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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 3 marzo 2022

Cassazione n. 36505/2022

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la seguente ORDINANZA sul ricorso r.g. n. 13269/2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro-tempore, domiciliata ex lege in ROMA, presso la sede dell'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO che la rappresenta e difende; - ricorrente principale - contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], IGINIO DELL'AMICO, [OSCURATO:PERSONA], GINO l'AVER°, [OSCURATO:PERSONA], _LANTIOCO [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] (nella qualità di erede di [OSCURATO:PERSONA]), [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in ROMA, presso lo studio degli avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] che li rappresentano e difendono; - controricorrenti e ricorrenti incidentali - e [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, presso lo studio dell'avv.to [OSCURATO:PERSONA], presentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - resistente - e R.G.N. 13269/2019 - Adunanza del 07/07/2022 [OSCURATO:PERSONA], LAURA MON_LARI, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; - intimati - avverso la sentenza n. 7297/2018 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 20/11/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 07/07/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] DELL'UTRI R.G.N. 13269/2019 - Adunanza del 07/07/2022 Rilevato che, con sentenza resa in data 20/11/2018, la Corte d'appello di Roma, in accoglimento dell'appello proposto, tra gli altri, dai controricorrenti indicati in epigrafe, e in riforma della decisione di primo grado, ha con- dannato la Presidenza del Consiglio dei Ministri al risarcimento dei danni subiti dai ridetti controricorrenti a seguito del mancato recepi- mento, da parte dello Stato italiano, delle direttive comunitarie 75/363/CEE e 82/76/CEE, avendo gli stessi, dopo il conseguimento della laurea in medicina, frequentato e completato corsi di specializza- zione senza percepire l'equa remunerazione al riguardo prevista dalla disciplina comunitaria a carico di ciascuno Stato nazionale; a fondamento della decisione assunta, la corte territoriale ha sot- tolineato il carattere incontestato dell'inadempimento dello Stato ita- liano rispetto all'obbligazione dedotta in giudizio dagli originari attori, rilevando come a questi ultimi spettasse la rivendicata indennità sia pure solo a partire dal 1 gennaio 1983 (per i medici iscritti a corsi di specializzazione iniziati in epoca anteriore), atteso che solo a far data da tale termine poteva ritenersi concretizzato l'inadempimento dello Stato italiano rispetto agli obblighi di recepimento delle nominate di- rettive comunitarie; avverso la sentenza del giudice d'appello, la Presidenza del Consi- glio dei ministri propone ricorso per cassazione sulla base di tre motivi d'impug nazione; i controricorrenti indicati in epigrafe resistono con controricorso, proponendo, a loro volta, ricorso incidentale sulla base di due motivi di impugnazione, cui ha fatto seguito il deposito di memoria; [OSCURATO:PERSONA], non avendo presentato tempestivo con- troricorso, ha depositato un atto di costituzione ai fini della partecipa- zione all'eventuale discussione orale della causa; nessun altro intimato ha svolto difese in questa sede, la trattazione è stata fissata ai sensi dell'art. 380-bis.1. c.p.c.;Adunanza del 7 luglio 2022 R. G. n. 13269/2019 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri il Procuratore generale presso la Corte di cassazione non ha depo- sitato conclusioni scritte; considerato che, con il primo motivo, la Presidenza del Consiglio dei Ministri censura la sentenza impugnata per violazione e falsa applicazione delle direttive CEE 93/16, 82/76, 362/75, 363/75; dell'art. 2043 c.c.; dell'art. 11 della leghe n. 370/99, nonché della sentenza 24.01.2018 CGUE (in re- lazione all'art. 360 n. 3 c.p.c.), per avere la corte territoriale erronea- mente riconosciuto il diritto delle controparti al conseguimento del be- neficio dagli stessi rivendicato anche nei casi di iscrizione alle rispettive scuole di specializzazione in epoca anteriore al 1 gennaio 1983, e dun- que prima della scadenza del termine stabilito per il recepimento, da parte dello Stato italiano, della disciplina comunitaria dedotta in giudi- zio a fondamento della remunerazione oggetto d'esame, con la conse- guente insussistenza di alcun inadempimento rilevabile in questa sede, in conformità a quanto sostenuto nella richiamata sentenza della Corte di giustizia dell'Unione Europea resa in data 24 gennaio 2018; il motivo è infondato; osserva al riguardo il Collegio come, secondo quanto affermato nella sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea emessa in data 3 marzo 2022 (nella causa C-590/20), con riguardo alla questione relativa all'applicabilità della direttiva 82/76 ai periodi di formazione a tempo pieno o a tempo ridotto come medico specialista iniziati prima dell'entrata in vigore (il 29 gennaio 1982) della ridetta direttiva e pro- seguiti dopo la scadenza (il 1 gennaio 1983) del termine di trasposi- zione della medesima direttiva, "occorre ricordare che, secondo una costante giurisprudenza della Corte, una norma giuridica nuova si ap- plica a partire dall'entrata in vigore dell'atto che la introduce e, pur non applicandosi alle situazioni giuridiche sorte e definitivamente acquisite in vigenza della normativa precedente, essa disciplina gli effetti futuri di queste situazioni, nonché le situazioni giuridiche nuove.

Ciò non vale s Adunanza del 7 luglio 2022 R.G. n. 13269/2019 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri nel caso in cui la norma nuova sia accompagnata da disposizioni spe- cifiche che ne determinino speciali condizioni di applicazione nel tempo, attribuendole un effetto retroattivo (v., in tal senso, sentenza del 15 gennaio 2019, E.B., C.258/17, EU:C:2019:17, punto 50 e la giurispru- denza ivi citata)"; a "questo proposito", prosegue la CGUE, "occorre constatare che l'iscrizione in una scuola di specializzazione prima dell'entrata in vigore, il 29 gennaio 1982, della direttiva 82/76, al fine di beneficiare di for- mazioni in conformità delle condizioni a quel tempo applicabili, ha fatto sorgere una situazione giuridica definitivamente acquisita anterior- mente all'entrata in vigore di detta direttiva" con la conseguenza che "una tale iscrizione nonché i periodi di formazione ad essa correlati non possono, in assenza di specifiche disposizioni in tal senso contenute nella direttiva 82/76, essere fatti rientrare nell'ambito di applicazione di quest'ultima per il periodo anteriore alla scadenza del termine di trasposizione della direttiva stessa (v., per analogia, sentenza del 15 gennaio 2019, E.B., C.258/17, EU:C:2019:17, punto 52 e la giurispru- denza sopra citata)"; è dunque "soltanto alla scadenza del termine di trasposizione della direttiva 82/76, ossia a partire dal 1° gennaio 1983, che tale direttiva ha fatto entrare nell'ambito di applicazione del diritto dell'Unione gli effetti di un'iscrizione effettuata prima dell'entrata in vigore della diret- tiva in parola (v., per analogia, sentenza del 15 gennaio 2019, E.B., C.258/17, EU:C:2019:17, punto 53 e la giurisprudenza ivi citata)"; ciò posto, osserva la CGUE, "per quanto riguarda le formazioni pro- seguite dopo la scadenza, il 1 gennaio 1983, del termine di trasposi- zione di detta direttiva, un'iscrizione quale quella di cui sopra ha con- tinuato a produrre i suoi effetti per tutta la durata delle formazioni stesse, successivamente alla data summenzionata", con la conse- guenza che "la situazione di un medico che si sia iscritto presso una Adunanza del 7 luglio 2022 R.G. n. 13269/2019 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri scuola di specializzazione medica prima del 29 gennaio 1982 costitui- sce una situazione sorta prima dell'entrata in vigore della direttiva 82/76, ma i cui effetti futuri sono disciplinati da tale direttiva a partire dalla scadenza, il 1 gennaio 1983, del termine di trasposizione di quest'ultima"; in forza di tali premesse, "poiché, come risulta dal punto 34 della presente sentenza, qualsiasi formazione a tempo pieno o a tempo ri- dotto come medico specialista iniziata nel corso dell'anno 1982 deve, per il periodo che va dal 1 gennaio 1983 fino alla fine della formazione seguita, essere oggetto di una remunerazione adeguata, ai sensi dell'allegato della direttiva 75/363 modificata, tale obbligo di remune- razione vale anche, alle stesse condizioni, per le formazioni iniziate prima dell'entrata in vigore, il 29 gennaio 1982, della direttiva 82/76"; "infatti", rileva la CGUE, "la Corte ha già statuito che le norme tran- sitorie contenute negli articoli 12 e 14 della direttiva 82/76 non pos- sono ritenersi aver avuto l'effetto di limitare nel tempo l'obbligo di ver- sare una remunerazione adeguata ai medici a titolo della loro forma- zione a tempo ridotto in medicina specialistica (v., in tal senso, sen- tenza del 24 gennaio 2018, Pantuso e a., C.616/16 e C.617/16, EU:C:2018:32, punti 33 e 35)"; la CGUE ha dunque conclusivamente dichiarato che "l'articolo 2, paragrafo 1, lettera c), l'articolo 3, paragrafi 1 e 2, nonché l'allegato della direttiva 75/363 modificata devono essere interpretati nel senso che qualsiasi formazione a tempo pieno o a tempo ridotto come medico specialista, iniziata prima dell'entrata in vigore, il 29 gennaio 1982, della direttiva 82/76 e proseguita dopo la scadenza, il 1 gennaio 1983, de/termine di trasposizione di tale direttiva, deve, per il periodo di tale formazione a partire dal 1 gennaio 1983 e fino alla fine della formazione stessa, essere oggetto di una remunerazione adeguata, ai sensi dell'al- legato sopra citato, a condizione che la formazione in parola riguardi una specializzazione medica comune a tutti gli Stati membri ovvero a Adunanza del 7 luglio 2022 R.G. n. 13269/2019 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri due o più di essi e menzionata negli articoli 5 o 7 della direttiva 75/362"; da ultimo, le Sezioni Unite di questa Corte, in accordo con quanto sanzionato dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea, hanno stabilito il principio di diritto ai sensi del quale il diritto al risarcimento del danno da inadempimento della direttiva comunitaria n. 82/76/Cee, riassun- tiva delle direttive n. 75/362/Cee e n. 75/363/Cee, spetta anche in favore di soggetti iscritti a corsi di specializzazione negli anni accade- mici anteriori al 1982-1983, ma solo a partire dal 1 gennaio 1983 e fino alla conclusione della formazione stessa, sempre che si tratti di una specializzazione medica comune a tutti gli Stati membri, oppure a due o più, come menzionate agli artt. 5 e 7 della dir. 75/362/CEE (Sez.

U, Sentenza n. 20278 del 23/6/2022); nel recepire integralmente le conclusioni fatte proprie dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea e dalle Sezioni Unite di questa Corte, ritiene questo Collegio di dover riconoscere la radicale infondatezza della censura avanzata in questa sede dall'amministrazione ricorrente, essendosi la sentenza della Corte d'appello di Roma impugnata in que- sta sede integralmente uniformata ai richiamati principi di diritto, cor- rettamente riconoscendo il diritto dei controricorrenti interessati, in presenza dei relativi presupposti di carattere sostanziale (in questa sede neppure contestati), al conseguimento di una remunerazione ade- guata a partire dal 10 gennaio 1983 fino al termine del corso di specia- lizzazione dallo stesso seguito; con il secondo motivo, la Presidenza del Consiglio dei ministri cen- sura la sentenza impugnata per violazione degli artt. 2043 e 2909 c.c., degli artt. 39, 324 e 329 c.p.c., nonché dell'art. 11 della legge n. 370/99 (in relazione all'art. 360 nn. 3 e 4 c.p.c.), per avere la corte territoriale erroneamente riconosciuto il diritto di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] del 7 luglio 2022 R.G. n. 13269/2019 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]- rio Flumene, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], Ma- rina Gennaio, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]- gliano, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]- ronese, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], Da- miano [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] scimmia, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] al conseguimento dei benefici dagli stessi ri- vendicati nonostante gli stessi avessero già ottenuto il medesimo be- neficio ad esito di altro giudizio con sentenza passata in giudicato; il motivo è inammissibile; osserva il Collegio come l'amministrazione ricorrente abbia inam- missibilmente avanzato la presente doglianza in questa sede di legitti- mità, non avvedendosi del carattere revocatorio del vizio denunciato; al riguardo, è appena il caso di richiamare il consolidato insegna- mento della giurisprudenza di questa Corte ai sensi del quale, in tema di impugnazione avverso la sentenza d'appello che non tenga conto del giudicato formale intervenuto prima del suo deposito, a differenza di quanto avviene nell'ipotesi di giudicato sopravvenuto rispetto a tale momento, dev'essere proposta revocazione ex art. 395 n. 5 c.p.c., e non ricorso per cassazione, in quanto l'esaurimento della fase di merito si ha solo con il deposito della decisione di secondo grado, sicché nel corso del giudizio di gravame il giudicato esterno può essere dedotto con la produzione della sentenza munita di attestato di definitività, an- che mediante un'apposita istanza che consenta la rimessione della causa sul ruolo (Sez. 5, Sentenza n. 13987 del 23/05/2019, Rv. 653999 - 01; Sez. 5, Sentenza n. 360 del 11/01/2006, Rv. 588712 - 01; cfr. altresì Sez.

U, Sentenza n. 13916 del 16/06/2006, Rv. 589695 - 01);Adunanza del 7 luglio 2022 R.G. n. 13269/2019 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri con il terzo motivo, la Presidenza del Consiglio dei Ministri censura la sentenza impugnata per violazione dell'art. 2043 c.c., degli artt. 112 e 324 c.p.c., dell'art. 11 della legge n. 370 del 1999; nonché delle direttive CEE 93/16, 82/76, 75/362, 75/363 (in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c.), per avere la corte territoriale riconosciuto, in favore di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], im- porti a titolo di risarcimento dei danni erroneamente commisurati a una durata dei rispettivi corsi di specializzazione superiore a quella indicata dagli stessi interessati, peraltro di durata inferiore rispetto a quella quinquennale prevista nelle direttive europee indicate; il motivo è inammissibile; al riguardo, osserva il Collegio come, sulla base del principio di ne- cessaria e completa allegazione del ricorso per cassazione ex art. 366 n. 6 c.p.c. (valido oltre che per il vizio di cui all'art. 360, comma primo, n. 5 anche per quelli previsti dai nn. 3 e 4 della stessa disposizione normativa), il ricorrente che denunzia la violazione o falsa applicazione di norme di diritto, non può limitarsi a specificare soltanto la singola norma di cui, appunto, si denunzia la violazione, ma deve indicare gli elementi fattuali in concreto condizionanti gli ambiti di operatività di detta violazione (cfr. Sez.

L, Sentenza n. 9076 del 19/04/2006, Rv. 588498); siffatto onere sussiste anche allorquando il ricorrente affermi che una data circostanza debba reputarsi comprovata dall'esame degli atti processuali, con la conseguenza che, in tale ipotesi, il ricorrente me- desimo è tenuto ad allegare al ricorso gli atti del processo idonei ad attestare, in relazione al rivendicato diritto, la sussistenza delle circo- stanze affermate, non potendo limitarsi alla parziale e arbitraria ripro- duzione di singoli periodi estrapolati dagli atti processuali propri o della controparte; è appena il caso di ricordare come tali principi abbiano ricevuto l'espresso avallo della giurisprudenza delle Sezioni Unite di questa Adunanza del 7 luglio 2022 R.G. n. 13269/2019 - rei. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri Corte (cfr., per tutte, Sez.

Un., Sentenza n. 16887 del 05/07/2013), le quali, dopo aver affermato che la prescrizione dell'art. 366, n. 6, c.p.c., è finalizzata alla precisa delimitazione del thema decidendum, attra- verso la preclusione per il giudice di legittimità di porre a fondamento della sua decisione risultanze diverse da quelle emergenti dagli atti e dai documenti specificamente indicati dal ricorrente, onde non può ri- tenersi sufficiente in proposito il mero richiamo di atti e documenti posti a fondamento del ricorso nella narrativa che precede la formulazione dei motivi (Sez.

Un., Sentenza n. 23019 del 31/10/2007, Rv. 600075), hanno poi ulteriormente chiarito che il rispetto della citata disposizione del codice di rito esige che sia specificato in quale sede processuale nel corso delle fasi di merito il documento, pur eventualmente individuato in ricorso, risulti prodotto, dovendo poi esso essere anche allegato al ricorso a pena d'improcedibilità, in base alla previsione del successivo art. 369, comma 2, n. 4 (cfr. Sez.

Un., Sentenza n. 28547 del 02/12/2008 (Rv. 605631); con l'ulteriore precisazione che, qualora il documento sia stato prodotto nelle fasi di merito e si trovi nel fascicolo di parte, l'onere della sua allegazione può esser assolto anche mediante la produzione di detto fascicolo, ma sempre che nel ricorso si specifichi la sede in cui il documento è rinvenibile (cfr. Sez.

Un., Ordinanza n. 7161 del 25/03/2010, Rv. 612109, e, con particolare riguardo al tema dell'allegazione documentale, Sez.

Un., Sentenza n. 22726 del 03/11/2011, Rv. 619317); nella violazione di tali principi deve ritenersi incorsa l'amministra- zione ricorrente con il motivo d'impugnazione in esame, atteso che la stessa, nel dolersi che la corte d'appello avrebbe erroneamente deter- minato gli importi riconosciuti in favore delle indicate controparti in contrasto con le risultanze positive della documentazione prodotta agli atti del giudizio, ha tuttavia omesso di fornire alcuna idonea e completa indicazione circa gli atti e i documenti (e il relativo contenuto) compro- vanti il ricorso effettivo di detto errore, con ciò precludendo a questa Adunanza del 7 luglio 2022 R.G. n. 13269/2019 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri Corte la possibilità di apprezzare la concludenza delle censure formu- late al fine di giudicare la fondatezza del motivo d'impugnazione pro- posto; in particolare, la censura avanzata dall'amministrazione ricorrente risulta fondata sull'atto d'appello avversario, sulla cui produzione nulla viene riferito e riguardo al quale neppure si dichiara di volerne richia- mare la presenza nel fascicolo d'ufficio (come esige l'art. 366 n. 6 c.p.c., per la seconda ipotesi, ai sensi della citata Sez.

U, Sentenza n. 22726 del 03/11/2011, Rv. 619317 - 01; e tanto, naturalmente, se ed in quanto si avanzi l'istanza ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 369 c.p.c.), senza nemmeno riprodurne le parti destinate a sorreggere la censura direttamente o indirettamente; con il primo motivo della propria impugnazione, i ricorrenti inciden- tali censurano la sentenza impugnata per violazione e falsa applica- zione dell'art. 6 d.lgs. n. 257/91; dell'art. 11 della legge n. 370/99; nonché dell'art. 13 della direttiva 82/76/CEE (in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c.), per avere la corte territoriale erroneamente riconosciuto a [OSCURATO:PERSONA], in qualità di erede di [OSCURATO:PERSONA], un risarci- mento corrispondente alla frazione pari a 10 mesi (tra il 1 gennaio 1983 e la fine dell'anno accademico 82/83) in relazione al corso di specializ- zazione in pediatria frequentato dalla stessa, sulla base di un'erronea indicazione contenuta nella documentazione allegata agli atti dei giu- dizi di merito, là dove il corso frequentato dalla Micelisopo sarebbe ini- ziato nell'anno 1981 e si sarebbe concluso nel 1985, come attestato dalla documentazione prodotta in questa sede di legittimità, con il con- seguente diritto della stessa a conseguire il risarcimento rivendicato in relazione agli anni 1983, 1984 e 1985; il motivo è inammissibile;Adunanza del 7 luglio 2022 R.G. n. 13269/2019 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri osserva il Collegio come la sentenza impugnata in questa sede ab- bia giudicato sul credito della Micelisopo sulla base della documenta- zione ritualmente prodotta nel corso del giudizio di merito, come pe- raltro riconosciuto dagli stessi ricorrenti incidentali; ciò posto, gli eventuali errori contenuti in detta documentazione (come asserito con l'odierna censura) non possono ritenersi compro- vabili attraverso la produzione di ulteriore documentazione in questa sede di legittimità, atteso che, ai sensi dell'art. 372 c.p.c., non è con- sentita la produzione di ulteriore documentazione dinanzi alla Corte di cassazione se non limitatamente agli atti e ai documenti "che riguar- dano la nullità della sentenza impugnata e l'ammissibilità del ricorso e del controricorso"; in particolare, le ipotesi di nullità della sentenza che consentono, ex art. 372 c.p.c., la produzione di nuovi documenti in sede di giudizio di legittimità, sono limitate a quelle derivanti da vizi propri dell'atto per mancanza dei suoi requisiti essenziali di sostanza e di forma, e non si estendono, pertanto, a quelle originate, in via riflessa o mediata, da vizi del procedimento, ed ancor meno a quelle derivanti da errores in iudicando (cfr. Sez. 1, Sentenza n. 23783 del 22/12/2004, Rv. 582591 - 01); con il secondo motivo, i ricorrenti incidentali censurano la sentenza impugnata per violazione e falsa applicazione dell'art. 6 d.lgs. n. 257/91, dell'art. 11 della legge n. 370/99, dell'art. 13 della direttiva 82/76/CEE, degli artt. 5 e 189 TCE, dell'art. art. 10 TCE nella versione consolidata (GUCE n.

C 325 del 24 dicembre 2002), dell'art. 117 co. 1 Cost, dell'art. 16 Direttiva CEE 82/76, nonché dei principi in materia di quantificazione del danno da omesso e/o tardivo recepimento di diret- tive comunitarie, affermati dalla sentenza della CGUE 25 febbraio 1999 (in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c.), per avere la corte territoriale er- roneamente ritenuto di quantificare il risarcimento del danno de quo nella somma di euro 6.713,94 per ciascun anno del relativo corso di Adunanza del 7 luglio 2022 R.G. n. 13269/2019 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri specializzazione, anziché in euro 11.103,80 (lire 21.500.000), somma fissata, a titolo di adeguata remunerazione, dall'art. 6 d.lgs. n. 257/91; il motivo è inammissibile; osserva al riguardo il Collegio come, ai sensi dell'art. 360-bis n. 1 c.p.c., il ricorso è inammissibile quando il provvedimento impugnato ha deciso le questioni di diritto in modo conforme alla giurisprudenza della Corte e l'esame dei motivi non offre elementi per confermare o mutare l'orientamento della stessa; in particolare, in tema di giudizio di legittimità, anche un solo pre- cedente, se univoco, chiaro e condivisibile, integra l'orientamento della giurisprudenza della Suprema Corte di cui all'art. 360-bis, n. 1, c.p.c., con conseguente dichiarazione di inammissibilità del relativo ricorso per cassazione che non ne contenga valide critiche (Sez. 6 - 3, Ordi- nanza n. 4366 del 22/02/2018, Rv. 648036 - 02); nel caso di specie, il giudice a quo ha determinato gli importi in favore dei medici frequentanti corsi di specializzazione in epoca ante- riore al 1991 uniformandosi all'orientamento già fatto proprio dalla giu- risprudenza di questa Corte, ai sensi del quale gli importi da corrispon- dere ai medici specializzandi italiani che hanno frequentato il corso quadriennale di specializzazione dopo il 31 dicembre 1982, derivanti dal tardivo recepimento delle direttive CEE n. 362 del 1975 e n. 76 del 1982, non possono essere commisurati alla borsa di studio così come introdotta e quantificata nel d.lgs. n. 257 del 1991, che non ha efficacia retroattiva ed è diretta ad individuare, secondo la discrezionalità del legislatore interno, la misura della retribuzione dovuta per le presta- zioni fornite dai medici specializzandi; infatti, l'obbligazione scaturente dalla mancata attuazione di direttive non ha natura né retributiva né risarcitoria, ma indennitaria e para risarcitoria, con la conseguenza che non può dare luogo ad una riparazione integrale, desumibile dai criteri di calcolo del d.lgs. sopracitato, ma va quantificata scegliendo un pa- Adunanza del 7 luglio 2022 R.G. n. 13269/2019 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri rametro equitativo, fondato sul canone di parità di trattamento per si- tuazioni analoghe, che deve essere ricavato dalle indicazioni contenute nella

I. n. 370 del 1999, con la quale lo Stato italiano ha ritenuto di procedere ad un parziale adempimento soggettivo nei confronti di tutte le categorie che, dopo il 31 dicembre 1982, si siano trovate nelle con- dizioni fattuali idonee all'acquisizione dei diritti previsti dalle direttive comunitarie senza, però, essere ricomprese nel d.lgs. n. 257 del 1991.

Tale parametro è idoneo a coprire tutta l'area dei pregiudizi causai- mente collegabili al tardivo adempimento del legislatore italiano al suo dovere di trasposizione della normativa europea, salva la rigorosa prova, da parte del danneggiato, di circostanze diverse da quelle nor- mali, tempestivamente e analiticamente dedotte in giudizio prima della maturazione delle preclusioni assertive o di merito e di quelle istrutto- rie.

Ne consegue che non può essere accolta la richiesta di rimessione alla Corte di giustizia UE di una questione concernente il menzionato parametro, venendo in rilievo scelte discrezionali che l'ordinamento co- munitario ha riservato agli Stati membri, con riferimento alle quali non è ipotizzabile alcuna disparità di trattamento fra coloro che si sono iscritti alle scuole di specializzazione dopo il 1991 e coloro che le hanno frequentate in precedenza (cfr., ex plurimis, Sez. 3, Ordinanza n. 41076 del 21/12/2021, Rv. 663493 - 01; v. altresì Sez.

U, Sentenza n. 30649 del 27/11/2018, Rv. 651813 - 02); rispetto a tale arresto della giurisprudenza di legittimità, gli odierni ricorrenti hanno sostanzialmente omesso di confrontarsi in termini di- retti, limitandosi ad esprimere unicamente il proprio dissenso attra- verso il richiamo di prospettive argomentative da ritenersi non decisive o pertinenti; sulla base di tali premesse, rilevata la complessiva infondatezza del ricorso principale, dev'esserne pronunciato il rigetto, unitamente alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso incidentale;Adunanza del 7 luglio 2022 R.G. n. 13269/2019 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri la reciprocità della soccombenza vale a giustificare l'integrale com- pensazione tra le parti delle spese del presente giudizio di legittimità; l'irritualità della costituzione di [OSCURATO:PERSONA], avvenuta al dichiarato fine di partecipare all'eventuale udienza pubblica (a norma dell'art. 370 c.p.c.), esclude la líquidabilità in suo favore di alcunché a titolo di rimborso delle spese di giudizio, non essendosi proceduto a tale forma di decisione; P.Q.M.

Rigetta il ricorso principale e dichiara inammissibile il ricorso inci- dentale.

Dichiara integralmente compensate tra le parti le spese del pre- sente giudizio di legittimità.

Ai sensi dell'art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presuppo

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso r.g. n. 13269/2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro-tempore, domiciliata ex lege in ROMA, presso la sede dell'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO che la rappresenta e difende; - ricorrente principale - contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], IGINIO DELL'AMICO, [OSCURATO:PERSONA], GINO l'AVER°, [OSCURATO:PERSONA], _LANTIOCO [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] (nella qualità di erede di [OSCURATO:PERSONA]), [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in ROMA, presso lo studio degli avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] che li rappresentano e difendono; - controricorrenti e ricorrenti incidentali - e [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, presso lo studio dell'avv.to [OSCURATO:PERSONA], presentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - resistente - e R.G.N. 13269/2019 - Adunanza del 07/07/2022 [OSCURATO:PERSONA], LAURA MON_LARI, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; - intimati - avverso la sentenza n. 7297/2018 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 20/11/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 07/07/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] DELL'UTRI R.G.N. 13269/2019 - Adunanza del 07/07/2022 Rilevato che, con sentenza resa in data 20/11/2018, la Corte d'appello di Roma, in accoglimento dell'appello proposto, tra gli altri, dai controricorrenti indicati in epigrafe, e in riforma della decisione di primo grado, ha con- dannato la Presidenza del Consiglio dei Ministri al risarcimento dei danni subiti dai ridetti controricorrenti a seguito del mancato recepi- mento, da parte dello Stato italiano, delle direttive comunitarie 75/363/CEE e 82/76/CEE, avendo gli stessi, dopo il conseguimento della laurea in medicina, frequentato e completato corsi di specializza- zione senza percepire l'equa remunerazione al riguardo prevista dalla disciplina comunitaria a carico di ciascuno Stato nazionale; a fondamento della decisione assunta, la corte territoriale ha sot- tolineato il carattere incontestato dell'inadempimento dello Stato ita- liano rispetto all'obbligazione dedotta in giudizio dagli originari attori, rilevando come a questi ultimi spettasse la rivendicata indennità sia pure solo a partire dal 1 gennaio 1983 (per i medici iscritti a corsi di specializzazione iniziati in epoca anteriore), atteso che solo a far data da tale termine poteva ritenersi concretizzato l'inadempimento dello Stato italiano rispetto agli obblighi di recepimento delle nominate di- rettive comunitarie; avverso la sentenza del giudice d'appello, la Presidenza del Consi- glio dei ministri propone ricorso per cassazione sulla base di tre motivi d'impug nazione; i controricorrenti indicati in epigrafe resistono con controricorso, proponendo, a loro volta, ricorso incidentale sulla base di due motivi di impugnazione, cui ha fatto seguito il deposito di memoria; [OSCURATO:PERSONA], non avendo presentato tempestivo con- troricorso, ha depositato un atto di costituzione ai fini della partecipa- zione all'eventuale discussione orale della causa; nessun altro intimato ha svolto difese in questa sede, la trattazione è stata fissata ai sensi dell'art. 380-bis.1. c.p.c.;Adunanza del 7 luglio 2022 R. G. n. 13269/2019 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri il Procuratore generale presso la Corte di cassazione non ha depo- sitato conclusioni scritte; considerato che, con il primo motivo, la Presidenza del Consiglio dei Ministri censura la sentenza impugnata per violazione e falsa applicazione delle direttive CEE 93/16, 82/76, 362/75, 363/75; dell'art. 2043 c.c.; dell'art. 11 della leghe n. 370/99, nonché della sentenza 24.01.2018 CGUE (in re- lazione all'art. 360 n. 3 c.p.c.), per avere la corte territoriale erronea- mente riconosciuto il diritto delle controparti al conseguimento del be- neficio dagli stessi rivendicato anche nei casi di iscrizione alle rispettive scuole di specializzazione in epoca anteriore al 1 gennaio 1983, e dun- que prima della scadenza del termine stabilito per il recepimento, da parte dello Stato italiano, della disciplina comunitaria dedotta in giudi- zio a fondamento della remunerazione oggetto d'esame, con la conse- guente insussistenza di alcun inadempimento rilevabile in questa sede, in conformità a quanto sostenuto nella richiamata sentenza della Corte di giustizia dell'Unione Europea resa in data 24 gennaio 2018; il motivo è infondato; osserva al riguardo il Collegio come, secondo quanto affermato nella sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea emessa in data 3 marzo 2022 (nella causa C-590/20), con riguardo alla questione relativa all'applicabilità della direttiva 82/76 ai periodi di formazione a tempo pieno o a tempo ridotto come medico specialista iniziati prima dell'entrata in vigore (il 29 gennaio 1982) della ridetta direttiva e pro- seguiti dopo la scadenza (il 1 gennaio 1983) del termine di trasposi- zione della medesima direttiva, "occorre ricordare che, secondo una costante giurisprudenza della Corte, una norma giuridica nuova si ap- plica a partire dall'entrata in vigore dell'atto che la introduce e, pur non applicandosi alle situazioni giuridiche sorte e definitivamente acquisite in vigenza della normativa precedente, essa disciplina gli effetti futuri di queste situazioni, nonché le situazioni giuridiche nuove. Ciò non vale s Adunanza del 7 luglio 2022 R.G. n. 13269/2019 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri nel caso in cui la norma nuova sia accompagnata da disposizioni spe- cifiche che ne determinino speciali condizioni di applicazione nel tempo, attribuendole un effetto retroattivo (v., in tal senso, sentenza del 15 gennaio 2019, E.B., C.258/17, EU:C:2019:17, punto 50 e la giurispru- denza ivi citata)"; a "questo proposito", prosegue la CGUE, "occorre constatare che l'iscrizione in una scuola di specializzazione prima dell'entrata in vigore, il 29 gennaio 1982, della direttiva 82/76, al fine di beneficiare di for- mazioni in conformità delle condizioni a quel tempo applicabili, ha fatto sorgere una situazione giuridica definitivamente acquisita anterior- mente all'entrata in vigore di detta direttiva" con la conseguenza che "una tale iscrizione nonché i periodi di formazione ad essa correlati non possono, in assenza di specifiche disposizioni in tal senso contenute nella direttiva 82/76, essere fatti rientrare nell'ambito di applicazione di quest'ultima per il periodo anteriore alla scadenza del termine di trasposizione della direttiva stessa (v., per analogia, sentenza del 15 gennaio 2019, E.B., C.258/17, EU:C:2019:17, punto 52 e la giurispru- denza sopra citata)"; è dunque "soltanto alla scadenza del termine di trasposizione della direttiva 82/76, ossia a partire dal 1° gennaio 1983, che tale direttiva ha fatto entrare nell'ambito di applicazione del diritto dell'Unione gli effetti di un'iscrizione effettuata prima dell'entrata in vigore della diret- tiva in parola (v., per analogia, sentenza del 15 gennaio 2019, E.B., C.258/17, EU:C:2019:17, punto 53 e la giurisprudenza ivi citata)"; ciò posto, osserva la CGUE, "per quanto riguarda le formazioni pro- seguite dopo la scadenza, il 1 gennaio 1983, del termine di trasposi- zione di detta direttiva, un'iscrizione quale quella di cui sopra ha con- tinuato a produrre i suoi effetti per tutta la durata delle formazioni stesse, successivamente alla data summenzionata", con la conse- guenza che "la situazione di un medico che si sia iscritto presso una Adunanza del 7 luglio 2022 R.G. n. 13269/2019 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri scuola di specializzazione medica prima del 29 gennaio 1982 costitui- sce una situazione sorta prima dell'entrata in vigore della direttiva 82/76, ma i cui effetti futuri sono disciplinati da tale direttiva a partire dalla scadenza, il 1 gennaio 1983, del termine di trasposizione di quest'ultima"; in forza di tali premesse, "poiché, come risulta dal punto 34 della presente sentenza, qualsiasi formazione a tempo pieno o a tempo ri- dotto come medico specialista iniziata nel corso dell'anno 1982 deve, per il periodo che va dal 1 gennaio 1983 fino alla fine della formazione seguita, essere oggetto di una remunerazione adeguata, ai sensi dell'allegato della direttiva 75/363 modificata, tale obbligo di remune- razione vale anche, alle stesse condizioni, per le formazioni iniziate prima dell'entrata in vigore, il 29 gennaio 1982, della direttiva 82/76"; "infatti", rileva la CGUE, "la Corte ha già statuito che le norme tran- sitorie contenute negli articoli 12 e 14 della direttiva 82/76 non pos- sono ritenersi aver avuto l'effetto di limitare nel tempo l'obbligo di ver- sare una remunerazione adeguata ai medici a titolo della loro forma- zione a tempo ridotto in medicina specialistica (v., in tal senso, sen- tenza del 24 gennaio 2018, Pantuso e a., C.616/16 e C.617/16, EU:C:2018:32, punti 33 e 35)"; la CGUE ha dunque conclusivamente dichiarato che "l'articolo 2, paragrafo 1, lettera c), l'articolo 3, paragrafi 1 e 2, nonché l'allegato della direttiva 75/363 modificata devono essere interpretati nel senso che qualsiasi formazione a tempo pieno o a tempo ridotto come medico specialista, iniziata prima dell'entrata in vigore, il 29 gennaio 1982, della direttiva 82/76 e proseguita dopo la scadenza, il 1 gennaio 1983, de/termine di trasposizione di tale direttiva, deve, per il periodo di tale formazione a partire dal 1 gennaio 1983 e fino alla fine della formazione stessa, essere oggetto di una remunerazione adeguata, ai sensi dell'al- legato sopra citato, a condizione che la formazione in parola riguardi una specializzazione medica comune a tutti gli Stati membri ovvero a Adunanza del 7 luglio 2022 R.G. n. 13269/2019 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri due o più di essi e menzionata negli articoli 5 o 7 della direttiva 75/362"; da ultimo, le Sezioni Unite di questa Corte, in accordo con quanto sanzionato dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea, hanno stabilito il principio di diritto ai sensi del quale il diritto al risarcimento del danno da inadempimento della direttiva comunitaria n. 82/76/Cee, riassun- tiva delle direttive n. 75/362/Cee e n. 75/363/Cee, spetta anche in favore di soggetti iscritti a corsi di specializzazione negli anni accade- mici anteriori al 1982-1983, ma solo a partire dal 1 gennaio 1983 e fino alla conclusione della formazione stessa, sempre che si tratti di una specializzazione medica comune a tutti gli Stati membri, oppure a due o più, come menzionate agli artt. 5 e 7 della dir. 75/362/CEE (Sez. U, Sentenza n. 20278 del 23/6/2022); nel recepire integralmente le conclusioni fatte proprie dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea e dalle Sezioni Unite di questa Corte, ritiene questo Collegio di dover riconoscere la radicale infondatezza della censura avanzata in questa sede dall'amministrazione ricorrente, essendosi la sentenza della Corte d'appello di Roma impugnata in que- sta sede integralmente uniformata ai richiamati principi di diritto, cor- rettamente riconoscendo il diritto dei controricorrenti interessati, in presenza dei relativi presupposti di carattere sostanziale (in questa sede neppure contestati), al conseguimento di una remunerazione ade- guata a partire dal 10 gennaio 1983 fino al termine del corso di specia- lizzazione dallo stesso seguito; con il secondo motivo, la Presidenza del Consiglio dei ministri cen- sura la sentenza impugnata per violazione degli artt. 2043 e 2909 c.c., degli artt. 39, 324 e 329 c.p.c., nonché dell'art. 11 della legge n. 370/99 (in relazione all'art. 360 nn. 3 e 4 c.p.c.), per avere la corte territoriale erroneamente riconosciuto il diritto di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] del 7 luglio 2022 R.G. n. 13269/2019 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]- rio Flumene, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], Ma- rina Gennaio, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]- gliano, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]- ronese, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], Da- miano [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] scimmia, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] al conseguimento dei benefici dagli stessi ri- vendicati nonostante gli stessi avessero già ottenuto il medesimo be- neficio ad esito di altro giudizio con sentenza passata in giudicato; il motivo è inammissibile; osserva il Collegio come l'amministrazione ricorrente abbia inam- missibilmente avanzato la presente doglianza in questa sede di legitti- mità, non avvedendosi del carattere revocatorio del vizio denunciato; al riguardo, è appena il caso di richiamare il consolidato insegna- mento della giurisprudenza di questa Corte ai sensi del quale, in tema di impugnazione avverso la sentenza d'appello che non tenga conto del giudicato formale intervenuto prima del suo deposito, a differenza di quanto avviene nell'ipotesi di giudicato sopravvenuto rispetto a tale momento, dev'essere proposta revocazione ex art. 395 n. 5 c.p.c., e non ricorso per cassazione, in quanto l'esaurimento della fase di merito si ha solo con il deposito della decisione di secondo grado, sicché nel corso del giudizio di gravame il giudicato esterno può essere dedotto con la produzione della sentenza munita di attestato di definitività, an- che mediante un'apposita istanza che consenta la rimessione della causa sul ruolo (Sez. 5, Sentenza n. 13987 del 23/05/2019, Rv. 653999 - 01; Sez. 5, Sentenza n. 360 del 11/01/2006, Rv. 588712 - 01; cfr. altresì Sez. U, Sentenza n. 13916 del 16/06/2006, Rv. 589695 - 01);Adunanza del 7 luglio 2022 R.G. n. 13269/2019 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri con il terzo motivo, la Presidenza del Consiglio dei Ministri censura la sentenza impugnata per violazione dell'art. 2043 c.c., degli artt. 112 e 324 c.p.c., dell'art. 11 della legge n. 370 del 1999; nonché delle direttive CEE 93/16, 82/76, 75/362, 75/363 (in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c.), per avere la corte territoriale riconosciuto, in favore di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], im- porti a titolo di risarcimento dei danni erroneamente commisurati a una durata dei rispettivi corsi di specializzazione superiore a quella indicata dagli stessi interessati, peraltro di durata inferiore rispetto a quella quinquennale prevista nelle direttive europee indicate; il motivo è inammissibile; al riguardo, osserva il Collegio come, sulla base del principio di ne- cessaria e completa allegazione del ricorso per cassazione ex art. 366 n. 6 c.p.c. (valido oltre che per il vizio di cui all'art. 360, comma primo, n. 5 anche per quelli previsti dai nn. 3 e 4 della stessa disposizione normativa), il ricorrente che denunzia la violazione o falsa applicazione di norme di diritto, non può limitarsi a specificare soltanto la singola norma di cui, appunto, si denunzia la violazione, ma deve indicare gli elementi fattuali in concreto condizionanti gli ambiti di operatività di detta violazione (cfr. Sez. L, Sentenza n. 9076 del 19/04/2006, Rv. 588498); siffatto onere sussiste anche allorquando il ricorrente affermi che una data circostanza debba reputarsi comprovata dall'esame degli atti processuali, con la conseguenza che, in tale ipotesi, il ricorrente me- desimo è tenuto ad allegare al ricorso gli atti del processo idonei ad attestare, in relazione al rivendicato diritto, la sussistenza delle circo- stanze affermate, non potendo limitarsi alla parziale e arbitraria ripro- duzione di singoli periodi estrapolati dagli atti processuali propri o della controparte; è appena il caso di ricordare come tali principi abbiano ricevuto l'espresso avallo della giurisprudenza delle Sezioni Unite di questa Adunanza del 7 luglio 2022 R.G. n. 13269/2019 - rei. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri Corte (cfr., per tutte, Sez. Un., Sentenza n. 16887 del 05/07/2013), le quali, dopo aver affermato che la prescrizione dell'art. 366, n. 6, c.p.c., è finalizzata alla precisa delimitazione del thema decidendum, attra- verso la preclusione per il giudice di legittimità di porre a fondamento della sua decisione risultanze diverse da quelle emergenti dagli atti e dai documenti specificamente indicati dal ricorrente, onde non può ri- tenersi sufficiente in proposito il mero richiamo di atti e documenti posti a fondamento del ricorso nella narrativa che precede la formulazione dei motivi (Sez. Un., Sentenza n. 23019 del 31/10/2007, Rv. 600075), hanno poi ulteriormente chiarito che il rispetto della citata disposizione del codice di rito esige che sia specificato in quale sede processuale nel corso delle fasi di merito il documento, pur eventualmente individuato in ricorso, risulti prodotto, dovendo poi esso essere anche allegato al ricorso a pena d'improcedibilità, in base alla previsione del successivo art. 369, comma 2, n. 4 (cfr. Sez. Un., Sentenza n. 28547 del 02/12/2008 (Rv. 605631); con l'ulteriore precisazione che, qualora il documento sia stato prodotto nelle fasi di merito e si trovi nel fascicolo di parte, l'onere della sua allegazione può esser assolto anche mediante la produzione di detto fascicolo, ma sempre che nel ricorso si specifichi la sede in cui il documento è rinvenibile (cfr. Sez. Un., Ordinanza n. 7161 del 25/03/2010, Rv. 612109, e, con particolare riguardo al tema dell'allegazione documentale, Sez. Un., Sentenza n. 22726 del 03/11/2011, Rv. 619317); nella violazione di tali principi deve ritenersi incorsa l'amministra- zione ricorrente con il motivo d'impugnazione in esame, atteso che la stessa, nel dolersi che la corte d'appello avrebbe erroneamente deter- minato gli importi riconosciuti in favore delle indicate controparti in contrasto con le risultanze positive della documentazione prodotta agli atti del giudizio, ha tuttavia omesso di fornire alcuna idonea e completa indicazione circa gli atti e i documenti (e il relativo contenuto) compro- vanti il ricorso effettivo di detto errore, con ciò precludendo a questa Adunanza del 7 luglio 2022 R.G. n. 13269/2019 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri Corte la possibilità di apprezzare la concludenza delle censure formu- late al fine di giudicare la fondatezza del motivo d'impugnazione pro- posto; in particolare, la censura avanzata dall'amministrazione ricorrente risulta fondata sull'atto d'appello avversario, sulla cui produzione nulla viene riferito e riguardo al quale neppure si dichiara di volerne richia- mare la presenza nel fascicolo d'ufficio (come esige l'art. 366 n. 6 c.p.c., per la seconda ipotesi, ai sensi della citata Sez. U, Sentenza n. 22726 del 03/11/2011, Rv. 619317 - 01; e tanto, naturalmente, se ed in quanto si avanzi l'istanza ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 369 c.p.c.), senza nemmeno riprodurne le parti destinate a sorreggere la censura direttamente o indirettamente; con il primo motivo della propria impugnazione, i ricorrenti inciden- tali censurano la sentenza impugnata per violazione e falsa applica- zione dell'art. 6 d.lgs. n. 257/91; dell'art. 11 della legge n. 370/99; nonché dell'art. 13 della direttiva 82/76/CEE (in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c.), per avere la corte territoriale erroneamente riconosciuto a [OSCURATO:PERSONA], in qualità di erede di [OSCURATO:PERSONA], un risarci- mento corrispondente alla frazione pari a 10 mesi (tra il 1 gennaio 1983 e la fine dell'anno accademico 82/83) in relazione al corso di specializ- zazione in pediatria frequentato dalla stessa, sulla base di un'erronea indicazione contenuta nella documentazione allegata agli atti dei giu- dizi di merito, là dove il corso frequentato dalla Micelisopo sarebbe ini- ziato nell'anno 1981 e si sarebbe concluso nel 1985, come attestato dalla documentazione prodotta in questa sede di legittimità, con il con- seguente diritto della stessa a conseguire il risarcimento rivendicato in relazione agli anni 1983, 1984 e 1985; il motivo è inammissibile;Adunanza del 7 luglio 2022 R.G. n. 13269/2019 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri osserva il Collegio come la sentenza impugnata in questa sede ab- bia giudicato sul credito della Micelisopo sulla base della documenta- zione ritualmente prodotta nel corso del giudizio di merito, come pe- raltro riconosciuto dagli stessi ricorrenti incidentali; ciò posto, gli eventuali errori contenuti in detta documentazione (come asserito con l'odierna censura) non possono ritenersi compro- vabili attraverso la produzione di ulteriore documentazione in questa sede di legittimità, atteso che, ai sensi dell'art. 372 c.p.c., non è con- sentita la produzione di ulteriore documentazione dinanzi alla Corte di cassazione se non limitatamente agli atti e ai documenti "che riguar- dano la nullità della sentenza impugnata e l'ammissibilità del ricorso e del controricorso"; in particolare, le ipotesi di nullità della sentenza che consentono, ex art. 372 c.p.c., la produzione di nuovi documenti in sede di giudizio di legittimità, sono limitate a quelle derivanti da vizi propri dell'atto per mancanza dei suoi requisiti essenziali di sostanza e di forma, e non si estendono, pertanto, a quelle originate, in via riflessa o mediata, da vizi del procedimento, ed ancor meno a quelle derivanti da errores in iudicando (cfr. Sez. 1, Sentenza n. 23783 del 22/12/2004, Rv. 582591 - 01); con il secondo motivo, i ricorrenti incidentali censurano la sentenza impugnata per violazione e falsa applicazione dell'art. 6 d.lgs. n. 257/91, dell'art. 11 della legge n. 370/99, dell'art. 13 della direttiva 82/76/CEE, degli artt. 5 e 189 TCE, dell'art. art. 10 TCE nella versione consolidata (GUCE n. C 325 del 24 dicembre 2002), dell'art. 117 co. 1 Cost, dell'art. 16 Direttiva CEE 82/76, nonché dei principi in materia di quantificazione del danno da omesso e/o tardivo recepimento di diret- tive comunitarie, affermati dalla sentenza della CGUE 25 febbraio 1999 (in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c.), per avere la corte territoriale er- roneamente ritenuto di quantificare il risarcimento del danno de quo nella somma di euro 6.713,94 per ciascun anno del relativo corso di Adunanza del 7 luglio 2022 R.G. n. 13269/2019 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri specializzazione, anziché in euro 11.103,80 (lire 21.500.000), somma fissata, a titolo di adeguata remunerazione, dall'art. 6 d.lgs. n. 257/91; il motivo è inammissibile; osserva al riguardo il Collegio come, ai sensi dell'art. 360-bis n. 1 c.p.c., il ricorso è inammissibile quando il provvedimento impugnato ha deciso le questioni di diritto in modo conforme alla giurisprudenza della Corte e l'esame dei motivi non offre elementi per confermare o mutare l'orientamento della stessa; in particolare, in tema di giudizio di legittimità, anche un solo pre- cedente, se univoco, chiaro e condivisibile, integra l'orientamento della giurisprudenza della Suprema Corte di cui all'art. 360-bis, n. 1, c.p.c., con conseguente dichiarazione di inammissibilità del relativo ricorso per cassazione che non ne contenga valide critiche (Sez. 6 - 3, Ordi- nanza n. 4366 del 22/02/2018, Rv. 648036 - 02); nel caso di specie, il giudice a quo ha determinato gli importi in favore dei medici frequentanti corsi di specializzazione in epoca ante- riore al 1991 uniformandosi all'orientamento già fatto proprio dalla giu- risprudenza di questa Corte, ai sensi del quale gli importi da corrispon- dere ai medici specializzandi italiani che hanno frequentato il corso quadriennale di specializzazione dopo il 31 dicembre 1982, derivanti dal tardivo recepimento delle direttive CEE n. 362 del 1975 e n. 76 del 1982, non possono essere commisurati alla borsa di studio così come introdotta e quantificata nel d.lgs. n. 257 del 1991, che non ha efficacia retroattiva ed è diretta ad individuare, secondo la discrezionalità del legislatore interno, la misura della retribuzione dovuta per le presta- zioni fornite dai medici specializzandi; infatti, l'obbligazione scaturente dalla mancata attuazione di direttive non ha natura né retributiva né risarcitoria, ma indennitaria e para risarcitoria, con la conseguenza che non può dare luogo ad una riparazione integrale, desumibile dai criteri di calcolo del d.lgs. sopracitato, ma va quantificata scegliendo un pa- Adunanza del 7 luglio 2022 R.G. n. 13269/2019 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri rametro equitativo, fondato sul canone di parità di trattamento per si- tuazioni analoghe, che deve essere ricavato dalle indicazioni contenute nella I. n. 370 del 1999, con la quale lo Stato italiano ha ritenuto di procedere ad un parziale adempimento soggettivo nei confronti di tutte le categorie che, dopo il 31 dicembre 1982, si siano trovate nelle con- dizioni fattuali idonee all'acquisizione dei diritti previsti dalle direttive comunitarie senza, però, essere ricomprese nel d.lgs. n. 257 del 1991. Tale parametro è idoneo a coprire tutta l'area dei pregiudizi causai- mente collegabili al tardivo adempimento del legislatore italiano al suo dovere di trasposizione della normativa europea, salva la rigorosa prova, da parte del danneggiato, di circostanze diverse da quelle nor- mali, tempestivamente e analiticamente dedotte in giudizio prima della maturazione delle preclusioni assertive o di merito e di quelle istrutto- rie. Ne consegue che non può essere accolta la richiesta di rimessione alla Corte di giustizia UE di una questione concernente il menzionato parametro, venendo in rilievo scelte discrezionali che l'ordinamento co- munitario ha riservato agli Stati membri, con riferimento alle quali non è ipotizzabile alcuna disparità di trattamento fra coloro che si sono iscritti alle scuole di specializzazione dopo il 1991 e coloro che le hanno frequentate in precedenza (cfr., ex plurimis, Sez. 3, Ordinanza n. 41076 del 21/12/2021, Rv. 663493 - 01; v. altresì Sez. U, Sentenza n. 30649 del 27/11/2018, Rv. 651813 - 02); rispetto a tale arresto della giurisprudenza di legittimità, gli odierni ricorrenti hanno sostanzialmente omesso di confrontarsi in termini di- retti, limitandosi ad esprimere unicamente il proprio dissenso attra- verso il richiamo di prospettive argomentative da ritenersi non decisive o pertinenti; sulla base di tali premesse, rilevata la complessiva infondatezza del ricorso principale, dev'esserne pronunciato il rigetto, unitamente alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso incidentale;Adunanza del 7 luglio 2022 R.G. n. 13269/2019 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri la reciprocità della soccombenza vale a giustificare l'integrale com- pensazione tra le parti delle spese del presente giudizio di legittimità; l'irritualità della costituzione di [OSCURATO:PERSONA], avvenuta al dichiarato fine di partecipare all'eventuale udienza pubblica (a norma dell'art. 370 c.p.c.), esclude la líquidabilità in suo favore di alcunché a titolo di rimborso delle spese di giudizio, non essendosi proceduto a tale forma di decisione; P.Q.M. Rigetta il ricorso principale e dichiara inammissibile il ricorso inci- dentale. Dichiara integralmente compensate tra le parti le spese del pre- sente giudizio di legittimità. Ai sensi dell'art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presuppo
Sentenza Cassazione n. 36505/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris