CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 42070/2023
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato \a [OSCURATO:PERSONA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/09/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; RG 17610/2023 Rilevato che l'imputata [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Bologna ha confermato la sentenza del Tribunale di Ravenna di condanna per i reati di cui agli artt. 612 comma 2 e 582, 583 cod. pen.; Rilevato che il primo motivo del ricorso - con cui la ricorrente denunzia vizio di motivazione in relazione al giudizio di responsabilità concernente i reati di cui agli artt. 612 comma 2 e 582 e 583 cod. pen.- é manifestamente infondato perché il Collegio accede all'esegesi, fatta propria anche dalle Sezioni Unite, secondo cui, nel giudizio di legittimità, non è consentito invocare una valutazione o rivalutazione degli elementi probatori al fine di trarne proprie conclusioni in contrasto con quelle del giudice del merito, chiedendo alla Corte di legittimità un giudizio di fatto che non le compete. Esula, infatti, dai poteri della Corte di cassazione quello di una "rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (Sez. U, n. 22242 del 27/01/2011, Scibé, Rv. 249651, in motivazione; Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, iakani, Rv. 216260); Rilevato che il secondo motivo di ricorso - nella parte in cui la ricorrente lamenta il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche in misura prevalente sull'aggravante e la recidiva - non è consentito in sede di legittimità ed è manifestamente infondato implicando una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito che sfugge al sindacato di legittimità qualora non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione, tale dovendo ritenersi quella che, per giustificare la soluzione dell'equivalenza, si sia limitata a ritenerla la più idonea a realizzare l'adeguatezza della pena irrogata in concreto (Sez. U, n. 10713 del 25/02/2010, Contaldo, Rv. 245931); che le conclusioni ragionate e argomentate del giudice del merito (Si veda pag. 5 della sentenza impugnata) sono, pertanto, incensurabili; Rilevato che il medesimo motivo di ricorso — nella parte in cui contesta il mancato riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 62 comma 2 cod. pen. — è teso ad una rivalutazione della decisione avversata (pagg. 4 e 5 sentenza impugnata), senza un reale confronto con la motivazione della Corte di appello e, peraltro, ignorando l'insegnamento di questa Corte — condiviso dal Collegio — secondo cui, «ai fini della configurabilità della circostanza attenuante della provocazione, non costituisce fatto ingiusto la relazione sentimentale intrapresa dalla persona offesa con il coniuge dell'autore del fatto criminoso» (Sez. 5, n. 2725 del 13/12/2019, dep. 2020, R., Rv. 278556); Rilevato che il terzo motivo di ricorso - con cui la ricorrente contesta l'eccessività della pena - non è consentito dalla legge in sede di legittimità ed è manifestamente infondato perché, secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza, la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti e per fissare la pena base, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; che nella specie l'onere argomentativo del giudice è adeguatamente assolto attraverso un congruo riferimento agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti (si veda, in particolare pag. 5 della sentenza impugnata); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in