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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 29 aprile 2026

Cassazione n. 11745/2026

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MARCOMONTORO, con domicilio eletto presso l’indirizzo PEC del difensore– ricorrente –contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] (INPS), inpersona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato edifeso, in forza di procura conferita in calce al controricorso, dagliavvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], ANTONELLAPATTERI, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], ed elettivamentedomiciliato presso l’Avvocatura centrale dell’[OSCURATO:PERSONA], in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 29– controricorrente –per la cassazione della sentenza n. 106 del 2021 della CORTED’[OSCURATO:PERSONA], depositata il 3 febbraio 2021 (R.G.N.545/2019).Udita la relazione della causa, svolta nella camera di consiglio del 12marzo 2026 dal [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 21224/2021Numero sezionale 1329/2026Numero di raccolta generale 11745/2026Data pubblicazione 29/04/20261.– Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte d’appello diSalerno ha accolto il gravame dell’INPS e, in riforma della pronunciadel Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], ha respinto la domanda del signorconseguenza della maggiorazione contributiva per l’esposizionequalificata all’amianto, e ha condannato la parte appellata alla rifusionedelle spese di entrambi i gradi.A fondamento della decisione, la Corte territoriale argomenta chenon si può riconoscere alcun effettivo incremento dei ratei di pensioneper effetto dell’applicazione dell’art. 13 della legge 27 marzo 1992, n.257, in quanto a favore del pensionato è stata già computata lamassima anzianità contributiva.

L’[OSCURATO:PERSONA] ha dunque già«correttamente considerato il massimo riconoscibile (n. 2080settimane di contributi), con conseguente difetto di ulteriori incrementidel rateo di pensione» (pagine 10 e 11 della sentenza d’appello).Quanto alle spese del doppio grado, seguono la soccombenza, indifetto di una rituale dichiarazione di esonero.2.– Per la cassazione della sentenza d’appello ricorre, sulla base didue motivi, il signor [OSCURATO:PERSONA].3.– All’impugnazione l’INPS resiste con controricorso.4.– Il ricorso è stato fissato per la trattazione in camera di consiglio.5.– Il Pubblico Ministero non ha depositato conclusioni scritte.6.– All’esito della camera di consiglio, il Collegio si è riservato ildeposito dell’ordinanza nei successivi sessanta giorni.RAGIONI DELLA DECISIONE1.– Con il primo motivo (art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc.civ.), il ricorrente denuncia violazione o falsa applicazione dell’art. 13,comma 8, della legge n. 257 del 1992, dell’art. 47, comma 1, deldecreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, conmodificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326, dell’art. 3,- 2 -Numero registro generale 21224/2021Numero sezionale 1329/2026Numero di raccolta generale 11745/2026Data pubblicazione 29/04/2026comma 132, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, del decreto delMinistero del lavoro e delle politiche sociali del 27 ottobre 2004, edell’art. 2909 cod. civ.Avrebbe errato la Corte di merito nel negare «il dovutomiglioramento della prestazione pensionistica in essere» (pagina 8 delricorso per cassazione), in contrasto con l’accertamento irrevocabilecontenuto nella sentenza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], che avrebbericonosciuto il “ricomputo contributivo”, beneficio autonomo dotato diuna finalità compensativa-risarcitoria, ai fini tanto dell’accesso allapensione quanto della determinazione della misura della pensione.Le statuizioni della Corte di merito confliggerebbero, inoltre, con ladisciplina vigente, che non stabilirebbe «alcun tetto alla rivalutazionecontributiva» (pagina 13 del ricorso) e comunque prescriverebbel’incremento della prestazione previdenziale, e con il principio di“neutralizzazione” della «contribuzione acquisita nella fase successivaal perfezionamento del requisito minimo contributivo» (pagina 14), chedetermini una riduzione del trattamento pensionistico.1.1.– La censura dev’essere disattesa, in tutti i profili in cui siarticola.1.2.– I giudici d’appello hanno rettamente applicato i princìpi didiritto oramai consolidati, che escludono il diritto alla rivalutazione, aifini pensionistici, dei contributi relativi ai periodi di esposizioneall’amianto per coloro che abbiano già raggiunto l’anzianità contributivamassima nel regime pensionistico di appartenenza.

In tale ipotesi,l’applicazione del coefficiente moltiplicatore non apporta alcun concretovantaggio né ai fini dell’anticipazione della pensione né ai finidell’incremento della sua misura (Cass., sez. lav., 6 luglio 2015, n.13870).In coerenza con la ricostruzione delineata dal giudice delle leggi(Corte costituzionale, sentenza n. 290 del 2010), questa Corte haevidenziato che «la funzione propria della rivalutazione contributiva è- 3 -Numero registro generale 21224/2021Numero sezionale 1329/2026Numero di raccolta generale 11745/2026Data pubblicazione 29/04/2026quella di favorire l’allontanamento dal lavoro dei soggetti addetti alavorazioni morbigene, incidendo sul contenuto del diritto a pensione,si tratti di verificarne la sussistenza ovvero di quantificarne la misura(Cass. n. 9348 del 2012).

Il beneficio non ha ragione di essere quindicon riferimento a coloro i quali abbiano già maturato la massimaanzianità contributiva, posto che costoro non riuscirebbero ad ottenere,dall’applicazione del coefficiente moltiplicatore, né un concretovantaggio ai fini dell’anticipazione dell’accesso a pensione, né ungiovamento ai fini dell’incremento della misura della stessa» (sentenzan. 13870 del 2015, cit., punto 6 delle Ragioni della decisione).Ne consegue che «La maturazione del diritto alla rivalutazione noncomporta che la pensione debba essere riliquidata sulla base di unacontribuzione che vada oltre il limite di legge» (Cass., sez. lav., 28novembre 2024, n. 30625, punto

5.5. del Ritenuto, ordinanzariguardante controversia sovrapponibile a quella odierna).1.3.– Né giova al ricorrente addurre il giudicato sul beneficio dellamaggiorazione contributiva, in quanto tale giudicato ha un contenutogenerico limitato all’an e non racchiude alcuna specificazione in ordinealle modalità di computo della pensione.Ad ogni modo, la maturazione del diritto alla rivalutazione nonrende possibile la riliquidazione della pensione sulla base di unacontribuzione superiore al limite di legge di quaranta anni dicontribuzione massima utile (Cass., sez. lav., 11 gennaio 2023, n.528).A fronte del riconoscimento della massima anzianità contributiva,non si rivela pertinente il richiamo al principio di “neutralizzazione”, checoncerne la contribuzione pregiudizievole versata dopo ilperfezionamento dei requisiti per l’accesso alla pensione.1.4.– A tali princìpi, richiamati nel controricorso e ribaditi anche direcente da questa Corte (Cass., sez. lav., 3 dicembre 2025, n. 31559),- 4 -Numero registro generale 21224/2021Numero sezionale 1329/2026Numero di raccolta generale 11745/2026Data pubblicazione 29/04/2026occorre dare continuità, in difetto di argomenti risolutivi che inducanoa rimeditarli.2.– Con il secondo mezzo (art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc.civ.), il ricorrente censura la sentenza d’appello per aver disconosciuto,in contrasto con l’art. 152 disp. att. cod. proc. civ. e con la ratio dellanormativa in esame, la ritualità della dichiarazione di esonero versatain atti.2.1.– Il motivo è fondato.2.2.– Il ricorrente ha dedotto puntualmente e illustrato l’error iniudicando in cui è incorsa la Corte di merito, nell’escludere la conformitàa legge delle dichiarazioni di esonero acquisite al processo (art. 152disp. att. cod. proc. civ.) e concernenti entrambi i gradi di merito.Tali dichiarazioni, analiticamente indicate nel ricorso anche con ilriferimento alla “localizzazione” nei fascicoli processuali, sonocorredate dalla personale assunzione di responsabilità della parte inrelazione al giudizio instaurato dinanzi al Tribunale e al giudiziod’appello.Sono rispettate, dunque, le prescrizioni che il codice di rito qualificacome essenziali (Cass., sez. lav., 16 dicembre 2021, n. 40400), comela parte ricorrente ha diffusamente illustrato a confutazione delleragioni enunciate dalla Corte di merito (pagine 17, 18 e 19 del ricorso).3.– In definitiva, la sentenza d’appello dev’essere cassataesclusivamente in relazione al secondo motivo, con la conseguenteconferma delle statuizioni di rigetto dell’originaria domanda.4.– Non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causapuò essere decisa nel merito, dichiarando irripetibili le spese dientrambi i gradi di merito.5.– Le spese del presente giudizio possono essere compensate, inragione dell’accoglimento solo parziale dell’impugnazione.

P.Q.M- 5 -Numero registro generale 21224/2021Numero sezionale 1329/2026Numero di raccolta generale 11745/2026Data pubblicazione 29/04/2026La Corte accoglie il secondo motivo; rigetta il primo mezzo; cassa lasentenza impugnata in relazione alla censura accolta; decidendo lacausa nel merito, dichiara irripetibili le spese del giudizio di primo gradoe del giudizio d’appello; compensa le spese del presente giudizio.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Quarta Sezionecivile del 12 marzo 2026.La PresidenteGabriella Marchese- 6 -

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
MARCOMONTORO, con domicilio eletto presso l’indirizzo PEC del difensore– ricorrente –contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] (INPS), inpersona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato edifeso, in forza di procura conferita in calce al controricorso, dagliavvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], ANTONELLAPATTERI, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], ed elettivamentedomiciliato presso l’Avvocatura centrale dell’[OSCURATO:PERSONA], in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 29– controricorrente –per la cassazione della sentenza n. 106 del 2021 della CORTED’[OSCURATO:PERSONA], depositata il 3 febbraio 2021 (R.G.N.545/2019).Udita la relazione della causa, svolta nella camera di consiglio del 12marzo 2026 dal [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 21224/2021Numero sezionale 1329/2026Numero di raccolta generale 11745/2026Data pubblicazione 29/04/20261.– Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte d’appello diSalerno ha accolto il gravame dell’INPS e, in riforma della pronunciadel Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], ha respinto la domanda del signorconseguenza della maggiorazione contributiva per l’esposizionequalificata all’amianto, e ha condannato la parte appellata alla rifusionedelle spese di entrambi i gradi.A fondamento della decisione, la Corte territoriale argomenta chenon si può riconoscere alcun effettivo incremento dei ratei di pensioneper effetto dell’applicazione dell’art. 13 della legge 27 marzo 1992, n.257, in quanto a favore del pensionato è stata già computata lamassima anzianità contributiva. L’[OSCURATO:PERSONA] ha dunque già«correttamente considerato il massimo riconoscibile (n. 2080settimane di contributi), con conseguente difetto di ulteriori incrementidel rateo di pensione» (pagine 10 e 11 della sentenza d’appello).Quanto alle spese del doppio grado, seguono la soccombenza, indifetto di una rituale dichiarazione di esonero.2.– Per la cassazione della sentenza d’appello ricorre, sulla base didue motivi, il signor [OSCURATO:PERSONA].3.– All’impugnazione l’INPS resiste con controricorso.4.– Il ricorso è stato fissato per la trattazione in camera di consiglio.5.– Il Pubblico Ministero non ha depositato conclusioni scritte.6.– All’esito della camera di consiglio, il Collegio si è riservato ildeposito dell’ordinanza nei successivi sessanta giorni.RAGIONI DELLA DECISIONE1.– Con il primo motivo (art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc.civ.), il ricorrente denuncia violazione o falsa applicazione dell’art. 13,comma 8, della legge n. 257 del 1992, dell’art. 47, comma 1, deldecreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, conmodificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326, dell’art. 3,- 2 -Numero registro generale 21224/2021Numero sezionale 1329/2026Numero di raccolta generale 11745/2026Data pubblicazione 29/04/2026comma 132, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, del decreto delMinistero del lavoro e delle politiche sociali del 27 ottobre 2004, edell’art. 2909 cod. civ.Avrebbe errato la Corte di merito nel negare «il dovutomiglioramento della prestazione pensionistica in essere» (pagina 8 delricorso per cassazione), in contrasto con l’accertamento irrevocabilecontenuto nella sentenza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], che avrebbericonosciuto il “ricomputo contributivo”, beneficio autonomo dotato diuna finalità compensativa-risarcitoria, ai fini tanto dell’accesso allapensione quanto della determinazione della misura della pensione.Le statuizioni della Corte di merito confliggerebbero, inoltre, con ladisciplina vigente, che non stabilirebbe «alcun tetto alla rivalutazionecontributiva» (pagina 13 del ricorso) e comunque prescriverebbel’incremento della prestazione previdenziale, e con il principio di“neutralizzazione” della «contribuzione acquisita nella fase successivaal perfezionamento del requisito minimo contributivo» (pagina 14), chedetermini una riduzione del trattamento pensionistico.1.1.– La censura dev’essere disattesa, in tutti i profili in cui siarticola.1.2.– I giudici d’appello hanno rettamente applicato i princìpi didiritto oramai consolidati, che escludono il diritto alla rivalutazione, aifini pensionistici, dei contributi relativi ai periodi di esposizioneall’amianto per coloro che abbiano già raggiunto l’anzianità contributivamassima nel regime pensionistico di appartenenza. In tale ipotesi,l’applicazione del coefficiente moltiplicatore non apporta alcun concretovantaggio né ai fini dell’anticipazione della pensione né ai finidell’incremento della sua misura (Cass., sez. lav., 6 luglio 2015, n.13870).In coerenza con la ricostruzione delineata dal giudice delle leggi(Corte costituzionale, sentenza n. 290 del 2010), questa Corte haevidenziato che «la funzione propria della rivalutazione contributiva è- 3 -Numero registro generale 21224/2021Numero sezionale 1329/2026Numero di raccolta generale 11745/2026Data pubblicazione 29/04/2026quella di favorire l’allontanamento dal lavoro dei soggetti addetti alavorazioni morbigene, incidendo sul contenuto del diritto a pensione,si tratti di verificarne la sussistenza ovvero di quantificarne la misura(Cass. n. 9348 del 2012). Il beneficio non ha ragione di essere quindicon riferimento a coloro i quali abbiano già maturato la massimaanzianità contributiva, posto che costoro non riuscirebbero ad ottenere,dall’applicazione del coefficiente moltiplicatore, né un concretovantaggio ai fini dell’anticipazione dell’accesso a pensione, né ungiovamento ai fini dell’incremento della misura della stessa» (sentenzan. 13870 del 2015, cit., punto 6 delle Ragioni della decisione).Ne consegue che «La maturazione del diritto alla rivalutazione noncomporta che la pensione debba essere riliquidata sulla base di unacontribuzione che vada oltre il limite di legge» (Cass., sez. lav., 28novembre 2024, n. 30625, punto 5.5. del Ritenuto, ordinanzariguardante controversia sovrapponibile a quella odierna).1.3.– Né giova al ricorrente addurre il giudicato sul beneficio dellamaggiorazione contributiva, in quanto tale giudicato ha un contenutogenerico limitato all’an e non racchiude alcuna specificazione in ordinealle modalità di computo della pensione.Ad ogni modo, la maturazione del diritto alla rivalutazione nonrende possibile la riliquidazione della pensione sulla base di unacontribuzione superiore al limite di legge di quaranta anni dicontribuzione massima utile (Cass., sez. lav., 11 gennaio 2023, n.528).A fronte del riconoscimento della massima anzianità contributiva,non si rivela pertinente il richiamo al principio di “neutralizzazione”, checoncerne la contribuzione pregiudizievole versata dopo ilperfezionamento dei requisiti per l’accesso alla pensione.1.4.– A tali princìpi, richiamati nel controricorso e ribaditi anche direcente da questa Corte (Cass., sez. lav., 3 dicembre 2025, n. 31559),- 4 -Numero registro generale 21224/2021Numero sezionale 1329/2026Numero di raccolta generale 11745/2026Data pubblicazione 29/04/2026occorre dare continuità, in difetto di argomenti risolutivi che inducanoa rimeditarli.2.– Con il secondo mezzo (art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc.civ.), il ricorrente censura la sentenza d’appello per aver disconosciuto,in contrasto con l’art. 152 disp. att. cod. proc. civ. e con la ratio dellanormativa in esame, la ritualità della dichiarazione di esonero versatain atti.2.1.– Il motivo è fondato.2.2.– Il ricorrente ha dedotto puntualmente e illustrato l’error iniudicando in cui è incorsa la Corte di merito, nell’escludere la conformitàa legge delle dichiarazioni di esonero acquisite al processo (art. 152disp. att. cod. proc. civ.) e concernenti entrambi i gradi di merito.Tali dichiarazioni, analiticamente indicate nel ricorso anche con ilriferimento alla “localizzazione” nei fascicoli processuali, sonocorredate dalla personale assunzione di responsabilità della parte inrelazione al giudizio instaurato dinanzi al Tribunale e al giudiziod’appello.Sono rispettate, dunque, le prescrizioni che il codice di rito qualificacome essenziali (Cass., sez. lav., 16 dicembre 2021, n. 40400), comela parte ricorrente ha diffusamente illustrato a confutazione delleragioni enunciate dalla Corte di merito (pagine 17, 18 e 19 del ricorso).3.– In definitiva, la sentenza d’appello dev’essere cassataesclusivamente in relazione al secondo motivo, con la conseguenteconferma delle statuizioni di rigetto dell’originaria domanda.4.– Non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causapuò essere decisa nel merito, dichiarando irripetibili le spese dientrambi i gradi di merito.5.– Le spese del presente giudizio possono essere compensate, inragione dell’accoglimento solo parziale dell’impugnazione. P.Q.M- 5 -Numero registro generale 21224/2021Numero sezionale 1329/2026Numero di raccolta generale 11745/2026Data pubblicazione 29/04/2026La Corte accoglie il secondo motivo; rigetta il primo mezzo; cassa lasentenza impugnata in relazione alla censura accolta; decidendo lacausa nel merito, dichiara irripetibili le spese del giudizio di primo gradoe del giudizio d’appello; compensa le spese del presente giudizio.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Quarta Sezionecivile del 12 marzo 2026.La PresidenteGabriella Marchese- 6 -
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