Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 18 maggio 2022

Cassazione n. 21720/2022

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/12/2021 del [OSCURATO:PERSONA] di RAGUSA\dato avviso arie parti., udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione, tramite Difensore di fiducia, avverso la sentenza con cui il G.i.p. del Tribunale di Ragusa il 16 dicembre 2021 ha applicato allo stesso la pena concordata con il Pubblico Ministero ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. in ordine al reato di cui agli artt. 110 cod.pen. e 73, comma 1, del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309.

Il ricorrente si affida ad un unico motivo di ricorso, deducendo erronea qualificazione giuridica del fatto e determinazione della pena inflitta, anche segnalando criticamente che nella condotta del coimputato, che ha optato per il rito abbreviato, è stato ravvisato il mero tentativo di acquisto.

Il ricorso va dichiarato inammissibile per indeducibilità della descritta censura, che non rientra fra quelle consentite dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. (come introdotto dalla legge del 23 giugno 2017 n. 103, in vigore dal 3 agosto 2017), in quanto non riguardante motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza; non senza trascurare che i due coimputati hanno optato per percorsi processuali differenti.

La declaratoria di inammissibilità del ricorso va pronunciata, dunque, «senza formalità» ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. (come introdotto dalla legge n. 103 del 2017).

Non ravvisandosi ex art. 616 cod. proc. pen. assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Costituzionale, sentenza n. 186 del 13 giugno 2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue anche quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, che la Corte stima conforme a diritto ed equa, che si indica in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di quattromila euro in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 18 maggio 2022. [OSCURATO:PERSONA] estensore li 't Pre 'dente Dani4lee ,E eni Serr o , [OSCURATO:PERSONA] G

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/12/2021 del [OSCURATO:PERSONA] di RAGUSA\dato avviso arie parti., udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione, tramite Difensore di fiducia, avverso la sentenza con cui il G.i.p. del Tribunale di Ragusa il 16 dicembre 2021 ha applicato allo stesso la pena concordata con il Pubblico Ministero ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. in ordine al reato di cui agli artt. 110 cod.pen. e 73, comma 1, del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309. Il ricorrente si affida ad un unico motivo di ricorso, deducendo erronea qualificazione giuridica del fatto e determinazione della pena inflitta, anche segnalando criticamente che nella condotta del coimputato, che ha optato per il rito abbreviato, è stato ravvisato il mero tentativo di acquisto. Il ricorso va dichiarato inammissibile per indeducibilità della descritta censura, che non rientra fra quelle consentite dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. (come introdotto dalla legge del 23 giugno 2017 n. 103, in vigore dal 3 agosto 2017), in quanto non riguardante motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza; non senza trascurare che i due coimputati hanno optato per percorsi processuali differenti. La declaratoria di inammissibilità del ricorso va pronunciata, dunque, «senza formalità» ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. (come introdotto dalla legge n. 103 del 2017). Non ravvisandosi ex art. 616 cod. proc. pen. assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Costituzionale, sentenza n. 186 del 13 giugno 2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue anche quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, che la Corte stima conforme a diritto ed equa, che si indica in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di quattromila euro in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 18 maggio 2022. [OSCURATO:PERSONA] estensore li 't Pre 'dente Dani4lee ,E eni Serr o , [OSCURATO:PERSONA] G
Sentenza Cassazione n. 21720/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris