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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 17 gennaio 2023

Cassazione n. 04638/2023

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ep. ha pronunciato la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso n. 26716-2016, proposto da: [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:SOCIETA]. ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del legale rappresentante p.t., rapp. e dif., in virtù di procura speciale in calce al ricorso, dall’AVV. [OSCURATO:PERSONA], unitamente al quale è elett.te dom.to in ROMA, alla [OSCURATO:PERSONA], n. 47, presso lo studio dell’AVV. [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:EMAIL]) ; -ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Direttore p.t., legale rappresentante, dom.to in ROMA, alla [OSCURATO:PERSONA], n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che lo rapp. e dif.; -controricorrente - avverso la sentenza n. 1127/2016 della [OSCURATO:PERSONA] dell’EMILIA-[OSCURATO:PERSONA], depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 20/01/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che l’ AGENZIA DELLE ENTRATE notificò alla INNOVAZIONI E [OSCURATO:SOCIETA] S .

R .

L . un avviso di accertamento con cui l ’Ufficio ha provveduto a riprese per I.R.E.S., I.V.A. ed I.R.A.P. relativamente all’anno di imposta 2006, quale conseguenza dell’accertato coinvolgimento della contribuente in operazioni oggettivamente inesistenti; che la società contribuente impugnò dettoprovvedimento innanzi alla C.T.P. di Ravenna che, con sentenza n. 247/2015, rigettò il ricorso; che la INNOVAZIONI E [OSCURATO:SOCIETA] S .

R .

L .propose appello innanzi alla C.T.R. della Emilia-[OSCURATO:PERSONA], la quale, con sentenza n. 1127/2016, depositata il 21/04/2016 rigettò il gravame ritenendolo – per quanto in questa sede ancora rileva – generico e, quindi, infondato, (a) per non avere la contribuente fornito la prova (a.1) della esistenza oggettiva delle operazioni sottese alle riprese per cui è causa, né (a.2) della erronea ricostruzione contabile operata dall’Ufficio e (b) per risultare applicabile, nella specie, il raddoppio dei termini per l’esercizio del potere impositivo; che avverso tale decisione la INNOVAZIONI E [OSCURATO:SOCIETA] S .

R .

L .ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi, illustrati da memoria ex art. 380-bis.1 cod. proc. civ.; si è costituita con controricorso l’ AGENZIA DELLE ENTRATE ; Rilevato che con il primo motivo parte ricorrente si duole (in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ.) della “violazione e falsa applicazione da parte della impugnata sentenza dell’art. 43 del DPR 600/1973, dell’art. 57 del DPR 633/1972, così come modificato dal Dec.

Leg.vo 128/2015 e dalla legge di stabilità n. 208/2015” (cfr. ricorso, pp. 6-7), per non avere la C.T.R. considerato che l’Ufficio era decaduto dal potere impositivo – con conseguente illegittimità dell’avviso di accertamento impugnato – a cagione della tardiva trasmissione della notitia criminis all’A.G. (allorché, cioè, i reati erano già prescritti), anche alla luce della normativa sopravvenuta dettata dalla l. n. 208 del 2015 (circostanza ulteriormente ribadita nella memoria ex art. 380-bis.1 cod. proc. civ.); che con il secondo motivo parte ricorrente lamenta (in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ.) la “violazione e falsa applicazione da parte dell’impugnata sentenza dell’art. 2697 c.c.” (cfr. ricorso, p. 11) per avere la C.T.R. erroneamente ripartito tra le parti l’onere della prova, gravando la contribuente della dimostrazione dell’effettivo compimento delle operazioni contestante - avendo ritenuto non bastevoli a tanto “considerazioni non provate” né l’esibizione di “mezzi di pagamento” – laddove, al contrario, “ la corretta interpretazione dell’art. 2697 c.c. comporta che sulla Amministrazione finanziaria incomba l’onere di dimostrare l’inesistenza oggettiva delle operazioni economiche fiscalmente rilevanti” (cfr. ricorso, p. 11); Rilevato che parte ricorrente ha depositato telematicamente (in data 17.1.2023) istanza di sospensione del presente giudizio, ai sensi dell'art. 1, commi 186 ss., della l. n. 197 del 2022; che non essendo la presente controversia ricompresa, in linea astratta, tra quelle per le quali è esclusa, in nuce, l'operatività della definizione agevolata in commento, ai sensi del comma 193 del medesimo art. 1, la causa va sospesa, ai sensi del successivo comma 197, e rinviata a nuovo ruolo; P.Q.M.

La Corte sospende il giudizio sino al 10 luglio 2023, ex art. 1, comma 197, della l. n. 1

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ep. ha pronunciato la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso n. 26716-2016, proposto da: [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:SOCIETA]. ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del legale rappresentante p.t., rapp. e dif., in virtù di procura speciale in calce al ricorso, dall’AVV. [OSCURATO:PERSONA], unitamente al quale è elett.te dom.to in ROMA, alla [OSCURATO:PERSONA], n. 47, presso lo studio dell’AVV. [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:EMAIL]) ; -ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Direttore p.t., legale rappresentante, dom.to in ROMA, alla [OSCURATO:PERSONA], n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che lo rapp. e dif.; -controricorrente - avverso la sentenza n. 1127/2016 della [OSCURATO:PERSONA] dell’EMILIA-[OSCURATO:PERSONA], depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 20/01/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che l’ AGENZIA DELLE ENTRATE notificò alla INNOVAZIONI E [OSCURATO:SOCIETA] S . R . L . un avviso di accertamento con cui l ’Ufficio ha provveduto a riprese per I.R.E.S., I.V.A. ed I.R.A.P. relativamente all’anno di imposta 2006, quale conseguenza dell’accertato coinvolgimento della contribuente in operazioni oggettivamente inesistenti; che la società contribuente impugnò dettoprovvedimento innanzi alla C.T.P. di Ravenna che, con sentenza n. 247/2015, rigettò il ricorso; che la INNOVAZIONI E [OSCURATO:SOCIETA] S . R . L .propose appello innanzi alla C.T.R. della Emilia-[OSCURATO:PERSONA], la quale, con sentenza n. 1127/2016, depositata il 21/04/2016 rigettò il gravame ritenendolo – per quanto in questa sede ancora rileva – generico e, quindi, infondato, (a) per non avere la contribuente fornito la prova (a.1) della esistenza oggettiva delle operazioni sottese alle riprese per cui è causa, né (a.2) della erronea ricostruzione contabile operata dall’Ufficio e (b) per risultare applicabile, nella specie, il raddoppio dei termini per l’esercizio del potere impositivo; che avverso tale decisione la INNOVAZIONI E [OSCURATO:SOCIETA] S . R . L .ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi, illustrati da memoria ex art. 380-bis.1 cod. proc. civ.; si è costituita con controricorso l’ AGENZIA DELLE ENTRATE ; Rilevato che con il primo motivo parte ricorrente si duole (in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ.) della “violazione e falsa applicazione da parte della impugnata sentenza dell’art. 43 del DPR 600/1973, dell’art. 57 del DPR 633/1972, così come modificato dal Dec. Leg.vo 128/2015 e dalla legge di stabilità n. 208/2015” (cfr. ricorso, pp. 6-7), per non avere la C.T.R. considerato che l’Ufficio era decaduto dal potere impositivo – con conseguente illegittimità dell’avviso di accertamento impugnato – a cagione della tardiva trasmissione della notitia criminis all’A.G. (allorché, cioè, i reati erano già prescritti), anche alla luce della normativa sopravvenuta dettata dalla l. n. 208 del 2015 (circostanza ulteriormente ribadita nella memoria ex art. 380-bis.1 cod. proc. civ.); che con il secondo motivo parte ricorrente lamenta (in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ.) la “violazione e falsa applicazione da parte dell’impugnata sentenza dell’art. 2697 c.c.” (cfr. ricorso, p. 11) per avere la C.T.R. erroneamente ripartito tra le parti l’onere della prova, gravando la contribuente della dimostrazione dell’effettivo compimento delle operazioni contestante - avendo ritenuto non bastevoli a tanto “considerazioni non provate” né l’esibizione di “mezzi di pagamento” – laddove, al contrario, “ la corretta interpretazione dell’art. 2697 c.c. comporta che sulla Amministrazione finanziaria incomba l’onere di dimostrare l’inesistenza oggettiva delle operazioni economiche fiscalmente rilevanti” (cfr. ricorso, p. 11); Rilevato che parte ricorrente ha depositato telematicamente (in data 17.1.2023) istanza di sospensione del presente giudizio, ai sensi dell'art. 1, commi 186 ss., della l. n. 197 del 2022; che non essendo la presente controversia ricompresa, in linea astratta, tra quelle per le quali è esclusa, in nuce, l'operatività della definizione agevolata in commento, ai sensi del comma 193 del medesimo art. 1, la causa va sospesa, ai sensi del successivo comma 197, e rinviata a nuovo ruolo; P.Q.M. La Corte sospende il giudizio sino al 10 luglio 2023, ex art. 1, comma 197, della l. n. 1
Sentenza Cassazione n. 04638/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris