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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 20452/2026

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di Napoli.Udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] cheha concluso per l'annullamento con rinvio limitatamente alla competenzaterritoriale e rigetto nel resto.

Sentito anche l'Avv. [OSCURATO:PERSONA], che hachiesto l'accoglimento dei motivi di ricorso e l’annullamento della sentenzaimpugnata.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Il Tribunale per il riesame delle misure cautelari di Napoli respingeva larichiesta di annullamento dell'ordinanza che aveva applicato a [OSCURATO:PERSONA] lamisura cautelare della custodia in carcere in relazione ai delitti di associazione adelinquere, riciclaggio, autoriciclaggio e truffa ai danni dello Stato (l’ordinanzaimpugnata era stata riemessa dopo la declaratoria di inefficacia dellaprecedente).2.

Avverso tale ordinanza ricorreva il difensore di [OSCURATO:PERSONA] chededuceva:2.1. violazione di legge (artt. 9 e 16 cod. proc. pen.) e vizio di motivazionein ordine alla definizione della competenza territoriale: non sarebbe statoconsiderato che tra i reati connessi, quello più grave era il riciclaggio; laconsumazione del riciclaggio “più risalente” (il 3 maggio 2022), sarebbeascrivibile all’indagato [OSCURATO:PERSONA] e sarebbe stato consumato tramitebonifico bancario perfezionato a [OSCURATO:PERSONA], luogo in cui era stato accesoil conto - intestato alla “[OSCURATO:PERSONA] s.r.l.” – dove sarebbe confluito il denaro.Si allegava tuttavia che, qualora si ritenesse ostativa alla definizione dellacompetenza territoriale in [OSCURATO:PERSONA], la mancata identificazione del conto,sarebbe decisiva la circostanza che una parte della condotta sarebbe stataconsumata in Modena dato che il denaro sarebbe stato inviato a [OSCURATO:PERSONA] daun conto corrente sito in Felice sul Panaro, località in provincia di Modena;2.2. violazione di legge (art. 191 cod. proc. pen.) e vizio di motivazione:sarebbe inutilizzabile l'accertamento di polizia giudiziaria relativo alcomportamento tenuto dal [OSCURATO:PERSONA] al momento della perquisizione avvenuta indata 22 ottobre 2025, compiuto dopo la scadenza del termine massimo didurata delle indagini preliminari; si aggiungeva che la motivazione in ordine allarilevanza di tale comportamento – ovvero la rottura volontaria del telefono -sarebbe illogica tenuto conto che tale azione avrebbe potuto, al più, essere utileper dimostrare la sussistenza del pericolo di inquinamento delle prove ma nonquella del pericolo reiterazione di reati della stessa specie per cui si procede;2.3. violazione di legge (art. 292, comma 2 lett. d) cod. proc. pen.) evizio di motivazione: non sarebbe stato indicato il termine di applicazione dellamisura correlato al riconoscimento del pericolo di inquinamento probatorio; taleindicazione sarebbe stata necessaria in quanto, qualora non fosse stato ritenutosussistente il pericolo di reiterazione, l’unica esigenza cautelare sarebbe ilpericolo di inquinamento delle prove;2.4.violazione di legge (art. 309, comma 10, cod. proc. pen.) e vizio dimotivazione in ordine alla sussistenza di esigenze cautelari “eccezionali”necessarie per giustificare la riedizione della misura dopo la sua perdita diefficacia: si deduceva che non sarebbe stato considerato che il ricorrentesvolgeva un'attività lavorativa regolare che escluderebbe l'attualità del pericolo;inoltre non sarebbe stato valutato il decorso del tempo tra la commissione delreato ed il momento in cui era stata applicata la misura cautelare;[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.Il ricorso non è fondato e, pertanto, non può essere accolto.1.1.

Il primo motivo di ricorso, con il quale si contesta la competenzaterritoriale non supera la soglia di ammissibilità in quanto aspecifico.In materia di competenza territoriale “per connessione” il [OSCURATO:PERSONA] riafferma:(a) che la competenza per territorio, nel caso in cui non sia possibile individuare,a norma degli artt. 8 e 9, comma primo, cod. proc. pen., il luogo di commissionedel reato connesso più grave, spetta al giudice del luogo nel quale risultacommesso, in via gradata, il reato successivamente più grave fra gli altri reati;quando risulti impossibile individuare il luogo di commissione per tutti i reaticonnessi, la competenza spetta al giudice competente per il reato più grave,individuato secondo i criteri suppletivi indicati dall'art. 9, commi secondo e terzo,cod. proc. pen. (Sez.

U, n. 40537 del 16/07/2009, Orlandelli, Rv. 244330 - 01);(b) che ai fini della configurabilità della connessione teleologica prevista dall'art.12, lett. c), cod. proc. pen. e della sua idoneità a determinare uno spostamentodella competenza per territorio, non è richiesto che vi sia identità fra gli autoridel reato fine e quelli del reato mezzo, ferma restando la necessità di accertareche l'autore di quest'ultimo abbia avuto presente l'oggettiva finalizzazione dellasua condotta alla commissione o all'occultamento di un altro reato. (Sez.

U, n.53390 del 26/10/2017, G., Rv. 271223 - 01).Nel caso in esame il Tribunale ritenendo non determinabile nessuno deiluoghi ove erano stati consumati i reati contestati applicava il criterio residualeprevisto dall’art. 9, comma 1, cod. proc. pen. secondo cui, in caso diimpossibilità di identificare il locus commissi delicti doveva ritenersi competenteil Tribunale dove era stato iscritto per la prima volta la notizia di reato.

IlTribunale ha ritenuto inoltre che - contrariamente a quanto allegato dalricorrente - non fosse identificabile il luogo dove era avvenuta la consegna deldenaro.La difesa del [OSCURATO:PERSONA] ha contestato la legittimità di tale decisione ritenendoche la competenza per connessione dovesse essere identificata nel luogo doveera stato consumato uno dei reati di riciclaggio indicati nel capo d), che descriveuna serie di condotte di riciclaggio avvinte dal vincolo della continuazione nonimputate al ricorrente.Nel ritenere che la competenza andasse identificata nella consumazione delriciclaggio ritenuto “più risalente” ovvero quello che vedeva coinvolto coinvolta laditta del [OSCURATO:PERSONA] il ricorrente (a) non ha specificato le ragioni per le qualitra i reati ascritti al [OSCURATO:PERSONA] ed il reato continuato ascritto agli altri imputatidescritto al capo d) vi fosse la “connessione teleologica” idonea a determinare lacompetenza per attrazione tra reati contestati a persone diverse; (b) non haspecificato per quale ragione tra tutti i reati descritti nel capo d), ai fini dellaidentificazione della competenza territoriale fosse stato “prescelto” quello chevedeva coinvolto il [OSCURATO:PERSONA], nonostante tale reato fosse ragionevolmenteuno dei meno gravi tra quelli indicati e nulla rilevando che fosse il più risalente,trattandosi di un riciclaggio “continuato” e non “a formazione progressiva”.In conclusione, il [OSCURATO:PERSONA] ritiene che il ricorso sia carente sia in ordinealla identificazione della sussistenza del nesso teleologico tra i reati contestati alRusso e quello descritto al capo d), presupposto necessario per giustificare lasussistenza della competenza per attrazione tra reati non contestati alle stessepersone (si ricorda che il capo d) non è contestato al [OSCURATO:PERSONA]) sia in ordineall’indicazione delle ragioni per le quali, nell'ambito delle condotte di riciclaggiocontestate al capo d) e delle altre condotte contestate ai capi e) ed f),debba essere valutato come elemento decisivo per la definizione dellacompetenza territoriale proprio il bonifico effettuato alla ditta del [OSCURATO:PERSONA].2.

E’ infondato il secondo motivo di ricorso con il quale si contesta e lamotivazione dell'ordinanza impugnata nella parte in cui ritiene utilizzabilel'accertamento di polizia giudiziaria effettuato dopo lo scadere del termine delleindagini relativo al contegno tenuto dall'indagato nel corso della perquisizionedisposta tardivamente.[OSCURATO:PERSONA], in via preliminare, riafferma che è onere della parte cheeccepisce l'inutilizzabilità di atti processuali indicare, pena l'inammissibilità delricorso per genericità del motivo, gli atti specificamente affetti dal vizio echiarirne altresì l'incidenza sul complessivo compendio indiziario già valutato, sìda potersene inferire la decisività in riferimento al provvedimento impugnato.(Sez. 5, n. 37660 del 18/09/2025, Ammaturo, Rv. 288801 - 01)Sebbene non possa negarsi che gli atti compiuti dopo la scadenza deltermine per il compimento delle indagini preliminari siano integralmenteinutilizzabili, nulla rilevando che gli stessi consentano di accertare uncomportamento dell'indagato (come erroneamente ritenuto dal Tribunale) deverilevarsi come l'elemento di prova oggetto di tardivo accertamento, come sirileva dalla motivazione del provvedimento impugnato, non è affatto “decisivo”ai fini della applicazione della misura contestata dato che sia il compendioindiziario che il quadro cautelare risultano idonei a sostenere la misuraimpugnata a prescindere dall’utilizzo di tale elemento.Invero lo stesso ricorrente ha allegato che l’accertamento inutilizzabilefosse utile essenzialmente ad accertare il pericolo di inquinamento probatorio,ma non incidesse sul compendio indiziario dal quale si ricavava la sussistenza delpericolo cautelare, che, invece, è da solo sufficiente a legittimare la misuracautelare.3.

Il terzo ed il quarto motivo di ricorso sono infondati.3.1.Nessuna censura può essere mossa nei confronti della motivazione nellaparte in cui ritiene che nel caso in esame sussistano eccezionali cautelari.Il Tribunale, sul punto, traccia un percorso logico che non si presta adalcuna censura rilevando come il [OSCURATO:PERSONA], dopo una condanna per estorsione eassociazione delinquere nel 1988, avesse riportato nel 2014 un'ulteriorecondanna ad anni sette, mesi sei di reclusione per associazione di tipo mafioso, ilche rendeva evidente che lo stesso era refrattario all’effetto rieducativo erisocializzante dell'intervento penale.Dopo pochi anni dai gravi processi che lo avevano coinvolto il [OSCURATO:PERSONA] haorganizzato, coordinato e gestito un'associazione per delinquere nel diversoramo della criminalità economica concorrendo a provocare un credito fittizio dioltre un miliardo e seicentocinquantaquattro milioni di euro con conseguentedanno per l’Erario.Il Tribunale ha correttamente rilevato che le esigenze cautelari eccezionaliderivassero sia dalla personalità gravemente negativa del ricorrente che dallagravità delle condotte contestate: la motivazione, sul punto, non si presta adalcuna censura.Infine, il Tribunale ha anche rilevato che la complessa attività criminalegestita dal [OSCURATO:PERSONA] era perdurata fino al 2023, il che manifestava una «incoercibiletendenza a delinquere» non attenuata dall’impegno in una attività lavorativalecita, e che tale periodo non fosse affatto incompatibile con la valutazione diimpugnata).[OSCURATO:PERSONA], in materia di valutazione della attualità del pericolo ribadisceche è necessario che il giudice effettui una valutazione prognostica circa laprobabile ricaduta nel delitto, fondata sia sulla permanenza dello stato dipericolosità personale dell'indagato dal momento di consumazione del fatto sinoa quello in cui si effettua il giudizio cautelare, desumibile dall'analisi soggettivadella sua personalità, sia sulla presenza di condizioni oggettive ed "esterne"all'accusato, ricavabili da dati ambientali o di contesto - quali le sue concretecondizioni di vita in assenza di cautele - che possano attivarne la latentepericolosità, favorendo la recidiva.

Ne consegue che il pericolo di reiterazione èviene applicata la misura, seppur non imminente.

Tale valutazione prognosticanon può, tuttavia, estendersi alla previsione di una "specifica occasione" perdelinquere, che esula dalle facoltà del giudice (tra le altre: Sez. 2 n. 53645 del08\09\2016, Lucà, Rv 268977).3.2.

Infine non supera la soglia di ammissibilità, in quanto manifestamenteinfondato, il terzo motivo nella parte in cui contesta la mancata indicazione di untermine in relazione al pericolo di inquinamento probatorio.È ius receptum che non è affetta da nullità ex art. 292, comma 3-bis, cod.proc. pen. l'ordinanza applicativa della custodia cautelare, emessa per la ritenutasussistenza del pericolo di inquinamento probatorio in carenza del previoespletamento dell'interrogatorio anticipato di cui all'art. 291, comma 1-quater,cod. proc. pen., che non contenga l'indicazione del termine di scadenza dellamisura in relazione alle indagini da compiere, nel caso in cui concorraun'ulteriore esigenza cautelare, confermata in sede di riesame, che rendeultronea l'indicazione di tale termine (Sez. 2, n. 15050 del 18/03/2025, Savio,Rv. 287896 – 01; Sez. 1, n. 9902 del 28/01/2021, Bucaria, Rv. 280678 - 01; daultimo, Sez. 1, n. 326 del 17/12/2024, dep. 2025, Buttiglieri, n.m.; Sez. 3, n.41439 del 23/1072024, Recchiuti, n.m.; Sez. 2, n. 18424 del 22/03/2024,Pezzuto, n.m.).Nel caso in esame la misura cautelare veniva giustificata non solo in ragionedella sussistenza del pericolo di inquinamento probatorio ma anche in ragionedella valutazione di un grave pericolo di reiterazione di reati della stessa speciedi quello per cui si procede il che legittima l'omessa indicazione del termineprevisto dall'art. 292, comma 2 lett. d), cod. proc. pen.2.

Ai sensi dell’articolo 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che rigettail ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata alpagamento delle spese del procedimento.Poiché dalla presente decisione non consegue la rimessione in libertà delricorrente, deve disporsi - ai sensi dell’articolo 94, comma 1-ter, delledisposizioni di attuazione del codice di procedura penale, che copia della stessasia trasmessa al direttore dell’istituto penitenziario in cui l’indagato si trovaristretto, perché provveda a quanto stabilito dal comma 1-bis del citato articolo.

P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessualiManda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all’ art. 94, comma 1-ter,disp. att. cod. proc. pen.Così deciso, il giorno 5 maggio 2026.Il Consigliere estensore Il PresidenteSandra [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
di Napoli.Udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] cheha concluso per l'annullamento con rinvio limitatamente alla competenzaterritoriale e rigetto nel resto. Sentito anche l'Avv. [OSCURATO:PERSONA], che hachiesto l'accoglimento dei motivi di ricorso e l’annullamento della sentenzaimpugnata.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Il Tribunale per il riesame delle misure cautelari di Napoli respingeva larichiesta di annullamento dell'ordinanza che aveva applicato a [OSCURATO:PERSONA] lamisura cautelare della custodia in carcere in relazione ai delitti di associazione adelinquere, riciclaggio, autoriciclaggio e truffa ai danni dello Stato (l’ordinanzaimpugnata era stata riemessa dopo la declaratoria di inefficacia dellaprecedente).2. Avverso tale ordinanza ricorreva il difensore di [OSCURATO:PERSONA] chededuceva:2.1. violazione di legge (artt. 9 e 16 cod. proc. pen.) e vizio di motivazionein ordine alla definizione della competenza territoriale: non sarebbe statoconsiderato che tra i reati connessi, quello più grave era il riciclaggio; laconsumazione del riciclaggio “più risalente” (il 3 maggio 2022), sarebbeascrivibile all’indagato [OSCURATO:PERSONA] e sarebbe stato consumato tramitebonifico bancario perfezionato a [OSCURATO:PERSONA], luogo in cui era stato accesoil conto - intestato alla “[OSCURATO:PERSONA] s.r.l.” – dove sarebbe confluito il denaro.Si allegava tuttavia che, qualora si ritenesse ostativa alla definizione dellacompetenza territoriale in [OSCURATO:PERSONA], la mancata identificazione del conto,sarebbe decisiva la circostanza che una parte della condotta sarebbe stataconsumata in Modena dato che il denaro sarebbe stato inviato a [OSCURATO:PERSONA] daun conto corrente sito in Felice sul Panaro, località in provincia di Modena;2.2. violazione di legge (art. 191 cod. proc. pen.) e vizio di motivazione:sarebbe inutilizzabile l'accertamento di polizia giudiziaria relativo alcomportamento tenuto dal [OSCURATO:PERSONA] al momento della perquisizione avvenuta indata 22 ottobre 2025, compiuto dopo la scadenza del termine massimo didurata delle indagini preliminari; si aggiungeva che la motivazione in ordine allarilevanza di tale comportamento – ovvero la rottura volontaria del telefono -sarebbe illogica tenuto conto che tale azione avrebbe potuto, al più, essere utileper dimostrare la sussistenza del pericolo di inquinamento delle prove ma nonquella del pericolo reiterazione di reati della stessa specie per cui si procede;2.3. violazione di legge (art. 292, comma 2 lett. d) cod. proc. pen.) evizio di motivazione: non sarebbe stato indicato il termine di applicazione dellamisura correlato al riconoscimento del pericolo di inquinamento probatorio; taleindicazione sarebbe stata necessaria in quanto, qualora non fosse stato ritenutosussistente il pericolo di reiterazione, l’unica esigenza cautelare sarebbe ilpericolo di inquinamento delle prove;2.4.violazione di legge (art. 309, comma 10, cod. proc. pen.) e vizio dimotivazione in ordine alla sussistenza di esigenze cautelari “eccezionali”necessarie per giustificare la riedizione della misura dopo la sua perdita diefficacia: si deduceva che non sarebbe stato considerato che il ricorrentesvolgeva un'attività lavorativa regolare che escluderebbe l'attualità del pericolo;inoltre non sarebbe stato valutato il decorso del tempo tra la commissione delreato ed il momento in cui era stata applicata la misura cautelare;[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.Il ricorso non è fondato e, pertanto, non può essere accolto.1.1. Il primo motivo di ricorso, con il quale si contesta la competenzaterritoriale non supera la soglia di ammissibilità in quanto aspecifico.In materia di competenza territoriale “per connessione” il [OSCURATO:PERSONA] riafferma:(a) che la competenza per territorio, nel caso in cui non sia possibile individuare,a norma degli artt. 8 e 9, comma primo, cod. proc. pen., il luogo di commissionedel reato connesso più grave, spetta al giudice del luogo nel quale risultacommesso, in via gradata, il reato successivamente più grave fra gli altri reati;quando risulti impossibile individuare il luogo di commissione per tutti i reaticonnessi, la competenza spetta al giudice competente per il reato più grave,individuato secondo i criteri suppletivi indicati dall'art. 9, commi secondo e terzo,cod. proc. pen. (Sez. U, n. 40537 del 16/07/2009, Orlandelli, Rv. 244330 - 01);(b) che ai fini della configurabilità della connessione teleologica prevista dall'art.12, lett. c), cod. proc. pen. e della sua idoneità a determinare uno spostamentodella competenza per territorio, non è richiesto che vi sia identità fra gli autoridel reato fine e quelli del reato mezzo, ferma restando la necessità di accertareche l'autore di quest'ultimo abbia avuto presente l'oggettiva finalizzazione dellasua condotta alla commissione o all'occultamento di un altro reato. (Sez. U, n.53390 del 26/10/2017, G., Rv. 271223 - 01).Nel caso in esame il Tribunale ritenendo non determinabile nessuno deiluoghi ove erano stati consumati i reati contestati applicava il criterio residualeprevisto dall’art. 9, comma 1, cod. proc. pen. secondo cui, in caso diimpossibilità di identificare il locus commissi delicti doveva ritenersi competenteil Tribunale dove era stato iscritto per la prima volta la notizia di reato. IlTribunale ha ritenuto inoltre che - contrariamente a quanto allegato dalricorrente - non fosse identificabile il luogo dove era avvenuta la consegna deldenaro.La difesa del [OSCURATO:PERSONA] ha contestato la legittimità di tale decisione ritenendoche la competenza per connessione dovesse essere identificata nel luogo doveera stato consumato uno dei reati di riciclaggio indicati nel capo d), che descriveuna serie di condotte di riciclaggio avvinte dal vincolo della continuazione nonimputate al ricorrente.Nel ritenere che la competenza andasse identificata nella consumazione delriciclaggio ritenuto “più risalente” ovvero quello che vedeva coinvolto coinvolta laditta del [OSCURATO:PERSONA] il ricorrente (a) non ha specificato le ragioni per le qualitra i reati ascritti al [OSCURATO:PERSONA] ed il reato continuato ascritto agli altri imputatidescritto al capo d) vi fosse la “connessione teleologica” idonea a determinare lacompetenza per attrazione tra reati contestati a persone diverse; (b) non haspecificato per quale ragione tra tutti i reati descritti nel capo d), ai fini dellaidentificazione della competenza territoriale fosse stato “prescelto” quello chevedeva coinvolto il [OSCURATO:PERSONA], nonostante tale reato fosse ragionevolmenteuno dei meno gravi tra quelli indicati e nulla rilevando che fosse il più risalente,trattandosi di un riciclaggio “continuato” e non “a formazione progressiva”.In conclusione, il [OSCURATO:PERSONA] ritiene che il ricorso sia carente sia in ordinealla identificazione della sussistenza del nesso teleologico tra i reati contestati alRusso e quello descritto al capo d), presupposto necessario per giustificare lasussistenza della competenza per attrazione tra reati non contestati alle stessepersone (si ricorda che il capo d) non è contestato al [OSCURATO:PERSONA]) sia in ordineall’indicazione delle ragioni per le quali, nell'ambito delle condotte di riciclaggiocontestate al capo d) e delle altre condotte contestate ai capi e) ed f),debba essere valutato come elemento decisivo per la definizione dellacompetenza territoriale proprio il bonifico effettuato alla ditta del [OSCURATO:PERSONA].2. E’ infondato il secondo motivo di ricorso con il quale si contesta e lamotivazione dell'ordinanza impugnata nella parte in cui ritiene utilizzabilel'accertamento di polizia giudiziaria effettuato dopo lo scadere del termine delleindagini relativo al contegno tenuto dall'indagato nel corso della perquisizionedisposta tardivamente.[OSCURATO:PERSONA], in via preliminare, riafferma che è onere della parte cheeccepisce l'inutilizzabilità di atti processuali indicare, pena l'inammissibilità delricorso per genericità del motivo, gli atti specificamente affetti dal vizio echiarirne altresì l'incidenza sul complessivo compendio indiziario già valutato, sìda potersene inferire la decisività in riferimento al provvedimento impugnato.(Sez. 5, n. 37660 del 18/09/2025, Ammaturo, Rv. 288801 - 01)Sebbene non possa negarsi che gli atti compiuti dopo la scadenza deltermine per il compimento delle indagini preliminari siano integralmenteinutilizzabili, nulla rilevando che gli stessi consentano di accertare uncomportamento dell'indagato (come erroneamente ritenuto dal Tribunale) deverilevarsi come l'elemento di prova oggetto di tardivo accertamento, come sirileva dalla motivazione del provvedimento impugnato, non è affatto “decisivo”ai fini della applicazione della misura contestata dato che sia il compendioindiziario che il quadro cautelare risultano idonei a sostenere la misuraimpugnata a prescindere dall’utilizzo di tale elemento.Invero lo stesso ricorrente ha allegato che l’accertamento inutilizzabilefosse utile essenzialmente ad accertare il pericolo di inquinamento probatorio,ma non incidesse sul compendio indiziario dal quale si ricavava la sussistenza delpericolo cautelare, che, invece, è da solo sufficiente a legittimare la misuracautelare.3. Il terzo ed il quarto motivo di ricorso sono infondati.3.1.Nessuna censura può essere mossa nei confronti della motivazione nellaparte in cui ritiene che nel caso in esame sussistano eccezionali cautelari.Il Tribunale, sul punto, traccia un percorso logico che non si presta adalcuna censura rilevando come il [OSCURATO:PERSONA], dopo una condanna per estorsione eassociazione delinquere nel 1988, avesse riportato nel 2014 un'ulteriorecondanna ad anni sette, mesi sei di reclusione per associazione di tipo mafioso, ilche rendeva evidente che lo stesso era refrattario all’effetto rieducativo erisocializzante dell'intervento penale.Dopo pochi anni dai gravi processi che lo avevano coinvolto il [OSCURATO:PERSONA] haorganizzato, coordinato e gestito un'associazione per delinquere nel diversoramo della criminalità economica concorrendo a provocare un credito fittizio dioltre un miliardo e seicentocinquantaquattro milioni di euro con conseguentedanno per l’Erario.Il Tribunale ha correttamente rilevato che le esigenze cautelari eccezionaliderivassero sia dalla personalità gravemente negativa del ricorrente che dallagravità delle condotte contestate: la motivazione, sul punto, non si presta adalcuna censura.Infine, il Tribunale ha anche rilevato che la complessa attività criminalegestita dal [OSCURATO:PERSONA] era perdurata fino al 2023, il che manifestava una «incoercibiletendenza a delinquere» non attenuata dall’impegno in una attività lavorativalecita, e che tale periodo non fosse affatto incompatibile con la valutazione diimpugnata).[OSCURATO:PERSONA], in materia di valutazione della attualità del pericolo ribadisceche è necessario che il giudice effettui una valutazione prognostica circa laprobabile ricaduta nel delitto, fondata sia sulla permanenza dello stato dipericolosità personale dell'indagato dal momento di consumazione del fatto sinoa quello in cui si effettua il giudizio cautelare, desumibile dall'analisi soggettivadella sua personalità, sia sulla presenza di condizioni oggettive ed "esterne"all'accusato, ricavabili da dati ambientali o di contesto - quali le sue concretecondizioni di vita in assenza di cautele - che possano attivarne la latentepericolosità, favorendo la recidiva. Ne consegue che il pericolo di reiterazione èviene applicata la misura, seppur non imminente. Tale valutazione prognosticanon può, tuttavia, estendersi alla previsione di una "specifica occasione" perdelinquere, che esula dalle facoltà del giudice (tra le altre: Sez. 2 n. 53645 del08\09\2016, Lucà, Rv 268977).3.2. Infine non supera la soglia di ammissibilità, in quanto manifestamenteinfondato, il terzo motivo nella parte in cui contesta la mancata indicazione di untermine in relazione al pericolo di inquinamento probatorio.È ius receptum che non è affetta da nullità ex art. 292, comma 3-bis, cod.proc. pen. l'ordinanza applicativa della custodia cautelare, emessa per la ritenutasussistenza del pericolo di inquinamento probatorio in carenza del previoespletamento dell'interrogatorio anticipato di cui all'art. 291, comma 1-quater,cod. proc. pen., che non contenga l'indicazione del termine di scadenza dellamisura in relazione alle indagini da compiere, nel caso in cui concorraun'ulteriore esigenza cautelare, confermata in sede di riesame, che rendeultronea l'indicazione di tale termine (Sez. 2, n. 15050 del 18/03/2025, Savio,Rv. 287896 – 01; Sez. 1, n. 9902 del 28/01/2021, Bucaria, Rv. 280678 - 01; daultimo, Sez. 1, n. 326 del 17/12/2024, dep. 2025, Buttiglieri, n.m.; Sez. 3, n.41439 del 23/1072024, Recchiuti, n.m.; Sez. 2, n. 18424 del 22/03/2024,Pezzuto, n.m.).Nel caso in esame la misura cautelare veniva giustificata non solo in ragionedella sussistenza del pericolo di inquinamento probatorio ma anche in ragionedella valutazione di un grave pericolo di reiterazione di reati della stessa speciedi quello per cui si procede il che legittima l'omessa indicazione del termineprevisto dall'art. 292, comma 2 lett. d), cod. proc. pen.2. Ai sensi dell’articolo 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che rigettail ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata alpagamento delle spese del procedimento.Poiché dalla presente decisione non consegue la rimessione in libertà delricorrente, deve disporsi - ai sensi dell’articolo 94, comma 1-ter, delledisposizioni di attuazione del codice di procedura penale, che copia della stessasia trasmessa al direttore dell’istituto penitenziario in cui l’indagato si trovaristretto, perché provveda a quanto stabilito dal comma 1-bis del citato articolo. P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessualiManda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all’ art. 94, comma 1-ter,disp. att. cod. proc. pen.Così deciso, il giorno 5 maggio 2026.Il Consigliere estensore Il PresidenteSandra [OSCURATO:PERSONA]
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