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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 24 novembre 2022

Cassazione n. 48720/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/11/2021 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Visti gli atti.

Esaminati il ricorso e la sentenza impugnata.

Premesso che la sentenza in epigrafe ha confermato quella di primo grado, che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena - sospesa - di mesi otto di reclusione per il reato di cui all'art. 423-bis, cod. pen.; Rilevato che il ricorso, nella parte in cui censura l'illogicità della motivazione con riferimento alla ricostruzione dei fatti, è del tutto privo di critica delle argomentazioni poste a base della sentenza impugnata, ed è manifestamente infondato (v. pagg. 1 e 2, ove emerge che il giudice di appello ha posto a fondamento della decisione i seguenti elementi: a) la presenza della vettura dell'imputato nel luogo in cui è divampato l'incendio, il successivo allontanamento della vettura e l'assenza di qualunque spiegazione da parte dell'imputato; b) la successiva consegna da parte del medesimo ai carabinieri di un accendino); Rilevato altresì che il ricorso, nella parte in cui censura la mancata qualificazione giuridica del fatto nell'ipotesi di cui all'art. 449 cod. pen., per l'omesso approfondimento del tema relativo all'elemento psicologico del reato, non è deducibile in sede di legittimità in quanto non dedotto nei motivi di appello, ove la sentenza di primo grado veniva impugnata con un unico motivo in punto di attribuibilità materiale del fatto (v.

Sez. 2, 31 gennaio 2017, n. 8890 Rv. 269368: "in tema di ricorso per cassazione, poiché non sono deducibili questioni non prospettate nei motivi di appello - ad eccezione di quelle rilevabili di ufficio in ogni stato e grado del giudizio e di quelle che non sarebbe stato possibile proporre in precedenza - non può dedursi la diversa qualificazione del fatto, qualora in appello sia stata contestata la sussistenza della condotta sotto il profilo oggettivo").

Ritenuto che il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile, e che il ricorrente deve essere condannato, in forza del disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali e della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non esulando profili di colpa nel ricorso (Corte Cost. n. 186 del 2000); P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

Così deciso in Roma, il 24 novembre 2022 Il Consigliere estnsore Il P

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/11/2021 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Visti gli atti. Esaminati il ricorso e la sentenza impugnata. Premesso che la sentenza in epigrafe ha confermato quella di primo grado, che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena - sospesa - di mesi otto di reclusione per il reato di cui all'art. 423-bis, cod. pen.; Rilevato che il ricorso, nella parte in cui censura l'illogicità della motivazione con riferimento alla ricostruzione dei fatti, è del tutto privo di critica delle argomentazioni poste a base della sentenza impugnata, ed è manifestamente infondato (v. pagg. 1 e 2, ove emerge che il giudice di appello ha posto a fondamento della decisione i seguenti elementi: a) la presenza della vettura dell'imputato nel luogo in cui è divampato l'incendio, il successivo allontanamento della vettura e l'assenza di qualunque spiegazione da parte dell'imputato; b) la successiva consegna da parte del medesimo ai carabinieri di un accendino); Rilevato altresì che il ricorso, nella parte in cui censura la mancata qualificazione giuridica del fatto nell'ipotesi di cui all'art. 449 cod. pen., per l'omesso approfondimento del tema relativo all'elemento psicologico del reato, non è deducibile in sede di legittimità in quanto non dedotto nei motivi di appello, ove la sentenza di primo grado veniva impugnata con un unico motivo in punto di attribuibilità materiale del fatto (v. Sez. 2, 31 gennaio 2017, n. 8890 Rv. 269368: "in tema di ricorso per cassazione, poiché non sono deducibili questioni non prospettate nei motivi di appello - ad eccezione di quelle rilevabili di ufficio in ogni stato e grado del giudizio e di quelle che non sarebbe stato possibile proporre in precedenza - non può dedursi la diversa qualificazione del fatto, qualora in appello sia stata contestata la sussistenza della condotta sotto il profilo oggettivo"). Ritenuto che il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile, e che il ricorrente deve essere condannato, in forza del disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali e della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non esulando profili di colpa nel ricorso (Corte Cost. n. 186 del 2000); P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma, il 24 novembre 2022 Il Consigliere estnsore Il P
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