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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 16 giugno 1950

Cassazione n. 35051/2025

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] il 16/06/1950 avverso la sentenza del 29/10/2024 della CORTE APPELLO di TRIESTEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; A [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letti il ricorso e la memoria di [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuta la manifesta infondatezza dell'unico motivo, che deduce l'intervenuta estinzione per prescrizione, omettendo tuttavia di considerare, ed ancor prima menzionare, le tre sospensioni intervenute, una per "emergenza COVID" ed altre due per legittimo impedimento (in un caso, dello stesso difensore oggi istante), per un periodo complessivo superiore ai 100 giorni; osservato che, a fronte della manifesta infondatezza del motivo, è irrilevante la pretesa omissione motivazionale sul punto; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso, il giorno 12 settembre 2025.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] il 16/06/1950 avverso la sentenza del 29/10/2024 della CORTE APPELLO di TRIESTEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; A [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letti il ricorso e la memoria di [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuta la manifesta infondatezza dell'unico motivo, che deduce l'intervenuta estinzione per prescrizione, omettendo tuttavia di considerare, ed ancor prima menzionare, le tre sospensioni intervenute, una per "emergenza COVID" ed altre due per legittimo impedimento (in un caso, dello stesso difensore oggi istante), per un periodo complessivo superiore ai 100 giorni; osservato che, a fronte della manifesta infondatezza del motivo, è irrilevante la pretesa omissione motivazionale sul punto; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il giorno 12 settembre 2025.
Sentenza Cassazione n. 35051/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris