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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 46774/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/11/2022 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Torino ha confermato la condanna di [OSCURATO:PERSONA] per i reati di bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale a lui ascritti nella qualità di amministratore della [OSCURATO:SOCIETA], società dichiarata fallita in data 8 giugno 2010.

2. Avverso la sentenza ricorre l'imputato, tramite il difensore, proponendo un unico motivo di ricorso sulla ritenuta sussistenza del dolo del delitto di bancarotta fraudolenta distrattiva e documentale.

3. Il motivo non è manifestamente infondato.

Pertanto, in assenza di elementi che possano condurre a una pronuncia ex art. 129, comma 2, cod. proc. pen., va rilevato che, non risultando sospensioni, in data 8 dicembre 2022 è decorso il termine massimo di prescrizione dei reati.

4. Discende l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, perché i reati sono estinti per prescrizione.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché i reati sono estinti per prescrizione.

Così deciso il

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/11/2022 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Torino ha confermato la condanna di [OSCURATO:PERSONA] per i reati di bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale a lui ascritti nella qualità di amministratore della [OSCURATO:SOCIETA], società dichiarata fallita in data 8 giugno 2010. 2. Avverso la sentenza ricorre l'imputato, tramite il difensore, proponendo un unico motivo di ricorso sulla ritenuta sussistenza del dolo del delitto di bancarotta fraudolenta distrattiva e documentale. 3. Il motivo non è manifestamente infondato. Pertanto, in assenza di elementi che possano condurre a una pronuncia ex art. 129, comma 2, cod. proc. pen., va rilevato che, non risultando sospensioni, in data 8 dicembre 2022 è decorso il termine massimo di prescrizione dei reati. 4. Discende l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, perché i reati sono estinti per prescrizione. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché i reati sono estinti per prescrizione. Così deciso il
Sentenza Cassazione n. 46774/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris