Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 15 marzo 2023

Cassazione n. 16442/2023

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

ciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 14397/2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e prof. [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliato pressolo studio del secondo in Roma, via [OSCURATO:PERSONA] n. 43, pec: -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA]; -intimata - nonchè contro [OSCURATO:PERSONA] srl (incorporante ERREGI di [OSCURATO:PERSONA] c. snc), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e con i medesimi elettivamente domiciliata in Roma presso lo studio dell’avvocato, [OSCURATO:PERSONA] in Via F. Confalonieri 5 -controricorrente - avverso la sentenza n. 3620/2019 della CORTE D'APPELLO di BOLOGNA, depositata il 30/12/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 15/03/2023 dal Cons.

ANNAMOSCARINI Rilevato che: [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d’Appello di Bologna del 30/12/2019 che, rigettando l’appello principale di [OSCURATO:PERSONA] e quello incidentale di [OSCURATO:PERSONA], ha confermato la revocatoria di un atto costitutivo di fondo patrimoniale nei confronti della società Erregi; la [OSCURATO:PERSONA] srl ha resistito con controricorso; il ricorso è stato avviato alla trattazione in camera di consiglio, sussistendo le condizioni di cui agli artt. 375, 376 e 380-biscod. proc. civ; Considerato che: nelle more della fissazione della presente [OSCURATO:PERSONA] la ricorrente ha depositato atto di rinuncia al ricorso ex art. 390 c.p.c.; con memoria ex art. 378 c.p.c. la parte resistente ha dichiarato di accettare la rinuncia al ricorso; il giudizio per cassazione va dichiarato, pertanto, estinto per rinunzia;ai sensi dell’art. 391 c.p.c. non è a farsi luogo a pronunzia in ordine alle spese del giudizio di cassazione con riferimento alla parte costituita.

P.Q.M.

La Corte dichiara estinto il giudizio di cassazione per rinunzia.

Così deciso in Roma nella Camera di Consiglio della Ter

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 14397/2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e prof. [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliato pressolo studio del secondo in Roma, via [OSCURATO:PERSONA] n. 43, pec: -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA]; -intimata - nonchè contro [OSCURATO:PERSONA] srl (incorporante ERREGI di [OSCURATO:PERSONA] c. snc), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e con i medesimi elettivamente domiciliata in Roma presso lo studio dell’avvocato, [OSCURATO:PERSONA] in Via F. Confalonieri 5 -controricorrente - avverso la sentenza n. 3620/2019 della CORTE D'APPELLO di BOLOGNA, depositata il 30/12/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 15/03/2023 dal Cons. ANNAMOSCARINI Rilevato che: [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d’Appello di Bologna del 30/12/2019 che, rigettando l’appello principale di [OSCURATO:PERSONA] e quello incidentale di [OSCURATO:PERSONA], ha confermato la revocatoria di un atto costitutivo di fondo patrimoniale nei confronti della società Erregi; la [OSCURATO:PERSONA] srl ha resistito con controricorso; il ricorso è stato avviato alla trattazione in camera di consiglio, sussistendo le condizioni di cui agli artt. 375, 376 e 380-biscod. proc. civ; Considerato che: nelle more della fissazione della presente [OSCURATO:PERSONA] la ricorrente ha depositato atto di rinuncia al ricorso ex art. 390 c.p.c.; con memoria ex art. 378 c.p.c. la parte resistente ha dichiarato di accettare la rinuncia al ricorso; il giudizio per cassazione va dichiarato, pertanto, estinto per rinunzia;ai sensi dell’art. 391 c.p.c. non è a farsi luogo a pronunzia in ordine alle spese del giudizio di cassazione con riferimento alla parte costituita. P.Q.M. La Corte dichiara estinto il giudizio di cassazione per rinunzia. Così deciso in Roma nella Camera di Consiglio della Ter
Sentenza Cassazione n. 16442/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris