CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 25 giugno 2026
Cassazione n. 30506/2026
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
026 della Corte d'appello di Baridato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTOConsiderato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza in preambolo con laquale la Corte di appello di Bari ha confermato la sua condanna per il reato di cuiall'art. 75 D. Lgs. 159 del 2011 e denuncia tre motivi che costituisconopedissequa reiterazione di censure prospettate con l’atto di appello eadeguatamente vagliate dalla Corte territoriale; ricordato – quanto al primo motivo – che costituisce orientamento ermeneuticoindiscusso quello secondo cui, per integrare il delitto di violazione degli obblighiinerenti alla sorveglianza speciale, a norma dell'art. 75 d.lgs. n. 159 del 2011, èsufficiente il dolo generico e cioè la consapevolezza degli obblighi di adempiereper effetto della condizione di sorvegliato speciale e la cosciente volontà diviolare le prescrizioni del provvedimento applicativo della misura di prevenzionepersonale, a nulla rilevando le finalità che abbiano ispirato la condotta delsorvegliato speciale (così, nella vigente disciplina, Sez. 1, n. 11929 del02/02/2024, Alessandrino, Rv. 286010 – 01; Sez. 6, n. 58227 del 23/10/2018,Bongiovanni, Rv. 274814; Sez. 1, n. 21284 del 19/07/2016, dep. 20.7,Confortino, v. 270262, nonché, in relazione a quella precedente, Sez. 1, n. 3303del 1988, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 177860/01) e ritenuto che, a fronte della congruamotivazione resa dal Giudice di appello, il ricorrente si sia limitato a sollecitareuna non consentita rivalutazione in fatto delle risultanze di prova;ritenuto del pari infondato il secondo motivo di ricorso, poiché – ai fini dellaconfigurabilità della scriminante invocata, il legislatore ha individuato trecategorie d’indicatori della particolare tenuità del fatto e, segnatamente, lemodalità della condotta, l'esiguità del danno o del pericolo e il grado dellacolpevolezza, da apprezzare alla stregua di una valutazione complessiva ai sensidell'art. 133, comma 1, cod. pen., la quale - considerando tutte le peculiaritàdella concreta vicenda, consenta di misurarne nella sua dimensione storico-fattuale e al di là della tipizzazione compiuta dal legislatore, l'effettivocomplessivo disvalore;rilevato che, nel caso in esame, la Corte territoriale ha escluso l'applicazione dellacausa di non punibilità per particolare tenuità del fatto prevista dall'art. 131-b i s c o d . p e n . i n c o n s i d e r a z i o n e d e l l a c o n d o t t acomplessivamente serbata dall'imputato, oltre che per l'abitualità della stessa, stanti i precedenti specifici, sicché la sentenza impugnata - diversamente daquanto sostenuto dal ricorrente - ha compiuto un'adeguata valutazione sullaconcreta gravità della violazione in rapporto al comportamento tenuto dalsoggetto, correttamente ritenendo che egli avesse posto in essere unacondotta tutt'altro che lievemente offensiva; ritenuto, infine, che – nel rigettare il pedissequo motivo di appello quanto allamancata esclusione della recidiva --– la sentenza impugnata si è fedelmenteCalibè, Rv. 247838; Sez. 3, n. 33299 del 16/11/2016, dep. 2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv.270419; Sez. 3, n. 19170 del 17/12;2014, dep. 2015, Gordyusheva, Rv.263464; Sez. 6, n. 43438 del 23/11/2010, Manco, Rv. 248960), secondo cui, aifini della relativa rilevazione, il giudice è tenuto a verificare in concreto se lareiterazione dell'illecito sia effettivo sintomo di riprovevolezza della condotta e dipericolosità del suo autore, avuto riguardo alla natura dei reati, alla loro distintaoffensività, alla consecuzione temporale, alla genesi della ricaduta, nonché adogni parametro significativo della personalità del reo e del grado di colpevolezza,al di là del mero e indifferenziato riscontro formale dell'esistenza di precedentipenali;rilevato che, difatti, nel ribadire la sussistenza dell'aggravante, strettamenteinerente alla persona del colpevole, la sentenza stessa non si è attestata sui soliprecedenti penali, ma li ha posti in relazione, anche da un punto di vista didistanza temporale, con la rinnovata condotta delittuosa, l'ultima distante diappena un mese rispetto ai fatti oggetto di giudizio e ha valorizzato la piùaccentuata capacità a delinquere da essa espressa, con motivazione palesementeesente da vizi del ragionamento logico e, come tale, incensurabile in questasede; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile conconseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e –per i profili di colpa connessi all’irritualità dell’impugnazione (Corte cost. n. 186del 2000) – di una somma in favore della Cassa delle ammende che si stimaequo determinare, in rapporto alle questioni dedotte, in euro tremila; P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Così è deciso, 25/06/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteEVA [OSCURATO:PERSONA]