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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 16967/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di MARSALAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza del 9 agosto 2022, il Tribunale di Marsala, decidendo in sede di rinvio a seguito dell'annullamento disposto da questa Corte di cassazione con sentenza del 16 marzo 2022, in accoglimento della richiesta del pubblico ministero, revocava il beneficio della sospensione condizionale della pena concesso a [OSCURATO:PERSONA] con la sentenza del medesimo Tribunale dell' 11 maggio 2016, confermata dalla Corte di appello di Palermo con sentenza del 18 aprile 2019, divenuta definitiva il 3 novembre 2020.

1.1. Questa Corte di cassazione aveva annullato il precedente provvedimento del Tribunale di Marsala di rigetto della richiesta del pubblico ministero di revoca della sospensione condizionale della pena (ora invece accolta dal giudice del rinvio), pur avendo il prevenuto riportato una precedente condanna ostativa, non essendovi la prova che l'impedimento alla concessione del nuovo beneficio fosse conosciuta o conoscibile da parte del giudice, del merito, che l'aveva riconosciuto.

2. Propone ricorso il prevenuto, a mezzo del proprio difensore, deducendo, con l'unico motivo, il vizio di motivazione in ordine all'avvenuta revoca del beneficio.

Il giudice (di rinvio) dell'esecuzione aveva affermato che la sospensione della pena era stata concessa dal giudice del merito poiché questi non era a conoscenza del precedente ostativo, la condanna del prevenuto ad una pena superiore ai tre anni di reclusione (divenuta definitiva il 19 aprile 2016), perché non ancora annotata nel certificato penale presente agli atti (del 11 marzo 2015), e, comunque, di un solo mese precedente la sentenza del giudice di prime cure (del 11 maggio 2016).

La sentenza delle Sezioni unite n. 37345 del 2015, però, afferma che è al momento della sua pronuncia che il giudice deve essere inconsapevole del precedente ostativo e che, invece, di ciò non era stata data prova alcuna, dal giudice del rinvio, ma ci si era limitati a mere congetture (circa la data dell'annotazione del precedente impeditivo sul certificato del casellario).

3. Il Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte, nella persona del sostituto [OSCURATO:PERSONA], ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è manifestamente infondato.1.

Le Sezioni unite di questa Corte, nella sentenza citata anche in ricorso (n. 37345 del 23/04/2015, PM in proc.

Longo, Rv. 264381) hanno precisato che il giudice dell'esecuzione può revocare il beneficio della sospensione condizionale della pena concesso in violazione dell'art. 164, comma quarto, cod. pen. in presenza di cause ostative, a meno che tali cause non fossero documentalmente note al giudice della cognizione (e, a tal fine, il giudice dell'esecuzione deve acquisire, per la doverosa verifica al riguardo, il fascicolo del giudizio).

Verifica, quest'ultima, che era stata puntualmente effettuata come si era osservato, nell'ordinanza oggi impugnata, nel penultimo periodo della pagina 2.

2. Si deve poi aggiungere che, nella pronuncia sopra citata delle Sezioni unite, si era anche precisato che, per consentire al giudice dell'esecuzione la revoca della sospensione condizionale della pena concessa dal giudice nonostante i precedenti impeditivi, dovessero considerarsi i soli precedenti "conosciuti" e non anche quelli "conoscibili" attraverso l'aggiornamento del certificato penale inserito nel fascicolo in prossimità della pronuncia della sentenza.

E ciò muovendo dalla considerazione che la decisione sulla sospensione condizionale della pena irrogata è assistita, anche quando diventa definitiva, solo dalla "preclusione debole" che copre pertanto solo l'effettivamente "dedotto" e non anche l'ipoteticamente "deducibile" (si legga la detta sentenza al punto 6, nelle sue plurime articolazioni).

Nello stesso senso, più di recente, si veda Sez. 1, n. 19457 del 16/01/2018, Signoretto, Rv. 272832 in cui si è, appunto, affermato che il giudice dell'esecuzione può revocare la sospensione condizionale della pena riconosciuta in violazione dell'art. 164, comma quarto, cod. pen., in presenza di cause ostative, salvo che tali cause non fossero documentalmente note (e, quindi, non meramente conoscibili) al giudice della cognizione all'atto della concessione del beneficio.

Così che le congetture relative alla data di registrazione della condanna impeditiva nel certificato del casellario si rivelano del tutto inconferenti, dovendosi avere riguardo, invece, al solo fatto che nel certificato effettivamente agli atti tale condanna non fosse stata ancora riportata, come non risulta, nel caso di specie, essere stato neppure contestato.

3. All'inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, versando il medesimo in colpa, della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di MARSALAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del 9 agosto 2022, il Tribunale di Marsala, decidendo in sede di rinvio a seguito dell'annullamento disposto da questa Corte di cassazione con sentenza del 16 marzo 2022, in accoglimento della richiesta del pubblico ministero, revocava il beneficio della sospensione condizionale della pena concesso a [OSCURATO:PERSONA] con la sentenza del medesimo Tribunale dell' 11 maggio 2016, confermata dalla Corte di appello di Palermo con sentenza del 18 aprile 2019, divenuta definitiva il 3 novembre 2020. 1.1. Questa Corte di cassazione aveva annullato il precedente provvedimento del Tribunale di Marsala di rigetto della richiesta del pubblico ministero di revoca della sospensione condizionale della pena (ora invece accolta dal giudice del rinvio), pur avendo il prevenuto riportato una precedente condanna ostativa, non essendovi la prova che l'impedimento alla concessione del nuovo beneficio fosse conosciuta o conoscibile da parte del giudice, del merito, che l'aveva riconosciuto. 2. Propone ricorso il prevenuto, a mezzo del proprio difensore, deducendo, con l'unico motivo, il vizio di motivazione in ordine all'avvenuta revoca del beneficio. Il giudice (di rinvio) dell'esecuzione aveva affermato che la sospensione della pena era stata concessa dal giudice del merito poiché questi non era a conoscenza del precedente ostativo, la condanna del prevenuto ad una pena superiore ai tre anni di reclusione (divenuta definitiva il 19 aprile 2016), perché non ancora annotata nel certificato penale presente agli atti (del 11 marzo 2015), e, comunque, di un solo mese precedente la sentenza del giudice di prime cure (del 11 maggio 2016). La sentenza delle Sezioni unite n. 37345 del 2015, però, afferma che è al momento della sua pronuncia che il giudice deve essere inconsapevole del precedente ostativo e che, invece, di ciò non era stata data prova alcuna, dal giudice del rinvio, ma ci si era limitati a mere congetture (circa la data dell'annotazione del precedente impeditivo sul certificato del casellario). 3. Il Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte, nella persona del sostituto [OSCURATO:PERSONA], ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è manifestamente infondato.1. Le Sezioni unite di questa Corte, nella sentenza citata anche in ricorso (n. 37345 del 23/04/2015, PM in proc. Longo, Rv. 264381) hanno precisato che il giudice dell'esecuzione può revocare il beneficio della sospensione condizionale della pena concesso in violazione dell'art. 164, comma quarto, cod. pen. in presenza di cause ostative, a meno che tali cause non fossero documentalmente note al giudice della cognizione (e, a tal fine, il giudice dell'esecuzione deve acquisire, per la doverosa verifica al riguardo, il fascicolo del giudizio). Verifica, quest'ultima, che era stata puntualmente effettuata come si era osservato, nell'ordinanza oggi impugnata, nel penultimo periodo della pagina 2. 2. Si deve poi aggiungere che, nella pronuncia sopra citata delle Sezioni unite, si era anche precisato che, per consentire al giudice dell'esecuzione la revoca della sospensione condizionale della pena concessa dal giudice nonostante i precedenti impeditivi, dovessero considerarsi i soli precedenti "conosciuti" e non anche quelli "conoscibili" attraverso l'aggiornamento del certificato penale inserito nel fascicolo in prossimità della pronuncia della sentenza. E ciò muovendo dalla considerazione che la decisione sulla sospensione condizionale della pena irrogata è assistita, anche quando diventa definitiva, solo dalla "preclusione debole" che copre pertanto solo l'effettivamente "dedotto" e non anche l'ipoteticamente "deducibile" (si legga la detta sentenza al punto 6, nelle sue plurime articolazioni). Nello stesso senso, più di recente, si veda Sez. 1, n. 19457 del 16/01/2018, Signoretto, Rv. 272832 in cui si è, appunto, affermato che il giudice dell'esecuzione può revocare la sospensione condizionale della pena riconosciuta in violazione dell'art. 164, comma quarto, cod. pen., in presenza di cause ostative, salvo che tali cause non fossero documentalmente note (e, quindi, non meramente conoscibili) al giudice della cognizione all'atto della concessione del beneficio. Così che le congetture relative alla data di registrazione della condanna impeditiva nel certificato del casellario si rivelano del tutto inconferenti, dovendosi avere riguardo, invece, al solo fatto che nel certificato effettivamente agli atti tale condanna non fosse stata ancora riportata, come non risulta, nel caso di specie, essere stato neppure contestato. 3. All'inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, versando il medesimo in colpa, della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle
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