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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 17 ottobre 2024

Cassazione n. 28197/2024

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pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 17996/2017 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] 10, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che la rappresenta e difende -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE, domiciliata ex lege in [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587) che la rappresenta e difende -controricorrente e ricorrente incidentale- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG.

CAMPANIA n. 418/2017 depositata il 20/01/2017.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 17/10/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. Come si desume dagli atti difensivi delle parti, in data 11/02/2014 la [OSCURATO:PERSONA] inoltrava alla [OSCURATO:PERSONA] dell’Agenzia delle entrate della Campania istanza di interpello ai sensi dell'art. 37 bis, ottavo comma, D.P.R n 600/73, per la disapplicazione della disciplina fiscale sulle c.d. società di comodo o "società non operative" di cui all'art. 30 della L. 724/94, con riferimento all'anno di imposta 2013.

Nella predetta istanza la società, costituitasi nel marzo 2007, premetteva di non essere nelle condizioni di operare il c.d.

“test di operatività”, affermava di operare nel settore immobiliare e di detenere un immobile acquisito in locazione finanziaria con atto del 2 maggio 2007.

Detto immobile era stato concesso in locazione, fino alla fine del 2008, alla società [OSCURATO:SOCIETA]., dichiarata fallita con sentenza del 26 novembre 2009, e che, dalla fine del 2008, l'immobile risultava sfitto.

La società rappresentava, inoltre, di essere in stato di liquidazione a causa delle perdite sostenute che hanno azzerato il capitale, ed a causa dell'incapacità finanziaria di alcuni soci di ricapitalizzare la società, evidenziando che, nella difficoltà a locare o vendere l'immobile, aveva avuto incidenza determinante la pendenza del contenzioso, introdotto con azione revocatoria fallimentare, dalla curatela del fallimento della Agorà.

La società Agorà risultava essere stata la precedente proprietaria dell'immobile, ceduto, in data 02/05/2007, alla società [OSCURATO:PERSONA] e, successivamente, da questa dato in locazione finanziaria alla controparte.

Intervenuto nell'anno 2009 il fallimento di Agorà, la curatela fallimentare, con atto del 30 luglio 2010, aveva intrapreso l’azione revocatoria avente ad oggetto la compravendita effettuata a favore della [OSCURATO:PERSONA], nonché della locazione finanziaria immobiliare intercorsa tra quest'ultima e la ricorrente [OSCURATO:PERSONA].

2. Con atto del [OSCURATO:DATA_NASCITA] la [OSCURATO:PERSONA] della Campania dell’Agenzia delle entrate respingeva l'istanza proposta dalla società ai fini della disapplicazione, reputando non sussistenti i relativi presupposti fattuali e giuridici.

3. Avverso tale provvedimento [OSCURATO:PERSONA] SRL ricorreva avanti alla CTP di Napoli, che tuttavia non apprezzava le ragioni della contribuente, così come la CTR della Campania, che rigettava l’appello con la sentenza indicata in epigrafe.

4. Avverso detta sentenza ricorre la società con due motivi.

Resiste l’Agenzia delle entrate con controricorso e ricorso incidentale sorretto da unico motivo.

La società ha quindi depositato controricorso avverso il ricorso incidentale dell’Amministrazione finanziaria, nonché successiva memoria difensiva ex art. 380.1-bis c.p.c. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con il primo motivo di ricorso la società contribuente denuncia, in relazione all'art. 360 primo comma n 3 cod. proc. civ. la «Violazione e falsa applicazione dell'art 30, comma 4 bis, L. n. 724/94», assumendo che i giudici di appello avrebbero dovuto valutare le prove addotte dalla contribuente al fine di dimostrare la sussistenza di obiettive situazioni che resero non possibile il conseguimento dei margini reddituali talli da escludere l’applicabilità della disciplina delle società non operative, laddove la CTR avrebbe, al contrario, fondato la propria decisione su circostanze non conferenti.

1.1. Il motivo è inammissibile.

Le censure ivi esposte rivestono una natura meritale profilandosi con tutta evidenza preordinate ad un nuovo esame delle risultanze istruttorie, in quanto la ricorrente propone elementi già addotti nei gradi di merito; la prospettazione si palesa finalizzata ad ottenere una valutazione delle prove e quindi un accertamento fattuale di segno opposto a quello espresso dalla CTR.

2. Con il secondo motivo di ricorso si denuncia, in relazione all'art 360 primo comma n. 4 cod. proc. civ., la nullità della sentenza per motivazione contraddittoria.

2.1. Il motivo è infondato.

L’assenza della motivazione, la sua mera apparenza, o ancora la sua intrinseca illogicità, implicano una violazione di legge costituzionalmente rilevante e, pertanto, danno luogo ad un error in procedendo, la cui denuncia è ammissibile dinanzi al giudice di legittimità ai sensi del n. 4 dell’art. 360, ponendosi come violazione delle norme poste a presidio dell’obbligo motivazionale (Cass.

S.U. sentenze 7 aprile 2014, nn. 8053 e 8054).

In sostanza, il vizio di motivazione che solo può dar luogo alla cassazione della sentenza è quello che attinge il nucleo fondamentale della sentenza, il cosiddetto minimo costituzionale di esplicitazione delle ragioni poste a base della sentenza.

2.2. Va ancora rammentato che “La riformulazione dell'art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., disposta dall'art. 54 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, conv. in legge 7 agosto 2012, n. 134, deve essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall'art. 12 delle preleggi, come riduzione al "minimo costituzionale" del sindacato di legittimità sulla motivazione.

Pertanto, è denunciabile in cassazione solo l'anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all'esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali.

Tale anomalia si esaurisce nella "mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico", nella "motivazione apparente", nel "contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili" e nella "motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile", esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di "sufficienza" della motivazione.” (Cass., Sez.

U., 07/04/2014, n. 8053; Cass. Sez. 1, 03/03/2022 n. 7090).

2.3. Nella fattispecie, tali carenze non sono ravvisabili, in quanto la motivazione della CTR consente di comprendere in modo corretto la ratio decidendi della pronuncia, fondata sulla ravvisata insussistenza dei presupposti per la disapplicazione della normativa antielusiva, laddove la ricorrente si lamenta invece della non correttezza delle conclusioni raggiunte dai giudici di appello, per avere valorizzato elementi fattuali e argomenti, a detta della società contribuente, non dimostrativi delle tesi sostenute.

3. Con l’unico motivo di ricorso incidentale, l’Agenzia delle entrate denuncia, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ., la «Violazione e falsa applicazione dell’art. 19 del d.lgs. 546/92 e 100 c.p.c.».

Lamenta l’Amministrazione che la CTR abbia rigettato l’eccezione di inammissibilità del ricorso introduttivo della società contribuente perché proposto avverso atto non autonomamente impugnabile.

3.1. Il motivo è infondato.

A tale riguardo deve richiamarsi il consolidato orientamento di questa Corte secondo cui «in tema di contenzioso tributario, il diniego da parte del direttore regionale delle entrate di disapplicazione di una legge antielusiva, effettuato ai sensi del comma ottavo dell'art. 37-bis del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, è un atto definitivo in sede amministrativa (così indicato espressamente dal d.m.

Finanze 19 giugno 1998, n. 259, attuativo della procedura di cui al comma 8 del citato art. 37-bis) e recettizio con immediata rilevanza esterna, da qualificarsi come un'ipotesi di diniego di agevolazione, come tale impugnabile innanzi alle Commissioni tributarie, ai sensi dell'art. 19, comma 1, lett. h) del d.lgs. 31 dicembre 1992 n. 546.

Il relativo giudizio instaurato dinanzi al giudice tributario, vertendo in materia di diritti soggettivi e non di meri interessi legittimi, è a cognizione piena e si estende, quindi, al merito della pretesa e non è limitata alla mera illegittimità dell'atto per cui, all'esito, potrà essere emessa una decisione sulla fondatezza della domanda di disapplicazione, con conseguente attribuzione, ove ne ricorrano le condizioni applicative, dell'agevolazione richiesta», Cass. sez.

V, 15.4.2011, n. 8663 (conf.

Cass. sez.

VI-V, 15.2.2018, n. 3775), e non si è mancato recentemente di ribadire che «la risposta negativa del fisco a un interpello disapplicativo è atto impugnabile, anche se non rientra tra quelli elencati dall'art. 19 d.lgs. n. 546 del 1992: l'ente impositore, infatti, attraverso tale atto porta a conoscenza del contribuente una pretesa tributaria ben individuata e quest'ultimo, senza necessità che la stessa si vesta della forma autoritativa di uno degli atti dichiarati espressamente impugnabili dal citato art. 19, già al momento della ricezione della notizia, è portatore di un interesse, ex art. 100 c.p.c., a chiarire, con pronuncia idonea ad acquisire effetti non più modificabili, la sua posizione in ordine alla stessa e, quindi, ad invocare una tutela giurisdizionale di controllo della legittimità sostanziale della pretesa impositiva», Cass. sez.

V, 27.1.2023, n. 2634» (Cfr. Cass., V, n. 18861/2023; Cass. 5, n. 27922 del 2023).

4. In conclusione, il ricorso principale ed il ricorso incidentale devono essere rigettati.

Le spese, stante la reciproca soccombenza, vanno opportunamente compensate.

Rilevato che risulta soccombente, in relazione al ricorso incidentale, l’Agenzia delle Entrate, ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato per essere amministrazione pubblica difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, non si applica il D.P.R. n. 30 maggio n. 115, art. 13 comma 1-quater, (Cass. 29/01/2016, n. 1778).

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Dichiara compensate tra le parti le spese del presente giudizio di legittimità.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente pri

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 17996/2017 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] 10, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che la rappresenta e difende -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE, domiciliata ex lege in [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587) che la rappresenta e difende -controricorrente e ricorrente incidentale- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. CAMPANIA n. 418/2017 depositata il 20/01/2017. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 17/10/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. Come si desume dagli atti difensivi delle parti, in data 11/02/2014 la [OSCURATO:PERSONA] inoltrava alla [OSCURATO:PERSONA] dell’Agenzia delle entrate della Campania istanza di interpello ai sensi dell'art. 37 bis, ottavo comma, D.P.R n 600/73, per la disapplicazione della disciplina fiscale sulle c.d. società di comodo o "società non operative" di cui all'art. 30 della L. 724/94, con riferimento all'anno di imposta 2013. Nella predetta istanza la società, costituitasi nel marzo 2007, premetteva di non essere nelle condizioni di operare il c.d. “test di operatività”, affermava di operare nel settore immobiliare e di detenere un immobile acquisito in locazione finanziaria con atto del 2 maggio 2007. Detto immobile era stato concesso in locazione, fino alla fine del 2008, alla società [OSCURATO:SOCIETA]., dichiarata fallita con sentenza del 26 novembre 2009, e che, dalla fine del 2008, l'immobile risultava sfitto. La società rappresentava, inoltre, di essere in stato di liquidazione a causa delle perdite sostenute che hanno azzerato il capitale, ed a causa dell'incapacità finanziaria di alcuni soci di ricapitalizzare la società, evidenziando che, nella difficoltà a locare o vendere l'immobile, aveva avuto incidenza determinante la pendenza del contenzioso, introdotto con azione revocatoria fallimentare, dalla curatela del fallimento della Agorà. La società Agorà risultava essere stata la precedente proprietaria dell'immobile, ceduto, in data 02/05/2007, alla società [OSCURATO:PERSONA] e, successivamente, da questa dato in locazione finanziaria alla controparte. Intervenuto nell'anno 2009 il fallimento di Agorà, la curatela fallimentare, con atto del 30 luglio 2010, aveva intrapreso l’azione revocatoria avente ad oggetto la compravendita effettuata a favore della [OSCURATO:PERSONA], nonché della locazione finanziaria immobiliare intercorsa tra quest'ultima e la ricorrente [OSCURATO:PERSONA]. 2. Con atto del [OSCURATO:DATA_NASCITA] la [OSCURATO:PERSONA] della Campania dell’Agenzia delle entrate respingeva l'istanza proposta dalla società ai fini della disapplicazione, reputando non sussistenti i relativi presupposti fattuali e giuridici. 3. Avverso tale provvedimento [OSCURATO:PERSONA] SRL ricorreva avanti alla CTP di Napoli, che tuttavia non apprezzava le ragioni della contribuente, così come la CTR della Campania, che rigettava l’appello con la sentenza indicata in epigrafe. 4. Avverso detta sentenza ricorre la società con due motivi. Resiste l’Agenzia delle entrate con controricorso e ricorso incidentale sorretto da unico motivo. La società ha quindi depositato controricorso avverso il ricorso incidentale dell’Amministrazione finanziaria, nonché successiva memoria difensiva ex art. 380.1-bis c.p.c. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivo di ricorso la società contribuente denuncia, in relazione all'art. 360 primo comma n 3 cod. proc. civ. la «Violazione e falsa applicazione dell'art 30, comma 4 bis, L. n. 724/94», assumendo che i giudici di appello avrebbero dovuto valutare le prove addotte dalla contribuente al fine di dimostrare la sussistenza di obiettive situazioni che resero non possibile il conseguimento dei margini reddituali talli da escludere l’applicabilità della disciplina delle società non operative, laddove la CTR avrebbe, al contrario, fondato la propria decisione su circostanze non conferenti. 1.1. Il motivo è inammissibile. Le censure ivi esposte rivestono una natura meritale profilandosi con tutta evidenza preordinate ad un nuovo esame delle risultanze istruttorie, in quanto la ricorrente propone elementi già addotti nei gradi di merito; la prospettazione si palesa finalizzata ad ottenere una valutazione delle prove e quindi un accertamento fattuale di segno opposto a quello espresso dalla CTR. 2. Con il secondo motivo di ricorso si denuncia, in relazione all'art 360 primo comma n. 4 cod. proc. civ., la nullità della sentenza per motivazione contraddittoria. 2.1. Il motivo è infondato. L’assenza della motivazione, la sua mera apparenza, o ancora la sua intrinseca illogicità, implicano una violazione di legge costituzionalmente rilevante e, pertanto, danno luogo ad un error in procedendo, la cui denuncia è ammissibile dinanzi al giudice di legittimità ai sensi del n. 4 dell’art. 360, ponendosi come violazione delle norme poste a presidio dell’obbligo motivazionale (Cass. S.U. sentenze 7 aprile 2014, nn. 8053 e 8054). In sostanza, il vizio di motivazione che solo può dar luogo alla cassazione della sentenza è quello che attinge il nucleo fondamentale della sentenza, il cosiddetto minimo costituzionale di esplicitazione delle ragioni poste a base della sentenza. 2.2. Va ancora rammentato che “La riformulazione dell'art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., disposta dall'art. 54 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, conv. in legge 7 agosto 2012, n. 134, deve essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall'art. 12 delle preleggi, come riduzione al "minimo costituzionale" del sindacato di legittimità sulla motivazione. Pertanto, è denunciabile in cassazione solo l'anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all'esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali. Tale anomalia si esaurisce nella "mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico", nella "motivazione apparente", nel "contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili" e nella "motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile", esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di "sufficienza" della motivazione.” (Cass., Sez. U., 07/04/2014, n. 8053; Cass. Sez. 1, 03/03/2022 n. 7090). 2.3. Nella fattispecie, tali carenze non sono ravvisabili, in quanto la motivazione della CTR consente di comprendere in modo corretto la ratio decidendi della pronuncia, fondata sulla ravvisata insussistenza dei presupposti per la disapplicazione della normativa antielusiva, laddove la ricorrente si lamenta invece della non correttezza delle conclusioni raggiunte dai giudici di appello, per avere valorizzato elementi fattuali e argomenti, a detta della società contribuente, non dimostrativi delle tesi sostenute. 3. Con l’unico motivo di ricorso incidentale, l’Agenzia delle entrate denuncia, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ., la «Violazione e falsa applicazione dell’art. 19 del d.lgs. 546/92 e 100 c.p.c.». Lamenta l’Amministrazione che la CTR abbia rigettato l’eccezione di inammissibilità del ricorso introduttivo della società contribuente perché proposto avverso atto non autonomamente impugnabile. 3.1. Il motivo è infondato. A tale riguardo deve richiamarsi il consolidato orientamento di questa Corte secondo cui «in tema di contenzioso tributario, il diniego da parte del direttore regionale delle entrate di disapplicazione di una legge antielusiva, effettuato ai sensi del comma ottavo dell'art. 37-bis del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, è un atto definitivo in sede amministrativa (così indicato espressamente dal d.m. Finanze 19 giugno 1998, n. 259, attuativo della procedura di cui al comma 8 del citato art. 37-bis) e recettizio con immediata rilevanza esterna, da qualificarsi come un'ipotesi di diniego di agevolazione, come tale impugnabile innanzi alle Commissioni tributarie, ai sensi dell'art. 19, comma 1, lett. h) del d.lgs. 31 dicembre 1992 n. 546. Il relativo giudizio instaurato dinanzi al giudice tributario, vertendo in materia di diritti soggettivi e non di meri interessi legittimi, è a cognizione piena e si estende, quindi, al merito della pretesa e non è limitata alla mera illegittimità dell'atto per cui, all'esito, potrà essere emessa una decisione sulla fondatezza della domanda di disapplicazione, con conseguente attribuzione, ove ne ricorrano le condizioni applicative, dell'agevolazione richiesta», Cass. sez. V, 15.4.2011, n. 8663 (conf. Cass. sez. VI-V, 15.2.2018, n. 3775), e non si è mancato recentemente di ribadire che «la risposta negativa del fisco a un interpello disapplicativo è atto impugnabile, anche se non rientra tra quelli elencati dall'art. 19 d.lgs. n. 546 del 1992: l'ente impositore, infatti, attraverso tale atto porta a conoscenza del contribuente una pretesa tributaria ben individuata e quest'ultimo, senza necessità che la stessa si vesta della forma autoritativa di uno degli atti dichiarati espressamente impugnabili dal citato art. 19, già al momento della ricezione della notizia, è portatore di un interesse, ex art. 100 c.p.c., a chiarire, con pronuncia idonea ad acquisire effetti non più modificabili, la sua posizione in ordine alla stessa e, quindi, ad invocare una tutela giurisdizionale di controllo della legittimità sostanziale della pretesa impositiva», Cass. sez. V, 27.1.2023, n. 2634» (Cfr. Cass., V, n. 18861/2023; Cass. 5, n. 27922 del 2023). 4. In conclusione, il ricorso principale ed il ricorso incidentale devono essere rigettati. Le spese, stante la reciproca soccombenza, vanno opportunamente compensate. Rilevato che risulta soccombente, in relazione al ricorso incidentale, l’Agenzia delle Entrate, ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato per essere amministrazione pubblica difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, non si applica il D.P.R. n. 30 maggio n. 115, art. 13 comma 1-quater, (Cass. 29/01/2016, n. 1778). P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso. Dichiara compensate tra le parti le spese del presente giudizio di legittimità. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente pri