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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 30 marzo 2026

Cassazione n. 07623/2026

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ORDINANZAsul ricorso iscritto al n. 36601/2018 R.G. proposto da:Agenzia Delle Entrate in persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentata e difesa dall'[OSCURATO:PERSONA]contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] in persona del legale rappresentante protempore-intimata-avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] del Lazio n.3796/2018 depositata il 06/06/2018.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 17/12/2025 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].Con processo verbale di constatazione relativo agli anni d’imposta 2009 e2010, l’Agenzia delle Entrate accertava la partecipazione della societàNumero registro generale 36601/2018Numero sezionale 9012/2025Numero di raccolta generale 7623/2026Data pubblicazione 30/03/2026contribuente LMB a una frode carosello avente ad oggetto lacompravendita di materiale elettronico.La società acquistava i prodotti tramite l’interposizione di società nazionali,le quali, a loro volta, si approvvigionavano da fornitori comunitariomettendo di versare l’IVA e rivendendo alla contribuente con un ricariconegativo.I fornitori della contribuente presentavano i caratteri tipici delle societàcartiere o filtro, operanti in una frode IVA transnazionale, risultando prividi personale e mezzi proporzionati al volume d’affari realizzato.

I soggettiinterposti erano [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., [OSCURATO:SOCIETA]. e [OSCURATO:PERSONA] diCesarini Andrea.Su tali basi veniva notificato alla contribuente un avviso di accertamento,con il quale si procedeva al recupero delle imposte dovute.

La societàimpugnava l’atto dinanzi alla CTP di Roma, che respingeva il ricorso.

Ingrado di appello, la CTR del Lazio annullava invece l’avviso diaccertamento.Avverso tale decisione l’Agenzia delle Entrate propone ricorso percassazione, affidato a un unico motivo.

La società contribuente è rimastaintimata.MOTIVI DELLA DECISIONECon l’unico motivo di ricorso si deduce la violazione degli artt. 19 e 54 delD.P.R. n. 633 del 1972 e dell’art. 2697 c.c., in relazione all’art. 360,comma 1, n. 3, c.p.c.

La contribuente censura la sentenza impugnata peraver la CTR erroneamente fondato la decisione su tre assunti: che l’Ufficioavrebbe dovuto individuare il fornitore comunitario occulto; che la mercesarebbe stata realmente trasportata dalle sedi dei fornitori alla societàcontribuente; che i fornitori sarebbero effettivi in quanto iscritti al sistemaVIES ancora nel marzo 2016 e titolari di partita IVA.Numero registro generale 36601/2018Numero sezionale 9012/2025Numero di raccolta generale 7623/2026Data pubblicazione 30/03/2026La CTR ha osservato testualmente: “La sentenza impugnata, senza alcunaspecifica motivazione, fa propria la tesi dell’ufficio... secondo cui le societàfornitrici... sarebbero tutte interposte e prive di reale organizzazione,malgrado la contribuente abbia potuto provare, con dovizia di particolari,l’effettivo trasporto e successiva consegna di varie migliaia di prodottitelefonici venduti all’appellante”.Il giudice d’appello ha aggiunto: “Per spiegare la sussistenza di operazioniinesistenti, l’amministrazione ha allegato degli schemi esemplificativi... incui si echeggia un fantomatico ‘fornitore comunitario’, quale reale fornitoredella merce, mai identificato, almeno tratteggiato, teorizzando quindi delle‘triangolazioni prive di un terzo lato’”.La CTR ha inoltre evidenziato che l’Agenzia “avrebbe... dovutoquantomeno individuare il fornitore reale dei cellulari arrivati sul mercato”,mentre “non è stata in grado di individuare tale fornitore”.

Ancora, harilevato che “l’effettività delle transazioni è confermata dai resoconti dellesocietà di logistica; [OSCURATO:PERSONA] è la società consortile che ha fornitoprova certa dell’origine e della provenienza della merce.

A tale riguardo,basterà fare riferimento ai numerosi documenti di trasporto chedimostrano la provenienza dei beni”.Infine, la CTR ha osservato che, per dimostrare l’esistenza dei fornitorioperativi, la contribuente “ha fatto riferimento al sistema VIES”, il quale“consente agli operatori commerciali, titolari di una partita IVA, cheeffettuano cessioni intracomunitarie, di verificare la validità del numero diidentificazione IVA dei loro clienti attraverso il collegamento con i sistemifiscali degli Stati membri dell’Unione Europea”.

In tal modo, lacontribuente avrebbe dimostrato di trovarsi in una situazione giuridicaoggettiva di non conoscibilità delle operazioni fraudolente.Orbene, l’Agenzia ha contestato l’utilizzo di fatture per operazionisoggettivamente inesistenti, allegando elementi specifici quali laNumero registro generale 36601/2018Numero sezionale 9012/2025Numero di raccolta generale 7623/2026Data pubblicazione 30/03/2026mancanza di mezzi e personale da parte dei fornitori nazionali apparenti,nonché l’omesso pagamento dell’IVA da parte di questi ultimi.Gli assunti su cui si fonda la sentenza d’appello – la necessità diindividuare il fornitore comunitario occulto, l’effettivo trasporto dellamerce presso la sede della contribuente e l’iscrizione al sistema VIES dellesocietà coinvolte – non reggono alla luce dei principi fissati da questaCorte in tema di operazioni soggettivamente inesistenti.Secondo consolidato orientamento, qualora l’Amministrazione finanziariacontesti che la fatturazione attiene a operazioni soggettivamenteinesistenti, inserite o meno nell’ambito di una frode carosello, incombesulla stessa l’onere di provare la consapevolezza del destinatario chel’operazione si inseriva in un’evasione dell’imposta, dimostrando, anche invia presuntiva, in base a elementi oggettivi specifici, che il contribuentefosse a conoscenza – o avrebbe dovuto esserlo, usando l’ordinariadiligenza in ragione della qualità professionale ricoperta – della sostanzialeinesistenza del contraente; ove l’Amministrazione assolva a dettoincombente istruttorio, grava sul contribuente la prova contraria di avereadoperato, per non essere coinvolto in un’operazione volta a evaderel’imposta, la diligenza massima esigibile da un operatore accorto, secondocriteri di ragionevolezza e proporzionalità in rapporto alle circostanze delcaso concreto (Cass., 31 gennaio 2022, n. 2922; Cass., 20 luglio 2020, n.15369; Cass., 28 febbraio 2019, n. 5873; Cass., 20 aprile 2018, n. 9851).In sintesi, l’identificazione del fornitore reale è irrilevante rispetto allacontestazione dell’inesistenza soggettiva delle operazioni.

Analogamente,l’effettività del trasporto e della consegna delle merci non muta la naturafittizia dell’interlocutore.

Ciò che viene contestato non è l’esistenzamateriale delle operazioni, bensì la dinamica sottesa, caratterizzata dalcoinvolgimento di un soggetto privo di reale operatività.Parimenti, l’iscrizione al VIES si rivela ininfluente.

La giurisprudenzaunionale ha infatti chiarito che tale iscrizione costituisce un requisitoNumero registro generale 36601/2018Numero sezionale 9012/2025Numero di raccolta generale 7623/2026Data pubblicazione 30/03/2026meramente formale, non rilevante ai fini della qualificazione della cessioneintracomunitaria, la quale richiede esclusivamente le condizioni sostanzialipreviste dall’art. 138, par. 1, della direttiva 2006/112/CE (Corte diGiustizia dell’Unione Europea, 9 febbraio 2017, causa C-21/16).Il motivo va, in ultima analisi, accolto.

La sentenza d’appello va cassata ela causa rinviata per un nuovo esame e per la regolazione delle spese delgiudizio di legittimità alla Corte di Giustizia Tributaria di II Grado del Lazio.

P.Q.MAccoglie il ricorso.

Cassa la sentenza impugnata.

Rinvia la causa per unnuovo esame e per la regolazione delle spese del giudizio alla Corte diGiustizia Tributaria di II Grado del Lazio.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 17/12/2025.La PresidenteTania Hmeljak

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORDINANZAsul ricorso iscritto al n. 36601/2018 R.G. proposto da:Agenzia Delle Entrate in persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentata e difesa dall'[OSCURATO:PERSONA]contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] in persona del legale rappresentante protempore-intimata-avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] del Lazio n.3796/2018 depositata il 06/06/2018.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 17/12/2025 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].Con processo verbale di constatazione relativo agli anni d’imposta 2009 e2010, l’Agenzia delle Entrate accertava la partecipazione della societàNumero registro generale 36601/2018Numero sezionale 9012/2025Numero di raccolta generale 7623/2026Data pubblicazione 30/03/2026contribuente LMB a una frode carosello avente ad oggetto lacompravendita di materiale elettronico.La società acquistava i prodotti tramite l’interposizione di società nazionali,le quali, a loro volta, si approvvigionavano da fornitori comunitariomettendo di versare l’IVA e rivendendo alla contribuente con un ricariconegativo.I fornitori della contribuente presentavano i caratteri tipici delle societàcartiere o filtro, operanti in una frode IVA transnazionale, risultando prividi personale e mezzi proporzionati al volume d’affari realizzato. I soggettiinterposti erano [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., [OSCURATO:SOCIETA]. e [OSCURATO:PERSONA] diCesarini Andrea.Su tali basi veniva notificato alla contribuente un avviso di accertamento,con il quale si procedeva al recupero delle imposte dovute. La societàimpugnava l’atto dinanzi alla CTP di Roma, che respingeva il ricorso. Ingrado di appello, la CTR del Lazio annullava invece l’avviso diaccertamento.Avverso tale decisione l’Agenzia delle Entrate propone ricorso percassazione, affidato a un unico motivo. La società contribuente è rimastaintimata.MOTIVI DELLA DECISIONECon l’unico motivo di ricorso si deduce la violazione degli artt. 19 e 54 delD.P.R. n. 633 del 1972 e dell’art. 2697 c.c., in relazione all’art. 360,comma 1, n. 3, c.p.c. La contribuente censura la sentenza impugnata peraver la CTR erroneamente fondato la decisione su tre assunti: che l’Ufficioavrebbe dovuto individuare il fornitore comunitario occulto; che la mercesarebbe stata realmente trasportata dalle sedi dei fornitori alla societàcontribuente; che i fornitori sarebbero effettivi in quanto iscritti al sistemaVIES ancora nel marzo 2016 e titolari di partita IVA.Numero registro generale 36601/2018Numero sezionale 9012/2025Numero di raccolta generale 7623/2026Data pubblicazione 30/03/2026La CTR ha osservato testualmente: “La sentenza impugnata, senza alcunaspecifica motivazione, fa propria la tesi dell’ufficio... secondo cui le societàfornitrici... sarebbero tutte interposte e prive di reale organizzazione,malgrado la contribuente abbia potuto provare, con dovizia di particolari,l’effettivo trasporto e successiva consegna di varie migliaia di prodottitelefonici venduti all’appellante”.Il giudice d’appello ha aggiunto: “Per spiegare la sussistenza di operazioniinesistenti, l’amministrazione ha allegato degli schemi esemplificativi... incui si echeggia un fantomatico ‘fornitore comunitario’, quale reale fornitoredella merce, mai identificato, almeno tratteggiato, teorizzando quindi delle‘triangolazioni prive di un terzo lato’”.La CTR ha inoltre evidenziato che l’Agenzia “avrebbe... dovutoquantomeno individuare il fornitore reale dei cellulari arrivati sul mercato”,mentre “non è stata in grado di individuare tale fornitore”. Ancora, harilevato che “l’effettività delle transazioni è confermata dai resoconti dellesocietà di logistica; [OSCURATO:PERSONA] è la società consortile che ha fornitoprova certa dell’origine e della provenienza della merce. A tale riguardo,basterà fare riferimento ai numerosi documenti di trasporto chedimostrano la provenienza dei beni”.Infine, la CTR ha osservato che, per dimostrare l’esistenza dei fornitorioperativi, la contribuente “ha fatto riferimento al sistema VIES”, il quale“consente agli operatori commerciali, titolari di una partita IVA, cheeffettuano cessioni intracomunitarie, di verificare la validità del numero diidentificazione IVA dei loro clienti attraverso il collegamento con i sistemifiscali degli Stati membri dell’Unione Europea”. In tal modo, lacontribuente avrebbe dimostrato di trovarsi in una situazione giuridicaoggettiva di non conoscibilità delle operazioni fraudolente.Orbene, l’Agenzia ha contestato l’utilizzo di fatture per operazionisoggettivamente inesistenti, allegando elementi specifici quali laNumero registro generale 36601/2018Numero sezionale 9012/2025Numero di raccolta generale 7623/2026Data pubblicazione 30/03/2026mancanza di mezzi e personale da parte dei fornitori nazionali apparenti,nonché l’omesso pagamento dell’IVA da parte di questi ultimi.Gli assunti su cui si fonda la sentenza d’appello – la necessità diindividuare il fornitore comunitario occulto, l’effettivo trasporto dellamerce presso la sede della contribuente e l’iscrizione al sistema VIES dellesocietà coinvolte – non reggono alla luce dei principi fissati da questaCorte in tema di operazioni soggettivamente inesistenti.Secondo consolidato orientamento, qualora l’Amministrazione finanziariacontesti che la fatturazione attiene a operazioni soggettivamenteinesistenti, inserite o meno nell’ambito di una frode carosello, incombesulla stessa l’onere di provare la consapevolezza del destinatario chel’operazione si inseriva in un’evasione dell’imposta, dimostrando, anche invia presuntiva, in base a elementi oggettivi specifici, che il contribuentefosse a conoscenza – o avrebbe dovuto esserlo, usando l’ordinariadiligenza in ragione della qualità professionale ricoperta – della sostanzialeinesistenza del contraente; ove l’Amministrazione assolva a dettoincombente istruttorio, grava sul contribuente la prova contraria di avereadoperato, per non essere coinvolto in un’operazione volta a evaderel’imposta, la diligenza massima esigibile da un operatore accorto, secondocriteri di ragionevolezza e proporzionalità in rapporto alle circostanze delcaso concreto (Cass., 31 gennaio 2022, n. 2922; Cass., 20 luglio 2020, n.15369; Cass., 28 febbraio 2019, n. 5873; Cass., 20 aprile 2018, n. 9851).In sintesi, l’identificazione del fornitore reale è irrilevante rispetto allacontestazione dell’inesistenza soggettiva delle operazioni. Analogamente,l’effettività del trasporto e della consegna delle merci non muta la naturafittizia dell’interlocutore. Ciò che viene contestato non è l’esistenzamateriale delle operazioni, bensì la dinamica sottesa, caratterizzata dalcoinvolgimento di un soggetto privo di reale operatività.Parimenti, l’iscrizione al VIES si rivela ininfluente. La giurisprudenzaunionale ha infatti chiarito che tale iscrizione costituisce un requisitoNumero registro generale 36601/2018Numero sezionale 9012/2025Numero di raccolta generale 7623/2026Data pubblicazione 30/03/2026meramente formale, non rilevante ai fini della qualificazione della cessioneintracomunitaria, la quale richiede esclusivamente le condizioni sostanzialipreviste dall’art. 138, par. 1, della direttiva 2006/112/CE (Corte diGiustizia dell’Unione Europea, 9 febbraio 2017, causa C-21/16).Il motivo va, in ultima analisi, accolto. La sentenza d’appello va cassata ela causa rinviata per un nuovo esame e per la regolazione delle spese delgiudizio di legittimità alla Corte di Giustizia Tributaria di II Grado del Lazio. P.Q.MAccoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata. Rinvia la causa per unnuovo esame e per la regolazione delle spese del giudizio alla Corte diGiustizia Tributaria di II Grado del Lazio.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 17/12/2025.La PresidenteTania Hmeljak