Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 29 dicembre 1988

Cassazione n. 37365/2023

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

seguente: ORDINANZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 29/12/1988 avverso la sentenza del 27/04/2022 emessa dalla Corte d'appello di Catania; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] OSSERVA Ritenuto che i motivi dedotti con il ricorso in relazione alla sentenza di condanna per il reato di cui all'art. 385 cod. pen. sono inammissibili perché aventi a oggetto censure generiche; Considerato, inoltre, che tali motivi sono meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito: ed invero, i giudici di merito hanno motivato in maniera logica, coerente e puntuale con riferimento alla commisurazione del trattamento sanzionatorio e alla applicazione della recidiva contesta, valorizzando i numerosi precedenti penali - alcuni dei quali proprio per il reato per cui si procede - anche nel quinquennio, così risultando le concrete modalità del fatto (tra le altre, arbitrarietà dell'allontanamento per la durata di tre ore a bordo di una autovettura) espressione di una consolidata tendenza a delinquere.

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così dec

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente: ORDINANZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 29/12/1988 avverso la sentenza del 27/04/2022 emessa dalla Corte d'appello di Catania; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] OSSERVA Ritenuto che i motivi dedotti con il ricorso in relazione alla sentenza di condanna per il reato di cui all'art. 385 cod. pen. sono inammissibili perché aventi a oggetto censure generiche; Considerato, inoltre, che tali motivi sono meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito: ed invero, i giudici di merito hanno motivato in maniera logica, coerente e puntuale con riferimento alla commisurazione del trattamento sanzionatorio e alla applicazione della recidiva contesta, valorizzando i numerosi precedenti penali - alcuni dei quali proprio per il reato per cui si procede - anche nel quinquennio, così risultando le concrete modalità del fatto (tra le altre, arbitrarietà dell'allontanamento per la durata di tre ore a bordo di una autovettura) espressione di una consolidata tendenza a delinquere. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così dec