CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 26 ottobre 2021
Cassazione n. 46181/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], n. in Cina il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/11/2019 del G.i.p. del Tribunale di Prato visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste scritte trasmesse dal Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, conv., con modiff., dalla I. 18 dicembre 2020, n. 176, che ha concluso chiedendo la rettificazione della pena inflitta in Euro 750 di ammenda. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 19 novembre 2019, il G.i.p. del Tribunale di Prato, all'esito del giudizio abbreviato, accertata la responsabilità e ritenuto il cumulo materiale tra le due contravvenzioni ascritte all'imputata [OSCURATO:PERSONA], ha quantificato la pena complessiva in 1.500 euro di ammenda e l'ha ridotta a euro 1.000 di ammenda applicando la diminuente il rito prescelto. 2. Avverso la sentenza, a mezzo del difensore fiduciario l'imputata ha proposto ricorso per cassazione deducendo la violazione dell'art. 442, comma 2, cod. proc. pen. per aver il giudice ridotto la pena comminata per le contravvenzioni soltanto di un terzo, anziché della metà come previsto dalla disposizione richiamata. 3. Il ricorso è fondato. Ed invero, l'art. 442, comma 2, cod. proc. pen. - come modificato dall'art. 1, comma 44, I. 23 giugno 2017, n. 103, in vigore dal 4 agosto 2017 - dispone che nel giudizio abbreviato, «in caso di condanna, la pena che il giudice determina tenendo conto di tutte le circostanze è diminuita della metà se si procede per una contravvenzione». A di là del fatto che la disposizione, pur essendo norma di carattere processuale, ha effetti sostanziali, comportando un trattamento sanzionatorio più favorevole seppure collegato alla scelta del rito con conseguente applicabilità anche ai fatti pregressi (Sez. 4, n. 832 del 15/12/2017, dep. 2018, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 271752), nel caso di specie la stessa si sarebbe dovuta direttamente applicare, posto che le contravvenzioni sono state commesse nell'anno 2019. Il giudice, invece, dopo aver determinato il trattamento sanzionatorio per il cumulo materiale delle due contravvenzioni in complessivi 1.500 euro di ammenda, ha ridotto detta pena soltanto di un terzo, condannando l'imputata a 1.000 euro di ammenda. Trattandosi di errore in diritto - e non di mero errore di calcolo, suscettibile in questa sede di rettificazione ai sensi dell'art. 619 cod. proc. pen. - la sentenza impugnata va annullata senza rinvio limitatamente al trattamento sanzionatorio, che può qui essere rideterminato nella corretta sanzione di 750 euro di ammenda. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio che ridetermina in euro 750 di ammenda.Così deciso il 26 ottobre 2021. Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]