Corte di giustizia UEsentenzaSezione I
Corte di giustizia UE/2007
ECLI:EU:C:2007:652
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Causa C‑20/05
Procedimento penale
a carico di
[OSCURATO:PERSONA]
(domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale civile e penale di Forlì)
«Direttiva 98/34/CE — Procedura d’informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche — Obbligo di comunicare i progetti di regole tecniche — Legge nazionale che impone l’obbligo di apporre il contrassegno dell’ente nazionale incaricato della riscossione dei diritti
d’autore su compact disc commercializzati — Nozione di “regola tecnica”»
Conclusioni dell’avvocato generale V. Trstenjak, presentate il 28 giugno 2007
Sentenza della Corte (Terza Sezione) 8 novembre 2007
Massime della sentenza
1.
Questioni pregiudiziali — Ricevibilità — Necessità di fornire alla Corte sufficienti precisazioni sul contesto di fatto e
di diritto
(Art. 234 CE; Statuto della Corte di giustizia, art. 20)
2.
Ravvicinamento delle legislazioni — Procedura d’informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche e delle
regole relative ai servizi della società dell’informazione — Direttiva 98/34
(Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 98/34, artt. 1, punti 3, 11, e 8, n. 1)
1. Le informazioni fornite nelle decisioni di rinvio pregiudiziale devono non solo consentire alla Corte di fornire risposte
utili, ma altresì dare ai governi degli [OSCURATO:PERSONA] membri nonché alle altre parti interessate la possibilità di presentare osservazioni
ai sensi dell’art. 20 dello Statuto della Corte di giustizia. Compete alla Corte provvedere affinché tale possibilità sia
salvaguardata, tenuto conto del fatto che, a norma della disposizione citata, alle parti interessate vengono notificate solo
le decisioni di rinvio. Quindi, è indispensabile che il giudice nazionale che solleva la questione fornisca un minimo di spiegazioni
sulle ragioni della scelta delle norme comunitarie di cui chiede l’interpretazione e sul rapporto che egli ritiene esista
fra tali disposizioni e la normativa nazionale applicabile alla controversia.
(v. punto 21)
2. La direttiva 98/34, che prevede una procedura d’informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche e delle
regole relative ai servizi della società dell’informazione, come modificata dalla direttiva 98/48, dev’essere interpretata
nel senso che disposizioni nazionali che abbiano stabilito, successivamente all’entrata in vigore della direttiva 83/189,
che prevede una procedura d’informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche, l’obbligo di apporre sui
compact disc contenenti opere d’arte figurativa un determinato contrassegno in vista della loro commercializzazione nello
Stato membro interessato costituiscono una regola tecnica che, qualora non sia stata notificata alla Commissione, non può
essere fatta valere nei confronti di un privato.
Infatti, considerato che l’apposizione di siffatto contrassegno, diretta ad informare i consumatori e le autorità nazionali
che le copie sono legali, si effettua sul supporto stesso che contiene l’opera dell’ingegno, quindi sul prodotto stesso, e
rientra pertanto nelle prescrizioni applicabili ai prodotti considerati in materia di marcatura e di etichettatura, un contrassegno
del genere costituisce una specificazione tecnica ai sensi dell’art. 1, punto 3, della direttiva 98/34, che presuppone che
la misura nazionale si riferisca necessariamente al prodotto o al suo imballaggio in quanto tali. Pertanto, dal momento che
detta specificazione è obbligatoria de iure per la commercializzazione dei compact disc, la specificazione in parola costituisce
una regola tecnica ai sensi dell’art. 1, punto 11, primo comma, della direttiva.
L’inclusione di nuovi supporti, quali i compact disc, nell’ambito dell’obbligo di apposizione di un contrassegno determinato
dev’essere considerata come una modifica apportata al progetto di una regola tecnica di cui all’art. 8, n. 1, terzo comma,
della detta direttiva e, pertanto, avrebbe dovuto essere notificata alla Commissione, nei limiti in cui l’obbligo di apposizione
del detto contrassegno sia stato esteso ai prodotti in questione successivamente all’entrata in vigore della direttiva 83/189,
circostanza la cui verifica spetta al giudice nazionale. In tal caso, i privati possono avvalersi dell’inapplicabilità di
una regola tecnica di tal genere dinanzi al giudice nazionale, che è tenuto a rifiutarne l’applicazione.
(v. punti 35-37, 40-42, 44-45 e dispositivo)
SENTENZA DELLA CORTE (Terza Sezione)
8 novembre 2007 (
*
)
«Direttiva 98/34/CE – Procedura d’informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche – Obbligo di comunicare i progetti di regole tecniche – Legge nazionale che impone l’obbligo di apporre il contrassegno dell’ente nazionale incaricato della riscossione dei diritti
d’autore su compact disc commercializzati – Nozione di “regola tecnica”»
Nel procedimento C‑20/05,
avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’art. 234 CE, dal Tribunale civile
e penale di Forlì, con ordinanza 14 dicembre 2004, pervenuta in cancelleria il 21 gennaio 2005, nel procedimento penale a
carico di
[OSCURATO:PERSONA],
LA CORTE (Terza Sezione),
composta dal sig. A. Rosas, presidente di sezione, dai sigg. U. Lõhmus (relatore), J. Klučka, A. Ó Caoimh e dalla sig.ra P. Lindh,
giudici,
avvocato generale: sig.ra V Trstenjak
cancelliere: sig. J. Swedenborg, amministratore
vista la fase scritta del procedimento e in seguito alla trattazione orale del 25 aprile 2007,
considerate le osservazioni presentate:
– per il sig. [OSCURATO:PERSONA], dall’avv. A. [OSCURATO:PERSONA];
– per la [OSCURATO:PERSONA] Italiana degli [OSCURATO:PERSONA] ed Editori, dagli avv.ti M. Mandel e M. Siragusa;
– per il governo italiano, dal sig. I.M. Braguglia, in qualità di agente, assistito dai sigg. S. Fiorentino e M. [OSCURATO:PERSONA],
avvocati dello Stato;
– per la Commissione delle Comunità europee, dalla sig.ra L. Pignataro e dal sig. W. Wils, in qualità di agenti,
sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 28 giugno 2007,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
1 La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione degli artt. 3 CE, 23 CE-27 CE, della direttiva del Parlamento
europeo e del Consiglio 22 giugno 1998, 98/34/CE, che prevede una procedura d’informazione nel settore delle norme e delle
regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell’informazione (GU L 204, pag. 37), come modificata
con la direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 20 luglio 1998 (GU L 217, pag. 18; in prosieguo: la «direttiva 98/34»),
della direttiva del Consiglio 19 novembre 1992, 92/100/CEE, concernente il diritto di noleggio, il diritto di prestito e taluni
diritti connessi al diritto di autore in materia di proprietà intellettuale (GU L 346, pag. 61), nonché della direttiva del
Parlamento europeo e del Consiglio 22 maggio 2001, 2001/29/CE, sull’armonizzazione di taluni aspetti del diritto d’autore
e dei diritti connessi nella società dell’informazione (GU L 167, pag. 10).
2 La domanda è stata presentata nell’ambito di un procedimento penale promosso in Italia a carico del sig. [OSCURATO:PERSONA] per detenzione
di compact disc (in prosieguo: i «CD») che non recavano il contrassegno dell’ente nazionale incaricato della riscossione dei
diritti d’autore.
Contesto normativo
La normativa comunitaria
3 La direttiva del Consiglio 28 marzo 1983, 83/189/CEE (GU L 109, pag. 8) ha istituito in diritto comunitario una procedura
d’informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche.
4 L’art. 12 della direttiva 83/189 recita:
«1. [OSCURATO:PERSONA] membri prendono le misure necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro dodici mesi a decorrere dalla
sua notifica e ne informano immediatamente la Commissione.
2. [OSCURATO:PERSONA] membri provvedono a comunicare alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno adottate
nel settore disciplinato dalla presente direttiva».
5 La direttiva 83/189 ha subito varie modifiche sostanziali. La direttiva 98/34 ne ha effettuato la codificazione.
6 L’art. 1 della direttiva 98/34 dispone quanto segue:
«Ai sensi della presente direttiva si intende per:
1) “prodotto”: i prodotti di fabbricazione industriale e i prodotti agricoli, compresi i prodotti della pesca;
(…)
3) “specificazione tecnica”: una specificazione che figura in un documento che definisce le caratteristiche richieste di un prodotto,
quali i livelli di qualità o di proprietà di utilizzazione, la sicurezza, le dimensioni, comprese le prescrizioni applicabili
al prodotto per quanto riguarda la denominazione di vendita, la terminologia, i simboli, le prove ed i metodi di prova, l’imballaggio,
la marcatura e l’etichettatura, nonché le procedure di valutazione della conformità.
(…)
4) “altro requisito”: un requisito diverso da una specificazione tecnica, prescritto per un prodotto per motivi di tutela, in
particolare dei consumatori o dell’ambiente, e concernente il suo ciclo di vita dopo la commercializzazione, quali le sue
condizioni di utilizzazione, di riciclaggio, di reimpiego o di eliminazione qualora tali condizioni possano influenzare in
modo significativo la composizione o la natura del prodotto o la sua commercializzazione;
(…)
11) “regola tecnica”: una specificazione tecnica o altro requisito o una regola relativa ai servizi, comprese le disposizioni
amministrative che ad esse si applicano, la cui osservanza è obbligatoria, de jure o de facto, per la commercializzazione,
la prestazione di servizi, lo stabilimento di un fornitore di servizi o l’utilizzo degli stessi in uno Stato membro o in una
parte importante di esso, nonché, fatte salve quelle di cui all’articolo 10, le disposizioni legislative, regolamentari ed
amministrative degli [OSCURATO:PERSONA] membri che vietano la fabbricazione, l’importazione, la commercializzazione o l’utilizzo di un
prodotto oppure la prestazione o l’utilizzo di un servizio o lo stabilimento come fornitore di servizi.
(…)»
7 Gli artt. 8 e 9 della direttiva 98/34 impongono agli [OSCURATO:PERSONA] membri, da un lato, di comunicare alla Commissione delle Comunità
europee i progetti di regole tecniche che rientrano nell’ambito di applicazione della direttiva in parola, salvo che si tratti
del semplice recepimento integrale di una norma internazionale o europea, nel qual caso è sufficiente una semplice informazione
sulla norma stessa, e, dall’altro, di rinviare di vari mesi l’adozione di tali progetti al fine di consentire alla Commissione
di verificare se sono compatibili con il diritto comunitario, segnatamente con la libera circolazione delle merci, o di proporre,
nel settore di cui trattasi, une direttiva, un regolamento o una decisione.
8 La direttiva 92/100 ha per oggetto l’armonizzazione della protezione giuridica delle opere protette dal diritto d’autore e
delle realizzazioni protette dai diritti connessi. Essa è diretta a garantire agli autori e artisti interpreti o esecutori
un reddito adeguato. A tal fine, la direttiva 92/100 stabilisce che gli [OSCURATO:PERSONA] membri prevedono il diritto di autorizzare o
proibire il noleggio ed il prestito di originali, di copie di opere protette dal diritto d’autore e di altre realizzazioni
indicate all’art. 2, n. 1, della direttiva in parola. Nell’ambito del capo II della direttiva 92/100, relativo ai diritti
connessi al diritto di autore, l’art. 9 stabilisce che gli [OSCURATO:PERSONA] membri prevedono un diritto esclusivo di messa a disposizione
del pubblico, per la vendita o altro, delle realizzazioni elencate al detto articolo.
La normativa nazionale
9 Ai sensi della legge 22 aprile 1941, n. 633, in materia di diritto d’autore (GURI 16 luglio 1941, n. 166; in prosieguo: la
«legge del 1941»), l’obbligo di apposizione del contrassegno su qualunque supporto contenente opere protette è uno strumento
di autenticazione e di garanzia che permette di distinguere il prodotto legittimo da quello pirata. [OSCURATO:PERSONA]
ed Editori, ente pubblico ad hoc, svolge funzioni di protezione, intermediazione e certificazione. Il contrassegno così previsto
dalla legge reca le iniziali «SIAE».
10 La legge 27 marzo 1987, n. 121 (GURI 28 marzo 1987, n. 73), ha esteso l’obbligo di apposizione del contrassegno «SIAE» ad
altri supporti contenenti opere dell’ingegno.
11 Nell’ambito del recepimento della direttiva 92/100, il legislatore italiano, in forza del decreto legislativo 16 novembre
1994, n. 685 (GURI 16 dicembre 1994, n. 293), che ha abrogato la legge n. 121/87, ha inserito in particolare nella legge del
1941 una disposizione, l’art. 171 ter, n. 1, lett. c), che commina sanzioni penali specifiche e dispone quanto segue:
«1. È punito con la reclusione da tre mesi a tre anni e con la multa da lire cinquecentomila a lire sei milioni chiunque:
(...)
c) vende o noleggia videocassette, musicassette od altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere cinematografiche
o audiovisive o sequenze di immagini in movimento, non contrassegnati dalla società italiana degli autori ed editori (S.I.A.E.)
ai sensi della presente legge e del regolamento di esecuzione.
(…)».
Causa principale e questione pregiudiziale
12 Il 12 febbraio 2000 la Procura della Repubblica presso il Tribunale civile e penale di Forlì ha avviato un’indagine preliminare
nei confronti del sig. [OSCURATO:PERSONA], residente in Italia, legale rappresentante della società [OSCURATO:SOCIETA], e ha confermato
che, il 9 e il 10 febbraio 2000, quest’ultimo deteneva per la vendita presso i magazzini di tale società un certo numero di
CD contenenti riproduzioni di opere dei pittori [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. I CD, importati dalla [OSCURATO:PERSONA] per conto
di altre società in vista della loro commercializzazione nell’ambito di iniziative culturali, erano privi del contrassegno
«SIAE».
13 Nel corso di indagini effettuate il 9 e il 10 febbraio 2000 da agenti della Guardia di Finanza – [OSCURATO:PERSONA] di Cesena,
veniva redatto un verbale di sequestro dei CD di cui è causa, conformemente al codice di procedura penale, nel quale veniva
indicato che, ad un primo esame, tale merce appariva contraffatta.
14 Il 23 maggio 2001 la Procura della Repubblica presso il Tribunale civile e penale di Forlì ha rinviato a giudizio il sig. [OSCURATO:PERSONA],
imputato del delitto di cui all’art. 171 ter, n. 1, lett. c), della legge del 1941, dinanzi al medesimo Tribunale.
15 L’udienza dinanzi al Tribunale civile e penale di Forlì si è svolta il 14 dicembre 2004. Nel verbale d’udienza il giudice
del rinvio sottolinea che è posto a carico del sig. [OSCURATO:PERSONA] non già il fatto di avere riprodotto abusivamente le opere,
dato che quest’ultimo era in possesso delle necessarie autorizzazioni, bensì esclusivamente la circostanza che i CD fossero
privi del contrassegno «SIAE».
16 Nel corso di tale udienza, il difensore del sig. [OSCURATO:PERSONA] ha chiesto al giudice a quo di sottoporre una domanda di pronuncia
pregiudiziale alla Corte. Il Tribunale civile e penale di Forlì ha accolto tale istanza, ma, nell’ordinanza di rinvio, ha
semplicemente incluso in allegato la memoria dell’avvocato, senza formulare quesiti precisi.
17 Conformemente all’art. 104, n. 5, del regolamento di procedura, il 17 luglio 2006 la Corte ha chiesto chiarimenti al giudice
del rinvio. La risposta del giudice in parola è pervenuta alla Corte il 31 ottobre 2006.
18 Da tale risposta risulta che la questione formulata dal Tribunale civile e penale di Forlì è la seguente:
«Se le norme nazionali in tema di contrassegno SIAE siano compatibili con gli artt. 3 CE, 23 CE-27 CE, 1, 8, 10 e 11 della
direttiva 22 giugno 1998, 98/34/CE, e con le direttive 92/100 e 2001/29».
Sulla questione pregiudiziale
Sulla ricevibilità
19 Il governo italiano, sia nell’ambito delle osservazioni scritte sia in udienza, fa valere che la domanda di pronuncia pregiudiziale
dovrebbe essere dichiarata irricevibile. Secondo detto governo, infatti, la domanda di cui trattasi non contiene tutte le
informazioni necessarie per consentire alla Corte di risolvere utilmente la questione sottoposta. A tale proposito, il governo
italiano sostiene che, contrariamente a quanto richiesto dall’art. 20 dello Statuto della Corte di giustizia, la domanda in
parola non precisa i motivi per cui l’interpretazione delle norme di diritto comunitario sarebbe necessaria e non evidenzia
chiaramente le disposizioni nazionali che si applicano effettivamente alla causa principale. In ogni caso, detta domanda sarebbe
irrilevante rispetto alla soluzione del giudizio di cui trattasi.
20 Quanto alla Commissione, nelle sue osservazioni scritte essa rileva che la questione pregiudiziale, laddove concerne l’interpretazione
degli artt. 3 CE, 23 CE-27 CE e la direttiva 92/100, va dichiarata irricevibile poiché l’ordinanza di rinvio non contiene
sufficienti indicazioni.
21 Va rammentato che le informazioni fornite nelle decisioni di rinvio pregiudiziale devono non solo consentire alla Corte di
fornire risposte utili, ma altresì dare ai governi degli [OSCURATO:PERSONA] membri nonché alle altre parti interessate la possibilità di
presentare osservazioni ai sensi dell’art. 20 dello Statuto della Corte di giustizia (ordinanza 2 marzo 1999, causa C‑422/98,
[OSCURATO:PERSONA] e a., [OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑1279, punto 5). Compete alla Corte vigilare affinché tale possibilità sia salvaguardata,
tenuto conto del fatto che, a norma della disposizione citata, alle parti interessate vengono notificate solo le decisioni
di rinvio (sentenza 1° aprile 1982, cause riunite 141/81-143/81, Holdijk e a., [OSCURATO:PERSONA] pag. 1299, punto 6; ordinanza 13 marzo
1996, causa C‑326/95, Banco de Fomento e Exterior, [OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑1385, punto 7, nonché sentenza 13 aprile 2000, causa C‑176/96,
[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑2681, punto 23). Infatti, secondo la giurisprudenza della Corte, è indispensabile
che il giudice nazionale fornisca un minimo di spiegazioni sulle ragioni della scelta delle norme comunitarie di cui chiede
l’interpretazione e sul rapporto che egli ritiene esista fra tali disposizioni e la normativa nazionale applicabile alla controversia
(v., in particolare, ordinanza 28 giugno 2000, causa C‑116/00, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑4979, punto 16, nonché sentenza
5 dicembre 2006, cause riunite C‑94/04 e C‑202/04, Cipolla e a., [OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑11421, punto 38).
22 Nel caso di specie, come risulta dal punto 17 della presente sentenza, il giudice del rinvio, su richiesta della Corte, ha
fornito chiarimenti relativamente ai fatti oggetto della causa principale così come in merito al contesto giuridico nazionale
e comunitario. Inoltre, la [OSCURATO:PERSONA] Italiana degli [OSCURATO:PERSONA] ed Editori, il governo italiano e la Commissione hanno ritenuto possibile,
sulla base delle informazioni fornite da tale giudice, presentare osservazioni alla Corte.
23 Per quanto riguarda la direttiva 98/34, la posizione delle parti interessate è divergente relativamente al punto se l’obbligo
di apposizione del contrassegno «SIAE» valga anche per i CD in questione nella causa principale e, eventualmente, in che momento
tale obbligo sia stato esteso a detti supporti, e cioè se anteriormente o successivamente all’introduzione nel diritto comunitario
dell’obbligo di comunicazione dei progetti di regole tecniche. Nel caso di specie, non è in discussione che fosse stato promosso
un procedimento penale a carico del sig. [OSCURATO:PERSONA] per non aver apposto il contrassegno «SIAE» in parola. Tuttavia, stabilire
il momento in cui l’obbligo di apposizione è stato effettivamente introdotto nella normativa italiana concerne l’interpretazione
del diritto nazionale, per la quale la Corte non è competente. In ogni caso, l’incertezza su tale punto non è tale da privare
di utilità la soluzione chiesta alla Corte relativamente alla questione sottoposta così come precisata dal giudice del rinvio
nella sua risposta alla richiesta di chiarimenti.
24 La Corte ritiene pertanto di essere stata sufficientemente informata per poter risolvere la questione relativamente alla direttiva
98/34.
25 Per quanto riguarda, invece, l’interpretazione degli artt. 3 CE, 23 CE-27 CE e della direttiva 92/100, è giocoforza constatare
che l’ordinanza di rinvio non fornisce le informazioni necessarie per consentire alla Corte di fornire al giudice a quo una
risposta utile.
26 Si deve infatti ricordare che le disposizioni del Trattato CE vietano, fra gli [OSCURATO:PERSONA] membri, i dazi doganali all’importazione
e all’esportazione e tutte le altre misure di effetto equivalente. Quanto alla direttiva 92/100, essa armonizza le norme sul
diritto di noleggio e di prestito, nonché su taluni diritti connessi al diritto di autore in materia di proprietà intellettuale.
27 Orbene, le indicazioni relative alla ricostruzione dei fatti della causa principale fornite dal giudice a quo non consentono
di stabilire con certezza il luogo di fabbricazione dei CD né che siano stati effettivamente importati in Italia. Quanto alle
informazioni relative al contesto normativo nazionale, esse non consentono alla Corte di conoscere sufficientemente le caratteristiche
del corrispettivo economico per la concessione del contrassegno «SIAE» al fine di stabilire se si tratti di un dazio doganale
o di una tassa di effetto equivalente ai sensi dei menzionati articoli del Trattato CE. Infine, le indicazioni di cui trattasi
non consentono nemmeno di valutare se la direttiva 92/100 osti a tali disposizioni nazionali.
28 Alla luce di quanto precede, non è possibile pronunciarsi sul punto se se gli artt. 3 CE, 23 CE-27 CE e la direttiva 92/100
ostino ad un obbligo come quello in discussione nella causa principale.
29 Occorre inoltre precisare che la questione pregiudiziale riguarda altresì l’interpretazione della direttiva 2001/29. Questa
direttiva è fondata sui principi e le norme già fissati, in particolare, dalla direttiva 92/100, da essa modificata. La direttiva
2001/29 è stata adottata il 22 maggio 2001 e il suo art. 13 prevede che gli [OSCURATO:PERSONA] membri devono conformarvisi anteriormente
al 22 dicembre 2002. Orbene, i fatti all’origine della causa principale si sono svolti nel corso del febbraio 2000, data in
cui la direttiva di cui trattasi non era ancora stata adottata. Pertanto, la questione pregiudiziale, laddove concerne l’interpretazione
della direttiva 2001/29, è irricevibile.
30 Di conseguenza, la domanda di pronuncia pregiudiziale va considerata ricevibile solamente nella parte in cui riguarda l’interpretazione
della direttiva 98/34.
Nel merito
31 Con la sua questione il giudice del rinvio chiede in sostanza se gli artt. 1, 8, 10 e 11 della direttiva 98/34 ostino a disposizioni
nazionali come quelle della causa principale, laddove esse prevedano, in occasione della riproduzione di opere dell’ingegno,
l’apposizione sul supporto in cui queste ultime sono contenute della sigla della [OSCURATO:PERSONA] Italiana degli [OSCURATO:PERSONA] ed Editori.
32 A tale riguardo, dagli atti depositati dinanzi alla Corte emerge che, nella causa principale, è stato promosso un procedimento
penale a carico del sig. [OSCURATO:PERSONA] per non aver apposto il contrassegno in parola su CD contenenti opere d’arte figurativa.
Occorre pertanto accertare se le norme di diritto comunitario richiamate dal giudice del rinvio ostino a disposizioni nazionali
che prevedono tale obbligo.
33 In primo luogo, si deve verificare se l’obbligo di apporre detta sigla possa essere qualificato come «regola tecnica» ai sensi
dell’art. 1 della direttiva 98/34. In caso di soluzione affermativa, andrà accertato se il progetto di regola tecnica sia
stato notificato alla Commissione dalle autorità italiane, dato che in mancanza di tale notifica esso sarebbe inoppobinile
al sig. [OSCURATO:PERSONA] (v., in particolare, sentenze 30 aprile 1996, causa C‑194/94, CIA [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑2201,
punti 48 e 54; 16 giugno 1998, causa C‑226/97, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑3711, punto 33, nonché 6 giugno 2002, causa C-159/00,
[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑5031, punto 49).
34 Dall’art. 1, punto 11, della direttiva 98/34 discende che la nozione di «regola tecnica» è scomponibile in tre categorie,
vale a dire, in primo luogo, la «specificazione tecnica» ai sensi dell’art. 1, punto 3, della detta direttiva, in secondo
luogo, «altri requisiti » come definiti all’art. 1, punto 4, della direttiva in parola e, in terzo luogo, il divieto di fabbricazione,
importazione, commercializzazione o utilizzo di un prodotto di cui all’art. 1, punto 11, della medesima direttiva (v., in
particolare, sentenza 21 aprile 2005, causa C‑267/03, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑3247, punto 54).
35 Come già affermato dalla Corte, la nozione di «specificazione tecnica» presuppone che la misura nazionale si riferisca necessariamente
al prodotto o al suo imballaggio in quanto tali, e che definisca quindi una delle caratteristiche richieste di un prodotto
(v., in tal senso, sentenze 8 marzo 2001, causa C‑278/99, Van der [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑2015, punto 20; 22 gennaio 2002, causa
C‑390/99, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑607, punto 45, nonché [OSCURATO:PERSONA], punto 30, e [OSCURATO:PERSONA], punto 57, già citate).
36 Nel caso di specie, è giocoforza constatare, come osservato dall’avvocato generale ai paragrafi 46 e 48 delle sue conclusioni,
che l’apposizione del contrassegno «SIAE», diretta ad informare i consumatori e le autorità nazionali che le copie sono legali,
si effettua sul supporto stesso che contiene l’opera dell’ingegno, quindi sul prodotto stesso. Non è pertanto esatto sostenere,
come asserito dalla [OSCURATO:PERSONA] Italiana degli [OSCURATO:PERSONA] ed Editori e dal governo italiano, che tale contrassegno riguarderebbe solamente
l’opera dell’ingegno.
37 Orbene, tale contrassegno costituisce una «specificazione tecnica» ai sensi dell’art. 1, punto 3, della direttiva 98/34, poiché
rientra nelle prescrizioni applicabili ai prodotti considerati per quanto riguarda la marcatura e l’etichettatura. Pertanto,
dal momento che l’osservanza di detta specificazione è obbligatoria de iure per la commercializzazione dei prodotti di cui
trattasi, la specificazione in parola costituisce una «regola tecnica» ai sensi dell’art. 1, punto 11, primo comma, della
direttiva in questione (v., in questo senso, sentenza 20 marzo 1997, causa C‑13/96, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑1753, punto
23).
38 Conformemente all’art. 8 della direttiva 98/34, «gli [OSCURATO:PERSONA] membri comunicano immediatamente alla Commissione ogni progetto
di regola tecnica». Se tale obbligo non è stato rispettato, la regola tecnica non può essere opposta ai singoli, come ricordato
al punto 33 della presente sentenza. Va dunque verificato se, nel caso di specie, lo Stato membro abbia rispettato gli obblighi
che discendono dall’art. 8 della direttiva 98/34. In caso negativo, la regola tecnica in discussione sarebbe inopponibile
al sig. [OSCURATO:PERSONA].
39 [OSCURATO:PERSONA] degli [OSCURATO:PERSONA] ed Editori ed il governo italiano fanno valere che l’obbligo di apposizione del contrassegno
«SIAE» ai supporti contenenti opere dell’ingegno era già previsto, ben prima dell’entrata in vigore delle pertinenti direttive
comunitarie, nella legge del 1941 per i supporti cartacei, e che le modifiche legislative apportate, successivamente all’entrata
in vigore delle direttive menzionate, rispettivamente, nel 1987 e nel 1994, hanno costituito semplicemente adeguamenti ai
progressi tecnologici che hanno unicamente incluso nuovi supporti nell’ambito d’applicazione dell’obbligo di cui trattasi.
Di conseguenza, non risultava necessario notificare alla Commissione le modifiche in parola.
40 Nel caso in esame, dal fascicolo presentato alla Corte sembra evincersi che, per quanto riguarda i supporti oggetto della
causa principale, vale a dire i CD contenenti opere d’arte figurativa, l’obbligo di apposizione del contrassegno «SIAE» è
stato reso ad essi applicabile nel 1994 in forza del decreto legislativo n. 685. In tale contesto, l’obbligo di cui trattasi
avrebbe dovuto essere comunicato alla Commissione dalla Repubblica italiana, dal momento che esso è stato stabilito successivamente
all’istituzione, ad opera della direttiva 83/189, della procedura d’informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni
tecniche. Tuttavia, come ricordato al punto 23 della presente sentenza, spetta al giudice del rinvio accertare se l’obbligo
di cui trattasi sia stato effettivamente introdotto nel diritto italiano in tale momento.
41 In quanto l’obbligo di apposizione del contrassegno distintivo «SIAE» sia stato esteso ai prodotti, come quelli che costituiscono
oggetto della causa principale, successivamente all’entrata in vigore della direttiva 83/189, si deve ricordare che, per giurisprudenza
costante, la finalità perseguita con l’art. 8, n. 1, primo comma, seconda frase, della direttiva 98/34 è quella di consentire
alla Commissione di disporre di informazioni quanto più possibile complete su tutto il progetto di regola tecnica quanto al
suo contenuto, alla sua portata e al suo contesto generale onde consentirle di esercitare, nel modo più efficace possibile,
i poteri che le sono conferiti dalla direttiva (v., in particolare, le sentenze CIA [OSCURATO:PERSONA], cit., punto 50;
16 settembre 1997, causa C‑279/94, Commissione/Italia, [OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑4743, punto 40, e 7 maggio 1998, causa C‑145/97, Commissione/[OSCURATO:PERSONA],
[OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑2643, punto 12).
42 Analogamente, conformemente al n. 1, terzo comma, del menzionato art. 8, gli «[OSCURATO:PERSONA] membri procedono ad una nuova comunicazione
(…) qualora essi apportino al progetto di regola tecnica modifiche importanti che ne alterino il campo di applicazione (…)».
Orbene, l’inclusione di nuovi supporti, quali i CD, nell’ambito dell’obbligo di apposizione del contrassegno «SIAE» dev’essere
considerata come una modifica di tal genere (v., in questo senso, sentenze 1º giugno 1994, causa C‑317/92, Commissione/[OSCURATO:PERSONA],
[OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑2039, punto 25, e [OSCURATO:PERSONA], cit., punti 84 e 85).
43 Nelle sue osservazioni scritte ed in udienza, la Commissione ha affermato, senza essere contraddetta in proposito dallo Stato
membro, che la Repubblica italiana non le aveva comunicato la modifica in parola.
44 Orbene, conformemente alla giurisprudenza della Corte, l’inadempimento dell’obbligo di comunicazione costituisce un vizio
procedurale nell’adozione delle regole tecniche di cui è causa e comporta l’inapplicabilità delle regole tecniche considerate,
di modo che esse non possono essere opposte ai privati (v., in particolare, le citate sentenze CIA [OSCURATO:PERSONA],
punto 54, e [OSCURATO:PERSONA], punto 33). I privati possono avvalersene dinanzi al giudice nazionale, cui compete la disapplicazione
di una regola tecnica nazionale che non sia stata notificata conformemente alla direttiva 98/34 (v., in particolare, le citate
sentenze CIA [OSCURATO:PERSONA], punto 55, e [OSCURATO:PERSONA], punto 50).
45 Alla luce di tali elementi, occorre dichiarare che la direttiva 98/34 dev’essere interpretata nel senso che disposizioni nazionali
come quelle in discussione nella causa principale, in quanto abbiano stabilito, successivamente all’entrata in vigore della
direttiva 83/189, l’obbligo di apporre su CD contenenti opere d’arte figurativa il contrassegno «SIAE» in vista della loro
commercializzazione nello Stato membro interessato, costituiscono una regola tecnica che, qualora non sia stata notificata
alla Commissione, non può essere fatta valere nei confronti di un privato.
Sulle spese
46 Nei confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice
nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte
non possono dar luogo a rifusione.
Per questi motivi, la Corte (Terza Sezione) dichiara:
La direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 22 giugno 1998, 98/34/CE, che prevede una procedura d’informazione nel
settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell’informazione,
come modificata con direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 20 luglio 1998, 98/48/CE, dev’essere interpretata nel
senso che disposizioni nazionali come quelle di cui trattasi nella causa principale, in quanto abbiano stabilito, successivamente
all’entrata in vigore della direttiva del Consiglio 28 marzo 1983, 83/189/CEE, che prevede una procedura d’informazione nel
settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche, l’obbligo di apporre sui dischi compatti contenenti opere d’arte figurativa
il contrassegno «SIAE» in vista della loro commercializzazione nello Stato membro interessato, costituiscono una regola tecnica
che, qualora non sia stata notificata alla Commissione, non può essere fatta valere nei confronti di un privato.
Firme
*
Lingua processuale: l'italiano.