CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 3 aprile 2023
Cassazione n. 17509/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
onunciato la seguente ORDINANZA sulricorso iscritto al n. 2 6222 /201 8 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. in persona del suo legale rappresentante pro tempore rappresentata e difesa in forza di procura speciale in atti dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] (PEC: [OSCURATO:EMAIL]) e dall’avv. [OSCURATO:PERSONA](PEC: [OSCURATO:EMAIL] ) –ricorrente – Contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore rappresentata e difesa come per legge dall’avvocatura generale dello Stato(PEC: [OSCURATO:EMAIL] ) -controricorrente – Oggetto:cessione creditoiva e rimborso Cons.Est. [OSCURATO:PERSONA] - 2 econtro [OSCURATO:SOCIETA]. in persona del curatore pro tempore rappresentata e difesa in forza di procura speciale in atti dall’avv. [OSCURATO:PERSONA]Damascelli (PEC: [OSCURATO:EMAIL] ) - controricorrente - avverso l a sentenza della [OSCURATO:PERSONA] della Puglia n. 1209/11/2018 depositata in data 12 / 0 4 /201 8 e non notificata; Udita la relazione della causa svolt a nell’adunanza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA]dal C onsigliere [OSCURATO:PERSONA] ; Rilevatoche: -la società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. impugnava il silenzio rifiuto op posto dall'Amministrazione finanziaria con riferimento all'istanza di rimborso iva per l'anno 2008 relativa a un credito di euro 200.000 , istanza avanzatadalla società [OSCURATO:SOCIETA]., poi fallita, nel cui credito [OSCURATO:SOCIETA]. sarebbe succeduta per euro 180.000 a seguito di scissione parziale con assegnazione di parte del patrimonio inclusi i crediti nei confronti dell' E rario cosi come definiti dietro specifica richiestadel riscosso re con successivo atto di “ ricognizione di cessione delcredito”; - interveniva nel giudizio di primo grado la curatela del fallimento [OSCURATO:SOCIETA]., contrastando anch’essa la pretesa di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. sostenendo che il progetto di scissione al 31 d icembre 2010avrebbe port ato un credito iva di euro 188.000 e al 31 dicembre 2011 di euro 322.000 per cui non vi sarebbe traccia dell'importo di 200.000€ di cui si discute ; - il giudice di primo grado rigettava il rico rs o di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. aderendoalle difese di [OSCURATO:SOCIETA]. in fallimento ; -appellava [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. ; Cons.Est. [OSCURATO:PERSONA] - 3 -nel giudizio di appello si costituiva nuovamente anche la curatela del fallimentoNORAD ITALIA s . r . l ., oltre all’Ufficio, ribadendo le ragioni già svoltein primo grado ; - con la pronuncia gravata la CTR pugliese ha rigettato l'appello e confermatola sentenza impugnata ; - ricorre a questa Corte [OSCURATO:PERSONA] s .r.l. con atto affidato a due motivie illustrato da memoria ; resi ste con controricorso la curatela del fallimento [OSCURATO:SOCIETA].; r esiste con proprio autonomo controricorsoanche l' A genzia delle entrate ; Consideratoche: -il primo motivo di ricorso censura la pronuncia per violazione e/o falsa applicazionedegli artt . 1362 e seguenti c.c. in relazione all’art. 62 c. 1 deld. Lgs. n. 546 del 1992 e all’art. 360 c. 1 n. 3 c.p.c. per avere il giudice dell'appello fatto riferimento esclusivamente agli elementi letteralidel progetto di scissione e d el successivo atto di ricognizione di cessione , riferiti a d un preteso credito di euro 181.322,30 poi arrotondato a 180.000 relativo all'anno 2009 e che non trova va no esatta corrispondenza con il formale oggetto della domanda di rimborso iva che si riferis ce a un credito di euro 200.000 relativo all'anno2008; così procedendo il giudice di merito si sarebbe limitato a considerare la forma ap parente degli atti , desumibile da alcune parole,senza verificare la necessità di chiarire tali elementi letterali per comprendere l'effettivo assetto negoziale in contrasto con i principi civilisticiin materia di interpretazione dei contratti ; - inoltre la sentenza impugnata avrebbe tenuto conto del solo comportamento del curatore fallimentare della Nora d I talia senza valutare l'opposto comportamento tenuto dalla società fallita ; ancora lapronuncia impugnata non avrebbe conferito alle clausole relative ai creditidi cui si è detto un significato utile e avrebbe alterato il rapporto trapassività e attività attribuita alla costituenda nuova società secondo Cons.Est. [OSCURATO:PERSONA] - 4 ilpiano di scissione riferita alla situazione patrimoniale esistente alla datadel 31 giugno 2011 ; -il motivo è infondato ; - posto che l'accertamento della volontà delle parti in relazione al contenuto di un negozio giuridico si traduce in una indagine di fatto affidataal giudice di merito, il ricorrente per cassazione, al fine di far valerela violazione dei canoni legali di interpretazione contrattuale di cui agli artt. 1362 e ss. c.c., non solo deve fare esplicito riferimento alleregole legali di interpretazione, mediante specifica indicazione delle norme asseritamente violate ed ai principi in esse contenuti, ma è tenuto,altresì, a precisare in quale modo e con quali considerazioni il giudicedel merito si sia discostato dai canoni legali assunti come violati o se lo stesso li abbia applicati sulla base di argomentazioni illogiche od insufficienti non potendo, invece, la censura risolversi nella mera contrapposizione dell'interpretazione d el ricorrente e quella accolta nella sentenza impugnata ( in argomento tra molte Cass. Sez.1, Ordinanza n. 9461 del 09/04/2021 ) ; - nel presente caso , invero, le pattuizioni contrattuali sono obbiettivamente poco chiare: da un lato , il credito iva ri chiest o a rimborsoriguarda l'anno 2008 ed ammonta a euro 200.000; dall'altro lato,tuttavia, il progetto di scissione e il successivo atto di ricognizione (espressamentepredisposto solo a seguito di richiesta di chiarimenti delconcessionario per la riscossion e ) attribuiscono alla società ARTHEA TRADEs.r.l. un rimborso del diverso impo rto di euro 180.000 relativo aldiverso anno 2009 ; - inoltre, sebbene l'atto pubblico attribuisc a genericamente alla costituendanuova società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. “ i crediti con l'erario di cuial DPR 633 del 1972 ” la discordanza tra i due importi e i due periodi di riferimento del credito è evidente, né è risolta e, anzi , ne resta accentuatala situazione di incertezza, poiché si richiamo generalmente Cons.Est. [OSCURATO:PERSONA] - 5 piùcrediti, sicché da un lato viene chiarito che ve ne sono più di uno, mentre,dall’altro mancando di identificarli uno per uno come ben era possibilesenza troppo sforzo ; -in tale contesto, dunque, le censure poste con il motivo di ricorso in esame si risolv ono, in concreto, nella mera contrapposizione tra l’interpretazione del ricorrente e quella accolta nella sentenza impugnata;poiché quest ’ ultima non deve essere l ’ unica astrattamente possibilema solo una delle plausibili interpretazioni, sicché, quando di unaclausola contrattuale sono possibili due o più interpretazioni, no n è consentito, alla parte che aveva proposto l'interpretazione poi disattesa dal giudice di merito, dolersi in sede di legittimità del fatto chesia stata privilegiata l'altra ; - neppure poi risultano violati i canoni interpretativi di cui agli artt.1362c.c. in quanto la CTR non si è discostata dai canoni legali, avendo attribuitoin primo luogo rilievo alla genericità della previsione dell’atto pubblico di scissione , che rimandava ai credit i erariali; quindi alla indicazione– evidentemente contraddittoria in sé – contenuta nell’atto di ricognizione, che precisava l’entità del credito in euro 180.000 riferitoall’anno 2009, in netto contrasto (per non dire in contraddizione esplicita)con i dati dell’istanza di rimborso di [OSCURATO:SOCIETA] avanzata perun credito di importo differente e relativo ad altro importo; -l'elemento letterale, poi, pur assumendo funzione fondamentale nella ricercadella effettiva volontà delle parti, è stato in concreto riguardato e applicato anche alla stregua degli ulteriori criteri ermeneutici e, segnatamente,di quelli dell'interpretazione funzionale ex art. 1369 c.c. e dell'interpretazione secondo buona fede ex art. 1366 c.c., avuto riguardo allo "scopo p ratico" perseguito dalle parti (la cessione di crediti)con la stipulazione del contatto, e quindi della relativa "causa concreta"; Cons.Est. [OSCURATO:PERSONA] - 6 -da tali discordanze quanto all’importo e all’anno, in particolare, in un contesto di complessiva oscurità del regolamento contrattuale, il giudice del merito ha pertanto correttamente concluso in ordine all’accertamento della inesistenza della chiara volontà delle parti di cedereproprio il credito riferito all’anno 2008; - il secondo motivo di ricorso si incentra sulla viol azione e/o falsa applicazionedell’art. 2506 bis c. 2 c.c. e degli artt. 1321, 1325, n. 1 e 1430 c.c. in relazione all’art. 62 del d. Lgs. n. 546 del 1992 e all’art. 360c. 1 n. 3 c.p.c. per avere il giudice dell'appello implicitamente ed erroneamente appl icato l'art . 2506 bis c.c. , non ciò mancando di ritenereche l'omessa indicazione del credito in contestazione cioè del credito di euro 200.000 chiest o a rimborso con il mod. VR 2009 nel piano di scissione non è ascrivibile una tacita volontà di mantenerlo nellatitolarità della società [OSCURATO:SOCIETA]. ma a l fatto che esso , siapure erroneamente stato contabilizzato ed utilizzato come credito incompensazione n elle successive liquidazioni e dichiarazioni annuali così da confluire nel credito di euro 181.322 ,30 risultanti come “ iva debito/creditoliquidazione” nello stato patrimoniale dal 30 giugno 2011 assuntoa base per il compimento dell'operazione di scission e; -il motivo è inammissibile; - come peraltro adombrato nella stessa articolazione del motivo di ricorso, esso è diretto ad aggredire una statuizione che nella stessa prospettazione di parte ricorrente è riferita ad una applicazione implicita,se non anc he puramente supposta sino al punto di costituire quasimera illazione , della disposizione che si assume violata; - in quanto implicita , tale applicazione non si desume dalla ratio decidendidella pronuncia impugnata , della quale non consta ; la ratio decidendi si fonda infatti, come è chiaro dalla lettura della pronuncia impugnata, sul diverso profilo della inesistenza della volontà di Cons.Est. [OSCURATO:PERSONA] - 7 cessione del credito rivendicato per l'anno 2008 come desunta dalla interpretazionedel regolamento contrattuale ; -pertanto, nel censurare tale implicita violazione di legge il motivo si colloca fuori bersaglio rispetto alla ratio decidendi della pronuncia impugnatae va dichiarato inammissibile ; -conclusivamente quindi , il ricorso è rigettato; - le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo; p.q.m. rigettail ricorso; condanna parte ricorrente al pagamento delle spese processuali che liquida in euro 5.8 0 0,00 oltre a spese prenotate a debitoin favore dell' A mministrazione finanziaria e in euro 5.8 0 0,00 in favoredella curatela del fallimento [OSCURATO:SOCIETA]. cui aggiungersi euro200 per esborsi e accessori di legge . Aisensi dell’ar