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CassazionesentenzaSezione 4

Cassazione n. 02644/2023

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la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/04/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] D'AQUINO, che ha concluso per l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata limitatamente ai capi relativi alla determinazione della pena per [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e per la dichiarazione d'inammissibilità degli altri ricorsi; E' presente l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di NAPOLI, in difesa di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che chiede l'accoglimento del ricorso, anche in sostituzione dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] del foro di AVERSA codifensore di [OSCURATO:PERSONA] e dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] del foro di GENOVA, codifensore di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].

E' presente l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di BENEVENTO che deposita nomina a sostituto processuale dell'avv.[OSCURATO:PERSONA] del foro di NAPOLI difensore di [OSCURATO:PERSONA], riportandosi ai motivi di ricorso.

E presente l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di [OSCURATO:PERSONA] in difesa di [OSCURATO:PERSONA], che chiede l'accoglimento del ricorso.

E' presente l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di NAPOLI in difesa di [OSCURATO:PERSONA] che unitamente al codifensore avv. [OSCURATO:PERSONA] del foro di NAPOLI, insiste per l'accoglimento del ricorso.[OSCURATO:PERSONA]

1. La Corte d'appello di Napoli, con la pronuncia indicata in epigrafe, ha parzialmente riformato la sentenza emessa all'esito di giudizio abbreviato dal G.u.p. del Tribunale di Napoli 1'11 luglio 2019 con riferimento a fattispecie in materia di stupefacenti (di cui agli artt. 73 e 74 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, c.d.

«T.U. stup.»).

2. Avverso la sentenza d'appello sono stati proposti ricorsi, con articolazione dei motivi di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione (ex art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.), negli interessi degli imputati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].

3. Nell'interesse dell'imputato [OSCURATO:PERSONA] 3osè Antonio è stato proposto ricorso fondato su un motivo con il quale si deducono la carenza nonché la contraddittorietà e la manifesta illogicità della motivazione tanto della conferma della responsabilità per l'ascritto reato di cui all'art. 74 T.U. stup. (capo A) quanto della ritenuta insussistenza delle circostanze attenuanti generiche.

3.1. Quanto al profilo inerente alla responsabilità per il reato associativo, il ricorrente critica la ritenuta condotta partecipativa dell'imputato quale appartenente al gruppo napoletano («gruppo Carbone»), in termini di stabile fornitore dalla Colombia di cocaina insieme al proprio fratello [OSCURATO:PERSONA], adducendo che l'estraneità ai fatti emergerebbe da una diversa lettura delle conversazioni e comunicazioni captate, del materiale probatorio inerente ai rapporti tra [OSCURATO:PERSONA] e imprenditori italiani oltre che delle dichiarazioni rese dai collaboratori di giustizia.

In sostanza, come sintetizzato alle pagine 34 e 35 del ricorso, si deduce la totale mancanza della motivazione circa la responsabilità dell'imputato con eccezione del solo apparato argomentativo fondante sulle dette intercettazioni, per come lette dai giudici di merito in ipotesi di c.d.

«doppia conforme», che, anche se valutate in uno con le dichiarazioni rese dai collaboratori, a detta del ricorrente avrebbero fornito «un bagaglio probatorio di scarsa qualità e interpretabile in modi alternativi a quelli indicati nella sentenza, nonché più logici e aderenti alla realtà». -7

3.2. Circa il profilo afferente alla ritenuta insussistenza delle circostanze attenuanti generiche, il ricorrente, all'esito di una breve premessa in ordine alla funzione delle stesse (come evidenziata dalla giurisprudenza di legittimità), deduce che «nel caso de quo il giudice di primo grado avrebbe potuto concederle» in ragione dell'incensuratezza dell'imputato.

4. Nell'interesse dell'imputato [OSCURATO:PERSONA] è stato proposto ricorso fondato su un motivo.

Si deducono la carenza nonché la contraddittorietà e la manifesta illogicità della motivazione tanto della conferma della responsabilità per l'ascritto reato di cui all'art. 74 T.U. stup. (capo A), che, per il ricorrente, non emergerebbe in ragione di una diversa lettura del compendio probatorio costituito anche conversazioni e comunicazioni intercettate e da dichiarazioni di collaboratori di giustizia, quanto della ritenuta insussistenza delle circostanze attenuanti generiche.

Queste ultime, si legge nel ricorso, ben avrebbero i giudici di primo e di secondo grado potuto concederle in ragione dell'incensuratezza dell'imputato e della confessione dallo stesso resa in udienza, in uno con la rinuncia a tutti gli altri motivi d'appello (a eccezione di quello inerente al trattamento sanzionatorio e alla ritenuta insussistenza delle circostanze attenuanti generiche).

5. Nell'interesse dell'imputata [OSCURATO:PERSONA] è stato proposto ricorso fondato su due motivi con.

Si deducono la mancanza o l'insufficienza motivazionale ovvero l'erronea qualificazione giuridica in merito alla sussistenza delle fattispecie ascritte ai capi A, E e T nonché l'erronea qualificazione giuridica in ordine alla partecipazione dell'imputata al sodalizio di cui al capo A) e in merito alle fattispecie ascritte ai capi E (avente a oggetto 180 kg di cocaina) e T (avente a oggetto 5 kg di cocaina).

La ricorrente, in sostanza, critica la ritenuta condotta partecipativa, anche in termini di sussistenza dell'elemento soggettivo, quale appartenente al sodalizio con funzioni (retribuite) di custode della cocaina presso il proprio appartamento, quale sito di stoccaggio messo a disposizione del sodalizio.

Si adduce che l'estraneità ai fatti, anche in termini di elemento soggettivo, emergerebbe da una diversa lettura delle conversazioni e comunicazioni captate, che avrebbe dovuto ingenerare nel giudicante un ragionevole dubbio, oltre che dalle dichiarazioni rese dai collaboratori di giustizia, in particolare da [OSCURATO:PERSONA], circa l'effettiva funzione svolta da Barone e la relativa retribuzione.

L'imputata, peraltro, avrebbe intrattenuto rapporti diretti solo con il sodale [OSCURATO:PERSONA], proprio compagno, e non con gli altri appartenenti, e non si comprenderebbe l'eventuale cadenza mensile della retribuzione (pari a 1.500,00 euro), accertata come ricevuta da [OSCURATO:PERSONA] da parte del sodalizio per la propria messa a disposizione quale custode dello stupefacente.

Si deduce infine l'assenza del concreto apporto all'organizzazione mafiosa nel suo complesso invece consustanziale alla sussistenza della c.d.

«aggravante mafiosa».

6. Nell'interesse dell'imputata [OSCURATO:PERSONA] è stato proposto ricorso fondato su tre motivi.

6.1. Con il primo motivo si deducono mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in merito alla rideterminazione della pena.

La ricorrente, in particolare, evidenzia che il giudice di primo grado avrebbe condannato l'imputata (per il reato associativo di cui al capo A e per il capo F, in continuazione tra loro) alla pena finale, già ridotta per il rito, di sette anni e quattro mesi di reclusione, come emergerebbe dal dispositivo letto in udienza, ma errando nell'aver indicato nella depositata «sentenza documento» (tanto in motivazione quanto in dispositivo) la diversa pena di otto anni di reclusione.

La Corte territoriale, dopo aver dato atto della rinuncia da parte del difensore dell'imputata, munito di procura speciale, ai motivi di appello proposti a eccezione di quello inerente al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e al trattamento sanzionatorio, avrebbe ritenuto insussistenti le circostanze attenuanti generiche ma rideterminato, in riduzione, il trattamento sanzionatorio, ex art. 133 cod. pen., comminando, con motivazione manifestamente illogica rispetto al dispositivo di primo grado, la pena finale di sette anni e quattro mesi di reclusione, cioè la stessa comminata dal G.u.p. con lettura del dispositivo in udienza.

6.2. Con i motivi secondo e terzo, invece, si deduce l'errore nel quale sarebbe incorso il giudice d'appello nel ritenere non oggetto d'appello l'esclusione della sussistenza delle circostanze attenuanti generiche, che, invece, avrebbe dovuto in sede d'appello riconoscere come sussistenti in ragione della confessione dell'imputata, e nel non intendere la rinuncia ai motivi d'appello quale concordato ex art. 599-bis cod. proc. pen.

Dalla mancata considerazione della rinuncia ai motivi di appello inerenti alla responsabilità dell'imputata in termini di concordato sarebbe conseguito l'errore nel quale sarebbe incorsa la Corte territoriale.

Ritenute insussistenti le circostanze attenuanti generiche di cui alla richiesta di concordato, essa avrebbe difatti dovuto non accogliere l'istanza ex art. 599-bis cod. proc. pen. e far discutere le parti.

7. Nell'interesse dell'imputato [OSCURATO:PERSONA] è stato proposto ricorso fondato su un motivo deducente l'omessa motivazione in merito al motivo d'appello sindacante l'operato aumento per la recidiva nonostante il lasso di tempo decorso tra le fattispecie sub iudice e quelle di cui alle precedenti condanne.

8. Nell'interesse dell'imputato [OSCURATO:PERSONA] è stato proposto ricorso fondato su un motivo.

Si deduce in particolare non solo l'assenza di motivazione in ordine all'errore del giudice di primo grado nella determinazione degli aumenti per la continuazione ma anche l'errore nel quale sarebbe incorsa la Corte territoriale nella determinazione della pena, nonostante il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, finendo per addivenire a una reformatio in peius in assenza di appello del Pubblico Ministero, con conseguente violazione dell'art. 597, comma 3, cod. proc. pen. 9.

Nell'interesse dell'imputato [OSCURATO:PERSONA] è stato proposto ricorso fondato su un motivo.

Si deducono, in particolare, violazione di legge e vizi motivazionali per non aver prosciolto l'imputato, nonostante l'accoglimento del concordato ex art. 599- bis cod. proc. pen., essendosi sul punto la Corte territoriale solo limitata a ritenere insussistenti elementi su cui poter basare una sentenza di proscioglimento e in considerazione delle circostanze oggettive e soggettive emerse dagli atti.

10. Nell'interesse dell'imputato [OSCURATO:PERSONA] è stato proposto ricorso fondato su due motivi deducenti violazione di legge e vizi motivazionali per non aver la Corte territoriale ritenuto sussistente il vincolo della continuazione tra i reati sub iudice e altra fattispecie di cui all'art. 73 T.U. stup. con riferimento alla quale [OSCURATO:PERSONA] sarebbe stato condannato con sentenza n. 132 emessa dalla Corte d'appello di Napoli il 10 gennaio 2018.

Il giudice d'appello avrebbe in particolare argomentato solo dalla ritenuta commissione del detto reato con soggetti non appartenenti al sodalizio mentre, a detta del ricorrente, per la medesima fattispecie sarebbero stati condannati anche altri soggetti, facenti parte dell'organizzazione criminale riconducibile al clan Nuvoletta tra cui (oltre a [OSCURATO:PERSONA]) [OSCURATO:PERSONA].

Il ricorrente evidenzia altresì elementi fattuali a supporto della ritenuta continuazione (che il giudice di primo grado avrebbe ritenuto sussistente con riferimento alla posizione di [OSCURATO:PERSONA].

11. Nell'interesse dell'imputato [OSCURATO:PERSONA] è stato proposto ricorso fondato su un motivo complesso.Si deducono violazione di legge e vizi motivazionali per aver la Corte territoriale ritenuto insussistenti le circostanze attenuanti generiche, in ragione della gravità delle condotte, nonostante l'ammissione degli addebiti da parte dell'imputato, oltre che escluso la continuazione tra le fattispecie sub iudice e quelle di cui alla sentenza emessa dalla stessa Corte d'appello di Napoli il 15 ottobre 2019 (irrevocabile il 29 febbraio 2020), in quanto commesse, solo le prime, quale appartenente al sodalizio di cui al capo A, oltre che aventi a oggetto diverse tipologie di sostanze stupefacenti.

12. Nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] è stato proposto ricorso fondato su un motivo deducente violazione di legge e vizi motivazionali per non aver prosciolto l'imputata, nonostante l'accoglimento del concordato ex art. 599-bis cod. proc. pen., essendosi sul punto la Corte territoriale solo limitata a ritenere insussistenti elementi su cui poter basare una sentenza di proscioglimento e in considerazione delle circostanze oggettive e soggettive emerse in atti.

13. Nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] è stato proposto ricorso fondato su un motivo deducente violazione di legge e vizi motivazionali per non aver prosciolto l'imputato, nonostante l'accoglimento del concordato ex art. 599-bis cod. proc. pen., essendosi sul punto la Corte territoriale solo limitata a ritenere insussistenti elementi su cui poter basare una sentenza di proscioglimento e in considerazione delle circostanze oggettive e soggettive emerse in atti.

14. Nell'interesse dell'imputato [OSCURATO:PERSONA] è stato proposto ricorso sia dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] che dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] fondati, rispettivamente, su quattro e due motivi.

14.1. Con il primo motivo del ricorso proposto dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] si deduce la violazione dell'art. 649 cod. proc. pen. oltre che vizio cumulativo della motivazione in relazione al rigetto dell'eccezione difensiva di violazione del ne bis in idem nei confronti del ricorrente con riferimento alla fattispecie associativa di cui all'art. 74 T.U. sup., ascritta al capo A e accertata come operante da agosto 2013 a luglio 2014, alla quale [OSCURATO:PERSONA] avrebbe partecipato in quanto esponente del «gruppo camorristico Ciccarelli» ritenuto stabile acquirente di stupefacente dal «gruppo Carbone».

Per il ricorrente, in particolare, vi sarebbe identità tra il fatto di cui innanzi e il reato associativo, sempre di cui al citato art. 74, diretto da Ciccarelli e operante in Caivano tra il settembre 2012 e l'aprile 2013 ma con condotta perdurante, in seno al quale [OSCURATO:PERSONA] è stato ritenuto svolgere la funzione di gestore della piazza di spaccio situata all'interno del [OSCURATO:PERSONA], in merito alla quale l'imputato sarebbe stato condannato con sentenza 425 del 14 marzo 2019 emessa dal G.u.p. del Tribunale di Napoli.

È stata in particolare dedotta in appello la sovrapponibilità del compendio dichiarativo posto a base della presente vicenda processuale e della citata sentenza di condanna, che ha delineato il pieno coinvolgimento del ricorrente nel settore del commercio di sostanze stupefacenti, nell'ambito di un contesto criminoso di cui prima [OSCURATO:PERSONA], poi [OSCURATO:PERSONA], erano stati i maggiori esponenti ed ai quali l'attuale ricorrente doveva corrispondere una somma di denaro per operare liberamente nel settore cui era dedito.

Si lamenta che, nonostante le deduzioni di cui innanzi circa la medesimezza del fatto che deriverebbe anche dall'identità degli indagati/imputati e della regiudicanda, il Giudice di merito avrebbe inteso diversificare le due associazioni che, invece, si porrebbero in rapporto di continenza essendo quella sub iudice estrinsecazione dell'altra, alla quale il ricorrente avrebbe aderito da giovane e nel corso della quale aveva ingrandito il giro di affari sempre sotto l'egida del Ciccarelli.

La Corte territoriale, peraltro, avrebbe posto a base della decisione di rigetto delle deduzioni difensive le dichiarazioni rese dal collaboratore di giustizia [OSCURATO:PERSONA] che, però, a dire del ricorrente sarebbero fuori contestazione e inconferenti oltre che, come emergente dal contesto del ricorso, rese da soggetto detenuto dal dicembre 2006 al novembre 2013 e che già da qualche mese prima del luglio 2014 (data di chiusura della contestazione di cui all'attuale capo A) avrebbe abbandonato il «gruppo Carbone».

14.1.1. Con il secondo motivo di ricorso proposto dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] si deducono violazioni di legge e vizio cumulativo di motivazione circa l'accertata responsabilità dell'imputato in ordine al reato associativo, anche in termini di travisamento della prova.

A detta del ricorrente, in particolare, le dichiarazioni rese dal collaboratore di giustizia [OSCURATO:PERSONA], che i giudici di merito in ipotesi di «doppia conforme» avrebbero posto alla base dell'accertamento della responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] senza considerare le deduzioni difensive in merito, sarebbero fuori contestazione in quanto relative a condotte antecedenti al 2006 e rese da soggetto detenuto dal dicembre 2006 al novembre 2013 e che già da qualche mese prima del luglio 2014 (data di chiusura della contestazione di cui all'attuale capo A) avrebbe abbandonato il «gruppo Carbone».

Le dette dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA] sarebbero altresì inconciliabili con il contenuto delle intercettazioni che, peraltro, la Corte territoriale avrebbe erroneamente valutato come conducenti nel senso della condotta partecipativa dell'imputato, oltre che smentite delle dichiarazioni rese dagli stessi collaboratori a cui si sarebbero riferiti i giudici di merito ([OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]).

Queste ultima, invece, condurrebbero nel senso della non appartenenza al sodalizio da parte dell'imputato.

Il collaboratore di giustizia [OSCURATO:PERSONA] avrebbe poi reso dichiarazioni inconciliabili con quelle rese dal citato [OSCURATO:PERSONA] laddove avrebbe chiarito, con riferimento alla perdita di un carico di stupefacente da parte del «gruppo Carbone», che [OSCURATO:PERSONA] «non era un quotista» cioè un soggetto interessato al detto carico.

Il ricorrente evidenzia infine non solo l'assenza di riscontri forniti dalle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia agli elementi emergenti dalle conversazioni e comunicazioni intercettate ma anche che, diversamente da quanto ritenuto dei giudici di merito, i detti elementi condurrebbero solo all'accertamento di sporadici contatti in materia di stupefacenti tra [OSCURATO:PERSONA] e il «gruppo Carbone», al più compatibili con la cessione autonoma e libera da contesti associativi.

14.1.2. Per il terzo motivo di ricorso proposto dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] sarebbe invece mancante ovvero manifestamente illogica la motivazione in merito all'accertamento della responsabilità dell'imputato circa le fattispecie di cui ai capi S, avene a oggetto 1 kg di cocaina, e al capo AI, relativa a 100 gr di cocaina.

Il detto accertamento sarebbe stato invece sconfessato, quanto al primo reato, dalle dichiarazioni del collaboratore [OSCURATO:PERSONA], per cui [OSCURATO:PERSONA] non sarebbe stato un «quotista» dello stupefacente, e, in merito alla seconda fattispecie, dall'esiguità della sostanza trattata da un soggetto che, per l'imputazione, sarebbe stato stabile acquirente dal gruppo Carbone di rilevanti quantità di stupefacente.

Il capo AI, infine, diversamente da quanto ritenuto dai giudici di merito, solo apparentemente sarebbe stato accertato in forza delle immagini dei sistemi di videoripresa e dalle conversazioni e comunicazioni intercettate.

14.1.3. Con il quarto motivo di ricorso proposto dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] si deducono violazione di legge nonché la mancanza e l'illogicità della motivazione relativa alla ritenuta insussistenza del vincolo della continuazione tra le fattispecie sub iudice e quelle, in materia di stupefacenti, commesse nel 2006 e nel 2011 di cui, rispettivamente alle sentenza di condanna emesse dal Tribunale di Benevento, il 13 novembre 2017 (irrevocabile il 30 dicembre 2007), e della Corte d'appello di Napoli, il 3 novembre 2016 (irrevocabile il 20 febbraio 2018).

Per il ricorrente, le sentenze citate, alla luce delle emergenze processuali circa il coinvolgimento dell'imputato nel contesto associativo sin da periodi antecedenti al 2006, evidenzierebbero l'unicità del disegno criminoso rispetto ai fatti sub iudice.

14.2. Con i due motivi del ricorso proposto dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] si deducono violazioni di legge e vizi motivazionali inerenti alla ritenuta responsabilità dell'imputato con riferimento all'associazione di cui al capo A in termini sostanzialmente sovrapponibili a quelli di cui al ricorso proposto dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], anche in ragione della mera apparenza motivazionale dovuta al rinvio per relationem alla sentenza di primo grado.

15. Nell'interesse dell'imputato [OSCURATO:PERSONA] è stato proposto ricorso fondato su un motivo deducente il difetto assoluto di motivazione in merito al giudizio di bilanciamento, in termini di sola equivalenza, tra le circostanze attenuanti generiche (la cui sussistenza è stata riconosciuta in appello) e le accertate circostanze aggravanti.

16. Nell'interesse dell'imputato [OSCURATO:PERSONA] è stato proposto ricorso fondato su quattro motivi.

16.1. Con il primo motivo si deducono violazione di legge e vizio cumulativo della motivazione con riferimento alla ritenuta responsabilità dell'imputato in merito al delitto associativo ex art. 74 T.U. stup. (di cui al capo A), quale partecipe avente il ruolo di «staffettista» dei corrieri trasportatori di stupefacente mediante camion.

Per il ricorrente le argomentazioni poste a fondamento della ritenuta responsabilità non sarebbero conducenti nel senso della partecipazione dell'imputato al sodalizio.

Il riferimento è, in particolare: al ruolo di accompagnatore nei tre delitti fine ascritti all'imputato (capi D, E e F), in quanto la conoscenza dei soggetti operanti nelle importazioni di per sé non determinerebbe la possibilità di attribuire al ricorrente la qualità di intraneo, oltre che all'interlocuzione con i sodali circa gli importi corrisposti ai soggetti che mettono a disposizione aree di parcheggio ove effettuare le attività di carico e scarico dello stupefacente.

La Corte territoriale avrebbe travisato l'elemento probatorio in quanto dalle stesse intercettazioni potrebbe argomentarsi anche l'estraneità al sodalizio da parte dell'imputato che avrebbe solo assunto mere informazioni in merito alla retribuzione corrisposta in Italia per paragonarla a quella corrisposta all'estero.

La circostanza valorizzata dai giudici di merito inerente alla preoccupazione di taluni sodali di noleggiare una macchina in favore dell'imputato, per consentirgli il rientro in Olanda, sarebbe altresì manifestamente illogica in quanto non escluderebbe, per il ricorrente, che, in ipotesi, una tantum, egli si fosse posto in quella occasione al servizio del «gruppo Carbone».

Sul punto il motivo di ricorso conclude nel senso per cui le argomentazioni di cui innanzi sarebbero insufficienti in quanto non espliciterebbero concretamente gli elementi fattuali tali da fondare un giudizio di penale responsabilità dell'imputato in ordine alla sua partecipazion7 all'associazione, in termini di ruolo stabile e funzionale assunto dallo stessb, peraltro nei soli venticinque giorni nei quali sarebbero stati commessi i tre reati fine.

16.2. Con il secondo motivo si deducono la mancanza della motivazione ovvero la contraddittorietà e manifesta illogicità della stessa in merito alla ritenuta partecipazione del ricorrente ai delitti fine di cui ai capi D, E e F.

16.2.1. Con particolare riferimento al capo D, si deduce che la responsabilità dell'imputato sarebbe stata argomentata solo in ragione del pernottamento del suo pernottamento a Bacoli la sera del 17 febbraio 2014 (presso l'hotel [OSCURATO:PERSONA]), cioè in concomitanza con l'arrivo in Italia del carico di stupefacente, e comunque in ragione di conversazioni intercettate il cui contenuto porterebbe, per il ricorrente, a conclusioni differenti rispetto a quelle raggiunte dai giudizi di merito (il riferimento è, in particolare, alla intercettazione n. 257 inerente conversazione intercorsa con il corriere [OSCURATO:PERSONA]).

La Corte territoriale avrebbe poi omesso di motivare in merito al motivo d'appello volto a contestare l'individuazione dell'imputato quale essere il soggetto di lingua spagnola di cui alle conversazioni ambientali nn. 254, 257, 259 e 266 del 17 febbraio 2014, captate a bordo del veicolo [OSCURATO:PERSONA] in uso al sodale [OSCURATO:PERSONA] (pag. 3 dell'atto d'appello).

16.2.2. Con riferimento al capo E, invece, si critica la sentenza impugnata per aver posto a fondamento della decisione, oltre agli elementi emergenti dalle conversazioni captate, nonostante specifiche deduzioni con i motivi d'appello (pag. 8) rimasti sostanzialmente non considerati dal giudice di merito, due dati non emergenti dagli elementi probatori.

Tali sarebbero il pernottamento dell'imputato il 3 marzo 2014 presso l'hotel di Bacoli e l'identificazione di [OSCURATO:PERSONA] in ragione di un controllo di polizia in provincia di Asti.

16.2.3. Con riferimento al capo F, infine, si premette che la responsabilità dell'imputato sarebbe stata argomentata dagli esiti delle intercettazioni e da un eseguito controllo stradale, avvenuto in Arezzo il 12 marzo 2014, e si deduce sostanzialmente l'apoditticità della motivazione circa il rigetto dei motivi d'appello (pag. 73 e ss.).

16.3. Con i motivi terzo e quarto si deducono la mancanza della motivazione nonché contraddittorietà e manifesta illogicità della stessa con riferimento all'esclusione delle circostanze attenuanti generiche, in quanto motivata solo in ragione dell'essersi l'imputato avvalso della facoltà di non rispondere, oltre che la mancanza della motivazione in merito al richiesto minimo aumento per la continuazione.

17. Nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] è stato proposto ricorso fondato su un motivo complesso. i/ Ì Si deducono violazioni di legge e vizi motivazionali per aver la Corte territoriale accertato la responsabilità dell'imputata in merito alle tre ascritte fattispecie ex art. 73 T.U. stup. (capi U, V e W) sulla base della mera valutazione di elementi emergenti dalle intercettazioni (peraltro aventi a oggetto conversazioni intercorse tra altri soggetti).

Sarebbe altresì privo di idoneo iter logico-giuridico l'apparato argomentativo sotteso alla ritenuta partecipazione di [OSCURATO:PERSONA] al sodalizio di cui al capo A, quale stabile acquirente di stupefacente per il successivo spaccio, in quanto motivata solo in forza di tre acquisti, compiuti nel marzo 2014 e nell'arco di venti giorni, in considerazione peraltro di quanto dichiarato da un collaboratore di giustizia circa i rifornimenti in favore dell'imputata volti al mantenimento in carcere del di lei marito (leone Davide).

Il giudice d'appello, disattendendo i principi sanciti dalla Suprema Corte nella specifica materia, avrebbe altresì considerato quale partecipazione ex art. 74 T.U. stup. una mera ipotesi di concorso di persone in reato continuato.

18. Nell'interesse dell'imputato [OSCURATO:PERSONA] è stato proposto ricorso fondato su due motivi.

18.1. Con la prima censura si deducono il difetto assoluto di motivazione ovvero vizi motivazionali in merito alla commisurazione giudiziale della pena, anche relativamente all'entità degli aumenti per la continuazione, e alla ritenuta insussistenza delle circostanze attenuanti generiche nonostante l'ammissione degli addebiti da parte dell'imputato e la sua incensuratezza.

La Corte territoriale, peraltro, avrebbe errato nel porre a base del giudizio circa l'insussistenza delle circostanze attenuanti generiche gli stessi elementi che, ex art. 133 cod. pen., devono essere considerati in sede di commisurazione giudiziale della pena.

Il riferimento è, in particolare, alla ritenuta grandissima capacità criminale e al ruolo di fondamentale importanza ricoperto dall'imputato in seno al sodalizio, quale soggetto deputato a tenere i rapporti con i camorristi dell'area del [OSCURATO:PERSONA] e il referente di Giuliano in Campania.

18.2. Con il secondo motivo, invece, si deduce la carenza grafica della motivazione circa la sussistenza della contestata circostanza aggravante di cui all'art. 80, comma 2, T.U. stup.

19. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso fondato su due motivi Si censura la sentenza d'appello per aver il giudice ridotto la pena in applicazione dell'attenuante di cui all'art. 74, comma 7, T.U. stup. ma non nella massima estensione prevista dalla norma (motivo primo) e per aver escluso la continuazione tra i reati sub iudice e il reato di cui all'art. 74 T.U. stup. con riferimento al quale l'imputato sarebbe stato condannato con sentenza n. 5030 del 2010, insieme ad altri sodali, per aver assunto il ruolo di referente, insieme a [OSCURATO:PERSONA], tra i cartelli colombiani-domenicani e quelli italiani (motivo secondo).

20. Nell'interesse dell'imputato [OSCURATO:PERSONA] è stato proposto ricorso fondato su un motivo deducente, nonostante l'accoglimento del concordato ex art. 599-bis cod. proc. pen., mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione.

21. Nell'interesse dell'imputata [OSCURATO:PERSONA] è stato proposto ricorso fondato su un motivo con il quale si deduce l'assenza di motivazione in merito alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche.

22. Nell'interesse dell'imputato [OSCURATO:PERSONA] è stato proposto ricorso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] oltre che ricorso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] fondati, rispettivamente, su un motivo e su tre motivi.

22.1. Con il motivo unico del ricorso proposto dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] e con il primo motivo del ricorso proposto dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] si evidenzia che il giudice di primo grado, con il dispositivo letto in udienza, avrebbe condannato l'imputato alla pena finale, già ridotta per il rito, di dodici anni di reclusione (partendo dalla pena base per la fattispecie associativa poi aumentata per la continuazione con le diverse ipotesi di cui all'art. 73 T.U. stup.).

Dalla «sentenza documento» (tanto in motivazione quanto in dispositivo), depositata successivamente alla lettura del dispositivo in udienza, emergerebbe però la condanna alla pena finale, già ridotta per il rito, di quindici anni di reclusione (partendo dalla pena base per la fattispecie associativa poi aumentata per la continuazione con le diverse ipotesi di cui all'art. 73 T.U. stup.).

Sollecitato sul punto, il G.u.p., con provvedimento depositato il 29 gennaio 2020, avrebbe dato atto del detto errore materiale sostanziatosi nell'indicazione in motivazione della diversa pena finale di quindici anni di reclusione, dichiarando però l'inammissibilità dell'istanza di correzione dell'errore materiale in ragione della non ancora irrevocabilità della sentenza.

Prospettatale la questione, la Corte territoriale avrebbe dichiarato non luogo a provvedere in merito a istanza di tenore sostanzialmente analogo a quella dichiarata inammissibile dal G.u.p., chiarendo che dell'indiscusso errore materiale se ne sarebbe tenuto conto in sede di decisione del giudizio d'appello.

All'esito della rinuncia ai motivi d'appello, a eccezione dei motivi quinto e sesto aventi, rispettivamente, a oggetto la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche e la commisurazione giudiziale della pena, la Corte territoriale avrebbe, da un lato, ritenuto insussistenti le circostanze attenuanti generiche e, dall'altro, ridotto il trattamento sanzionatorio a dodici anni e otto mesi di reclusione in luogo dei quindici anni di reclusione emergenti dalla «sentenza documento» ma non dal dispositivo della sentenza di primo grado.

Sicché, concludono i motivi in esame, ne sarebbe conseguito l'errore della Corte territoriale nell'aver aumentato (ad anni dodici e mesi otto di reclusione) e non ridotto la pena comminata in primo grado (pari ad anni dodici di reclusione).

Ciò sarebbe avvenuto, peraltro, nonostante l'esplicitata intenzione di ridurre la pena in accoglimento del sesto motivo di appello inerente alla commisurazione giudiziale della pena.

Ne conseguirebbe quindi la manifesta illogicità della motivazione con riferimento, peraltro, a statuizione che, in forza dell'assenza di impugnazione da parte del Pubblico Ministero, sarebbe stata emessa in violazione del divieto di reformatio in peius di cui all'art. 597, comma 3, cod. proc. pen. 22.2.

Con il secondo motivo del ricorso proposto dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], si deducono violazione di legge e vizi motivazionali in merito al rigetto del quinto motivo d'appello, inerente alla ritenuta insussistenza delle circostanze attenuanti generiche, perché fondato, a dire del ricorrente, su ulteriori reati che l'imputato avrebbe commesso anche successivamente a quelli sub iudice, per quanto sarebbe emerso da dichiarazioni rese da un collaboratore di giustizia.

22.3. Con il terzo motivo del ricorso proposto dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], si deducono violazione di legge oltre che mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in merito alla commisurazione giudiziale della pena.

23. Nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] è stato proposto ricorso per cassazione fondato su due motivi.

Si deducono, in particolare, violazione di legge e mancanza di motivazione tanto in merito al rigetto del motivo d'appello avente a oggetto la ritenuta insussistenza delle circostanze attenuanti generiche (primo motivo) quanto in ordine alla commisurazione giudiziale della pena ridotta in appello (secondo motivo). [OSCURATO:PERSONA]

1. Le censure sostanzialmente si appuntano sull'apparato motivazionale relativo alla ritenuta responsabilità degli imputati in merito alle ascritte fattispecie in materia di stupefacenti (artt. 73 e 74 d.P.R. n. 309 del 1990) e al trattamento sanzionatorio.L'analitica esplicitazione dei singoli motivi di ricorso nell'esposizione dei fatti processuali (di cui al precedente «ritenuto in fatto»), in uno con la tecnica argomentativa della sentenza d'appello che, con dovizia di particolari, ha anche confutato le singole deduzioni difensive, peraltro in ipotesi sostanzialmente di cd.

«doppia conforme», consente in questa sede di evidenziare comuni profili di inammissibilità, trasversali alle varie questioni dedotte con le diverse doglianze, talora reiterative di altre caratterizzanti i ricorsi proposti da codifensori, in termini funzionali rispetto all'esposizione delle ragioni sottese alla presente decisione tanto in merito alle ritenute inammissibilità quanto in ordine agli accoglimenti.

1.1. Premesso quanto innanzi occorre evidenziare che, in primo luogo, i ricorsi, ove sindacano l'apparato motivazionale inerente all'accertamento dei fatti e alle responsabilità degli imputati sono inammissibili ai sensi dell'art. 606, comma 3, cod. proc. pen., salve eccezioni di seguito specificate che, comunque, presentano altri profili d'inammissibilità.

Oltre ad essere meramente ripetitive dei motivi fondanti l'appello, cui la Corte territoriale ha risposto con motivazione esente da critiche in quanto congrua, coerente e non manifestamente illogica (ex plurimis, Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Boutartour, Rv. 277710), le censure sono state difatti proposte per motivi diversi da quelli prospettabili in sede di legittimità in quanto costituite da doglianze in fatto, con le quali si prospettano anche erronee valutazioni della prova data dal giudice di merito, non scandite dalla necessaria analisi critica delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata (sul contenuto essenziale dell'atto d'impugnazione si vedano ex plurimis: Sez. 4, n. 49411 del 16/10/2022, Troplini, in motivazione; Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo, Rv. 254584, e, tra le più recenti, Sez. 7, n. 9378 del 09/02/2022, Galperti, in motivazione; si veda altresì Sez.

U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822, in ordine ai motivi d'appello ma sulla base di principi pertinenti anche al ricorso per cassazione).

1.1.1. Il riferimento di cui innanzi deve intendersi altresì al ricorrente tentativo di sostituire a quella del giudice una diversa valutazione degli esiti delle comunicazioni captate, con riferimento a un apparato motivazionale che non si mostra manifestamente illogico.

In materia di intercettazioni telefoniche, difatti, costituisce questione di fatto, rimessa all'esclusiva competenza del giudice di merito, l'interpretazione e la valutazione del contenuto delle conversazioni, il cui apprezzamento non può essere sindacato in sede di legittimità se non nei limiti della manifesta illogicità e irragionevolezza della motivazione con cui esse sono recepite (Sez. 4, n. 49411 del 2022, Troplini, cit., in motivazione; Sez. 4, n. 29076 del 22/07/2022, Coco, in motivazione; Sez. 4, n. 15503/2022, Riitano, cit., in motivazione; Sez. 3, n.44938 del 05/10/2021, Grego;i, Rv. 282337-01).

Ne consegue che la prospettazione di un'interpretazione del significato di un'intercettazione diversa da quella proposta dal giudice di merito, come sostanzialmente propongono tutti i profili di ricorso che si appuntano sugli esiti delle indagini tecniche, è ammissibile in sede di legittimità solo in presenza del travisamento della prova, ossia nel caso, non ricorrente nella specie, in cui sia stato indicato il contenuto in modo difforme da quello reale e la difformità risulti decisiva e incontestabile (Sez. 4, n. 49411 del 2022, Troplini, cit., in motivazione; Sez. 4, n. 29076/2022, Coco, cit., in motivazione; Sez. 4, n. 15503/2022, Riitano, cit., in motivazione; Sez. 3, n. 34439 del 02/07/2019, dep. 2020, Nastasi, in motivazione; Sez. n. 6722 del 21/11/2017, dep. 2018, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 272558-01).

1.1.2. Diverse censure, invece, si mostrano inammissibili in ragione del mancato confronto con la ratio decidendi sottesa alla decisione.

Come costantemente affermato dalla Corte di legittimità (ex plurimis: Sez. 4, n. 49411 del 2022, Troplini, cit., in motivazione; Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo, Rv. 254584), difatti, la funzione tipica dell'impugnazione è quella della critica argomentata, avverso il provvedimento cui si riferisce, che si realizza attraverso la presentazione di motivi i quali, a pena di inammissibilità (artt. 581 e 591 cod. proc. pen.), devono indicare specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta.

Contenuto essenziale dell'atto di impugnazione è, pertanto, innanzitutto e indefettibilmente il confronto puntuale con le argomentazioni del provvedimento il cui dispositivo si contesta.

Ne consegue che, se il motivo di ricorso, come nel caso in esame, non si confronta con la motivazione della sentenza impugnata, per ciò solo si destina all'inammissibilità, venendo meno in radice l'unica funzione per la quale è previsto e ammesso.

1.2. Quanto al profilo inerente al trattamento sanzionatorio, va ribadito che la valutazione dei vari elementi ai fini della commisurazione giudiziale della pena rientra nei poteri discrezionali del giudice il cui esercizio, se effettuato, come nella specie, nel rispetto dei parametri valutativi di cui all'art. 133 c.p., è censurabile in cassazione solo quando, diversamente da quanto avvenuto nella specie, sia frutto di mero arbitrio o di ragguaglio illogico (ex plurimis, Sez. 4, n. 61 del 11/12/2019, dep. 2020, Tanga, in motivazione; Sez. 2, n. 45312 del 13/11/2015, Luparello, in motivazione).

1.2.1. In ordine alle censure inerenti alle circostanze attenuanti generiche, rileva invece evidenziare che il giudice d'appello non è tenuto a motivare in merito al loro diniego sia quando nei motivi di impugnazione si ripropongano, ai fini del riconoscimento, gli stessi elementi già sottoposti all'attenzione del giudice di primo grado e da quest'ultimo disattesi, sia quando si insista per quel riconoscimento senza addurre alcuna particolare ragione (ex plurimis: Sez. 4, n. 27595 del 11/05/2022, Onnogiate, in motivazione; Sez. 4, n. 15492 del 22/03/2022, Ferro, in motivazione; Sez. 1, n. 33951 del 19/05/2021, Avallonei, Rv. 281999-02; Sez. 4, n. 5875 del 30/01/2015, Nargisio, Rv. 262249-01; Sez. 4, n. 86 del 27/09/1989, dep. 1990, Amarante, Rv. 182959-01; circa il difetto di specificità dei motivi d'appello quando non risultano esplicitamente enunciati e argomentati i rilievi critici rispetto alle ragioni di fatto o di diritto poste a fondamento della decisione impugnata, si veda, per tutte, Sez.

U, n. 8825, del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822-01).

Sotto tale aspetto, quindi, si mostrano inammissibili, per difetto di specificità, le censure che si appuntano sulla ritenuta insussistenza delle circostanze attenuanti soprattutto laddove, peraltro in ipotesi di c.d.

«doppia conforme», neanche si prospetta che i motivi d'appello non abbiano riproposto, ai fini del riconoscimento delle dette circostanze, gli stessi elementi già sottoposti all'attenzione del giudice di primo grado e da quest'ultimo disattesi.

A quanto innanzi deve comunque aggiungersi che l'applicazione delle circostanze attenuanti generiche non costituisce un diritto conseguente all'assenza di elementi negativi connotanti la personalità del soggetto ma richiede elementi, di segno positivo, dalla cui assenza legittimamente deriva il diniego del riconoscimento delle stesse (Sez. 4, n. 20132 del 19/04/2022, Guccione, in motivazione; Sez. 3, n. 24128 del 18/03/2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 281590-01, nonché la conforme Sez. 1, n. 3529 del 22/09/1993, Stelinato, Rv. 195339-01).

Il loro riconoscimento è difatti oggetto di un giudizio di fatto che presuppone l'emersione ovvero l'allegazione di elementi idonei a fondare l'invocata mitigazione sanzionatoria, la cui assenza ne legittima il diniego da parte del giudice di merito che, allo scopo di giustificarlo, non è tenuto a prendere in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti ovvero rilevabili dagli atti, essendo sufficiente il riferimento agli elementi ritenuti decisivi o, in ogni caso, rilevanti allo scopo di dimostrare la negativa connotazione della personalità dell'agente (ex plurimis: Sez. 4, n. 20132/2022, Guccione, in motivazione; Sez. 3, n. 16677 del 02/03/2021, Ballarini, in motivazione; Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269-01; Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, Lule, Rv. 259899-01).

2. Orbene, inammissibile è il motivo unico su cui si fonda il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], con il quale si deduce vizio cumulativo di motivazione tanto della conferma della responsabilità per l'ascritto reato di cui all'art. 74 T.U. stup. (capo A) quanto della ritenuta insussistenza delle circostanze attenuanti generiche.2.1.

Circa la ritenuta responsabilità ia censura è mera reiterazione dei motivi d'appello.

Essa, peraltro, mira a sostituire a quelle dei giudici di merito, peraltro in ipotesi di «doppia conforme», proprie valutazioni anche di natura probatoria quanto a dichiarazioni rese dai collaboratori di giustizia e agli elementi emergenti dalle conversazioni e comunicazioni captate.

Differentemente da quanto prospettato dal ricorrente, peraltro, il G.u.p. tratta diffusamente della posizione dell'imputato (pag. 662 e ss.), nel valutare le condotte partecipative dei colombiani in stabile rapporto con il «gruppo Carbone» per la fornitura di cocaina.

La Corte territoriale (pag. 6) esplicita invece i motivi d'appello proposti per poi confermare la sentenza di primo grado, in considerazione delle stesse deduzioni difensive, quanto alla condotta dei colombiani quali stabili fornitori di stupefacente del «gruppo Carbone» (pag. 21 e ss.) e circa la specifica posizione dell'imputato (pag. 28 e ss).

All'esito della valutazione del compendio probatorio e alla luce delle deduzioni prospettate dall'appellante, la sentenza d'appello (come conclusivamente chiarito a pag. 29 e s.) infine ritiene accertata la collaborazione dell'imputato con il fratello [OSCURATO:PERSONA] (e con il gruppo da quest'ultimo capeggiato e composto da altri sei soggetti operanti in Italia e altri collocati tra Amsterdam e Parigi) nella gestione degli stabili «rapporti commerciali» con Carbone quali maggiori fornitori del relativo gruppo.

Ciò in considerazione anche delle ingenti somme riscosse a fronte delle forniture, ancorché, queste ultime, in molteplici occasioni sequestrate tanto da indurre gli appartenenti al detto gruppo, in forza delle relative perdite economiche, a concludere i rapporti con i colombiani a fine marzo del 2014.

2.1.1. A quanto innanzi deve aggiungersi, quale ulteriore profilo d'inammissibilità (per manifesta infondatezza), che con l'argomentare nei termini di cui innanzi i giudici di merito, in ipotesi di c.d. doppia conforme, hanno fatto corretta applicazione dei principi governanti la materia con i quali invece il ricorrente non si confronta.

Può difatti ritenersi, come nella specie, che tra l'organizzazione e chi abbia con essa una relazione stabile, fornitore (come l'imputato) o acquirente, sia avvenuto il passaggio da un rapporto di mero reciproco affidamento a una relazione stabile riconducibile all'a ffectio societatis, se il giudicante verifichi attraverso l'esame delle circostanze di fatto, che la volontà dei contraenti abbia superato la soglia del rapporto sinallagmatico contrattuale e sia stato realizzato un legame che riconduce la partecipazione del singolo al progetto associativo (ex plurimis: Sez. 4, n. 29866 del 08/07/2022, Ademi, in motivazione; Sez. 6, n. 564 del 29/10/2015, dep. 2016, Barretta, Rv. 265763; Sez. 5, n. 32081 del 24/06/2014, Cera, Rv. 261747; Sez. 3, n. 21755 del 12/03/2014, Anastasi, Rv. 259881).

2.2. Circa il profilo relativo alla ritenuta insussistenza delle circostanze attenuanti generiche, la censura è inammissibile in quanto reiterativa del motivo d'appello, tanto da fare esplicito riferimento nella critica al giudice di primo grado, oltre che manifestamente infondata perché facente perno sulla mera incensuratezza dell'imputato, non più rilevante di per se sola ex art. 62-bis cod. pen. 3.

Medesimi sono sostanzialmente i profili d'inammissibilità del motivo unico posto a fondamento del ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], anche con riferimento alle censure inerenti alla ritenuta insussistenza delle circostanze attenuanti generiche (per quanto emerge, in ipotesi di «doppia conforme», da pag. 664 della sentenza di primo grado).

Quanto alle doglianze relative alla ritenuta responsabilità per la fattispecie associativa, a quelli di cui innanzi, si aggiunge l'ulteriore profilo d'inammissibilità derivante dall'essere stati i sottesi motivi d'appello oggetto di rinuncia.

Ciò emerge tanto dallo stesso ricorso (pag. 30) quanto dalla sentenza impugnata che, esplicitati i motivi d'appello (a pag. 6), evidenzia (a pag. 27) l'intervenuta rinuncia da parte del difensore munito di procura speciale a tutti i motivi inerenti all'accertata responsabilità a eccezione della doglianza relativa alla ritenuta insussistenza delle circostanze attenuanti generiche.

4. Nell'interesse dell'imputata [OSCURATO:PERSONA] è stato proposto ricorso fondato su due inammissibili motivi.

Con essi, nei termini diffusamente innanzi riportati nel «ritenuto in fatto», si deducono la mancanza o l'insufficienza motivazionale ovvero l'erronea qualificazione giuridica in merito alla sussistenza delle fattispecie alla stessa ascritte (capi A, E e T) nonché l'erronea qualificazione giuridica in ordine alla partecipazione dell'imputata al sodalizio di cui al capo A) e in merito alle fattispecie ascritte ai capi E (avente a oggetto 180 kg di cocaina) e T (avente a oggetto 5 kg di cocaina).

4.1. Circa la ritenuta responsabilità, la censura è mera reiterazione dei motivi d'appello.

Essa, peraltro, comunque non confrontandosi con la motivazione della sentenza impugnata, mira a sostituire a quelle dei giudici di merito, in ipotesi di «doppia conforme», proprie valutazioni anche di natura probatoria quanto a dichiarazioni rese dai collaboratori di giustizia e agli elementi emergenti dalle conversazioni e comunicazioni captate.

Diversamente da quanto prospettato in ricorso, la Corte d'appello (a pag. 7) esplicita i motivi d'impugnazione per poi confermare la sentenza di primo grado in considerazione delle stesse deduzioni difensive (pag. 43 e ss).

Dopo averli nuovamente riassunti, difatti, il giudice di merito rigetta tutti i motivi d'appello confutando le relative deduzioni difensive con apparato argomentativo insindacabile in sede di legittimità in quanto sorretto da motivazione esente dai dedotti vizi.

Si evidenzia peraltro il consapevole ruolo strategico di custode assunto dall'imputata in seno al sodalizio, ancorché in diretto e stretto contatto solo con il sodale Colantuono, quale rilevante contributo all'associazione, trattandosi anche di custodia di quantità ingenti di cocaina (anche pari 180 kg).

Ciò è stato ritenuto anche in considerazione della fibrillazione dell'associazione motivata dal ritardo di Colantuono nel portare la cocaina agli altri sodali motivato, dallo stesso soggetto, per quanto emergente dalle valutate conversazioni, in ragione del ritardo dell'imputata nell'esecuzione della propria attività di custodia alla quale era deputata in seno al sodalizio.

Il profilo di censura relativo alla c.d.

«aggravante mafiosa», infine, non si confronta con la sentenza impugnata in quanto circostanza esclusa sin dal primo grado (come emerge anche dal dispositivo di sentenza) oltre che dalla sentenza d'appello (par. 43 e 44).

5. Nell'interesse dell'imputata [OSCURATO:PERSONA] è stato proposto ricorso fondato su tre motivi, dei quali solo il primo è ammissibile nonché fondato.

5.1. I motivi secondo e terzo sono difatti inammissibili in quanto da pag. 40 della sentenza d'appello, con la cui motivazione non si confronta il ricorso, emerge che non vi è stato alcun concordato ma solo rinuncia ai motivi d'appello relativi alla responsabilità dell'imputata (da parte di difensore munito di procura speciale) e che, difatti, le parti hanno discusso anche se il Pubblico Ministero ha chiesto una riduzione del trattamento sanzionatorio.

La doglianza avente a oggetto le invocate circostanze attenuanti generiche, invece, non si confronta con la motivazione della sentenza d'appello che, in uno con la non significatività della condotta processuale argomentata dal giudice di primo grado, ne esclude la sussistenza in ragione della condotta partecipativa retribuita dal sodalizio che la stessa imputata, intercettata, definisce delicata e avente a oggetto mansioni delicate e «vitali» ancorché retribuite solo con 500,00 euro.

5.2. Come premesso, il primo motivo è invece fondato essendo, sul punto, la motivazione contraddittoria oltre che manifestamente illogica.

Il giudice di primo grado ha difatti condannato l'imputata (per il reato associativo di cui al capo A e per il capo F, in continuazione tra loro) alla pena finale, già ridotta per il rito, di sette anni e quattro mesi di reclusione, come emerge dal dispositivo letto in udienza, ma errando nell'aver indicato nella depositata «sentenza documento» (tanto in motivazione quanto in dispositivo) la diversa pena di otto anni di reclusione.

La Corte territoriale, dopo aver dato atto della rinuncia da parte del difensore dell'imputata, ai motivi di appello proposti a eccezione di quello inerente al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e al trattamento sanzionatorio, ha ritenuto insussistenti le circostanze attenuanti generiche e rideterminato, in riduzione, il trattamento sanzionatorio, ex art. 133 cod. pen.

Così facendo, però, con motivazione manifestamente illogica rispetto alle premesse e al dispositivo di primo grado, la Corte d'appello ha comminato la pena finale di sette anni e quattro mesi di reclusione, cioè la stessa comminata dal G.u.p. con lettura del dispositivo in udienza.

6. Nell'interesse dell'imputato [OSCURATO:PERSONA] è stato proposto ricorso fondato su un motivo deducente l'omessa motivazione in merito al motivo d'appello sindacante l'operato aumento per la recidiva nonostante il lasso di tempo decorso tra le fattispecie sub iudice e quelle di cui alle precedenti condanne.

Il ricorrente, però, non confronta il suo dire con la motivazione della sentenza d'appello che, dopo aver evidenziato i motivi d'impugnazione (pag. 7), conferma (pag. 39) l'aumento per la recidiva in ragione delle plurime condanne per fattispecie di cui all'art. 73 T.U. stup. oltre che per associazione ex art. 74 dello stesso T.U. avendo svolto l'attività illecita in modo professionale dall'anno 2007.

7. Parimenti inammissibile è il motivo unico su cui si fonda il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA].

Non si confronta difatti la censura con la motivazione della sentenza impugnata, circa l'aspetto della dedotta mancata motivazione in merito al prospettato errore del giudice di primo grado in ordine al calcolo della pena, e mostrandosi manifestamente infondata la doglianza deducente una reformatio in peius.

La Corte territoriale evidenzia che il G.u.p. ha condannato l'imputato alla pena finale, già ridotta per il rito, di dodici anni di reclusione per i reati ascrittigli ai capi A, C, D, E, G, T, U, e AG, ritenuti gli stessi in continuazione tra loro e più grave quello di cui al capo A, partendo da una pena base di dieci anni di reclusione, aumentata in ragione dell'aggravante di cui all'art. 74, comma 3, T.U. stup., a dieci anni e tre mesi di reclusione, e ulteriormente aumentata in parti uguali (prima della riduzione per il rito) fino a diciotto anni di reclusione per i sette reati satellite, cioè aumentata per la continuazione di sette anni e nove mesi di reclusione.

Il detto aumento (di sette anni e nove mesi di reclusione), precisa la Corte d'appello, come effettivamente evidenziato dall'appellante, non è ripartibile in parti uguali tra i sette reati (capi da C a AG).

Premesso quanto innanzi, la Corte territoriale, in parziale accoglimento dell'appello, ha ritenuto sussistenti le circostanze attenuanti generiche, prevalenti rispetto all'aggravante di cui all'art. 74, comma 3, T.U. stup., rideterminando la pena finale, già considerato il rito, in anni otto, mesi otto e giorni diciassette di reclusione, così mostrando non solo di aver considerato le deduzioni difensive ma anche di aver ridotto la pena rispetto a quella comminata in primo grado, compresi i singoli aumenti per la continuazione che, anche sommati, comportano un aumento inferiore rispetto all'aumento operato dal primo giudice, non violando il principio del divieto di reformatio in peius.

8. Nell'interesse dell'imputato [OSCURATO:PERSONA] è stato proposto ricorso fondato su due motivi deducenti violazione di legge e vizi motivazionali per non aver la Corte territoriale ritenuto sussistente il vincolo della continuazione tra i reati sub iudice e altra fattispecie di cui all'art. 73 T.U. stup. con riferimento alla quale [OSCURATO:PERSONA] sarebbe stato condannato con sentenza n. 132 emessa dalla Corte d'appello di Napoli il 10 gennaio 2018.

Le doglianze sono inammissibili per il mancato confronto con la motivazione della sentenza impugnata cui pretendono peraltro di sostituire proprie valutazioni di merito.

Il giudice d'appello, difatti, argomenta (pag. 66) in ragione della data del commesso reato per il quale l'imputato è già stato giudicato (mese di gennaio 2015), peraltro ritenuto non riconducibile all'associazione di cui al capo A), contestata fino al 2014, oltre che espressione della mera commissione da parte di [OSCURATO:PERSONA] di reati in materia di stupefacenti a livello professionale.

9. Parimenti inammissibile, ancorché per manifesta infondatezza di entrambi i profili dedotti, è il motivo unico di ricorso proposto nell'interesse dell'imputato [OSCURATO:PERSONA].

9.1. Quanto alle censure relative alle circostanze attenuanti generiche, la Corte territoriale (pag. 49 e s., sent. app.), in considerazione delle deduzioni difensive e con motivazione non sindacabile in questa sede in quanto esente dei prospettati vizi, evidenzia l'elemento ritenuto determinante in senso negativo, nonostante l'ammissione degli addebiti.

Si fa particolare riferimento ai parametri di cui all'art. 133 cod. pen. quali le modalità della condotta e la gravità delle fattispecie, trattandosi di soggetto appartenente al sodalizio con il ruolo di cassiere che si è reso responsabile di innumerevoli reati fine aventi a oggetto svariati chili di stupefacente.9.2.

La Corte territoriale (pag. 50 e s., sent. app.), quanto al secondo profilo, all'esito di accertamento in fatto non sindacabile in questa sede in quanto supportato da motivazione esente da critiche, ha escluso la medesimezza del disegno criminoso con reati già oggetto di giudizio valutando i diversi contesti temporali di commissione delle fattispecie, solo quelle sub iudice consumate nel 2014 e non nel 2015, in uno con la circostanza per la quale le quattordici fattispecie di cui all'attuale rubrica sono state ritenute in continuazione con l'associazione di cui al capo A e con riferimento al «gruppo Carbone» che aveva già cessato di operare il 18 settembre 2015 (data di commissione del reato di cui alla sentenza passata in giudicato), essendosi l'imputato successivamente messo ai servizio del diverso «clan Orlando».

10. Nell'interesse dell'imputato [OSCURATO:PERSONA] è stato proposto ricorso sia dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] che dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] fondati, rispettivamente, su quattro e due motivi tutti inammissibili.

La censura deducente la violazione del ne bis in idem non si confronta con la motivazione della sentenza impugnata (pag. 77 ma soprattutto pag. 80 e ss.).

La Corte difatti argomenta (in particolare a pag. 85), con motivazione esente da censure, in forza della circostanza per cui si tratta di due differenti associazioni, solo una, quella di cui all'attuale capo A, caratterizzata dalla partecipazione dell'imputato all'associazione gestita da Carbone quale stabile acquirente.

Il profilo relativo all'accertata responsabilità per l'associazione di cui al capo A è invece inammissibile in quanto mera reiterazione dei motivi d'appello, volta peraltro a sostituire proprie valutazioni, anche di natura probatoria circa le dichiarazioni dei collaboratori e gli elementi delle intercettazioni, laddove comunque la Corte motiva in merito allo stabile rapporto tra fornitore e acquirente di stupefacente in termini coerenti con i principi innanzi già richiamati.

Integrano mera reiterazione dei motivi d'appello anche i profili di censura inerenti alla ritenuta responsabilità per il capo S. Ancora una volta, comunque, il ricorrente non confronta il suo dire con la motivazione della sentenza impugnata che (pag. 87 e s.) prende in considerazioni le deduzioni difensive circa le dichiarazioni rese dal collaboratore [OSCURATO:PERSONA] nell'interrogatorio dell'Il luglio 2019 laddove evidenzia che [OSCURATO:PERSONA] non fu chiamato per essere messo al corrente del carico perso con il sequestro del 17 gennaio 2014 ma perché Carbone volava chiederli un prestito di 50.000,00 euro.

La Corte (vedi pag. 87-89), infatti, evidenzia l'inconferenza delle deduzioni difensive e «fotografa» la fattispecie nel suo divenire in ragione degli innumerevoli elementi emergenti dalle riprese di cui ai sistemi di videosorveglianza e dalle intercettazioni, con riferimento al cui contenuto, poi, il ricorrente mira a sostituire proprie valutazioni a quelle del giudice di merito comunque esenti da vizi motivazionali.

Medesimi sono poi i profili di inammissibilità delle censure relative al capo AI, in termini tanto di mera reiterazione dei motivi d'appello quanto di tentativo di sostituzione di proprie valutazioni a quelle del giudice di merito, anche circa la valutazione degli elementi emergenti dalle intercettazioni.

Manifestamente infondata è invece la censura relativa all'esclusione della continuazione.

La Corte difatti motiva l'insussistenza della medesimezza del disegno criminoso (pag. 90 e 91), correttamente applicando i principi governanti la materia, in ragione della grande distanza temporale tra le fattispecie, commesse nel 2006 e nel 2011 e, quelle sub iudice, tra il dicembre 2013 e il marzo 2014.

I diversi reati sono stati quindi ritenuti frutto di determinazioni autonome accomunate dalla sola tendenza dell'imputato a delinquere nell'ambito del mercato della droga.

A quanto innanzi si è aggiunta la considerazione per cui i reati oggetto di precedenti condanne riguardano singoli episodi di spaccio commessi quanto l'imputato era ancora un ragazzo alle dipendenze di altri, mentre i fatti sub iudice evidenziano un «un salto qualitativo, che vede [OSCURATO:PERSONA] gestore di piazze di spaccio quale imprenditore di se stesso».

11. Tutti i motivi di ricorso dedotti nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] sono inammissibili in quanto meramente reiterativi di censure d'appello oltre che miranti a sostituire proprie valutazioni a quelle del giudicante anche con riferimento agli elementi emergenti dalle conversazioni captate.

11.1. I giudici di merito, in termini di c.d.

«doppia conforme», sostanzialmente «fotografano» le condotte dei correi relative alle tre importazioni dall'Olanda e, in particolare, il ruolo dello staffettista Gonzales, grazie alla valutazione incrociata di plurimi elementi probatori, tra cui gli esiti delle intercettazioni e di riprese video nonché dei controlli sul territorio e delle operazioni di polizia giudiziaria eseguite a riscontro (culminate anche nel sequestro dello stupefacente).

La Corte evidenzia altresì gli elementi probatori sottesi al ritenuto ruolo di staffettista con riferimento alle importazioni di cui ai capi D, E e F quali: intercettazioni di conversazioni intercorse anche con sodali appartenenti al gruppo Carbone; riprese video e riscontri della presenza nel territorio dell'imputato nei contesti spazio-temporali delle importazioni.

Il ricorrente, peraltro, nel sostenere l'assenza di motivazione in merito all'identificazione dell'imputato oltre che con riferimento alla sua presenza nei contesti spazio- temporali delle importazioni e del transito dei camion con rifermento ai quali ha funto da staffettista non si confronta con la doppia conforme statuizione dei giudici di merito.

La Corte, difatti, valuta i! materiale probatorio di cui innanzi, come già esplicitato da pag. 187 a pag. 325 della sentenza di primo grado che evidenzia anche i riscontri sul territorio della presenza dell'imputato sia mediante specifiche richieste da parte della polizia giudiziaria presso l'hotel ove alloggiava, con acquisizione delle liste presenze, sia dalle emergenze delle intercettazioni valutate anche in uno con gli elementi di cui innanzi.

La Corte d'appello fa parimenti riferimento agli elementi emergenti dalle intercettazioni, quali riscontri della presenza dell'imputato sul territorio quale staffettista nonché presso l'hotel.

Circa la presenza in loco i giudici di merito fanno altresì riferimento all'individuazione dell'imputato effettuata dalla Polizia giudiziaria in occasione del guasto di uno dei camion e con riferimento anche specifico alle vetture dallo stesso utilizzate per la funzione di staffettista.

11.2. Parimenti inammissibili sono le censure relative alla ritenuta responsabilità per il capo A, con le quali il ricorrente intende supportare proprie valutazioni di merito diverse da quelle del giudicante peraltro parcellizzando gli elementi posti dalla Corte a base dell'accertata condotta partecipativa, con ruolo, retribuito, di staffettista delle importazioni di stupefacente.

Nel fare ciò il ricorrente muove inammissibilmente da una diversa lettura degli elementi di cui alle intercettazioni fornita dalla Corte e vorrebbe inquadrare la fattispecie in mera ipotesi di concorso di persone in reato continuato, così mostrandosi di non confrontarsi con i principi di diritto governanti la materia invece sostanzialmente fatti propri dal giudice di merito.

11.2.1. In merito è difatti opportuno evidenziare quanto recentemente ribadito anche da Sez. 4, n. 49411 del 2022, Troplini, cit., in motivazione (nonché da Sez. 6, n. 17467 del 21/11/2018, dep. 2019, Noure, Rv. 275550).

L'ipotesi associativa ex art. 74 T.U. stup. rispetto alla fattispecie di concorso ai sensi degli artt. 110 cod. pen. e 73 T.U. cit. si differenzia per l'elemento organizzativo, in quanto la condotta punibile a titolo di associazione finalizzata al traffico di stupefacenti non può ridursi ad un semplice accordo delle volontà, ma deve consistere in un quid pluris, che si sostanzia nella predisposizione di mezzi concretamente finalizzati alla commissione di delitti e in un contributo effettivo da parte dei singoli per il raggiungimento dello scopo illecito.

Solo nel momento in cui diviene operativa e permanente la struttura organizzativa si realizza difatti la situazione antigiuridica che caratterizza il reato associativo, che rappresenta una minaccia grave per l'ordinamento tanto da giustificare le incisive sanzioni penali.

In particolare, l'elemento aggiuntivo e distintivo del delitto associativo in esame, rispetto alla fattispecie del concorso di persone nel reato continuato di detenzione e spaccio di stupefacenti, va individuato non solo nel carattere dell'accordo criminoso - avente ad og1,7etto la commissione di una serie non preventivamente determinata di delitti - e nella permanenza del vincolo associativo tra i partecipanti - che devono assicurare la propria disponibilità duratura ed indefinita nel tempo al perseguimento del programma criminoso del sodalizio-, ma, soprattutto, nell'esistenza di una organizzazione idonea, adeguata, che consenta la realizzazione concreta dello stesso programma criminoso (sul tema, per tutti, Sez. 6, n. 18055 del 10/01/2018, Canale, Rv. 273008, anche richiamata da Sez. 6, n. 17467 del 2019, Noure, cit.).

Pienamente coerente con tale impostazione è l'affermazione secondo cui «ai fini della configurabilità di un'associazione finalizzata al narcotraffico, è necessario: a) che almeno tre persone siano tra loro vincolate da un patto associativo (sorto anche in modo informale e non contestuale) avente ad oggetto un programma criminoso nel settore degli stupefacenti, da realizzare attraverso il coordinamento degli apporti personali; b) che il sodalizio abbia a disposizione, con sufficiente stabilità, risorse umane e materiali adeguate per una credibile attuazione del programma associativo; c) che ciascun associato, a conoscenza quantomeno dei tratti essenziali del sodalizio, si metta stabilmente a disposizione di quest'ultimo» (ex plurimis: Sez. 4, n. 44183 del 02/10/2013, Alberghini, Rv. 257582, e Sez. 6, n. 7387 del 3/12/2013, dep. nel 2014, Pompei, Rv. 258796, come peraltro riprese da Sez. 6, n. 17467 del 2019, Noure, cit.).

In questa sede deve infine chiarirsi che quanto innanzi, circa gli elementi caratterizzanti l'associazione in esame e distintivi di essa rispetto all'ipotesi concorsuale, implica che, come sostanzialmente accertato dalla Corte territoriale nella specie, gli elementi fattuali generalmente ritenuti tali da fondare l'associazione, da leggersi e valutarsi necessariamente in maniera congiunta e non frammentata come invece proposto dal ricorrente, rilevano non tanto e non solo in termini quantitativi, quali mera sommatoria di elementi fattuali, bensì se tali da condurre all'accertamento della sussistenza della struttura organizzata finalizzata alla commissione di delitti e di contributi effettivi da parte dei singoli per il raggiungimento dello scopo illecito, proprio della struttura organizzativa come innanzi delineata.

11.3. Circa il trattamento sanzionatorio, in termini di aumento per la continuazione, e in merito alle circostanze attenuanti generiche, le doglianze sono inammissibili anche per manifesta infondatezza oltre che per il mancato confronto con la motivazione della sentenza impugnata.

La Corte (pag 76 e s.) fa difatti riferimento all'assenza di elementi positivi, non essendo sufficiente la mera incensuratezza, in ordine a soggetto che non ha tenuto alcuna condotta apprezzabile ai detti fini e, in particolare, comportamenti collaborativi né segni di resipiscenza (in tali termini deve intendersi il riferimento all'essersi avvalso della facoltà di non ri -.;pondere).

Il giudice d'appello, infine, circa il trattamento sanzionatorio, riduce la pena base per la partecipazione al capo A) e per gli aumenti per la continuazione, evidenziando la notevole gravità dei reati ascritti all'imputato (come detto aventi a oggetto centinaia di kg di stupefacente).

12. Il motivo unico fondante il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile, non confrontandosi con la motivazione della sentenza impugnata (in particolare, pag. 103-108).

La Corte territoriale evidenzia, anche in forza di sentenza irrevocabile art. 238-bis cod. proc. pen., l'ascesa di [OSCURATO:PERSONA], marito dell'imputata (detenuto del 2007 e condannato all'ergastolo), all'interno dell'associazione di tipo mafioso operante nel contesto di riferimento e ricostruisce le tre cessioni in favore di [OSCURATO:PERSONA] di cui ai capi U, V e W, aventi a oggetto 1 kg ciascuna, le prime due, e 2 kg, la terza, di stupefacente, dal gruppo Carbone, anche per il tramite, tra gli altri, di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].

Vi è specifico riferimento alle conversazioni intercorse tra i cedenti e alle captate comunicazioni intervenute tra essi e l'utenza cellulare in uso all'imputata e sono ricostruiti, anche tramite riscontri forniti da elementi emergenti dalle rilevazioni GPS, gli accordi presi per le cessioni di stupefacente in favore dell'imputata (quale gerente di zone di spaccio e operante nell'area del [OSCURATO:PERSONA]) con riferimento agli importi pattuiti e ai reclami della stessa Iavarone mossi ai venditori per aver ricevuto, in una circostanza, una qualità di stupefacente diversa da quella pattuita.

Il riferimento è anche a una conversazione intercorsa tra il sodale [OSCURATO:PERSONA] e altro soggetto nel corso della quale si fa esplicito riferimento agli accordi tra l'imputata e gli esponenti del gruppo Carbone in merito alla stabile messa a disposizione di stupefacente, programmata anche con cadenza settimanale e con pagamento posticipato, in favore della stessa, quale gerente delle piazze di spaccio che ella dovrà rifornire in luogo del pagamento di un mensile allo stesso gruppo Carbone.

Vale quindi, anche con riferimento alla doglianza in esame, quanto argomentato in merito alla corretta applicazione da parte del giudice di merito dei principi di cui innanzi governanti la distinzione tra concorso di persona in reato continuato e associazione.

13. Nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] è stato proposto ricorso fondato su due motivi inammissibili.

Come evidenziato dalla sentenza impugnata (pag. 53 e ss.), vi è stata rinuncia ai motivi d'appello, a eccezione di quelli inerenti al trattamento sanzionatorio, con conseguente inammissibilità del secondo motivo di ricorso con il quale si deduce la carenza grafica della motivazione in merito alla ritenuta sussistenza della circostanza aggravante di cui all'art. 80, comma 2, T.U. stup.

Quanto al profilo della commisurazione giudiziale della pena (comunque ridotta in appello), anche in termini di aumento per la continuazione, e in merito alla censura inerente alla ritenuta insussistenza delle circostanze attenuanti generiche il ricorrente non si confronta con la motivazione della sentenza impugnata.

Essa difatti argomenta tanto dalla grandissima capacità criminale quanto dal ruolo di fondamentale importanza ricoperto dall'imputato in seno al sodalizio, quale soggetto deputato a tenere i rapporti con i camorristi dell'area del [OSCURATO:PERSONA] e il referente di Giuliano in Campania.

Diversamente da quanto sostenuto in ricorso, il giudice d'appello mostra altresì di considerare (pag. 54 e s.), con valutazioni di merito supportate da motivazione esente da critiche, come non rilevante, ai fini proprio della sussistenza delle circostanze attenuanti generiche, il comportamento processuale dell'imputato consistente nell'ammissione degli addebiti in quanto intervenuto in un quadro probatorio granitico, quindi sostanzialmente tale da non evidenziare segni di resipiscenza e da non apportare significativo contributo alle ragioni del processo.

14. Parimenti inammissibile, in forza del mancato confronto con la motivazione della sentenza impugnata, è il motivo unico di ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], con il quale si deduce l'assenza di motivazione in merito alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche.

In forza della rinuncia ai motivi di ricorso, a eccezione di quelli inerenti al trattamento sanzionatorio, la Corte territoriale, proprio in accoglimento dei motivi non oggetto di rinuncia, ha ridotto la pena base (per il capo A), sulla quale ha poi operato gli aumenti per la continuazione.

In primo grado la pena base (per il detto capo A) è stata determinata, escluse le circostanze attenuanti generiche ma considerato il settimo comma di cui all'art. 73 T.U. stup., in cinque anni di reclusione mentre in appello, sempre considerato il detto settimo comma ma, in questo caso, sostanzialmente ritenute sussistenti anche le circostanze attenuanti generiche (come emerge dall'incipit del terzo capoverso di pag. 56) la pena base è stata determinata in quattro anni di reclusione.

15. Il motivo unico del ricorso proposto dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] e il primo motivo del ricorso proposto dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] sono fondati, con conseguente assorbimento della censura inerente alla commisurazione giudiziale della pena (di cui al secondo motivo del ricorso proposto dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]).15.1.

Il giudice di primo grado, con il dispositivo letto in udienza, ha condannato l'imputato alla pena finale, già ridotta per il rito, di dodici anni di reclusione (partendo dalla pena base per la fattispecie associativa poi aumentata per la continuazione con le diverse ipotesi di cui all'art. 73 T.U. stup.).

Dalla «sentenza documento» (tanto in motivazione quanto in dispositivo), depositata successivamente alla lettura del dispositivo in udienza, emerge però la condanna alla pena finale, già ridotta per il rito, di quindici anni di reclusione (partendo dalla pena base per la fattispecie associativa poi aumentata per la continuazione con le diverse ipotesi di cui all'art. 73 T.U. stup.).

Sollecitato sul punto, il G.u.p., con provvedimento depositato il 29 gennaio 2020, ha dato atto del detto errore materiale sostanziatosi nell'indicazione in motivazione della diversa pena finale di quindici anni di reclusione, dichiarando però l'inammissibilità dell'istanza di correzione dell'errore materiale in ragione della non ancora irrevocabilità della sentenza.

Prospettata la questione innanzi al giudice d'appello, è stato dichiarato non luogo a provvedere in merito a istanza di tenore sostanzialmente analogo a quella rivolta al G.u.p., chiarendo che dell'indiscusso errore materiale se ne sarebbe tenuto conto in sede .di decisione del giudizio d'appello.

All'esito della rinuncia, da parte di difensore munito di procura speciale, ai motivi d'appello a eccezione dei motivi quinto e sesto, aventi rispettivamente a oggetto la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche e la commisurazione giudiziale della pena, la Corte territoriale ha, da un lato, ritenuto insussistenti le circostanze attenuanti generiche e, dall'altro, ridotto il trattamento sanzionatorio a dodici anni e otto mesi di reclusione in luogo dei quindici anni di reclusione emergenti dalla «sentenza documento» ma non dal dispositivo della sentenza di primo grado.

Sicché, la Corte territoriale ha finito sostanzialmente con l'aumentare (ad anni dodici e mesi otto di reclusione) e non ridurre la pena comminata in primo grado con la lettura del dispositivo (determinata in anni dodici di reclusione).

Ciò è peraltro avvenuto nonostante l'esplicitata intenzione di ridurre la pena in accoglimento del sesto motivo di appello inerente alla commisurazione giudiziale della pena.

15.2. Per contro, è inammissibile la doglianza inerente alla ritenuta insussistenza delle circostanze attenuanti generiche in quanto escluse in ragione di un apparato motivazionale, non contraddittorio né illogico.

Esso muove dalla grandissima capacità criminale dell'imputato e dalla ritenuta irrilevanza, ai fini d'interesse, della condotta processuale sostanziatasi nell'ammissione degli addebiti in quanto intervenuta in un quadro probatorio granitico, quindi sostanzialmente tale da non evidenziare segni di resipiscenza e da non apportar: significativo contributo alle ragioni del processo (laddove il riferimento alle dichiarazioni del collaboratore di giustizia circa la condotta di vita susseguente al reato si inseriscono in termini di mera argomentazione).

16. Nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] è stato proposto ricorso per cassazione fondato su due motivi con i quali si deducono violazione di legge e mancanza di motivazione tanto in merito al rigetto del motivo d'appello avente a oggetto la ritenuta insussistenza delle circostanze attenuanti generiche quanto in ordine alla commisurazione giudiziale della pena ridotta in appello.

Le censure sono inammissibili in quanto non si confrontano con la motivazione della sentenza impugnata che, diversamente da quanto prospettato, fa esplicito riferimento al motivo d'appello inerente alla ritenuta insussistenza delle circostanze attenuanti generiche esplicitandone il rigetto (pag. 58).

Il riferimento è alla ritenuta insussistenza di circostanze positivamente apprezzabili, compresa la condotta processuale di ammissione degli addebiti in quanto intervenuta all'esito di un quadro probatorio ormai granitico e quindi sostanzialmente tale da non evidenziare segni di resipiscenza e da non apportare significativo contributo alle ragioni del processo.

Lo stesso dicasi quanto alla commisurazione giudiziale della pena, comunque ridotta in appello, argomentata anche dal concreto ruolo assunto in seno al sodalizio, insieme a [OSCURATO:PERSONA], in quanto svolgente le funzioni di raccordo tra Carbone, per il prelievo dello stupefacente, e le zone di spaccio ove era rivenduto.

17. Il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile, oltre che per l'aspecificità dei due motivi sui quali si fonda in quanto non articolanti effettive censure, perché sottoscritto personalmente dall'imputato in data successiva al 3 agosto 2017, nella piena vigenza della

I. n 2013 del 2017.

Tale ultima disposizione normativa ha modificando gli artt. 571 e 613 cod. proc. pen. prevedendo che il ricorso per cassazione non possa essere più presentato dalla parte direttamente ma debba essere sottoscritto da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di Cassazione (Sez.

U, n. 8914 del 21/12/2017, dep. 2018, Aiello, Rv. 272010).

La giurisprudenza di legittimità ha altresì chiarito che è irrilevante, per la natura personale dell'atto impugnatorio, anche l'autenticazione, a opera di un legale iscritto nel detto albo, della sottoscrizione del ricorso, che, ai sensi dell'art. 39 disp. att. cod. proc. pen., attesta unicamente la genuinità di tale sottoscrizione e la sua riconducibilità alla parte privata (Sez. 6, n. 54681 del 3/12/2018, Zhair, Rv. 274636; conf.

Sez. 3, n. 11126 del 25/1/2021, Marrazzo, Rv. 281475, Sez. 2 n. 19550 del 8/2/2022, Basone, in motivazione).

Va difatti tenuta distinta la legittimazione a proporre il ricorso dalle modalità di proposizione, attenendo la prima alla titolarità sostanziale del diritto all'impugnazione e la seconda al suo concreto esercizio, per il quale si richiede la necessaria rappresentanza tecnica del difensore (Sez. 7, n. 25433 del 08/06/2022, in motivazione).

In merito le Sezioni Unite hanno altresì ritenuto manifestamente infondata la questione di illegittimità costituzionale dell'art. 613 cod. proc. pen., come modificato dall'art.1, comma 55,

I. n. 103 del 2017, per asserita violazione degli artt. 24, 111, comma 7, Cost. e 6 CEDU, nella parte in cui non consente più la proposizione del ricorso in cassazione all'imputato personalmente, in quanto rientra nella discrezionalità del legislatore richiedere la rappresentanza tecnica per l'esercizio delle impugnazioni in cassazione, senza che ciò determini alcuna limitazione delle facoltà difensive (Sez.

U, n. 8914 del 21/12/2017, dep. 2018 Aiello, Rv. 272011, la quale ha precisato che l'elevato livello di qualificazione professionale richiesto dall'esercizio del diritto di difesa in cassazione rende ragionevole l'esclusione della difesa personale, tanto più in un sistema che ammette il patrocinio a spese dello Stato).

Deve infine darsi atto che la fattispecie non è caratterizzata dall'applicazione di una pena illegale perché concretizzantesi in sanzione ab origine contraria all'assetto normativo vigente (che, se sussistente, nonostante l'inammissibilità del ricorso, sarebbe stata rilevabile d'ufficio dalla Suprema Corte come chiarito da Sez.

U, n. 3809 del 31/03/2022, Miraglia).

18. Sono infine inammissibili i ricorsi proposti negli interessi di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].

In merito va difatti ribadito il costante orientamento per cui la rinuncia dell'imputato ai motivi di appello in funzione dell'accordo sulla pena ex art. 599- bis cod. proc. pen., introdotto dall'art. 1, comma 56, della legge 23 giugno 2017, n. 103 (entrata in vigore il 3 agosto 2017), limita la cognizione del giudice di secondo grado che ha ad oggetto solo i motivi non oggetto di rinuncia.

L'accordo in esame produce quindi effetti preclusivi, anche sulle questioni rilevabili d'ufficio, sull'intero svolgimento processuale, ivi compreso il giudizio di legittimità, analogamente a quanto avviene nella rinuncia all'impugnazione (cfr. Sez. 4, n. 49411 del 2022, Troplini, cit., in motivazione; Sez. 5, n. 29243 del 04/06/2018, Casero, Rv. 273194).

La rinuncia è irretrattabile; pertanto, si forma, per effetto delle preclusioni, il giudicato sui relativi punti della decisione (Sez. 6, n. 44625 del 03/10/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 277381, in motivazione; in merito agli effetti del concordato in termini di inammissibilità del ricorso per cassazione, si vedano altresì Sez. 4, n. 49411 del 2022, Troplini, cit., in motivazione Sez. 4, n. 29866 del 2022, Ademi, cit., in motivazione).

19. In conclusione, deve essere annullata la sentenza impugnata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], limitatamente alla rideterminazione della pena, con rinvio sul punto ad altra sezione della Corte di appello di Napoli, ferma restando l'inammissibilità, nel resto, dei ricorsi presentati negli interessi dei due citati ricorrenti.

Devono altresì essere dichiarati inammissibili i ricorsi presentati negli interessi di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA], con conseguente condanna dei detti ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della cassa delle ammende (misura ritenuta equa, ex art. 616 cod. proc. pen. come letto da Corte cost. n. 186 del 2000, in considerazione dei profili di colpa nella determinazione delle cause di inamm

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/04/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] D'AQUINO, che ha concluso per l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata limitatamente ai capi relativi alla determinazione della pena per [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e per la dichiarazione d'inammissibilità degli altri ricorsi; E' presente l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di NAPOLI, in difesa di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che chiede l'accoglimento del ricorso, anche in sostituzione dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] del foro di AVERSA codifensore di [OSCURATO:PERSONA] e dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] del foro di GENOVA, codifensore di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. E' presente l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di BENEVENTO che deposita nomina a sostituto processuale dell'avv.[OSCURATO:PERSONA] del foro di NAPOLI difensore di [OSCURATO:PERSONA], riportandosi ai motivi di ricorso. E presente l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di [OSCURATO:PERSONA] in difesa di [OSCURATO:PERSONA], che chiede l'accoglimento del ricorso. E' presente l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di NAPOLI in difesa di [OSCURATO:PERSONA] che unitamente al codifensore avv. [OSCURATO:PERSONA] del foro di NAPOLI, insiste per l'accoglimento del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte d'appello di Napoli, con la pronuncia indicata in epigrafe, ha parzialmente riformato la sentenza emessa all'esito di giudizio abbreviato dal G.u.p. del Tribunale di Napoli 1'11 luglio 2019 con riferimento a fattispecie in materia di stupefacenti (di cui agli artt. 73 e 74 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, c.d. «T.U. stup.»). 2. Avverso la sentenza d'appello sono stati proposti ricorsi, con articolazione dei motivi di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione (ex art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.), negli interessi degli imputati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. 3. Nell'interesse dell'imputato [OSCURATO:PERSONA] 3osè Antonio è stato proposto ricorso fondato su un motivo con il quale si deducono la carenza nonché la contraddittorietà e la manifesta illogicità della motivazione tanto della conferma della responsabilità per l'ascritto reato di cui all'art. 74 T.U. stup. (capo A) quanto della ritenuta insussistenza delle circostanze attenuanti generiche. 3.1. Quanto al profilo inerente alla responsabilità per il reato associativo, il ricorrente critica la ritenuta condotta partecipativa dell'imputato quale appartenente al gruppo napoletano («gruppo Carbone»), in termini di stabile fornitore dalla Colombia di cocaina insieme al proprio fratello [OSCURATO:PERSONA], adducendo che l'estraneità ai fatti emergerebbe da una diversa lettura delle conversazioni e comunicazioni captate, del materiale probatorio inerente ai rapporti tra [OSCURATO:PERSONA] e imprenditori italiani oltre che delle dichiarazioni rese dai collaboratori di giustizia. In sostanza, come sintetizzato alle pagine 34 e 35 del ricorso, si deduce la totale mancanza della motivazione circa la responsabilità dell'imputato con eccezione del solo apparato argomentativo fondante sulle dette intercettazioni, per come lette dai giudici di merito in ipotesi di c.d. «doppia conforme», che, anche se valutate in uno con le dichiarazioni rese dai collaboratori, a detta del ricorrente avrebbero fornito «un bagaglio probatorio di scarsa qualità e interpretabile in modi alternativi a quelli indicati nella sentenza, nonché più logici e aderenti alla realtà». -7 3.2. Circa il profilo afferente alla ritenuta insussistenza delle circostanze attenuanti generiche, il ricorrente, all'esito di una breve premessa in ordine alla funzione delle stesse (come evidenziata dalla giurisprudenza di legittimità), deduce che «nel caso de quo il giudice di primo grado avrebbe potuto concederle» in ragione dell'incensuratezza dell'imputato. 4. Nell'interesse dell'imputato [OSCURATO:PERSONA] è stato proposto ricorso fondato su un motivo. Si deducono la carenza nonché la contraddittorietà e la manifesta illogicità della motivazione tanto della conferma della responsabilità per l'ascritto reato di cui all'art. 74 T.U. stup. (capo A), che, per il ricorrente, non emergerebbe in ragione di una diversa lettura del compendio probatorio costituito anche conversazioni e comunicazioni intercettate e da dichiarazioni di collaboratori di giustizia, quanto della ritenuta insussistenza delle circostanze attenuanti generiche. Queste ultime, si legge nel ricorso, ben avrebbero i giudici di primo e di secondo grado potuto concederle in ragione dell'incensuratezza dell'imputato e della confessione dallo stesso resa in udienza, in uno con la rinuncia a tutti gli altri motivi d'appello (a eccezione di quello inerente al trattamento sanzionatorio e alla ritenuta insussistenza delle circostanze attenuanti generiche). 5. Nell'interesse dell'imputata [OSCURATO:PERSONA] è stato proposto ricorso fondato su due motivi con. Si deducono la mancanza o l'insufficienza motivazionale ovvero l'erronea qualificazione giuridica in merito alla sussistenza delle fattispecie ascritte ai capi A, E e T nonché l'erronea qualificazione giuridica in ordine alla partecipazione dell'imputata al sodalizio di cui al capo A) e in merito alle fattispecie ascritte ai capi E (avente a oggetto 180 kg di cocaina) e T (avente a oggetto 5 kg di cocaina). La ricorrente, in sostanza, critica la ritenuta condotta partecipativa, anche in termini di sussistenza dell'elemento soggettivo, quale appartenente al sodalizio con funzioni (retribuite) di custode della cocaina presso il proprio appartamento, quale sito di stoccaggio messo a disposizione del sodalizio. Si adduce che l'estraneità ai fatti, anche in termini di elemento soggettivo, emergerebbe da una diversa lettura delle conversazioni e comunicazioni captate, che avrebbe dovuto ingenerare nel giudicante un ragionevole dubbio, oltre che dalle dichiarazioni rese dai collaboratori di giustizia, in particolare da [OSCURATO:PERSONA], circa l'effettiva funzione svolta da Barone e la relativa retribuzione. L'imputata, peraltro, avrebbe intrattenuto rapporti diretti solo con il sodale [OSCURATO:PERSONA], proprio compagno, e non con gli altri appartenenti, e non si comprenderebbe l'eventuale cadenza mensile della retribuzione (pari a 1.500,00 euro), accertata come ricevuta da [OSCURATO:PERSONA] da parte del sodalizio per la propria messa a disposizione quale custode dello stupefacente. Si deduce infine l'assenza del concreto apporto all'organizzazione mafiosa nel suo complesso invece consustanziale alla sussistenza della c.d. «aggravante mafiosa». 6. Nell'interesse dell'imputata [OSCURATO:PERSONA] è stato proposto ricorso fondato su tre motivi. 6.1. Con il primo motivo si deducono mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in merito alla rideterminazione della pena. La ricorrente, in particolare, evidenzia che il giudice di primo grado avrebbe condannato l'imputata (per il reato associativo di cui al capo A e per il capo F, in continuazione tra loro) alla pena finale, già ridotta per il rito, di sette anni e quattro mesi di reclusione, come emergerebbe dal dispositivo letto in udienza, ma errando nell'aver indicato nella depositata «sentenza documento» (tanto in motivazione quanto in dispositivo) la diversa pena di otto anni di reclusione. La Corte territoriale, dopo aver dato atto della rinuncia da parte del difensore dell'imputata, munito di procura speciale, ai motivi di appello proposti a eccezione di quello inerente al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e al trattamento sanzionatorio, avrebbe ritenuto insussistenti le circostanze attenuanti generiche ma rideterminato, in riduzione, il trattamento sanzionatorio, ex art. 133 cod. pen., comminando, con motivazione manifestamente illogica rispetto al dispositivo di primo grado, la pena finale di sette anni e quattro mesi di reclusione, cioè la stessa comminata dal G.u.p. con lettura del dispositivo in udienza. 6.2. Con i motivi secondo e terzo, invece, si deduce l'errore nel quale sarebbe incorso il giudice d'appello nel ritenere non oggetto d'appello l'esclusione della sussistenza delle circostanze attenuanti generiche, che, invece, avrebbe dovuto in sede d'appello riconoscere come sussistenti in ragione della confessione dell'imputata, e nel non intendere la rinuncia ai motivi d'appello quale concordato ex art. 599-bis cod. proc. pen. Dalla mancata considerazione della rinuncia ai motivi di appello inerenti alla responsabilità dell'imputata in termini di concordato sarebbe conseguito l'errore nel quale sarebbe incorsa la Corte territoriale. Ritenute insussistenti le circostanze attenuanti generiche di cui alla richiesta di concordato, essa avrebbe difatti dovuto non accogliere l'istanza ex art. 599-bis cod. proc. pen. e far discutere le parti. 7. Nell'interesse dell'imputato [OSCURATO:PERSONA] è stato proposto ricorso fondato su un motivo deducente l'omessa motivazione in merito al motivo d'appello sindacante l'operato aumento per la recidiva nonostante il lasso di tempo decorso tra le fattispecie sub iudice e quelle di cui alle precedenti condanne. 8. Nell'interesse dell'imputato [OSCURATO:PERSONA] è stato proposto ricorso fondato su un motivo. Si deduce in particolare non solo l'assenza di motivazione in ordine all'errore del giudice di primo grado nella determinazione degli aumenti per la continuazione ma anche l'errore nel quale sarebbe incorsa la Corte territoriale nella determinazione della pena, nonostante il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, finendo per addivenire a una reformatio in peius in assenza di appello del Pubblico Ministero, con conseguente violazione dell'art. 597, comma 3, cod. proc. pen. 9. Nell'interesse dell'imputato [OSCURATO:PERSONA] è stato proposto ricorso fondato su un motivo. Si deducono, in particolare, violazione di legge e vizi motivazionali per non aver prosciolto l'imputato, nonostante l'accoglimento del concordato ex art. 599- bis cod. proc. pen., essendosi sul punto la Corte territoriale solo limitata a ritenere insussistenti elementi su cui poter basare una sentenza di proscioglimento e in considerazione delle circostanze oggettive e soggettive emerse dagli atti. 10. Nell'interesse dell'imputato [OSCURATO:PERSONA] è stato proposto ricorso fondato su due motivi deducenti violazione di legge e vizi motivazionali per non aver la Corte territoriale ritenuto sussistente il vincolo della continuazione tra i reati sub iudice e altra fattispecie di cui all'art. 73 T.U. stup. con riferimento alla quale [OSCURATO:PERSONA] sarebbe stato condannato con sentenza n. 132 emessa dalla Corte d'appello di Napoli il 10 gennaio 2018. Il giudice d'appello avrebbe in particolare argomentato solo dalla ritenuta commissione del detto reato con soggetti non appartenenti al sodalizio mentre, a detta del ricorrente, per la medesima fattispecie sarebbero stati condannati anche altri soggetti, facenti parte dell'organizzazione criminale riconducibile al clan Nuvoletta tra cui (oltre a [OSCURATO:PERSONA]) [OSCURATO:PERSONA]. Il ricorrente evidenzia altresì elementi fattuali a supporto della ritenuta continuazione (che il giudice di primo grado avrebbe ritenuto sussistente con riferimento alla posizione di [OSCURATO:PERSONA]. 11. Nell'interesse dell'imputato [OSCURATO:PERSONA] è stato proposto ricorso fondato su un motivo complesso.Si deducono violazione di legge e vizi motivazionali per aver la Corte territoriale ritenuto insussistenti le circostanze attenuanti generiche, in ragione della gravità delle condotte, nonostante l'ammissione degli addebiti da parte dell'imputato, oltre che escluso la continuazione tra le fattispecie sub iudice e quelle di cui alla sentenza emessa dalla stessa Corte d'appello di Napoli il 15 ottobre 2019 (irrevocabile il 29 febbraio 2020), in quanto commesse, solo le prime, quale appartenente al sodalizio di cui al capo A, oltre che aventi a oggetto diverse tipologie di sostanze stupefacenti. 12. Nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] è stato proposto ricorso fondato su un motivo deducente violazione di legge e vizi motivazionali per non aver prosciolto l'imputata, nonostante l'accoglimento del concordato ex art. 599-bis cod. proc. pen., essendosi sul punto la Corte territoriale solo limitata a ritenere insussistenti elementi su cui poter basare una sentenza di proscioglimento e in considerazione delle circostanze oggettive e soggettive emerse in atti. 13. Nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] è stato proposto ricorso fondato su un motivo deducente violazione di legge e vizi motivazionali per non aver prosciolto l'imputato, nonostante l'accoglimento del concordato ex art. 599-bis cod. proc. pen., essendosi sul punto la Corte territoriale solo limitata a ritenere insussistenti elementi su cui poter basare una sentenza di proscioglimento e in considerazione delle circostanze oggettive e soggettive emerse in atti. 14. Nell'interesse dell'imputato [OSCURATO:PERSONA] è stato proposto ricorso sia dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] che dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] fondati, rispettivamente, su quattro e due motivi. 14.1. Con il primo motivo del ricorso proposto dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] si deduce la violazione dell'art. 649 cod. proc. pen. oltre che vizio cumulativo della motivazione in relazione al rigetto dell'eccezione difensiva di violazione del ne bis in idem nei confronti del ricorrente con riferimento alla fattispecie associativa di cui all'art. 74 T.U. sup., ascritta al capo A e accertata come operante da agosto 2013 a luglio 2014, alla quale [OSCURATO:PERSONA] avrebbe partecipato in quanto esponente del «gruppo camorristico Ciccarelli» ritenuto stabile acquirente di stupefacente dal «gruppo Carbone». Per il ricorrente, in particolare, vi sarebbe identità tra il fatto di cui innanzi e il reato associativo, sempre di cui al citato art. 74, diretto da Ciccarelli e operante in Caivano tra il settembre 2012 e l'aprile 2013 ma con condotta perdurante, in seno al quale [OSCURATO:PERSONA] è stato ritenuto svolgere la funzione di gestore della piazza di spaccio situata all'interno del [OSCURATO:PERSONA], in merito alla quale l'imputato sarebbe stato condannato con sentenza 425 del 14 marzo 2019 emessa dal G.u.p. del Tribunale di Napoli. È stata in particolare dedotta in appello la sovrapponibilità del compendio dichiarativo posto a base della presente vicenda processuale e della citata sentenza di condanna, che ha delineato il pieno coinvolgimento del ricorrente nel settore del commercio di sostanze stupefacenti, nell'ambito di un contesto criminoso di cui prima [OSCURATO:PERSONA], poi [OSCURATO:PERSONA], erano stati i maggiori esponenti ed ai quali l'attuale ricorrente doveva corrispondere una somma di denaro per operare liberamente nel settore cui era dedito. Si lamenta che, nonostante le deduzioni di cui innanzi circa la medesimezza del fatto che deriverebbe anche dall'identità degli indagati/imputati e della regiudicanda, il Giudice di merito avrebbe inteso diversificare le due associazioni che, invece, si porrebbero in rapporto di continenza essendo quella sub iudice estrinsecazione dell'altra, alla quale il ricorrente avrebbe aderito da giovane e nel corso della quale aveva ingrandito il giro di affari sempre sotto l'egida del Ciccarelli. La Corte territoriale, peraltro, avrebbe posto a base della decisione di rigetto delle deduzioni difensive le dichiarazioni rese dal collaboratore di giustizia [OSCURATO:PERSONA] che, però, a dire del ricorrente sarebbero fuori contestazione e inconferenti oltre che, come emergente dal contesto del ricorso, rese da soggetto detenuto dal dicembre 2006 al novembre 2013 e che già da qualche mese prima del luglio 2014 (data di chiusura della contestazione di cui all'attuale capo A) avrebbe abbandonato il «gruppo Carbone». 14.1.1. Con il secondo motivo di ricorso proposto dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] si deducono violazioni di legge e vizio cumulativo di motivazione circa l'accertata responsabilità dell'imputato in ordine al reato associativo, anche in termini di travisamento della prova. A detta del ricorrente, in particolare, le dichiarazioni rese dal collaboratore di giustizia [OSCURATO:PERSONA], che i giudici di merito in ipotesi di «doppia conforme» avrebbero posto alla base dell'accertamento della responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] senza considerare le deduzioni difensive in merito, sarebbero fuori contestazione in quanto relative a condotte antecedenti al 2006 e rese da soggetto detenuto dal dicembre 2006 al novembre 2013 e che già da qualche mese prima del luglio 2014 (data di chiusura della contestazione di cui all'attuale capo A) avrebbe abbandonato il «gruppo Carbone». Le dette dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA] sarebbero altresì inconciliabili con il contenuto delle intercettazioni che, peraltro, la Corte territoriale avrebbe erroneamente valutato come conducenti nel senso della condotta partecipativa dell'imputato, oltre che smentite delle dichiarazioni rese dagli stessi collaboratori a cui si sarebbero riferiti i giudici di merito ([OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]). Queste ultima, invece, condurrebbero nel senso della non appartenenza al sodalizio da parte dell'imputato. Il collaboratore di giustizia [OSCURATO:PERSONA] avrebbe poi reso dichiarazioni inconciliabili con quelle rese dal citato [OSCURATO:PERSONA] laddove avrebbe chiarito, con riferimento alla perdita di un carico di stupefacente da parte del «gruppo Carbone», che [OSCURATO:PERSONA] «non era un quotista» cioè un soggetto interessato al detto carico. Il ricorrente evidenzia infine non solo l'assenza di riscontri forniti dalle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia agli elementi emergenti dalle conversazioni e comunicazioni intercettate ma anche che, diversamente da quanto ritenuto dei giudici di merito, i detti elementi condurrebbero solo all'accertamento di sporadici contatti in materia di stupefacenti tra [OSCURATO:PERSONA] e il «gruppo Carbone», al più compatibili con la cessione autonoma e libera da contesti associativi. 14.1.2. Per il terzo motivo di ricorso proposto dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] sarebbe invece mancante ovvero manifestamente illogica la motivazione in merito all'accertamento della responsabilità dell'imputato circa le fattispecie di cui ai capi S, avene a oggetto 1 kg di cocaina, e al capo AI, relativa a 100 gr di cocaina. Il detto accertamento sarebbe stato invece sconfessato, quanto al primo reato, dalle dichiarazioni del collaboratore [OSCURATO:PERSONA], per cui [OSCURATO:PERSONA] non sarebbe stato un «quotista» dello stupefacente, e, in merito alla seconda fattispecie, dall'esiguità della sostanza trattata da un soggetto che, per l'imputazione, sarebbe stato stabile acquirente dal gruppo Carbone di rilevanti quantità di stupefacente. Il capo AI, infine, diversamente da quanto ritenuto dai giudici di merito, solo apparentemente sarebbe stato accertato in forza delle immagini dei sistemi di videoripresa e dalle conversazioni e comunicazioni intercettate. 14.1.3. Con il quarto motivo di ricorso proposto dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] si deducono violazione di legge nonché la mancanza e l'illogicità della motivazione relativa alla ritenuta insussistenza del vincolo della continuazione tra le fattispecie sub iudice e quelle, in materia di stupefacenti, commesse nel 2006 e nel 2011 di cui, rispettivamente alle sentenza di condanna emesse dal Tribunale di Benevento, il 13 novembre 2017 (irrevocabile il 30 dicembre 2007), e della Corte d'appello di Napoli, il 3 novembre 2016 (irrevocabile il 20 febbraio 2018). Per il ricorrente, le sentenze citate, alla luce delle emergenze processuali circa il coinvolgimento dell'imputato nel contesto associativo sin da periodi antecedenti al 2006, evidenzierebbero l'unicità del disegno criminoso rispetto ai fatti sub iudice. 14.2. Con i due motivi del ricorso proposto dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] si deducono violazioni di legge e vizi motivazionali inerenti alla ritenuta responsabilità dell'imputato con riferimento all'associazione di cui al capo A in termini sostanzialmente sovrapponibili a quelli di cui al ricorso proposto dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], anche in ragione della mera apparenza motivazionale dovuta al rinvio per relationem alla sentenza di primo grado. 15. Nell'interesse dell'imputato [OSCURATO:PERSONA] è stato proposto ricorso fondato su un motivo deducente il difetto assoluto di motivazione in merito al giudizio di bilanciamento, in termini di sola equivalenza, tra le circostanze attenuanti generiche (la cui sussistenza è stata riconosciuta in appello) e le accertate circostanze aggravanti. 16. Nell'interesse dell'imputato [OSCURATO:PERSONA] è stato proposto ricorso fondato su quattro motivi. 16.1. Con il primo motivo si deducono violazione di legge e vizio cumulativo della motivazione con riferimento alla ritenuta responsabilità dell'imputato in merito al delitto associativo ex art. 74 T.U. stup. (di cui al capo A), quale partecipe avente il ruolo di «staffettista» dei corrieri trasportatori di stupefacente mediante camion. Per il ricorrente le argomentazioni poste a fondamento della ritenuta responsabilità non sarebbero conducenti nel senso della partecipazione dell'imputato al sodalizio. Il riferimento è, in particolare: al ruolo di accompagnatore nei tre delitti fine ascritti all'imputato (capi D, E e F), in quanto la conoscenza dei soggetti operanti nelle importazioni di per sé non determinerebbe la possibilità di attribuire al ricorrente la qualità di intraneo, oltre che all'interlocuzione con i sodali circa gli importi corrisposti ai soggetti che mettono a disposizione aree di parcheggio ove effettuare le attività di carico e scarico dello stupefacente. La Corte territoriale avrebbe travisato l'elemento probatorio in quanto dalle stesse intercettazioni potrebbe argomentarsi anche l'estraneità al sodalizio da parte dell'imputato che avrebbe solo assunto mere informazioni in merito alla retribuzione corrisposta in Italia per paragonarla a quella corrisposta all'estero. La circostanza valorizzata dai giudici di merito inerente alla preoccupazione di taluni sodali di noleggiare una macchina in favore dell'imputato, per consentirgli il rientro in Olanda, sarebbe altresì manifestamente illogica in quanto non escluderebbe, per il ricorrente, che, in ipotesi, una tantum, egli si fosse posto in quella occasione al servizio del «gruppo Carbone». Sul punto il motivo di ricorso conclude nel senso per cui le argomentazioni di cui innanzi sarebbero insufficienti in quanto non espliciterebbero concretamente gli elementi fattuali tali da fondare un giudizio di penale responsabilità dell'imputato in ordine alla sua partecipazion7 all'associazione, in termini di ruolo stabile e funzionale assunto dallo stessb, peraltro nei soli venticinque giorni nei quali sarebbero stati commessi i tre reati fine. 16.2. Con il secondo motivo si deducono la mancanza della motivazione ovvero la contraddittorietà e manifesta illogicità della stessa in merito alla ritenuta partecipazione del ricorrente ai delitti fine di cui ai capi D, E e F. 16.2.1. Con particolare riferimento al capo D, si deduce che la responsabilità dell'imputato sarebbe stata argomentata solo in ragione del pernottamento del suo pernottamento a Bacoli la sera del 17 febbraio 2014 (presso l'hotel [OSCURATO:PERSONA]), cioè in concomitanza con l'arrivo in Italia del carico di stupefacente, e comunque in ragione di conversazioni intercettate il cui contenuto porterebbe, per il ricorrente, a conclusioni differenti rispetto a quelle raggiunte dai giudizi di merito (il riferimento è, in particolare, alla intercettazione n. 257 inerente conversazione intercorsa con il corriere [OSCURATO:PERSONA]). La Corte territoriale avrebbe poi omesso di motivare in merito al motivo d'appello volto a contestare l'individuazione dell'imputato quale essere il soggetto di lingua spagnola di cui alle conversazioni ambientali nn. 254, 257, 259 e 266 del 17 febbraio 2014, captate a bordo del veicolo [OSCURATO:PERSONA] in uso al sodale [OSCURATO:PERSONA] (pag. 3 dell'atto d'appello). 16.2.2. Con riferimento al capo E, invece, si critica la sentenza impugnata per aver posto a fondamento della decisione, oltre agli elementi emergenti dalle conversazioni captate, nonostante specifiche deduzioni con i motivi d'appello (pag. 8) rimasti sostanzialmente non considerati dal giudice di merito, due dati non emergenti dagli elementi probatori. Tali sarebbero il pernottamento dell'imputato il 3 marzo 2014 presso l'hotel di Bacoli e l'identificazione di [OSCURATO:PERSONA] in ragione di un controllo di polizia in provincia di Asti. 16.2.3. Con riferimento al capo F, infine, si premette che la responsabilità dell'imputato sarebbe stata argomentata dagli esiti delle intercettazioni e da un eseguito controllo stradale, avvenuto in Arezzo il 12 marzo 2014, e si deduce sostanzialmente l'apoditticità della motivazione circa il rigetto dei motivi d'appello (pag. 73 e ss.). 16.3. Con i motivi terzo e quarto si deducono la mancanza della motivazione nonché contraddittorietà e manifesta illogicità della stessa con riferimento all'esclusione delle circostanze attenuanti generiche, in quanto motivata solo in ragione dell'essersi l'imputato avvalso della facoltà di non rispondere, oltre che la mancanza della motivazione in merito al richiesto minimo aumento per la continuazione. 17. Nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] è stato proposto ricorso fondato su un motivo complesso. i/ Ì Si deducono violazioni di legge e vizi motivazionali per aver la Corte territoriale accertato la responsabilità dell'imputata in merito alle tre ascritte fattispecie ex art. 73 T.U. stup. (capi U, V e W) sulla base della mera valutazione di elementi emergenti dalle intercettazioni (peraltro aventi a oggetto conversazioni intercorse tra altri soggetti). Sarebbe altresì privo di idoneo iter logico-giuridico l'apparato argomentativo sotteso alla ritenuta partecipazione di [OSCURATO:PERSONA] al sodalizio di cui al capo A, quale stabile acquirente di stupefacente per il successivo spaccio, in quanto motivata solo in forza di tre acquisti, compiuti nel marzo 2014 e nell'arco di venti giorni, in considerazione peraltro di quanto dichiarato da un collaboratore di giustizia circa i rifornimenti in favore dell'imputata volti al mantenimento in carcere del di lei marito (leone Davide). Il giudice d'appello, disattendendo i principi sanciti dalla Suprema Corte nella specifica materia, avrebbe altresì considerato quale partecipazione ex art. 74 T.U. stup. una mera ipotesi di concorso di persone in reato continuato. 18. Nell'interesse dell'imputato [OSCURATO:PERSONA] è stato proposto ricorso fondato su due motivi. 18.1. Con la prima censura si deducono il difetto assoluto di motivazione ovvero vizi motivazionali in merito alla commisurazione giudiziale della pena, anche relativamente all'entità degli aumenti per la continuazione, e alla ritenuta insussistenza delle circostanze attenuanti generiche nonostante l'ammissione degli addebiti da parte dell'imputato e la sua incensuratezza. La Corte territoriale, peraltro, avrebbe errato nel porre a base del giudizio circa l'insussistenza delle circostanze attenuanti generiche gli stessi elementi che, ex art. 133 cod. pen., devono essere considerati in sede di commisurazione giudiziale della pena. Il riferimento è, in particolare, alla ritenuta grandissima capacità criminale e al ruolo di fondamentale importanza ricoperto dall'imputato in seno al sodalizio, quale soggetto deputato a tenere i rapporti con i camorristi dell'area del [OSCURATO:PERSONA] e il referente di Giuliano in Campania. 18.2. Con il secondo motivo, invece, si deduce la carenza grafica della motivazione circa la sussistenza della contestata circostanza aggravante di cui all'art. 80, comma 2, T.U. stup. 19. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso fondato su due motivi Si censura la sentenza d'appello per aver il giudice ridotto la pena in applicazione dell'attenuante di cui all'art. 74, comma 7, T.U. stup. ma non nella massima estensione prevista dalla norma (motivo primo) e per aver escluso la continuazione tra i reati sub iudice e il reato di cui all'art. 74 T.U. stup. con riferimento al quale l'imputato sarebbe stato condannato con sentenza n. 5030 del 2010, insieme ad altri sodali, per aver assunto il ruolo di referente, insieme a [OSCURATO:PERSONA], tra i cartelli colombiani-domenicani e quelli italiani (motivo secondo). 20. Nell'interesse dell'imputato [OSCURATO:PERSONA] è stato proposto ricorso fondato su un motivo deducente, nonostante l'accoglimento del concordato ex art. 599-bis cod. proc. pen., mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione. 21. Nell'interesse dell'imputata [OSCURATO:PERSONA] è stato proposto ricorso fondato su un motivo con il quale si deduce l'assenza di motivazione in merito alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche. 22. Nell'interesse dell'imputato [OSCURATO:PERSONA] è stato proposto ricorso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] oltre che ricorso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] fondati, rispettivamente, su un motivo e su tre motivi. 22.1. Con il motivo unico del ricorso proposto dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] e con il primo motivo del ricorso proposto dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] si evidenzia che il giudice di primo grado, con il dispositivo letto in udienza, avrebbe condannato l'imputato alla pena finale, già ridotta per il rito, di dodici anni di reclusione (partendo dalla pena base per la fattispecie associativa poi aumentata per la continuazione con le diverse ipotesi di cui all'art. 73 T.U. stup.). Dalla «sentenza documento» (tanto in motivazione quanto in dispositivo), depositata successivamente alla lettura del dispositivo in udienza, emergerebbe però la condanna alla pena finale, già ridotta per il rito, di quindici anni di reclusione (partendo dalla pena base per la fattispecie associativa poi aumentata per la continuazione con le diverse ipotesi di cui all'art. 73 T.U. stup.). Sollecitato sul punto, il G.u.p., con provvedimento depositato il 29 gennaio 2020, avrebbe dato atto del detto errore materiale sostanziatosi nell'indicazione in motivazione della diversa pena finale di quindici anni di reclusione, dichiarando però l'inammissibilità dell'istanza di correzione dell'errore materiale in ragione della non ancora irrevocabilità della sentenza. Prospettatale la questione, la Corte territoriale avrebbe dichiarato non luogo a provvedere in merito a istanza di tenore sostanzialmente analogo a quella dichiarata inammissibile dal G.u.p., chiarendo che dell'indiscusso errore materiale se ne sarebbe tenuto conto in sede di decisione del giudizio d'appello. All'esito della rinuncia ai motivi d'appello, a eccezione dei motivi quinto e sesto aventi, rispettivamente, a oggetto la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche e la commisurazione giudiziale della pena, la Corte territoriale avrebbe, da un lato, ritenuto insussistenti le circostanze attenuanti generiche e, dall'altro, ridotto il trattamento sanzionatorio a dodici anni e otto mesi di reclusione in luogo dei quindici anni di reclusione emergenti dalla «sentenza documento» ma non dal dispositivo della sentenza di primo grado. Sicché, concludono i motivi in esame, ne sarebbe conseguito l'errore della Corte territoriale nell'aver aumentato (ad anni dodici e mesi otto di reclusione) e non ridotto la pena comminata in primo grado (pari ad anni dodici di reclusione). Ciò sarebbe avvenuto, peraltro, nonostante l'esplicitata intenzione di ridurre la pena in accoglimento del sesto motivo di appello inerente alla commisurazione giudiziale della pena. Ne conseguirebbe quindi la manifesta illogicità della motivazione con riferimento, peraltro, a statuizione che, in forza dell'assenza di impugnazione da parte del Pubblico Ministero, sarebbe stata emessa in violazione del divieto di reformatio in peius di cui all'art. 597, comma 3, cod. proc. pen. 22.2. Con il secondo motivo del ricorso proposto dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], si deducono violazione di legge e vizi motivazionali in merito al rigetto del quinto motivo d'appello, inerente alla ritenuta insussistenza delle circostanze attenuanti generiche, perché fondato, a dire del ricorrente, su ulteriori reati che l'imputato avrebbe commesso anche successivamente a quelli sub iudice, per quanto sarebbe emerso da dichiarazioni rese da un collaboratore di giustizia. 22.3. Con il terzo motivo del ricorso proposto dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], si deducono violazione di legge oltre che mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in merito alla commisurazione giudiziale della pena. 23. Nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] è stato proposto ricorso per cassazione fondato su due motivi. Si deducono, in particolare, violazione di legge e mancanza di motivazione tanto in merito al rigetto del motivo d'appello avente a oggetto la ritenuta insussistenza delle circostanze attenuanti generiche (primo motivo) quanto in ordine alla commisurazione giudiziale della pena ridotta in appello (secondo motivo). [OSCURATO:PERSONA] 1. Le censure sostanzialmente si appuntano sull'apparato motivazionale relativo alla ritenuta responsabilità degli imputati in merito alle ascritte fattispecie in materia di stupefacenti (artt. 73 e 74 d.P.R. n. 309 del 1990) e al trattamento sanzionatorio.L'analitica esplicitazione dei singoli motivi di ricorso nell'esposizione dei fatti processuali (di cui al precedente «ritenuto in fatto»), in uno con la tecnica argomentativa della sentenza d'appello che, con dovizia di particolari, ha anche confutato le singole deduzioni difensive, peraltro in ipotesi sostanzialmente di cd. «doppia conforme», consente in questa sede di evidenziare comuni profili di inammissibilità, trasversali alle varie questioni dedotte con le diverse doglianze, talora reiterative di altre caratterizzanti i ricorsi proposti da codifensori, in termini funzionali rispetto all'esposizione delle ragioni sottese alla presente decisione tanto in merito alle ritenute inammissibilità quanto in ordine agli accoglimenti. 1.1. Premesso quanto innanzi occorre evidenziare che, in primo luogo, i ricorsi, ove sindacano l'apparato motivazionale inerente all'accertamento dei fatti e alle responsabilità degli imputati sono inammissibili ai sensi dell'art. 606, comma 3, cod. proc. pen., salve eccezioni di seguito specificate che, comunque, presentano altri profili d'inammissibilità. Oltre ad essere meramente ripetitive dei motivi fondanti l'appello, cui la Corte territoriale ha risposto con motivazione esente da critiche in quanto congrua, coerente e non manifestamente illogica (ex plurimis, Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Boutartour, Rv. 277710), le censure sono state difatti proposte per motivi diversi da quelli prospettabili in sede di legittimità in quanto costituite da doglianze in fatto, con le quali si prospettano anche erronee valutazioni della prova data dal giudice di merito, non scandite dalla necessaria analisi critica delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata (sul contenuto essenziale dell'atto d'impugnazione si vedano ex plurimis: Sez. 4, n. 49411 del 16/10/2022, Troplini, in motivazione; Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo, Rv. 254584, e, tra le più recenti, Sez. 7, n. 9378 del 09/02/2022, Galperti, in motivazione; si veda altresì Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822, in ordine ai motivi d'appello ma sulla base di principi pertinenti anche al ricorso per cassazione). 1.1.1. Il riferimento di cui innanzi deve intendersi altresì al ricorrente tentativo di sostituire a quella del giudice una diversa valutazione degli esiti delle comunicazioni captate, con riferimento a un apparato motivazionale che non si mostra manifestamente illogico. In materia di intercettazioni telefoniche, difatti, costituisce questione di fatto, rimessa all'esclusiva competenza del giudice di merito, l'interpretazione e la valutazione del contenuto delle conversazioni, il cui apprezzamento non può essere sindacato in sede di legittimità se non nei limiti della manifesta illogicità e irragionevolezza della motivazione con cui esse sono recepite (Sez. 4, n. 49411 del 2022, Troplini, cit., in motivazione; Sez. 4, n. 29076 del 22/07/2022, Coco, in motivazione; Sez. 4, n. 15503/2022, Riitano, cit., in motivazione; Sez. 3, n.44938 del 05/10/2021, Grego;i, Rv. 282337-01). Ne consegue che la prospettazione di un'interpretazione del significato di un'intercettazione diversa da quella proposta dal giudice di merito, come sostanzialmente propongono tutti i profili di ricorso che si appuntano sugli esiti delle indagini tecniche, è ammissibile in sede di legittimità solo in presenza del travisamento della prova, ossia nel caso, non ricorrente nella specie, in cui sia stato indicato il contenuto in modo difforme da quello reale e la difformità risulti decisiva e incontestabile (Sez. 4, n. 49411 del 2022, Troplini, cit., in motivazione; Sez. 4, n. 29076/2022, Coco, cit., in motivazione; Sez. 4, n. 15503/2022, Riitano, cit., in motivazione; Sez. 3, n. 34439 del 02/07/2019, dep. 2020, Nastasi, in motivazione; Sez. n. 6722 del 21/11/2017, dep. 2018, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 272558-01). 1.1.2. Diverse censure, invece, si mostrano inammissibili in ragione del mancato confronto con la ratio decidendi sottesa alla decisione. Come costantemente affermato dalla Corte di legittimità (ex plurimis: Sez. 4, n. 49411 del 2022, Troplini, cit., in motivazione; Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo, Rv. 254584), difatti, la funzione tipica dell'impugnazione è quella della critica argomentata, avverso il provvedimento cui si riferisce, che si realizza attraverso la presentazione di motivi i quali, a pena di inammissibilità (artt. 581 e 591 cod. proc. pen.), devono indicare specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta. Contenuto essenziale dell'atto di impugnazione è, pertanto, innanzitutto e indefettibilmente il confronto puntuale con le argomentazioni del provvedimento il cui dispositivo si contesta. Ne consegue che, se il motivo di ricorso, come nel caso in esame, non si confronta con la motivazione della sentenza impugnata, per ciò solo si destina all'inammissibilità, venendo meno in radice l'unica funzione per la quale è previsto e ammesso. 1.2. Quanto al profilo inerente al trattamento sanzionatorio, va ribadito che la valutazione dei vari elementi ai fini della commisurazione giudiziale della pena rientra nei poteri discrezionali del giudice il cui esercizio, se effettuato, come nella specie, nel rispetto dei parametri valutativi di cui all'art. 133 c.p., è censurabile in cassazione solo quando, diversamente da quanto avvenuto nella specie, sia frutto di mero arbitrio o di ragguaglio illogico (ex plurimis, Sez. 4, n. 61 del 11/12/2019, dep. 2020, Tanga, in motivazione; Sez. 2, n. 45312 del 13/11/2015, Luparello, in motivazione). 1.2.1. In ordine alle censure inerenti alle circostanze attenuanti generiche, rileva invece evidenziare che il giudice d'appello non è tenuto a motivare in merito al loro diniego sia quando nei motivi di impugnazione si ripropongano, ai fini del riconoscimento, gli stessi elementi già sottoposti all'attenzione del giudice di primo grado e da quest'ultimo disattesi, sia quando si insista per quel riconoscimento senza addurre alcuna particolare ragione (ex plurimis: Sez. 4, n. 27595 del 11/05/2022, Onnogiate, in motivazione; Sez. 4, n. 15492 del 22/03/2022, Ferro, in motivazione; Sez. 1, n. 33951 del 19/05/2021, Avallonei, Rv. 281999-02; Sez. 4, n. 5875 del 30/01/2015, Nargisio, Rv. 262249-01; Sez. 4, n. 86 del 27/09/1989, dep. 1990, Amarante, Rv. 182959-01; circa il difetto di specificità dei motivi d'appello quando non risultano esplicitamente enunciati e argomentati i rilievi critici rispetto alle ragioni di fatto o di diritto poste a fondamento della decisione impugnata, si veda, per tutte, Sez. U, n. 8825, del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822-01). Sotto tale aspetto, quindi, si mostrano inammissibili, per difetto di specificità, le censure che si appuntano sulla ritenuta insussistenza delle circostanze attenuanti soprattutto laddove, peraltro in ipotesi di c.d. «doppia conforme», neanche si prospetta che i motivi d'appello non abbiano riproposto, ai fini del riconoscimento delle dette circostanze, gli stessi elementi già sottoposti all'attenzione del giudice di primo grado e da quest'ultimo disattesi. A quanto innanzi deve comunque aggiungersi che l'applicazione delle circostanze attenuanti generiche non costituisce un diritto conseguente all'assenza di elementi negativi connotanti la personalità del soggetto ma richiede elementi, di segno positivo, dalla cui assenza legittimamente deriva il diniego del riconoscimento delle stesse (Sez. 4, n. 20132 del 19/04/2022, Guccione, in motivazione; Sez. 3, n. 24128 del 18/03/2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 281590-01, nonché la conforme Sez. 1, n. 3529 del 22/09/1993, Stelinato, Rv. 195339-01). Il loro riconoscimento è difatti oggetto di un giudizio di fatto che presuppone l'emersione ovvero l'allegazione di elementi idonei a fondare l'invocata mitigazione sanzionatoria, la cui assenza ne legittima il diniego da parte del giudice di merito che, allo scopo di giustificarlo, non è tenuto a prendere in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti ovvero rilevabili dagli atti, essendo sufficiente il riferimento agli elementi ritenuti decisivi o, in ogni caso, rilevanti allo scopo di dimostrare la negativa connotazione della personalità dell'agente (ex plurimis: Sez. 4, n. 20132/2022, Guccione, in motivazione; Sez. 3, n. 16677 del 02/03/2021, Ballarini, in motivazione; Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269-01; Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, Lule, Rv. 259899-01). 2. Orbene, inammissibile è il motivo unico su cui si fonda il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], con il quale si deduce vizio cumulativo di motivazione tanto della conferma della responsabilità per l'ascritto reato di cui all'art. 74 T.U. stup. (capo A) quanto della ritenuta insussistenza delle circostanze attenuanti generiche.2.1. Circa la ritenuta responsabilità ia censura è mera reiterazione dei motivi d'appello. Essa, peraltro, mira a sostituire a quelle dei giudici di merito, peraltro in ipotesi di «doppia conforme», proprie valutazioni anche di natura probatoria quanto a dichiarazioni rese dai collaboratori di giustizia e agli elementi emergenti dalle conversazioni e comunicazioni captate. Differentemente da quanto prospettato dal ricorrente, peraltro, il G.u.p. tratta diffusamente della posizione dell'imputato (pag. 662 e ss.), nel valutare le condotte partecipative dei colombiani in stabile rapporto con il «gruppo Carbone» per la fornitura di cocaina. La Corte territoriale (pag. 6) esplicita invece i motivi d'appello proposti per poi confermare la sentenza di primo grado, in considerazione delle stesse deduzioni difensive, quanto alla condotta dei colombiani quali stabili fornitori di stupefacente del «gruppo Carbone» (pag. 21 e ss.) e circa la specifica posizione dell'imputato (pag. 28 e ss). All'esito della valutazione del compendio probatorio e alla luce delle deduzioni prospettate dall'appellante, la sentenza d'appello (come conclusivamente chiarito a pag. 29 e s.) infine ritiene accertata la collaborazione dell'imputato con il fratello [OSCURATO:PERSONA] (e con il gruppo da quest'ultimo capeggiato e composto da altri sei soggetti operanti in Italia e altri collocati tra Amsterdam e Parigi) nella gestione degli stabili «rapporti commerciali» con Carbone quali maggiori fornitori del relativo gruppo. Ciò in considerazione anche delle ingenti somme riscosse a fronte delle forniture, ancorché, queste ultime, in molteplici occasioni sequestrate tanto da indurre gli appartenenti al detto gruppo, in forza delle relative perdite economiche, a concludere i rapporti con i colombiani a fine marzo del 2014. 2.1.1. A quanto innanzi deve aggiungersi, quale ulteriore profilo d'inammissibilità (per manifesta infondatezza), che con l'argomentare nei termini di cui innanzi i giudici di merito, in ipotesi di c.d. doppia conforme, hanno fatto corretta applicazione dei principi governanti la materia con i quali invece il ricorrente non si confronta. Può difatti ritenersi, come nella specie, che tra l'organizzazione e chi abbia con essa una relazione stabile, fornitore (come l'imputato) o acquirente, sia avvenuto il passaggio da un rapporto di mero reciproco affidamento a una relazione stabile riconducibile all'a ffectio societatis, se il giudicante verifichi attraverso l'esame delle circostanze di fatto, che la volontà dei contraenti abbia superato la soglia del rapporto sinallagmatico contrattuale e sia stato realizzato un legame che riconduce la partecipazione del singolo al progetto associativo (ex plurimis: Sez. 4, n. 29866 del 08/07/2022, Ademi, in motivazione; Sez. 6, n. 564 del 29/10/2015, dep. 2016, Barretta, Rv. 265763; Sez. 5, n. 32081 del 24/06/2014, Cera, Rv. 261747; Sez. 3, n. 21755 del 12/03/2014, Anastasi, Rv. 259881). 2.2. Circa il profilo relativo alla ritenuta insussistenza delle circostanze attenuanti generiche, la censura è inammissibile in quanto reiterativa del motivo d'appello, tanto da fare esplicito riferimento nella critica al giudice di primo grado, oltre che manifestamente infondata perché facente perno sulla mera incensuratezza dell'imputato, non più rilevante di per se sola ex art. 62-bis cod. pen. 3. Medesimi sono sostanzialmente i profili d'inammissibilità del motivo unico posto a fondamento del ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], anche con riferimento alle censure inerenti alla ritenuta insussistenza delle circostanze attenuanti generiche (per quanto emerge, in ipotesi di «doppia conforme», da pag. 664 della sentenza di primo grado). Quanto alle doglianze relative alla ritenuta responsabilità per la fattispecie associativa, a quelli di cui innanzi, si aggiunge l'ulteriore profilo d'inammissibilità derivante dall'essere stati i sottesi motivi d'appello oggetto di rinuncia. Ciò emerge tanto dallo stesso ricorso (pag. 30) quanto dalla sentenza impugnata che, esplicitati i motivi d'appello (a pag. 6), evidenzia (a pag. 27) l'intervenuta rinuncia da parte del difensore munito di procura speciale a tutti i motivi inerenti all'accertata responsabilità a eccezione della doglianza relativa alla ritenuta insussistenza delle circostanze attenuanti generiche. 4. Nell'interesse dell'imputata [OSCURATO:PERSONA] è stato proposto ricorso fondato su due inammissibili motivi. Con essi, nei termini diffusamente innanzi riportati nel «ritenuto in fatto», si deducono la mancanza o l'insufficienza motivazionale ovvero l'erronea qualificazione giuridica in merito alla sussistenza delle fattispecie alla stessa ascritte (capi A, E e T) nonché l'erronea qualificazione giuridica in ordine alla partecipazione dell'imputata al sodalizio di cui al capo A) e in merito alle fattispecie ascritte ai capi E (avente a oggetto 180 kg di cocaina) e T (avente a oggetto 5 kg di cocaina). 4.1. Circa la ritenuta responsabilità, la censura è mera reiterazione dei motivi d'appello. Essa, peraltro, comunque non confrontandosi con la motivazione della sentenza impugnata, mira a sostituire a quelle dei giudici di merito, in ipotesi di «doppia conforme», proprie valutazioni anche di natura probatoria quanto a dichiarazioni rese dai collaboratori di giustizia e agli elementi emergenti dalle conversazioni e comunicazioni captate. Diversamente da quanto prospettato in ricorso, la Corte d'appello (a pag. 7) esplicita i motivi d'impugnazione per poi confermare la sentenza di primo grado in considerazione delle stesse deduzioni difensive (pag. 43 e ss). Dopo averli nuovamente riassunti, difatti, il giudice di merito rigetta tutti i motivi d'appello confutando le relative deduzioni difensive con apparato argomentativo insindacabile in sede di legittimità in quanto sorretto da motivazione esente dai dedotti vizi. Si evidenzia peraltro il consapevole ruolo strategico di custode assunto dall'imputata in seno al sodalizio, ancorché in diretto e stretto contatto solo con il sodale Colantuono, quale rilevante contributo all'associazione, trattandosi anche di custodia di quantità ingenti di cocaina (anche pari 180 kg). Ciò è stato ritenuto anche in considerazione della fibrillazione dell'associazione motivata dal ritardo di Colantuono nel portare la cocaina agli altri sodali motivato, dallo stesso soggetto, per quanto emergente dalle valutate conversazioni, in ragione del ritardo dell'imputata nell'esecuzione della propria attività di custodia alla quale era deputata in seno al sodalizio. Il profilo di censura relativo alla c.d. «aggravante mafiosa», infine, non si confronta con la sentenza impugnata in quanto circostanza esclusa sin dal primo grado (come emerge anche dal dispositivo di sentenza) oltre che dalla sentenza d'appello (par. 43 e 44). 5. Nell'interesse dell'imputata [OSCURATO:PERSONA] è stato proposto ricorso fondato su tre motivi, dei quali solo il primo è ammissibile nonché fondato. 5.1. I motivi secondo e terzo sono difatti inammissibili in quanto da pag. 40 della sentenza d'appello, con la cui motivazione non si confronta il ricorso, emerge che non vi è stato alcun concordato ma solo rinuncia ai motivi d'appello relativi alla responsabilità dell'imputata (da parte di difensore munito di procura speciale) e che, difatti, le parti hanno discusso anche se il Pubblico Ministero ha chiesto una riduzione del trattamento sanzionatorio. La doglianza avente a oggetto le invocate circostanze attenuanti generiche, invece, non si confronta con la motivazione della sentenza d'appello che, in uno con la non significatività della condotta processuale argomentata dal giudice di primo grado, ne esclude la sussistenza in ragione della condotta partecipativa retribuita dal sodalizio che la stessa imputata, intercettata, definisce delicata e avente a oggetto mansioni delicate e «vitali» ancorché retribuite solo con 500,00 euro. 5.2. Come premesso, il primo motivo è invece fondato essendo, sul punto, la motivazione contraddittoria oltre che manifestamente illogica. Il giudice di primo grado ha difatti condannato l'imputata (per il reato associativo di cui al capo A e per il capo F, in continuazione tra loro) alla pena finale, già ridotta per il rito, di sette anni e quattro mesi di reclusione, come emerge dal dispositivo letto in udienza, ma errando nell'aver indicato nella depositata «sentenza documento» (tanto in motivazione quanto in dispositivo) la diversa pena di otto anni di reclusione. La Corte territoriale, dopo aver dato atto della rinuncia da parte del difensore dell'imputata, ai motivi di appello proposti a eccezione di quello inerente al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e al trattamento sanzionatorio, ha ritenuto insussistenti le circostanze attenuanti generiche e rideterminato, in riduzione, il trattamento sanzionatorio, ex art. 133 cod. pen. Così facendo, però, con motivazione manifestamente illogica rispetto alle premesse e al dispositivo di primo grado, la Corte d'appello ha comminato la pena finale di sette anni e quattro mesi di reclusione, cioè la stessa comminata dal G.u.p. con lettura del dispositivo in udienza. 6. Nell'interesse dell'imputato [OSCURATO:PERSONA] è stato proposto ricorso fondato su un motivo deducente l'omessa motivazione in merito al motivo d'appello sindacante l'operato aumento per la recidiva nonostante il lasso di tempo decorso tra le fattispecie sub iudice e quelle di cui alle precedenti condanne. Il ricorrente, però, non confronta il suo dire con la motivazione della sentenza d'appello che, dopo aver evidenziato i motivi d'impugnazione (pag. 7), conferma (pag. 39) l'aumento per la recidiva in ragione delle plurime condanne per fattispecie di cui all'art. 73 T.U. stup. oltre che per associazione ex art. 74 dello stesso T.U. avendo svolto l'attività illecita in modo professionale dall'anno 2007. 7. Parimenti inammissibile è il motivo unico su cui si fonda il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]. Non si confronta difatti la censura con la motivazione della sentenza impugnata, circa l'aspetto della dedotta mancata motivazione in merito al prospettato errore del giudice di primo grado in ordine al calcolo della pena, e mostrandosi manifestamente infondata la doglianza deducente una reformatio in peius. La Corte territoriale evidenzia che il G.u.p. ha condannato l'imputato alla pena finale, già ridotta per il rito, di dodici anni di reclusione per i reati ascrittigli ai capi A, C, D, E, G, T, U, e AG, ritenuti gli stessi in continuazione tra loro e più grave quello di cui al capo A, partendo da una pena base di dieci anni di reclusione, aumentata in ragione dell'aggravante di cui all'art. 74, comma 3, T.U. stup., a dieci anni e tre mesi di reclusione, e ulteriormente aumentata in parti uguali (prima della riduzione per il rito) fino a diciotto anni di reclusione per i sette reati satellite, cioè aumentata per la continuazione di sette anni e nove mesi di reclusione. Il detto aumento (di sette anni e nove mesi di reclusione), precisa la Corte d'appello, come effettivamente evidenziato dall'appellante, non è ripartibile in parti uguali tra i sette reati (capi da C a AG). Premesso quanto innanzi, la Corte territoriale, in parziale accoglimento dell'appello, ha ritenuto sussistenti le circostanze attenuanti generiche, prevalenti rispetto all'aggravante di cui all'art. 74, comma 3, T.U. stup., rideterminando la pena finale, già considerato il rito, in anni otto, mesi otto e giorni diciassette di reclusione, così mostrando non solo di aver considerato le deduzioni difensive ma anche di aver ridotto la pena rispetto a quella comminata in primo grado, compresi i singoli aumenti per la continuazione che, anche sommati, comportano un aumento inferiore rispetto all'aumento operato dal primo giudice, non violando il principio del divieto di reformatio in peius. 8. Nell'interesse dell'imputato [OSCURATO:PERSONA] è stato proposto ricorso fondato su due motivi deducenti violazione di legge e vizi motivazionali per non aver la Corte territoriale ritenuto sussistente il vincolo della continuazione tra i reati sub iudice e altra fattispecie di cui all'art. 73 T.U. stup. con riferimento alla quale [OSCURATO:PERSONA] sarebbe stato condannato con sentenza n. 132 emessa dalla Corte d'appello di Napoli il 10 gennaio 2018. Le doglianze sono inammissibili per il mancato confronto con la motivazione della sentenza impugnata cui pretendono peraltro di sostituire proprie valutazioni di merito. Il giudice d'appello, difatti, argomenta (pag. 66) in ragione della data del commesso reato per il quale l'imputato è già stato giudicato (mese di gennaio 2015), peraltro ritenuto non riconducibile all'associazione di cui al capo A), contestata fino al 2014, oltre che espressione della mera commissione da parte di [OSCURATO:PERSONA] di reati in materia di stupefacenti a livello professionale. 9. Parimenti inammissibile, ancorché per manifesta infondatezza di entrambi i profili dedotti, è il motivo unico di ricorso proposto nell'interesse dell'imputato [OSCURATO:PERSONA]. 9.1. Quanto alle censure relative alle circostanze attenuanti generiche, la Corte territoriale (pag. 49 e s., sent. app.), in considerazione delle deduzioni difensive e con motivazione non sindacabile in questa sede in quanto esente dei prospettati vizi, evidenzia l'elemento ritenuto determinante in senso negativo, nonostante l'ammissione degli addebiti. Si fa particolare riferimento ai parametri di cui all'art. 133 cod. pen. quali le modalità della condotta e la gravità delle fattispecie, trattandosi di soggetto appartenente al sodalizio con il ruolo di cassiere che si è reso responsabile di innumerevoli reati fine aventi a oggetto svariati chili di stupefacente.9.2. La Corte territoriale (pag. 50 e s., sent. app.), quanto al secondo profilo, all'esito di accertamento in fatto non sindacabile in questa sede in quanto supportato da motivazione esente da critiche, ha escluso la medesimezza del disegno criminoso con reati già oggetto di giudizio valutando i diversi contesti temporali di commissione delle fattispecie, solo quelle sub iudice consumate nel 2014 e non nel 2015, in uno con la circostanza per la quale le quattordici fattispecie di cui all'attuale rubrica sono state ritenute in continuazione con l'associazione di cui al capo A e con riferimento al «gruppo Carbone» che aveva già cessato di operare il 18 settembre 2015 (data di commissione del reato di cui alla sentenza passata in giudicato), essendosi l'imputato successivamente messo ai servizio del diverso «clan Orlando». 10. Nell'interesse dell'imputato [OSCURATO:PERSONA] è stato proposto ricorso sia dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] che dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] fondati, rispettivamente, su quattro e due motivi tutti inammissibili. La censura deducente la violazione del ne bis in idem non si confronta con la motivazione della sentenza impugnata (pag. 77 ma soprattutto pag. 80 e ss.). La Corte difatti argomenta (in particolare a pag. 85), con motivazione esente da censure, in forza della circostanza per cui si tratta di due differenti associazioni, solo una, quella di cui all'attuale capo A, caratterizzata dalla partecipazione dell'imputato all'associazione gestita da Carbone quale stabile acquirente. Il profilo relativo all'accertata responsabilità per l'associazione di cui al capo A è invece inammissibile in quanto mera reiterazione dei motivi d'appello, volta peraltro a sostituire proprie valutazioni, anche di natura probatoria circa le dichiarazioni dei collaboratori e gli elementi delle intercettazioni, laddove comunque la Corte motiva in merito allo stabile rapporto tra fornitore e acquirente di stupefacente in termini coerenti con i principi innanzi già richiamati. Integrano mera reiterazione dei motivi d'appello anche i profili di censura inerenti alla ritenuta responsabilità per il capo S. Ancora una volta, comunque, il ricorrente non confronta il suo dire con la motivazione della sentenza impugnata che (pag. 87 e s.) prende in considerazioni le deduzioni difensive circa le dichiarazioni rese dal collaboratore [OSCURATO:PERSONA] nell'interrogatorio dell'Il luglio 2019 laddove evidenzia che [OSCURATO:PERSONA] non fu chiamato per essere messo al corrente del carico perso con il sequestro del 17 gennaio 2014 ma perché Carbone volava chiederli un prestito di 50.000,00 euro. La Corte (vedi pag. 87-89), infatti, evidenzia l'inconferenza delle deduzioni difensive e «fotografa» la fattispecie nel suo divenire in ragione degli innumerevoli elementi emergenti dalle riprese di cui ai sistemi di videosorveglianza e dalle intercettazioni, con riferimento al cui contenuto, poi, il ricorrente mira a sostituire proprie valutazioni a quelle del giudice di merito comunque esenti da vizi motivazionali. Medesimi sono poi i profili di inammissibilità delle censure relative al capo AI, in termini tanto di mera reiterazione dei motivi d'appello quanto di tentativo di sostituzione di proprie valutazioni a quelle del giudice di merito, anche circa la valutazione degli elementi emergenti dalle intercettazioni. Manifestamente infondata è invece la censura relativa all'esclusione della continuazione. La Corte difatti motiva l'insussistenza della medesimezza del disegno criminoso (pag. 90 e 91), correttamente applicando i principi governanti la materia, in ragione della grande distanza temporale tra le fattispecie, commesse nel 2006 e nel 2011 e, quelle sub iudice, tra il dicembre 2013 e il marzo 2014. I diversi reati sono stati quindi ritenuti frutto di determinazioni autonome accomunate dalla sola tendenza dell'imputato a delinquere nell'ambito del mercato della droga. A quanto innanzi si è aggiunta la considerazione per cui i reati oggetto di precedenti condanne riguardano singoli episodi di spaccio commessi quanto l'imputato era ancora un ragazzo alle dipendenze di altri, mentre i fatti sub iudice evidenziano un «un salto qualitativo, che vede [OSCURATO:PERSONA] gestore di piazze di spaccio quale imprenditore di se stesso». 11. Tutti i motivi di ricorso dedotti nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] sono inammissibili in quanto meramente reiterativi di censure d'appello oltre che miranti a sostituire proprie valutazioni a quelle del giudicante anche con riferimento agli elementi emergenti dalle conversazioni captate. 11.1. I giudici di merito, in termini di c.d. «doppia conforme», sostanzialmente «fotografano» le condotte dei correi relative alle tre importazioni dall'Olanda e, in particolare, il ruolo dello staffettista Gonzales, grazie alla valutazione incrociata di plurimi elementi probatori, tra cui gli esiti delle intercettazioni e di riprese video nonché dei controlli sul territorio e delle operazioni di polizia giudiziaria eseguite a riscontro (culminate anche nel sequestro dello stupefacente). La Corte evidenzia altresì gli elementi probatori sottesi al ritenuto ruolo di staffettista con riferimento alle importazioni di cui ai capi D, E e F quali: intercettazioni di conversazioni intercorse anche con sodali appartenenti al gruppo Carbone; riprese video e riscontri della presenza nel territorio dell'imputato nei contesti spazio-temporali delle importazioni. Il ricorrente, peraltro, nel sostenere l'assenza di motivazione in merito all'identificazione dell'imputato oltre che con riferimento alla sua presenza nei contesti spazio- temporali delle importazioni e del transito dei camion con rifermento ai quali ha funto da staffettista non si confronta con la doppia conforme statuizione dei giudici di merito. La Corte, difatti, valuta i! materiale probatorio di cui innanzi, come già esplicitato da pag. 187 a pag. 325 della sentenza di primo grado che evidenzia anche i riscontri sul territorio della presenza dell'imputato sia mediante specifiche richieste da parte della polizia giudiziaria presso l'hotel ove alloggiava, con acquisizione delle liste presenze, sia dalle emergenze delle intercettazioni valutate anche in uno con gli elementi di cui innanzi. La Corte d'appello fa parimenti riferimento agli elementi emergenti dalle intercettazioni, quali riscontri della presenza dell'imputato sul territorio quale staffettista nonché presso l'hotel. Circa la presenza in loco i giudici di merito fanno altresì riferimento all'individuazione dell'imputato effettuata dalla Polizia giudiziaria in occasione del guasto di uno dei camion e con riferimento anche specifico alle vetture dallo stesso utilizzate per la funzione di staffettista. 11.2. Parimenti inammissibili sono le censure relative alla ritenuta responsabilità per il capo A, con le quali il ricorrente intende supportare proprie valutazioni di merito diverse da quelle del giudicante peraltro parcellizzando gli elementi posti dalla Corte a base dell'accertata condotta partecipativa, con ruolo, retribuito, di staffettista delle importazioni di stupefacente. Nel fare ciò il ricorrente muove inammissibilmente da una diversa lettura degli elementi di cui alle intercettazioni fornita dalla Corte e vorrebbe inquadrare la fattispecie in mera ipotesi di concorso di persone in reato continuato, così mostrandosi di non confrontarsi con i principi di diritto governanti la materia invece sostanzialmente fatti propri dal giudice di merito. 11.2.1. In merito è difatti opportuno evidenziare quanto recentemente ribadito anche da Sez. 4, n. 49411 del 2022, Troplini, cit., in motivazione (nonché da Sez. 6, n. 17467 del 21/11/2018, dep. 2019, Noure, Rv. 275550). L'ipotesi associativa ex art. 74 T.U. stup. rispetto alla fattispecie di concorso ai sensi degli artt. 110 cod. pen. e 73 T.U. cit. si differenzia per l'elemento organizzativo, in quanto la condotta punibile a titolo di associazione finalizzata al traffico di stupefacenti non può ridursi ad un semplice accordo delle volontà, ma deve consistere in un quid pluris, che si sostanzia nella predisposizione di mezzi concretamente finalizzati alla commissione di delitti e in un contributo effettivo da parte dei singoli per il raggiungimento dello scopo illecito. Solo nel momento in cui diviene operativa e permanente la struttura organizzativa si realizza difatti la situazione antigiuridica che caratterizza il reato associativo, che rappresenta una minaccia grave per l'ordinamento tanto da giustificare le incisive sanzioni penali. In particolare, l'elemento aggiuntivo e distintivo del delitto associativo in esame, rispetto alla fattispecie del concorso di persone nel reato continuato di detenzione e spaccio di stupefacenti, va individuato non solo nel carattere dell'accordo criminoso - avente ad og1,7etto la commissione di una serie non preventivamente determinata di delitti - e nella permanenza del vincolo associativo tra i partecipanti - che devono assicurare la propria disponibilità duratura ed indefinita nel tempo al perseguimento del programma criminoso del sodalizio-, ma, soprattutto, nell'esistenza di una organizzazione idonea, adeguata, che consenta la realizzazione concreta dello stesso programma criminoso (sul tema, per tutti, Sez. 6, n. 18055 del 10/01/2018, Canale, Rv. 273008, anche richiamata da Sez. 6, n. 17467 del 2019, Noure, cit.). Pienamente coerente con tale impostazione è l'affermazione secondo cui «ai fini della configurabilità di un'associazione finalizzata al narcotraffico, è necessario: a) che almeno tre persone siano tra loro vincolate da un patto associativo (sorto anche in modo informale e non contestuale) avente ad oggetto un programma criminoso nel settore degli stupefacenti, da realizzare attraverso il coordinamento degli apporti personali; b) che il sodalizio abbia a disposizione, con sufficiente stabilità, risorse umane e materiali adeguate per una credibile attuazione del programma associativo; c) che ciascun associato, a conoscenza quantomeno dei tratti essenziali del sodalizio, si metta stabilmente a disposizione di quest'ultimo» (ex plurimis: Sez. 4, n. 44183 del 02/10/2013, Alberghini, Rv. 257582, e Sez. 6, n. 7387 del 3/12/2013, dep. nel 2014, Pompei, Rv. 258796, come peraltro riprese da Sez. 6, n. 17467 del 2019, Noure, cit.). In questa sede deve infine chiarirsi che quanto innanzi, circa gli elementi caratterizzanti l'associazione in esame e distintivi di essa rispetto all'ipotesi concorsuale, implica che, come sostanzialmente accertato dalla Corte territoriale nella specie, gli elementi fattuali generalmente ritenuti tali da fondare l'associazione, da leggersi e valutarsi necessariamente in maniera congiunta e non frammentata come invece proposto dal ricorrente, rilevano non tanto e non solo in termini quantitativi, quali mera sommatoria di elementi fattuali, bensì se tali da condurre all'accertamento della sussistenza della struttura organizzata finalizzata alla commissione di delitti e di contributi effettivi da parte dei singoli per il raggiungimento dello scopo illecito, proprio della struttura organizzativa come innanzi delineata. 11.3. Circa il trattamento sanzionatorio, in termini di aumento per la continuazione, e in merito alle circostanze attenuanti generiche, le doglianze sono inammissibili anche per manifesta infondatezza oltre che per il mancato confronto con la motivazione della sentenza impugnata. La Corte (pag 76 e s.) fa difatti riferimento all'assenza di elementi positivi, non essendo sufficiente la mera incensuratezza, in ordine a soggetto che non ha tenuto alcuna condotta apprezzabile ai detti fini e, in particolare, comportamenti collaborativi né segni di resipiscenza (in tali termini deve intendersi il riferimento all'essersi avvalso della facoltà di non ri -.;pondere). Il giudice d'appello, infine, circa il trattamento sanzionatorio, riduce la pena base per la partecipazione al capo A) e per gli aumenti per la continuazione, evidenziando la notevole gravità dei reati ascritti all'imputato (come detto aventi a oggetto centinaia di kg di stupefacente). 12. Il motivo unico fondante il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile, non confrontandosi con la motivazione della sentenza impugnata (in particolare, pag. 103-108). La Corte territoriale evidenzia, anche in forza di sentenza irrevocabile art. 238-bis cod. proc. pen., l'ascesa di [OSCURATO:PERSONA], marito dell'imputata (detenuto del 2007 e condannato all'ergastolo), all'interno dell'associazione di tipo mafioso operante nel contesto di riferimento e ricostruisce le tre cessioni in favore di [OSCURATO:PERSONA] di cui ai capi U, V e W, aventi a oggetto 1 kg ciascuna, le prime due, e 2 kg, la terza, di stupefacente, dal gruppo Carbone, anche per il tramite, tra gli altri, di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. Vi è specifico riferimento alle conversazioni intercorse tra i cedenti e alle captate comunicazioni intervenute tra essi e l'utenza cellulare in uso all'imputata e sono ricostruiti, anche tramite riscontri forniti da elementi emergenti dalle rilevazioni GPS, gli accordi presi per le cessioni di stupefacente in favore dell'imputata (quale gerente di zone di spaccio e operante nell'area del [OSCURATO:PERSONA]) con riferimento agli importi pattuiti e ai reclami della stessa Iavarone mossi ai venditori per aver ricevuto, in una circostanza, una qualità di stupefacente diversa da quella pattuita. Il riferimento è anche a una conversazione intercorsa tra il sodale [OSCURATO:PERSONA] e altro soggetto nel corso della quale si fa esplicito riferimento agli accordi tra l'imputata e gli esponenti del gruppo Carbone in merito alla stabile messa a disposizione di stupefacente, programmata anche con cadenza settimanale e con pagamento posticipato, in favore della stessa, quale gerente delle piazze di spaccio che ella dovrà rifornire in luogo del pagamento di un mensile allo stesso gruppo Carbone. Vale quindi, anche con riferimento alla doglianza in esame, quanto argomentato in merito alla corretta applicazione da parte del giudice di merito dei principi di cui innanzi governanti la distinzione tra concorso di persona in reato continuato e associazione. 13. Nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] è stato proposto ricorso fondato su due motivi inammissibili. Come evidenziato dalla sentenza impugnata (pag. 53 e ss.), vi è stata rinuncia ai motivi d'appello, a eccezione di quelli inerenti al trattamento sanzionatorio, con conseguente inammissibilità del secondo motivo di ricorso con il quale si deduce la carenza grafica della motivazione in merito alla ritenuta sussistenza della circostanza aggravante di cui all'art. 80, comma 2, T.U. stup. Quanto al profilo della commisurazione giudiziale della pena (comunque ridotta in appello), anche in termini di aumento per la continuazione, e in merito alla censura inerente alla ritenuta insussistenza delle circostanze attenuanti generiche il ricorrente non si confronta con la motivazione della sentenza impugnata. Essa difatti argomenta tanto dalla grandissima capacità criminale quanto dal ruolo di fondamentale importanza ricoperto dall'imputato in seno al sodalizio, quale soggetto deputato a tenere i rapporti con i camorristi dell'area del [OSCURATO:PERSONA] e il referente di Giuliano in Campania. Diversamente da quanto sostenuto in ricorso, il giudice d'appello mostra altresì di considerare (pag. 54 e s.), con valutazioni di merito supportate da motivazione esente da critiche, come non rilevante, ai fini proprio della sussistenza delle circostanze attenuanti generiche, il comportamento processuale dell'imputato consistente nell'ammissione degli addebiti in quanto intervenuto in un quadro probatorio granitico, quindi sostanzialmente tale da non evidenziare segni di resipiscenza e da non apportare significativo contributo alle ragioni del processo. 14. Parimenti inammissibile, in forza del mancato confronto con la motivazione della sentenza impugnata, è il motivo unico di ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], con il quale si deduce l'assenza di motivazione in merito alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche. In forza della rinuncia ai motivi di ricorso, a eccezione di quelli inerenti al trattamento sanzionatorio, la Corte territoriale, proprio in accoglimento dei motivi non oggetto di rinuncia, ha ridotto la pena base (per il capo A), sulla quale ha poi operato gli aumenti per la continuazione. In primo grado la pena base (per il detto capo A) è stata determinata, escluse le circostanze attenuanti generiche ma considerato il settimo comma di cui all'art. 73 T.U. stup., in cinque anni di reclusione mentre in appello, sempre considerato il detto settimo comma ma, in questo caso, sostanzialmente ritenute sussistenti anche le circostanze attenuanti generiche (come emerge dall'incipit del terzo capoverso di pag. 56) la pena base è stata determinata in quattro anni di reclusione. 15. Il motivo unico del ricorso proposto dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] e il primo motivo del ricorso proposto dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] sono fondati, con conseguente assorbimento della censura inerente alla commisurazione giudiziale della pena (di cui al secondo motivo del ricorso proposto dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]).15.1. Il giudice di primo grado, con il dispositivo letto in udienza, ha condannato l'imputato alla pena finale, già ridotta per il rito, di dodici anni di reclusione (partendo dalla pena base per la fattispecie associativa poi aumentata per la continuazione con le diverse ipotesi di cui all'art. 73 T.U. stup.). Dalla «sentenza documento» (tanto in motivazione quanto in dispositivo), depositata successivamente alla lettura del dispositivo in udienza, emerge però la condanna alla pena finale, già ridotta per il rito, di quindici anni di reclusione (partendo dalla pena base per la fattispecie associativa poi aumentata per la continuazione con le diverse ipotesi di cui all'art. 73 T.U. stup.). Sollecitato sul punto, il G.u.p., con provvedimento depositato il 29 gennaio 2020, ha dato atto del detto errore materiale sostanziatosi nell'indicazione in motivazione della diversa pena finale di quindici anni di reclusione, dichiarando però l'inammissibilità dell'istanza di correzione dell'errore materiale in ragione della non ancora irrevocabilità della sentenza. Prospettata la questione innanzi al giudice d'appello, è stato dichiarato non luogo a provvedere in merito a istanza di tenore sostanzialmente analogo a quella rivolta al G.u.p., chiarendo che dell'indiscusso errore materiale se ne sarebbe tenuto conto in sede .di decisione del giudizio d'appello. All'esito della rinuncia, da parte di difensore munito di procura speciale, ai motivi d'appello a eccezione dei motivi quinto e sesto, aventi rispettivamente a oggetto la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche e la commisurazione giudiziale della pena, la Corte territoriale ha, da un lato, ritenuto insussistenti le circostanze attenuanti generiche e, dall'altro, ridotto il trattamento sanzionatorio a dodici anni e otto mesi di reclusione in luogo dei quindici anni di reclusione emergenti dalla «sentenza documento» ma non dal dispositivo della sentenza di primo grado. Sicché, la Corte territoriale ha finito sostanzialmente con l'aumentare (ad anni dodici e mesi otto di reclusione) e non ridurre la pena comminata in primo grado con la lettura del dispositivo (determinata in anni dodici di reclusione). Ciò è peraltro avvenuto nonostante l'esplicitata intenzione di ridurre la pena in accoglimento del sesto motivo di appello inerente alla commisurazione giudiziale della pena. 15.2. Per contro, è inammissibile la doglianza inerente alla ritenuta insussistenza delle circostanze attenuanti generiche in quanto escluse in ragione di un apparato motivazionale, non contraddittorio né illogico. Esso muove dalla grandissima capacità criminale dell'imputato e dalla ritenuta irrilevanza, ai fini d'interesse, della condotta processuale sostanziatasi nell'ammissione degli addebiti in quanto intervenuta in un quadro probatorio granitico, quindi sostanzialmente tale da non evidenziare segni di resipiscenza e da non apportar: significativo contributo alle ragioni del processo (laddove il riferimento alle dichiarazioni del collaboratore di giustizia circa la condotta di vita susseguente al reato si inseriscono in termini di mera argomentazione). 16. Nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] è stato proposto ricorso per cassazione fondato su due motivi con i quali si deducono violazione di legge e mancanza di motivazione tanto in merito al rigetto del motivo d'appello avente a oggetto la ritenuta insussistenza delle circostanze attenuanti generiche quanto in ordine alla commisurazione giudiziale della pena ridotta in appello. Le censure sono inammissibili in quanto non si confrontano con la motivazione della sentenza impugnata che, diversamente da quanto prospettato, fa esplicito riferimento al motivo d'appello inerente alla ritenuta insussistenza delle circostanze attenuanti generiche esplicitandone il rigetto (pag. 58). Il riferimento è alla ritenuta insussistenza di circostanze positivamente apprezzabili, compresa la condotta processuale di ammissione degli addebiti in quanto intervenuta all'esito di un quadro probatorio ormai granitico e quindi sostanzialmente tale da non evidenziare segni di resipiscenza e da non apportare significativo contributo alle ragioni del processo. Lo stesso dicasi quanto alla commisurazione giudiziale della pena, comunque ridotta in appello, argomentata anche dal concreto ruolo assunto in seno al sodalizio, insieme a [OSCURATO:PERSONA], in quanto svolgente le funzioni di raccordo tra Carbone, per il prelievo dello stupefacente, e le zone di spaccio ove era rivenduto. 17. Il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile, oltre che per l'aspecificità dei due motivi sui quali si fonda in quanto non articolanti effettive censure, perché sottoscritto personalmente dall'imputato in data successiva al 3 agosto 2017, nella piena vigenza della I. n 2013 del 2017. Tale ultima disposizione normativa ha modificando gli artt. 571 e 613 cod. proc. pen. prevedendo che il ricorso per cassazione non possa essere più presentato dalla parte direttamente ma debba essere sottoscritto da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di Cassazione (Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017, dep. 2018, Aiello, Rv. 272010). La giurisprudenza di legittimità ha altresì chiarito che è irrilevante, per la natura personale dell'atto impugnatorio, anche l'autenticazione, a opera di un legale iscritto nel detto albo, della sottoscrizione del ricorso, che, ai sensi dell'art. 39 disp. att. cod. proc. pen., attesta unicamente la genuinità di tale sottoscrizione e la sua riconducibilità alla parte privata (Sez. 6, n. 54681 del 3/12/2018, Zhair, Rv. 274636; conf. Sez. 3, n. 11126 del 25/1/2021, Marrazzo, Rv. 281475, Sez. 2 n. 19550 del 8/2/2022, Basone, in motivazione). Va difatti tenuta distinta la legittimazione a proporre il ricorso dalle modalità di proposizione, attenendo la prima alla titolarità sostanziale del diritto all'impugnazione e la seconda al suo concreto esercizio, per il quale si richiede la necessaria rappresentanza tecnica del difensore (Sez. 7, n. 25433 del 08/06/2022, in motivazione). In merito le Sezioni Unite hanno altresì ritenuto manifestamente infondata la questione di illegittimità costituzionale dell'art. 613 cod. proc. pen., come modificato dall'art.1, comma 55, I. n. 103 del 2017, per asserita violazione degli artt. 24, 111, comma 7, Cost. e 6 CEDU, nella parte in cui non consente più la proposizione del ricorso in cassazione all'imputato personalmente, in quanto rientra nella discrezionalità del legislatore richiedere la rappresentanza tecnica per l'esercizio delle impugnazioni in cassazione, senza che ciò determini alcuna limitazione delle facoltà difensive (Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017, dep. 2018 Aiello, Rv. 272011, la quale ha precisato che l'elevato livello di qualificazione professionale richiesto dall'esercizio del diritto di difesa in cassazione rende ragionevole l'esclusione della difesa personale, tanto più in un sistema che ammette il patrocinio a spese dello Stato). Deve infine darsi atto che la fattispecie non è caratterizzata dall'applicazione di una pena illegale perché concretizzantesi in sanzione ab origine contraria all'assetto normativo vigente (che, se sussistente, nonostante l'inammissibilità del ricorso, sarebbe stata rilevabile d'ufficio dalla Suprema Corte come chiarito da Sez. U, n. 3809 del 31/03/2022, Miraglia). 18. Sono infine inammissibili i ricorsi proposti negli interessi di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. In merito va difatti ribadito il costante orientamento per cui la rinuncia dell'imputato ai motivi di appello in funzione dell'accordo sulla pena ex art. 599- bis cod. proc. pen., introdotto dall'art. 1, comma 56, della legge 23 giugno 2017, n. 103 (entrata in vigore il 3 agosto 2017), limita la cognizione del giudice di secondo grado che ha ad oggetto solo i motivi non oggetto di rinuncia. L'accordo in esame produce quindi effetti preclusivi, anche sulle questioni rilevabili d'ufficio, sull'intero svolgimento processuale, ivi compreso il giudizio di legittimità, analogamente a quanto avviene nella rinuncia all'impugnazione (cfr. Sez. 4, n. 49411 del 2022, Troplini, cit., in motivazione; Sez. 5, n. 29243 del 04/06/2018, Casero, Rv. 273194). La rinuncia è irretrattabile; pertanto, si forma, per effetto delle preclusioni, il giudicato sui relativi punti della decisione (Sez. 6, n. 44625 del 03/10/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 277381, in motivazione; in merito agli effetti del concordato in termini di inammissibilità del ricorso per cassazione, si vedano altresì Sez. 4, n. 49411 del 2022, Troplini, cit., in motivazione Sez. 4, n. 29866 del 2022, Ademi, cit., in motivazione). 19. In conclusione, deve essere annullata la sentenza impugnata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], limitatamente alla rideterminazione della pena, con rinvio sul punto ad altra sezione della Corte di appello di Napoli, ferma restando l'inammissibilità, nel resto, dei ricorsi presentati negli interessi dei due citati ricorrenti. Devono altresì essere dichiarati inammissibili i ricorsi presentati negli interessi di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA], con conseguente condanna dei detti ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della cassa delle ammende (misura ritenuta equa, ex art. 616 cod. proc. pen. come letto da Corte cost. n. 186 del 2000, in considerazione dei profili di colpa nella determinazione delle cause di inamm
Sentenza Cassazione n. 02644/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris