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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 14 ottobre 2022

Cassazione n. 41576/2022

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], n.

Pagani (Sa) [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza n. 573/22 Corte di Appello di Salerno del 29/03/2022 udita la relazione del consigliere, [OSCURATO:PERSONA] rilevato che il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Salerno, in parziale riforma della decisione di primo grado e in accoglimento della concorde richiesta delle parti formulata ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen., ha rideterminato la pena inflittagli dal primo giudice nella misura di cinque anni ed otto mesi di reclusione e 21.000,00 euro di multa in ordine a plurimi episodi di traffico di sostanze stupefacenti di cui agli artt. 110, 81 cod. pen. e 73, comma 1, d.P.R. n. 309 del 1990; che con l'impugnazione il ricorrente deduce erronea violazione di legge e vizi di motivazione riguardo all'omessa verifica della sussistenza di una eventuale condizione di non punibilità ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen.; rilevato che il vizio dedotto non è proponibile in sede di legittimità, attesa la limitata impugnabilità del cd. concordato sulla pena raggiunto dalle parti in appello, come ad es. nel caso di pena divenuta illegale per novella legislativa (Sez. 6, n. 16192 del 16/03/2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 280881); che al di fuori di tali circoscritte ipotesi, la Corte di cassazione dichiara l'inammissibilità dell'impugnazione con procedura semplificata e non partecipata ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. sec. parte; che il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che si reputa equo determinare nella misura di euro tremila P. Q. M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso, 14 ottobre 2022 Il consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], n. Pagani (Sa) [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza n. 573/22 Corte di Appello di Salerno del 29/03/2022 udita la relazione del consigliere, [OSCURATO:PERSONA] rilevato che il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Salerno, in parziale riforma della decisione di primo grado e in accoglimento della concorde richiesta delle parti formulata ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen., ha rideterminato la pena inflittagli dal primo giudice nella misura di cinque anni ed otto mesi di reclusione e 21.000,00 euro di multa in ordine a plurimi episodi di traffico di sostanze stupefacenti di cui agli artt. 110, 81 cod. pen. e 73, comma 1, d.P.R. n. 309 del 1990; che con l'impugnazione il ricorrente deduce erronea violazione di legge e vizi di motivazione riguardo all'omessa verifica della sussistenza di una eventuale condizione di non punibilità ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen.; rilevato che il vizio dedotto non è proponibile in sede di legittimità, attesa la limitata impugnabilità del cd. concordato sulla pena raggiunto dalle parti in appello, come ad es. nel caso di pena divenuta illegale per novella legislativa (Sez. 6, n. 16192 del 16/03/2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 280881); che al di fuori di tali circoscritte ipotesi, la Corte di cassazione dichiara l'inammissibilità dell'impugnazione con procedura semplificata e non partecipata ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. sec. parte; che il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che si reputa equo determinare nella misura di euro tremila P. Q. M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso, 14 ottobre 2022 Il consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 41576/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris