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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 19 gennaio 2023

Cassazione n. 24550/2023

Testo disponibile della fonte

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a seguente ORDINANZA, sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso l'ordinanza del Tribunale del Riesame di Firenze in data 13/1/2023; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ricorre personalmente avverso l'ordinanza del Tribunale di Firenze in data 13/1/2023, che ha dichiarato inammissibile l'impugnazione avverso un provvedimento, che "verosimilmente attiene alla fase esecutiva", posto che l'imputato è stato condannato con sentenza del Tribunale di Livorno del 2/7/2019, divenuta irrevocabile.

Considerato che il ricorso va dichiarato inammissibile perché proposto personalmente dall'imputato.

Infatti, a seguito della novella del codice di rito, applicabile al caso di specie, in quanto il ricorso è stato proposto il 19/1/2023, dopo l'entrata in vigore della indicata novella di cui alla legge 23 giugno 2017 n. 103 (2 agosto 2017), ai sensi dell'art. 613, cod. proc. pen., nuova formulazione, l'atto di ricorso dev'essere sottoscritto, a pena di inammissibilità da difensori iscritti nell'albo speciale della Cassazione.

A ciò si aggiunga che, secondo la giurisprudenza di legittimità, è inammissibile il ricorso per cassazione, proposto personalmente dall'imputato o dall'indagato dopo l'entrata in vigore della legge 23 giugno 2017 n. 103, a prescindere dalla data di emissione del provvedimento impugnato, incidendo la novella normativa relativa all'art. 613, comma 1, cod. proc. pen., non già sul diritto ad impugnare, bensì soltanto sulla disciplina delle modalità del suo esercizio (Sez. 5, Sentenza n. 53203 del 07/11/2017 , Rv. 271780).

Il ricorso deve essere, quindi, dichiarato inammissibile e il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese del procedimento e della somma di Euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende .

Così deci

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA, sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso l'ordinanza del Tribunale del Riesame di Firenze in data 13/1/2023; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ricorre personalmente avverso l'ordinanza del Tribunale di Firenze in data 13/1/2023, che ha dichiarato inammissibile l'impugnazione avverso un provvedimento, che "verosimilmente attiene alla fase esecutiva", posto che l'imputato è stato condannato con sentenza del Tribunale di Livorno del 2/7/2019, divenuta irrevocabile. Considerato che il ricorso va dichiarato inammissibile perché proposto personalmente dall'imputato. Infatti, a seguito della novella del codice di rito, applicabile al caso di specie, in quanto il ricorso è stato proposto il 19/1/2023, dopo l'entrata in vigore della indicata novella di cui alla legge 23 giugno 2017 n. 103 (2 agosto 2017), ai sensi dell'art. 613, cod. proc. pen., nuova formulazione, l'atto di ricorso dev'essere sottoscritto, a pena di inammissibilità da difensori iscritti nell'albo speciale della Cassazione. A ciò si aggiunga che, secondo la giurisprudenza di legittimità, è inammissibile il ricorso per cassazione, proposto personalmente dall'imputato o dall'indagato dopo l'entrata in vigore della legge 23 giugno 2017 n. 103, a prescindere dalla data di emissione del provvedimento impugnato, incidendo la novella normativa relativa all'art. 613, comma 1, cod. proc. pen., non già sul diritto ad impugnare, bensì soltanto sulla disciplina delle modalità del suo esercizio (Sez. 5, Sentenza n. 53203 del 07/11/2017 , Rv. 271780). Il ricorso deve essere, quindi, dichiarato inammissibile e il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese del procedimento e della somma di Euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende . Così deci
Sentenza Cassazione n. 24550/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris