CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 5 aprile 2022
Cassazione n. 19808/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 27400-2017 r.g. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] dei [OSCURATO:SOCIETA]. (cod. fisc.e [OSCURATO:PARTITA_IVA]), in persona del legale rappresentante [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa, giusta procura speciale apposta in calce al ricorso, dall’[OSCURATO:PERSONA], con cui elettivamente domicilia in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n.67, presso lo studio dell’[OSCURATO:PERSONA]. - ricorrente - contro [OSCURATO:SOCIETA]. (cod. fisc. 00155070204 ), in persona del legale rappresentante pro tempore - intimat a - avverso la sentenza della Corte di appello di Brescia , depositata in data 6.9.2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 5/4/2022 dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1.La [OSCURATO:SOCIETA] s.c. a r.l. con atto di citazione del 18.11.2003 citò in giudizio la [OSCURATO:PERSONA] dei [OSCURATO:SOCIETA]., deducendo di essere stata correntista del predetto istituto e contestando alla banca l’applicazione di interessi ultralegali, l’applicazione di interessi anatocistici ultralegali, l’illegittima applicazione di valute non corrispondenti a quelle delle singole operazioni, l’applicazione illegittima della commissione di massimo scoperto e l’illegittimo trasferimento degli interessi maturati sui conti corrente nn. 98688/2 e 19915/2 sul conto n. 682014/1, con conseguente capitalizzazione degli stessi e applicazione di ulteriori interessi ultralegali, con la richiesta di restituzione, quale indebito oggettivo, delle somme non dovute. 2. Con sentenza n. 498/2012 del 7.6.2012, depositata il 13.6.2012, il Tribunale di Mantova, accertando l’entità dei saldi dei tre diversi conti corrente, condannò la banca al pagamento in favore della parte attrice dell’importo pari ad euro 141.056,65. 3. Proposto appello principale da parte della [OSCURATO:PERSONA] dei [OSCURATO:SOCIETA]. e appello incidentale da parte di [OSCURATO:SOCIETA]. avverso la predetta sentenza emessa dal Tribunale di Mantova, con la sentenzaqui di nuovo impugnata la Corte di Appello di Brescia ha rigettato entrambi i gravami, confermando integralmente la decisione impugnata. La corte del merito ha ritenuto -per quanto qui ancora di interesse - che : a) quanto al primo motivo di appello relativo al contestato accertamento della nullità della clausola applicativa degli interessi passivi per difetto della forma scritta, le doglianze erano infondate stante l’orientamento giurisprudenziale secondo il quale occorreva dichiarare la nullità del contratto bancario sottoscritto dal solo cliente, non potendosi ritenere forma equipollente alla sottoscrizione la mera consegna del documento ovvero la trasmissione di estratti conto e altra documentazione contabile da parte della bancaquale comportamento attuativo del contratto formale che ne presuppone l’invio;b) quanto al secondo motivo di gravame, relativo all’accertata nullità della clausola applicativa degli interessi passivi sempre per difetto di forma scritta in quanto sottoscritta dal solo cliente (in relazione al c/c n. 98688), le doglianze non era condivisibili posto che non era stato dimostrato che il documento al quale l’odierna ricorrente faceva riferimento avesse natura diversa dalla costituzione di una temporanea apertura di credito, essendo onere del creditore dimostrare i fatti costitutivi del contestato rapporto contrattuale e non potendosi ritenere idonea probatoriamente a tal fine la produzione documentale di cui agli estratti conto dal marzo 1990; risultava pertanto legittimo da parte del Tribunale, dopo aver accertato l’assenza di un valido contratto, procedere alla riliquidazione degli interessi applicando prima l’art. 5 . 154/92 e poi l’art. 117 TUBe specificando che il conto corrente preso in esame avrebbe dovuto presentare un saldo passivo di euro 275.164,81; la banca non aveva comunque svolto alcuna domanda finalizzata ad ottenere le somme di cui alla risultanze del saldo passivo, neppure in compensazione con le partite attive, e che, contrariamente a quanto sostenuto dalla banca, nessun tasso era stato pattuito per il periodo successivo al31.01.1986; anche nell’ipotesi in cui si volesse ritenere valido il documento del 1985 ai fini costitutivi del rapporto, neanche in tal caso il gravame era accoglibile posto che il Ctu aveva accertato che il tasso prescritto era superiore alla soglia di usura e per tale motivo affetto da nullità per contrarietà a norme imperative di ordine pubblico; c) quanto al terzo motivo articolato dalla banca in riferimento alla contestata dichiarazione di nullità della clausola applicativa di interessi passivi per difetto di forma scritta in quanto sottoscritta solo dal cliente con scrittura del 27.2.2002 (in ordine al conto n. 19915), occorreva richiamare le considerazioni già svolte per il rigetto dei precedenti motivi di gravame per giustificare il rigetto del relativo motivo di appello, con la ulteriore precisazione che il saldo attivo del conto in esame non era la conseguenza di una diversa applicazione di tassi rispetto a quelli a suo tempo applicati dalla banca (e risultanti dagli estratti conto dallo storno degli addebiti di interessi provenientidal conto corrente principale n. 682014), atteso che, risultando tale ultimo conto già attivo alla data del 18.7.2001, i predetti interessi non avrebbero potuto maturare e neanche essere trasferiti a debito del conto n. 19915; d) quanto al quarto motivo, era fondata l’eccezione di giudicato interno sollevata dall’appellata state la mancata impugnazione del capo della sentenza che aveva accertato l’illegittimità dei trasferimenti tra i diversi conti ed in particolare verso il c/c n. 68204; e) per quanto concerneva la questione relativa alla sollevata prescrizione, la stessa non era accoglibile non avendo la banca dimostrato e allegato la natura solutoria dei versamenti effettuati sul conto corrente né potendosi giungere a diversa dimostrazione per via peritale. 2. La sentenza, pubblicata il6.9.2017, è stata impugnata da [OSCURATO:PERSONA] dei [OSCURATO:SOCIETA]. con ricorso per cassazione notificato il 17.11.2017 , affidato a sette motivi. [OSCURATO:SOCIETA]., intimata, non ha svolto difese. La ricorrente ha depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con il primo motivo la bancaricorrente lamenta, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione e falsa applicazionedegli artt. 2033 e 2935 cod. civ., in relazione al rigetto dell’eccezione di prescrizione con riferimento a tutti i rapporti di conto corrente impugnati, sul rilievo che erroneamente la Corte di appello avrebbe ritenuto ripristinatoria la natura dei versamenti eseguiti sul conto sino al 18.11.1993. Si evidenzia che in modo non corretto la C orte territoriale avrebbe affermato che incombeva sulla banca individuare le singole rimesse aventi natura solutoria e come tali prescritte. 2. Con il secondo mezzo si deduce violazione e falsa applicazione, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., degli artt. 115, primo comma, e 116, primo comma, c.p.c., nonché, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., violazione dell’art. 132, punto 4, sempre codice di rito, in relazione alla declaratoria di nullità del contratto di conto corrente n. 19915. 3. Con il terzo motivo si censura il provvedimento impugnato, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., per violazionee falsa applicazione dell’artt. 117 d.lgs. n. 385/1993, in riferimento agli artt. 1350 e 1418 cod. civ., in relazione alla declaratoria di nullità n. 68204 del 27.2.2002 nonché in relazione alla dichiarazione di nullità del contratto di conto corrente n. 19915 per carenza di forma scritta, sul rilievo che la corte di appello avrebbe errato nel confermare la dichiarazione di nullità del contratto di conto corrente n. 68204 poiché sottoscritto dal solo cliente e sostenendo che l’art. 117 TUB prescrive l’obbligo di sottoscrizione del contratto da entrambe le parti. Si evidenzia che comunque il contratto n. 19915 sarebbe stato comunque sottoscritto anche dalla banca, in ciò avendo errato ulteriormente la corte territoriale. 4. Il quarto mezzo denuncia, ai sensi dell’art. 360, 1 comma, n. 4, cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione degli artt. 115, primo comma, e 116, primo comma, cod. proc. civ., in relazione alla dichiarazione di inesistenza del contratto di conto corrente n. 98688. 5. Con il quinto motivo si censura il provvedimento impugnato, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., per violazione e falsa applicazione degli artt. 1362, 1363, 1363, 1366, 1367 cod. civ., nonché dell’art. 4 della l. n. 154/1992 e dell’art. 117 d.lgs. n. 385/1993, anche con riferimento agli artt. 1350 e 1418 cod. civ., in relazione alla dichiarazione di inesistenza del contratto di conto corrente n. 98688. Evidenzia la banca ricorrente che la corte di appello avrebbe rigettato il seco ndo motivo di appello proposto dalla banca confermando che il documento prodotto da essa esponente non consistevanel contratto di conto corrente n. 98688,ma in una mera accensione di una linea di credito temporanea. Si evidenzia l’errore di lettura del giudice di secondo grado posto che,nella parte in alto a destra del documento prodotto in giudizio, sarebbe stato chiaramente indicato il contratto di conto corrente di riferimento (“98688”). 6. Il sesto mezzo denuncia, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, violazione e falsa applicazione della legge n. 108/1996, in relazione alla declaratoria di usurarietà del tasso pattuito nel contratto di conto corrente n. 98688, sul rilievo che la corte di appello avrebbe errato nel ritenere che comunque la clausola contenenteil tasso di interesse sarebbe nulla perché superiore al tasso soglia. Osserva la ricorrente che tale ultima statuizione della Corte territoriale sarebbe priva di pregio perché il contratto era stato stipulato nel 1985, e cioè prima della legge n. 108/1996 e della successiva pubblicazione dei decreti ministeriali con l’indicazione dei tassi soglia, e che pertanto non sarebbe stato possibile accertare l’usurarietà ab origine del tasso pattuito nel 1985. 7. Il ricorrente propone inoltre un settimo motivo con il quale, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., deduce violazione di legge in relazione all’art. 100 cod. proc. civ., sul rilievo che la corte di appello avrebbe erroneamente affermato la carenza di interesse ad agire di essa esponente per accertare la validità dei contratti di conto corrente nn. 68204, 98688 e 19915. 8. Prima di esaminare il contenuto e l’eventuale fondatezza delle doglianze, occorre dichiarare in limine litis l’improcedibilità del ricorso, ai sensi dell’art. 369, primo comma, n. 2, cod. proc. civ., perché la ricorrente – dopo aver allegato che la sentenza impugnata le era stata notificata il 15.9.2017 –non ha prodotto la copia autentica della sentenza stessa con la relata di notificazione (cfr. Cass. Sez. 6 -2, Ordinanza n. 21386 del 15/09/2017; Sez. 1, Ordinanza n. 14360 del 25/05/2021 ). Occorre evidenziare che la “copia notifica” di cui all’allegato n. 2,indicata nel l’indice del ricorso per Cassazione a pag. 58 (peraltro non vistato dalla cancelleria), è mancante nell’incarto processuale, essendo invece presenti gli altri allegatiindicati, e che inoltre anche nella “nota di deposito” spillata al frontespizio del fascicolo e datata 28.11.2017 è indicata al n. 5 solo la “copia autentica del provvedimento impugnato”, senza alcuna segnalazione del deposito anche della relata di notificazione. Né è stata comunque rinvenuta, in altre parti del fascicolo processuale,la copia autentica del provvedimento impugnato con la relata di notificazione. Nessuna statuizione è dovuta per le spese del giudizio di legittimità, stante la mancata difesa della società intimata. P.Q.M. dichiara improcedibile il ricorso. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dellaricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo un