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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 24553/2026

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posto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 01/07/2025 della CORTE APPELLO di PALERMO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; considerato che il primo motivo di ricorso, che contesta la violazione di legge ed il vizio motivazionale in relazione agli artt. 648 e 712 cod. pen., è manifestamente infondato poiché si fonda su enunciati ermeneutici in palese contrasto con il dato normativo e con consolidata giurisprudenza di legittimità sul punto, come pure non hanno mancato pertinentemente di rilevare i giudici di merito a pag. 3 della sentenza impugnata, in presenza di comprovato dolo del delitto di ricettazione; ritenuto che il secondo motivo di ricorso, con cui si deduce la falsa applicazione della legge penale in ordine agli artt. 157 e 161 cod. pen., è manifestamente infondato poiché invoca la prescrizione del reato di cui all'art. 712 cod. pen. laddove la Corte territoriale, con motivazione immune da vizi, ha qualificato il fatto ai sensi dell'art. 648 cod. pen., ritenendo sussistente il dolo della ricettazione; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M P.Q.M

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
posto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 01/07/2025 della CORTE APPELLO di PALERMO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; considerato che il primo motivo di ricorso, che contesta la violazione di legge ed il vizio motivazionale in relazione agli artt. 648 e 712 cod. pen., è manifestamente infondato poiché si fonda su enunciati ermeneutici in palese contrasto con il dato normativo e con consolidata giurisprudenza di legittimità sul punto, come pure non hanno mancato pertinentemente di rilevare i giudici di merito a pag. 3 della sentenza impugnata, in presenza di comprovato dolo del delitto di ricettazione; ritenuto che il secondo motivo di ricorso, con cui si deduce la falsa applicazione della legge penale in ordine agli artt. 157 e 161 cod. pen., è manifestamente infondato poiché invoca la prescrizione del reato di cui all'art. 712 cod. pen. laddove la Corte territoriale, con motivazione immune da vizi, ha qualificato il fatto ai sensi dell'art. 648 cod. pen., ritenendo sussistente il dolo della ricettazione; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M P.Q.M