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CassazionedecretoSezione 2Decisione del 6 luglio 2022

Cassazione n. 25946/2022

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pronunciato la seguente ORDINANZA Sulricorso iscritto al n. 2361/2018 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in [OSCURATO:PERSONA] E PAOLO N. 50, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) rappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]); -ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA], N. 7 C/O [OSCURATO:PERSONA] -CREA, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) Ric. 2018n.2361 sez.

S2 -ud. 06/07/2022 rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]); -controricorrente - avverso la sentenza n. 5676/2017 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 07/09/2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 07/07/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]

1. L’[OSCURATO:PERSONA] per il Sostentamento del C lero della diocesi di Velletri-Segni conveniva in giudizio [OSCURATO:PERSONA] per sentir accertare e dichiarare di essere l’unico ed esclusiv o proprietario di un immobile sito in Artena , distinto al catasto al foglio 50 particella n. 115 già di proprietà della prebenda parrocchiale di [OSCURATO:PERSONA] in Artena e trasferito di di ritto all’Istitutoa seguito dell’estinzione di detta prebenda parrocchiale disposta con decreto del ministro del Ministero dell’Interno del 20 dicembre 1985 e per l’effetto per sentir condannare il convenuto occupante senza titolo al rilascio dello stesso.

2. [OSCURATO:PERSONA] nel costituirsi in giudizio contestava che l’istituto fosse proprietario del bene ed assumeva di aver occupato ed utilizzato il terreno fin dal dopoguerra, corrispondendo alla parrocchia di [OSCURATO:PERSONA] un canone annuo prima in naturae poi in denaro.

Inoltre, eccepival’incompetenza per materia del giudice ordinario in favore della sezione specializzata agraria.

3. Il T ribunale di Velletri rigettava sia l’eccezione di incompetenza per materia che,nel merito, la domanda attorea non avendo l’Istituto provato l’esistenza di un suo acquisto a titolo originario.

Ric. 2018n.2361 sez.

S2 -ud. 06/07/2022

4. L’[OSCURATO:PERSONA] per il Sostentamento del Clero della diocesi di Velletri-Segni proponeva appello avverso la suddetta sentenza.

5. [OSCURATO:PERSONA] resisteva, chiedendo il rigetto dell’appello e proponendo appello incidentale per ottenere la riforma della sentenza in punto di compensazione delle spese processuali e, in via subordinata, per sentir dichiarare la competenza della sezione specializzata agraria.

6. La Corte d’Appello di Roma accoglieva l’impugnazione e in riforma della sentenza impugnata dichiarava la proprietà in capo all’Istituto diocesano del terreno, come individuato a pagina tre della sentenza a seguito del frazionamento.

La Corte d’Appello evidenziava che l’istituto diocesano aveva agitoin rivendica quale proprietario che aveva perso il possesso del bene e che, pertanto, aveva l’onere di fornire la prova c d.

“diabolica”del suo diritto di proprietà o di altro diritto reale sul bene attraverso la dimostrazione della validità del titolo in base al quale il bene gli era stato trasmesso dai precedenti titolari, propri danti causa, fino a risalire ad un acquisto a titolo originario o dimostrando il compimento della usucapione in suo favore.

Nella fattispecie, l’istituto aveva depositato una copia non integrale della sentenza del Commissario per la liquidazione degli usi civici emessa il 24 aprile 1959,pubblicata il 18 maggio del 1959, con la quale il Commissario aveva dichiarato , tra l’altro , che restavano liberi ed affranca t i dall’uso civico di pascolo i terreni di proprietà della prebenda parrocchiale di [OSCURATO:PERSONA] e specificamente il terreno in vocabolo Formalicchi in catasto al foglio 50particelle 115, 148, 149 di ettari 11.

51.50. Il medesimo [OSCURATO:PERSONA]. 2018n.2361 sez.

S2 -ud. 06/07/2022 diocesano aveva inoltre depositato copia del decreto del Ministero dell’Interno del 7 luglio agosto 1986 con il quale erano stati dichiarati estinti alcuni benefici capitolari, parrocchiali e vicariali tra i quali in Artena la prebenda parrocchiale [OSCURATO:PERSONA] e il decreto dello stesso Ministro del 23 aprile 1987 con il quale l’istituto Diocesano per il Sostentamento del Clero della diocesi di [OSCURATO:PERSONA] era succeduto in tutti i rapporti attivi e passivi alle mense vescovilie ai benefici capitolari e parrocchiali di cui al citato decreto ministeriale, acquisendo il loro patrimonio immobiliare.

Sulla base di quanto riportato,la Corte d’ A ppello riteneva che l’istituto avesse esaurientemente adempiuto all’onere probatorio posto a suo carico dall’articolo 948 c.c.

Peraltro,la sentenza del Commissario degli usi civici del Lazio , prodotta per intero in copia conforme in appello, non poteva ritenersi un documento nuovo in quanto già prodotta, anche se non interamente, inprimo grado del giudizio e atteso che il giudice in forza dei suoi poteri ben avrebbe potuto richiedere la produzione integrale e autentica del documento.

Di conseguenza [OSCURATO:PERSONA] doveva essere condannato all’immediato rilascio del fondo.

Questi, infatti,non aveva mai contestato dioccupare il terreno e non aveva fornito alcuna prova dell’esistenza di un valido titolo di occupazione da opporre all’Istituto appellante,avendo da sempre sostenuto che ilterreno era da lui occupato per essere coltivato per conto della parrocchia di [OSCURATO:PERSONA] proprietaria.

L’appello incidentale subordinatorelativo all’incompetenza per materia del giudice adito in favore della sezione specializzata agraria doveva essere respinto non avendo l’appellante incidentale dimostrato l’esistenza tra le parti di unrapporto disciplinato dalla l. n. 11 del 1971.

Ric. 2018n.2361 sez.

S2 -ud. 06/07/2022

7. [OSCURATO:PERSONA], FrancoCristini, [OSCURATO:PERSONA] in qualità di eredi di [OSCURATO:PERSONA] hanno proposto ricorso per cassazione avverso la suddetta sentenza sulla base di quattro motivi.

8. [OSCURATO:PERSONA] p er [OSCURATO:PERSONA] del Clero delle diocesi Velletri-Segni ha resistito con controricorso.

9. Entrambe le parti con memoria depositata in prossimità dell’udienza hanno insistito nelle rispettive richieste. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il primo motivo di ricorso è così rubricato: nullità per violazione delle norme sul procedimento, articolo 345 c.p.c. domanda nuovain appello.

Nella comparsa di costituzione in appello il ricorrente aveva sostenuto che la citazione in primo grado riguardava la rivendica del terreno distinto in catasto al foglio 50 particella 115 nella sua interezza.

L’atto d’appello limitava la rivendica ad una particella, 441 del foglio 50, la particella 115 secondo la sentenza del Commissarioagli usi civici, unitamente alle particelle 148 e 149 di dimensione di ettari 11.51.50 mentre quella rivendicata aveva una diversadimensione.

L’appellato avev a fatto presente che a seguito di frazionamento la particella 115 del foglio numero 50 del Comune di Artena era stata soppressa e che la stessa aveva dato origine alle particelle 439, 440, 442 e

441. Inoltre, la particella 115, secondo la sentenza del Comm issario agli usi civici - titolo di legittimazione dell’Istituto - è sita in F orma li cchi del C omune di Artena, mentre la particella 441 oggetto di rivendica è sita in località colle Sambuco.

Ric. 2018n.2361 sez.

S2 -ud. 06/07/2022 Dunque, la domanda proposta in appello d ovrebbe ritenersi nuova in quanto diversa da quella oggetto della rivendica in primo grado. 1.2 Il primo motivo di ricorso èinfondato.

La Corte di appello ha espressamente esaminato la medesima censura evidenziando che l a particella 441 costituisce parte dell'originario terreno individuato con la particella 115 e chenon vi è stata contestazione sull'identità dell'immobile.

Sicché , nella specienon vi è stata alcuna modifica della causa petendi e neanche una diversa allegazione di fatti rispetto a quelli allegati in primo grado, ma solo una precisazione dell’identità catastale dei beni rivendicati e una modifica meramente quantitativa fondata sui titoli di acquisto fatti valere sin dal primo gra do e rappresentati dalla sentenza del Commissario agli usi civici oltre che dal decreto del Ministro dell’Interno. 2.Il secondo motivo di ricorso è così rubricato: violazione delle norme sulla competenza, articolo 38 c.p.c., articolo 26 legge n.11 del 1971, art.47 legge n. 20 3 del 19 82, l . n . 320 del 1 9 63 e n . 29 del 1990e art. 11 d. lgs. n. 150 del 2011 , competenza delle sezioni specializzate agrarie.

Premesso che la questione relativa alla devoluzione di una controversia alla sezione specializzata agraria presso il Tribunale costituisce questione di competenza e non di mera ripartizione interna degli affari di un unico ufficio giudiziario, il ricorrente evidenzia che sin dalla comparsa di costituzione in primo grado aveva eccepito l’incompetenza funzionale ratione materiae del giudice adito in composizione ordinaria, rilevando che la causa, trattando di vicenda agraria risalente nel tempo, doveva essere Ric. 2018n.2361 sez.

S2 -ud. 06/07/2022 attribuita alla competenza della sezione specializzata.

Eccezione ribadita anche in appello.

Nella unanime considerazione della giurisprudenza di legittimità la competenza delle sezioni specializzate agrarie sussiste per il solo fatto che siano state proposte questioni relative all’esistenza alla validità e al l’efficacia del contratto agrario inquadrabile tra le fattispecie previste dalla legislazione agraria in materia, indipendentemente dalla fondatezza della questione, a meno che non risulti prima facie infondata la relativa eccezione sulla base delle soladeduzione delle parti senza necessità di prova del contratto.

In pratica,nel caso in cui il convenuto oppon ga l’esistenza di un contratto agrario non può negarsi la competenza delle sezioni specializzate per la mancata dimostrazione dell’esistenza del contratto.

Quindi colui che prospetta l’esistenza di un contratto agrario ed eccepisce l’incompetenza del giudiceadito non solo non deve fornire prova dell’esistenza del contratto ma non è neppure obbligato ad individuare astrattamente le caratteristiche e il nomen iurisdel rapporto affermato.

Dunque,tanto il giudice di primo grado quanto quello d’appello non avrebbero dovuto effettuare alcun accertamento circa l’esistenza del contratto, accertamento chegli era sottratto.

3. Il terzo motivo di ricorso è così rubricato: motivazione apparente o perplessa ed obiettivamente incomprensibile sulla questione relativa alla competenza per materia del giudice adito in relazione all’occupazione sine titulo.

La censura ha ad oggetto la mancanza assoluta di motivazione delle ragioni del rigetto del motivo di appello incidentale Ric. 2018n.2361 sez.

S2 -ud. 06/07/2022 sull’incompetenza del Tribunale in favore della sezione specializzata agraria.

4. Il quarto motivo di ricorso è così rubricato: omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti.

La sentenza omette di trattare la questione relativa all’esistenza di un contratto agrario o di un rapporto di enfiteusi.

La sentenza afferma che il ricorrente non ha fornito alcuna prova dell’esistenza di un contratto, senza rendersi conto del fatto che in primo grado il Tribunale ha affermato che il convenuto aveva prospettato di essere titolare di una colonia parziaria miglioratizia tipica del basso Lazio ai sensi della l.n. 327 del 1963 e, quindi , addirittura titolare di un rapporto assimilabile a quelli di enfiteusi ai sensi della legge n. 607 del 1966.

Dunque , non era possibile qualificarlo mero detentore sine tit u lo senza valutare il titolo di occupazione prospettato attraverso le adeguate conoscenze tecniche del giudice specializzato.

La distinzione tra un rapporto assimilabile a quelli enfiteutici e dunque a ff ran c abile e l’esistenza di un contratto associativo agrario avrebbe richiesto le competenze ele caratteristiche tecniche di un giudice specializzato. 3.1 I motivi secondo terzo e quarto, che possono essere trattati congiuntamente stante la loro evidente connessione,sono inammissibili.

Le censure hanno tutte ad oggetto il rigetto dell’eccezione di incompetenza del Tribunale in favore dellasezione agraria ma non colgonola ratio decidendi della sentenza impugnata.

Come evidenziato dallo stesso ricorrente, in primo grado il Tribunale ha rigettato l’eccezione di incompetenza perché il rapporto prospettato dal Cristini non rientra va tra quelli di Ric. 2018n.2361 sez.

S2 -ud. 06/07/2022 competenza delle sezioni specializzate agrarie, trattandosi di una colonia parziaria miglioratizia tipica del basso Lazio ai sensi della l. n. 327 del 1963.

La Corte d'Appello ha confermato tale statuizione ritenendo che con il motivo di appello incidentale sul rigettodell’eccezione di incompetenza il Cristini non abbia dedotto alcun rapporto disciplinato dalla legge n.11 del 1971.

I motivi di ricorso non colgono la ratio della decisone e lamentano che a fronte della mera prospettazione d el suddetto rapporto il Tribunale avrebbe dovuto declinare la propria competenza in favore della sezione specializzata.

Secondo l’orientamento consolidato di questa Corte, invece, in caso di azione di rilascio o di rivendica, la mera deduzione da parte del convenuto di un rapporto astrattamente ricadente nella competenza della sezione agraria non preclude al Giudice del Tribunale adito di valutarlo prima facie insussistente senza dichiarare la propria incompetenza.

Lo stesso ricorrente richiama la giurisprudenza di questa Corte secondo la quale: qualora, instaurato dall'attore giudizio di rilascio di un bene immobile dinanzi al tribunale, il convenuto eccepisca la competenza della sezione specializzata agraria, il giudice deve rimettere a questa la decisione della causa, rientrando nella competenza della medesima anche l'accertamento della natura del rapporto, tranne che, sulla base delle deduzioni delleparti e senza necessità di attività istruttoria, risulti "prima facie" che la materia del contendere è diversa da quella devoluta alla cognizione del giudice specializzato (Sez. 6- 3, Ordinanza n. 25686 del 27/10/2017, Rv. 646833 -01).

Ric. 2018n.2361 sez.

S2 -ud. 06/07/2022 In altri termini il giudice "ordinario", di fronte al quale sia eccepita la sussistenza della competenza del giudice speciale, può evitare la declinatoria di competenza e, quindi, rimettere comunque al giudice specializzato l'accertamento del modo di essere del rapporto,se la stessa deduzione della c.d. agrarietà sia prima facie e, quindi, in limine litispriva di fondamento in modo manifesto.

Nella specie Tribunale e Corte d’Appello hanno appunto evidenziato che il rapporto astrattamente prospettatodal Cristini di colonia parziaria miglioratizia tipica del [OSCURATO:PERSONA] è tra quelli devoluti alla competenza della sezione specializzata.

Nel ricorso questo aspetto non viene colto anche al solo fine di sostenere la sua erroneità.Le censure, pertanto, sono inammissibili.

4. Il ricorso è rigettato.

5. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

6. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte dei ricorrent i di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto; P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condannai ricorrenti al pagamento delle spese del giudizio di legittimità nei confronti della parte controricorrente che liquida in euro 5300 più 200 per esborsi, oltre al rimborso forfettario al 15% IVA e CPA come per legge; ai sensi dell’art. 13, co. 1 quater, del d.P.R. n. 115/2002, inserito dall’art. 1, co. 17,

I. n. 228/12, dichiara la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte dei ricorrentidi Ric. 2018n.2361 sez.

S2 -ud. 0

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZA Sulricorso iscritto al n. 2361/2018 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in [OSCURATO:PERSONA] E PAOLO N. 50, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) rappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]); -ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA], N. 7 C/O [OSCURATO:PERSONA] -CREA, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) Ric. 2018n.2361 sez. S2 -ud. 06/07/2022 rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]); -controricorrente - avverso la sentenza n. 5676/2017 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 07/09/2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 07/07/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. L’[OSCURATO:PERSONA] per il Sostentamento del C lero della diocesi di Velletri-Segni conveniva in giudizio [OSCURATO:PERSONA] per sentir accertare e dichiarare di essere l’unico ed esclusiv o proprietario di un immobile sito in Artena , distinto al catasto al foglio 50 particella n. 115 già di proprietà della prebenda parrocchiale di [OSCURATO:PERSONA] in Artena e trasferito di di ritto all’Istitutoa seguito dell’estinzione di detta prebenda parrocchiale disposta con decreto del ministro del Ministero dell’Interno del 20 dicembre 1985 e per l’effetto per sentir condannare il convenuto occupante senza titolo al rilascio dello stesso. 2. [OSCURATO:PERSONA] nel costituirsi in giudizio contestava che l’istituto fosse proprietario del bene ed assumeva di aver occupato ed utilizzato il terreno fin dal dopoguerra, corrispondendo alla parrocchia di [OSCURATO:PERSONA] un canone annuo prima in naturae poi in denaro. Inoltre, eccepival’incompetenza per materia del giudice ordinario in favore della sezione specializzata agraria. 3. Il T ribunale di Velletri rigettava sia l’eccezione di incompetenza per materia che,nel merito, la domanda attorea non avendo l’Istituto provato l’esistenza di un suo acquisto a titolo originario. Ric. 2018n.2361 sez. S2 -ud. 06/07/2022 4. L’[OSCURATO:PERSONA] per il Sostentamento del Clero della diocesi di Velletri-Segni proponeva appello avverso la suddetta sentenza. 5. [OSCURATO:PERSONA] resisteva, chiedendo il rigetto dell’appello e proponendo appello incidentale per ottenere la riforma della sentenza in punto di compensazione delle spese processuali e, in via subordinata, per sentir dichiarare la competenza della sezione specializzata agraria. 6. La Corte d’Appello di Roma accoglieva l’impugnazione e in riforma della sentenza impugnata dichiarava la proprietà in capo all’Istituto diocesano del terreno, come individuato a pagina tre della sentenza a seguito del frazionamento. La Corte d’Appello evidenziava che l’istituto diocesano aveva agitoin rivendica quale proprietario che aveva perso il possesso del bene e che, pertanto, aveva l’onere di fornire la prova c d. “diabolica”del suo diritto di proprietà o di altro diritto reale sul bene attraverso la dimostrazione della validità del titolo in base al quale il bene gli era stato trasmesso dai precedenti titolari, propri danti causa, fino a risalire ad un acquisto a titolo originario o dimostrando il compimento della usucapione in suo favore. Nella fattispecie, l’istituto aveva depositato una copia non integrale della sentenza del Commissario per la liquidazione degli usi civici emessa il 24 aprile 1959,pubblicata il 18 maggio del 1959, con la quale il Commissario aveva dichiarato , tra l’altro , che restavano liberi ed affranca t i dall’uso civico di pascolo i terreni di proprietà della prebenda parrocchiale di [OSCURATO:PERSONA] e specificamente il terreno in vocabolo Formalicchi in catasto al foglio 50particelle 115, 148, 149 di ettari 11. 51.50. Il medesimo [OSCURATO:PERSONA]. 2018n.2361 sez. S2 -ud. 06/07/2022 diocesano aveva inoltre depositato copia del decreto del Ministero dell’Interno del 7 luglio agosto 1986 con il quale erano stati dichiarati estinti alcuni benefici capitolari, parrocchiali e vicariali tra i quali in Artena la prebenda parrocchiale [OSCURATO:PERSONA] e il decreto dello stesso Ministro del 23 aprile 1987 con il quale l’istituto Diocesano per il Sostentamento del Clero della diocesi di [OSCURATO:PERSONA] era succeduto in tutti i rapporti attivi e passivi alle mense vescovilie ai benefici capitolari e parrocchiali di cui al citato decreto ministeriale, acquisendo il loro patrimonio immobiliare. Sulla base di quanto riportato,la Corte d’ A ppello riteneva che l’istituto avesse esaurientemente adempiuto all’onere probatorio posto a suo carico dall’articolo 948 c.c. Peraltro,la sentenza del Commissario degli usi civici del Lazio , prodotta per intero in copia conforme in appello, non poteva ritenersi un documento nuovo in quanto già prodotta, anche se non interamente, inprimo grado del giudizio e atteso che il giudice in forza dei suoi poteri ben avrebbe potuto richiedere la produzione integrale e autentica del documento. Di conseguenza [OSCURATO:PERSONA] doveva essere condannato all’immediato rilascio del fondo. Questi, infatti,non aveva mai contestato dioccupare il terreno e non aveva fornito alcuna prova dell’esistenza di un valido titolo di occupazione da opporre all’Istituto appellante,avendo da sempre sostenuto che ilterreno era da lui occupato per essere coltivato per conto della parrocchia di [OSCURATO:PERSONA] proprietaria. L’appello incidentale subordinatorelativo all’incompetenza per materia del giudice adito in favore della sezione specializzata agraria doveva essere respinto non avendo l’appellante incidentale dimostrato l’esistenza tra le parti di unrapporto disciplinato dalla l. n. 11 del 1971. Ric. 2018n.2361 sez. S2 -ud. 06/07/2022 7. [OSCURATO:PERSONA], FrancoCristini, [OSCURATO:PERSONA] in qualità di eredi di [OSCURATO:PERSONA] hanno proposto ricorso per cassazione avverso la suddetta sentenza sulla base di quattro motivi. 8. [OSCURATO:PERSONA] p er [OSCURATO:PERSONA] del Clero delle diocesi Velletri-Segni ha resistito con controricorso. 9. Entrambe le parti con memoria depositata in prossimità dell’udienza hanno insistito nelle rispettive richieste. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il primo motivo di ricorso è così rubricato: nullità per violazione delle norme sul procedimento, articolo 345 c.p.c. domanda nuovain appello. Nella comparsa di costituzione in appello il ricorrente aveva sostenuto che la citazione in primo grado riguardava la rivendica del terreno distinto in catasto al foglio 50 particella 115 nella sua interezza. L’atto d’appello limitava la rivendica ad una particella, 441 del foglio 50, la particella 115 secondo la sentenza del Commissarioagli usi civici, unitamente alle particelle 148 e 149 di dimensione di ettari 11.51.50 mentre quella rivendicata aveva una diversadimensione. L’appellato avev a fatto presente che a seguito di frazionamento la particella 115 del foglio numero 50 del Comune di Artena era stata soppressa e che la stessa aveva dato origine alle particelle 439, 440, 442 e 441. Inoltre, la particella 115, secondo la sentenza del Comm issario agli usi civici - titolo di legittimazione dell’Istituto - è sita in F orma li cchi del C omune di Artena, mentre la particella 441 oggetto di rivendica è sita in località colle Sambuco. Ric. 2018n.2361 sez. S2 -ud. 06/07/2022 Dunque, la domanda proposta in appello d ovrebbe ritenersi nuova in quanto diversa da quella oggetto della rivendica in primo grado. 1.2 Il primo motivo di ricorso èinfondato. La Corte di appello ha espressamente esaminato la medesima censura evidenziando che l a particella 441 costituisce parte dell'originario terreno individuato con la particella 115 e chenon vi è stata contestazione sull'identità dell'immobile. Sicché , nella specienon vi è stata alcuna modifica della causa petendi e neanche una diversa allegazione di fatti rispetto a quelli allegati in primo grado, ma solo una precisazione dell’identità catastale dei beni rivendicati e una modifica meramente quantitativa fondata sui titoli di acquisto fatti valere sin dal primo gra do e rappresentati dalla sentenza del Commissario agli usi civici oltre che dal decreto del Ministro dell’Interno. 2.Il secondo motivo di ricorso è così rubricato: violazione delle norme sulla competenza, articolo 38 c.p.c., articolo 26 legge n.11 del 1971, art.47 legge n. 20 3 del 19 82, l . n . 320 del 1 9 63 e n . 29 del 1990e art. 11 d. lgs. n. 150 del 2011 , competenza delle sezioni specializzate agrarie. Premesso che la questione relativa alla devoluzione di una controversia alla sezione specializzata agraria presso il Tribunale costituisce questione di competenza e non di mera ripartizione interna degli affari di un unico ufficio giudiziario, il ricorrente evidenzia che sin dalla comparsa di costituzione in primo grado aveva eccepito l’incompetenza funzionale ratione materiae del giudice adito in composizione ordinaria, rilevando che la causa, trattando di vicenda agraria risalente nel tempo, doveva essere Ric. 2018n.2361 sez. S2 -ud. 06/07/2022 attribuita alla competenza della sezione specializzata. Eccezione ribadita anche in appello. Nella unanime considerazione della giurisprudenza di legittimità la competenza delle sezioni specializzate agrarie sussiste per il solo fatto che siano state proposte questioni relative all’esistenza alla validità e al l’efficacia del contratto agrario inquadrabile tra le fattispecie previste dalla legislazione agraria in materia, indipendentemente dalla fondatezza della questione, a meno che non risulti prima facie infondata la relativa eccezione sulla base delle soladeduzione delle parti senza necessità di prova del contratto. In pratica,nel caso in cui il convenuto oppon ga l’esistenza di un contratto agrario non può negarsi la competenza delle sezioni specializzate per la mancata dimostrazione dell’esistenza del contratto. Quindi colui che prospetta l’esistenza di un contratto agrario ed eccepisce l’incompetenza del giudiceadito non solo non deve fornire prova dell’esistenza del contratto ma non è neppure obbligato ad individuare astrattamente le caratteristiche e il nomen iurisdel rapporto affermato. Dunque,tanto il giudice di primo grado quanto quello d’appello non avrebbero dovuto effettuare alcun accertamento circa l’esistenza del contratto, accertamento chegli era sottratto. 3. Il terzo motivo di ricorso è così rubricato: motivazione apparente o perplessa ed obiettivamente incomprensibile sulla questione relativa alla competenza per materia del giudice adito in relazione all’occupazione sine titulo. La censura ha ad oggetto la mancanza assoluta di motivazione delle ragioni del rigetto del motivo di appello incidentale Ric. 2018n.2361 sez. S2 -ud. 06/07/2022 sull’incompetenza del Tribunale in favore della sezione specializzata agraria. 4. Il quarto motivo di ricorso è così rubricato: omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti. La sentenza omette di trattare la questione relativa all’esistenza di un contratto agrario o di un rapporto di enfiteusi. La sentenza afferma che il ricorrente non ha fornito alcuna prova dell’esistenza di un contratto, senza rendersi conto del fatto che in primo grado il Tribunale ha affermato che il convenuto aveva prospettato di essere titolare di una colonia parziaria miglioratizia tipica del basso Lazio ai sensi della l.n. 327 del 1963 e, quindi , addirittura titolare di un rapporto assimilabile a quelli di enfiteusi ai sensi della legge n. 607 del 1966. Dunque , non era possibile qualificarlo mero detentore sine tit u lo senza valutare il titolo di occupazione prospettato attraverso le adeguate conoscenze tecniche del giudice specializzato. La distinzione tra un rapporto assimilabile a quelli enfiteutici e dunque a ff ran c abile e l’esistenza di un contratto associativo agrario avrebbe richiesto le competenze ele caratteristiche tecniche di un giudice specializzato. 3.1 I motivi secondo terzo e quarto, che possono essere trattati congiuntamente stante la loro evidente connessione,sono inammissibili. Le censure hanno tutte ad oggetto il rigetto dell’eccezione di incompetenza del Tribunale in favore dellasezione agraria ma non colgonola ratio decidendi della sentenza impugnata. Come evidenziato dallo stesso ricorrente, in primo grado il Tribunale ha rigettato l’eccezione di incompetenza perché il rapporto prospettato dal Cristini non rientra va tra quelli di Ric. 2018n.2361 sez. S2 -ud. 06/07/2022 competenza delle sezioni specializzate agrarie, trattandosi di una colonia parziaria miglioratizia tipica del basso Lazio ai sensi della l. n. 327 del 1963. La Corte d'Appello ha confermato tale statuizione ritenendo che con il motivo di appello incidentale sul rigettodell’eccezione di incompetenza il Cristini non abbia dedotto alcun rapporto disciplinato dalla legge n.11 del 1971. I motivi di ricorso non colgono la ratio della decisone e lamentano che a fronte della mera prospettazione d el suddetto rapporto il Tribunale avrebbe dovuto declinare la propria competenza in favore della sezione specializzata. Secondo l’orientamento consolidato di questa Corte, invece, in caso di azione di rilascio o di rivendica, la mera deduzione da parte del convenuto di un rapporto astrattamente ricadente nella competenza della sezione agraria non preclude al Giudice del Tribunale adito di valutarlo prima facie insussistente senza dichiarare la propria incompetenza. Lo stesso ricorrente richiama la giurisprudenza di questa Corte secondo la quale: qualora, instaurato dall'attore giudizio di rilascio di un bene immobile dinanzi al tribunale, il convenuto eccepisca la competenza della sezione specializzata agraria, il giudice deve rimettere a questa la decisione della causa, rientrando nella competenza della medesima anche l'accertamento della natura del rapporto, tranne che, sulla base delle deduzioni delleparti e senza necessità di attività istruttoria, risulti "prima facie" che la materia del contendere è diversa da quella devoluta alla cognizione del giudice specializzato (Sez. 6- 3, Ordinanza n. 25686 del 27/10/2017, Rv. 646833 -01). Ric. 2018n.2361 sez. S2 -ud. 06/07/2022 In altri termini il giudice "ordinario", di fronte al quale sia eccepita la sussistenza della competenza del giudice speciale, può evitare la declinatoria di competenza e, quindi, rimettere comunque al giudice specializzato l'accertamento del modo di essere del rapporto,se la stessa deduzione della c.d. agrarietà sia prima facie e, quindi, in limine litispriva di fondamento in modo manifesto. Nella specie Tribunale e Corte d’Appello hanno appunto evidenziato che il rapporto astrattamente prospettatodal Cristini di colonia parziaria miglioratizia tipica del [OSCURATO:PERSONA] è tra quelli devoluti alla competenza della sezione specializzata. Nel ricorso questo aspetto non viene colto anche al solo fine di sostenere la sua erroneità.Le censure, pertanto, sono inammissibili. 4. Il ricorso è rigettato. 5. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo. 6. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte dei ricorrent i di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto; P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso e condannai ricorrenti al pagamento delle spese del giudizio di legittimità nei confronti della parte controricorrente che liquida in euro 5300 più 200 per esborsi, oltre al rimborso forfettario al 15% IVA e CPA come per legge; ai sensi dell’art. 13, co. 1 quater, del d.P.R. n. 115/2002, inserito dall’art. 1, co. 17, I. n. 228/12, dichiara la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte dei ricorrentidi Ric. 2018n.2361 sez. S2 -ud. 0
Decreto Cassazione n. 25946/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris