CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 26 maggio 2023
Cassazione n. 16783/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.19022/2020 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] G MAZZINI N. 142, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliatain [OSCURATO:PERSONA] 34, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che larappresenta e difende -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO SALERNO n. 1522/2019 depositata l’8 novembre 2019. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 26/05/2023 dal Consiglieredr. [OSCURATO:PERSONA] . [OSCURATO:PERSONA] Il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] accolse la domanda di [OSCURATO:PERSONA], volta ad ottenere la rimozione di un pilone di cemento armato posto nella sua proprietà da [OSCURATO:PERSONA] a sostegno delle condutture elettriche, in assenza di autorizzazione. A seguito di rituale impugnazione di [OSCURATO:PERSONA], la Corte d’appello di Salerno accolse il gravame, con sentenza n. 1522 depositata l’8 novembre 2019. Il giudice di secondo grado affermò che la vicenda avrebbe riguardato un rapporto contrattuale caratterizzato da un sinallagma genetico-funzionale (il contratto di somministrazione), in forza del quale la fornitura sarebbe stata subordinata all’ottenimento a cura dell’utente dei consensi all’esecuzione ed al mantenimento degli impianti occorrenti. Si sarebbe dunque trattato di una ipotesi di servitù atipica, derivante dalle funzioni di interesse pubblico sottese all’attività svolta dall’Enel. Contro la predetta sentenza ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA], sulla scorta di due motivi, illustrati da successiva memoria ex art.378 c.p.c. Si è costituita con controricorso la S.p.a. e-distribuzione, già [OSCURATO:PERSONA] S.p.a. [OSCURATO:PERSONA] 1) Attraverso la prima censura, il ricorrente deduce la violazionee falsa applicazione degli artt. 1362, 1363 e 1364 c.c., nonché 112 e 115 c.p.c., ai sensi dell’art. 360 n. 3 c.p.c., nonché omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia, ex art. 360 n. 5 c.p.c. Afferma che dalla lettura del contratto inter partes , sarebbe chiaramente emersa la mancanza di qualunque espressa autorizzazione dell’utente all’apposizione di pali o elettrodotti e nessun vincolo di natura sinallagmatica sarebbe stato posto dalla clausola citata dalla Corte territoriale. 2) Con il secondo, subordinato mezzo, il ricorrente si duole della violazione e falsa applicazione degli artt. 1341 comma 2° c.c. e 115 c.p.c., ai sensi dell’art. 360 n. 3 c.p.c., nonché omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia, ex art. 360 n. 5 c.p.c., per aver la Corte salernitana ritenuto valido e decisivo l’art. 1 del contratto, ossia una clausola che non era stata redatta in modo chiaro e comprensibile, così da consentire al consumatore, contraente più debole, di comprendere la reale portata ed il contenuto della stessa, tanto più che, come altre contenute nel negozio, sarebbero state approvate con sottoscrizione separata “in blocco”, mercè il richiamo cumulativo e l’elencazione delle stesse secondo il numero d’ordine. I due motivi, che possono essere scrutinati congiuntamente, perché attaccano la motivazione della sentenza di secondo grado che interpreta il negozio fra le parti, sono complessivamente inammissibili. 3) La parte che, con ilricorso per cassazione, intenda denunciare un errore di diritto o un vizio di ragionamento nell’interpretazione di una clausola contrattuale, non può limitarsi a richiamare le regole di cui agli artt. 1362 e ss. c.c., avendo invece l’onere di specificare i canoni che in concreto assuma violati, ed in particolare il punto ed il modo in cui il giudice del merito si sia dagli stessi discostato, non potendo le censure risolversi nella mera contrapposizione tra l’interpretazione delricorrente e quella accolta nella sentenza impugnata, poiché quest’ultima non deve essere l’unica astrattamente possibile ma solo una delle plausibili interpretazioni, sicché, quando di una clausola contrattuale sono possibili due o più interpretazioni, non è consentito, alla parte che aveva proposto l'interpretazione poi disattesa dal giudice di merito, dolersi in sede di legittimità del fatto che fosse stata privilegiata l'altra (Sez. 1, n. 16987 del 27 giugno 2018; Sez. 3, n. 28319 del 28 novembre 2017). 3.a) La Corte d’appello ha sostenuto che la vicenda “inerisce ad un rapporto contrattuale caratterizzato da un sinallagma genetico- funzionale – il contratto di somministrazione e le cui clausole recano anche la doppia sottoscrizione – in cui in particolare all’art. 1 viene sancito, sia pure con una formulazione letterale infelice che la fornitura è subordinata all’ottenimento a cura dell’utente ([OSCURATO:PERSONA]) dei consensi all’esecuzione ed al mantenimento degli impianti occorrenti che restano di proprietà dell’ENEL e potranno utilizzarsi anche per terzi, nonché se necessario dall’uso di idoneo locale-cabina da utilizzare anche per forniture fuori dall’immobile”, aggiungendo altresì “si è quindi in presenza di una clausola convenzionale sinallagmatica il cui equilibrio non risulta alterato dalla possibilità di sfruttamento dell’impianto (il palo elettrico) anche per la fornitura a terzi in considerazione della natura pubblica del servizio erogato”. 3.c) La volontà delle parti risulta dunque plausibilmente indagata ed, in esito alla stessa, la Corte d’appello ha coerentemente qualificato il rapporto come contratto di somministrazione (Sez. 3, n. 33559 dell’11 novembre 2021). La differente lettura proposta dal ricorrente non tiene conto del principio per il quale la doglianza non può tradursi in un'inammissibile istanza di revisione delle valutazioni e del convincimento del giudice di merito, tesa all'ottenimento di una nuova pronuncia sul fatto, certamente estranea alla natura ed ai fini del giudizio di cassazione(Sez. U, n. 24148 del 25 ottobre 2013). 3.d) È pertanto inammissibile il ricorso per cassazione che, sotto l'apparente deduzione del vizio di violazione o falsa applicazione di legge, di mancanza assoluta di motivazione e di omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio miri, in realtà, ad una rivalutazione dei fatti storici operata dal giudice di merito (Sez. U, n. 34476 del 27 dicembre 2019; Sez. 1, n. 5987 del 4 marzo 2021). 3.e) In altri termini, quelli censurati sono accertamenti in fatto, esposti in maniera logica e congrua, e che dunque si sottraggono al giudizio di legittimità. Come è noto, invero, in tema di procedimento civile, sono riservate al giudice delmerito l'interpretazione e la valutazione del materiale probatorio, il controllo dell'attendibilità e della concludenza delleprove, la scelta, tra le risultanze probatorie, di quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione, nonché la scelta delleprove ritenute idonee alla formazione del proprio convincimento (Sez. 2, n. 21127 dell’8 agosto 2019). 3.f) Né al ricorrente giova eccepire che il richiamo finale in blocco delle condizioni generali di contratto avrebbe determinato la nullità, rilevabile d’ufficio, delle clausole vessatorie, mancando all’uopo l’attenzione del contraente debole in ordine all’onerosità delle clausole stesse. Infatti, in tema di clausole vessatorie, l'accertamento se la sottoscrizione apposta dal contraente integri o no il requisito della specifica approvazione per iscritto ai sensi e per gli effetti dell'art.1341 c.c. rientra fra i compiti esclusivi del giudice di merito (Sez. 2, n. 8320 del 15 marzo 2022). Ma non risulta che tale eccezione sia stata posta all’attenzione o trattata dalla Corte d’appello, giacché il Celardo non ha specificato in quale atto avrebbe sollevato il problema. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso, consegue la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità, come quantificate in dispositivo. Stante il tenore della pronuncia, occorre dare atto che ricorrono i presupposti processuali di cui all’art. 13 comma 1-quater D.P.R. n. 115/2002 per il raddoppio del versamento del contributo unificato, se dovuto. P. Q. M. La Corte Suprema di Cassazione, Seconda Sezione civile, dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali in favore di e-distribuzione, liquidate in € 200,00 per esborsi ed in € 3.000 (tremila) per compensi, oltre ad iva, c.p.a. e rimborso forfettario delle spese generali inmisura del 15%. Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titol