata di notifica) detta consegna risultava avvenuta il 29 ottobre 2012, con ciò oltre il termine lungo (annuale)per l’impugnazione della sentenza del giudice di appello; 2. –l’Agenzia delle Entrate è rimasta intimata. Considerato che: 1. - l’impugnata sentenza, nel ripercorrere il contenuto dell’eccezione di inammissibilità del ricorso per cassazione, ha pronunciato nei seguenti termini: -«In controricorso, il Bisaccia eccepisce la tardività del ricorso per cassazione, che sarebbe stato notificato solo in data 29 ottobre 2012, quindi oltre la scadenza del 14 ottobre 2012.-L'eccezione di tardività è infondata: attesa la scissione soggettiva del momento perfezionativo della notifica, questa si intende perfezionata per il notificante già nel momento in cui egli affida l'atto all'ufficiale (Cass. 6 febbraio 2007, n. 2565, Rv. 595853; Cass. 13 gennaio 2010, n. 359, Rv. 611318); nella specie, l'affidamento è avvenuto il 15 ottobre 2012 (come da relata),ultimo giorno utile (il 14 ottobre 2012 cadeva di domenica).»; 2. –tanto premesso, il ricorso per revocazione è inammissibile; 2.1 - la Corte ha ripetutamente rilevato che , ai fini della revocazione delle sentenze (anche) della Corte di cassazione, è necessario che il fatto oggetto della supposizione di esistenza o inesistenza non abbia costituito un punto controverso sul quale la sentenza ebbe a pronunciarsi, così che non è configurabile errore revocatorio qualora l’asserita erronea percezione degli atti di causa abbia formato oggetto di discussione e della consequenziale pronuncia a seguito dell’apprezzamento delle risultanze processuali compiuto dal giudice (Cass., 4 aprile 2019, n. 9527; Cass., 15 dicembre 2011, n. 27094); -come di recente rimarcato dalle stesse Sezioni Unite della Corte, difatti, «Il fatto supposto esistente o inesistente non deve aver costituito un punto controverso sul quale il revocando provvedimento si è pronunciato. È quindi esclusa la rilevanza dell'errore, che per ciò stesso cessa di essere un errore revocatorio ed assume i caratteri dell'errore di giudizio, quando sul fatto il giudice si sia pronunciato, giacché l'errore percettivo è intrinsecamente incompatibile con il giudizio … se c'è controversia c'è giudizio, e se c'è giudizio non c'è errore percettivo», atteso che lafalsa supposizione (di cui all’art. 395, n. 4, cod. proc. civ.) «non è frutto di una scelta deliberata, ragionata, è una falsa rappresentazione della realtà da ascrivere ad un abbaglio dei sensi, a disattenzione, distrazione, in buona sostanza ad una svista» così che l’errore revocatorio «non è quello concernente l'informazione probatoria ritraibile per via logica dal dato probatorio acquisito al giudizio … il carattere controverso del fatto “ sul quale la sentenza ebbe a pronunciare" attiene non ai fatti da provare cui si riferisce l'articolo 2697 c.c., ma al fatto probatorio rilevante per i fini del giudizio: la svista del giudice cade sulla c.d. percezione semplice o percezione oggettuale, documento, foto, dichiarazione, indizio, e così via.» (così Cass. Sez. U., 5 marzo 2024, n. 5792); 2.2 –per di più, va rilevato, l’esame del fascicolo di ufficio relativo al giudizio definito con l’impugnata ordinanza dà (pianamente) conto di una (prima) consegna dell’atto, per la sua spedizione postale, (esattamente) alla data del 15 ottobre 2012; consegna, questa, cui ha fatto seguito –alla data del 29 ottobre 2012 (in termini, dunque, con la trascrizione della relata operata in ricorso per revocazione) – una seconda consegna per la spedizione; - parte ricorrente – che alcunché deduce in punto di perfezionamento degli atti di notifica né in ordine alle ragioni della ripresa del procedimento notificatorio – tiene (così) in non cale il principio di diritto posto dalla Corte ed alla cui stregua, in caso di notifica di atti processuali non andata a buon fine per ragioni non imputabili al notificante, questi, appreso dell'esito negativo, per conservare gli effetti collegati alla richiesta originaria deve riattivare il processo notificatorio con immediatezza e svolgere con tempestività gli atti necessari al suo completamento, ossia senza superare il limite di tempo pari alla metà dei termini indicati dall'art. 325 c.p.c., salvo circostanze eccezionali di cui sia data prova rigorosa(v. Cass. Sez. U., 15 luglio 2016, n. 14594 cui adde, ex plurimis, Cass., 21 agosto 2020, n. 17577; Cass., 25 gennaio 2019, n. 2195; Cass., 9 agosto 2018, n. 20700; Cass., 11 maggio 2018, n. 11485; Cass., 31 luglio 2017, n. 19059);3. - le spese del giudizio di legittimità non vanno regolate tra le parti, in difetto di attività difensiva dell’Agenzia delle Entrate, mentre nei confronti di parte ricorrente sussistonoi presupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il proposto ricorso, se dovuto (d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, c. 1-quater). P.Q.M. [OSCURATO:PERSONA] inammissibile il ricorso; ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17, l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il proposto ricorso per revocazione, a norma del comma
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