CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 26 febbraio 1970
Cassazione n. 30176/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il 26/02/1970 avverso la sentenza del 08/10/2021 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA], ritenuto che l'unico motivo di ricorso che contesta la violazione di legge degli artt. 110, 73 comma 1 e 1 bis D.P.R. n. 309 del 1990 in relazione all'episodio del 28 maggio 2012 di cui al capo 30) dell'imputazione è indeducibile perché fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenze' oggetto di ricorso; osservato che il motivo di ricorso tende ad ottenere una inammissibile ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice di merito, il quale, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento (si veda, in particolare, pag. 4 della sentenza impugnata); che, invero, la Corte d'appello, con riguardo all'episodio del 28 maggio 2012, ha puntualmente disatteso le critiche argomentate dalla difesa della ricorrente sottolineando gli elementi in forza dei quali i giudici del merito hanno ritenuto provato il concorso dell'imputata nel reato ascritto al marito; che la condotta di [OSCURATO:PERSONA] integra il concorso - non solo morale - nella cessione della sostanza stupefacente ma anche una sua compartecipazione attiva; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 2 luglio 2024 [OSCURATO:PERSONA]