CassazionedecretoSezione 3Decisione del 3 aprile 2024
Cassazione n. 15240/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
C ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.16213/2020 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in ROMA, alla via [OSCURATO:PERSONA] da SIENA n. 46, presso lo studio dell ’ avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), che li rappresenta e difende , unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), con domicilio digitale come in atti -ricorrenti – contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, alla via G PAISIELLO n. 12, presso lo studio dell ’ avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]),che lo rappresenta e difende, con domicilio digitale come in atti -controricorrente - avverso la SENTENZA d ella CORTE d ’ APPELLO di ROMA n. 411/2020depositata il 21/01/2020 . R.g. n. 16213 del 2020 Ad. del 3/04/2023; estensore: C. [OSCURATO:PERSONA] la relazione svolta, nella camera di consiglio del 03/04/2024 , dal Consigliere relatore [OSCURATO:PERSONA]Valle, osserva quanto segue. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] chiese ed ottenne dal Tribunale di Roma un decreto ingiuntivonei confronti di [OSCURATO:PERSONA], in forza di dueassegni rilasciatigli da [OSCURATO:PERSONA], sua convivente per trenta anni e madre di [OSCURATO:PERSONA]; questi oppose il monitorio e il Tribunale di Roma, espletata consulenza tecnica di ufficio, rigettò l’opposizione, disattendendo l’istanza di ammissione della querela difalso proposta da [OSCURATO:PERSONA]. Questi propose impugnazione e, n el ricostituito contraddittorio con il Gennuso, la Corte d ’ appello di Roma ha, con sentenza n. 441 del 21/01/2020 accolto l’impugnazione e revocato il monitorio, ritenendo insussistente un qualunque titolo giustificativo del credito del Gennuso e l’assenza del patto di riempimento degliassegni. Avverso la sentenza della Corte territoriale propongono ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], quali eredi di [OSCURATO:PERSONA], con atto affidato a quattro motivi. Resiste con controricorso [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] non ha depositato conclusioni. Entrambe le parti hanno depositato memoria per l’adunanza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA]. [OSCURATO:PERSONA] si è riservato il deposito del provvedimento nei successivi sessanta giorni. [OSCURATO:PERSONA] I ricorrenti propongono i seguenti motivi. Primo motivo: nullità della sentenza e del procedimento per violazione e falsa applicazione degli artt. 190 e 101 cod. proc. civ., nonché dell’art. 24 Costituzione, in relazione all’art. 360, n. 4 cod. proc. civ. R.g. n. 16213 del 2020 Ad. del 3/04/2023; estensore: C. Valle I ricorrenti deducono il vizio del procedimento per omessa concessione di termine per il deposito di scritti difensivi dopo che gli atti di causa erano stati rimessi al Procuratore generale presso la Corte d’appello di Roma affinché rendesse le sueconclusioni. Secondo motivo:violazione e falsa applicazione degli artt. 2702 e 2909 c.c., con riferimento agli artt. 226 e 324 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, n. 4, cod. proc. civ., per non avere, la Corte territoriale, ritenuto che si fosse formato giudicato sulla genuinità degli assegni rilasciati al Gennuso. Terzo motivo: violazione e falsa applicazione degli artt. 1988, 2702 e 2909 c.c., in relazione all’art. 360, n. 3, cod. proc. civ. per non avere, la Corte territoriale, concluso che la sottoscrizione in calce agli assegni doveva ritenersi come riconosciuta. Quarto motivo, in via subordinata rispetto ai precedenti: violazione e falsa applicazione degli artt. 1988, 2697, 2702, 2727 e 2729 c.c., nonché degli artt. 115 e 221 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, n. 3, cod. proc. civ., per non a vere la Corte d ’ a ppello accolto l’opposizione al monitorio senza che l’appellante Segreto avesse dato prova della sottoscrizione in bianco degli assegni. La questione preliminare, proposta da [OSCURATO:PERSONA], relativa alla legittimazione all’azione del Campisi e del Luciano deve ritenersi superata dall’avvenuta produzione, da parte di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA] copie delle procure alle liti per atto notarile, per notaio [OSCURATO:PERSONA], con espresso e specifico richiamo all’avvenuta accettazione dell’eredità di [OSCURATO:PERSONA], effettuata dai suddetti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], contenenti pure la dichiarazione che la nomina dei difensori deve ritenersi valere anche come accettazione tacita, ai sensi dell’art. 476 cod. civ., dell’eredità di [OSCURATO:PERSONA] . Tanto vale, pertanto, a superare l’eccezione di carenza di legittimazione formulata dalla difesa del controricorrente. R.g. n. 16213 del 2020 Ad. del 3/04/2023; estensore: C. [OSCURATO:PERSONA], pertanto, passarsi ad esaminare i motivi di ricorso, e segnatamente, in ordine logico, prima ancora che numerico, il primo motivo, in quanto attinente all’esplicazione piena del diritto di difesa. Il primo motivo di ricorso è fondato, p oi ché, dopo l ’ intervento del Pubblico Ministero, o, meglio, dopo la comunicazione, da parte del Collegio decidente d’appello, al detto Ufficio, nella specie alla Procura Generale presso la Corte di Appello di Roma, degli atti processuali, affinché il Procuratore generale interloquisse sulla querela di falso, alle parti private non sono stati concessi i termini per le loro conclusioni e,comunque, per ulteriori memorie . L’affermazione della Corte d’appello, dell’avere le parti già depositato le comparse conclusionali e le memorie di replica,con la ritenuta conseguenza dell’esclusione del deposito di ulteriori scritti difensivi, non può essere intesa quale adesione a una, non manifestata, e in ogni caso non esplicitata, intenzione delle parti di rinunciare all’esplicazione ulteriore del diritto di difesa dopo l’intervento del Procuratore Generale, delle cui conclusioni, peraltro, la sentenza della Corte territoriale non re n d e in alcun modo conto, cosicché se ne possa, eventualmente, inferire alcunché in ordine a un eventuale intento abdicativo delle parti(nel senso che avessero rinunciato a interloquire, si veda Cass. n. 34861 del 25/11/2022 Rv. 666495 - 03) e , segnatamente , dell’appellato, o comunque di rinuncia al diritto di depositare ulteriori scritti difensivi dopo l’intervento dell’Ufficio della [OSCURATO:PERSONA], anche solo per esaminarne la portata e le conseguenze. [OSCURATO:PERSONA], pur consapevole dell’orientamento giurisprudenziale che, nel caso di querela di falso , e in generale nelle cause nelle quali è previsto l’intervento obbligatorio del Pubblico Ministero, reputa sufficiente che gli atti siano comunicati all’Ufficio del Pubblico Ministero e che, quindi, non sianecessaria una sua, o delle parti, specifica interlocuzione (quale espressione di un R.g. n. 16213 del 2020 Ad. del 3/04/2023; estensore: C. Valle orientamento costante e risalente si veda Cass. n. 27402 del 29/10/2018 Rv. 650938 - 01) , ritiene che , a seguito dell ’ intervento nomofilattico in tema di omessa concessione dei termini di cui all’art. 190 cod. proc. civ. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie(Sez. U n. 36596 del 25/11/2021 Rv. 663244 - 01) , il principio del contraddittorio debba ritenersi violato nel caso in cui i detti termini non siano concessi. La violazione, nel caso di specie, si è verificata allor quando le parti private non sono state messe in grado di esplicare le proprie difese a seguito dell’interlocuzione della parte pubblica (in tema di veda, nel caso in cui vi era stata richiesta di chiarimenti con rimessione della causa sul ruolo, successivamente alla richiamata pronuncia delle Sez. U n. 36596 del 2021, Cass. n. 6795 del 07/03/2023 Rv. 667134 -01). Il primo motivo del ricorso deve ritenersi, pertanto, fondato; ed è accolto, con assorbimento dei restanti. La sentenza impugnata è cassata e la causa deve essere rimessa, in quanto sono necessari ulteriori accertamenti di fatto, alla Corte d’appello di Roma, in diversa composizione, alla quale è demandato di provvedere anche sulle spese di questa fase di legittimità. P.Q. M. La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbiti i restanti ; cassa la sentenza in relazione al motivo accolto; rinvia alla Corte di appello di Roma in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legitt