CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 21 febbraio 2024
Cassazione n. 12526/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/10/2023 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione 1. CASARRUBIA Michele ricorre, a mezzo del proprio difensore, avverso la sen- tenza con la quale la Corte d'appello di Palermo ha confermato la condanna emessa a suo carico dal Tribunale di Palermo in relazione al reato ex art. 116 comma 15 (guida senza patente con recidiva nel biennio). 2. Il ricorrente articola un unico motivo di ricorso con il quale deduce viola- zione di legge e difetto di motivazione, lamentando la mancanza del presupposto della recidiva nel biennio atteso che non era intervenuta nessuna sentenza di con- danna o accertamento definitivo per tale titolo. 3. Il ricorso risulta inammissibile. Del tutto assente nel ricorso, infatti, è il con- fronto con le argomentazioni esposte dalla corte territoriale per negare la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 131 bis, cod. pen. [cfr., sull'onere motivazionale, sez. 6 n. 55107 del 08/11/2018, Milone, Rv. 274647; sez. 3 n. 34151 del 18/06/2018, Fo- glietta e altro, Rv. 273678). Invero il giudice distrettuale, contrariamente a quanto sostenuto dalla difesa della ricorrente, ha del tutto logicamente motivato sulla ricorrenza del biennio, non risul- tando richiesta una precedente sentenza di condanna ma, a seguito della depenaliz- zazione del reato in parola la ricorrenza di un accertamento della violazione ammini- strativa divenuto definitivo, e, sul punto i giudici del merito hanno motivato sulla ricorrenza della definitività di tale accertamento, atteso che, in mancanza di opposi- zione, la sanzione amministrativa era stata iscritta al ruolo, come da nota PG in atti. 3. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. Pen. non rav- visandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al paga-mento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 21 febbraio 2024 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]