CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 2 dicembre 1991
Cassazione n. 29781/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/06/2024 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi di ricorso. Rilevato che le doglianze, relative alla mancata assoluzione del ricorrente per difetto dell'elemento soggettivo, alla mancata applicazione della causa di non punibilità dei cui all'art. 131 bis cod. pen. e al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, sono riproduttive di censure già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici dalla Corte di appello (vedi pag. 2 e 3). Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 3/03/2