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CassazionesentenzaSezione 4

Cassazione n. 24195/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE contro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di NAPOLIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG Lette le conclusioni scritte del difensore di [OSCURATO:PERSONA] Emanuele, in persona dell'avv.to [OSCURATO:PERSONA], il quale ha concluso per l'inammissibilità del ricorso del Ministero dell'Economia e delle Finanze. [OSCURATO:PERSONA] 1.La Corte di Appello di Napoli, in accoglimento della domanda di riparazione, riconosceva in favore di [OSCURATO:PERSONA] Emanuele la somma di euro tredicimila, a titolo di indennizzo, per la ingiusta detenzione subita in ragione di tre mesi di misura custodiate sofferta agli arresti domiciliari in relazione ai reati di corruzione aggravata e abuso di ufficio, fatti dai quali veniva poi assolto dal Tribunale di Napoli con formula ampiamente liberatoria.

2. Il giudice della riparazione ha escluso la ricorrenza della condizione ostativa dell'avere l'indagato concorso con la propria condotta all'adozione della cautela, in quanto dall'esito assolutorio era emerso che, a fronte di un accordo corruttivo che aveva riguardato il consigliere regionale CONTE Roberto e MULTARI Lucio, dirigente del settore amministrativo ed economato del Consiglio Regionale della Campania e dall'altra i fratelli Antonio e [OSCURATO:PERSONA], titolari di quote della società "[OSCURATO:PERSONA] s.r.l.", il [OSCURATO:PERSONA], amico intimo e collaboratore del CONTE, si era prestato a rendersi titolare, per alcuni mesi, di quote societarie della predetta società, per occultare la l'effettiva partecipazione societaria del CONTE e del MULTARI, in tal modo contribuendo a mascherare l'accordo corruttivo.

3. Il giudice distrettuale assumeva che non ricorrevano profili di colpa ostativa nella condotta del [OSCURATO:PERSONA], atteso che lo stesso aveva agito in virtù dell'amicizia con il CONTE, cui era legato da sincero affetto e da lunga militanza politica e collaborazione lavorativa, che la intestazione fittizia era durata pochi mesi e che comunque la condotta costituente reato si era perfezionata in epoca precedente, mediante la sottoscrizione di contratti di locazione che, a detrimento dell'interesse pubblico, avevano determinato utilità illecite e mascherate al consigliere regionale e al direttore amministrativo. 3.1 Operato il calcolo aritmetico in ragione dei giorni di custodia sofferta agli arresti domiciliari, l'indennizzo veniva integrato, fino alla concorrenza della somma di euro tredicimila, in ragione del danno morale patito dal [OSCURATO:PERSONA] per la cautela sofferta trattandosi di prima esperienza carceraria nonostante lo stato di incensuratezza.4.

Ha proposto ricorso per cassazione il Ministero dell'Economia e delle Finanze assumendo violazione di legge e vizio motivazionale in punto di esclusione della causa ostativa della colpa grave, rilevando come il giudice distrettuale avesse totalmente omesso di considerare come l'intestazione fittizia di quote societarie di società coinvolta direttamente nell'accordo corruttivo costituiva senza dubbio elemento da considerare, ai fini del riconoscimento della condizione ostativa all'indennizzo, in assenza di una spiegazione alternativa alla portata degli indizi utilizzati a fini cautelari; in sostanza il giudice distrettuale aveva errato sia nell'escludere la ricorrenza della colpa grave in capo al ricorrente, nonostante avesse puntualmente indicato il contenuto della contestazione, che era quella di essersi reso disponibile a figurare quale titolare di quote della società attraverso cui veniva attuato il piano corruttivo, sia nel non prospettarsi che siffatto comportamento, pur non illecito penalmente, potesse avere contribuito a fornire un'apparenza di reità in capo al [OSCURATO:PERSONA], quantomeno fino alle spiegazioni da questo rese nell'interrogatorio reso a seguito della notifica dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il motivo di ricorso coglie nel segno e pertanto il provvedimento impugnato deve essere annullato con rinvio alla corte di appello per nuovo esame sul punto nei limiti di cui in motivazione.

2. In linea generale, va ribadito che il giudice della riparazione per l'ingiusta detenzione, al fine di stabilire se chi l'ha patita vi abbia dato o abbia concorso a darvi causa con dolo o colpa grave, deve valutare tutti gli elementi probatori disponibili, onde accertare - con valutazione necessariamente "ex ante" e secondo un iter logico-motivazionale del tutto autonomo rispetto a quello seguito nel processo di merito - non se tale condotta integri gli estremi di reato, ma solo se sia stata il presupposto che abbia ingenerato, ancorché in presenza di errore dell'autorità procedente, la falsa apparenza della sua configurabilità come illecito penale [cfr. sez. 4 n. 9212 del 13/11/2013 dep. 25/0272014, Rv. 259082]. 2.1 Ai medesimi fini, inoltre, il giudice deve esaminare tutti gli elementi probatori utilizzabili nella fase delle indagini, purchè la loro utilizzabilità non sia stata espressamente esclusa in dibattimento (cfr. sez. 4 n. 19180 del 18/02/2016, Buccini, Rv. 266808) alla luce del quadro indiziario su cui si è fondato il titolo cautelare, e sempre che gli elementi indiziari non siano stati dichiarati assolutamente inutilizzabili ovvero siano stati esclusi o neutralizzati nella loro valenza nel giudizio di assoluzione (15.9.2016, Piccolo, Rv.268238). 2.2 Quanto alla natura del comportamento ostativo, lo stesso può essere integrato anche dalla condotta di chi, nei reati contestati in concorso, abbia tenuto, pur consapevole dell'attività criminale altrui, comportamenti percepibili come indicativi di una sua contiguità (cfr. sez. 4 n. 45418 del 25/11/2010, Rv. 249237; n. 37528 del 24/06/2008, Rv. 241218).

3. Tanto premesso, deve rilevarsi che il percorso argomentativo seguito dal giudice della riparazione non appare coerente con i principi di diritto sopra richiamati.

Se è vero che il giudice penale ha escluso la ricorrenza di fattispecie penalmente rilevanti, risulta altrettanto pacifico che il giudice della riparazione deve compiere un ragionamento del tutto autonomo e non deve verificare se il titolo cautelare risulti corretto sulla base degli elementi raccolti nel corso delle indagini preliminari, ovvero se il giudice dell'assoluzione abbia escluso i profili soggettivi relativi ai reati ascritti con argomenti lineari, ma accertare se vi sia stato un comportamento dell'imputato che possa avere concorso, per negligenza o trascuratezza, a determinare un'apparenza di reità tale da influenzare l'adozione della misura e quindi a verificare il riconoscimento di un addebito di colpa. 3.1 Nel caso in specie la questione da affrontare, sotto il profilo logico giuridico, consiste nello stabilire, a prescindere dalle ragioni di amicizia o di vicinanza politica che collegavano il [OSCURATO:PERSONA] al consigliere regionale CONTE, se la intestazione fiduciaria di quote di società immobiliare assunta dal [OSCURATO:PERSONA], in assenza di qualsiasi plausibile ragione se non il mero compiacimento personale, a fronte delle utilità, rivelatesi illecite, che il CONTE avrebbe potuto conseguirne, possa rappresentare un profilo di colpa grave ascrivibile al cautelato e, se del caso, tale condotta abbia determinato l'apparenza di collusione ovvero di favoreggiamento degli illeciti interessi perseguiti dall'amministratore corrotto.

Valutazione questa che il giudice distrettuale ha del tutto omesso di svolgere. 3.2 La Corte di Appello di Napoli si è infatti limitata a sostenere l'irrilevanza della intestazione fittizia ai fini del perfezionamento dell'accordo corruttivo, ma tale ragionamento si palesa manifestamente illogico o contraddittorio in quanto il giudice distrettuale non aveva il compito di stabilire se l'azione del [OSCURATO:PERSONA] potesse essere ricondotta al 97 delitto di concorso in corruzione, ovvero a quello di favoreggiamento personale, ma era quello di accertare se l'assunzione di una partecipazione fiduciaria in una società immobiliare, in un contesto di accordi privatistici tra un amministratore regionale e un gruppo imprenditoriale con rilevanti interessi economici nel suddetto ambito territoriale, fosse un comportamento non censurabile, tenuto conto che al momento dell'assunzione della posizione fiduciaria da parte del [OSCURATO:PERSONA], il CONTE, effettivo titolare delle partecipazioni, faceva proprie rilevanti utilità economiche sotto forma di canoni di locazione. 3.3 Conseguentemente la Corte di Appello ha del tutto mancato di motivare le ragioni per cui non ha ritenuto di ravvisare la colpa grave in una condotta poco trasparente, anzi decisamente ambigua del [OSCURATO:PERSONA], tesa a mascherare una importante partecipazione societaria di un pubblico amministratore in una redditizia intrapresa commerciale e a valutarne l'incidenza ai fini dell'adozione della misura.

4. Il ricorso proposto dal Ministero dell'Economia e delle Finanze deve pertanto essere accolto con riferimento al mancato accertamento della ricorrenza della causa ostativa alla riparazione rappresentata dal comportamento colposo dell'imputato, pure assolto nel giudizio di merito, con il conseguente annullamento dell'ordinanza impugnato e il rinvio alla Corte di appello di Napoli per nuovo giudizio.

P.Q.M.

Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia, per nuovo giudizio, alla Corte di Appello di Napoli, cui demanda anche la regolamentazione tra le parti delle spese di questo giudizio di legitti

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE contro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di NAPOLIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG Lette le conclusioni scritte del difensore di [OSCURATO:PERSONA] Emanuele, in persona dell'avv.to [OSCURATO:PERSONA], il quale ha concluso per l'inammissibilità del ricorso del Ministero dell'Economia e delle Finanze. [OSCURATO:PERSONA] 1.La Corte di Appello di Napoli, in accoglimento della domanda di riparazione, riconosceva in favore di [OSCURATO:PERSONA] Emanuele la somma di euro tredicimila, a titolo di indennizzo, per la ingiusta detenzione subita in ragione di tre mesi di misura custodiate sofferta agli arresti domiciliari in relazione ai reati di corruzione aggravata e abuso di ufficio, fatti dai quali veniva poi assolto dal Tribunale di Napoli con formula ampiamente liberatoria. 2. Il giudice della riparazione ha escluso la ricorrenza della condizione ostativa dell'avere l'indagato concorso con la propria condotta all'adozione della cautela, in quanto dall'esito assolutorio era emerso che, a fronte di un accordo corruttivo che aveva riguardato il consigliere regionale CONTE Roberto e MULTARI Lucio, dirigente del settore amministrativo ed economato del Consiglio Regionale della Campania e dall'altra i fratelli Antonio e [OSCURATO:PERSONA], titolari di quote della società "[OSCURATO:PERSONA] s.r.l.", il [OSCURATO:PERSONA], amico intimo e collaboratore del CONTE, si era prestato a rendersi titolare, per alcuni mesi, di quote societarie della predetta società, per occultare la l'effettiva partecipazione societaria del CONTE e del MULTARI, in tal modo contribuendo a mascherare l'accordo corruttivo. 3. Il giudice distrettuale assumeva che non ricorrevano profili di colpa ostativa nella condotta del [OSCURATO:PERSONA], atteso che lo stesso aveva agito in virtù dell'amicizia con il CONTE, cui era legato da sincero affetto e da lunga militanza politica e collaborazione lavorativa, che la intestazione fittizia era durata pochi mesi e che comunque la condotta costituente reato si era perfezionata in epoca precedente, mediante la sottoscrizione di contratti di locazione che, a detrimento dell'interesse pubblico, avevano determinato utilità illecite e mascherate al consigliere regionale e al direttore amministrativo. 3.1 Operato il calcolo aritmetico in ragione dei giorni di custodia sofferta agli arresti domiciliari, l'indennizzo veniva integrato, fino alla concorrenza della somma di euro tredicimila, in ragione del danno morale patito dal [OSCURATO:PERSONA] per la cautela sofferta trattandosi di prima esperienza carceraria nonostante lo stato di incensuratezza.4. Ha proposto ricorso per cassazione il Ministero dell'Economia e delle Finanze assumendo violazione di legge e vizio motivazionale in punto di esclusione della causa ostativa della colpa grave, rilevando come il giudice distrettuale avesse totalmente omesso di considerare come l'intestazione fittizia di quote societarie di società coinvolta direttamente nell'accordo corruttivo costituiva senza dubbio elemento da considerare, ai fini del riconoscimento della condizione ostativa all'indennizzo, in assenza di una spiegazione alternativa alla portata degli indizi utilizzati a fini cautelari; in sostanza il giudice distrettuale aveva errato sia nell'escludere la ricorrenza della colpa grave in capo al ricorrente, nonostante avesse puntualmente indicato il contenuto della contestazione, che era quella di essersi reso disponibile a figurare quale titolare di quote della società attraverso cui veniva attuato il piano corruttivo, sia nel non prospettarsi che siffatto comportamento, pur non illecito penalmente, potesse avere contribuito a fornire un'apparenza di reità in capo al [OSCURATO:PERSONA], quantomeno fino alle spiegazioni da questo rese nell'interrogatorio reso a seguito della notifica dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il motivo di ricorso coglie nel segno e pertanto il provvedimento impugnato deve essere annullato con rinvio alla corte di appello per nuovo esame sul punto nei limiti di cui in motivazione. 2. In linea generale, va ribadito che il giudice della riparazione per l'ingiusta detenzione, al fine di stabilire se chi l'ha patita vi abbia dato o abbia concorso a darvi causa con dolo o colpa grave, deve valutare tutti gli elementi probatori disponibili, onde accertare - con valutazione necessariamente "ex ante" e secondo un iter logico-motivazionale del tutto autonomo rispetto a quello seguito nel processo di merito - non se tale condotta integri gli estremi di reato, ma solo se sia stata il presupposto che abbia ingenerato, ancorché in presenza di errore dell'autorità procedente, la falsa apparenza della sua configurabilità come illecito penale [cfr. sez. 4 n. 9212 del 13/11/2013 dep. 25/0272014, Rv. 259082]. 2.1 Ai medesimi fini, inoltre, il giudice deve esaminare tutti gli elementi probatori utilizzabili nella fase delle indagini, purchè la loro utilizzabilità non sia stata espressamente esclusa in dibattimento (cfr. sez. 4 n. 19180 del 18/02/2016, Buccini, Rv. 266808) alla luce del quadro indiziario su cui si è fondato il titolo cautelare, e sempre che gli elementi indiziari non siano stati dichiarati assolutamente inutilizzabili ovvero siano stati esclusi o neutralizzati nella loro valenza nel giudizio di assoluzione (15.9.2016, Piccolo, Rv.268238). 2.2 Quanto alla natura del comportamento ostativo, lo stesso può essere integrato anche dalla condotta di chi, nei reati contestati in concorso, abbia tenuto, pur consapevole dell'attività criminale altrui, comportamenti percepibili come indicativi di una sua contiguità (cfr. sez. 4 n. 45418 del 25/11/2010, Rv. 249237; n. 37528 del 24/06/2008, Rv. 241218). 3. Tanto premesso, deve rilevarsi che il percorso argomentativo seguito dal giudice della riparazione non appare coerente con i principi di diritto sopra richiamati. Se è vero che il giudice penale ha escluso la ricorrenza di fattispecie penalmente rilevanti, risulta altrettanto pacifico che il giudice della riparazione deve compiere un ragionamento del tutto autonomo e non deve verificare se il titolo cautelare risulti corretto sulla base degli elementi raccolti nel corso delle indagini preliminari, ovvero se il giudice dell'assoluzione abbia escluso i profili soggettivi relativi ai reati ascritti con argomenti lineari, ma accertare se vi sia stato un comportamento dell'imputato che possa avere concorso, per negligenza o trascuratezza, a determinare un'apparenza di reità tale da influenzare l'adozione della misura e quindi a verificare il riconoscimento di un addebito di colpa. 3.1 Nel caso in specie la questione da affrontare, sotto il profilo logico giuridico, consiste nello stabilire, a prescindere dalle ragioni di amicizia o di vicinanza politica che collegavano il [OSCURATO:PERSONA] al consigliere regionale CONTE, se la intestazione fiduciaria di quote di società immobiliare assunta dal [OSCURATO:PERSONA], in assenza di qualsiasi plausibile ragione se non il mero compiacimento personale, a fronte delle utilità, rivelatesi illecite, che il CONTE avrebbe potuto conseguirne, possa rappresentare un profilo di colpa grave ascrivibile al cautelato e, se del caso, tale condotta abbia determinato l'apparenza di collusione ovvero di favoreggiamento degli illeciti interessi perseguiti dall'amministratore corrotto. Valutazione questa che il giudice distrettuale ha del tutto omesso di svolgere. 3.2 La Corte di Appello di Napoli si è infatti limitata a sostenere l'irrilevanza della intestazione fittizia ai fini del perfezionamento dell'accordo corruttivo, ma tale ragionamento si palesa manifestamente illogico o contraddittorio in quanto il giudice distrettuale non aveva il compito di stabilire se l'azione del [OSCURATO:PERSONA] potesse essere ricondotta al 97 delitto di concorso in corruzione, ovvero a quello di favoreggiamento personale, ma era quello di accertare se l'assunzione di una partecipazione fiduciaria in una società immobiliare, in un contesto di accordi privatistici tra un amministratore regionale e un gruppo imprenditoriale con rilevanti interessi economici nel suddetto ambito territoriale, fosse un comportamento non censurabile, tenuto conto che al momento dell'assunzione della posizione fiduciaria da parte del [OSCURATO:PERSONA], il CONTE, effettivo titolare delle partecipazioni, faceva proprie rilevanti utilità economiche sotto forma di canoni di locazione. 3.3 Conseguentemente la Corte di Appello ha del tutto mancato di motivare le ragioni per cui non ha ritenuto di ravvisare la colpa grave in una condotta poco trasparente, anzi decisamente ambigua del [OSCURATO:PERSONA], tesa a mascherare una importante partecipazione societaria di un pubblico amministratore in una redditizia intrapresa commerciale e a valutarne l'incidenza ai fini dell'adozione della misura. 4. Il ricorso proposto dal Ministero dell'Economia e delle Finanze deve pertanto essere accolto con riferimento al mancato accertamento della ricorrenza della causa ostativa alla riparazione rappresentata dal comportamento colposo dell'imputato, pure assolto nel giudizio di merito, con il conseguente annullamento dell'ordinanza impugnato e il rinvio alla Corte di appello di Napoli per nuovo giudizio. P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia, per nuovo giudizio, alla Corte di Appello di Napoli, cui demanda anche la regolamentazione tra le parti delle spese di questo giudizio di legitti
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