CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 33996/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/01/2025 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all' art. 387-bis cod. pen.); Esaminati i motivi di ricorso. OSSERVA Entrambi i motivi - aventi ad oggetto il dolo del reato e la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche sono generici, a fronte della puntuale motivazione della Corte di appello, che evidenzia: - quanto al primo motivo, il fatto che la coscienza e la volontà della azione non può essere posta in dubbio dallo stato di agitazione riscontrato dagli operanti in capo all'imputato, non trattandosi, all'evidenza, di uno stato di alterazione tale da compromettere la capacità di rendersi conto di quello che stava facendo (pag. 4); - quanto al secondo motivo, la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche è saldamente ancorata ai precedenti penali dell'imputato e all'assenza di positivi elementi di valutazione (pag. 5). Il ricorso deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il