CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 13 marzo 2026
Cassazione n. 22449/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
e di Bolognaudita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], la quale hachiesto il rigetto del ricorso;letta la memoria depositata dal difensore il 13.3.2026;[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con ordinanza del 10 novembre 2025, il Giudice dell’esecuzione del Tribunale diBologna accoglieva l’istanza formulata ex art. 671 cod. proc. pen. dall’odierno ricorrente,avente ad oggetto i reati giudicati con le seguenti sentenze:1) Sentenza del Tribunale di Bologna del 21.12.2020, confermata dallaCorte di appello di Bologna con sentenza del 17.2.2022, irrevocabile il 4.5.2022,relativa a plurimi reati di cessione di sostanza stupefacente ex art. 73, comma 5,d.P.R. n. 309 del 1990, commessi in Bologna dall’anno 2012 al luglio 2015;2) Sentenza del Tribunale di Bologna del 13.2.2015, confermata dallaCorte di appello di Bologna con sentenza del 16.9.2015, irrevocabile il31.12.2015, relativa a due episodi di cessione di sostanza stupefacente ex art.73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, commessi in Bologna dal giugno 2014 afebbraio 2015 e il 12.2.2015;3) Sentenza di applicazione della pena emessa dal Giudice dell’udienzapreliminare del Tribunale di Bologna il 23.7.2020, irrevocabile il 16.9.2020, perplurimi episodi di cessione di sostanza stupefacente ex art. 73, comma 5, d.P.R.n. 309 del 1990, commessi in Casalecchio di Reno dal 2015 all’ottobre 2017 cherideterminava in continuazione la pena inflitta con sentenza della Corte diappello di Bologna del 23.10.2018, irrevocabile l’[OSCURATO:DATA_NASCITA], in riforma dellasentenza emessa dal Tribunale di Bologna il 14.11.2017, relativa al reato di cuiall’art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, commessi in Bologna il 5.8.2016;4) Sentenza emessa dal Tribunale di Bologna il 2.3.2021, confermatadalla Corte di appello di Bologna il 29.6.2023, irrevocabile il 10.7.2024 a seguitodi declaratoria di inammissibilità del ricorso per cassazione, relativa a plurimiepisodi di cessione di stupefacenti ex art. 73, comma 5 d.P.R. n. 309 del 1990,commessi in Casalecchio di Reno dal 20.7.2017 al 20.9.2017.Premetteva che, con ordinanza del 6.4.2023, il Giudice dell’esecuzione delTribunale di Bologna aveva già unificato sotto il vincolo della continuazione i reatigiudicati con le sentenze di cui ai punti 1), 2) e 3) e che quelli di cui alle sentenzesub 2) e 3) erano già stati unificati in precedenza con ordinanza del 17.3.2021.Quindi, ritenuti sussistenti gli indici sintomatici dell’unitarietà dell’ideazionecriminosa, riteneva di poter riconoscere i reati unificati sotto il vincolo dellacontinuazione e, ritenuto più grave il reato sub 1), applicava l’aumento a titolo dicontinuazione sulla pena base così determinata di anni 1 e mesi 9 di reclusione,prevedendo i seguenti aumenti per i reati satelliti:per i reati di cui alla sentenza sub 2), l’aumento di mesi 9 di reclusione ed euro400,00 di multa;per i reati di cui alla sentenza sub 3), l’aumento di anni 1 e mesi 6 di reclusioneed euro 800,00 di multa;per i reati di cui alla sentenza sub 4), un aumento di mesi 9 di reclusione edeuro 400,00 di multacosì rideterminando la pena complessiva in anni 4 e mesi 9 di reclusione ed euro6000,00 di multa.2. Avverso l’ordinanza propone ricorso per cassazione la difesa del ricorrentearticolando due motivi di ricorso che, ai sensi dell’art. 173 disp. att. cod. proc. pen., siriportano nei limiti strettamente necessari alla motivazione.2.1 Con il primo motivo, formulato ai sensi dell’art. 606, comma 1,lett. b) cod. proc. pen., denuncia violazione dell’art. 649 cod. proc. pen., peravere il giudice dell’esecuzione rideterminato l’aumento a titolo dicontinuazione in relazione ai reati di cui alle sentenze sub 2) e sub 3),nonostante questo fosse stato già determinato con ordinanza del giudicedell’esecuzione del [OSCURATO:DATA_NASCITA].2.2 Con il secondo motivo, censura la decisione per avereerroneamente determinato l’aumento per i reati di cui alla sentenza sub 4)senza procedere allo scorporo di tutti i reati che il giudice della cognizioneaveva ritenuto in continuazione, per individuare quello più grave e,successivamente, determinare la pena per ciascuno dei reati satellite, inclusiquelli già riuniti in continuazione con il reato posto a base del nuovocomputo.3. Con memoria depositata il 13.3.2026, la difesa reiterava gli argomenti già espostiin ricorso.4. [OSCURATO:PERSONA] generale chiedeva il rigetto del ricorso osservando che,diversamente da quanto argomentato dalla difesa, il giudice dell’esecuzione non avevacalcolato l’aumento per i reati di cui ai punti 1), 2) e 3), ma aveva solo aggiunto l’aumentoper la sentenza sub 4), condividendo, dal punto di vista quantitativo, la determinazione delgiudice dell’esecuzione.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è fondato2. Questa Corte, con sentenza della Sez. 1, n. 26460 del 11/04/2013, Rv.256043-01, ha affermato che «[...] la necessità di rideterminare la pena complessivada infliggere a titolo di continuazione rispetto a fatti parzialmente già unificati dalgiudice dell'esecuzione col vincolo della continuazione non può condurre ad unamodificazione peggiorativa della pena rispetto a quella già determinata in sede diprecedente applicazione della continuazione (cfr. Cass. Sez. 1 n. 40536 del14/10/2008, P.G. in proc. Giubbini, Rv. 241716)». Difatti, «[...] il divieto di unsecondo giudizio, sancito dall'art. 649 cod. proc. pen., esprime un principio generaledell'ordinamento così da doversi applicare anche nella fase esecutiva, e, quindi, alleordinanze pronunciate, come nell'odierna fattispecie, dal giudice dell'esecuzione(così Sez. 1, n. 45556 del 15/09/2015, Turchetti, Rv. 265234 e Sez. 1, n. 1285 del20/11/2008, dep. 15/01/2009, Linfeng, Rv. 242750; Sez. 5, n. 34324 del 07/10/2020,Rv. 280033-01)»D’altro canto, la Sez. 1, con sentenza n. 17948 del 31/01/2024, Rv. 286261-01ha chiarito che «[...] ai sensi dell'art. 671 cod. proc. pen., il giudice dell'esecuzionepuò applicare in executivis l'istituto della continuazione nel caso di più sentenze odecreti penali irrevocabili, pronunciati in procedimenti distinti contro la stessapersona, e rideterminare le pene inflitte per i reati separatamente giudicati sulla basedei criteri dettati dalla stessa norma. Secondo costante giurisprudenza di legittimità,qualora sia applicata in sede esecutiva la continuazione tra distinte condanne, dellequali quella a pena più grave sia stata pronunciata per una pluralità di reati già unitinel giudizio di cognizione dal vincolo della continuazione, deve essere assunta comepena base quella inflitta in tale giudizio per la violazione più grave, prescindendosidall'aumento per i reati satelliti che va determinato ex novo dal giudicedell'esecuzione (Sez. 1, n. 45161 del 27/10/2004, Esposito, Rv. 229822), anche perquelli già riuniti nella continuazione con il reato più grave posto alla base del nuovocomputo (Sez. 1, n. 4911 del 15/01/2009, Neder, Rv. 243375)»; «nel procedere allarideterminazione del trattamento sanzionatorio per effetto dell'applicazione delladisciplina del reato continuato, non può quantificare gli aumenti di pena per i reati-satellite in misura superiore a quelli fissati dal giudice della cognizione con lasentenza irrevocabile di condanna» (Sez. U, n. 6296 del 24/11/2016, dep. 2017,Rv. 268735 – 01).Nel caso concreto, quindi, il giudice dell’esecuzione avrebbe dovuto dapprimascorporare tutti i reati che il giudice della cognizione aveva riunito in continuazione,individuare quello più grave e solo successivamente, sulla pena come determinataper quest'ultimo dal giudice della cognizione, operare autonomi aumenti per i reatisatellite, compresi quelli già riuniti in continuazione con il reato posto a base delnuovo computo (Sez. 1 n. 21424 del 19/03/2019, Scanferla, Rv. 275845), al fine diconsentire il vaglio di congruità della pena concordata che lo stesso è tenuto adeffettuare, senza, tuttavia, poter modificare la quantificazione dell’aumento a titolo dicontinuazione già operato in sede esecutiva tra i reati oggetto di talune dellesentenze interessate, venendo, diversamente, violato il principio del divieto del bis inidem.Al contrario, il giudice dell’esecuzione, dopo aver individuato in base ai criteri dicui all’art. 187 disp. att. cod. proc. pen., il reato più grave in quello di cui allasentenza sub 1), ha rideterminato l’aumento a titolo di continuazione per i reati sub2) e 3) in misura diversa e maggiore rispetto a quella determinata con la precedenteordinanza del 6.4.2023, la quale l’aveva fissato in complessivi mesi otto di reclusioneed euro 1600,00 di multa a fronte dell’attuale aumento pari a 9 mesi di reclusione edeuro 400,00 di multa per la sentenza sub 2) e a 1 anno e 6 mesi per i reati sub 3).Inoltre, il giudicante, dopo aver individuato il reato più grave in quello sub 1), haapplicato un aumento per la continuazione unitario relativamente ai reati oggettodella sentenza sub 4), mentre avrebbe dovuto procedere al loro scorporo eall’aumento per ciascuno di essi sulla pena base.3. Alla luce dei motivi esposti, l’ordinanza impugnata deve essere annullatarelativamente alla determinazione della pena complessiva, con trasmissione a nuovogiudice, in diversa persona fisica (Corte costituzionale n. 183 del 9 luglio 2013)perché rivaluti l’istanza alla luce dei principi enunciati. P.Q.MAnnulla l'ordinanza impugnata relativamente alla determinazione della pena complessivacon rinvio per nuovo giudizio sul punto al Tribunale di BolognaCosì è deciso, 03/04/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteSILVIA [OSCURATO:PERSONA]