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CassazionedecretoSezione 7

Cassazione n. 41503/2022

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a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/05/2021 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ricorrono avverso la sentenza della Corte di appello di Roma che ne ha confermato la condanna per il reato furto pluriaggravato.

Considerato, quanto al ricorso di [OSCURATO:PERSONA], che: il primo motivo, che denuncia l'omessa considerazione delle conclusioni presentate nel rito ex art. 23-bis del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, è inammissibile, in quanto aspecifico, non articolando alcuna deduzione sui contenuti dell'atto la cui valutazione sarebbe stata pretermessa; il secondo motivo, che censura il mancato riconoscimento dell'incapacità di intendere e di volere dell'imputato, è inammissibile in quanto del tutto carente di correlazione con le argomentazioni svolte dalla sentenza impugnata (pag. 5); il terzo motivo, che censura la mancata applicazione della sospensione condizionale della pena, è manifestamente infondato alla luce dei plurimi elementi valorizzati dal giudice di appello a sostegno della statuizione sul punto (pag. 6) Considerato, quanto al ricorso dì [OSCURATO:PERSONA], che: il primo motivo, che contesta la sussistenza della circostanza aggravante del mezzo fraudolento, è manifestamente infondato in ragione del carattere concorsuale del fatto e, dunque, della univoca riconoscibilità dei criteri di imputazione di cui all'art. 59, secondo comma, cod. pen.; il secondo motivo, afferente alla configurabilità della fattispecie tentata, è manifestamente infondato, avendo la Corte distrettuale rilevato che i beni sottratti erano stati nell'autonoma disponibilità degli agenti, che li avevano portati fuori dai negozi ove erano stati sottratti e riposti in un'autovettura.

Rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Cos

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/05/2021 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ricorrono avverso la sentenza della Corte di appello di Roma che ne ha confermato la condanna per il reato furto pluriaggravato. Considerato, quanto al ricorso di [OSCURATO:PERSONA], che: il primo motivo, che denuncia l'omessa considerazione delle conclusioni presentate nel rito ex art. 23-bis del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, è inammissibile, in quanto aspecifico, non articolando alcuna deduzione sui contenuti dell'atto la cui valutazione sarebbe stata pretermessa; il secondo motivo, che censura il mancato riconoscimento dell'incapacità di intendere e di volere dell'imputato, è inammissibile in quanto del tutto carente di correlazione con le argomentazioni svolte dalla sentenza impugnata (pag. 5); il terzo motivo, che censura la mancata applicazione della sospensione condizionale della pena, è manifestamente infondato alla luce dei plurimi elementi valorizzati dal giudice di appello a sostegno della statuizione sul punto (pag. 6) Considerato, quanto al ricorso dì [OSCURATO:PERSONA], che: il primo motivo, che contesta la sussistenza della circostanza aggravante del mezzo fraudolento, è manifestamente infondato in ragione del carattere concorsuale del fatto e, dunque, della univoca riconoscibilità dei criteri di imputazione di cui all'art. 59, secondo comma, cod. pen.; il secondo motivo, afferente alla configurabilità della fattispecie tentata, è manifestamente infondato, avendo la Corte distrettuale rilevato che i beni sottratti erano stati nell'autonoma disponibilità degli agenti, che li avevano portati fuori dai negozi ove erano stati sottratti e riposti in un'autovettura. Rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Cos
Decreto Cassazione n. 41503/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris