CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 27775/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; considerato che il primo, il secondo e il terzo motivo di ricorso, con cui si deducono la violazione di legge e il difetto di motivazione in ordine alla prova posta a fondamento dell'affermazione di penale responsabilità dell'imputato per il delitto di appropriazione indebita contestato nonché alla ritenuta sussistenza degli elementi costitutivi del reato, sono meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dai giudici di merito con corretti argomenti logici e giuridici che il ricorrente si limita a contraddire apoditticamente (si vedano, in proposito, pagg. 5-7 sulle dichiarazioni della teste e sulla documentazione acquisita, quali prove sufficienti a fondare il titolo del possesso dell'imputato e il conseguente obbligo di restituzione dei beni, nonché sulla sussistenza dell'elemento oggettivo del reato, stante la mancata restituzione dei beni dopo la cessazione dell'attività per la quale i beni in questione erano stati locati e dell'elemento soggettivo, alla luce della sua conoscenza delle procedure di recupero crediti e della scelta di rendersi irreperibile); osservato che il quarto motivo di ricorso, con il quale si contestano la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione alla mancata riqualificazione del fatto nel reato di insolvenza fraudolenta, non risulta essere stato previamente dedotto come motivo di appello (come emerge dal riepilogo dei motivi della sentenza di appello, non contestato dal ricorrente, con conseguente aspecificità del motivo proposto in questa sede, Sez. 2, n. 31650 del 03/04/2017, Ciccarelli, Rv. 270627-01; Sez. 2, n. 9028 del 05/11/2013, dep. 2014, n.m., in senso conforme di recente Sez. 2, n. 14405 del 06/03/2025, Geraci, n.m.; Sez. 3, n. 15882 del 20/02/2025, Salinaro, mm.; Sez. 3, n. 11830 del 13/03/2024, Ciarella, mm.; Sez. 3, n. 8657 del 15/0272024, Immobile, n.m.) con evidente interruzione della catena devolutiva poiché, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di questa Corte, deve ritenersi non consentita (non soltanto per le violazioni di legge, per le quali cfr. espressamente art. 606, comma 3, cod. proc. pen.) la proponibilità per la prima volta in sede di legittimità di questioni che non abbiano costituito oggetto di motivi di gravame, dovendosi evitare il rischio che in sede di legittimità sia annullato il provvedimento impugnato con riferimento ad un punto della decisione rispetto al quale si configura "a priori" un inevitabile difetto di motivazione per essere stato intenzionalmente sottratto alla cognizione del giudice di appello; ritenuto che il quinto motivo di ricorso, con cui si lamenta la violazione di legge in ordine alla determinazione del trattamento sanzionatorio e al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, è manifestamente 1infondato poiché la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti e alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti e attenuanti e al giudizio di bilanciamento, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen. e, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di questa Corte, è sufficiente che il giudice, per assolvere al proprio obbligo di motivazione, utilizzi espressioni del tipo: «pena congrua», «pena equa» o «congruo aumento», essendo, invece, necessaria una specifica e dettagliata spiegazione del ragionamento seguito soltanto quando la pena sia di gran lunga superiore alla misura media (si veda, in proposito, pag. 8); che, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di questa Corte, la richiesta di concessione delle circostanze attenuanti generiche deve ritenersi disattesa con motivazione implicita allorché sia adeguatamente motivato il rigetto della richiesta di attenuazione del trattamento sanzionatorio, fondata su analogo ordine di motivi (Sez. 1, n. 12624 del 12/02/2019, Dulan, Rv. 275057 - 01) e, nella specie, la Corte di appello ha congruamente sottolineato la gravità del fatto per cui si procede, il danno economico subito dalla p.o. nonché la presenza in capo all'imputato di numerosi precedenti penali, a conferma della scelta della misura dell'aumento della pena base prevista per il reato, separatamente giudicato, rispetto al quale è stata riconosciuta la continuazione esterna con i fatti per cui si procede; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. P.Q.ML'ASSISTENT 'TT_TDIZIARIO Dott.ssa K i Clemente